§ 42.2.101 - Legge 30 maggio 1988, n. 186.
Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana.


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:30/05/1988
Numero:186


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana.
Art. 2.  Compiti.
Art. 3.  Comitati consultivi.
Art. 4.  Piano spaziale nazionale.
Art. 5.  Procedure di approvazione del Piano spaziale nazionale.
Art. 6.  Relazione annuale.
Art. 7.  Commissione interministeriale per le attività spaziali.
Art. 8.  Organi dell'ASI.
Art. 9.  Presidente.
Art. 10.  Consiglio di amministrazione.
Art. 11.  Direttore generale.
Art. 12.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 13.  Emolumenti degli amministratori, del direttore generale, dei revisori dei conti e dei componenti dei comitati consultivi.
Art. 14.  Controllo della Corte dei conti. Estensione all'ASI delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato.
Art. 15.  Entrate.
Art. 16.  Personale.
Art. 17.  Diritti di invenzione e brevetto.
Art. 18.  Norma finanziaria.
Art. 19.  Norma transitoria.


§ 42.2.101 - Legge 30 maggio 1988, n. 186.

Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana.

(G.U. 8 giugno 1988, n. 133).

 

     Art. 1. Istituzione dell'Agenzia spaziale italiana. [1]

 

          Art. 2. Compiti. [2]

 

          Art. 3. Comitati consultivi. [3]

     1. E' costituito un comitato scientifico composto di dodici membri, esperti nel settore delle attività spaziali, designati dal CNR, da università e da altre istituzioni scientifiche, con il compito di presentare al consiglio di amministrazione dell'ASI le proposte in ordine alle attività di ricerca scientifica previste all'art. 4, comma 4. Su tali proposte delibera il consiglio di amministrazione: in caso di mancato accoglimento il comitato scientifico formula nuove proposte. Il comitato scientifico assolve inoltre compiti di alta consulenza, di valutazione dei programmi, di elaborazione di pareri specifici richiesti dal presidente dell'Agenzia con riferimento alle attività complessive dell'ASI, nonchè alla formulazione di proposte in materia di iniziative scientifiche in relazione a quanto indicato nell'art. 2, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e). Possono essere invitati a riferire di volta in volta, su problemi specifici, esperti di settori disciplinari non presenti nel comitato scientifico.

     2. E' costituito un comitato tecnologico per esprimere pareri sui programmi applicativi, composto di dodici membri di specifica qualificazione, la cui scelta deve assicurare una adeguata rappresentanza dei diversi soggetti interessati ai programmi ed alla promozione industriale del settore.

     3. I comitati di cui ai commi 1 e 2 sono nominati dal consiglio di amministrazione dell'ASI ed eleggono il rispettivo presidente.

     4. I membri dei comitati durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

 

          Art. 4. Piano spaziale nazionale. [4]

 

          Art. 5. Procedure di approvazione del Piano spaziale nazionale. [5]

 

          Art. 6. Relazione annuale. [6]

 

          Art. 7. Commissione interministeriale per le attività spaziali. [7]

 

          Art. 8. Organi dell'ASI. [8]

     1. Sono organi dell'ASI:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 9. Presidente.

     1. [9]

     2. [10]

     3. [11]

     4. [12]

     5. Il presidente:

     a) ha la rappresentanza legale dell'ASI;

     b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

     c) sovraintende all'andamento generale dell'ASI;

     d) provvede agli adempimenti previsti dall'art. 5, comma 1;

     e) ha la responsabilità dell'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione;

     f) predispone lo schema di bilancio preventivo, i provvedimenti di variazione, il bilancio consuntivo e il conto economico patrimoniale da sottoporre al consiglio di amministrazione, nonchè la relazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a);

     g) predispone lo schema dei regolamenti previsti dall'art. 10, comma 7, lettera a), da sottoporre alla delibera del consiglio di amministrazione;

     h) predispone lo schema del Piano spaziale nazionale e i documenti relativi agli aggiornamenti nonchè alle attività previste dall'art. 2, comma 2, lettere b), c) e d);

     i) propone al consiglio di amministrazione iniziative che ritenga utili per la funzionalità dell'ASI avvalendosi anche di proposte del direttore generale;

     l) esercita ogni altro potere non espressamente attribuito dalla presente legge agli altri organi dell'ASI. [13]

 

          Art. 10. Consiglio di amministrazione. [14]

     1. [15]

     2. [16]

     3. [17]

     4. In caso di assenza o impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate dal consigliere più anziano [18] .

     5. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o su richiesta di almeno tre componenti del consiglio medesimo [19] .

     6. Le funzioni di segretario sono espletate dal direttore generale [20] .

     7. Il consiglio di amministrazione:

     a) delibera i regolamenti, da sottoporre all'approvazione del Ministro vigilante, concernenti lo stato giuridico e lo speciale trattamento economico del personale, l'organico e le sue modificazioni, l'organizzazione e il funzionamento dell'ASI nonchè il regolamento di amministrazione e di contabilità, formulato anche in deroga alle norme sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato. L'approvazione è disposta con decreto del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, per le rispettive competenze, e di concerto con il Ministro del tesoro per quanto attiene al regolamento di amministrazione e di contabilità;

     b) delibera sul Piano spaziale nazionale, e relativi aggiornamenti, nonchè sulle attività previste dall'art. 2, comma 2, lettere b), c) e d);

     c) delibera entro il 31 ottobre di ciascun anno il bilancio di previsione finanziario concernente l'anno successivo, nonchè in corso di gestione le correlative variazioni, ed entro il 30 aprile di ogni anno il bilancio consuntivo e il conto economico-patrimoniale dell'anno precedente, da sottoporre alla approvazione del Ministro vigilante;

     d) delibera sui contratti di valore superiore ai 500 milioni di lire e sulle relative controversie;

     e) delibera sulla relazione annuale di cui all'art. 6, comma 1, lettera a);

     f) svolge ogni altro compito, nel quadro delle finalità istituzionali dell'ASI, non previsto nelle lettere precedenti, di cui abbia carico dal presidente [21] .

     8. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito con l'intervento di due terzi dei suoi componenti e le sue deliberazioni sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti. In caso di parità di voti, l'oggetto della delibera è considerato respinto ma può essere riproposto [22] .

     9. [23]

     10. [24]

 

          Art. 11. Direttore generale.

     1. [25]

     2. [26]

     3. [27]

     4. Il direttore generale:

     a) è responsabile nei confronti del presidente dell'esecuzione dei programmi dell'ASI, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, lettera a), b) e c). Propone al presidente l'organigramma dell'ASI;

     b) è capo degli uffici e ne risponde nei confronti del presidente e del consiglio di amministrazione;

     c) coadiuva il presidente, secondo le direttive dello stesso, negli adempimenti di cui all'art. 9, comma 5, lettere f), g), e h);

     d) cura gli adempimenti di carattere tecnico-amministrativo e contabile;

     e) cura l'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione in base alle direttive del presidente [28] .

 

          Art. 12. Collegio dei revisori dei conti.

     1. [29]

     2. [30]

     3. [31]

     4. Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti dell'ASI; vigila sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige le relazioni sul bilancio consuntivo e su quello di previsione [32] .

     5. Il presidente e i membri del collegio dei revisori possono procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese [33] .

     6. Per l'esercizio delle sue funzioni il collegio dei revisori si avvale del personale dell'ASI [34] .

     7. Il presidente del collegio dei revisori o uno dei componenti, designato dallo stesso presidente, assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione [35] .

 

          Art. 13. Emolumenti degli amministratori, del direttore generale, dei revisori dei conti e dei componenti dei comitati consultivi. [36]

 

          Art. 14. Controllo della Corte dei conti. Estensione all'ASI delle funzioni dell'Avvocatura dello Stato. [37]

 

          Art. 15. Entrate. [38]

 

          Art. 16. Personale. [39]

 

          Art. 17. Diritti di invenzione e brevetto. [40]

 

          Art. 18. Norma finanziaria. [41]

 

          Art. 19. Norma transitoria. [42]


[1] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[3] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[4] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[5] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[6] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[7] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[8] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[9] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[10] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[11] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[12] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[13] Lettera abrogata dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[14] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[15] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[16] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[17] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[18] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[19] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[20] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[21] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[22] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[23] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[24] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[25] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[26] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[27] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[28] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[29] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[30] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[31] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[32] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[33] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[34] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[35] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 6 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[36] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[37] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[38] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[39] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[40] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[41] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.

[42] Articolo abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27.