§ 95.2.57 - Legge 26 gennaio 1983, n. 18.
Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:26/01/1983
Numero:18


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 95.2.57 - Legge 26 gennaio 1983, n. 18.

Obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa.

(G.U. 31 gennaio 1983, n. 29)

 

     Art. 1.

     Per le cessioni di beni effettuate in locali aperti al pubblico o in spacci interni, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura, e per le somministrazioni in pubblici esercizi di alimenti e bevande non soggette all'obbligo del rilascio della ricevuta fiscale, è stabilito l'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso esclusivo di speciali registratori di cassa o terminali elettronici, o di idonee bilance elettroniche munite di stampante.

     La disposizione di cui al primo comma non si applica per le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di beni mobili iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione, di combustibili liquidi sfusi e di giornali quotidiani, libri e periodici, per le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, nonché per le cessioni di beni risultanti da fatture accompagnatorie o da bolle di accompagnamento [1] .

     Con decreti del Ministro delle finanze l'obbligo di cui al primo comma può essere esteso ad altre categorie di contribuenti di cui all'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Con tali decreti il Ministro delle finanze, tenuto conto delle particolari caratteristiche delle singole categorie, può stabilire che lo scontrino fiscale venga emesso anche con strumenti diversi, compresa la compilazione manuale. L'obbligo di rilasciare apposito scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa o di terminali elettronici o di bilance elettroniche munite di stampante sostituisce quello, eventualmente imposto, del rilascio della ricevuta fiscale.

     Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessiarticoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identificativi determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma [2].

     Le fatture di cui agli articoli 21 e 21-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere emesse, alle condizioni previste dagli stessi articoli, mediante gli apparecchi misuratori fiscali di cui al primo comma. In tale caso le fatture possono recare, per l'identificazione del soggetto cedente o prestatore, in luogo delle indicazioni richieste dagli articoli 21, comma 2, lettera c), e 21-bis, comma 1, lettera c), dello stesso decreto, i relativi dati identificativi determinati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al terzo comma [3].

     Nei confronti dei contribuenti di cui ai precedenti commi può essere altresì stabilito l'obbligo di allegare uno scontrino riepilogativo delle operazioni effettuate in ciascun giorno nonché scontrini riepilogativi periodici, rispettivamente, al registro previsto dall'art. 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e alla dichiarazione annuale dell'imposta sul valore aggiunto.

     Con decreti del Ministro delle finanze sono determinate le caratteristiche dei registratori di cassa, dei terminali elettronici, delle bilance elettroniche munite di stampante e degli scontrini di cui al primo comma; le modalità ed i termini del loro rilascio, anche in caso di emissione della fattura, nonché i dati da indicare negli scontrini medesimi e negli altri supporti cartacei dei registratori e le modalità di trascrizione e contabilizzazione di tali dati negli stessi documenti; le modalità per l'acquisizione, i controlli e le operazioni di manutenzione dei registratori, dei terminali elettronici, e delle bilance elettroniche munite di stampante e quelle per l'allegazione, esibizione e conservazione dei documenti; gli adempimenti manuali sostitutivi indispensabili per il caso di mancato funzionamento dei registratori, dei terminali elettronici e delle bilance e tutti gli altri adempimenti, anche a carico del fornitore degli stessi e dell'incaricato della loro manutenzione, atti ad assicurare l'osservanza dell'obbligo indicato nei precedenti commi; le macchine fornite agli utenti dalle ditte autorizzate alla vendita, alla locazione o comunque alla dazione in uso devono essere identiche, anche nei congegni particolari, al modello approvato e depositato presso il Ministero delle finanze e devono comunque offrire assoluta garanzia di perfetto funzionamento.

 

          Art. 2.

     (Omissis) [4].

     (Omissis) [5].

     (Omissis) [6].

     (Omissis) [7].

     (Omissis) [8].

     (Omissis) [9].

     All'accertamento delle violazioni provvedono la Guardia di finanza e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto. Le relative sanzioni sono applicate dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il domicilio fiscale del contribuente tenuto ad emettere lo scontrino fiscale.

     [Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque manomette o comunque altera gli apparecchi misuratori previsti nell'articolo 1 o fa uso di essi allorché siano stati manomessi o alterati o consente che altri ne faccia uso al fine di eludere le disposizioni della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire quindici milioni. Con la stessa sanzione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, allo stesso fine, forma in tutto o in parte stampati, documenti o registri prescritti dai decreti indicati nell'articolo 1 o li altera e ne fa uso o consente che altri ne faccia uso; nonché chiunque, senza avere concorso nella falsificazione, fa uso degli stessi stampati, documenti o registri] [10].

     (Omissis) [11].

     (Omissis) [12].

 

          Art. 3.

     Ai soggetti obbligati all'uso degli apparecchi misuratori di cui all'art. 1 concesso un credito di imposta, da far valere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nella misura del 40 per cento della parte del prezzo unitario di acquisto degli apparecchi medesimi non eccedente lire due milioni.

     Se l'apparecchio misuratore acquistato dal soggetto obbligato in locazione finanziaria, il credito d'imposta di cui al precedente comma è commisurato alla parte del prezzo di acquisto non eccedente lire due milioni ed è liquidato con riferimento ai canoni di locazione pagati in ciascun periodo d'imposta, fino a concorrenza dell'importo complessivo di lire due milioni.

     Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativi al periodo d'imposta nel quale il prezzo di acquisto o il canone di locazione sono stati corrisposti ed è commisurato all'ammontare dei pagamenti effettivamente eseguiti. Alla dichiarazione devono essere allegati, in originale o in copia fotostatica ed a pena di inammissibilità del credito d'imposta, i documenti probatori degli eseguiti pagamenti del prezzo di acquisto o del canone di locazione. Dai documenti devono risultare le generalità del soggetto che ha sostenuto il costo, quelle del destinatario del pagamento nonchè l'ammontare del prezzo o canone pagato. Nel caso di locazione finanziaria deve essere allegato alla dichiarazione anche l'originale o la copia fotostatica del contratto di locazione che deve contenere l'indicazione del prezzo di acquisto dell'apparecchio misuratore desunto dal listino di vendita vigente alla data di stipula del contratto.

     L'ammortamento del costo degli apparecchi misuratori, al netto del credito d'imposta previsto nel primo comma e degli interessi passivi corrisposti per il pagamento differito del prezzo, effettuato in ragione del 25 per cento a partire dal periodo d'imposta in cui ciascun apparecchio misuratore stato acquistato, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597. Qualora il costo unitario, al netto del credito d'imposta, non superi lire un milione e cinquecentomila ne è ammessa la deduzione integrale nel periodo d'imposta in cui gli apparecchi misuratori sono stati acquistati.

 

          Art. 4.

     Per i contribuenti di cui all'art. 1 che hanno presentato la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente all'anno 1981 le disposizioni della presente legge si applicano:

     - a partire dal 1° luglio 1983 se il volume di affari ha superato i 200.000.000;

     - dal 1° marzo 1984 se il volume di affari ha superato i 100.000.000;

     - dal 1° marzo 1985 se il volume di affari ha superato i 60.000.000;

     - dal 1° marzo 1986 se il volume di affari ha superato i 30.000.000;

     - dal 1° marzo 1987 se il volume di affari non ha superato i 30.000.000.

     Per i contribuenti che hanno omesso di presentare la dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto relativamente all'anno 1981 le disposizioni della presente legge si applicano dal 1° luglio 1983.

     I soggetti di cui all'art. 1 che abbiano intrapreso l'esercizio di impresa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1982 e il 31 dicembre 1986 sono tenuti all'applicazione delle disposizioni della presente legge, secondo le scadenze indicate nel primo comma, in relazione all'ammontare del volume di affari risultante dalle dichiarazioni relative agli anni compresi nel suddetto periodo.

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.L. 4 agosto 1987, n. 326.

[2] Comma inserito dall'art. 1, comma 328, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[3] Comma inserito dall'art. 1 del D.L. 11 dicembre 2012, n. 216, non convertito in legge. L'art. 1, comma 362, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del D.L. 216/2012 non convertite in legge.

[4] Comma modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332 e abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 47, a decorrere dal 1° aprile 1998.

[5] Comma modificato dall'art. 8 del D.L. 30 settembre 1989, n. 332 e abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 47, a decorrere dal 1° aprile 1998.

[6] Comma aggiunto dall'art. 12 della L. 30 dicembre 1991, n. 413 e abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 47, a decorrere dal 1° aprile 1998.

[7] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, a decorrere dal 1° aprile 1998.

[8] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, a decorrere dal 1° aprile 1998.

[9] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, a decorrere dal 1° aprile 1998.

[10] Comma sostituito dall'art. 24 del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 e abrogato dall'art. 101 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, a decorrere dal 1° aprile 1998.

[12] Comma abrogato dall'art. 16 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, a decorrere dal 1° aprile 1998.