Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/09/1992 |
Numero: | 388 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito [...] |
Art. 2. 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 1992 ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è disposta la revisione delle [...] |
Art. 3. 1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi [...] |
Art. 4. 1. Il servizio del lotto automatizzato resta affidato al Ministero delle finanze, che può trasferire, con apposita concessione, i propri poteri a soggetto che dia idonee [...] |
Art. 5. 1. Al fine di consentire la corretta e generalizzata utilizzazione dei meccanismi di determinazione del reddito complessivo o dell'imposta dovuta previsti dai decreti [...] |
Art. 6. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, [...] |
Art. 7. 1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo [...] |
Art. 8. 1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 9. 1. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla [...] |
Art. 10. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 98.1.28312 - D.L. 24 settembre 1992, n. 388 [1].
Disposizioni in materia di imposte sui redditi e sui trasferimenti di immobili di civile abitazione e per la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, nonchè altre disposizioni tributarie
(G.U. 24 settembre 1992, n. 225)
1. L'art. 129, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati ed alle scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione successivamente alla medesima data, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 2 del
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano, sempre che sussistano tutte le condizioni ed i requisiti previsti, anche per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate successivamente al 1° gennaio 1992, se il contribuente, che non aveva potuto richiedere i benefici che erano stabiliti dall'art. 3, comma 2, della
1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro il 30 novembre 1992 ai sensi dell'art. 17 della
2. La revisione generale della qualificazione, della classificazione e del classamento delle unità immobiliari urbane disposta con il decreto del Ministro delle finanze 18 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile 1991, deve avere effetto a partire dalla data di entrata in vigore delle tariffe e delle rendite determinate a seguito della revisione prevista nel comma 1.
3. Per l'applicazione dell'art. 28, comma 8, della
1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.
2. L'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro di carburante erogato è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, per l'anno 1992, con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, 4 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 22 giugno 1992, e, per l'anno successivo, con analogo decreto da emanare entro il 31 marzo 1993. Il credito di imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1 agosto 1992. Per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonchè per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro, al fine delle conseguenti contabilizzazioni, si applica il decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 13 giugno 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 1992.
4. All'onere derivante dall'attuazione dei commi precedenti, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento “Interventi per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine previsti dall'art. 23, comma 8, della
1. Il servizio del lotto automatizzato resta affidato al Ministero delle finanze, che può trasferire, con apposita concessione, i propri poteri a soggetto che dia idonee garanzie di affidabilità e di sicurezza in ordine alla consistenza patrimoniale e alla struttura tecnico-organizzativa.
2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità di pagamento delle vincite al gioco del lotto automatizzato nel caso di trasferimento dei poteri pubblici inerenti al gioco stesso in applicazione di quanto disposto dal comma 1.
3. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'art. 26 della
1. Al fine di consentire la corretta e generalizzata utilizzazione dei meccanismi di determinazione del reddito complessivo o dell'imposta dovuta previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 26 ottobre 1972, n. 633, e dei coefficienti di determinazione dei ricavi previsti dagli articoli 11 e 12 del
a) la definizione delle situazioni e pendenze tributarie;
b) la predisposizione dell'inventario degli immobili pubblici;
c) la realizzazione di servizi d'automazione preliminari alla istituzione dei centri di assistenza fiscale;
d) la semplificazione delle procedure e la realizzazione di servizi informativi al contribuente, anche attraverso i mezzi di comunicazione di massa; nonchè per provvedere sia alle spese occorrenti per l'invio di inviti, richieste ed avvisi di accertamento ai contribuenti sia alle attività di assistenza in favore degli stessi ed, in particolare, per il calcolo dell'imposta straordinaria sugli immobili di cui al
e) l'informatizzazione degli uffici centrali.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a lire 100 miliardi per il 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento: “Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati". Le somme eventualmente non impegnate nell'anno 1992 potranno essere utilizzate nell'anno 1993.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto sono tenuti a compilare elenchi riepilogativi delle cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione nei confronti dei soggetti all'imposta sul valore aggiunto degli altri Stati membri della Comunità economica europea o degli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione presso tali soggetti. Gli elenchi debbono riferirsi a periodi mensili per i soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente o, in caso di inizio dell'attività di scambi intracomunitari, presumono di realizzare nell'anno in corso, per cessioni ovvero per acquisti, scambi con gli altri Stati membri della Comunità economica europea per un ammontare complessivo superiore a 150 milioni di lire, a periodi trimestrali per gli altri soggetti con ammontare superiore a 50 milioni di lire ed a periodi annuali per i restanti soggetti; gli elenchi stessi debbono contenere i dati anagrafici ed il numero di partita IVA del soggetto obbligato e debbono essere presentati agli uffici doganali entro il decimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di riferimento per gli elenchi mensili ed entro il mese solare successivo negli altri casi.
2. Negli elenchi mensili debbono essere indicati i dati di cui agli articoli 21 e 23, comma 1, del
3. Gli elenchi debbono essere redatti su stampati conformi ai modelli predisposti d'intesa con l'ISTAT, approvati con decreto del Ministro delle finanze entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Con il medesimo decreto ministeriale sono stabilite le modalità per la presentazione degli elenchi, anche tramite terzi, nonchè le procedure ed i termini per la trasmissione dei dati all'ISTAT. I contribuenti che si avvalgono direttamente o tramite terzi di centri di elaborazione dati, dotati di supporti magnetici, in luogo degli elenchi devono presentare, secondo modalità e termini stabiliti dal predetto decreto, i supporti magnetici contenenti i dati che avrebbero dovuto essere indicati negli elenchi.
4. Nei casi di omessa presentazione, di incompletezza o di inesattezza degli elenchi si applicano le sanzioni, le riduzioni e le esimenti previste dall'art. 45, terzo comma, del
1. Per i crediti non erariali, quando l'importo del tributo o del contributo non è superiore a lire 600.000, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione della cartella di pagamento prevista dagli articoli 25 e 26 del
2. Nei casi in cui è previsto il pagamento spontaneo di tributi erariali da parte dei contribuenti prima dell'iscrizione a ruolo, la cartella di pagamento deve indicare, oltre gli elementi indicati nell'art. 25 del
3. Per le rate dei ruoli affidati ai concessionari del servizio di riscossione in scadenza nei mesi di settembre e novembre 1991, nonchè nei mesi di febbraio, aprile e giugno 1992, ferma restando la validità degli atti già compiuti, i termini di cui agli articoli 97, secondo comma, del
4. Tra gli enti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della
1. Alla
a) all'art. 10, comma 1, lettera a), è aggiunto, in fine, dopo le parole: “e successive modificazioni.", il seguente periodo: “Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.";
b) all'art. 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'art. 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'art. 11 del
c) all'art. 44, comma 1, le parole: “ai sensi dell'art. 54" sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi degli articoli 54 e 55";
d) all'art. 44, il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.";
e) all'art. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“4-bis. Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 60, secondo comma, del
f) all'art. 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;
g) all'art. 53, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.";
h) all'art. 53, il comma 10 è sostituito dal seguente:
“10. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.";
i) all'art. 57, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: “termini di prescrizione e di decadenza riguardanti" sono aggiunte le seguenti: “l'accertamento e";
l) all'art. 57, comma 3, le parole: “di cui agli articoli da 44 a 48" sono sostituite dalle seguenti: “di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48";
m) all'art. 59, comma 1, le parole: “articoli 34 e 44" sono sostituite dalle seguenti: “articoli 34, 36 e 44”;
n) all'art. 59, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
“1-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1, si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.".
2. All'art. 33, comma 1, del
3. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della
4. Il comma 3, ultima parte, dell'art. 1 del
5. Il comma 18 dell'art. 1 del
6. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore dell'ente “Ferrovie dello Stato", disposto dagli articoli 1 e 15 della
7. L'ente “Ferrovie dello Stato" contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 6 agli uffici e conservatorie di cui al medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che può sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 6 ed è definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.
8. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 6 e 7 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente “Ferrovie dello Stato" non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e l'ente “Ferrovie dello Stato" sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti.
9. Le disposizioni del
10. All'art. 16, comma 2, primo periodo, della
11. A decorrere dal 1 gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'art. 26 del
1. Al pagamento delle imposte sui redditi, di quelle sostitutive e di quelle straordinarie, i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, in alternativa alla delega ad una azienda di credito nazionale, possono provvedere presso una azienda di credito con sede all'estero disponendo per un bonifico in lire corrispondente all'ammontare delle imposte dovute in favore di una delle aziende di credito nazionali di cui all'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con
2. Nel bonifico, da domiciliare presso la sede centrale dell'azienda di credito nazionale, devono essere indicati le generalità del dichiarante, il codice fiscale, la residenza anagrafica nello Stato estero, il domicilio fiscale in Italia, nonchè la causale del versamento e l'anno di riferimento.
3. Il bonifico costituisce a tutti gli effetti delega irrevocabile di pagamento dalla data di ricevimento del bonifico decorre per l'azienda di credito nazionale il termine previsto dall'art. 3-bis del
4. Agli effetti della tempestività del versamento da parte dei contribuenti si ha riguardo alla data del bonifico.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 2,