Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 25/11/1996 |
Numero: | 599 |
Sommario |
Art. 1. Erogazione agli enti locali dei residui trasferimenti erariali relativi al 1996. |
Art. 1 bis. Contributo agli enti locali e alle IPAB |
Art. 2. Disposizioni varie. |
Art. 3. Copertura finanziaria. |
Art. 4. Entrata in vigore. |
§ 27.6.234 - D.L. 25 novembre 1996, n. 599 [1] .
Misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996.
(G.U. 25 novembre 1996, n. 276)
Art. 1. Erogazione agli enti locali dei residui trasferimenti erariali relativi al 1996.
1. Il fondo ordinario spettante agli enti locali ai sensi dell'articolo 35 del
2. A valere sul fondo ordinario per il 1996, come rideterminato dal comma 1, alle province, ai comuni ed alle comunità montane sono attribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la parte residua di competenza del 1996, gli importi a ciascuno spettanti e non ancora corrisposti relativi a:
a) contributo ordinario definitivamente attribuito nel 1995 incrementato dell'1,288 per cento pari a complessive lire 220.400 milioni e per le province i contributi sono determinati, per l'anno 1996, applicando una detrazione corrispondente al gettito netto dell'addizionale provinciale prevista dall'articolo 3, comma 48, della
b) contributo pari al 40 per cento della detrazione di cui all'articolo 3 del
c) conguaglio per gli anni 1994-1995 conseguente alla rideterminazione del gettito dell'I.C.I. e delle riscossioni dell'INVIM sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle finanze in data 18 luglio 1995; i relativi conguagli sono effettuati sui contributi erariali per il 1996, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del
d) contributi spettanti agli enti di nuova istituzione, non derivanti da fusione, con le modalità indicate all'articolo 3, commi 17 e 18, del
e) contributo straordinario, a valere sul fondo ammontante a lire 3.000 milioni all'uopo istituito per l'anno 1996, spettante a seguito di fusione ed unione di comuni, previa determinazione di criteri e modalità della concessione da stabilire con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);
f) ulteriore contributo per il finanziamento della prosecuzione degli interventi statali di cui all'articolo 4, comma 8, del
g) fondo ordinario spettante alle comunità montane per complessive lire 182.169 milioni. Le modalità di riparto sono quelle stabilite dagli articoli 35 e 36 del
Art. 1 bis. Contributo agli enti locali e alle IPAB [2].
Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del
All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del
Art. 2. Disposizioni varie.
1. Per l'anno 1996, i proventi della casa da gioco di Campione d'Italia sono versati dal comune alla provincia di Como per il 6,5 per cento ed alla provincia di Lecco per il 3 per cento. Le province possono utilizzare tali proventi, previe le opportune intese, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni ricompresi nelle province stesse, per opere pubbliche. Le somme spettanti allo Stato sono versate in apposito capitolo di entrata e sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo del Ministero dell'interno. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 18-bis, del
1 bis Nella predisposizione dei bilanci per il 1997 le province di Como e di Lecco sono provvisoriamente autorizzate ad iscrivere in entrata le stesse risorse del 1996, fatta salva ogni successiva diversa definizione delle risorse che potrà derivare dall'approvazione di una nuova organica normativa sulla ripartizione dei proventi, che troverà riscontro per il 1997 in apposite variazioni di bilancio [4] .
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli atti pubblici formati e gli atti giudiziari pubblicati o emanati relativi agli incrementi di valore degli immobili alienati a titolo oneroso dai comuni sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 2 del
3. Nei limiti delle risorse disponibili sul fondo stanziato dalla
4. All'articolo 72, comma 1, del
4 bis Le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del
4 ter Il comma 4 dell'articolo 63 del
4 quater Dopo il comma 3 dell'articolo 73 del
3 bis. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato” [8].
4 quinquies Dopo il comma 6 dell'articolo 79 del
6 bis. L'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione è prescritta dall'articolo 70, è effettuata su richiesta dell'ufficio comunale ai sensi dell'articolo 73, comma 1” [9].
5. [10]
6. Al comma 4 dell'articolo 4 del
6 bis Il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilità degli enti locali previsto dall'articolo 108 del
7. [12]
Art. 3. Copertura finanziaria.
1. All'onere di lire 400.000 milioni per l'anno 1996 e di lire 5.000 milioni annui a decorrere dal 1997 di cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 2, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.
Art. 4. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni dall' art. 1 della
[2] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma inserito dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[6] Comma inserito dalla legge di conversione e così sostituito dall'art. 6 del
[7] Comma inserito dalla legge di conversione.
[8] Comma inserito dalla legge di conversione.
[9] Comma inserito dalla legge di conversione.
[10] Comma soppresso dalla legge di conversione.
[11] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[12] Comma soppresso dalla legge di conversione.