§ 98.1.26627 - Legge 3 agosto 1990, n. 210.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:03/08/1990
Numero:210


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è convertito [...]


§ 98.1.26627 - Legge 3 agosto 1990, n. 210.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno.

(G.U. 3 agosto 1990, n. 180)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129, recante disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali e di sgravi contributivi nel Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

 

 

     Allegato - Modificazioni Apportate in sede di conversione al decreto-legge 4 giugno 1990, n. 129

     Il comma 9 è sostituito dal seguente:

     "9. Le minori entrate derivanti, per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, dall'attuazione dei commi 1 e 2, sono valutate in lire 1.520 miliardi per l'anno 1990 e in lire 2.181 miliardi per l'anno 1991; quelle conseguenti alla riduzione del contributo ex-ENAOLI per effetto delle predette disposizioni sono valutate, per gli anni medesimi, rispettivamente in lire 69 miliardi e in lire 93 miliardi; l'onere derivante dall'attuazione dei commi 3, 4 e 5 è valutato in lire 264 miliardi per l'anno 1990";

     il comma 10 è sostituito dal seguente:

     "10. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 1.853 miliardi per l'anno 1990 e in lire 1.877 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. All'onere relativo ai periodi di paga successivi al 30 giugno 1991 si provvederà ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, nel rispetto del comma 5 dell'articolo medesimo".

     Dopo l'art. 2 è inserito il seguente:

     "Art. 2-bis 1. La sospensione di cui al comma 11 dell'art. 6 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, è ammessa dal 1° dicembre 1988 ed opera nei confronti delle imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali stipulati dalle associazioni imprenditoriali ed organizzazioni sindacali locali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale che risultino firmatarie del contratto collettivo nazionale o dell'accordo interconfederale di riferimento, finalizzati ad attuare, in forme e tempi prestabiliti, programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti dai predetti accordi nazionali. L'attuazione avviene mediante verbale aziendale di recepimento da sottoscrivere dalle stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale.

     2. Gli accordi provinciali e quelli aziendali dovranno essere depositati dalle parti interessate entro il 31 maggio 1991 rispettivamente presso gli uffici provinciali del lavoro e presso le sedi provinciali dell'INPS.

     3. La sospensione cessa di avere effetto dal periodo di paga per il quale, in relazione alle denunce contributive mensili presentate dalle imprese all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto stesso accerta il mancato rispetto del programma graduale di riallineamento dei trattamenti economici contenuto nel predetto accordo provinciale".