§ 98.1.28312 - D.L. 24 settembre 1992, n. 388 .
Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:24/09/1992
Numero:388


Sommario
Art. 1.      1. L'art. 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito [...]
Art. 2.      1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 1992 ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione delle [...]
Art. 3.      1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi [...]
Art. 4.      1. Il servizio del lotto automatizzato resta affidato al Ministero delle finanze, che può trasferire, con apposita concessione, i propri poteri a soggetto che dia idonee [...]
Art. 5.      1. Al fine di consentire la corretta e generalizzata utilizzazione dei meccanismi di determinazione del reddito complessivo o dell'imposta dovuta previsti dai decreti [...]
Art. 6.      1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, [...]
Art. 7.      1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo [...]
Art. 8.      1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni
Art. 9.      1. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla [...]
Art. 10.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 98.1.28312 - D.L. 24 settembre 1992, n. 388 [1].

Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie

(G.U. 24 settembre 1992, n. 225)

 

     Art. 1.

     1. L'art. 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'art. 11, comma 1, lettera h), della legge 30 dicembre 1991, n. 413, deve intendersi applicabile anche per la determinazione del reddito imponibile delle unità immobiliari urbane non di lusso, secondo i criteri di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, direttamente adibite ad abitazione principale del possessore e dei suoi familiari, quando il canone che sarebbe ritraibile, per effetto di regimi di determinazione legale, dalla locazione di tali unità, ridotto del 25 per cento, risulti inferiore per oltre un quinto al reddito medio ordinario risultante dall'applicazione delle tariffe d'estimo di cui al decreto del Ministro delle finanze 27 settembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 1991, Supplemento straordinario n. 9; in tale caso il reddito imponibile è determinato in misura pari a quella del canone ritraibile ridotto del 25 per cento. Per le unità immobiliari site nella città di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e di Burano, la presente disposizione si applica con riferimento al canone ritraibile ridotto del 40 per cento. Per unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale deve intendersi quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.

     2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dallalegge 5 aprile 1985, n. 118, come modificate dall'art. 5-bis del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, a condizione che nell'atto di acquisto il compratore dichiari, a pena di decadenza, oltre quanto previsto nelle predette disposizioni, di non avere già usufruito, quale acquirente, delle agevolazioni previste dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168, dall'art. 2 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118, nonchè di quelle previste dall'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, dall'art. 5, commi 2 e 3, dei decreti-legge 21 gennaio 1992, n. 14, 20 marzo 1992, n. 237, e 20 maggio 1992, n. 293, dall'art. 2, commi 2 e 3, del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 348, e dal presente comma. Se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse, ovvero, se si tratta di cessioni soggette all'imposta sul valore aggiunto, è dovuta una penalità pari alla differenza tra l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto e quella agevolata, aumentata del 30 per cento.

     3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1° gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'art. 3, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 415, presenta istanza, a pena di decadenza entro un anno dalla data dell'atto, all'ufficio del registro competente, per usufruire delle agevolazioni e contestualmente dichiara, ai sensi e con le modalità dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, la sussistenza delle condizioni e dei requisiti indicati dal comma 2; per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati, le scritture private autenticate e le scritture private non autenticate già sottoposti alla registrazione nel predetto periodo con l'assolvimento delle imposte in misura normale, si fa luogo al rimborso delle medesime imposte se il contribuente, sempre che sussistano le condizioni ed i requisiti sopra richiamati, con istanza da presentarsi allo stesso ufficio presso il quale è stato registrato l'atto di acquisto, presenta la dichiarazione sostitutiva di cui al presente comma.

 

          Art. 2.

     1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 1992 ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione delle tariffe d'estimo e delle rendite delle unità immobiliari urbane. Tale revisione avverrà sulla base di criteri che, al fine di determinare la redditività media ordinariamente ritraibile, facciano riferimento ai valori del mercato degli immobili e delle locazioni. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove tariffe e delle nuove rendite e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, restano in vigore e continuano ad applicarsi con la decorrenza di cui all'art. 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, le tariffe d'estimo e le rendite già determinate in esecuzione del decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990.

     2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1.

     3. Per l'applicazione dell'art. 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera a), e58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonchè per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonchè di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990.

 

          Art. 3.

     1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

     2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro di carburante erogato è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 4 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 1992, e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993. Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1 agosto 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonchè per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 13 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 1992.

     4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento “Interventi per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine previsti dall'art. 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

 

          Art. 4.

     1. Il servizio del lotto automatizzato resta affidato al Ministero delle finanze, che può trasferire, con apposita concessione, i propri poteri a soggetto che dia idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale e alla struttura tecnico-organizzativa.

     2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità di pagamento delle vincite al gioco del lotto automatizzato nel caso di trasferimento dei poteri pubblici inerenti al gioco stesso in applicazione di quanto disposto dal comma 1.

     3. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

 

          Art. 5.

     1. Al fine di consentire la corretta e generalizzata utilizzazione dei meccanismi di determinazione del reddito complessivo o dell'imposta dovuta previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 26 ottobre 1972, n. 633, e dei coefficienti di determinazione dei ricavi previsti dagli articoli 11 e 12 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 e successive modificazioni, nonchè di provvedere a tutte le attività connesse alle esigenze del sistema informativo dell'Amministrazione finanziaria, è autorizzata per l'anno 1992 la spesa complessiva di lire 100 miliardi per:

     a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie;

     b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici;

     c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale;

     d) la semplificazione delle procedure e la realizzazione di servizi informativi al contribuente, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa; nonchè per provvedere sia alle spese occorrenti per l'invio di inviti, richieste ed avvisi di accertamento ai contribuenti sia alle attività di assistenza in favore degli stessi ed, in particolare, per il calcolo dell'imposta straordinaria sugli immobili di cui al decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, e il relativo pagamento, nonchè alle attività connesse con il controllo e l'accertamento di tale imposta;

     e) l'informatizzazione degli uffici centrali.

     2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: “Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati". Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. Gli elenchi debbono riferirsi a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, per cessioni ovvero per acquisti, scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli altri soggetti con ammontare superiore a 50 milioni di lire ed a periodi annuali per i restanti soggetti; gli elenchi stessi debbono contenere i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato e debbono essere presentati agli uffici doganali entro il decimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di riferimento per gli elenchi mensili ed entro il mese solare successivo negli altri casi.

     2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del regolamento CEE n. 3330/91 del Consiglio del 7 novembre 1991, nonchè quelli di cui al comma 2 dello stesso art. 23 che saranno indicati con decreto del Ministro delle finanze sulla base delle richieste formulate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), il numero individuale di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti. Negli elenchi trimestrali e annuali debbono essere indicati il numero di identificazione di ogni acquirente o fornitore estero e, per ognuno di essi e per ogni tipo di merce, l'ammontare delle cessioni o degli acquisti.

     3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonchè le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi devono presentare, secondo modalità e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.

     4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'art. 45, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; per l'omissione o l'inesattezza dei dati di cui agli articoli 21 e 23 del regolamento CEE n. 3330/91 si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Ai fini dell'accertamento delle violazioni si applicano le disposizioni degli articoli 51, 63 e 64 del citato decreto presidenziale n. 633 del 1972.

 

          Art. 7.

     1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto art. 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva.

     2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, anche il diritto di notifica, in favore del concessionario del servizio della riscossione dei tributi, in misura pari a quella di cui all'art. 4, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 202.

     3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991, nonchè nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1992, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dal 1° novembre 1992.

     4. Tra gli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 11 luglio 1986, n. 390, sono compresi gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, l'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) e il Club alpino italiano (CAI).

 

          Art. 8.

     1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 10, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, dopo le parole: “e successive modificazioni.", il seguente periodo: “Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.";

     b) all'art. 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'art. 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.";

     c) all'art. 44, comma 1, le parole: “ai sensi dell'art. 54" sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi degli articoli 54 e 55";

     d) all'art. 44, il comma 6 è sostituito dal seguente:

     “6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.";

     e) all'art. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     “4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 60, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni.";

     f) all'art. 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;

     g) all'art. 53, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.";

     h) all'art. 53, il comma 10 è sostituito dal seguente:

     “10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.";

     i) all'art. 57, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “termini di prescrizione e di decadenza riguardanti" sono aggiunte le seguenti: “l'accertamento e";

     l) all'art. 57, comma 3, le parole: “di cui agli articoli da 44 a 48" sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48";

     m) all'art. 59, comma 1, le parole: “articoli 34 e 44" sono sostituite dalle seguenti: “articoli 34, 36 e 44”;

     n) all'art. 59, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

     “1-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1, si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.".

     2. All'art. 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.".

     3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente già accantonato, può essere imputato alle riserve preesistenti. L'ammontare non prelevato dalle riserve può essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'art. 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge dovranno essere effettuate nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o in quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in quelli in corso a tali date.

     4. Il comma 3, ultima parte, dell'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, si interpreta nel senso che il capitale sociale può altresì essere costituito dal patrimonio, comprensivo dei diritti esercitati in forma esclusiva, stimato ai sensi dell'art. 2343 del codice civile, salvo quanto stabilito dal comma 12 dello stesso articolo.

     5. Il comma 18 dell'art. 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, si interpreta nel senso che le disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e successive modificazioni, si applicano anche alla trasformazione prevista dallo stesso decreto.

     6. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore dell'ente “Ferrovie dello Stato", disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonchè gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle relative note di trascrizione compilate e presentate dall'ente “Ferrovie dello Stato". Le schede suddette devono altresì contenere: l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti; la valutazione dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'attestazione, da parte dei direttori compartimentali dell'ente “Ferrovie dello Stato" territorialmente competenti, che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilità dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

     7. L'ente “Ferrovie dello Stato" contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 6 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che può sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 6 ed è definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.

     8. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 6 e 7 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente “Ferrovie dello Stato" non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e l'ente “Ferrovie dello Stato" sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti.

     9. Le disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 1992, n. 263, si applicano anche ai beni del patrimonio disponibile dello Stato, delle aziende autonome statali, delle regioni, delle province e dei comuni.

     10. All'art. 16, comma 2, primo periodo, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali.".

     11. A decorrere dal 1 gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato in lire 720 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 200 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento “Rimborso dei crediti di imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     1. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso una azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni.

     2. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio fiscale in Italia, nonchè la causale del versamento e l'anno di riferimento.

     3. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'art. 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per effettuare il versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

     4. Agli effetti della tempestività del versamento da parte dei contribuenti si ha riguardo alla data del bonifico.

 

          Art. 10.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2, L. 24 marzo 1993, n. 75, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.