§ 98.1.28500 - D.L. 26 novembre 1993, n. 478 .
Proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale.


Settore:Normativa nazionale
Data:26/11/1993
Numero:478


Sommario
Art. 1.      1. Fino al 31 dicembre 1994, anche nel caso di procedura di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza [...]
Art. 2.      1. Al fine di favorire le iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, totale o parziale, relativi alla cessazione di attività o [...]
Art. 3.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 98.1.28500 - D.L. 26 novembre 1993, n. 478 [1] .

Proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale.

(G.U. 27 novembre 1993, n. 279)

 

     Art. 1.

     1. Fino al 31 dicembre 1994, anche nel caso di procedura di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta dell'impresa a seguito di accordo collettivo nell'ambito del quale sia stato definito un programma di misure idonee a fronteggiare le eccedenze di personale, può disporre la proroga, in relazione al numero dei lavoratori interessati, del trattamento straordinario di integrazione salariale di durata non superiore a dodici mesi in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, commi 3, 5 e 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 [2] .

     1-bis. Il trattamento di proroga di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle aziende per le quali è applicato il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 7, commi 5 e 10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 [3] .

     2. I periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati di dodici mesi. Le proroghe di cui al presente comma e di cui ai commi 1 e 1-bis non operano per i lavoratori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 [4] .

     3. I periodi di fruizione di cui ai commi 1 e 2, comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso. Dell'avvenuta concessione il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dà immediata comunicazione al CIPI [5] .

 

          Art. 2.

     1. Al fine di favorire le iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, totale o parziale, relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con proprio decreto, un intervento di sostegno di natura temporanea e straordinaria. Tale intervento, erogabile in una unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale, non può comunque superare i limiti pro-capite stabiliti all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 [6] .

     2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo per lo sviluppo di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del medesimo decreto.

     2-bis. In ottemperanza alle disposizioni vigenti sugli atti pubblici di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono istituiti, utilizzando il personale già in servizio, presso le sedi centrali e periferiche dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e gli uffici regionali del lavoro, appositi uffici informativi, in particolare per fornire informazioni sullo stato di avanzamento delle istanze di concessione dei trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale, di indennità di mobilità, dei contratti di solidarietà, nonché sulle aziende poste in commissariamento ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni [7] .

     2-ter. La proroga del trattamento straordinario, per i casi previsti all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, può essere concessa anche per periodi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, purché non sia stata conclusa la procedura di mobilità ovvero sia stata revocata e purché il periodo precedentemente concesso sia cessato in data non antecedente il 30 giugno 1993 [8] .

 

          Art. 3.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 gennaio 1994, n. 56.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1995 dall'art. 4 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 luglio 1994, n. 451. Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 5 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla L. 19 luglio 1994, n. 451.

[5] Comma così modificato dall'art. 5 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito dalla L. 19 luglio 1994, n. 451.

[6] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4 del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito dalla L. 28 novembre 1996, n. 608.

[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione.