§ 22.1.3 - Legge 2 febbraio 1973, n. 12.
Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.1 agenti e rappresentanti di commercio
Data:02/02/1973
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Natura giuridica e ordinamento)
Art. 2.  (Compiti)
Art. 3.  (Finanziamento)
Art. 4.  (Modi di investimento)
Art. 5.  (Obbligo di iscrizione)
Art. 6.  (Misura dei contributi)
Art. 7.  (Modalità di pagamento)
Art. 8.  (Prosecuzione volontaria)
Art. 9.  (Prestazioni)
Art. 10.  (Pensioni di vecchiaia)
Art. 11.  (Revisione delle pensioni liquidate)
Art. 12.  (Supplemento di pensione)
Art. 13.  (Pensione di invalidità permanente totale)
Art. 14.  (Pensione di invalidità permanente parziale)
Art. 15.  (Revisione della pensione di invalidità)
Art. 16.  (Accertamento dello stato di invalidità)
Art. 17.  (Trasformazione della pensione di invalidità nella pensione di vecchiaia)
Art. 18.  (Pensione indiretta ai superstiti)
Art. 19.  (Pensione di reversibilità ai superstiti)
Art. 20.  (Superstiti)
Art. 21.  (Aliquote di riduzione della pensione ai superstiti)
Art. 22.  (Decorrenza della pensione ai superstiti)
Art. 23.  (Termini di pagamento)
Art. 24.  (Variazione della misura delle pensioni in rapporto al costo della vita)
Art. 25.  (Riduzione dell'importo delle pensioni)
Art. 26.  (Minimi di pensione)
Art. 27.  (Destinazione degli utili e bilancio tecnico)
Art. 28.  (Disponibilità dei crediti degli iscritti)
Art. 29.  (Addebiti e prestiti)
Art. 30.  (Prescrizione)
Art. 31.  (Riliquidazione delle pensioni in atto)
Art. 32.  (Ricorsi)
Art. 33.  (Sanzioni)
Art. 34.  (Oblazione)
Art. 35.  (Vigilanza)
Art. 36.  (Contributi liquidati)
Art. 37.  (Contributi volontari e per trasferimenti dal fondo indennità per scioglimento del contratto)
Art. 38.  (Ricostruzione della posizione previdenziale)
Art. 39.  (Ricostruzione delle posizioni liquidate dall'8 luglio 1970)
Art. 40.  (Regolamento di esecuzione)
Art. 41.      La presente legge entra in vigore dal 1° gennaio 1973


§ 22.1.3 - Legge 2 febbraio 1973, n. 12.

Natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio.

(G.U. 23 marzo 1973, n. 50)

 

 

Titolo I

L'ENASARCO

 

     Art. 1. (Natura giuridica e ordinamento)

     L'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto 6 giugno 1939, n. 1305, è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Lo statuto che fissa l'ordinamento dell'Ente può essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello per il tesoro a seguito di delibera adottata dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO ai sensi dell'art. 6, punto 14, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756.

 

          Art. 2. (Compiti)

     L'ENASARCO eroga agli agenti ed ai rappresentanti di commercio di cui agli articoli 1742 e 1752 del Codice civile, la pensione di invalidità, vecchiaia e superstiti integrativa di quella istituita dalla legge 22 luglio 1966, n. 613.

     L'ENASARCO persegue inoltre con separate gestioni fini di formazione e qualificazione professionale in favore della categoria, nonché di assistenza sociale in favore degli iscritti e provvede alla gestione dell'indennità di scioglimento del contratto di agenzia.

 

          Art. 3. (Finanziamento)

     L'ENASARCO realizza i propri compiti mediante le seguenti entrate:

     a) contributi dovuti dai preponenti e dagli agenti e dai rappresentanti di commercio accreditati sui singoli conti personali;

     b) interessi attivi e altri redditi patrimoniali;

     c) proventi derivanti da lasciti, donazioni e ogni altro atto di liberalità;

     d) somme dovute a qualsiasi titolo all'Ente.

 

          Art. 4. (Modi di investimento)

     I fondi disponibili in relazione al versamento dei contributi di cui alla lettera a) dell'art. 3, o che si rendano disponibili in seguito a disinvestimenti, sono impiegati, secondo un piano determinato anno per anno e predisposto dal consiglio di amministrazione dell'ENASARCO secondo i criteri di cui all'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nelle seguenti forme:

     a) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

     b) annualità dovute dallo Stato;

     c) cartelle o titoli equiparati degli Istituti esercenti il credito fondiario;

     d) depositi fruttiferi presso Istituti di credito di notoria solidità;

     e) mutui fruttiferi garantiti da ipoteche di primo grado;

     f) beni immobili liberamente disponibili;

     g) altre forme autorizzate dalla legge o dai Ministeri competenti su proposta del consiglio di amministrazione dell'ENASARCO.

 

Titolo II

TRATTAMENTO PENSIONISTICO INTEGRATIVO

 

Capo I

ISCRIZIONI E CONTRIBUTI

 

          Art. 5. (Obbligo di iscrizione)

     Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza dell'ENASARCO tutti gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; sono altresì obbligatoriamente iscritti all'ENASARCO gli agenti ed i rappresentanti di commercio italiani che operano all'estero nell'interesse di preponenti italiani.

     E' fatta comunque salva l'applicazione delle convenzioni internazionali contro la doppia contribuzione.

     L'obbligo di iscrizione al Fondo di previdenza riguarda gli agenti ed i rappresentanti di commercio che operano individualmente e quelli che operano in società, anche di fatto, o comunque in associazione, qualunque sia la forma giuridica assunta, che siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

     All'iscrizione degli agenti e dei rappresentanti di commercio presso l'ENASARCO provvede il preponente entro tre mesi dalla data d'inizio del rapporto di agenzia. L'ENASARCO accenderà un conto personale intestato ad ogni singolo agente o rappresentante di commercio, secondo le modalità previste dal regolamento di esecuzione.

 

          Art. 6. (Misura dei contributi)

     Il contributo per l'erogazione delle pensioni di cui all'art. 2, fissato nella misura del 3 per cento a carico del preponente e del 3 per cento a carico dell'agente e del rappresentante di commercio, si calcola su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, nel limite inderogabile del massimale di L. 9.000.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo preponente e di L. 7.000.000 per ciascun preponente in ogni altro caso. Il contributo non può comunque essere inferiore alle lire 60.000 annue per ciascun preponente nel primo caso ed alle lire 36.000 annue per ciascun preponente nel secondo caso [1].

     In caso di rapporti di agenzia con agenti o rappresentanti di commercio che svolgono la loro attività in forma societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo di cui al comma precedente, ripartito in parti uguali, salvo diversa ripartizione proposta e documentata dagli agenti e dai rappresentanti di commercio all'atto del versamento dei contributi, è dovuto per ciascuno degli agenti o dei rappresentanti di commercio illimitatamente responsabile; il contributo minimo è ridotto alla metà per ciascuno dei soci illimitatamente responsabili nel caso in cui questi siano due o più.

     Il preponente che si avvalga di agenti o di rappresentanti di commercio che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, è tenuto al pagamento, ad esclusivo suo carico, di un contributo pari al 2 per cento di tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia. Tale contributo è destinato al Fondo di assistenza sociale dell'ENASARCO.

     Le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO, in relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle risultanze di gestione.

 

          Art. 7. (Modalità di pagamento)

     Il preponente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell'agente e del rappresentante di commercio. Il diritto a trattenere la parte dei contributi a carico dell'agente e del rappresentante di commercio deve essere esercitato all'atto del pagamento delle somme a cui si riferiscono i contributi.

     Il contributo deve essere corrisposto con una periodicità massima di tre mesi, in rapporto alle somme a qualsiasi titolo dovute all'agente ed al rappresentante di commercio anche se non ancora pagate.

     Le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi sono stabilite dal regolamento di esecuzione.

     I contributi dovuti si prescrivono con il decorso di 10 anni.

 

          Art. 8. (Prosecuzione volontaria)

     Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che dichiarino di aver cessato, temporaneamente o definitivamente, l'attività per qualsiasi causa possono chiedere di essere ammessi alla prosecuzione volontaria del versamento, ad esclusivo loro carico, dei contributi comprensivi anche della quota che in costanza del rapporto di agenzia è a carico del preponente. Detta prosecuzione è subordinata alla sussistenza del requisito di almeno cinque anni, anche non consecutivi, di anzianità contributiva all'atto della sospensione dell'attività e semprechè la richiesta di ammissione ai versamenti volontari sia effettuata entro due anni dalla fine di ciascun anno solare posteriore alla data di cessazione o sospensione dell'attività.

     Gli agenti ed i rappresentanti di commercio non pensionati che abbiano cessato l'attività, temporaneamente o definitivamente, prima della data di entrata in vigore della presente legge, possono, entro due anni dalla stessa data, chiedere di essere ammessi all'effettuazione di versamenti volontari per gli anni non coperti da contributi obbligatori, purché sussista il requisito di cui al comma precedente.

     L'ammontare del contributo volontario annuo può essere determinato dall'iscritto in misura non superiore al contributo commisurato alla media delle "provvigioni liquidate" negli ultimi cinque anni anche non consecutivi secondo l'aliquota complessiva in atto alla data di ciascun versamento; comunque il contributo volontario annuo non può essere inferiore all'ammontare minimo dei contributi, fissato per il caso di obbligo ad esercitare l'attività per un solo preponente, in atto alla data del versamento.

     Le modalità di versamento dei contributi volontari sono fissate dal regolamento di esecuzione.

     Il diritto alla prosecuzione volontaria cessa allorché risulti che gli agenti ed i rappresentanti di commercio abbiano ripreso la loro attività e, in ogni caso, con il conseguimento dei requisiti per ottenere le prestazioni previdenziali.

 

Capo II

 

PRESTAZIONI

 

          Art. 9. (Prestazioni)

     Le prestazioni dell'ENASARCO consistono in:

     a) pensioni di vecchiaia;

     b) pensioni di invalidità;

     c) pensioni ai superstiti.

     Ai fini dell'acquisizione del diritto alle prestazioni previdenziali, e della determinazione delle stesse, si intende:

     a) per "anzianità contributiva" il numero degli anni coperti da contributi con riferimento all'anno per il quale sono stati versati;

     b) per "provvigioni liquidate" l'importo delle somme sul quale sono stati calcolati i contributi versati ai sensi dell'art. 6, con riferimento all'anno per il quale i contributi stessi sono stati versati; i contributi relativi a periodi inferiori all'anno si considerano afferenti ad anno intero.

     In caso di versamento minimo o volontario il valore delle "provvigioni liquidate" si determina moltiplicando il contributo minimo o volontario per l'inverso dell'aliquota contributiva complessiva in atto alla data del versamento.

     E' facoltà dell'ENASARCO richiedere, al fine di controllare l'esattezza del periodo denunciato e dei contributi versati, la presentazione degli originali dei conti-provvigione e dei mandati di agenzia o rappresentanza.

     I versamenti per i quali non sia possibile documentare il periodo di riferimento sono considerati come afferenti all'anno in cui sono stati versati.

 

          Art. 10. (Pensioni di vecchiaia) [2]

     Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano compiuto il 60° anno di età se uomini e il 55° anno di età se donne e che abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità contributiva sul proprio conto personale acquisiscono il diritto ad una pensione annua di vecchiaia reversibile. La pensione è pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle "provvigioni liquidate", per le quali siano stati effettivamente versati i contributi obbligatori o volontari, calcolata per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nel decennio precedente l'ultimo versamento, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di 40 quarantesimi.

     Qualora nell'ultimo decennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi obbligatori o volontari, la pensione di vecchiaia è pari al 70 per cento della media annuale delle "provvigioni liquidate" negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'ultimo versamento.

     Qualora la determinazione della media annua delle "provvigioni liquidate" risultante dall'applicazione dei criteri fissati nel presente articolo sia meno favorevole per l'agente o per il rappresentante di commercio rispetto a quella determinabile in applicazione delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, si provvede alla determinazione della media annua delle "provvigioni liquidate" secondo quanto previsto da queste ultime norme.

     Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che intendano esercitare il diritto di cui ai commi precedenti devono presentare domanda con le modalità previste dal regolamento di esecuzione, e devono rimettere all'ENASARCO la documentazione da questo richiesta.

     Qualora la domanda venga presentata entro un anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione decorre, con pagamento degli arretrati, senza interessi, dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento del diritto.

     Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che presentino domanda di pensione dopo un anno dalla data di cui al comma precedente hanno diritto alla pensione che sarebbe loro spettata all'atto del conseguimento del diritto maggiorata, in relazione ad ogni anno compiuto di ritardo, in base ai coefficienti di cui alla allegata tabella A. In tal caso la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

 

          Art. 11. (Revisione delle pensioni liquidate)

     In caso di maturazione di contributi afferenti il periodo precedente la data del conseguimento del diritto a pensione, ma effettivamente versati all'ENASARCO dopo tale data, si procede alla fine di ciascun biennio alla revisione della pensione già liquidata, imputando ciascun versamento all'anno di riferimento e ricalcolando le medie triennali. Qualora risulti modificata la media assunta come base di calcolo, è liquidata una nuova pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento che ha determinato la modificazione.

 

          Art. 12. (Supplemento di pensione)

     Qualora a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio che abbiano conseguito il diritto a pensione venga istituita una nuova posizione assicurativa sia in dipendenza della prosecuzione di precedenti rapporti di agenzia sia per l'instaurazione di nuovi rapporti di agenzia, dopo due anni dalla data di conseguimento di detto diritto a pensione gli agenti ed i rappresentanti di commercio possono chiedere la liquidazione di un supplemento di pensione; tale supplemento è pari in ogni caso a due quarantesimi del 70 per cento della metà di tutte "le provvigioni liquidate" nel biennio, in relazione alle quali siano stati effettivamente versati i contributi nel biennio stesso.

     Alla fine di ciascun biennio si provvede alla liquidazione di eventuali ulteriori supplementi di pensione ed alla revisione dei supplementi precedentemente liquidati qualora vengano accreditati nuovi contributi per il biennio già liquidato. La decorrenza della pensione revisionata è fissata dal primo giorno del mese successivo a quello del versamento del contributo.

 

          Art. 13. (Pensione di invalidità permanente totale)

     Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano subito una invalidità permanente e assoluta, comportante lo scioglimento di tutti i contratti di agenzia o rappresentanza commerciale, e che possono far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui uno nell'ultimo quinquennio, acquisiscono il diritto ad una pensione annua di invalidità reversibile pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle "provvigioni liquidate", per le quali siano stati effettivamente versati i contributi, calcolate per ognuno dei periodi di tre anni consecutivi compresi nell'ultimo quinquennio, per quanti sono gli anni di anzianità contributiva fino ad un massimo di quaranta quarantesimi.

     Qualora nell'ultimo quinquennio di cui sopra non sussista alcun periodo di tre anni consecutivi coperti da contributi, obbligatori o volontari, la pensione di invalidità è pari al 70 per cento della media annuale delle "provvigioni liquidate" negli ultimi tre anni, anche non consecutivi, precedenti l'invalidità.

     E' applicabile per le pensioni di invalidità permanente totale quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della presente legge per le pensioni di vecchiaia.

     Per la presentazione della domanda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10.

     La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Ad essa è applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 11.

 

          Art. 14. (Pensione di invalidità permanente parziale)

     Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano subìto una invalidità permanente, in misura pari almeno al 65 per cento della loro capacità di guadagno in qualità di agenti o rappresentanti e che possano far valere almeno cinque anni di anzianità contributiva di cui almeno uno nell'ultimo quinquennio, hanno diritto ad una pensione di invalidità calcolata come nell'articolo precedente, ridotta in proporzione al grado di riduzione della capacità lavorativa.

     Per la presentazione della domanda, la decorrenza e la revisione della pensione valgono le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo precedente.

     Il pensionato di invalidità permanente parziale ha diritto ai supplementi di pensione secondo i criteri previsti dall'articolo 12.

 

          Art. 15. (Revisione della pensione di invalidità)

     Qualora lo stato di invalidità pensionabile si modifichi, restando peraltro in grado superiore al 65 per cento, si procede alla proporzionale modificazione della pensione di invalidità.

     Il diritto alla pensione di invalidità cessa allorché il grado di invalidità si riduce al di sotto del 65 per cento.

 

          Art. 16. (Accertamento dello stato di invalidità)

     L'accertamento dello stato di invalidità è effettuato dall'ENASARCO.

     La decisione su ogni contestazione relativa all'accertamento dello stato di invalidità è demandata in sede amministrativa e sanitaria ad un collegio di tre medici, due dei quali designati rispettivamente dall'ENASARCO e dall'iscritto ed il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia ove l'iscritto ha la sua residenza.

     L'accertamento del collegio medico è definitivo.

     Qualora, a richiesta dell'agente o del rappresentante di commercio, si proceda alla costituzione del collegio medico e questo non riconosce l'invalidità, le relative spese, nella misura di un terzo sono a carico del richiedente.

     L'ENASARCO ha la facoltà di sottoporre il pensionato per invalidità a visite periodiche tendenti ad accertare il permanere dello stato di invalidità. Il rifiuto a sottoporsi a tali visite è motivo sufficiente per sospendere il pagamento delle rate di pensione.

 

          Art. 17. (Trasformazione della pensione di invalidità nella pensione di vecchiaia)

     All'atto del raggiungimento del 60° anno di età se uomini e del 55° anno di età se donne, e semprechè sussista nel complesso il requisito di 15 anni di anzianità contributiva, gli agenti ed i rappresentanti di commercio hanno diritto alla pensione più elevata tra quella di invalidità già in godimento e quella di vecchiaia calcolata ai sensi dell'articolo 10 con riferimento all'intero periodo di iscrizione.

 

          Art. 18. (Pensione indiretta ai superstiti)

     In caso di morte dell'agente o del rappresentante di commercio non pensionato nei cui confronti sussisteva il requisito di almeno 15 anni di anzianità contributiva o, alternativamente, di almeno 5 anni di anzianità contributiva di cui uno nel quinquennio precedente il decesso, spetta ai superstiti indicati nell'articolo 20 una pensione annua indiretta pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della più elevata tra le medie annue delle "provvigioni liquidate" determinate ai sensi dell'articolo 10, primo comma, o, in mancanza, della media di cui all'art. 10, secondo comma, per quanti sono gli anni di contribuzione e commisurata alle aliquote riportate dall'articolo 21.

     E' applicabile per la pensione indiretta ai superstiti quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della presente legge per le pensioni di vecchiaia.

     Fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva minima di cui al primo comma, qualora nel quinquennio precedente la data della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino versati almeno due anni di contribuzione anche non continuativi, spetta cumulativamente ai superstiti una pensione indiretta che non può essere inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per cento della media di cui all'articolo 10, primo comma o, in mancanza, della media di cui all'articolo 10, secondo comma; è salva in ogni caso l'applicazione del minimo di pensione di cui all'articolo 26.

 

          Art. 19. (Pensione di reversibilità ai superstiti)

     Ai superstiti, indicati nell'articolo 20, dell'agente o del rappresentante di commercio pensionato per invalidità o vecchiaia spetta una pensione di reversibilità commisurata alle aliquote riportate nello stesso articolo 21 della pensione goduta dall'agente o dal rappresentante di commercio.

     Qualora successivamente al collocamento in pensione di vecchiaia dell'agente o del rappresentante di commercio sia stata istituita una nuova posizione assicurativa, la base per il computo della pensione di reversibilità è determinata dalla pensione in godimento aumentata del supplemento che sarebbe stato corrisposto all'agente e al rappresentante di commercio stessi ai sensi dell'articolo 12.

     La pensione di reversibilità spettante cumulativamente ai superstiti non può essere comunque inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per cento della media di cui al primo comma dell'articolo 10, o, in mancanza, della media di cui al secondo comma dell'articolo 10.

     E' applicabile per la pensione di reversibilità ai superstiti quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della presente legge per le pensioni di vecchiaia.

 

          Art. 20. (Superstiti)

     Hanno diritto a pensione indiretta o di reversibilità ai sensi degli articoli 18 e 19:

     a) il coniuge superstite purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso. Quando il superstite sia il marito, il suo diritto a pensione è subordinato altresì alle condizioni che egli sia stato convivente a carico della moglie e che, alla data della morte di quest'ultima, egli risulti inabile al lavoro [3] ;

     b) i figli di età inferiore ai 18 anni ed i figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro ed a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del decesso di questo. Per i figli superstiti che risultino a carico dell'agente o del rappresentante di commercio al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il predetto limite di età è elevato a 21 anni qualora frequentino una scuola media o professionale e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università.Si intendono equiparati ai figli legittimi o legittimati i figli adottivi e gli affiliati, quelli naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, nonché i minori regolarmente affidati dagli organi competenti a norma di legge;

     c) i genitori di età superiore ai 65 anni, che non siano titolari di pensione e che alla data della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino a suo carico, qualora alla data medesima non vi siano nè coniuge, nè figli superstiti o, pur esistendo, non abbiano titolo alla pensione. Si intendono equiparati ai genitori gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l'agente o il rappresentante di commercio fu affidato;

     d) i fratelli celibi e le sorelle nubili, qualora non vi siano genitori superstiti, semprechè gli interessati non siano titolari di pensione e al momento della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino permanentemente inabili al lavoro ed a loro carico.

     Ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro, i figli studenti, i genitori nonché i fratelli celibi e le sorelle nubili permanentemente inabili al lavoro, si considerano a carico dell'agente o del rappresentante di commercio se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in modo continuativo [4] .

     Per l'accertamento dell'inabilità dei superstiti si applicano le norme di cui all'art. 16.

     Non ha diritto a pensione il coniuge quando, dopo la decorrenza della pensione, l'agente o il rappresentante di commercio abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni e il matrimonio sia durato meno di due anni .

     Si prescinde dal requisito di età del pensionato e dalla durata del matrimonio quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio. [5]

     Perdono il diritto a pensione con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verifica l'evento:

     1) il coniuge che passi a nuove nozze;

     2) il vedovo quando cessi lo stato di inabilità;

     3) i figli e le figlie al compimento del 18° anno di età, ovvero al compimento del 21° anno di età, qualora frequentino una scuola media o professionale, ovvero al compimento del 26° anno di età qualora siano regolarmente iscritti a corsi universitari; i medesimi, se maggiorenni, quando cessi lo stato di inabilità o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio [6] [7] ;

     4) le figlie, quando contraggono matrimonio, prima del 18° anno di età.

 

          Art. 21. (Aliquote di riduzione della pensione ai superstiti)

     La pensione indiretta e di reversibilità di cui agli articoli 18 e 19 è determinata in base alle seguenti aliquote:

     a) per il coniuge e i figli superstiti:

     60 per cento per 1 superstite;

     75 per cento per 2 superstiti;

     90 per cento per 3 superstiti;

     100 per cento per 4 o più superstiti.

     b) per i genitori:

     30 per cento per ciascuno di essi;

     c) per i fratelli e le sorelle:

     30 per cento per un fratello o una sorella;

     60 per cento per due o più fratelli e sorelle.

     Qualora i superstiti siano i genitori, i fratelli e le sorelle, gli stessi non hanno diritto al minimo di pensione previsto dal comma secondo dell'articolo 18 e dal terzo comma dell'art. 19; è comunque dovuto il minimo di cui all'articolo 26.

     Nei casi in cui cessi il diritto di uno o più superstiti si procede alla revisione della pensione in base alle aliquote che precedono.

     Il coniuge che concorra con i figli superstiti ha diritto all'attribuzione di una quota parte della pensione pari al doppio di quella spettante a ciascuno degli altri superstiti. In mancanza del coniuge la pensione è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto.

 

          Art. 22. (Decorrenza della pensione ai superstiti)

     Le pensioni indirette e di reversibilità decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la morte dell'agente o del rappresentante di commercio.

     Ad esse è applicabile il meccanismo di revisione di cui all'articolo 11.

 

          Art. 23. (Termini di pagamento)

     La pensione è corrisposta in 13 mensilità a rate bimestrali anticipate entro la prima quindicina dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre.

     La tredicesima mensilità è corrisposta entro la prima quindicina di dicembre.

 

          Art. 24. (Variazione della misura delle pensioni in rapporto al costo della vita)

     Gli importi delle pensioni di vecchiaia, invalidità e superstiti erogati dall'ENASARCO, ivi compresi i trattamenti minimi, sono aumentati in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istituto centrale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni per i lavoratori dell'industria, semprechè tale aumento raggiunga la misura del 12%.

     Ai fini della determinazione dell'aumento percentuale di cui sopra, si prendono in considerazione le variazioni intervenute dal 1° gennaio 1972 e l'aumento stesso viene applicato a far data dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivo alla data in cui si è raggiunto l'aumento del 12%. Gli aumenti successivi sono calcolati a partire da questa ultima data.

     Alle pensioni liquidate nel periodo di tempo trascorso per raggiungere l'aumento del 12%, è applicata una maggiorazione proporzionale ridotta in ragione del numero di semestri interi compresi fra la data iniziale assunta per la considerazione degli aumenti percentuali e la data di presentazione della domanda di pensione.

     La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al primo comma è accertata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 25. (Riduzione dell'importo delle pensioni)

     Qualora dalla liquidazione della pensione di vecchiaia risulti un ammontare annuo della pensione in misura superiore a lire 5.000.000 sono operate le seguenti riduzioni:

     10% sulle somme comprese fra L. 5.000.000 e lire 6.000.000;

     12% sulle somme comprese fra L. 6.000.001 e lire 7.000.000;

     14% sulle somme comprese fra L. 7.000.001 e lire 8.000.000;

     16% sulle somme comprese fra L. 8.000.001 e lire 9.000.000;

     18% sulle somme comprese fra L. 9.000.001 e lire 10.000.000;

     20% sulle somme in eccedenza a L. 10.000.001.

 

          Art. 26. (Minimi di pensione)

     L'ammontare minimo delle pensioni di vecchiaia, invalidità totale e superstiti, salva l'applicazione del meccanismo di cui all'articolo 24, è fissato in lire 25.000 mensili per tredici mensilità all'anno.

     Per le pensioni di invalidità parziale, esso è ridotto in proporzione al grado di invalidità.

 

          Art. 27. (Destinazione degli utili e bilancio tecnico)

     Gli utili netti della gestione sono accreditati al Fondo di previdenza.

     Almeno ogni quattro anni deve essere compilato il bilancio tecnico del Fondo, copia del quale deve essere inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 28. (Disponibilità dei crediti degli iscritti)

     I crediti degli iscritti verso l'ENASARCO non sono cedibili, nè sequestrabili, nè pignorabili [8].

     L'ENASARCO ha tuttavia il diritto di trattenere l'ammontare delle somme ad esso dovute dagli iscritti a qualsiasi titolo e comunque la trattenuta sulle rate di pensione non può essere superiore al quinto.

     Il debito per maggiori importi di pensioni corrisposte derivante dall'abbassamento della media annua delle provvigioni di cui all'articolo 11 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, è estinto.

 

          Art. 29. (Addebiti e prestiti)

     Gli agenti ed i rappresentanti di commercio sul cui conto siano stati annotati addebiti per prestiti non restituiti all'ENASARCO, hanno la facoltà, da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, di versare all'ente l'importo addebitato.

     Qualora gli agenti ed i rappresentanti di commercio non si avvalgano della facoltà di cui al comma precedente, in sede di calcolo della pensione, l'importo addebitato non è portato in detrazione ai fini della determinazione della provvigione media, ma la somma non restituita è trattenuta sino ad un massimo di 36 rate uguali sulle mensilità di pensione.

 

          Art. 30. (Prescrizione)

     Le rate di pensione non riscosse si prescrivono entro 5 anni dal giorno della loro scadenza.

 

          Art. 31. (Riliquidazione delle pensioni in atto)

     Le pensioni in godimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate in base ai criteri stabiliti dagli articoli precedenti.

     Il pensionato conserva il precedente trattamento se più favorevole, salva comunque l'applicazione degli articoli 11, 12, 24, 25 e 26 della presente legge.

 

Capo III

RICORSI E VIGILANZA

 

          Art. 32. (Ricorsi)

     Sui ricorsi concernenti l'applicazione della presente legge decide, con provvedimento definitivo, il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO sentito un comitato istruttorio, presieduto dal presidente dell'ente medesimo o da un suo delegato, e composto da quattro membri del consiglio di amministrazione nominati dal consiglio stesso.

     I ricorsi devono essere indirizzati al consiglio di amministrazione dell'ente con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e devono contenere:

     a) le generalità del ricorrente (cognome, nome, luogo e data di nascita ed indirizzo);

     b) gli estremi del provvedimento impugnato;

     c) i motivi del ricorso e l'eventuale documentazione;

     d) la firma del ricorrente.

     La decisione del consiglio di amministrazione deve essere comunicata entra i 90 giorni successivi alla data del ricorso. Trascorso tale termine, senza che la decisione sia stata comunicata, l'interessato ha facoltà di adire l'autorità giudiziaria.

 

          Art. 33. (Sanzioni)

     Il preponente che non provvede al pagamento dei contributi nel termine stabilito o vi provvede in misura inferiore a quella dovuta è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale abbia omesso, in tutto o in parte, il pagamento del contributo. In caso di recidiva la pena è dell'ammenda da lire 4.000 a lire 80.000 [9] .

     Nei casi previsti nel comma precedente il preponente è altresì tenuto al pagamento dei contributi non corrisposti ed al versamento di una somma di importo pari ai contributi medesimi.

     Il preponente che effettua, sulle somme dovute all'agente o rappresentante di commercio, trattenute maggiori di quelle consentite, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 40.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale è stata effettuata la trattenuta abusiva salvo che il fatto costituisca reato più grave [10].

     Il preponente, o chi per lui, che si rifiuti di prestarsi alle indagini dei funzionari ed agenti incaricati della sorveglianza o di fornire loro i dati e documenti necessari ai fini dell'applicazione della presente legge, è punito con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000 salvo che il fatto costituisca reato più grave [11].

     Il preponente che fornisce ai funzionari ed agli agenti incaricati della sorveglianza sull'applicazione della presente legge dati o documenti scientemente errati o incompleti, e chiunque rende dichiarazioni false o compie altri atti fraudolenti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri le prestazioni contemplate dalla presente legge, è punito con la multa da lire 10.000 a lire 100.000 [12], salvo che il fatto costituisca reato più grave.

     I proventi delle sanzioni amministrative sono destinati alla realizzazione dei fini di assistenza o di istruzione professionale dell'ENASARCO.

 

          Art. 34. (Oblazione)

     Nelle contravvenzioni alle norme della presente legge il contravventore, previo pagamento dei contributi e delle somme dovute all'ENASARCO ai sensi del precedente articolo 33, è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita per le contravvenzioni commesse, oltre le spese del procedimento.

     Il pagamento estingue il reato.

     Nel caso in cui la contravvenzione riguardi contributi non pagati, l'ENASARCO può ridurre la somma aggiuntiva dovuta a norma del secondo comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 35. (Vigilanza)

     La vigilanza sull'applicazione delle norme di questo titolo e relative norme di attuazione spetta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che la esercita a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

     Ai fini dell'accertamento dei contributi dovuti dai preponenti all'ENASARCO sono conferite all'Ente stesso ed ai suoi incaricati le facoltà attribuite all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed ai suoi incaricati a norma degli articoli 19, 21 e 24 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

     A tal fine il preponente è tenuto ad esibire all'Ente ed ai suoi incaricati tutti i documenti amministrativi e contabili che comunque interessino il rapporto con l'agente o con il rappresentante di commercio.

 

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 36. (Contributi liquidati)

     Ai fini della determinazione della "anzianità contributiva" di cui all'articolo 9, secondo comma, lettera a) non sono coperti da contributi gli anni i cui contributi risultano comunque interamente liquidati.

 

          Art. 37. (Contributi volontari e per trasferimenti dal fondo indennità per scioglimento del contratto) [13]

     I versamenti volontari eseguiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio a norma degli articoli 6, 7 e 24 del regolamento del fondo di previdenza, approvato con decreto ministeriale del 10 settembre 1962, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti all'anno in cui è stato effettuato il versamento volontario.

     Gli importi derivanti da liquidazioni dell'indennità di risoluzione del rapporto trasferiti dagli agenti e dai rappresentanti di commercio sul conto individuale di previdenza fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono computabili ai fini della determinazione delle provvigioni liquidate e sono considerati come riferiti al periodo per il quale l'indennità è stata accantonata dalla ditta.

 

          Art. 38. (Ricostruzione della posizione previdenziale)

     L'importo derivante dalla liquidazione della polizza di assicurazione accesa a copertura dei contributi pervenuti all'ENASARCO, versato sul conto individuale posteriormente al giugno 1950, è computabile, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva, con riferimento all'anno in cui i singoli versamenti sono pervenuti all'ENASARCO.

     I contributi per i quali era possibile il trasferimento ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, sul conto individuale, e che non siano stati liquidati entro il 7 luglio 1970, vengono considerati ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva come riferiti all'anno in cui il versamento dei contributi è pervenuto all'ENASARCO, se precedenti il giugno 1950, o all'anno per il quale i contributi sono stati versati, e successivi al giugno 1950.

 

          Art. 39. (Ricostruzione delle posizioni liquidate dall'8 luglio 1970)

     Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che hanno richiesto la liquidazione del loro conto dall'8 luglio 1970, per il fatto di non aver raggiunto l'anzianità contributiva minima per il diritto alla pensione di vecchiaia a causa del mancato esercizio della facoltà di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, possono, previo rimborso del capitale liquidato, ricostruire la loro posizione previdenziale esistente alla data della liquidazione.

 

          Art. 40. (Regolamento di esecuzione)

     Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge verrà emanato il regolamento di esecuzione con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO.

     In attesa della emanazione del regolamento di esecuzione, trovano applicazione le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, in quanto compatibili con la presente legge.

 

          Art. 41.

     La presente legge entra in vigore dal 1° gennaio 1973.

 

 

     Tabella A

     Coefficienti per i quali va moltiplicata la pensione annua in relazione agli anni compiuti di ritardo del collocamento in pensione per vecchiaia:

1

1,07

2

1,15

3

1,23

4

1,32

5

1,40

6

1,46

7

1,53

8

1,60

9

1,67

10

1,74

 


[1] Per una modifica degli importi e delle aliquote di cui al presente comma, vedi l'art. unico del D.P.R. 24 giugno 1978, n. 460 e il D.P.R. 31 marzo 1983, n. 277.

[2]  La Corte costituzionale, con sentenza 23 novembre 1999, n. 433, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima.

[3]  La Corte costituzionale, con sentenza 3 novembre 1988, n. 1009, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera nella parte in cui esclude dal diritto a pensione di reversibilità il coniuge superstite quando sia stata pronunciata sentenza di separazione legale per colpa dello stesso.

[4]  La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1987, n. 145, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto del terzo e settimo comma, n. 3 del presente articolo: a) in quanto nega il diritto alla pensione di reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio; b) in quanto nega il diritto alla pensione indiretta ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio.Con successiva sentenza 10 giugno 1993, n. 274, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 3 e 7, n. 3 del presente articolo nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione di reversibilità per i figli maggiorenni infraventiseienni che frequentino scuole o università, quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, anziché prevedere che dalla pensione di reversibilità sia decurtata la misura di tale reddito proprio.

[5]  La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio 1992, n. 1, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[6]  La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1987, n. 145, ha dichiarato costituzionale del combinato disposto del terzo e settimo comma, n. 3 del presente articolo: a) in quanto nega il diritto alla pensione di reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio; b) in quanto nega il diritto alla pensione indiretta ai figli maggiorenni inabili al lavoro allorché a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio.Con successiva sentenza 10 giugno 1993, n. 274, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dei commi 3 e 7, n. 3 del presente articolo nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione di reversibilità per i figli maggiorenni infraventiseienni che frequentino scuole o università, quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio, anziché prevedere che dalla pensione di reversibilità sia decurtata la misura di tale reddito proprio.

[7]  La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile 1987, n. 145, ha dichiarato l'illegittimità del presente numero nella parte in cui prevede la perdita del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità ai figli maggiorenni inabili al lavoro o quando a qualsiasi titolo abbiano un reddito proprio.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 26 giugno 2009, n. 183, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui esclude la pignorabilità per ogni credito dell'intero ammontare delle pensioni erogate dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti del quinto della residua parte.

[9]  Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati dagli artt. 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[10]  Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati dagli artt. 113 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689.

[11]  Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati dagli artt. 113 e 114, L. 24 novembre 1981, n. 689.

[12]  Gli importi di cui al presente comma sono stati così elevati dall'art. 113 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[13]  La Corte costituzionale, con sentenza n. 433 del 23 novembre 1999, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui non prevede, nel caso di prosecuzione della contribuzione da parte dell'assicurato che abbia già conseguito la prescritta anzianità contributiva minima, che la pensione di vecchiaia non possa essere liquidata in misura inferiore a quella calcolata sulla base della sola contribuzione minima.