Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 26/04/1990 |
Numero: | 105 |
Sommario |
Art. 1. Istituzione del Dipartimento |
Art. 2. Consiglio di amministrazione |
Art. 3. Composizione e funzionamento del consiglio di amministrazione |
Art. 4. Semplificazione delle formalità preventive |
Art. 5. Direzione generale |
Art. 6. Competenze del direttore generale |
Art. 7. Competenze dei direttori centrali |
Art. 8. Commissione di disciplina |
Art. 9. Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e Ufficio centrale di ragioneria |
Art. 10. Preparazione professionale |
Art. 11. Sistemi informatici |
Art. 12. Ordinamento periferico del Dipartimento |
Art. 13. Direzioni compartimentali |
Art. 14. Direzioni delle circoscrizioni doganali |
Art. 15. Dogane |
Art. 16. Uffici tecnici di finanza |
Art. 17. Laboratori chimici |
Art. 18. Trasferimento di attribuzioni |
Art. 19. Programmi pluriennali |
Art. 20. Programmi edilizi |
Art. 21. Controlli contabili |
Art. 22. Potenziamento delle attività di accertamento ispettive e di contrasto alle frodi |
Art. 23. Ruolo unico |
Art. 24. Piante organiche |
Art. 25. Addetti doganali presso le rappresentanze diplomatiche |
Art. 26. Attribuzione delle competenze |
Art. 27. Revisione dell'ordinamento e dei compiti degli uffici |
Art. 28. Nuove piante organiche |
Art. 29. Immissione nel ruolo unico |
Art. 30. Personale dirigente |
Art. 31. Personale non dirigente |
Art. 32. Criteri per la formazione del ruolo unico |
Art. 33. Personale del ruolo ad esaurimento |
Art. 34. Copertura dei posti |
Art. 35. Istituzione di un compenso incentivante unico |
Art. 36. Criteri di erogazione del compenso incentivante unico |
Art. 37. Istituzione della indennità di istituto doganale |
Art. 38. Facoltà di opzione per il personale dell'Amministrazione centrale |
Art. 39. Disposizioni finanziarie |
Art. 40. Entrata in vigore |
§ 80.9.303 - D.Lgs. 26 aprile 1990, n. 105.
Organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349.
(G.U. 9 maggio 1990, n. 106, S.O.)
Titolo I
ORDINAMENTO DEL DIPARTIMENTO
Capo I
ORGANIZZAZIONE CENTRALE
Art. 1. Istituzione del Dipartimento [1]
Art. 2. Consiglio di amministrazione [2]
Art. 3. Composizione e funzionamento del consiglio di amministrazione [3]
Art. 4. Semplificazione delle formalità preventive [4]
Art. 5. Direzione generale [5]
Art. 6. Competenze del direttore generale [6]
Art. 7. Competenze dei direttori centrali [7]
Art. 8. Commissione di disciplina [8]
Art. 9. Sezione staccata del Provveditorato generale dello Stato e Ufficio centrale di ragioneria [9]
Art. 10. Preparazione professionale [10]
Art. 11. Sistemi informatici [11]
Capo II
ORGANIZZAZIONE PERIFERICA
Art. 12. Ordinamento periferico del Dipartimento [12]
Art. 13. Direzioni compartimentali [13]
Art. 14. Direzioni delle circoscrizioni doganali [14]
Art. 16. Uffici tecnici di finanza [16]
Art. 17. Laboratori chimici [17]
Art. 18. Trasferimento di attribuzioni [18]
Capo III
GESTIONE OPERATIVA
Art. 19. Programmi pluriennali [19]
Art. 20. Programmi edilizi
1. Il Ministro delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione del Dipartimento, predispone ed attua programmi per la realizzazione di strutture edilizie per gli uffici e, anche d'intesa con la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, per l'acquisizione di alloggi di servizio nelle zone disagiate.
2. Alla realizzazione delle strutture edilizie per uffici può provvedersi con le procedure e modalità previste dall'art. 8 della
3. L'assegnazione degli alloggi al personale addetto alle strutture operative del Dipartimento ha luogo in base a criteri e procedure da definire d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del
4. A decorrere dal 1° gennaio 1991, i canoni relativi agli alloggi di servizio concessi in uso al personale del Dipartimento sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto col Ministro dei lavori pubblici, sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di canone sociale.
5. Sono a carico dei concessionari gli oneri per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi fabbricati, nonchè le spese per il consumo di acqua, luce e riscaldamento dell'alloggio ed eventuali altri servizi necessari, ivi comprese, in rapporto alla consistenza millesimale dell'alloggio, le spese di gestione e funzionamento degli ascensori, di pulizia delle parti in comune e della loro illuminazione. Il canone è trattenuto sulle competenze mensili del concessionario e viene versato in apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio statale.
Art. 21. Controlli contabili [20]
Art. 22. Potenziamento delle attività di accertamento ispettive e di contrasto alle frodi [21]
Capo IV
PERSONALE DEL DIPARTIMENTO
Art. 24. Piante organiche [23]
Art. 25. Addetti doganali presso le rappresentanze diplomatiche
1. Presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, considerate di precipuo interesse nel campo della cooperazione doganale, possono essere destinati funzionari del Dipartimento, in qualità degli addetti doganali, secondo quanto disposto dall'art. 168 del
2. Quando agli addetti doganali spetta il compito di curare il collegamento degli organi ed uffici del Dipartimento con gli organi operanti nel Paese di accreditamento, essi operano nell'ambito di uffici istituiti dal Dipartimento fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione nel settore doganale stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorità locali.
3. L'addetto doganale viene designato, tra i dirigenti o funzionari di qualifica non inferiore alla nona, dal Ministro delle finanze, su proposta del direttore generale del Dipartimento, sentito il consiglio di amministrazione.
Titolo II
NORME TRANSITORIE FINALI
Art. 26. Attribuzione delle competenze [24]
Art. 27. Revisione dell'ordinamento e dei compiti degli uffici [25]
Art. 28. Nuove piante organiche [26]
Art. 29. Immissione nel ruolo unico [27]
Art. 30. Personale dirigente [28]
Art. 31. Personale non dirigente [29]
Art. 32. Criteri per la formazione del ruolo unico [30]
Art. 33. Personale del ruolo ad esaurimento [31]
Art. 34. Copertura dei posti [32]
Art. 35. Istituzione di un compenso incentivante unico
1. E' istituito un unico compenso incentivante a favore del personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che assorbe i trattamenti accessori appresso indicati:
a) indennità di confine a favore del personale in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in località disagiata (cap. 5321 e cap. 5305, parte);
b) compensi incentivanti la produttività al personale civile periferico (cap. 5323, quota parte per sportello, cassa e meccanografia);
c) fondo da ripartire per le finalità di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 4 del
d) indennità di rischio di cui al
2. E' istituito un unico capitolo di spesa per il lavoro straordinario, da erogare al personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che assorbe gli stanziamenti previsti per la erogazione dei seguenti compensi:
a) lavoro straordinario del personale dirigente centrale (cap. 1019, parte) e periferico (cap. 5303);
b) lavoro straordinario del personale centrale non dirigente (cap. 1019, parte);
c) somme da erogare al personale in servizio nelle dogane per compenso per lavoro straordinario ai sensi del
d) somme da erogare a favore del personale in servizio nei laboratori chimici delle dogane per compenso per lavoro straordinario ai sensi del
e) somme da erogare al personale in servizio negli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per compenso per lavoro straordinario ai sensi del
3. Lo stanziamento da iscrivere annualmente nel capitolo di cui al comma 2 è pari alla somma occorrente per corrispondere al personale del Dipartimento i compensi per il lavoro straordinario determinati nei limiti massimi individuali di ore autorizzate al 31 dicembre 1989 dal
4. Le economie risultanti dalla graduale riduzione dei limiti massimi individuali di ore di lavoro straordinario confluiscono nel fondo del compenso incentivante unico di cui al comma 1.
Art. 36. Criteri di erogazione del compenso incentivante unico
1. Con decreto del Ministro delle finanze si provvede a determinare, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del
2. I criteri di cui al comma 1 dovranno in ogni caso prevedere la parametrazione del compenso per ufficio e per qualifica, con riferimento alla produttività ed al disagio, avuto riguardo a particolari condizioni di servizio, alla responsabilità ed alla natura delle prestazioni rese.
3. Al termine di ogni semestre solare, con le modalità di cui al comma 1, possono essere determinate le quote di ore di lavoro straordinario riassorbibili per effetto della istituzione di turni di lavoro ordinario a seguito dell'immissione in servizio del personale di nuova nomina.
4. D'intesa con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, con decreto del Ministro delle finanze saranno sottoposte a revisione tutte le norme che regolano difformemente le modalità di espletamento tra i vari servizi, compresa la durata retribuibile degli stessi, nonchè i rimborsi e le prestazioni di fare, posti a carico dei contribuenti in relazione alle prestazioni straordinarie svolte a loro richiesta, in modo da realizzare la necessaria uniformità tra tutti gli uffici del Dipartimento.
Art. 37. Istituzione della indennità di istituto doganale
1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera i, n. 2, della
2. I criteri di attribuzione delle somme da corrispondere a ciascuna qualifica dirigenziale, ad esaurimento ed a ciascun livello retributivo sono stabiliti annualmente, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 4, comma 4, del
3. Unitamente alla somma aggiuntiva di lire 30 miliardi annui prevista all'art. 3, comma 1, lettera i, n. 2, della
a) compenso incentivante previsto dall'art. 10 del
b) maggiorazione del compenso incentivante prevista dall'art. 3 della
Art. 38. Facoltà di opzione per il personale dell'Amministrazione centrale [33]
Art. 39. Disposizioni finanziarie [34]
Art. 40. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella A [35]
(Omissis)
Tabella B [36]
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[3] Articolo modificato dall'art. 3 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[10] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[11] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[12] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[13] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[14] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[15] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[16] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[17] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[18] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[19] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[20] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[21] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[22] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[23] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[24] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[25] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[26] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[27] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[28] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[29] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[30] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[31] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[32] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[33] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[34] Articolo abrogato dall'art. 23 del
[35] Tabella abrogata dall'art. 23 del
[36] Tabella abrogata dall'art. 23 del