§ 98.1.18602 - Legge 27 febbraio 1984, n. 18.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/02/1984
Numero:18


Sommario
Art. unico.      Il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza di leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre [...]


§ 98.1.18602 - Legge 27 febbraio 1984, n. 18.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza delle leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983.

(G.U. 29 febbraio 1984, n. 59)

 

     Art. unico.

     Il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, concernente disciplina della proroga dei termini di vigenza di leggi e proroga di taluni termini in scadenza al 31 dicembre 1983, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'art. 1:

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. - La predetta relazione è trasmessa dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica";

     All'art. 2:

     al comma 1, le parole: "30 aprile 1984" sono sostituite dalle altre: "30 giugno 1984";

     dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     "1-bis. - Il termine di cui al comma 6 dell'art. 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale sul Prontuario terapeutico nazionale, di cui all'art. 32 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e comunque a far tempo dal 12 febbraio 1984";

     dopo il comma 3 è inserito il seguente:

     "3-bis. - Le assunzioni di nuovo personale previste ai commi 4, 4.1, 4.2 e 4.3 dell'art. 15 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, possono essere effettuate entro il 31 dicembre 1984";

     al comma 5 sono soppresse le parole: "dipendenti da aziende in crisi";

     al comma 10, dopo le parole: "6 marzo 1978, n. 218", sono inserite le altre: "e successive modificazioni ed integrazioni";

     al comma 14, capoverso, le parole: "30 giugno 1984" sono sostituite dalle altre: "17 agosto 1985";

     è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "16-bis. - Il termine del 30 novembre 1983, di cui all'art. 2, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, è differito al 30 aprile 1984";

     All'art. 5:

     al comma 1, le parole: "30 giugno 1984" sono sostituite dalle altre: "30 giugno 1984" sono sostituite dalle altre: "31 dicembre 1984", ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresì prorogato al 30 giugno 1984 il periodo previsto dall'art. 42 della legge 23 dicembre 1980, n. 930";

     All'art. 6:

     i commi 2, 3 e 4 sono soppressi;

     dopo il comma 4 è inserito il seguente:

     "4-bis. - I termini di cui al quarto e sesto comma dell'art. 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono ulteriormente prorogati, rispettivamente, al 31 dicembre 1985 e al 1° gennaio 1986";

     dopo il comma 7 è inserito il seguente:

     "7-bis. - Il termine indicato dall'art. 2, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 1985";

     il comma 10 è sostituito dai seguenti:

     "10. - Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito nel primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1981, n. 801, convertito, con modificazioni, nella legge 5 marzo 1982, n. 62, può essere ulteriormente prorogato dalle regioni sino al 31 dicembre 1984, purché gli impianti centralizzati di depurazione siano compresi nel progetto già approvato o da approvarsi dalle stesse regioni entro centoventi giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto e purché entro tale termine siano stati altresì approvati i limiti di accettabilità per gli scarichi in pubbliche fognature che alimenteranno gli impianti comunali o consortili.

     10-bis. - La proroga è revocata se, entro i successivi novanta giorni, i comuni ed i consorzi di gestione degli impianti non forniscono alla regione, che ne invierà copia al Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, gli elementi necessari alla valutazione tecnico-economica delle opere in progetto.

     10-ter. - Gli insediamenti produttivi, i cui scarichi vengono recapitati in fognature comunali o consortili che non si trovino compresi nelle situazioni previste dal precedente comma, dovranno provvedere entro il 31 dicembre 1984 ad adeguarsi alle normative vigenti";

     il comma 12 è sostituito dal seguente:

     "12. - Il Comitato interministeriale di cui all'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, ed il Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, sono integrati con il Ministro per l'ecologia".