§ 95.1.509 - D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173.
Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:05/11/2024
Numero:173


Sommario
Art. 1.  Sanzioni amministrative
Art. 2.  Principio di legalità e proporzionalità
Art. 3.  Imputabilità
Art. 4.  Colpevolezza
Art. 5.  Cause di non punibilità
Art. 6.  Fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile a terzi
Art. 7.  Criteri di determinazione della sanzione
Art. 8.  Intrasmissibilità della sanzione agli eredi
Art. 9.  Concorso di persone
Art. 10.  Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie
Art. 11.  Autore mediato
Art. 12.  Responsabili per la sanzione amministrativa
Art. 13.  Concorso di violazioni e continuazione
Art. 14.  Ravvedimento
Art. 15.  Ravvedimento parziale
Art. 16.  Cessione di azienda
Art. 17.  Trasformazione, fusione e scissione di società
Art. 18.  Procedimento di irrogazione delle sanzioni
Art. 19.  Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni
Art. 20.  Irrogazione immediata
Art. 21.  Tutela giurisdizionale
Art. 22.  Decadenza e prescrizione
Art. 23.  Sanzioni accessorie
Art. 24.  Sospensione dei rimborsi e compensazione
Art. 25.  Riscossione della sanzione
Art. 26.  Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria
Art. 27.  Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive
Art. 28.  Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta
Art. 29.  Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari
Art. 30.  Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi
Art. 31.  Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
Art. 32.  Violazioni relative alle esportazioni
Art. 33.  Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni
Art. 34.  Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità
Art. 35.  Violazione degli obblighi degli operatori finanziari
Art. 36.  Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto
Art. 37.  Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto
Art. 38.  Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione
Art. 39.  Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte
Art. 40.  Incompletezza dei documenti di versamento
Art. 41.  Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia
Art. 42.  Insufficiente dichiarazione di valore
Art. 43.  Occultazione di corrispettivo
Art. 44.  Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio
Art. 45.  Altre infrazioni
Art. 46.  Omissione della trascrizione e delle annotazioni
Art. 47.  Omissione della dichiarazione
Art. 48.  Infedeltà della dichiarazione
Art. 49.  Altre violazioni
Art. 50.  Determinazione della sanzione amministrativa
Art. 51.  Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti
Art. 52.  Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio
Art. 53.  Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici
Art. 54.  Violazioni in materia di valori di bollo precedentemente usati
Art. 55.  Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative
Art. 56.   Sanzioni in materia di imposte su assicurazioni private e contratti vitalizi
Art. 57.  Altre disposizioni
Art. 58.  Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonchè la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso
Art. 59.  Altre violazioni
Art. 60.  Violazioni relative agli apparecchi misuratori fiscali e alle biglietterie automatizzate
Art. 61.  Violazioni relative all'omesso o irregolare pagamento dell'abbonamento
Art. 62.  Pagamento tardivo dell'abbonamento
Art. 63.  Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale
Art. 64.  Applicazione della sanzione
Art. 65.  Violazioni e sanzioni amministrative in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti
Art. 66.  Recidiva e sanzioni accessorie
Art. 67.  Sanzioni in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori
Art. 68.  Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni
Art. 69.  Sanzioni per violazioni degli intermediari
Art. 70.  Istigazione a violare gli obblighi di pagamento
Art. 71.  Turbativa dell'attività di accertamento e riscossione
Art. 72.  Omissioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio
Art. 73.  Definizioni
Art. 74.  Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 75.  Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
Art. 76.  Dichiarazione infedele
Art. 77.  Omessa dichiarazione
Art. 78.  Tentativo
Art. 79.  Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 80.  Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Art. 81.  Occultamento o distruzione di documenti contabili
Art. 82.  Omesso versamento di ritenute certificate
Art. 83.  Omesso versamento di IVA
Art. 84.  Indebita compensazione
Art. 85.  Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
Art. 86.  Pene accessorie
Art. 87.  Sequestro e confisca
Art. 88.  Casi particolari di confisca
Art. 89.  Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario
Art. 90.  Circostanze del reato
Art. 91.  Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario
Art. 92.  Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie
Art. 93.  Interruzione della prescrizione
Art. 94.  Competenza per territorio
Art. 95.  Custodia giudiziale dei beni sequestrati
Art. 96.  Principio di specialità
Art. 97.  Rapporti tra procedimento penale e processo tributario
Art. 98.  Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti
Art. 99.  Modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari
Art. 100.  Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero
Art. 101.  Abrogazioni
Art. 102.  Decorrenza degli effetti


§ 95.1.509 - D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173.

Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.

(G.U. 28 novembre 2024, n. 279 - S.O. n. 40)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, con la quale è stata conferita delega al Governo per la revisione del sistema tributario;

     Visto, in particolare, l'articolo 21, comma 1, della predetta legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nel citato articolo 21, comma 1;

     Vista la legge 8 agosto 2024, n. 122, recante «Proroga del termine per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario mediante adozione di testi unici», e in particolare l'articolo 1, comma 1;

     Ritenuto di riordinare in un unico corpus normativo le disposizioni legislative vigenti in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2024;

     Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 31 luglio 2024;

     Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 ottobre 2024;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

     Art. 1.

     1. È approvato l'allegato testo unico delle disposizioni legislative in materia di sanzioni tributarie amministrative e penali.

     2. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Allegato

 

TESTO UNICO DELLE SANZIONI TRIBUTARIE AMMINISTRATIVE E PENALI

 

PARTE I

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LE VIOLAZIONI DI NORME TRIBUTARIE

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Sanzioni amministrative

     (articolo 2 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. Le sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie sono la sanzione pecuniaria, consistente nel pagamento di una somma di denaro, e le sanzioni accessorie, indicate nell'articolo 23, che possono essere irrogate solo nei casi espressamente previsti.

     2. La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione.

     3. La somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi.

     4. I limiti minimi e massimi e la misura della sanzione fissa possono essere aggiornati ogni tre anni in misura pari all'intera variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei tre anni precedenti. A tal fine, entro il 30 giugno successivo al compimento del triennio, il Ministro dell'economia e delle finanze fissa le nuove misure, determinandone la decorrenza.

 

     Art. 2. Principio di legalità e proporzionalità

     (articolo 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. Nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione.

     2. Salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo, il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato.

     3. Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo.

     4. La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività.

 

     Art. 3. Imputabilità

     (articolo 4 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. Non può essere assoggettato a sanzione chi, al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere.

 

     Art. 4. Colpevolezza

     (articolo 5 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. Nelle violazioni punite con sanzioni amministrative, ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa. Le violazioni commesse nell'esercizio dell'attività di consulenza tributaria e comportanti la soluzione di problemi di speciale difficoltà sono punibili solo in caso di dolo o colpa grave.

     2. La colpa è grave quando l'imperizia o la negligenza del comportamento sono indiscutibili e non è possibile dubitare ragionevolmente del significato e della portata della norma violata e, di conseguenza, risulta evidente la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari. Non si considera determinato da colpa grave l'inadempimento occasionale ad obblighi di versamento del tributo.

     3. È dolosa la violazione attuata con l'intento di pregiudicare la determinazione dell'imponibile o dell'imposta ovvero diretta ad ostacolare l'attività amministrativa di accertamento.

 

     Art. 5. Cause di non punibilità

     (articolo 6 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. Se la violazione è conseguenza di errore sul fatto, l'agente non è responsabile quando l'errore non è determinato da colpa. Le rilevazioni eseguite nel rispetto della continuità dei valori di bilancio e secondo corretti criteri contabili e le valutazioni eseguite secondo corretti criteri di stima non danno luogo a violazioni punibili. In ogni caso, non si considerano colpose le violazioni conseguenti a valutazioni estimative, ancorchè relative alle operazioni disciplinate dal decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, se differiscono da quelle accertate in misura non eccedente il 5 per cento.

     2. Non è punibile l'autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonchè da indeterminatezza delle richieste di informazioni o dei modelli per la dichiarazione e per il pagamento.

     3. Il contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi.

     4. L'ignoranza della legge tributaria non rileva se non si tratta di ignoranza inevitabile.

     5. Non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

     6. Non sono inoltre punibili le violazioni che non arrecano concreto pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo.

     7. Non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'amministrazione competente con i documenti di prassi riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 10-sexies, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell'imposta dovuta, semprechè la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.

 

     Art. 6. Fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile a terzi

     (articolo 1 della legge n. 423 del 1995)

     1. La riscossione delle sanzioni amministrative tributarie in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento è sospesa nei confronti del contribuente e del sostituto d'imposta qualora la violazione consegua alla condotta illecita, penalmente rilevante, di dottori commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, avvocati, notai e altri professionisti, in dipendenza del loro mandato professionale.

     2. La sospensione è disposta dall'ufficio dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale del contribuente o del sostituto d'imposta, che provvede su istanza degli stessi, da presentare unitamente alla copia della denuncia del fatto illecito all'autorità giudiziaria o ad un ufficiale di polizia giudiziaria e sempre che il contribuente dimostri di aver provvisto il professionista delle somme necessarie al versamento omesso, ritardato o insufficiente.

     3. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'ufficio di cui al comma 2 annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede ad irrogarle a carico del professionista ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

     4. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di non luogo a procedere ai sensi dell'articolo 425 del codice di procedura penale per motivi di natura processuale o per intervenuta estinzione del reato ovvero con un provvedimento definitivo di non doversi procedere ai sensi dell'articolo 529 del medesimo codice, la sospensione delle sanzioni non perde efficacia se il contribuente dimostra di aver promosso azione civile entro tre mesi dal deposito del provvedimento, fornendone prova all'ufficio di cui al comma 2. In tale ipotesi, se il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di condanna, l'ufficio annulla le sanzioni a carico del contribuente e provvede all'irrogazione a carico del professionista ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

     5. Se il giudizio penale si conclude con un provvedimento definitivo di assoluzione ovvero, nei casi di cui al comma 4, il contribuente non promuove l'azione civile nei confronti del professionista o, laddove promossa, il giudizio civile si conclude con un provvedimento definitivo di rigetto, l'ufficio revoca la sospensione e procede alla riscossione delle sanzioni a carico del contribuente.

     6. I termini di prescrizione e di decadenza previsti per la irrogazione delle sanzioni e per la loro riscossione sono sospesi fino al 31 dicembre dell'anno successivo alla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento che conclude il giudizio penale a carico del professionista o il giudizio civile promosso nei suoi confronti ai sensi del comma 4. La parte che vi ha interesse ne dà notizia all'ufficio di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla suddetta data.

     7. In presenza dei presupposti di cui al comma 1, nei confronti dei contribuenti e dei sostituti d'imposta per i quali sussistono comprovate difficoltà di ordine economico, l'ufficio competente per territorio può disporre la sospensione della riscossione del tributo il cui versamento risulta omesso, ritardato o insufficiente e dei relativi interessi per i due anni successivi alla scadenza del pagamento, nonchè, alla fine del biennio, la dilazione in dieci rate dello stesso carico. La sospensione e la rateazione sono disposte previo rilascio di apposita garanzia nelle forme di cui all'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e di durata corrispondente al periodo dell'agevolazione concessa. Sono dovuti gli interessi indicati dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

 

     Art. 7. Criteri di determinazione della sanzione

     (articolo 7 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. La determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 2, comma 4. Nella determinazione della sanzione si ha riguardo alla gravità della violazione desunta anche dalla condotta dell'agente, all'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze, nonchè alla sua personalità e alle condizioni economiche e sociali.

     2. La personalità del trasgressore è desunta anche dai suoi precedenti fiscali.

     3. Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata fino al doppio nei confronti di chi, nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, è incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi dell'articolo 14 del presente testo unico o dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

     4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà.

     5. Salvo quanto diversamente disposto da singole leggi di riferimento, in caso di presentazione di una dichiarazione o di una denuncia entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione è ridotta a un terzo.

 

     Art. 8. Intrasmissibilità della sanzione agli eredi

     (articolo 8 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. L'obbligazione al pagamento della sanzione non si trasmette agli eredi.

 

     Art. 9. Concorso di persone

     (articolo 9 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. Quando più persone concorrono in una violazione, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta. Tuttavia, quando la violazione consiste nell'omissione di un comportamento cui sono obbligati in solido più soggetti, è irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso.

 

     Art. 10. Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie

     (articolo 7 del decreto-legge n. 269 del 2003)

     1. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica di cui agli articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è esclusivamente a carico della società o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Se è accertato che la persona giuridica, la società o l'ente privo di personalità giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti della persona fisica che ha agito per loro conto.

 

     Art. 11. Autore mediato

     (articolo 10 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. Salva l'applicazione dell'articolo 9, chi, con violenza o minaccia o inducendo altri in errore incolpevole ovvero avvalendosi di persona incapace, anche in via transitoria, di intendere e di volere, determina la commissione di una violazione ne risponde in luogo del suo autore materiale.

 

     Art. 12. Responsabili per la sanzione amministrativa

     (articolo 11 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso. Se la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, la sanzione, determinata anche in esito all'applicazione delle previsioni dell'articolo 7, comma 3, e dell'articolo 13, non può essere eseguita nei confronti dell'autore, che non ne abbia tratto diretto vantaggio, in somma eccedente euro 50.000, salvo quanto disposto dall'articolo 18, comma 3, e dall'articolo 20, comma 3, e salva, per l'intero, la responsabilità prevista a carico della persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione. L'importo può essere adeguato ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

     2. Fino a prova contraria, si presume autore della violazione chi ha sottoscritto ovvero compiuto gli atti illegittimi.

     3. Quando la violazione è commessa in concorso da due o più persone, alle quali sono state irrogate sanzioni diverse, la persona fisica nell'interesse della quale è compiuta la violazione è obbligata al pagamento di una somma pari alla sanzione più grave.

     4. Il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, compreso l'autore della violazione, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dal comma 1, la responsabilità della persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore è limitata all'eventuale eccedenza.

     5. La persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione può assumere per intero il debito dell'autore della violazione.

     6. La morte dell'autore della violazione, ancorchè avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica nell'interesse della quale ha agito.

 

     Art. 13. Concorso di violazioni e continuazione

     (articolo 12 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. È punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni anche relative a tributi diversi ovvero commette, anche con più azioni od omissioni, diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.

     2. Alla stessa sanzione soggiace chi, anche in tempi diversi, commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.

     3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, se le violazioni rilevano ai fini di più tributi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata di un quinto.

     4. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi d'imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di più tributi, l'incremento dalla metà al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3.

     5. Nei casi previsti dai commi 1, 2, 3 e 4, se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte quelle contestate, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.

     6. Il concorso e la continuazione sono interrotti dalla constatazione della violazione.

     7. Nei casi previsti dal presente articolo la sanzione deve rispettare il principio di proporzionalità e non può essere comunque superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni.

     8. Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 4, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflattivo. La sanzione conseguente alla rinuncia, all'impugnazione dell'avviso di accertamento e alla definizione agevolata ai sensi degli articoli 18 e 20 non può stabilirsi in progressione con violazioni non indicate nell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni.

     9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.

 

     Art. 14. Ravvedimento

     (articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza:

     a) a un decimo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

     b) a un nono del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

     c) a un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

     d) a un settimo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;

     e) a un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

     f) a un quinto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al primo periodo non si applica alle violazioni indicate nell'articolo 31, comma 3, limitatamente all'ipotesi di omessa memorizzazione ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri, e comma 4, o nell'articolo 36, comma 9;

     g) a un quarto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;

     h) a un decimo del minimo, di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

     2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate non opera la preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la notifica degli atti di liquidazione e di accertamento, comprese le comunicazioni recanti le somme dovute ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La preclusione di cui al comma 1, alinea, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli.

     3. Il pagamento e la regolarizzazione di cui al presente articolo non precludono l'inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

     4. Il pagamento della sanzione ridotta è eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonchè al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

     5. Se la sanzione è calcolata ai sensi dell'articolo 13, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere e), f) e g), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate.

     6. La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.

     7. Quando la liquidazione è eseguita dall'ufficio, il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.

     8. Le singole leggi e atti aventi forza di legge possono stabilire, a integrazione di quanto previsto nel presente articolo, ulteriori circostanze che importino l'attenuazione della sanzione.

 

     Art. 15. Ravvedimento parziale

     (articolo 13-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. È consentito al contribuente di avvalersi dell'istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purchè nei tempi prescritti dalle lettere a), b), c), d), e), f) e h) del comma 1 dell'articolo 14. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell'imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al secondo periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

     2. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate.

 

     Art. 16. Cessione di azienda

     (articolo 14 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. Il cessionario è responsabile in solido, fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente ed entro i limiti del valore dell'azienda o del ramo d'azienda, per il pagamento dell'imposta e delle sanzioni riferibili alle violazioni commesse nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonchè per quelle già irrogate e contestate nel medesimo periodo anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore.

     2. L'obbligazione del cessionario è limitata al debito risultante, alla data del trasferimento, dagli atti degli uffici dell'amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza.

     3. Gli uffici e gli enti indicati nel comma 2 sono tenuti a rilasciare, su richiesta dell'interessato, un certificato sull'esistenza di contestazioni in corso e di quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti. Il certificato, se negativo, ha pieno effetto liberatorio del cessionario, del pari liberato ove il certificato non sia rilasciato entro quaranta giorni dalla richiesta.

     4. La responsabilità del cessionario non è soggetta alle limitazioni previste nel presente articolo qualora la cessione sia stata attuata in frode dei crediti tributari, ancorchè essa sia avvenuta con trasferimento frazionato di singoli beni.

     5. La frode si presume, salvo prova contraria, quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante.

     6. Salva l'applicazione del comma 4, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione quando la cessione avviene nell'ambito della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la cessione è effettuata nei confronti di terzi da una società controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dall'impresa o dalla società che ha fatto ricorso oppure è assoggettata a uno dei suddetti istituti, a condizione che:

     a) la cessione sia autorizzata dall'autorità giudiziaria ovvero sia prevista in un piano omologato dalla medesima autorità;

     b) sia funzionale al risanamento dell'impresa o del soggetto controllante la società cedente o al soddisfacimento dei creditori di tali soggetti.

     7. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, ivi compreso il conferimento.

 

     Art. 17. Trasformazione, fusione e scissione di società

     (articolo 15 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. La società o l'ente risultante dalla trasformazione o dalla fusione, anche per incorporazione, subentra negli obblighi delle società trasformate o fuse relativi al pagamento delle sanzioni. Si applica l'articolo 2499 del codice civile.

     2. Nei casi di scissione anche parziale e di scissione mediante scorporo di società o enti, di cui agli articoli 2506 e 2506.1 del codice civile o agli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, ciascuna società o ente è obbligato in solido al pagamento delle somme dovute per violazioni commesse anteriormente alla data in cui la scissione, anche mediante scorporo, acquista efficacia.

 

     Art. 18. Procedimento di irrogazione delle sanzioni

     (articolo 16 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. La sanzione amministrativa e le sanzioni accessorie sono irrogate dall'ufficio o dall'ente competenti all'accertamento del tributo cui le violazioni si riferiscono.

     2. L'ufficio o l'ente notifica l'atto di contestazione con indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri che ritiene di seguire per la determinazione delle sanzioni e della loro entità nonchè delle misure edittali previste dalla legge per le singole violazioni. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal trasgressore, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

     3. Entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, il trasgressore e gli obbligati in solido possono definire la controversia con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione indicata e comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo. Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al primo periodo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie.

     4. Se non addivengono a definizione agevolata, il trasgressore e i soggetti obbligati in solido possono, entro lo stesso termine, produrre deduzioni difensive. In mancanza, l'atto di contestazione si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 21.

     5. L'impugnazione immediata non è ammessa e, se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate deduzioni difensive in ordine alla contestazione.

     6. L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine previsto per la proposizione del ricorso, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre nello stesso termine, se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine, l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.

     7. Quando sono state proposte deduzioni, l'ufficio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesime. Tuttavia, se il provvedimento non viene notificato entro centoventi giorni, cessa di diritto l'efficacia delle misure cautelari concesse ai sensi dell'articolo 74 del testo unico della giustizia tributaria.

     8. Le sanzioni irrogate ai sensi del comma 7, qualora rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte ai sensi del comma 4, sono definibili entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, con il pagamento dell'importo stabilito dal comma 3.

 

     Art. 19. Disposizioni per l'accelerazione dell'irrogazione delle sanzioni

     (articolo 16-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. L'atto di contestazione previsto dall'articolo 18, relativo alle violazioni di cui all'articolo 31, commi 3 e 4, e all'articolo 36, commi 6, 9 e 10, è notificato al trasgressore entro novanta giorni dalla contestazione della violazione, ovvero entro centottanta giorni se la notifica deve essere eseguita nei confronti di soggetto non residente.

     2. Per le violazioni previste al comma 1, il termine di decadenza di un anno previsto dall'articolo 18, comma 7, è ridotto alla metà.

 

     Art. 20. Irrogazione immediata

     (articoli 17 e 17-bis del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono sono irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

     2. All'accertamento doganale, disciplinato dall'articolo 243 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, e dall'articolo 188 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, effettuato con criteri di selettività nella fase del controllo che precede la concessione dello svincolo, restano applicabili le disposizioni di cui all'articolo 18.

     3. È ammessa la definizione agevolata con il pagamento di un importo pari a un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore a un terzo dei minimi edittali, ovvero delle misure fisse o proporzionali, previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

     4. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorchè risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Per le sanzioni indicate al primo periodo, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 3 e nell'articolo 18, comma 3.

     5. Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 18 del presente testo unico e all'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purchè rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

 

     Art. 21. Tutela giurisdizionale

     (articolo 18 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. Contro il provvedimento di irrogazione è ammesso ricorso alle corti di giustizia tributaria.

     2. Le decisioni delle corti di giustizia tributaria sono immediatamente esecutive nei limiti previsti dal capo IV del titolo II della parte II del testo unico della giustizia tributaria.

 

     Art. 22. Decadenza e prescrizione

     (articolo 20 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. L'atto di contestazione di cui all'articolo 18, ovvero l'atto di irrogazione, è notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 20, comma 4.

     2. Se la notificazione è stata eseguita nei termini previsti dal comma 1 ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido il termine è prorogato di un anno.

     3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione, che non corre fino alla definizione del procedimento.

 

     Art. 23. Sanzioni accessorie

     (articolo 21 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. Costituiscono sanzioni amministrative accessorie:

     a) l'interdizione dalle cariche di amministratore, sindaco o revisore di società di capitali e di enti con personalità giuridica, pubblici o privati;

     b) l'interdizione dalla partecipazione a gare per l'affidamento di pubblici appalti e forniture;

     c) l'interdizione dal conseguimento di licenze, concessioni o autorizzazioni amministrative per l'esercizio di imprese o di attività di lavoro autonomo e la loro sospensione;

     d) la sospensione dall'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa diverse da quelle indicate nella lettera c).

     2. Le singole leggi d'imposta, nel prevedere i casi di applicazione delle sanzioni accessorie, ne stabiliscono i limiti temporali in relazione alla gravità dell'infrazione e alla misura della sanzione principale.

 

     Art. 24. Sospensione dei rimborsi e compensazione

     (articolo 23 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato l'atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o il provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorchè non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della corte di giustizia tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.

     2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.

     3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2, che devono essere notificati all'autore della violazione e ai soggetti obbligati in solido, sono impugnabili avanti alla corte di giustizia tributaria, che può disporne la sospensione ai sensi dell'articolo 96 del testo unico della giustizia tributaria.

 

     Art. 25. Riscossione della sanzione

     (articolo 24 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. Per la riscossione della sanzione si applicano le disposizioni sulla riscossione dei tributi cui la violazione si riferisce.

     2. L'ufficio o l'ente che ha applicato la sanzione può eccezionalmente consentirne, su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il pagamento in rate mensili fino ad un massimo di trenta. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.

     3. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

 

     Art. 26. Abolizione della soprattassa e della pena pecuniaria

     (articolo 26 del decreto legislativo n. 472 del 1997)

     1. Il riferimento alla soprattassa e alla pena pecuniaria, nonchè ad ogni altra sanzione amministrativa, ancorchè diversamente denominata, contenuto nelle leggi vigenti, è sostituito con il riferimento alla sanzione pecuniaria, di uguale importo.

     2. I riferimenti contenuti nelle singole leggi di imposta a disposizioni abrogate si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente titolo.

     3. Salvo diversa espressa previsione, i procedimenti di irrogazione delle sanzioni disciplinati nel presente titolo si applicano all'irrogazione di tutte le sanzioni tributarie non penali.

 

Titolo II

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI E DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Capo I

Sanzioni in materia di imposte sui redditi

 

     Art. 27. Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive

     (articolo 1 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

     1. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di euro 250. Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

     2. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.

     3. Se nella dichiarazione è indicato, ai fini delle singole imposte, un reddito o un valore della produzione imponibile inferiore a quello accertato, o, comunque, un'imposta inferiore a quella dovuta o un credito superiore a quello spettante, si applica la sanzione amministrativa del 70 per cento della maggior imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato, con un minimo di euro 150. La stessa sanzione si applica se nella dichiarazione sono esposte indebite detrazioni d'imposta ovvero indebite deduzioni dall'imponibile, anche se esse sono state attribuite in sede di ritenuta alla fonte.

     4. Se la violazione di cui al comma 3 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 3, primo periodo.

     5. La sanzione di cui al comma 3 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

     6. Fuori dai casi di cui al comma 5, la sanzione di cui al comma 3 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta o il minore credito accertati sono complessivamente inferiori al tre per cento dell'imposta e del credito dichiarati e comunque complessivamente inferiori a euro 30.000. La medesima riduzione si applica quando, fuori dai casi di cui al comma 5, l'infedeltà è conseguenza di un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purchè il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'annualità in cui interviene l'attività di accertamento o in una precedente. Se non vi è alcun danno per l'Erario, la sanzione è pari a euro 250.

     7. Per maggiore imposta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     8. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi una maggiore imposta o una differenza del credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'Amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al primo periodo deve darne apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 3.

     9. In caso di contestazione relativa alle disposizioni in materia di disallineamenti da ibridi di cui al capo IV del decreto legislativo 29 novembre 2018, n. 142, da cui derivi una maggiore imposta o una riduzione del credito, la sanzione di cui al comma 3 non si applica se, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegna all'Amministrazione finanziaria la documentazione, avente data certa, indicata in un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze idonea a consentire il riscontro dell'applicazione delle norme volte a neutralizzare i disallineamenti da ibridi. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal decreto di cui al primo periodo ne dà apposita comunicazione all'Amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati. In assenza di detta comunicazione si applica il comma 3.

     10. Nelle ipotesi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se nella dichiarazione dei redditi il canone derivante dalla locazione di immobili ad uso abitativo non è indicato o è indicato in misura inferiore a quella effettiva, si applicano in misura raddoppiata, rispettivamente, le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 3.

 

     Art. 28. Violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta

     (articolo 2 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

     1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta, si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare delle ritenute non versate, con un minimo di euro 250. Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benchè non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

     2. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica, sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se non risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al comma 1, secondo periodo.

     3. Se l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati è inferiore a quello accertato, si applica la sanzione amministrativa del 70 per cento dell'importo delle ritenute non versate riferibili alla differenza, con un minimo di euro 250.

     4. Se la violazione di cui al comma 3 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione minima di cui al comma 3.

     5. La sanzione di cui al comma 3 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di documentazione falsa, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente.

     6. Fuori dai casi di cui al comma 5, la sanzione di cui al comma 3 è ridotta di un terzo quando l'ammontare delle ritenute non versate riferibili alla differenza tra l'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme accertati e dichiarati è inferiore al 3 per cento delle ritenute riferibili all'ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati e comunque inferiore a euro 30.000.

     7. In aggiunta alle sanzioni previste nei commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa di euro 50 per ogni percipiente non indicato nella dichiarazione presentata o che avrebbe dovuto essere presentata.

     8. Per ritenute non versate si intende la differenza tra l'ammontare delle maggiori ritenute accertate e quelle liquidabili in base alle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     9. In caso di rettifica del valore normale dei prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da cui derivi la non corretta applicazione delle aliquote convenzionali sul valore delle royalties e degli interessi attivi che eccede il valore normale previste per l'esercizio della ritenuta di cui all'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione di cui al comma 3 non si applica qualora, nel corso dell'accesso, ispezione o verifica o di altra attività istruttoria, il contribuente consegni all'amministrazione finanziaria la documentazione indicata in apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate idonea a consentire il riscontro della conformità al valore normale dei prezzi di trasferimento praticati. Il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento di cui al primo periodo deve darne apposita comunicazione all'amministrazione finanziaria secondo le modalità e i termini ivi indicati; in assenza di detta comunicazione si rende applicabile la sanzione di cui al comma 3.

 

     Art. 29. Omessa denuncia delle variazioni dei redditi fondiari

     (articolo 3 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

     1. In caso di omessa denuncia, nel termine previsto per legge, delle situazioni che danno luogo a variazioni in aumento del reddito dominicale e del reddito agrario dei terreni, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

 

Capo II

Sanzioni in materia di imposta sul valore aggiunto

 

     Art. 30. Violazioni relative alla dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto e ai rimborsi

     (articolo 5 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

     1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto si applica la sanzione amministrativa del 120 per cento dell'ammontare del tributo dovuto per il periodo d'imposta o per le operazioni che avrebbero dovuto formare oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 250. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti effettuati relativi al periodo, il credito dell'anno precedente del quale non è stato chiesto il rimborso, nonchè le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni regolarmente eseguite. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sanzione di cui al primo periodo è commisurata all'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato che avrebbe dovuto formare oggetto di dichiarazione. Nel caso di presentazione della dichiarazione cui sono tenuti i soggetti che applicano i regimi speciali di cui agli articoli 70.1 e da 74-quinquies a 74-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro tre anni dalla data in cui doveva essere presentata, si applica la sanzione del 45 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 200. Se la dichiarazione di cui al quarto periodo è presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo si applica la sanzione del 25 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta nel territorio dello Stato per il periodo oggetto di dichiarazione, con un minimo di euro 100.

     2. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di cui al comma 1, primo periodo.

     3. Se l'omissione riguarda la dichiarazione mensile relativa agli acquisti intracomunitari, prescritta dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, la sanzione è riferita all'ammontare dell'imposta dovuta per le operazioni che ne avrebbero dovuto formare oggetto. In caso di presentazione della dichiarazione con indicazione dell'ammontare delle operazioni in misura inferiore al vero, la sanzione è commisurata all'ammontare della maggior imposta dovuta.

     4. Se il soggetto effettua esclusivamente operazioni per le quali non è dovuta l'imposta, l'omessa presentazione della dichiarazione è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La stessa sanzione si applica anche se è omessa la dichiarazione prescritta dall'articolo 50, comma 4, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, nel caso di effettuazione di acquisti intracomunitari soggetti ad imposta ed in ogni altro caso nel quale non vi è debito d'imposta. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.

     5. Se dalla dichiarazione presentata risulta un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un'eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, si applica la sanzione amministrativa del 70 per cento della maggior imposta dovuta o della differenza di credito utilizzato, con un minimo di 150 euro.

     6. Se la violazione di cui al comma 5 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 38, comma 1, aumentata al doppio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione minima di cui al comma 5.

     7. La sanzione di cui al comma 5 è aumentata dalla metà al doppio quando la violazione è realizzata mediante l'utilizzo di fatture o altra documentazione falsa o per operazioni inesistenti, mediante artifici o raggiri, condotte simulatorie o fraudolente. La disposizione di cui al primo periodo si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se è provata la compartecipazione alla frode.

     8. Fuori dai casi di cui al comma 7, la sanzione di cui al comma 5 è ridotta di un terzo quando la maggiore imposta ovvero la minore eccedenza detraibile o rimborsabile accertata è complessivamente inferiore al 3 per cento dell'imposta, dell'eccedenza detraibile o rimborsabile dichiarata e, comunque, complessivamente inferiore a euro 30.000.

     9. Per imposta dovuta si intende la differenza tra l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello liquidabile in base alle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     10. Chi chiede a rimborso l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione in assenza dei presupposti individuati dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con la sanzione amministrativa pari al 25 per cento del credito rimborsato.

     11. Chiunque, essendovi obbligato, non presenta una delle dichiarazioni di inizio o variazione di attività, previste agli articoli 35 e 35-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o la presenta con indicazioni incomplete o inesatte tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività o in cui sono conservati libri, registri, scritture e documenti è punito con la sanzione da euro 500 a euro 2.000. È punito con la medesima sanzione chi presenta la richiesta di registrazione o le comunicazioni di cui agli articoli 74-quinquies, commi 1 e 4, e 74-sexies.1, commi 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con indicazioni incomplete o inesatte, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività. La sanzione è ridotta ad un quinto del minimo se l'obbligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di trenta giorni dall'invito dell'ufficio.

 

     Art. 31. Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione e individuazione delle operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto

     (articolo 6 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

     1. Chi viola gli obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero all'individuazione di prodotti determinati è punito con sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell'esercizio. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica, nella documentazione o nei registri, una imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

     2. Il cedente o prestatore che viola obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta sul valore aggiunto o soggette all'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è punito con la sanzione amministrativa del 5 per cento dei corrispettivi non documentati o non registrati. Tuttavia, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

     3. Nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 70 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso. Salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, la sanzione di cui al primo periodo si applica anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti di cui al medesimo comma 4. Se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione degli stessi strumenti nei termini legislativamente previsti si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in caso di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, nei termini previsti.

     4. Se le violazioni consistono nella mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto ovvero nell'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, la sanzione è in ogni caso pari al 70 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

     5. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate al 40 per cento.

     6. Nei casi previsti dai commi 1, primo e secondo periodo, 2, primo periodo, 3, primo periodo, 4, primo e secondo periodo, e 5 la sanzione non può essere inferiore a euro 300.

     7. Nel caso di violazione di più obblighi inerenti alla documentazione e alla registrazione di una medesima operazione, la sanzione è applicata una sola volta.

     8. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al 70 per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. Le sanzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 30, comma 5.

     9. In caso di acquisto intracomunitario, la sanzione si applica anche se, in mancanza della comunicazione di cui all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, l'operazione è stata assoggettata a imposta in un altro Stato membro.

     10. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al 70 per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, semprechè non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. È escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.

     11. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra 500 euro e 10.000 euro il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, omette di porre in essere gli adempimenti connessi all'inversione contabile di cui agli articoli 17, 34, comma 6, secondo periodo, e 74, settimo e ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e agli articoli 46, comma 1, e 47, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Se l'operazione non risulta dalla contabilità tenuta ai sensi degli articoli 13 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la sanzione amministrativa è elevata a una misura del 5 per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Resta ferma l'applicazione della sanzione prevista dal comma 8, primo periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o dal committente, salvo quando la violazione abbia determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 30, comma 5. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo si applicano anche nel caso in cui, non avendo adempiuto il cedente o prestatore agli obblighi di fatturazione dell'operazione o avendo emesso una fattura irregolare, il cessionario o committente non informi l'Ufficio competente nei suoi confronti entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare, provvedendo entro lo stesso periodo all'emissione di fattura ai sensi dell'articolo 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, o alla sua regolarizzazione, e all'assolvimento dell'imposta mediante inversione contabile.

     12. In deroga al comma 11, primo periodo, qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 11, sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano e il cessionario o il committente è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta nel modo ordinario, anzichè mediante l'inversione contabile, è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.

     13. In deroga al comma 1, qualora, in assenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile, l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi di cui alle disposizioni menzionate nel primo periodo del comma 11 sia stata erroneamente assolta dal cessionario o committente, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cedente o il prestatore non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cessionario o committente. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano e il cedente o prestatore è punito con la sanzione di cui al comma 1 quando l'applicazione dell'imposta mediante l'inversione contabile anzichè nel modo ordinario è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cedente o prestatore era consapevole.

     14. Se il cessionario o committente applica l'inversione contabile per operazioni esenti, non imponibili o comunque non soggette a imposta, in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell'imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l'imposta eventualmente non detratta ai sensi degli articoli 26, terzo comma, e 30-ter, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La disposizione del primo periodo si applica in tutti i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente imponibili, ma il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa del 5 per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro. Le disposizioni del presente comma non si applicano e il cessionario o committente è punito con la sanzione di cui al comma 8, primo periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto detrarre, quando l'esecuzione delle operazioni inesistenti astrattamente imponibili è stata determinata da un intento di evasione o di frode del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole.

     15. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con la sanzione amministrativa del 10 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente semprechè non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente.

 

     Art. 32. Violazioni relative alle esportazioni

     (articolo 7 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

     1. Chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 8, primo comma, lettere b) e b-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, relativo alle cessioni all'esportazione, è punito con la sanzione amministrativa del 50 per cento del tributo, qualora il trasporto o la spedizione fuori del territorio dell'Unione europea non avvenga nel termine ivi prescritto. Alla stessa sanzione è soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui al primo e al secondo periodo non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.

     2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi effettua cessioni a soggetti domiciliati o residenti fuori della Unione europea senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 38-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se non provvede alla regolarizzazione dell'operazione nel termine ivi previsto.

     3. Chi effettua operazioni senza addebito d'imposta, in mancanza della dichiarazione d'intento di cui all'articolo 1, primo comma, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, è punito con la sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta, fermo l'obbligo del pagamento del tributo. Qualora la dichiarazione sia stata rilasciata in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dell'omesso pagamento del tributo rispondono esclusivamente i cessionari, i committenti e gli importatori che hanno rilasciato la dichiarazione stessa.

     4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d'imposta in mancanza della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonchè al cessionario, committente o importatore che rilascia la predetta dichiarazione in assenza dei presupposti richiesti dalla legge.

     5. È punito con la sanzione prevista al comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana la sussistenza della condizione dell'effettiva navigazione in alto mare relativa all'anno solare precedente, ai sensi dell'articolo 8-bis, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     6. È punito con la sanzione prevista nel comma 3 chi, in mancanza dei presupposti richiesti dalla legge, dichiara all'altro contraente o in dogana di volersi avvalere della facoltà di acquistare o di importare merci e servizi senza pagamento dell'imposta, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28, ovvero ne beneficia oltre il limite consentito. Se il superamento del limite consegue a mancata esportazione, nei casi previsti dalla legge, da parte del cessionario o del commissionario, la sanzione è ridotta alla metà e non si applica se l'imposta viene versata all'ufficio competente entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'esportazione, previa regolarizzazione della fattura.

     7. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni, di cui all'articolo 8, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

     8. È punito con la sanzione prevista al comma 3 il cedente o prestatore che effettua cessioni o prestazioni di cui all'articolo 8-bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, senza avere prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate della dichiarazione di cui all'articolo 8-bis, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

     9. Chi, nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali, è punito con la sanzione amministrativa del 70 per cento dell'imposta che sarebbe dovuta se i beni presentati in dogana fossero stati ceduti nel territorio dello Stato, calcolata sulle differenze dei corrispettivi o dei valori normali dei beni. La sanzione non si applica per le differenze quantitative non superiori al 5 per cento.

 

Capo III

Disposizioni comuni alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto

 

     Art. 33. Violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni

     (articolo 8 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

     1. Fuori dei casi previsti negli articoli 27, 28 e 30, se la dichiarazione dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive o dell'imposta sul valore aggiunto non è redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonchè per la determinazione del tributo, oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000. La medesima sanzione si applica alle violazioni relative al contenuto della dichiarazione prevista dagli articoli 70.1, comma 2, 74-quinquies, comma 6, e 74-sexies.1, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Si applica la sanzione in misura massima nelle ipotesi di omessa presentazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, laddove tale adempimento sia dovuto e il contribuente non abbia provveduto alla presentazione del modello anche a seguito di specifico invito da parte dell'Agenzia delle entrate.

     2. La sanzione prevista dal comma 1 si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti e dei documenti dei quali è prescritta la conservazione ovvero l'esibizione all'ufficio.

     3. Si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 4.000 quando l'omissione o l'incompletezza riguardano gli elementi previsti nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativo alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta.

     4. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 9-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati nella dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 e un massimo di euro 30.000.

     5. Quando l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione, ai sensi degli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, lettera c), e 89, comma 3, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni detenute in imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati in base ai criteri di cui all'articolo 47-bis, comma 1, del medesimo testo unico, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento dei dividendi e delle plusvalenze conseguiti dal soggetto residente e non indicati, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 30.000 euro.

     6. Quando l'omissione o incompletezza riguarda la segnalazione prevista dall'articolo 167, comma 11, terzo periodo, del testo unico sulle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del reddito conseguito dal soggetto estero partecipato e imputabile nel periodo d'imposta, anche solo teoricamente, al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta, con un minimo di 1.000 euro e un massimo di 30.000 euro. La sanzione nella misura minima si applica anche nel caso in cui il reddito della controllata estera sia negativo.

     7. Quando l'omissione o l'incompletezza riguarda le segnalazioni previste dagli articoli 113, comma 6, 124, comma 5-bis e 132, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 30, comma 4-quater, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica una sanzione da euro 1.500 a euro 15.000.

 

     Art. 34. Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità

     (articolo 9 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

     1. Chi non tiene o non conserva secondo le prescrizioni le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalle leggi in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto ovvero i libri, i documenti e i registri, la tenuta e la conservazione dei quali è imposta da altre disposizioni della legge tributaria, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 8.000.

     2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica a chi, nel corso degli accessi eseguiti ai fini dell'accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto, rifiuta di esibire o dichiara di non possedere o comunque sottrae all'ispezione e alla verifica i documenti, i registri e le scritture indicati nel medesimo comma ovvero altri registri, documenti e scritture, ancorchè non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza.

     3. La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, semprechè non ne sia derivato ostacolo all'accertamento delle imposte dovute. Essa è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'imposta sul valore aggiunto complessivamente superiori, nell'esercizio, a euro 50.000.

     4. Quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al 50 per cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, del regime speciale per l'agricoltura di cui all'articolo 34 dello stesso decreto n. 633 del 1972, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.500.

     5. Se la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non è sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250.

 

     Art. 35. Violazione degli obblighi degli operatori finanziari

     (articolo 10 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

     1. Se viene omessa la trasmissione dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nell'esercizio dei poteri inerenti all'accertamento delle imposte dirette o dell'imposta sul valore aggiunto ovvero i documenti trasmessi non rispondono al vero o sono incompleti, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 15.000. Si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione avviene nei quindici giorni successivi.

     2. La sanzione prevista al comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

     3. La sanzione prevista al comma 1 si applica agli operatori che violano gli obblighi di trasmissione previsti dall'articolo 22, comma 5, terzo periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. La sanzione di cui al primo periodo è applicata per ogni omesso, tardivo o errato invio dei dati e non si applica l'articolo 13.

     4. La sanzione prevista nel comma 1 si applica nel caso di violazione degli obblighi inerenti alle richieste rivolte alle società ed enti di assicurazione e alle società ed enti che effettuano istituzionalmente riscossioni e pagamenti per conto di terzi ovvero attività di gestione ed intermediazione finanziaria, anche in forma fiduciaria, nonchè a Poste italiane S.p.A.

     5. All'irrogazione delle sanzioni provvede l'ufficio competente in relazione al domicilio fiscale del contribuente al quale si riferisce la richiesta.

 

     Art. 36. Altre violazioni in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto

     (articolo 11 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

     1. Sono punite con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 le seguenti violazioni:

     a) omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria anche se non richiesta dagli uffici o dalla Guardia di finanza al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di verifica e accertamento in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri;

     b) mancata restituzione dei questionari inviati al contribuente o a terzi nell'esercizio dei poteri di cui alla precedente lettera a) o loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;

     c) inottemperanza all'invito a comparire e a qualsiasi altra richiesta fatta dagli uffici o dalla Guardia di finanza nell'esercizio dei poteri loro conferiti.

     2. La sanzione prevista nel comma 1 si applica, salvo che il fatto non costituisca infrazione più grave, per il compenso di partite effettuato in violazione alle previsioni del codice civile ovvero in caso di mancata evidenziazione nell'apposito prospetto indicato negli articoli 3 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

     3. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 13.

     4. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

     5. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del primo periodo, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, entro il limite massimo di euro 400 mensili. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 200 per ciascun mese, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alle scadenze stabilite dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 13.

     6. Per l'omessa o tardiva trasmissione ovvero per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, si applica la sanzione amministrativa di euro 100 per ciascuna trasmissione, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. Non si applica l'articolo 13.

     7. L'omessa presentazione degli elenchi di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ovvero la loro incompleta, inesatta o irregolare compilazione sono punite con la sanzione da euro 500 a euro 1.000 per ciascuno di essi, ridotta alla metà in caso di presentazione nel termine di trenta giorni dalla richiesta inviata dagli uffici abilitati a riceverla o incaricati del loro controllo. La sanzione non si applica se i dati mancanti o inesatti vengono integrati o corretti anche a seguito di richiesta.

     8. L'omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di ammontare superiore a 50.000 euro di cui all'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, nonchè delle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 5 milioni di euro, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è punita con la sanzione amministrativa del 10 per cento delle minusvalenze la cui comunicazione è omessa, incompleta o infedele, con un minimo di 500 euro e un massimo di 30.000 euro.

     9. L'omessa installazione degli apparecchi per l'emissione dello scontrino fiscale previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma.

     10. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque manomette o comunque altera gli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, o fa uso di essi allorchè siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni di cui al comma 1 del citato articolo si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 12.000. Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 7.746 se la violazione di cui al primo periodo si riferisce agli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18. Con la stessa sanzione di cui al secondo periodo è punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso, nonchè chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri.

     11. In caso di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 53, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si applica la sanzione da euro 250 a euro 2.000.

     12. Quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è presentata dalle società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del medesimo decreto, con un ritardo non superiore a novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.

     13. Nei casi in cui il contribuente non presenti l'interpello previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applica la sanzione prevista dall'articolo 33, comma 7. La sanzione è raddoppiata nelle ipotesi in cui l'amministrazione finanziaria disconosca la disapplicazione delle norme aventi ad oggetto deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive del soggetto passivo.

     14. Il contribuente destinatario del provvedimento emesso ai sensi dell'articolo 35, commi 15-bis e 15-bis.1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 3.000, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA. Non si applica l'articolo 13.

     15. Nei confronti del rappresentante fiscale, nominato ai sensi dell'articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che non adempie agli obblighi di cui all'articolo 35, comma 7-quater, terzo periodo, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, è irrogata la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 50.000. Non si applica l'articolo 13.

 

     Art. 37. Sanzioni accessorie in materia di imposte dirette e imposta sul valore aggiunto

     (articolo 12 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

     1. Quando è irrogata una sanzione amministrativa superiore a euro 50.000 si applica, secondo i casi, una delle sanzioni accessorie previste nel titolo I, per un periodo da tre a sei mesi. La durata delle sanzioni accessorie può essere elevata fino a dodici mesi, se la sanzione irrogata è superiore a euro 100.000.

     2. Quando è irrogata una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla metà.

     3. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 18, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie in applicazione delle disposizioni del titolo I, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al terzo periodo si applicano anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, se le violazioni consistono nella mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero nella memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri.

     4. La sospensione di cui al comma 3 è disposta dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente. Gli atti di sospensione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro sei mesi da quando è stata contestata la quarta violazione.

     5. L'esecuzione e la verifica dell'effettivo adempimento delle sospensioni di cui al comma 3 è effettuata dall'Agenzia delle entrate, ovvero dalla Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     6. L'esecuzione della sospensione di cui al comma 3 è assicurata con il sigillo dell'organo procedente e con le sottoscrizioni del personale incaricato.

     7. La sospensione di cui al comma 3 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi dell'articolo 31, comma 15.

     8. Qualora siano state contestate a carico di soggetti iscritti in albi ovvero a ordini professionali, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi compiute in giorni diversi, è disposta in ogni caso la sanzione accessoria della sospensione dell'iscrizione all'albo o all'ordine per un periodo da tre giorni a un mese. In caso di recidiva, la sospensione è disposta per un periodo da quindici giorni a sei mesi. In deroga all'articolo 126, comma 9, del testo unico della giustizia tributaria, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Gli atti di sospensione sono comunicati all'ordine professionale ovvero al soggetto competente alla tenuta dell'albo affinchè ne sia data pubblicazione sul relativo sito internet. Si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5.

     9. Nel caso in cui le violazioni di cui al comma 8 siano commesse nell'esercizio in forma associata di attività professionale, la sanzione accessoria di cui al medesimo comma è disposta nei confronti di tutti gli associati.

     10. Se è accertata l'omessa installazione degli apparecchi misuratori previsti dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi. Le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, salve le procedure alternative adottate con i provvedimenti di attuazione di cui al medesimo comma.

 

Titolo III

SANZIONI IN MATERIA DI RISCOSSIONE

Capo I

Sanzioni in materia di riscossione

 

     Art. 38. Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione

     (articolo 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

     1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorchè non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 25 per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 14, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

     2. La sanzione di cui al comma 1 si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

     3. Fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto.

     4. Salvo quanto previsto dal comma 6, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'articolo 73, comma 1, lettere l) e m).

     5. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera m), si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al 25 per cento del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 6.

     6. Si applica la sanzione di 250 euro quando il credito è utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:

     a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;

     b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.

     7. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 1), si applica la sanzione pari al 70 per cento del credito utilizzato in compensazione.

     8. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera l), numero 2), la sanzione di cui al comma 7 è aumentata dalla metà al doppio.

     9. Fuori dall'ipotesi di cui all'articolo 36, comma 12, sull'ammontare delle eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, di cui all'articolo 73, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica la sanzione di cui al comma 1 quando la garanzia di cui all'articolo 38-bis del medesimo decreto è presentata oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale.

     10. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti a ufficio o concessionario diverso da quello competente.

 

     Art. 39. Violazioni dell'obbligo di esecuzione di ritenute alla fonte

     (articolo 14 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

     1. Chi non esegue, in tutto o in parte, le ritenute alla fonte è soggetto alla sanzione amministrativa pari al 20 per cento dell'ammontare non trattenuto.

 

     Art. 40. Incompletezza dei documenti di versamento

     (articolo 15 del decreto legislativo n. 471 del 1997)

     1. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti diretti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500.

     2. Il concessionario per la riscossione è tenuto a comunicare l'infrazione all'ufficio o all'ente impositore.

     3. Per l'omessa presentazione del modello di versamento contenente i dati relativi alla eseguita compensazione, si applica la sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi.

 

Titolo IV

SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE, SUCCESSIONI E DONAZIONI, BOLLO

Capo I

Sanzioni in materia di imposta di registro

 

     Art. 41. Omissione della richiesta di registrazione e della presentazione della denuncia

      (articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)

     1. Chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta dovuta. Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare delle imposte dovute.

 

     Art. 42. Insufficiente dichiarazione di valore

      (articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)

     1. Se il valore definitivamente accertato dei beni o diritti di cui all'articolo 51, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, ridotto di un quarto, supera quello dichiarato, si applica la sanzione amministrativa pari al 70 per cento della maggiore imposta dovuta. Per i beni e i diritti di cui all'articolo 52, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, la sanzione si applica anche se la differenza non è superiore al quarto del valore accertato.

 

     Art. 43. Occultazione di corrispettivo

      (articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)

     1. Se viene occultato anche in parte il corrispettivo convenuto, si applica la sanzione amministrativa pari al 120 per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella già applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto, tuttavia, l'importo della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42.

 

     Art. 44. Omessa o irregolare tenuta o presentazione del repertorio

      (articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)

     1. Per l'omessa presentazione del repertorio ai sensi dell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, i pubblici ufficiali sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 5.000.

     2. I pubblici ufficiali che non hanno osservato le disposizioni dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000.

     3. Se la presentazione del repertorio avviene con ritardo superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria, i pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un periodo non superiore a sei mesi.

     4. Il procuratore della Repubblica, su rapporto dell'Agenzia delle entrate, chiede all'autorità competente l'applicazione della sanzione accessoria prevista dal comma 3.

 

     Art. 45. Altre infrazioni

      (articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986)

     1. Chi dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae comunque all'ispezione le scritture contabili rilevanti per l'applicazione dell'articolo 51, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e chi non ottempera alle richieste degli uffici dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 63 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, è punito con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

     2. Per le violazioni conseguenti alle richieste di cui all'articolo 53-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 si applicano le disposizioni di cui ai titoli II e III.

 

Capo II

Sanzioni in materia di imposte ipotecaria e catastale

 

     Art. 46. Omissione della trascrizione e delle annotazioni

     (articolo 9 del decreto legislativo n. 347 del 1990)

     1. Chi omette la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie è punito con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta. Se la richiesta di trascrizione o le annotazioni obbligatorie sono effettuate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa pari al 45 per cento dell'ammontare delle imposte dovute.

     2. Se l'omissione riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito, ovvero per le quali l'imposta è stata già pagata entro il termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 2.000, ridotta a euro 50 se la richiesta è effettuata con ritardo non superiore a trenta giorni.

 

Capo III

Sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni

 

     Art. 47. Omissione della dichiarazione

     (articolo 50 del decreto legislativo n. 346 del 1990)

     1. Chi omette di presentare la dichiarazione della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito con la sanzione amministrativa pari al 120 per cento dell'imposta liquidata o riliquidata d'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare dell'imposta liquidata o riliquidata dall'ufficio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 500.

 

     Art. 48. Infedeltà della dichiarazione

     (articolo 51 del decreto legislativo n. 346 del 1990)

     1. Chi omette l'indicazione di dati o elementi rilevanti per la liquidazione o riliquidazione dell'imposta o li indica in maniera infedele, ovvero espone passività in tutto o in parte inesistenti, è punito con sanzione amministrativa pari all'80 per cento della differenza di imposta. La stessa sanzione si applica, con riferimento all'imposta corrispondente, a chi rilascia o sottoscrive attestazioni o altri documenti rilevanti per la determinazione delle passività deducibili contenenti dati o elementi non rispondenti al vero.

     2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica relativamente all'imposta corrispondente al maggior valore definitivamente accertato dei beni e dei diritti diversi da quelli indicati nell'articolo 34, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, se il valore accertato non supera di un quarto quello dichiarato.

     3. Se l'omissione o l'infedeltà attengono a dati o elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000. La stessa sanzione si applica per la mancata allegazione alle dichiarazioni dei documenti prescritti o dei prospetti rilevanti ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie, ovvero nel caso di inesattezza o di irregolarità dei prospetti medesimi. La sanzione è ridotta alla metà se si provvede alla regolarizzazione nel termine di sessanta giorni dalla richiesta dell'ufficio.

 

     Art. 49. Altre violazioni

     (articolo 53 del decreto legislativo n. 346 del 1990)

     1. L'erede o il legatario, al quale sono stati devoluti beni culturali, è punito, nei casi previsti nell'articolo 13, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta ai sensi dell'articolo 32 o dell'articolo 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, in dipendenza della inclusione dei beni nell'attivo ereditario o della esclusione della riduzione d'imposta di cui all'articolo 25, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990.

     2. Chi viola i divieti stabiliti dall'articolo 48, commi da 2 a 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5 dello stesso articolo, è punito con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggior imposta dovuta in relazione ai beni e ai diritti ai quali si riferisce la violazione.

     3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, i soggetti ivi indicati ovvero quelli indicati nel comma 7 del predetto articolo, nonchè i concedenti o i depositari, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 del pari applicabile a chi:

     a) non ottempera alle richieste dell'ufficio o comunica dati incompleti o infedeli;

     b) dichiara di non possedere, rifiuta di esibire o sottrae all'ispezione documenti o scritture, ancorchè non obbligatori, dei quali risulti con certezza l'esistenza;

     c) rifiuta di sottoscrivere l'attestazione di cui all'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, di consegnare agli obbligati alla dichiarazione i titoli delle passività o non permette che ne sia fatta copia autentica, di consegnare o di rilasciare agli stessi gli estratti e le copie autentiche di cui al richiamato articolo 23 e all'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990.

     4. La sanzione indicata nei commi 2 e 3 è raddoppiata per la violazione di obblighi o di divieti posti a carico di pubblici ufficiali o di pubblici impiegati, ovvero di banche, società di credito o di intermediazione o di Poste Italiane S.p.A.

 

     Art. 50. Determinazione della sanzione amministrativa

     (articolo 54 del decreto legislativo n. 346 del 1990)

     1. Nella determinazione della sanzione commisurata all'imposta o alla maggiore imposta, questa è assunta al netto delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli articoli 25 e 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

 

Capo IV

Sanzioni in materia di imposta di bollo

 

     Art. 51. Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti

      (articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972)

     1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è punita, per ogni atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 200.

 

     Art. 52. Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio

      (articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972)

     1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, a una sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta o della maggiore imposta.

     2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di euro 100.

     3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è punita con la sanzione amministrativa pari all'80 per cento dell'imposta dovuta. Se la dichiarazione di conguaglio è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare dell'imposta dovuta.

 

     Art. 53. Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici

      (articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972)

     1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui all'articolo 14, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 5.000.

 

     Art. 54. Violazioni in materia di valori di bollo precedentemente usati

      (articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972)

     1. Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche o altri valori di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall'articolo 466 del codice penale.

 

Titolo V

SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI ERARIALI MINORI (IMPOSTA SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE; IMPOSTA SU ASSICURAZIONI PRIVATE E CONTRATTI VITALIZI; IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI; CANONE RAI)

Capo I

Sanzioni in materia di imposte sulle concessioni governative e su assicurazioni private e contratti vitalizi

 

     Art. 55. Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative

      (articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 641 del 1972)

     1. Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa è punito con la sanzione amministrativa pari al 90 per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a euro 100.

     2. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo è punito con la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 ed è tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso.

 

     Art. 56.  Sanzioni in materia di imposte su assicurazioni private e contratti vitalizi

     (articolo 24 della legge n. 1216 del 1961)

     1. Le violazioni alle disposizioni in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi di cui al testo unico dei tributi erariali minori sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:

     a) omessa tenuta e conservazione dei registri dei premi secondo le previsioni degli articoli 7, 8 e 11 del testo unico dei tributi erariali minori, da euro 2.000 a euro 5.000;

     b) omessa iscrizione nei registri dei premi di partite soggette ad imposta, pari al 100 per cento dell'imposta dovuta sulle partite non registrate;

     c) infedele indicazione dell'imponibile o della specie di assicurazione nei registri dei premi, pari al 70 per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata o indicata come soggetta ad imposta o dovuta in più per differenza di aliquota;

     d) mancata esibizione dei registri dei premi nei casi di cui all'articolo 14 del testo unico dei tributi erariali minori e violazione delle altre disposizioni contemplate nello stesso articolo 14, da euro 1.000 a euro 4.000;

     e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al 70 per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;

     f) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettere a) e b) del testo unico dei tributi erariali minori, da euro 100 a euro 500;

     g) mancata conservazione degli originari rendiconti di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), del testo unico dei tributi erariali minori e degli originari contratti prescritti dall'articolo 11, comma 3, del medesimo testo unico, da euro 100 a euro 500;

     h) omessa presentazione nel prescritto termine della denunzia di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico dei tributi erariali minori, pari al 100 per cento dell'imposta dovuta sulla somma non denunziata, con un minimo di euro 100. Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonchè il credito dell'anno precedente del quale non è stato richiesto il rimborso;

     i) infedele denunzia di cui agli articoli 12 e 13 del testo unico dei tributi erariali minori, pari al 70 per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;

     l) inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 16, comma 2, del testo unico dei tributi erariali minori, da euro 100 a euro 500 a carico dell'assicuratore. L'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, è altresì punito con sanzione amministrativa da euro 100 a euro 1000 ed è obbligato a rimborsare al contraente la somma indebitamente percetta;

     m) omessa presentazione nei prescritti termini della denunzia di cui all'articolo 19 del testo unico dei tributi erariali minori, da euro 250 a euro 1000;

     n) tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 12 del testo unico dei tributi erariali minori, entro novanta giorni dal termine di cui al medesimo articolo 12, comma 2, euro 250.

 

     Art. 57. Altre disposizioni

     (articolo 26 della legge n. 1216 del 1961)

     1. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste dall'articolo 56 sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, detratto il 10 per cento per spese inerenti alla riscossione.

 

Capo II

Sanzioni in materia di imposta sugli intrattenimenti

 

     Art. 58. Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonchè la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso

      (articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

     1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione pari al 60 per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di euro 300. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica nella documentazione o nell'annotazione un'imposta inferiore a quella dovuta. La sanzione è dovuta nella misura da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo.

     2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al 90 per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di euro 250. Se la dichiarazione di cui all'articolo 2 e quella di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, da presentarsi, rispettivamente, entro dieci giorni dalla fine di ciascun anno sociale ed entro il quinto giorno successivo al termine della data della manifestazione, sono presentate con un ritardo non superiore a trenta giorni, si applica la sanzione amministrativa del 45 per cento dell'ammontare dell'imposta con un minimo di 150 euro.

     3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di certificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al 60 per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato con un minimo di euro 300. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali.

 

     Art. 59. Altre violazioni

      (articolo 33 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

     1. Si applica la sanzione da euro 250 a euro 1.000 per:

     a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;

     b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;

     c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;

     d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;

     e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attività;

     f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;

     g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

     h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente.

 

     Art. 60. Violazioni relative agli apparecchi misuratori fiscali e alle biglietterie automatizzate

      (articolo 33 commi 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 640 del 1972)

     1. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da euro 2.000 a euro 4.000.

     2. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali è punita con la sanzione da euro 250 a euro 2.000.

 

Capo III

Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni e canone rai in bolletta

 

     Art. 61. Violazioni relative all'omesso o irregolare pagamento dell'abbonamento

     (articolo 19 del regio decreto-legge n. 246 del 1938)

     1. Chiunque detenga uno o più apparecchi o altri dispositivi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni radiofoniche e televisive senza aver corrisposto il canone di abbonamento con l'osservanza delle disposizioni, dei modi e dei termini stabiliti dalle vigenti norme, è obbligato al pagamento del tributo evaso e della sanzione pecuniaria da euro 103 a euro 516.

 

     Art. 62. Pagamento tardivo dell'abbonamento

      (articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1542 del 1947)

     1. Qualora il pagamento dell'abbonamento sia eseguito oltre i termini prescritti dall'articolo 52, comma 5, del testo unico dei tributi erariali minori, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 61 è dovuta dall'abbonato una sanzione amministrativa pari ad un sesto dell'ammontare della semestralità.

     2. La sanzione amministrativa è ridotta a un dodicesimo della semestralità qualora il pagamento sia stato eseguito prima dell'accertamento della violazione, ma non oltre un mese dalla scadenza dei termini prescritti.

     3. L'abbonato che esegua il pagamento delle rate trimestrali oltre i termini stabiliti, ma prima dell'accertamento della violazione, in luogo della sanzione amministrativa prevista è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pari a un dodicesimo della semestralità.

     4. L'abbonato che entro il 31 gennaio o il 31 luglio non abbia eseguito il versamento per il semestre o per il trimestre, si presume abbia scelto la forma di pagamento semestrale.

 

Titolo VI

ALTRE SANIZIONI

Capo I

Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale dei contribuenti

 

     Art. 63. Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale

      (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973)

     1. È punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 2.065 chi:

     a) non richiede entro i termini prescritti ovvero, salvo i casi in cui ciò sia espressamente previsto, richiede più volte l'attribuzione del numero del codice fiscale;

     b) omette di indicare o indica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale ovvero indica quello provvisorio dopo aver ricevuto la comunicazione del numero definitivo o quello emesso in data meno recente;

     c) non comunica a terzi ovvero comunica in maniera inesatta il proprio numero di codice fiscale e i dati catastali di cui all'articolo 7, quinto comma, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

     d) omette di indicare il numero di codice fiscale comunicato da altri soggetti;

     e) non ottempera in qualità di pubblico ufficiale alla previsione disposta dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

     f) non restituisce nel termine prescritto i questionari indicati all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.

     2. Chi omette le comunicazioni previste dall'articolo 7 e dell'articolo 16, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è punito con la sanzione amministrativa da euro 206 a euro 5.164. La sanzione è ridotta alla metà in caso di comunicazioni incomplete o inesatte.

 

     Art. 64. Applicazione della sanzione

      (articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 605 del 1973)

     1. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 63 sono irrogate dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle conservatorie dei registri immobiliari. Si applica la disciplina sul procedimento prevista nelle disposizioni generali sulle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al titolo I.

 

Capo II

Sanzioni in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti

 

     Art. 65. Violazioni e sanzioni amministrative in materia di documento di accompagnamento dei beni viaggianti

      (articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978)

     1. Il mittente è responsabile della mancata o inesatta compilazione dei documenti di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627; se non compila detti documenti, o indica su di essi beni diversi da quelli trasportati o consegnati, o li indica in quantità diversa, ovvero li compila in modo da non consentire comunque la identificazione delle parti, è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 2.065 a euro 6.197. Alla stessa sanzione soggiace chiunque faccia uso di tali documenti al fine di eludere le prescrizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978.

     2. Se nei documenti indicati nel comma 1 risultano mancanti o inesatte alcune delle altre indicazioni previste dagli articoli 1, 2, 3 e 4, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978, si applica al soggetto tenuto ad annotare tali indicazioni la sanzione amministrativa da euro 1.032 a euro 3.098. Al vettore che non sottoscrive per ricevuta gli esemplari del documento di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978, o li sottoscrive pur se in esso siano riportate indicazioni incomplete o inesatte, limitatamente a quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978, si applica la sanzione da euro 154 a euro 309. Il conducente del veicolo che, durante l'esecuzione del trasporto, non è in grado di esibire gli esemplari dei documenti che debbono accompagnare il trasporto è soggetto alla sanzione da euro 51 a euro 185. La stessa sanzione si applica se il documento di trasporto non risulta sottoscritto ai sensi dell'articolo 1, terzo e nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978.

     3. Ogni violazione diversa da quelle previste nei commi 1 e 2 è punita con la sanzione da euro 1.032 a euro 3.098.

     4. Per le violazioni di cui al presente capo punite con una sanzione amministrativa è consentito al trasgressore di pagare una somma rispettivamente pari ad un sesto e ad un terzo del massimo, mediante versamento entro i quindici giorni ovvero dal sedicesimo al sessantesimo giorno successivi alla consegna o alla notifica del verbale di constatazione. Il pagamento estingue l'obbligazione relativa alla sanzione amministrativa nascente dalla violazione.

 

     Art. 66. Recidiva e sanzioni accessorie

      (articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 627 del 1978)

     1. I soggetti previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, che commettano, nel corso di un triennio, tre violazioni previste nell'articolo 65, sono sottoposti ad accertamento, ai sensi e con le forme di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Essi sono altresì sottoposti, secondo le prescrizioni e i criteri stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1974, n. 354, al controllo globale per tutti i tributi.

     2. Chi effettua il trasporto, se nel corso di un triennio commette tre violazioni previste nell'articolo 65, è soggetto al ritiro della carta di circolazione degli automezzi rispetto ai quali sono state contestate le singole trasgressioni per un periodo non inferiore a un mese nè superiore a cinque mesi. Il provvedimento è adottato dal competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, su proposta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

     3. Fuori dei casi previsti nel comma 2, il conducente che nel corso di un triennio è punito per tre violazioni previste nell'articolo 65 è soggetto alla sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore a quindici giorni nè superiore a tre mesi. Il provvedimento è adottato dal prefetto, su proposta dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate.

     4. Agli effetti dei commi 1, 2 e 3 si tiene conto anche delle violazioni per le quali è intervenuto il procedimento di cui all'articolo 65, comma 4.

 

Capo III

Violazioni in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori

 

     Art. 67. Sanzioni in materia di rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori

     (articolo 5 del decreto-legge n. 167 del 1990)

     1. Per la violazione degli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo dell'operazione non segnalata.

     2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al primo periodo relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990 sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.

 

Capo IV

Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni e violazioni degli intermediari

 

     Art. 68. Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni

     (articolo 7-bis del decreto legislativo n. 241 del 1997)

     1. In caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa da euro 516 a euro 5.165.

     2. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto l'impegno a trasmettere.

 

     Art. 69. Sanzioni per violazioni degli intermediari

     (articolo 39 del decreto legislativo n. 241 del 1997)

     1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

     a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al primo periodo e i soggetti di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al secondo periodo. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Semprechè l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, il centro di assistenza fiscale o il professionista può trasmettere una dichiarazione rettificativa del contribuente, ovvero, se il contribuente non intende presentare la nuova dichiarazione, può trasmettere una comunicazione dei dati relativi alla rettifica il cui contenuto è definito con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. In tal caso, la somma dovuta è ridotta ai sensi dell'articolo 14. La violazione è punibile in caso di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e in caso di controllo ai sensi degli articoli 36-ter e seguenti del medesimo decreto, nonchè in caso di liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni e in caso di controllo di cui agli articoli 54 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La violazione è punibile a condizione che non trovi applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione. Le sanzioni di cui al presente comma non sono oggetto della maggiorazione prevista dall'articolo 7, comma 3;

     b) al professionista che rilascia una certificazione tributaria di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, infedele, si applica la sanzione amministrativa da euro 516 ad euro 5.165. In caso di accertamento di tre distinte violazioni commesse nel corso di un biennio, è disposta la sospensione dalla facoltà di rilasciare la certificazione tributaria per un periodo da uno a tre anni. La medesima facoltà è inibita in caso di accertamento di ulteriori violazioni ovvero di violazioni di particolare gravità. Si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione.

     2. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 4 del presente articolo e dell'articolo 68, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo I. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1.

     3. Le violazioni dei commi 1 e 4 del presente articolo e dell'articolo 68 sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima direzione regionale. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.

     4. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 37, commi 2 e 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ai sostituti di imposta si applica la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.582.

     5. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di assistenza fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sospesa, per un periodo da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di cui agli articoli 34 e 35 del medesimo decreto legislativo, nonchè quando gli elementi forniti all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta la revoca dell'esercizio dell'attività di assistenza. Nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare.

     6. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi dell'articolo 18, comma 3, non impedisce l'applicazione della sospensione, dell'inibizione e della revoca.

     7. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta l'applicazione della sanzione da 516 euro a 5.165 euro.

 

PARTE II

Disposizioni in materia di sanzioni penali

Titolo I

SANZIONI PENALI

Capo I

Disposizioni penali in materia fiscale

 

     Art. 70. Istigazione a violare gli obblighi di pagamento

      (articolo 1 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947)

     1. Chiunque con qualsiasi mezzo promuove e organizza accordi o intese tra i contribuenti al fine di ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento delle imposte, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni, salvo che il fatto non costituisca reato punibile con pena maggiore.

     2. Alla stessa pena è soggetto chiunque pubblicamente o in riunioni, da considerarsi pubbliche ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, istiga i contribuenti a ritardare, sospendere o non effettuare il pagamento delle imposte.

     3. Quando l'accordo o l'istigazione abbia conseguito il suo effetto, il minimo delle pene previste nei commi 1 e 2 è portato ad un anno.

 

     Art. 71. Turbativa dell'attività di accertamento e riscossione

      (articolo 2 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947)

     1. Chiunque al di fuori dei casi previsti nell'articolo 70, in qualsiasi modo cagiona una interruzione o turba la regolarità dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.

     2. I capi promotori e organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a sei anni.

 

     Art. 72. Omissioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio

      (articolo 3 del decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato n. 1559 del 1947)

     1. Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che al fine d'interrompere o di turbare la regolarità dei servizi di accertamento e di riscossione delle imposte, rifiuta, omette o ritarda atti del proprio ufficio o servizio, è punito con la reclusione da un anno a sei anni.

 

Capo II

Disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto

Sezione I

Definizioni

 

     Art. 73. Definizioni

     (articolo 1 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. Ai fini degli articoli da 74 a 85:

     a) per «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale, ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi;

     b) per «elementi attivi o passivi» si intendono le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili rilevanti ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto e le componenti che incidono sulla determinazione dell'imposta dovuta;

     c) per «dichiarazioni» si intendono anche le dichiarazioni presentate in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche o di sostituto d'imposta, nei casi previsti dalla legge;

     d) il «fine di evadere le imposte» e il «fine di consentire a terzi l'evasione» si intendono comprensivi, rispettivamente, anche del fine di conseguire un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito d'imposta, e del fine di consentirli a terzi;

     e) riguardo ai fatti commessi da chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche, il «fine di evadere le imposte» e il «fine di sottrarsi al pagamento» si intendono riferiti alla società, all'ente o alla persona fisica per conto della quale si agisce;

     f) per «imposta evasa» si intende la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata nella dichiarazione, ovvero l'intera imposta dovuta nel caso di omessa dichiarazione, al netto delle somme versate dal contribuente o da terzi a titolo di acconto, di ritenuta o comunque in pagamento di detta imposta prima della presentazione della dichiarazione o della scadenza del relativo termine; non si considera imposta evasa quella teorica e non effettivamente dovuta collegata a una rettifica in diminuzione di perdite dell'esercizio o di perdite pregresse spettanti e utilizzabili;

     g) le soglie di punibilità riferite all'imposta evasa si intendono estese anche all'ammontare dell'indebito rimborso richiesto o dell'inesistente credito di imposta esposto nella dichiarazione;

     h) per «operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente» si intendono le operazioni apparenti, diverse da quelle disciplinate dall'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, poste in essere con la volontà di non realizzarle in tutto o in parte ovvero le operazioni riferite a soggetti fittiziamente interposti;

     i) per «mezzi fraudolenti» si intendono condotte artificiose attive nonchè quelle omissive realizzate in violazione di uno specifico obbligo giuridico, che determinano una falsa rappresentazione della realtà;

     l) per «crediti inesistenti» si intendono:

     1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;

     2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;

     m) per «crediti non spettanti» si intendono:

     1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;

     2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;

     3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.

 

Sezione II

Delitti in materia di dichiarazione

 

     Art. 74. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

     (articolo 2 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

     2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

     3. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

 

     Art. 75. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

     (articolo 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 74, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

     a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 30.000;

     b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a 1,5 milioni di euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al 5 per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro 30.000.

     2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

     3. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

 

     Art. 76. Dichiarazione infedele

     (articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 74 e 75, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

     a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro 100.000;

     b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al 10 per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro 2 milioni.

     2. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

     3. Fuori dei casi di cui al comma 2, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che, complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

 

     Art. 77. Omessa dichiarazione

     (articolo 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, ad euro 50.000.

     2. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro 50.000.

     3. Ai fini delle disposizioni previste dai commi 1 e 2, non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

 

     Art. 78. Tentativo

     (articolo 6 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. I delitti previsti dagli articoli 74, 75 e 76 non sono punibili a titolo di tentativo, salvo quanto previsto al comma 2.

     2. Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 76 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 79, i delitti previsti dagli articoli 74 e 75 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo.

 

Sezione III

Delitti in materia di documenti, pagamento di imposte e disposizioni varie

 

     Art. 79. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

     (articolo 8 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

     2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

     3. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro 100.000, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

 

     Art. 80. Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

     (articolo 9 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. In deroga all'articolo 110 del codice penale:

     a) l'emittente di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 74;

     b) chi si avvale di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e chi concorre con il medesimo non è punibile a titolo di concorso nel reato previsto dall'articolo 79.

 

     Art. 81. Occultamento o distruzione di documenti contabili

     (articolo 10 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

 

     Art. 82. Omesso versamento di ritenute certificate

     (articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a 50.000 euro.

 

     Art. 83. Omesso versamento di IVA

     (articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro 250.000 per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a 75.000 euro.

 

     Art. 84. Indebita compensazione

     (articolo 10-quater del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a 50.000 euro.

     2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai 50.000 euro.

     3. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.

 

     Art. 85. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

     (articolo 11 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a euro 50.000, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

     2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sè o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a euro 50.000. Se l'ammontare di cui al primo periodo è superiore a euro 200.000 si applica la reclusione da un anno a sei anni.

 

     Art. 86. Pene accessorie

     (articolo 12 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 importa:

     a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a tre anni;

     b) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni;

     c) l'interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque anni;

     d) l'interdizione perpetua dall'ufficio di componente di corte di giustizia tributaria;

     e) la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36 del codice penale.

     2. La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 74, 75 e 79 importa, altresì, l'interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

     3. Per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 81 l'istituto della sospensione condizionale della pena di cui all'articolo 163 del codice penale non trova applicazione nei casi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:

     a) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore al 30 per cento del volume d'affari;

     b) l'ammontare dell'imposta evasa sia superiore a 3 milioni di euro.

 

     Art. 87. Sequestro e confisca

     (articolo 12-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli da 74 a 85, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

     2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.

 

     Art. 88. Casi particolari di confisca

     (articolo 12-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di seguito indicati, si applica l'articolo 240-bis del codice penale quando:

     a) l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 74;

     b) l'imposta evasa è superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 75;

     c) l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 79;

     d) l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a euro 100.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 85, comma 1;

     e) l'ammontare degli elementi attivi inferiori a quelli effettivi o degli elementi passivi fittizi è superiore a euro 200.000 nel caso del delitto previsto dall'articolo 85, comma 2.

 

     Art. 89. Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario

     (articolo 13 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. I reati di cui agli articoli 82, 83 e 84, comma 1, non sono punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, anche a seguito delle speciali procedure conciliative e di adesione all'accertamento previste dalle norme tributarie, nonchè del ravvedimento operoso.

     2. I reati di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 non sono punibili se i debiti tributari, comprese sanzioni e interessi, sono stati estinti mediante integrale pagamento degli importi dovuti, a seguito del ravvedimento operoso o della presentazione della dichiarazione omessa entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, semprechè il ravvedimento o la presentazione siano intervenuti prima che l'autore del reato abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo o di procedimenti penali.

     3. Qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di estinzione mediante rateizzazione, è dato un termine di tre mesi per il pagamento del debito residuo. In tal caso, la prescrizione è sospesa. Il giudice ha facoltà di prorogare tale termine una sola volta per non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario, ferma restando la sospensione della prescrizione.

     4. I reati di cui agli articoli 82 e 83 non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore, sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini del primo periodo il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

     5. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:

     a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;

     b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria;

     c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;

     d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

 

     Art. 90. Circostanze del reato

     (articolo 13-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui agli articoli da 74 a 85 sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 86 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all'accertamento l'imputato ne dà comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l'Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale.

     2. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il processo è sospeso dalla ricezione della comunicazione. Decorso un anno la sospensione è revocata, salvo che l'Agenzia delle entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate è regolarmente in corso. In questo caso, il processo è sospeso per ulteriori tre mesi, che il giudice ha facoltà di prorogare, per una sola volta, di non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire l'integrale pagamento del debito. Anche prima del decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo, la sospensione è revocata quando l'Agenzia delle entrate attesta l'integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione è sospeso.

     3. Per i delitti di cui agli articoli da 74 a 85 l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale può essere chiesta dalle parti solo quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto, nonchè quando ricorre il ravvedimento operoso, fatte salve le ipotesi di cui all'articolo 89, commi 1 e 2.

     4. Le pene stabilite per i delitti di cui agli articoli da 74 a 85 sono aumentate della metà se il reato è commesso dal concorrente nell'esercizio dell'attività di consulenza fiscale svolta da un professionista o da un intermediario finanziario o bancario attraverso l'elaborazione o la commercializzazione di modelli di evasione fiscale.

 

     Art. 91. Circostanza attenuante. Riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario

     (articolo 14 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. Se i debiti indicati nell'articolo 89 risultano estinti per prescrizione o per decadenza, l'imputato di taluno dei delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 può chiedere di essere ammesso a pagare, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, una somma, da lui indicata, a titolo di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico tutelato dalla norma violata.

     2. La somma, commisurata alla gravità dell'offesa, non può essere comunque inferiore a quella risultante dal ragguaglio a norma dell'articolo 135 del codice penale della pena minima prevista per il delitto contestato.

     3. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza un termine non superiore a dieci giorni per il pagamento.

     4. Se il pagamento è eseguito nel termine, la pena è diminuita fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 86. Si osserva la disposizione prevista dall'articolo 89, comma 3.

     5. Nel caso di assoluzione o di proscioglimento la somma pagata è restituita.

 

     Art. 92. Violazioni dipendenti da interpretazione delle norme tributarie

     (articolo 15 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. Al di fuori dei casi in cui la punibilità è esclusa a norma dell'articolo 47, terzo comma, del codice penale, non danno luogo a fatti punibili ai sensi degli articoli da 74 a 85 le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione.

 

     Art. 93. Interruzione della prescrizione

     (articolo 17 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. Il corso della prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell'articolo 160 del codice penale, dal verbale di constatazione o dall'atto di accertamento delle relative violazioni.

     2. I termini di prescrizione per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 81 sono elevati di un terzo.

 

     Art. 94. Competenza per territorio

     (articolo 18 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

     2. Per i delitti previsti dal capo II, sezione II, del presente titolo, il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

     3. Nel caso previsto dall'articolo 79, comma 2, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale.

 

     Art. 95. Custodia giudiziale dei beni sequestrati

     (articolo 18-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. I beni sequestrati nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti previsti dagli articoli da 74 a 85 e a ogni altro delitto tributario, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere affidati dall'autorità giudiziaria in custodia giudiziale, agli organi dell'amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta per le proprie esigenze operative.

     2. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

 

     Art. 96. Principio di specialità

     (articolo 19 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. Quando uno stesso fatto è punito da una delle disposizioni di cui agli articoli da 74 a 85 e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, si applica la disposizione speciale.

     2. Permane, in ogni caso, la responsabilità per la sanzione amministrativa dei soggetti indicati nell'articolo 12, comma 1, che non siano persone fisiche concorrenti nel reato e resta ferma la responsabilità degli enti e società prevista dall'articolo 98, comma 3.

 

     Art. 97. Rapporti tra procedimento penale e processo tributario

     (articolo 20 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. Il procedimento amministrativo di accertamento e il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente a oggetto i medesimi fatti o fatti dal cui accertamento comunque dipende la relativa definizione.

     2. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato.

 

     Art. 98. Sanzioni amministrative per le violazioni ritenute penalmente rilevanti

     (articolo 21 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. L'ufficio competente irroga le sanzioni amministrative relative alle violazioni tributarie fatte oggetto di notizia di reato.

     2. Tali sanzioni non sono eseguibili nei confronti dei soggetti diversi da quelli indicati dall'articolo 96, comma 2, salvo che il procedimento penale sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento con formula che esclude la rilevanza penale del fatto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 119 e 124 del testo unico della giustizia tributaria. I termini per la riscossione decorrono dalla data in cui il provvedimento di archiviazione o la sentenza sono comunicati all'ufficio competente; alla comunicazione provvede la cancelleria del giudice che li ha emessi.

     3. La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

     4. Nei casi di irrogazione di un'unica sanzione amministrativa pecuniaria per più violazioni tributarie in concorso o continuazione fra loro, a norma dell'articolo 13, alcune delle quali soltanto penalmente rilevanti, la disposizione del comma 2 opera solo per la parte della sanzione eccedente quella che sarebbe stata applicabile in relazione alle violazioni non penalmente rilevanti.

 

     Art. 99. Modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari

     (articolo 22 del decreto legislativo n. 74 del 2000)

     1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di documentazione dell'avvenuta estinzione dei debiti tributari indicati nell'articolo 89 e di versamento delle somme indicate nell'articolo 91, comma 3.

 

     Art. 100. Esibizione di atti falsi e comunicazione di dati non rispondenti al vero

      (articolo 5-septies del decreto-legge n. 167 del 1990 e articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011)

     1. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, che, nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria di cui all'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

     2. L'autore della violazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, deve rilasciare al professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta che gli atti o documenti consegnati per l'espletamento dell'incarico non sono falsi e che i dati e notizie forniti sono rispondenti al vero.

     3. Chiunque, a seguito delle richieste effettuate nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, esibisce o trasmette atti o documenti falsi in tutto o in parte ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione di cui al primo periodo, relativamente ai dati e alle notizie non rispondenti al vero, si applica solo se a seguito delle richieste di cui al medesimo periodo si configurano le fattispecie di cui al presente capo, a eccezione di quelle di cui ai commi 1 e 2.

 

PARTE III

Disposizioni finali

Titolo I

DISPOSIZIONI FINALI

Capo I

Abrogazioni e decorrenza degli effetti

 

     Art. 101. Abrogazioni

     1. A decorrere dalla data indicata all'articolo 102 sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) gli articoli 19 e 20 del R.D.L. del 21 febbraio 1938, n. 246;

     b) il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 novembre 1947, n. 1559;

     c) l'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;

     d) gli articoli 24 e 26 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216;

     e) gli articoli 32, 33, 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640;

     f) l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641;

     g) articoli 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

     h) gli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;

     i) gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;

     l) l'articolo 2, ottavo comma della legge 26 gennaio 1983, n. 18;

     m) gli articoli 69, 71, 72, 73, 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;

     n) gli articoli 5 e 5-septies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227;

     o) gli articoli 50, 51, 53 e 54 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346;

     p) l'articolo 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;

     q) la legge 11 ottobre 1995, n. 423;

     r) gli articoli 7-bis e 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

     s) l'articolo 34 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446;

     t) il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;

     u) gli articoli da 1 a 18, 20, 21 e da 23 a 29 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472;

     v) il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473;

     z) il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a eccezione degli articoli 21-bis e 21-ter;

     aa) l'articolo 7 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

     bb) articolo 11, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

     cc) gli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87, recante revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale.

     2. Restano abrogati:

     a) gli articoli da 1 a 8, 11, 12, 15, da 17 a 19, 20, limitatamente alle parole «e quelle che prevedono ogni altra violazione di dette leggi», da 26 a 29 e da 55 a 63 della legge 7 gennaio 1929, n. 4;

     b) il decreto ministeriale 1° settembre 1931; i commi terzo, quarto, quinto e sesto, limitatamente alle parole «27, penultimo comma», dell'articolo 39 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

     c) gli articoli da 41 a 49, 58, 61, primo comma, primo periodo, limitatamente alle parole «o del separato avviso di cui al terzo comma dell'articolo 58», e secondo periodo, 73-bis, commi quarto e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

     d) gli articoli da 46 a 55 e 57, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; gli articoli da 92 a 96, 97, sesto comma, e 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

     e) l'articolo 8, commi dal quarto al nono e undicesimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, aggiunti dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 71; l'articolo 7, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627;

     f) il titolo I del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516;

     g) l'articolo 2, a eccezione dei commi settimo e ottavo, della legge 26 gennaio 1983, n. 18;

     h) l'articolo 3, quarto comma, della legge 25 novembre 1983, n. 649;

     i) l'articolo 2, quarto comma, del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 17; l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto-legge 28 novembre 1984, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1985, n. 6;

     l) l'articolo 2, commi 27 e 28, e l'articolo 3, comma 14, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17;

     m) l'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

     n) l'articolo 12, comma 13, della legge 30 dicembre 1991, n. 413; l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;

     o) l'articolo 54 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

     p) all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, alla rubrica, le parole: «e delle sanzioni pecuniarie» e al comma 3, le parole: «e le sanzioni pecuniarie»;

     q) l'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.

     3. Salvo che sia diversamente previsto dal presente testo unico e fuori dei casi di abrogazione per incompatibilità, quando leggi, regolamenti, decreti, o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento a disposizioni espressamente abrogate dal comma 1, il riferimento si intende alle corrispondenti disposizioni del presente testo unico, come riportate da ciascun articolo.

 

     Art. 102. Decorrenza degli effetti

     1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.