Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 69. Norme penalistiche |
Capitolo: | 69.4 sanzioni amministrative e depenalizzazione |
Data: | 18/12/1997 |
Numero: | 473 |
Sommario |
Art. 1. Sanzioni in materia di imposta di registro. |
Art. 2. Sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni. |
Art. 3. Sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili. |
Art. 4. Sanzioni in materia di imposte ipotecaria e catastale. |
Art. 5. Sanzioni in materia di imposta di bollo. |
Art. 6. Sanzioni in materia di imposta sulle assicurazioni private e di contratti vitalizi. |
Art. 7. (Sanzioni in materia di imposte sugli spettacoli). |
Art. 8. Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative. |
Art. 9. Sanzioni in materia di tasse sui contratti di borsa. |
Art. 10. Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi. |
Art. 11. Sanzioni previste dal testo unico per la finanza locale. |
Art. 12. Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi [...] |
Art. 13. Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni. |
Art. 14. Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili. |
Art. 15. Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. |
Art. 16. Norme applicabili. |
Art. 17. Sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli. |
Art. 18. Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni. |
Art. 19. Sanzioni in materia di abbonamento alla televisione. |
Art. 20. Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale. |
Art. 21. Entrata in vigore. |
§ 69.4.17 - D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. [*]
Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
(G.U. 8 gennaio 1998, n. 5, Supplemento ordinario).
CAPO I
REVISIONE DELLE SANZIONI
IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO,
DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI,
DI IMPOSTA SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI
E DI IMPOSTE IPOTECARIA E CATASTALE.
Art. 1. Sanzioni in materia di imposta di registro.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
a) - f) [1].
g) sono abrogati il terzo comma dell'articolo 56 e gli articoli 70 e 75.
Art. 2. Sanzioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con
a) - c) [2];
d) - g) [2a];
h) l'articolo 52 è abrogato.
Art. 3. Sanzioni in materia di imposta sull'incremento di valore degli immobili.
1. Al
a) [3];
b) l'articolo 24 è abrogato. [3a]
Art. 4. Sanzioni in materia di imposte ipotecaria e catastale.
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con
a) [3b];
b) [3c];
c) è abrogato il comma 3 bis dell'articolo 9, introdotto dall'articolo 11, comma 2, lettera b) del
CAPO II
SANZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO,
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E CONTRATTI VITALIZI, IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI,
TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE
E SUI CONTRATTI DI BORSA.
Art. 5. Sanzioni in materia di imposta di bollo.
1. Al
a) - e) [3d];
f) - h) [3e].
i) nell'articolo 33, al primo comma, sono soppresse le parole "e soprattasse" e al quarto comma sono soppresse le parole "e delle soprattasse";
l) sono abrogati il terzo comma dell'articolo 22, il primo comma dell'articolo 27 e gli articoli 28, 29 e 34.
Art. 6. Sanzioni in materia di imposta sulle assicurazioni private e di contratti vitalizi.
1. Alla
a) [3f];
b) sono abrogati l'articolo 25 e il primo comma dell'articolo 28.
Art. 7. (Sanzioni in materia di imposte sugli spettacoli). [4]
1. [4a].
2. Restano ferme le sanzioni amministrative applicabili in materia di imposta sugli spettacoli - fino al 31 dicembre 1999, per le violazioni riguardanti gli apparecchi da divertimento per i quali l'imposta sugli intrattenimenti è determinata con le modalità previste dal decreto ministeriale 12 aprile 1990.
3. Competente alla irrogazione delle sanzioni amministrative in materia di imposta sugli intrattenimenti è l'ufficio delle entrate nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente.
Art. 8. Sanzioni in materia di tasse sulle concessioni governative.
1. Al
a) [4b];
b) nell'articolo 10 il primo comma è abrogato e al terzo comma le parole "pene pecuniarie" sono sostituite dalle seguenti: "sanzioni amministrative";
c) nell'articolo 11, al primo e al terzo comma, le parole "e delle soprattasse" sono soppresse.
Art. 9. Sanzioni in materia di tasse sui contratti di borsa.
1. Al
a) - d) [4c];
e) [4d].
3. Il comma 2 dell'articolo 9 del
CAPO III
SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI DOGANALI
E DI IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI
Art. 10. Sanzioni in materia di tributi doganali e di imposte sulla produzione e sui consumi.
1. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
a) - c) [4e];
d) l'articolo 322 è abrogato;
e) - f) [4f].
2. Le sanzioni previste dagli articoli 302, terzo comma, 303, primo comma, 319, primo comma, e 320, primo comma, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con
3. l richiami all'articolo 15 della
4. [4g].
CAPO IV
SANZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI
Art. 11. Sanzioni previste dal testo unico per la finanza locale.
1. Al testo unico per la finanza locale, approvato con
a) [4h];
b) l'articolo 296 è abrogato.
Art. 12. Sanzioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
1. Al
a) [4i];
b) [4l];
c) [4m];
d) [5].
Art. 13. Sanzioni in materia di imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.
1. Al
a) all'articolo 4, l'ultimo comma è abrogato [5a];
b) [5b].
Art. 14. Sanzioni in materia di imposta comunale sugli immobili. [5c]
Art. 15. Sanzioni in materia di tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. [5d]
Art. 16. Norme applicabili.
1. Alle violazioni delle norme in materia di tributi locali si applica la disciplina generale sulle sanzioni amministrative per la violazione delle norme tributarie, compresa la disciplina transitoria concernente i procedimenti in corso.
CAPO V
SANZIONI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE
E ABBONAMENTI ALLE RADIOAUDIZIONI
E ALLA TELEVISIONE.
Art. 17. Sanzioni in materia di tasse sul possesso di autoveicoli. [6]
1. Alla
2. Sono abrogati i numeri 1, 2, 3, 4, 9 e 10 della tabella annessa alla stessa legge, il comma quarantanovesimo dell'articolo 5 del decreto-
3. La sanzione prevista nei punti 5, 6, 7, 8 e 11 della predetta tabella è determinata nel minimo di lire duecentomila e nel massimo di lire un milione.
Art. 18. Sanzioni in materia di abbonamenti alle radioaudizioni. [7]
Art. 19. Sanzioni in materia di abbonamento alla televisione.
1. Al regio
a) [8];
b) gli articoli 21 e 23 sono abrogati.
2. Le sanzioni previste nel comma 1 assorbono quelle comminate per l'omesso o ritardato pagamento della tassa di concessione governativa prevista nell'articolo 9 del
3. La sanzione risultante dalla depenalizzazione dell'ammenda di cui all'articolo 19 del regio
CAPO VI
SANZIONI RELATIVE
ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA E CODICE FISCALE
Art. 20. Sanzioni in materia di anagrafe tributaria e codice fiscale. [9]
CAPO VII
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 21. Entrata in vigore.
1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il 1° aprile 1998.
[*] Abrogato dall'art. 101 del
[1] Modificano l'art. 55 e sostituiscono gli artt. 69, 71, 72, 73 e 74 del
[2] Modificano gli artt. 37, 38 e 39 del
[2a] Sostituiscono gli artt. 50, 51, 53 e 54 del
[3] Sostituisce l'art. 23 del
[3a] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998.
[3b] Sostituisce l'art. 9 del
[3c] Modifica il comma 3, art. 17 del
[3d] Modificano gli artt. 20, 22, 31, 32, 34, 37 e 38 del
[3e] Sostituiscono gli artt. 24, 25 e 26 del
[3f] Sostituisce l'art. 24 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 del
[4a] Sostituisce gli artt. 32 e 33 del
[4b] Sostituisce l'art. 9 del
[4c] Modificano gli artt. 16, 17 e 20 e la rubrica del Titolo X del
[4d] Aggiunge un comma all'art. 21 del
[4e] Modifica gli artt. 303, 304, 307, 309, 314 e 315 del
[4f] Modificano gli artt. 325 e 326 del
[3a] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998.
[4g] Modifica gli artt. 48 e 49 del
[4h] Sostituisce l'art. 292 del
[4i] Sostituisce l'art. 23 del
[4l] Modifica il comma 1, art. 24 del
[4m] Sostituisce l'art. 53 del
[5] Lettera così modificata dall'art. 3 del
[5a] Lettera così modificata dall'art. 3 del
[5b] Lettera così modificata dall'art. 3 del
[5c] Sostituisce l'art. 14 del
[5d] Comma così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 203, con effetto a decorrere dal 1° aprile 1998. Sostituisce il comma 31, art. 3 della
[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 del
[7] Sostituisce l'art. 8 della
[8] Modifica l'art. 20 del
[9] Sostituisce gli artt. 13 e 14 del