Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 40. Energia |
Capitolo: | 40.1 combustibili |
Data: | 27/06/1985 |
Numero: | 351 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nel quadro del programma pluriennale dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI, allo scopo di consentire la realizzazione del progetto di riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis, il fondo [...] |
Art. 2. Gli apporti autorizzati con il precedente art. 1 non possono essere integrati da eventuali ulteriori contributi previsti dalla normativa statale vigente per il settore ad eccezione di quanto [...] |
Art. 3. Il terzo comma dell'art. 9 della legge 2 agosto 1975, n. 393, è sostituito dal seguente: |
Art. 4. 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENI e l'ENEL sono tenuti a stipulare una convenzione avente ad oggetto i rapporti tra i due enti per la fornitura [...] |
Art. 5. 1. L'ENI, l'ENEL e l'ENEA sono autorizzati a costituire una società per azioni avente la finalità di sviluppare tecnologie innovative e avanzate nella utilizzazione del carbone (arricchimento, [...] |
Art. 6. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per l'anno 1985, a lire 90 miliardi per l'anno 1986 ed a lire 100 miliardi per l'anno 1987, si provvede [...] |
§ 40.1.10 - L. 27 giugno 1985, n. 351.
Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis.
(G.U. 16 luglio 1985, n. 166).
1. Nel quadro del programma pluriennale dell'Ente nazionale idrocarburi - ENI, allo scopo di consentire la realizzazione del progetto di riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis, il fondo di dotazione dell'ENI è aumentato della somma di lire 505 miliardi, da erogarsi in ragione di lire 80 miliardi nell'anno 1985, di lire 90 miliardi nell'anno 1986, di lire 100 miliardi nell'anno 1987, di lire 115 miliardi nell'anno 1988 e di lire 120 miliardi nell'anno 1989.
2. Per la realizzazione delle indicate finalità l'ENI, con l'apporto e nei limiti di cui al primo comma, provvede all'aumento annuale del capitale sociale della Carbosulcis S.p.a. per il tramite dell'AGIP Carbone S.p.a.
Gli apporti autorizzati con il precedente art. 1 non possono essere integrati da eventuali ulteriori contributi previsti dalla normativa statale vigente per il settore ad eccezione di quanto previsto dal successivo art. 5.
Il terzo comma dell'art. 9 della
(Omissis).
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ENI e l'ENEL sono tenuti a stipulare una convenzione avente ad oggetto i rapporti tra i due enti per la fornitura all'ENEL del carbone del bacino carbonifero del Sulcis. Per la determinazione del prezzo di cessione, nella convenzione deve farsi riferimento a quello corrisposto dall'ENEL per assicurarsi, mediante contratti a lungo termine, il carbone di importazione di costo più elevato per ragioni di sicurezza.
2. La convenzione è approvata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali entro i successivi trenta giorni.
3. In caso di mancato accordo o di mancata approvazione, l'oggetto della convenzione è stabilito dal CIPE con propria delibera da emanarsi entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Resta comunque ferma la competenza del Comitato interministeriale prezzi ai fini della determinazione del sovrapprezzo termico.
1. L'ENI, l'ENEL e l'ENEA sono autorizzati a costituire una società per azioni avente la finalità di sviluppare tecnologie innovative e avanzate nella utilizzazione del carbone (arricchimento, tecniche di combustione, liquefazione, gasificazione, carbochimica etc.) attraverso:
a) la costituzione in Sardegna del centro di ricerca di cui all'art. 1, lettera m), della
b) la progettazione e la realizzazione di impianti dimostrativi sulla innovazione tecnologica nella utilizzazione del carbone;
c) la realizzazione di impianti industriali per l'utilizzazione del carbone in alternativa alla combustione.
2. Gli oneri per la costituzione della società per azioni di cui al presente articolo fanno carico agli stanziamenti di cui all'art. 6 della presente legge.
3. La società per azioni di cui al presente articolo, cui potranno successivamente partecipare enti di ricerca, enti economici della regione Sardegna, nonché imprese private per le iniziative previste dal precedente punto b), potrà fruire, nella misura massima prevista, delle incentivazioni di cui alla
4. Gli enti di cui al primo comma del presente articolo, sia con mezzi propri sia con le disponibilità che verranno loro assegnate dalle leggi dello Stato, sono autorizzati a concorrere all'investimento necessario per la realizzazione della fase industriale del progetto di sviluppo delle tecnologie avanzate di utilizzazione del carbone.
5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, nonché sui risultati e sulla compatibilità economica dei progetti e sulla condizione ambientale.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per l'anno 1985, a lire 90 miliardi per l'anno 1986 ed a lire 100 miliardi per l'anno 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985- 1987, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Interventi a favore della regione Sardegna nel settore mineroenergetico in sostituzione di quello del programma generale di metanizzazione".
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.