Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.3 cooperazione militare |
Data: | 01/07/1996 |
Numero: | 346 |
Sommario |
Art. 1. 1. E' autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni della NATO nella "ex" Jugoslavia, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza [...] |
Art. 2. 1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella "ex" Jugoslavia di cui all'articolo 1, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri [...] |
Art. 3. 1. Per le finalità del presente decreto-legge e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, è autorizzata la cessione in uso di mezzi, nonché la cessione a titolo [...] |
Art. 4. 1. Per le finalità del presente decreto e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, a [...] |
Art. 5. 1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 240 miliardi, si provvede con le entrate di cui al presente articolo |
Art. 6. 1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto |
Art. 7. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...] |
§ 29.3.7 – D.L. 1 luglio 1996, n. 346. [1]
Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.
(G.U. 2 luglio 1996, n. 153).
1. E' autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni della NATO nella "ex" Jugoslavia, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1031, per ristabilire condizioni di pace in Bosnia-Erzegovina.
2. Ai fini indicati nel comma 1, è inviato nella "ex" Jugoslavia, non oltre il 31 dicembre 1996, un contingente militare delle Forze armate [2].
2 bis. Al fine di intensificare il contributo italiano al processo di pace e di ricostruzione della Bosnia-Erzegovina, il Ministero della difesa autorizza gli enti convenzionati ai sensi della
1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella "ex" Jugoslavia di cui all'articolo 1, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per la "ex" Jugoslavia con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento.
2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della "ex" Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.
3. Al personale della missione di monitoraggio della Comunità europea ed al personale della missione di polizia civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, in luogo del trattamento economico previsto dalla
4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla
5. Al personale militare di cui al presente articolo, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui ai precedenti commi, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazione di anzianità.
6. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione nella "ex" Jugoslavia, si applica l'articolo 3 della
7. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace.
8. Al personale militare, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera b), della
1. Per le finalità del presente decreto-legge e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, è autorizzata la cessione in uso di mezzi, nonché la cessione a titolo gratuito di materiali di consumo e di supporto logistico e di servizi che si rendessero necessari ai contingenti militari di Paesi appartenenti alla NATO e collegati.
2. La cessione di beni di consumo e servizi alle autorità locali operanti in Bosnia è consentita esclusivamente per finalità umanitarie.
1. Per le finalità del presente decreto e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere agli acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia, con le limitazioni previste nel comma 2.
2. La facoltà prevista all'articolo 1 del
1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 240 miliardi, si provvede con le entrate di cui al presente articolo.
2. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) è aumentata da lire 1.003.480 a lire 1.022.280 per mille litri.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto fino al giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta delle amministrazioni interessate, con il quale si dichiara la conclusione della missione di cui all'articolo 1, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1996 [4].
1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Per la proroga della presenza del contingente delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia vedi l'art. 4 bis del
[3] Comma aggiunto dalla
[4] Il termine del 31 dicembre 1996 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1998 dall'art. 4 del