§ 95.1.500 - D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.
Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:14/06/2024
Numero:87


Sommario
Art. 1.  Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali
Art. 2.  Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471
Art. 3.  Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472
Art. 4.  Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonchè di altri tributi indiretti
Art. 5.  Disposizioni transitorie e finali
Art. 6.  Disposizioni finanziarie
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 95.1.500 - D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87.

Revisione del sistema sanzionatorio tributario, ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 agosto 2023, n. 111.

(G.U. 28 giugno 2024, n. 150)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

     Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, l'articolo 20, recante principi e criteri direttivi per la revisione del sistema sanzionatorio tributario, amministrativo e penale, per il riordino del sistema sanzionatorio in materia di accisa e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi e in materia doganale;

     Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, recante «Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

     Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante «Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

     Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473, recante «Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonchè di altri tributi indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662»;

     Visto il decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, recante «Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205»;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 2024;

     Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 4 aprile 2024;

     Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2024;

     Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

 

     Emana

     il seguente decreto legislativo:

 

Art. 1. Disposizioni comuni alle sanzioni amministrative e penali

     1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera g-ter), sono aggiunte, in fine, le seguenti:

     «g-quater) per "crediti inesistenti" si intendono:

     1) i crediti per i quali mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento;

     2) i crediti per i quali i requisiti oggettivi e soggettivi di cui al numero 1) sono oggetto di rappresentazioni fraudolente, attuate con documenti materialmente o ideologicamente falsi, simulazioni o artifici;

     g-quinquies) per "crediti non spettanti" si intendono:

     1) i crediti fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti ovvero, per la relativa eccedenza, quelli fruiti in misura superiore a quella stabilita dalle norme di riferimento;

     2) i crediti che, pur in presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi specificamente indicati nella disciplina normativa di riferimento, sono fondati su fatti non rientranti nella disciplina attributiva del credito per difetto di ulteriori elementi o particolari qualità richiesti ai fini del riconoscimento del credito;

     3) i crediti utilizzati in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi espressamente previsti a pena di decadenza.»;

     b) l'articolo 10-bis è sostituito dal seguente:

     «Art. 10 bis. (Omesso versamento di ritenute certificate). - 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a cinquantamila euro.»;

     c) l'articolo 10-ter è sostituito dal seguente:

     «Art. 10 ter. (Omesso versamento di IVA). - 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a euro duecentocinquantamila per ciascun periodo d'imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il colpevole è punito se l'ammontare del debito residuo è superiore a settantacinquemila euro.»;

     d) all'articolo 10-quater, dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «2-bis. La punibilità dell'agente per il reato di cui al comma 1 è esclusa quando, anche per la natura tecnica delle valutazioni, sussistono condizioni di obiettiva incertezza in ordine agli specifici elementi o alle particolari qualità che fondano la spettanza del credito.»;

     e) all'articolo 12-bis:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sequestro e confisca»;

     2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

     «2. Salvo che sussista il concreto pericolo di dispersione della garanzia patrimoniale, desumibile dalle condizioni reddituali, patrimoniali o finanziarie del reo, tenuto altresì conto della gravità del reato, il sequestro dei beni finalizzato alla confisca di cui al comma 1 non è disposto se il debito tributario è in corso di estinzione mediante rateizzazione, anche a seguito di procedure conciliative o di accertamento con adesione, sempre che, in detti casi, il contribuente risulti in regola con i relativi pagamenti.»;

     f) all'articolo 13:

     1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cause di non punibilità. Pagamento del debito tributario»;

     2) al comma 3, primo periodo, le parole: «anche ai fini dell'applicabilità dell'articolo 13-bis,» sono soppresse;

     3) dopo il comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

     «3-bis. I reati di cui agli articoli 10-bis e 10-ter non sono punibili se il fatto dipende da cause non imputabili all'autore sopravvenute, rispettivamente, all'effettuazione delle ritenute o all'incasso dell'imposta sul valore aggiunto. Ai fini di cui al primo periodo, il giudice tiene conto della crisi non transitoria di liquidità dell'autore dovuta alla inesigibilità dei crediti per accertata insolvenza o sovraindebitamento di terzi o al mancato pagamento di crediti certi ed esigibili da parte di amministrazioni pubbliche e della non esperibilità di azioni idonee al superamento della crisi.

     3-ter. Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, uno o più dei seguenti indici:

     a) l'entità dello scostamento dell'imposta evasa rispetto al valore soglia stabilito ai fini della punibilità;

     b) salvo quanto previsto al comma 1, l'avvenuto adempimento integrale dell'obbligo di pagamento secondo il piano di rateizzazione concordato con l'amministrazione finanziaria;

     c) l'entità del debito tributario residuo, quando sia in fase di estinzione mediante rateizzazione;

     d) la situazione di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.»;

     g) all'articolo 13-bis:

     1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

     «1. Fuori dai casi di non punibilità, le pene per i delitti di cui al presente decreto sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie indicate nell'articolo 12 se, prima della chiusura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto. Quando, prima della chiusura del dibattimento, il debito è in fase di estinzione mediante rateizzazione anche a seguito delle procedure conciliative e di adesione all'accertamento, l'imputato ne dà comunicazione al giudice che procede, allegando la relativa documentazione, e informa contestualmente l'Agenzia delle entrate con indicazione del relativo procedimento penale.

     1-bis. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo, il processo è sospeso dalla ricezione della comunicazione. Decorso un anno la sospensione è revocata, salvo che l'Agenzia delle entrate abbia comunicato che il pagamento delle rate è regolarmente in corso. In questo caso, il processo è sospeso per ulteriori tre mesi che il giudice ha facoltà di prorogare, per una sola volta, di non oltre tre mesi, qualora lo ritenga necessario per consentire l'integrale pagamento del debito. Anche prima del decorso dei termini di cui al secondo e al terzo periodo, la sospensione è revocata quando l'Agenzia delle entrate attesta l'integrale versamento delle somme dovute o comunica la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Durante la sospensione del processo il corso della prescrizione è sospeso.»;

     2) al comma 2, dopo le parole: «dalle parti solo quando» sono inserite le seguenti: «, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,», le parole: «ricorra la circostanza di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «il debito tributario, comprese sanzioni amministrative e interessi, è estinto,» e dopo la parola: «nonchè» sono inserite le seguenti: «quando ricorre»;

     h) all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: «che non siano persone fisiche concorrenti nel reato» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e resta ferma la responsabilità degli enti e società prevista dall'articolo 21, comma 2-bis»;

     i) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «1-bis. Le sentenze rese nel processo tributario, divenute irrevocabili, e gli atti di definitivo accertamento delle imposte in sede amministrativa, anche a seguito di adesione, aventi a oggetto violazioni derivanti dai medesimi fatti per cui è stata esercitata l'azione penale, possono essere acquisiti nel processo penale ai fini della prova del fatto in essi accertato.»;

     l) all'articolo 21:

     1) al comma 1, la parola: «comunque» è soppressa;

     2) al comma 2, primo periodo, le parole: «sia definito con provvedimento di archiviazione o sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento» sono sostituite dalle seguenti: «sia definito con provvedimento di archiviazione, sentenza irrevocabile di assoluzione o di proscioglimento» e al secondo periodo, le parole: «In quest'ultimo caso, i termini» sono sostituite dalle seguenti: «Resta fermo quanto previsto dagli articoli 21-bis e 21-ter. I termini»;

     3) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. La disciplina del comma 2 si applica anche se la sanzione amministrativa pecuniaria è riferita a un ente o società quando nei confronti di questi può essere disposta la sanzione amministrativa dipendente dal reato ai sensi dell'articolo 25-quinquiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.»;

     4) al comma 3, dopo le parole: «un'unica sanzione amministrativa» è inserita la seguente: «pecuniaria»;

     m) dopo l'articolo 21, sono inseriti i seguenti:

     «Art. 21 bis. (Efficacia delle sentenze penali nel processo tributario e nel processo di Cassazione). - 1. La sentenza irrevocabile di assoluzione perchè il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, pronunciata in seguito a dibattimento nei confronti del medesimo soggetto e sugli stessi fatti materiali oggetto di valutazione nel processo tributario, ha, in questo, efficacia di giudicato, in ogni stato e grado, quanto ai fatti medesimi.

     2. La sentenza penale irrevocabile di cui al comma 1 può essere depositata anche nel giudizio di Cassazione fino a quindici giorni prima dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio.

     3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, limitatamente alle ipotesi di sentenza di assoluzione perchè il fatto non sussiste, anche nei confronti della persona fisica nell'interesse della quale ha agito il dipendente, il rappresentante legale o negoziale, ovvero nei confronti dell'ente e società, con o senza personalità giuridica, nell'interesse dei quali ha agito il rappresentante o l'amministratore anche di fatto, nonchè nei confronti dei loro soci o associati.

 

     Art. 21 ter. (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative). - 1. Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.».

     2. All'articolo 129 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 3-ter è aggiunto, in fine, il seguente:

     «3-quater. Quando esercita l'azione penale per i delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, il pubblico ministero informa la competente direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate, dando notizia della imputazione.».

     3. All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.».

     4. All'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     «Quando l'Agenzia delle entrate riceve comunicazione da parte del pubblico ministero dell'esercizio dell'azione penale ai sensi dell'articolo 129, comma 3-quater, delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, risponde senza ritardo trasmettendo, anche al competente Comando della Guardia di finanza, l'attestazione relativa allo stato di definizione della violazione tributaria.».

     5. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 28-quinquies è inserito il seguente:

     «Art. 28 sexies. (Compensazioni di crediti con somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per mancati versamenti di imposte su redditi regolarmente dichiarati). - 1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni statali per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a titolo di sanzioni e interessi per omessi versamenti di imposte sui redditi regolarmente dichiarati a seguito di comunicazione di irregolarità ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro i termini previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462. A tal fine è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.

     2. La compensazione dei crediti di cui al comma 1 è consentita sino a concorrenza dell'imposta a debito che risulta dalla dichiarazione presentata e a cui si riferiscono le sanzioni e gli interessi oggetto della compensazione medesima.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2022. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo.».

     6. Le disposizioni di cui agli articoli 12-bis, comma 2, e 13-bis, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, come modificati dal comma 1, lettere e), numero 1), e g), numero 1), si applicano anche quando il debito tributario è in fase di estinzione mediante rateizzazione a seguito di regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dell'articolo 3, comma 12-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.

     7. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, gli esiti del controllo automatizzato effettuato ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633, sono comunicati, rispettivamente, al sostituto d'imposta e al contribuente entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di presentazione della relativa dichiarazione. Nelle more del ricevimento della comunicazione il sostituto o il contribuente può provvedere spontaneamente al pagamento rateale delle somme dovute a titolo di ritenute o di imposta, nella misura di almeno un ventesimo per ciascun trimestre solare. La prima rata è versata entro il termine indicato nel comma 1 degli articoli 10-bis e 10-ter e le rate successive sono versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre successivo. Dopo il ricevimento della comunicazione, il pagamento rateale prosegue secondo le disposizioni del presente articolo.».

     8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471

     1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1:

     1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «del centoventi» e il terzo, quarto e quinto periodo sono sostituiti dal seguente: «Le sanzioni applicabili quando non sono dovute imposte possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo.»;

     3) al comma 2, primo periodo, le parole: «dal novanta al centottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un minimo di euro 150»;

     4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2-bis. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute imposte si applica la misura minima di cui al comma 2, primo periodo.»;

     5) al comma 3, le parole: «comma precedente è aumentata della metà» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 è aumentata dalla metà al doppio»;

     6) il comma 8 è abrogato;

     b) all'articolo 2:

     1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «del centoventi» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Se le ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme, benchè non dichiarate, sono state versate interamente, si applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000.»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica, sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non risultano ritenute dovute si applica la sanzione di cui al comma 1, secondo periodo.»;

     3) al comma 2, le parole: «dal novanta al centoottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»;

     4) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

     «2.1. Se la violazione di cui al comma 2 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare delle ritenute non versate la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non sono dovute ritenute si applica la sanzione minima di cui al comma 2.»;

     5) al comma 2-bis, le parole: «della metà» sono sostituite dalle seguenti: «dalla metà al doppio»;

     6) il comma 3 è abrogato;

     7) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 1-bis, 2 e 2.1»;

     c) all'articolo 5:

     1) al comma 1:

     1.1) al primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «del centoventi» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un minimo di euro 250»;

     1.2) il quarto e quinto periodo sono soppressi;

     1.3) al sesto periodo, le parole: «dal sessanta al centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;

     1.4) al settimo periodo, le parole: «dal trenta al sessanta» sono sostituite dalle seguenti: «del venticinque»;

     2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

     «1-bis. Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte si applica la sanzione minima di cui al comma 1, primo periodo.»;

     3) al comma 3, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica la sanzione amministrativa da euro 150 a euro 1.000.»;

     4) al comma 4, le parole: «dal novanta al centoottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del settanta» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con un minimo di 150 euro»;

     5) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

     «4.1 Se la violazione di cui al comma 4 emerge dalla presentazione di una dichiarazione integrativa non oltre i termini stabiliti dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull'ammontare dell'imposta dovuta la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1, aumentata al doppio. Se non è dovuta imposta si applica la sanzione minima di cui al comma 4.»;

     6) al comma 4-bis:

     6.1) le parole: «della metà», sono sostituite dalle seguenti: «dalla metà al doppio»;

     6.2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «La disposizione di cui al primo periodo si applica nei confronti del cessionario o committente che ha utilizzato fatture per operazioni soggettivamente inesistenti solo se è provata la compartecipazione alla frode.»;

     7) al comma 5, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venticinque»;

     d) all'articolo 6:

     1) al comma 1, le parole: «compresa fra il novanta e il centoottanta» sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»;

     2) al comma 2, le parole: «compresa tra il cinque e il dieci» sono sostituite dalle seguenti: «del cinque»;

     3) al comma 2-bis:

     3.1) al primo periodo, le parole: «al novanta» sono sostituite dalle seguenti: «al settanta»;

     3.2) al terzo periodo, le parole: «o di omessa verificazione periodica» sono soppresse;

     3.3) dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «La sanzione di cui al terzo periodo si applica anche in caso di omessa verificazione degli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 nei termini previsti.»;

     4) al comma 3, primo periodo, la parola: «novanta» è sostituita dalla seguente: «settanta»;

     5) al comma 4, le parole: «euro 500» sono sostituite dalle seguenti: «euro 300»;

     6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

     «6. Chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. Nel caso di applicazione dell'imposta con aliquota superiore a quella prevista per l'operazione, o di applicazione dell'imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro. Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, e salvi i casi di frode e di abuso del diritto, resta fermo il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, della sola imposta effettivamente dovuta in ragione della natura e delle caratteristiche dell'operazione posta in essere. Le sanzioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano se la violazione ha determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 5, comma 4.»;

     7) il comma 8 è sostituito dal seguente:

     «8. Il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, è punito, salva la responsabilità del cedente o del commissionario, con sanzione amministrativa pari al settanta per cento dell'imposta, con un minimo di euro 250, semprechè non provveda a comunicare l'omissione o l'irregolarità all'Agenzia delle entrate, tramite gli strumenti messi a disposizione dalla medesima, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare. È escluso l'obbligo di controllare e sindacare le valutazioni giuridiche compiute dall'emittente della fattura o di altro documento, riferite ai titoli di non imponibilità, esenzione o esclusione dall'imposta sul valore aggiunto derivati da un requisito soggettivo del predetto emittente non direttamente verificabile.»;

     8) il comma 9 è abrogato;

     9) al comma 9-bis:

     9.1) al primo periodo, le parole: «compresa fra 500 euro e 20.000» sono sostituite dalle seguenti: «compresa fra 500 euro e 10.000»;

     9.2) al secondo periodo, le parole: «compresa tra il cinque e il dieci» sono sostituite dalle seguenti: «del cinque»;

     9.3) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Resta ferma l'applicazione della sanzione prevista dal comma 6, primo periodo, con riferimento all'imposta che non avrebbe potuto essere detratta dal cessionario o committente, salvo quando la violazione abbia determinato una dichiarazione infedele punita con la sanzione di cui all'articolo 5, comma 4.»;

     9.4) al quarto periodo, le parole: «entro quattro mesi dalla data di effettuazione» sono soppresse e le parole: «entro il trentesimo giorno successivo» sono sostituite dalle seguenti: «, entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare»;

     10) al comma 9-bis.3:

     10.1) al primo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 26, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 26, terzo comma, e 30-ter, primo comma,» e le parole: «e dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546» sono soppresse;

     10.2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La disposizione del primo periodo si applica in tutti i casi di operazioni inesistenti, anche ove astrattamente imponibili, ma il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa del cinque per cento dell'imponibile, con un minimo di 1.000 euro.»;

     10.3) al terzo periodo, le parole: «dei periodi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma», dopo le parole: «comma 6» sono inserite le seguenti: «, primo periodo,» e dopo le parole: «operazioni inesistenti» è inserita la seguente: «astrattamente»;

     11) al comma 9-ter, primo periodo, le parole: «dal 10 al 20» sono sostituite dalle seguenti: «del dieci»;

     e) all'articolo 7:

     1) al comma 1:

     1.1) al primo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «del cinquanta»;

     1.2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Alla stessa sanzione è soggetto chi effettua cessioni di beni senza addebito d'imposta, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, qualora il bene sia trasportato in altro Stato membro dal cessionario o da terzi per suo conto e il bene non risulti pervenuto in detto Stato entro novanta giorni dalla consegna. La sanzione di cui ai periodi precedenti non si applica se, nei trenta giorni successivi, viene eseguito, previa regolarizzazione della fattura, il versamento dell'imposta.»;

     2) al comma 3, primo periodo, le parole: «dal cento al duecento», sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»;

     3) al comma 5, primo periodo, le parole: «dal cento al duecento», sono sostituite dalle seguenti: «del settanta»;

     f) all'articolo 8:

     1) al comma 3-bis, le parole: «un massimo di euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di euro 30.000»;

     2) al comma 3-ter, le parole: «un massimo di euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di euro 30.000»;

     3) al comma 3-quater, le parole: «un massimo di euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «un massimo di euro 30.000»;

     4) al comma 3-quinquies, le parole: «da euro 2.000 a euro 21.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 15.000»;

     g) all'articolo 10:

     1) al comma 1, primo periodo, le parole: «da euro 2.000 a euro 21.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.500 a euro 15.000»;

     2) il comma 3 è abrogato;

     h) all'articolo 11:

     1) al comma 2-quinquies, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre»;

     2) al comma 4-bis, le parole: «ed un massimo di 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «e un massimo di 30.000»;

     i) all'articolo 12:

     1) al comma 1:

     1.1) al primo periodo, le parole: «e la sanzione edittale prevista per la più grave delle violazioni accertate non è inferiore nel minimo a euro 40.000 e nel massimo a euro 80.000,» sono soppresse e le parole: «da uno a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei mesi»;

     1.2) al secondo periodo, le parole: «fino a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino a dodici mesi» e le parole: «e la sanzione edittale prevista per la più grave violazione non è inferiore nel minimo a euro 80.000» sono soppresse;

     2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

     «1-bis. Quando è irrogata una sanzione amministrativa nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le soglie per l'applicazione delle sanzioni accessorie di cui al comma 1 sono ridotte alla metà.»;

     3) il comma 4 è abrogato;

     l) all'articolo 13:

     1) al comma 1, le parole: «pari al trenta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al venticinque»;

     2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

     «4. Salvo quanto previsto dal comma 4-ter, si considerano inesistenti ovvero non spettanti i crediti rispettivamente previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere g-quater) e g-quinquies) del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

     4-bis. Nel caso di utilizzo di un credito non spettante ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quinquies), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica, salvo diverse disposizioni speciali, la sanzione pari al venticinque per cento del credito utilizzato in compensazione. La sanzione di cui al primo periodo si applica anche quando il credito è utilizzato in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi non previsti a pena di decadenza e le relative violazioni non sono state rimosse, entro i termini stabiliti dal comma 4-ter.

     4-ter. Si applica la sanzione di duecentocinquanta euro quando il credito è utilizzato in compensazione in difetto dei prescritti adempimenti amministrativi di carattere strumentale, sempre che siano rispettante entrambe le seguenti condizioni:

     a) gli adempimenti non siano previsti a pena di decadenza;

     b) la violazione sia rimossa entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero, in assenza di una dichiarazione, entro un anno dalla commissione della violazione medesima.»;

     3) il comma 5 è sostituito dal seguente:

     «5. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 1), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applica la sanzione pari al settanta per cento del credito utilizzato in compensazione.»;

     4) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

     «5-bis. Nel caso di utilizzo di un credito inesistente ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera g-quater), numero 2), del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, la sanzione di cui al comma 5 è aumentata dalla metà al doppio.»;

     m) all'articolo 15, il comma 2-ter è abrogato.

 

     Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472

     1. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     «2-bis. La sanzione pecuniaria relativa al rapporto tributario proprio di società o enti, con o senza personalità giuridica di cui agli articoli 5 e 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è esclusivamente a carico della società o ente. Resta ferma, nella fase di riscossione, la disciplina sulla responsabilità solidale e sussidiaria prevista dal codice civile per i soggetti privi di personalità giuridica. Se è accertato che la persona giuridica, la società o l'ente privo di personalità giuridica di cui al primo periodo sono fittiziamente costituiti o interposti, la sanzione è irrogata nei confronti del soggetto che ha agito per loro conto.»;

     b) all'articolo 3:

     1) dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «3-bis. La disciplina delle violazioni e sanzioni tributarie è improntata ai principi di proporzionalità e di offensività.»;

     2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Principi di legalità e proporzionalità»;

     c) all'articolo 6:

     1) al comma 5-bis, dopo le parole: «che non arrecano» è inserita la seguente: «concreto»;

     2) dopo il comma 5-bis, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «5-ter. Non è punibile il contribuente che si adegua alle indicazioni rese dall'amministrazione competente con i documenti di prassi riconducibili alle tipologie di cui all'articolo 10-sexies, comma 1, lettere a) e b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, provvedendo, entro i successivi sessanta giorni dalla data di pubblicazione delle stesse, alla presentazione della dichiarazione integrativa e al versamento dell'imposta dovuta, semprechè la violazione sia dipesa da obiettive condizioni d'incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria.»;

     d) all'articolo 7:

     1) al comma 1, al primo periodo, è anteposto il seguente: «La determinazione della sanzione è effettuata in ragione del principio di proporzionalità di cui all'articolo 3, comma 3-bis.»;

     2) al comma 3, primo periodo, le parole: «fino alla metà» sono sostituite dalle seguenti: «fino al doppio», le parole: «nei tre anni precedenti, sia» sono sostituite dalle seguenti: «nei tre anni successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerta la violazione o alla inoppugnabilità dell'atto, è» e le parole: «degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 13 del presente decreto o dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»;

     3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

     «4. Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile. Se concorrono circostanze di particolare gravità della violazione o ricorrono altre circostanze valutate ai sensi del comma 1, la sanzione prevista in misura fissa, proporzionale o variabile può essere aumentata fino alla metà.»;

     4) al comma 4-bis le parole: «della metà» sono sostituite dalle seguenti: «a un terzo»;

     e) all'articolo 11:

     1) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato, la persona fisica nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione è obbligata solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso.» e al secondo periodo, le parole: «, della società, dell'associazione o dell'ente» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione»;

     2) al comma 3, le parole: «, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 sono obbligati» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della quale è compiuta la violazione è obbligata»;

     3) al comma 5, dopo le parole: «da chiunque eseguito,» sono inserite le seguenti: «compreso l'autore della violazione,», le parole: «dall'articolo 11, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 1» e le parole: «, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della quale ha agito l'autore»;

     4) al comma 6, le parole: «, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della quale ha agito l'autore della violazione può assumere per intero»;

     5) al comma 7, le parole: «della persona fisica autrice» sono sostituite dalle seguenti: «dell'autore» e le parole: «, della società o dell'ente indicati nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «nell'interesse della quale ha agito»;

     f) all'articolo 12:

     1) al comma 1, le parole: «diverse violazioni formali della medesima disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «diverse violazioni della medesima disposizione, con esclusione delle violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni»;

     2) al comma 2, le parole: «commette più violazioni che, nella loro progressione,» sono sostituite dalle seguenti: «commette in progressione o con la medesima risoluzione più violazioni che» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano in ogni caso escluse le violazioni concernenti gli obblighi di pagamento e le indebite compensazioni.»;

     3) al comma 3, le parole: «si considera quale sanzione base cui riferire l'aumento, quella più grave aumentata» sono sostituite dalle seguenti: «l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata»;

     4) il comma 4 è abrogato;

     5) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

     «5. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, quando le violazioni sono commesse in periodi di imposta diversi, l'aumento da un quarto al doppio si applica sulla sanzione più grave incrementata dalla metà al triplo. Se le violazioni di cui al primo periodo rilevano anche ai fini di più tributi, l'incremento dalla metà al triplo opera sulla sanzione aumentata ai sensi del comma 3.

     5-bis. Nei casi previsti dai commi precedenti, se l'ufficio non contesta tutte le violazioni o non irroga la sanzione contemporaneamente rispetto a tutte quelle contestate, quando in seguito vi provvede determina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni oggetto del precedente provvedimento. Se più atti di irrogazione danno luogo a processi non riuniti o comunque introdotti avanti a giudici diversi, il giudice che prende cognizione dell'ultimo di essi ridetermina la sanzione complessiva tenendo conto delle violazioni risultanti dalle sentenze precedentemente emanate.»;

     6) al comma 7, dopo le parole: «la sanzione» sono inserite le seguenti: «deve rispettare il principio di proporzionalità e»;

     7) al comma 8, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di accertamento con adesione, di conciliazione giudiziale o di ravvedimento, in deroga ai commi 3 e 5, le disposizioni sulla determinazione di una sanzione unica si applicano separatamente per ciascun tributo, per ciascun periodo d'imposta e per ciascun istituto deflativo.»;

     8) dopo il comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente:

     «8-bis. Le previsioni di cui ai commi precedenti si applicano separatamente rispetto ai tributi erariali e ai tributi di ciascun altro ente impositore e, tra i tributi erariali, alle imposte doganali e alle imposte sulla produzione e sui consumi.»;

     g) all'articolo 13, comma 1:

     1) alla lettera b-bis), la parola: «entro» è sostituita dalla seguente: «oltre», le parole: «successivo a quello» sono soppresse e le parole: «entro due anni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre un anno»;

     2) alla lettera b-ter), le parole: «oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore» sono sostituite dalle seguenti: «dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218»;

     3) alla lettera b-quater), le parole: «salvo che la violazione non rientri tra quelle» sono sostituite dalle seguenti: «senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale ai sensi dell'articolo 5-quater del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. La definizione di cui al periodo precedente non si applica alle violazioni»;

     4) dopo la lettera b-quater), è inserita la seguente:

     «b-quinquies) a un quarto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, relativo alla violazione constatata ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218;»;

     5) alla lettera c), le parole: «ovvero a un decimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni» sono soppresse;

     6) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

     «2-bis. Se la sanzione è calcolata ai sensi dell'articolo 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. La sanzione unica su cui applicare la percentuale di riduzione può essere calcolata anche mediante l'utilizzo delle procedure messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate.

     2-ter. La riduzione della sanzione è, in ogni caso, esclusa nel caso di presentazione della dichiarazione con un ritardo superiore a novanta giorni.»;

     h) all'articolo 14, comma 5-bis, dopo la parola: «disposizione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del predetto decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «della composizione negoziata della crisi o di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza giudiziale di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando la cessione è effettuata nei confronti di terzi da una società controllata, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dall'impresa o dalla società che ha fatto ricorso oppure è assoggettata a uno dei suddetti istituti, a condizione che:

     a) la cessione sia autorizzata dall'autorità giudiziaria ovvero sia prevista in un piano omologato dalla medesima autorità;

     b) sia funzionale al risanamento dell'impresa o del soggetto controllante la società cedente o al soddisfacimento dei creditori di tali soggetti»;

     i) all'articolo 15, comma 2, le parole: «di società od enti, ciascuna società od ente è obbligato in solido» sono sostituite dalle seguenti: «e di scissione mediante scorporo di società o enti, di cui agli articoli 2506 e 2506.1 del codice civile o agli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo 2 marzo 2023, n. 19, ciascuna società o ente è obbligato in solido» e le parole «dalla quale la scissione produce effetto» sono sostituite dalle seguenti: «in cui la scissione, anche mediante scorporo, acquista efficacia»;

     l) all'articolo 16:

     1) al comma 2, le parole: «dei minimi edittali previsti» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure edittali previste»;

     2) al comma 3:

     2.1) al primo periodo, dopo le parole: «dei minimi edittali» sono inserite le seguenti: «, ovvero delle misure fisse o proporzionali,»;

     2.2.) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato al comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata. In caso di inadempimento nei pagamenti rateali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.»;

     m) all'articolo 16-bis:

     1) al comma 1, le parole: «dall'articolo 6, comma 3, e dall'articolo 11, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 6, commi 2-bis e 3, dall'articolo 11, commi 2-quinquies, 5 e 5-bis,»;

     2) il comma 3 è abrogato;

     n) all'articolo 17, comma 2, dopo le parole: «dei minimi edittali» sono inserite le seguenti: «, ovvero delle misure fisse o proporzionali,»;

     o) dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

     «Art. 17-bis (Definizione agevolata delle sanzioni in caso di autotutela parziale). - 1. Nei casi di annullamento parziale dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni di cui all'articolo 16 del presente decreto e 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto, purchè rinunci al ricorso e l'atto non risulti definitivo. In caso di rinuncia al ricorso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.»;

     p) all'articolo 21:

     1) al comma 1:

     1.1) alla lettera a), le parole: «, per una durata massima di sei mesi,» sono soppresse;

     1.2) alle lettere b) e c), le parole: «, per la durata massima di sei mesi» sono soppresse;

     1.3) alla lettera d), le parole: «, per la durata massima di sei mesi,» sono soppresse;

     2) al comma 2, le parole: «e ai limiti minimi e massimi» sono sostituite dalle seguenti: «e alla misura».

 

     Art. 4. Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonchè di altri tributi indiretti

     1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 69, comma 1:

     1) al primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al centoventi»;

     2) al secondo periodo, le parole: «dal sessanta al centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque» e le parole: «, con un minimo di euro 200» sono soppresse;

     b) all'articolo 71, comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta»;

     c) all'articolo 72, comma 1, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al centoventi»;

     d) all'articolo 73:

     1) al comma 1, le parole: «euro 1.032,91 a euro 5.164,57» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1000 a euro 5000»;

     2) al comma 2, le parole: «lire un milione a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500 a euro 2000»;

     e) all'articolo 74, comma 1, le parole: «lire cinquecentomila a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000».

     2. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 50, comma 1:

     1) al primo periodo, le parole: «dal centoventi al duecentoquaranta» sono sostituite dalle seguenti: «pari al centoventi»;

     2) al secondo periodo, le parole: «dal sessanta al centoventi» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;

     b) all'articolo 51:

     1) al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;

     2) al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 1000»;

     c) all'articolo 53:

     1) al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;

     2) al comma 2, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;

     3) al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000»;

     4) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.

     3. All'articolo 9, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al primo periodo, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»:

     b) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al quarantacinque».

     4. Al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 642, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 25:

     1) al comma 1, le parole: «dal cento al cinquecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»;

     2) al comma 2, le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;

     3) al comma 3:

     3.1) al primo periodo, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari all'ottanta»

     3.2) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;

     b) all'articolo 26, comma 1, le parole: «lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 500 a euro 5000».

     5. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 32:

     1) al comma 1, le parole: «compresa fra il cento e il duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al sessanta» e la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «300»;

     2) al comma 2:

     2.1) al primo periodo, le parole: «compresa fra il cento e il duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al novanta»;

     2.2) al secondo periodo, le parole: «dal cinquanta al cento» sono sostituite dalle seguenti: «del quarantacinque»;

     3) al comma 3, le parole: «pari al cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al sessanta» e la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «300»;

     b) all'articolo 33:

     1) al comma 2, le parole: «lire due milioni a lire otto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2000 a euro 4000»;

     2) al comma 3, le parole: «lire cinquecentomila a lire quattro milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 2000».

     6. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al novanta» e le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;

     b) al comma 2, le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500».

     7. All'articolo 38, comma 5, del decreto-legge del 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: «alle corrispondenti violazioni punite a norma dei commi primo e terzo dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «alla corrispondente violazione punita a norma del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

     8. All'articolo 24, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) alla lettera a), le parole: «articoli 5, 6, 8 e 14 o loro mancata vidimazione, da lire quattro milioni a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 5, 6 e 8 da euro 2.000 a euro 5.000»;

     b) alla lettera b), le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al cento»;

     c) alla lettera c), le parole: «dal duecento al quattrocento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta»;

     d) alla lettera d), le parole: «agli articoli 12 e 14» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 12» e le parole: «lire due milioni a lire otto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 1.000 a euro 4.000»;

     e) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

     «e) infedele indicazione dell'imponibile nelle polizze di assicurazione e nelle relative ricevute, pari al settanta per cento dell'imposta dovuta sulla somma occultata, con un minimo di euro 100;»;

     f) alla lettera f), le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»;

     g) alla lettera g), le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»;

     h) alla lettera h), le parole: «dal cento al duecento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al cento», le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100.» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per determinare l'imposta dovuta sono computati in detrazione tutti i versamenti d'imposta effettuati relativamente ai premi incassati nel periodo di riferimento, nonchè il credito dell'anno precedente del quale non è stato richiesto il rimborso;»;

     i) alla lettera i), le parole: «dal duecento al quattrocento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al settanta» e le parole: «lire duecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100»;

     l) la lettera l) è soppressa;

     m) alla lettera m):

     1) al primo periodo, le parole: «lire duecentomila a lire un milione» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 500»;

     2) al secondo periodo, le parole: «lire duecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 100 a euro 1.000»;

     n) alla lettera n), le parole: «lire cinquecentomila a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 250 a euro 1.000»;

     o) dopo la lettera n), è aggiunta la seguente:

     «n-bis) tardiva presentazione della denuncia di cui all'articolo 9, entro novanta giorni dal termine di cui al medesimo articolo 9, comma 2, euro 250.».

 

     Art. 5. Disposizioni transitorie e finali

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 si applicano alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024.

 

     Art. 6. Disposizioni finanziarie

     1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, lettere f) e g), e 4, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2024, 32,9 milioni di euro per l'anno 2025, 57,9 milioni di euro per l'anno 2026, 82,8 milioni di euro per l'anno 2027 e 99,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

 

     Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.