Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 27/07/1994 |
Numero: | 473 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in [...] |
§ 98.1.26919 - Legge 27 luglio 1994, n. 473.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, recante semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria
(G.U. 30 luglio 1994, n. 177)
1. Il
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
All'art. 1:
dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. E' soppresso l'obbligo di presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto il modello IVA 99 di cui al decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1984. E' altresì soppresso l'obbligo di inviare entro il 5 settembre all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto il modello IVA 99-bis di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 marzo 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 15 marzo 1984.
3-ter. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis del presente articolo, al
a) all'art. 1, comma 1, la lettera b) è abrogata;
b) all'art. 1, comma 3, secondo periodo, le parole: "entro il 5 settembre e" sono soppresse ";
dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:
"9-bis. I versamenti relativi alle imposte sui redditi per l'esercizio 1993, nonchè quelli relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) e all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) delle persone fisiche e giuridiche residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, si considerano effettuati nei termini se i relativi importi sono corrisposti entro il 30 settembre 1994.
9-ter. Al secondo comma dell'art. 55 del
9-quater. Al terzo comma dell'art. 8 del
Dopo l'art. 3, è inserito il seguente:
"Art. 3-bis (Norma di coordinamento, ai fini del contributo per il Servizio sanitario nazionale e degli assegni familiari, relativa ai limiti di reddito per il riconoscimento dei familiari previdenzialmente a carico). - 1. Le disposizioni dell'art. 3, comma 1, del
All'art. 6, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'ICIAP è fissato al 20 luglio. Per la dichiarazione ICIAP del 1994 non sono applicabili le sanzioni relative alle eventuali discrasie fra il reddito indicato sulla modulistica ICIAP e sulla dichiarazione dei redditi qualora la quota ICIAP versata sia corretta".