Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.2 cassa per il Mezzogiorno |
Data: | 28/11/1980 |
Numero: | 782 |
Sommario |
Art. 1. In attesa che venga riordinata la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 30 [...] |
Art. 2. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 696 miliardi, destinata |
Art. 3. Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno provvede, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso da una delegazione speciale, [...] |
Art. 4. Limitatamente ai finanziamenti deliberati entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1977, n. 675, dai comitati [...] |
Art. 5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, valutato in complessive lire 1.076 miliardi - risultante dalla differenza tra un [...] |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 63.2.13 - Legge 28 novembre 1980, n. 782.
Nuove norme dirette a sostenere la competitività del sistema industriale, a definire procedure di spesa della Cassa per il Mezzogiorno e a trasferire competenze al comitato tecnico di cui all'articolo 4 della legge 12 agosto 1977, n. 675
(G.U. 28 novembre 1980, n. 327)
In attesa che venga riordinata la materia concernente gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali, a decorrere dal periodo di paga successivo alla data del 30 settembre 1980, e fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 30 giugno 1981 [1], sono ridotte di 6,64 punti percentuali le aliquote complessive della contribuzione per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie a carico delle imprese industriali ed artigiane operanti nei settori manifatturieri ed estrattivi nonché delle imprese impiantistiche del settore metalmeccanico, risultanti dalla classificazione delle attività economiche adottata dall'Istituto centrale di statistica, sempre che le imprese interessate assicurino ai propri dipendenti trattamenti economici non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative o presenti in seno al CNEL.
Per lo stesso periodo ed alle medesime imprese che operano nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
Qualora l'importo delle riduzioni previste dai commi suddetti superi l'importo complessivo dei contributi di malattia dovuti dalle imprese, l'eccedenza va detratta dagli altri contributi dovuti all'INPS dalle imprese medesime e, nel caso di ulteriore eccedenza per le imprese che occupano personale iscritto presso Fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria, dai contributi dovuti agli enti gestori dei Fondi medesimi.
Il termine del 31 dicembre 1980, di cui al primo e al quarto comma dell'articolo 22 del
La spesa derivante dall'applicazione del presente articolo, valutata per l'anno finanziario 1980 in lire 1.040 miliardi, sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario medesimo.
E' autorizzata la spesa complessiva di lire 696 miliardi, destinata:
a) per lire 500 miliardi alla costituzione presso il Mediocredito centrale di un fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni a favore dei Mediocrediti regionali per essere da questi impiegate nei settori di competenza in operazioni di finanziamento di iniziative da realizzare da piccole e medie imprese, ivi comprese operazioni di consolidamento a medio o lungo termine di passività a breve termine e prestiti partecipativi. I rientri per capitale ed interessi delle anticipazioni sono utilizzati per la concessione di nuove anticipazioni, salvo quanto stabilito al secondo comma. La predetta somma e i relativi rientri sono tenuti dal Mediocredito centrale in conti infruttiferi presso la tesoreria centrale dello Stato. Con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Mediocredito centrale, saranno stabilite la durata, le garanzie, le modalità ed ogni altra condizione per la concessione delle anticipazioni ai Mediocrediti regionali. Al fondo si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del
b) per lire 100 miliardi ad incremento del fondo di dotazione della SACE - Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione istituita presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni - da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, in ragione di lire 30 miliardi nell'anno finanziario 1980 e lire 70 miliardi nell'anno finanziario 1981;
c) per lire 45 miliardi ad incremento del fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione costituita presso la Banca nazionale del lavoro con il
d) per lire 1 miliardo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del commercio con l'estero per l'anno 1980, per la concessione a favore dei consorzi per il commercio estero costituiti fra piccole e medie imprese dei contributi fissati dall'articolo 15 della
e) per lire 50 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per gli anni dal 1980 al 1982, per l'istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo speciale, da amministrare con contabilità separata, per l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 31 della
I rientri per capitale ed interessi vengono accantonati nella misura di lire 100 miliardi annui, per ciascuno degli esercizi 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997, per la costituzione, presso il Mediocredito centrale, di un Fondo da utilizzare per la concessione di anticipazioni alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della
Il consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno provvede, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, espresso da una delegazione speciale, all'approvazione di tutti i progetti di massima e di quelli esecutivi di importo superiore a lire 5 miliardi nonché delle perizie di variante e suppletive d'importo superiore a lire 3 miliardi.
I progetti esecutivi d'importo non superiore a lire 5 miliardi nonché le perizie di variante e suppletive di importo non superiore a lire 3 miliardi sono approvati dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, senza il predetto parere, che, tuttavia, può essere richiesto anche per progetti inferiori a detti importi, qualora la Cassa stessa lo ritenga opportuno, in relazione alla natura e complessità dei progetti medesimi.
Il presente articolo sostituisce l'articolo 137 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
Limitatamente ai finanziamenti deliberati entro il quarantacinquesimo giorno dalla data di entrata in vigore della
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può delegare ad un Sottosegretario di Stato la presidenza del comitato. I membri di diritto di tale comitato possono, in caso di assistenza, farsi sostituire da un loro delegato.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, valutato in complessive lire 1.076 miliardi - risultante dalla differenza tra un onere complessivo di 1.606 miliardi e 530 miliardi relativi ad atti e provvedimenti disciplinati dalla
Per gli anni finanziari successivi al 1980, al relativo onere si provvederà con legge finanziaria a norma dell'articolo 18 della
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Il termine 30 giugno 1981 di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1981 dall'art. 1 del
[2] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato, da ultimo, fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1981 dall'art. 1 del
[3] Lettera così modificata dall'art. 2 del
[4] Comma aggiunto dall'art. 2 del