Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/11/1993 |
Numero: | 478 |
Sommario |
Art. 1. 1. Fino al 31 dicembre 1994, anche nel caso di procedura di mobilità di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, il Ministro del lavoro e della previdenza [...] |
Art. 2. 1. Al fine di favorire le iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, totale o parziale, relativi alla cessazione di attività o [...] |
Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28500 - D.L. 26 novembre 1993, n. 478 [1] .
Proroga di trattamenti straordinari di integrazione salariale.
(G.U. 27 novembre 1993, n. 279)
1. Fino al 31 dicembre 1994, anche nel caso di procedura di mobilità di cui all'articolo 4 della
1-bis. Il trattamento di proroga di cui al comma 1 trova applicazione anche nei confronti delle aziende per le quali è applicato il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 3, commi 1 e 2, della
2. I periodi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale, concessi ai sensi dell'articolo 8, commi 5 e 6, del
3. I periodi di fruizione di cui ai commi 1 e 2, comportano la pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso. Dell'avvenuta concessione il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dà immediata comunicazione al CIPI [5] .
1. Al fine di favorire le iniziative produttive industriali inserite in piani di recupero dell'occupazione, totale o parziale, relativi alla cessazione di attività o riorganizzazione di unità produttive del settore industriale che coinvolgono oltre 500 dipendenti, sulla base di accordi collettivi e d'intesa con le regioni interessate, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può concedere, con proprio decreto, un intervento di sostegno di natura temporanea e straordinaria. Tale intervento, erogabile in una unica soluzione all'atto della dimostrazione del risultato occupazionale, non può comunque superare i limiti pro-capite stabiliti all'articolo 1, comma 2, del
2. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
2-bis. In ottemperanza alle disposizioni vigenti sugli atti pubblici di cui alla
2-ter. La proroga del trattamento straordinario, per i casi previsti all'articolo 1, commi 1 e 1-bis, può essere concessa anche per periodi antecedenti la data di entrata in vigore del presente decreto, purché non sia stata conclusa la procedura di mobilità ovvero sia stata revocata e purché il periodo precedentemente concesso sia cessato in data non antecedente il 30 giugno 1993 [8] .
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione. Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1995 dall'art. 4 del
[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dall'art. 5 del
[5] Comma così modificato dall'art. 5 del
[6] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4 del
[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione.