Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/03/1999 |
Numero: | 63 |
Sommario |
Art. 1. Incentivi per i nuovi investimenti delle imprese |
Art. 2. Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua |
Art. 3. Affidamento in concessione di costruzione e gestione delle autostrade Salerno-Reggio Calabria e Pedemontana veneta. |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 98.1.29360 - D.L. 12 marzo 1999, n. 63 [1].
Misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione
(G.U. 18 marzo 1999, n. 64)
Art. 1. Incentivi per i nuovi investimenti delle imprese
1. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
2. Agli effetti del comma 1:
a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del citato testo unico n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e quelli relativi ai beni immobili diversi dagli impianti;
b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del
3. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del
4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei predetti commi 1 e 2, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della
5. Per i periodi d'imposta di cui al comma 1, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della
6. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 1 a 5, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. La copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire nell'anno 2000 e 1.000 miliardi di lire nell'anno 2001 è rimessa alla legge finanziaria per il triennio 2000-2002, ai sensi dell'articolo 11, commi 3, lettera a), e 5, della
Art. 2. Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua
1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
2. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 870 miliardi per l'anno 1999, a lire 490 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 410 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Art. 3. Affidamento in concessione di costruzione e gestione delle autostrade Salerno-Reggio Calabria e Pedemontana veneta.
1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità previste dal
2. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana veneta, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della
3. Per le opere di cui ai commi 1 e 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali per le quali non sia già stato affidato, ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'incarico di progettazione esecutiva.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate relativamente alla tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, valuta la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione delle due autostrade, e, qualora la valutazione sia positiva, impartisce le disposizioni necessarie affinché l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni successivi, le gare per l'affidamento delle concessioni di costruzione e gestione delle due opere, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nei bandi di gara è altresì specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.
Art. 4. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Abrogato dell'art. 36 della