§ 95.15.B - Legge 14 agosto 1974, n. 354.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.15 iva
Data:14/08/1974
Numero:354


Sommario
Art. 1.      E' convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonchè per [...]
Art. 2.      I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'art. 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, sono ulteriormente [...]
Art. 3.      Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, avranno effetto anzichè il 1° ottobre 1974 con decorrenza dal 1° aprile [...]


§ 95.15.B - Legge 14 agosto 1974, n. 354.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonchè per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria.

(G.U. 20 agosto 1974, n. 217)

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonchè per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria, con le seguenti modificazioni:

     All'art. 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

     Il secondo periodo del primo comma dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è soppresso ed il quarto comma del predetto art. 21 è sostituito dal seguente:

     "La fattura deve essere emessa in duplice esemplare, dal soggetto che effettua la cessione o la prestazione, al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 ed uno degli esemplari deve essere consegnato o spedito all'altra parte. Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Ministro per le finanze, la fattura può essere emessa entro il mese successivo a quello della consegna o spedizione e deve contenere anche l'indicazione della data e del numero dei documenti stessi. In tale caso può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità per la tenuta e la conservazione dei predetti documenti".

     Dopo l'art. 2, è aggiunto il seguente:

     Art. 2-bis. All'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo comma, dopo la parola: "operazioni", sono aggiunte le seguenti:

     "Lo stesso Ministro, con propri decreti, può altresì determinare, per gli esercenti arti e professioni, le modalità ed i termini per l'emissione, la numerazione, la registrazione e la conservazione delle fatture relativamente ad operazioni per le quali si tende particolarmente onerosa e complessa l'osservanza degli obblighi di cui al titolo II del presente decreto".

     Gli articoli 3, 4 e 5 sono soppressi.

     L'art. 6 è sostituito con il seguente:

     Nelle fatture o nei documenti equipollenti emessi ai sensi delle norme concernenti l'imposta sul valore aggiunto deve essere indicato il numero di codice fiscale dei soggetti tra i quali è effettuata l'operazione.

     Negli allegati indicati nell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, deve essere indicato il numero di codice fiscale dei cessionari dei beni o dei committenti dei servizi e degli altri soggetti indicati negli allegati stessi.

     All'art. 8 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     L'elevazione della misura, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e per ritardato rimborso di imposte pagate trova applicazione dal semestre in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. La elevazione della misura degli interessi per prolungata rateazione si applica dalla prima rata con scadenza successiva alla data predetta.

     All'art. 9, il secondo comma è soppresso.

     All'art. 10, dopo le parole: "assegno circolare", sono inserite le parole: "non trasferibili", ed è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     Gli assegni circolari devono essere emessi da banche o istituti di credito aventi filiali o corrispondenti nella provincia nel cui capoluogo ha sede la sezione di tesoreria provinciale dello Stato ordinataria dei suddetti titoli.

     All'art. 11, sono premessi i seguenti commi:

     Il personale appartenente al ruolo della carriera di concetto dei cassieri degli uffici del registro, con qualifica non inferiore a cassiere principale, può essere incaricato, con decreto del Ministro per le finanze, delle verifiche di cassa e di gestione presso gli uffici dell'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, secondo le norme in vigore, con assunzione delle responsabilità previste dall'art. 81 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

     Con decreto del Ministro per le finanze, di concetto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le modalità di attuazione delle norme contenute nel precedente comma.

     All'art. 12 le parole: "di diritto pubblico o di interesse nazionale", sono sostituite con le parole: "di cui all'art. 54 del regio decreto 23 maggio 1924, numero 827, riguardante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato"; dopo le parole: "assegno circolare", sono inserite le parole: "non trasferibile", e le parole: "secondo le ipotesi", sono sostituite con le parole: "con le modalità"; è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     La misura del compenso per i servizi di cui al precedente comma sarà determinata nelle predette convenzioni previo parere del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

     Gli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 sono soppressi.

     Le tabelle A e B sono soppresse.

 

          Art. 2.

     I termini previsti nel secondo e nel terzo comma dell'art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, già prorogati con l'art. 2, ultimo comma, della legge 24 luglio 1972, n. 321, sono ulteriormente prorogati rispettivamente al 31 dicembre 1975 ed al 31 dicembre 1977.

     Con i provvedimenti da emanare a norma del predetto art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825, sarà disciplinata, con effetto dal 1° gennaio 1975, l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nei confronti dei soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a 120 milioni di lire, in base ai seguenti principi e criteri direttivi, sostitutivi di quelli contenuti nel punto 11 dell'art. 5 della citata legge:

     1) pagamento a titolo d'imposta di una somma in misura fissa o in misura proporzionale al volume d'affari o a quello degli acquisti, versamento dell'imposta con la dichiarazione annuale ed esonero dagli obblighi di fatturazione, di registrazione e delle dichiarazioni periodiche, per i soggetti con volume d'affari annuo da considerare di modesta entità tenuto conto degli orientamenti della Comunità Economica Europea ed a quanto praticato dagli altri Paesi membri della Comunità medesima;

     2) semplificazione delle modalità relative agli obblighi di fatturazione, registrazione, dichiarazioni e versamento graduata in rapporto all'entità del volume d'affari annuo.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, avranno effetto anzichè il 1° ottobre 1974 con decorrenza dal 1° aprile 1975.