Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.3 emigrazione e immigrazione |
Data: | 30/12/1986 |
Numero: | 943 |
Sommario |
Artt. 1. - 2. [2] |
Art. 3. 1. E' istituito, presso la Direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei [...] |
Art. 4. [3] |
Artt. 5. - 7. [4] |
Artt. 8. - 15. [5] |
Artt. 16. - 19. [6] |
§ 10.3.42 - Legge 30 dicembre 1986, n. 943 [1] .
Norme in materia di collocamento e di trattamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine.
(G.U. 12 gennaio 1987, n. 8)
Titolo I
Princìpi generali. Istituzione della consulta per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie. Istituzione del servizio per i problemi dei lavoratori immigrati e delle loro famiglie.
1. E' istituito, presso la Direzione generale del collocamento della manodopera del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, apposito servizio per i problemi dei lavoratori immigrati extracomunitari e delle loro famiglie il quale, sulla base delle direttive del Ministro e dei pareri espressi dalla consulta di cui all'articolo 2 e della commissione centrale per l'impiego, promuove, direttamente o attraverso le amministrazioni o le istituzioni competenti per materia, interventi o azioni per:
a) l'informazione dei lavoratori extracomunitari e qualunque altra forma di attività volta a garantire parità di diritti e doveri con i lavoratori italiani;
b) la continuità dei flussi di informazione verso i consolati italiani all'estero e verso i consolati stranieri in Italia in relazione ai problemi dei cittadini dei rispettivi Stati;
c) il censimento delle offerte di lavoro e le relative informazioni dei lavoratori extracomunitari;
d) l'inserimento dei lavoratori extracomunitari nella nuova realtà sociale e la formazione professionale;
e) il reperimento di alloggi;
f) la tutela della lingua e della cultura dei lavoratori extracomunitari e la loro istruzione;
g) la tutela dell'associazionismo;
h) l'assistenza sociale e la tutela dei diritti sindacali, fiscali e previdenziali dei lavoratori extracomunitari;
i) la tutela dei diritti dei lavoratori extracomunitari in materia di invalidità e infortunistica, anche al momento del loro rientro;
l) l'esame dei problemi relativi alle rimesse valutarie.
2. Al servizio è preposto un dirigente superiore, designato fra quelli attualmente in servizio presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale è membro di diritto della consulta di cui all'articolo 2. Egli è coadiuvato da personale tecnico e d'ordine destinato al servizio con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, senza altra modificazione né ampliamento della dotazione organica del Ministero.
Titolo II
Programmazione dell'occupazione dei lavoratori subordinati extracomunitari in Italia
Titolo III
Procedure per l'accesso all'occupazione
Titolo IV
Regolarizzazione delle situazioni pregresse - Copertura finanziaria
[1] Legge abrogata dall'art. 47, comma 1, lett. b), del
[2] Legge abrogata dall'art. 47, comma 1, lett. b), del
[3] Legge abrogata dall'art. 47, comma 1, lett. b), del
[4] Legge abrogata dall'art. 47, comma 1, lett. b), del
[5] Legge abrogata dall'art. 47, comma 1, lett. b), del
[6] Legge abrogata dall'art. 47, comma 1, lett. b), del