§ 58.3.40 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345.
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.3 collocamento
Data:18/04/1994
Numero:345


Sommario
Art. 1.  (Oggetto del regolamento)
Art. 2.  (Definizioni)
Art. 3.  (Disciplina del procedimento di esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta)
Art. 4.  (Disciplina del procedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale)
Art. 5.  (Denunce delle aziende private e degli enti pubblici)
Art. 6.  (Adeguamento dei termini procedimentali)
Art. 7.  (Abrogazione di norme)
Art. 8.  (Entrata in vigore)


§ 58.3.40 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 345.

Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale e per la disciplina del procedimento di denuncia

(G.U. 8 giugno 1994, n. 132, S.O.)

 

 

     Art. 1. (Oggetto del regolamento)

     1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di autorizzazione all'esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta e di autorizzazione alla compensazione territoriale.

 

          Art. 2. (Definizioni)

     1. Ai sensi del presente regolamento, per "Ministero" e per "Ministro" si intendono rispettivamente il Ministero e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 3. (Disciplina del procedimento di esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta)

     1. Le aziende private che, per le speciali condizioni della loro attività non possono occupare l'intera percentuale di invalidi prescritta, presentano all'ufficio periferico competente del Ministero domanda di esonero parziale dall'obbligo di assumere l'intera percentuale di invalidi prescritta.

     2. La domanda può essere accolta a condizione che le aziende private, in sostituzione degli invalidi, provvedano ad assumere orfani e vedove delle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. La mancata assunzione di orfani e vedove comporta la decadenza dall'esonero.

     3. Il Ministero emana il provvedimento di esonero parziale nel termine di 240 giorni che può essere modificato con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. [1]

     4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di esonero parziale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega [2].

 

          Art. 4. (Disciplina del procedimento di autorizzazione alla compensazione territoriale)

     1. Le aziende private che svolgono attività in più di una provincia, presentano motivata e documentata richiesta al Ministero per assumere, nella provincia o nelle province indicate nella richiesta stessa, un numero di mutilati e invalidi e degli altri aventi diritto superiore a quello prescritto, portando la eccedenza a compenso del minor numero di appartenenti alle corrispondenti categorie protette assunti nelle altre.

     2. Il Ministero, valutata in ogni singola provincia l'entità numerica dei mutilati e invalidi ed altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, può autorizzare la compensazione territoriale.

     3. Il Ministero emana il provvedimento di compensazione territoriale nel termine di 180 giorni che può essere modificato con le modalità previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241. [3]

     4. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può delegare agli uffici periferici l'emanazione dei provvedimenti di compensazione territoriale, da adottare secondo i criteri determinati nella delega. [4]

     4 bis. La compensazione territoriale ha luogo di diritto per il personale dipendente da amministrazioni, enti ed aziende pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482. [5]

 

          Art. 5. (Denunce delle aziende private e degli enti pubblici)

     1. I datori di lavoro privati soggetti alle disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482, sono tenuti ad inviare ai competenti uffici del Ministero, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto recante:

     a) l'indicazione del numero complessivo del personale impiegato alle loro dipendenze, distinto per stabilimenti, per sesso e per categoria di mestiere;

     b) l'indicazione nominativa degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio, che si trovano alle loro dipendenze, precisando per ciascuno il giorno dell'assunzione e la categoria di appartenenza [6] .

     2. Le amministrazioni dello Stato e gli altri enti pubblici sono tenute ad inviare ai competenti organi del Ministero, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un prospetto recante il numero dei posti in organico, nonché il numero del personale effettivamente in servizio, di ciascun gruppo di personale di ruolo; il numero del personale non di ruolo, distinto per categoria; il numero ed i nominativi degli invalidi e degli altri aventi diritto al collocamento obbligatorio in servizio [7] .

     3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale stabilisce gli uffici e gli organi competenti a ricevere i prospetti di cui al presente articolo, può disporre una diversa periodicità dell'invio dei prospetti e stabilire che contengano anche altre informazioni utili per l'applicazione della disciplina del collocamento obbligatorio [8].

     4. [9]

     5. [10]

 

          Art. 6. (Adeguamento dei termini procedimentali) [11]

 

          Art. 7. (Abrogazione di norme)

     1. Ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati l'articolo 13, commi 5 e 6; 17, comma 1, lettera f); 21 e 22 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

 

          Art. 8. (Entrata in vigore)

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 634.

[2]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 634.

[3]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 634.

[4]  Comma così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 634.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 2 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 634.

[6]  Comma così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 634.

[7]  Comma così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 634.

[8]  Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 634.

[9]  Comma soppresso dall'art. 3 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 634.

[10]  Comma soppresso dall'art. 3 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 634.

[11]  Articolo soppresso dall'art. 4 del D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 634.