§ 29.3.7 – D.L. 1 luglio 1996, n. 346.
Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.3 cooperazione militare
Data:01/07/1996
Numero:346


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni della NATO nella "ex" Jugoslavia, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza [...]
Art. 2.      1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella "ex" Jugoslavia di cui all'articolo 1, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri [...]
Art. 3.      1. Per le finalità del presente decreto-legge e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, è autorizzata la cessione in uso di mezzi, nonché la cessione a titolo [...]
Art. 4.      1. Per le finalità del presente decreto e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, a [...]
Art. 5.      1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 240 miliardi, si provvede con le entrate di cui al presente articolo
Art. 6.      1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 7.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la [...]


§ 29.3.7 – D.L. 1 luglio 1996, n. 346. [1]

Partecipazione italiana alla missione di pace in Bosnia.

(G.U. 2 luglio 1996, n. 153).

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata la partecipazione italiana alle operazioni della NATO nella "ex" Jugoslavia, condotte in attuazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle Nazioni Unite n. 1031, per ristabilire condizioni di pace in Bosnia-Erzegovina.

     2. Ai fini indicati nel comma 1, è inviato nella "ex" Jugoslavia, non oltre il 31 dicembre 1996, un contingente militare delle Forze armate [2].

     2 bis. Al fine di intensificare il contributo italiano al processo di pace e di ricostruzione della Bosnia-Erzegovina, il Ministero della difesa autorizza gli enti convenzionati ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni, ad inviare nei territori della ex Jugoslavia, limitatamente alle zone di massima sicurezza individuate dal Comando militare italiano nell'ambito del territorio sottoposto alla sua responsabilità, obiettori di coscienza che ne facciano richiesta, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, né interferenze con la missione della NATO svolta dal contingente militare italiano e sotto la totale responsabilità degli enti presso cui detti obiettori prestano servizio [3].

 

          Art. 2.

     1. Al contingente militare partecipante alle operazioni nella "ex" Jugoslavia di cui all'articolo 1, è attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed altri assegni a carattere fisso e continuativo e con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dai territori o dalle acque territoriali stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per la "ex" Jugoslavia con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento.

     2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei territori della "ex" Jugoslavia o nell'area balcanica per operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, è attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme vigenti per i servizi isolati all'estero.

     3. Al personale della missione di monitoraggio della Comunità europea ed al personale della missione di polizia civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è attribuito, in luogo del trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive integrazioni e modificazioni, con l'indennità di missione ridotta all'ottanta per cento od intera a seconda dell'appartenenza o meno al contingente militare di cui al comma 1.

     4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il massimale assicurativo minimo al trattamento economico del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.

     5. Al personale militare di cui al presente articolo, qualora impossibilitato a prestare servizio perché in stato di prigionia o disperso, continua ad essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo di cui ai precedenti commi, nonché lo stipendio e gli altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazione di anzianità.

     6. In caso di decesso del personale militare di cui al presente articolo per causa di servizio, connesso all'espletamento della missione nella "ex" Jugoslavia, si applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di invalidità dello stesso personale per la medesima causa, si applicano le norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di decesso e di invalidità si cumulano con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.

     7. Al personale militare di cui al presente articolo si applica il codice penale militare di pace.

     8. Al personale militare, ai fini del rilascio del passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185.

 

          Art. 3.

     1. Per le finalità del presente decreto-legge e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, è autorizzata la cessione in uso di mezzi, nonché la cessione a titolo gratuito di materiali di consumo e di supporto logistico e di servizi che si rendessero necessari ai contingenti militari di Paesi appartenenti alla NATO e collegati.

     2. La cessione di beni di consumo e servizi alle autorità locali operanti in Bosnia è consentita esclusivamente per finalità umanitarie.

 

          Art. 4.

     1. Per le finalità del presente decreto e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere agli acquisti e lavori, da eseguirsi anche in economia, con le limitazioni previste nel comma 2.

     2. La facoltà prevista all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1983, n. 939, di ricorrere ad acquisti e lavori, di vitale importanza ai fini del successo della operazione, da eseguirsi in economia e da contenersi nei limiti di assegnazione sui pertinenti capitoli di bilancio, concerne esclusivamente l'acquisizione di beni e servizi di cui ai numeri 6), 10), 12), 18) e 19) del predetto articolo.

 

          Art. 5.

     1. All'onere derivante dal presente decreto, valutato in lire 240 miliardi, si provvede con le entrate di cui al presente articolo.

     2. L'aliquota dell'accisa sulla benzina senza piombo (codice NC 2710 00 27, 2710 00 29 e 2710 00 32) è aumentata da lire 1.003.480 a lire 1.022.280 per mille litri.

     3. Le disposizioni di cui al comma 2 hanno effetto fino al giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta delle amministrazioni interessate, con il quale si dichiara la conclusione della missione di cui all'articolo 1, e, comunque, non oltre la data del 31 dicembre 1996 [4].

 

          Art. 6.

     1. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 7.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 8 agosto 1996, n. 428.

[2] Per la proroga della presenza del contingente delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia vedi l'art. 4 bis del D.L. 31 gennaio 1997, n. 12, l'art. 2 del D.L. 13 gennaio 1998, n. 1, l'art. 1 della L. 3 agosto 1998, n. 270, l'art. 3 bis del D.L. 28 gennaio 1999, n. 12 e l'art. 1 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 8 agosto 1996, n. 428.

[4] Il termine del 31 dicembre 1996 di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1998 dall'art. 4 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.