§ 6.2.482 - L.R. 5 aprile 2024, n. 14.
Collegato alla legge di stabilità regionale 2024.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:05/04/2024
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 23 (Norme per il risarcimento dei danni causati alle produzioni zootecniche dalla fauna selvatica o inselvatichita).
Art. 2.  Modifica alla legge regionale 20 luglio 1993, n. 39 (Norme di attuazione per la disciplina delle cooperative sociali).
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 37 (Promozione e sviluppo dello spettacolo).
Art. 4.  Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 27 (Disposizioni in materia di patrimonio culturale, finalizzate all'a valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della [...]
Art. 5.  Modifiche alla legge regionale 31 novembre 2017, n. 31 (Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale).
Art. 6.  Modifiche alla legge regionale 1 giugno 1988, n. 22 (Norme per la programmazione e lo sviluppo delle attività educative e culturali sul territorio regionale).
Art. 7.  Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1998, n. 35 (Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore [...]
Art. 8.  Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 (Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni).
Art. 9.  Modifica alla legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 [...]
Art. 10.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 aprile 2001, n. 19 (Introduzione e disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e dell'analisi tecnico-normativa. Norme per la redazione di [...]
Art. 11.  Destinazione di risorse da parte dell'Amministrazione regionale a scopi promozionali e di comunicazione istituzionale.
Art. 12.  Modifica alla legge regionale 31 maggio 2022 n. 9 (Legge di stabilità regionale 2022).
Art. 13.  Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008 n. 6 (Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità, della Regione Basilicata) e all'articolo 24 della legge regionale 15 [...]
Art. 14.  Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2023, n. 44 (Norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali).
Art. 15.  Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2024, n. 1 (Istituzione del Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nonché [...]
Art. 16.  Trasferimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà regionale all'ATER di cui alla legge regionale 3 agosto 1977 n. 29 (Consolidamento e trasferimento degli abitati).
Art. 17.  Modifica alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.P.A.).
Art. 18.  Modifica alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 (Istituzione di Centri di educazione e sicurezza alimentare).
Art. 19.  Modifica alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata).
Art. 20.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 febbraio 2024, n. 5 (Salvaguardia degli ecosistemi acquatici della Basilicata mediante regolamentazione dell'esercizio della pesca nelle acque [...]
Art. 21.  Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2024, n. 8 (Norme per il rilascio del nulla o sta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria b, per le attività comportanti esposizioni [...]
Art. 22.  Utilizzo economie servizi sanitari.
Art. 23.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 marzo 2000, n. 20 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni- CO.RE.COM".
Art. 24.  Partecipazione della Regione alla costituzione della Fondazione Georges Brassens.
Art. 25.  Clausola di neutralità finanziaria.
Art. 26.  Norma di adeguamento automatico.
Art. 27.  Entrata in vigore.


§ 6.2.482 - L.R. 5 aprile 2024, n. 14.

Collegato alla legge di stabilità regionale 2024.

(B.U. 5 aprile 2024, n. 17 Speciale)

 

CAPO I

Disposizioni legislative in vari settori di intervento

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 23 (Norme per il risarcimento dei danni causati alle produzioni zootecniche dalla fauna selvatica o inselvatichita).

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 23 del 2000 dopo la parola: "equidi" sono inserite le parole: "e suini, ad eccezione dei cinghiali, ".

2. Al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 23 del 2000 dopo le parole: "gli equidi" sono inserite le parole: "e suini, ad eccezione dei cinghiali".

3. Il comma 4 dell'articolo 4-bis della legge regionale n. 23 del 2000 è sostituito dal seguente:

"4. Nei successivi cinque giorni dal termine di cui sopra il richiedente deve far pervenire la documentazione cartacea della domanda, corredata di tutti gli elaborati specificati nel sistema informatico, a mezzo pec o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro strumento equivalente (con avviso di ricevimento) e, comunque, fa fede il timbro dell'Ufficio postale o altro soggetto accettante.".

4. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 23 del 2000 le parole:

"del Dipartimento Agricoltura della Regione Basilicata, " sono sostituite dalle parole: "della struttura regionale competente per materia, ".

 

     Art. 2. Modifica alla legge regionale 20 luglio 1993, n. 39 (Norme di attuazione per la disciplina delle cooperative sociali).

1. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 39 del 1993 le parole: "con decreto del Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole: "con provvedimento dirigenziale".

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2014, n. 37 (Promozione e sviluppo dello spettacolo).

1. Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale n. 37 del 2014 le parole: "nella pianificazione annuale" sono sostituite dalle parole: "nell'avviso pubblico con cadenza annuale".

2. La lettera c) del comma 1, dell'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2014 è sostituita dalla seguente:

"c) adotta il programma triennale dello spettacolo, attuato attraverso la predisposizione di avvisi pubblici con cadenza annuale, e definisce gli strumenti per la verifica del conseguimento degli obiettivi fissati nella predetta programmazione;".

3. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 37 del 2014 le parole: "nei piani annuali di cui all'art. 9," sono sostituite dalle parole: "negli avvisi pubblici predisposti con cadenza annuale di cui all'articolo 9 della presente legge.".

4. Al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale n. 37 del 2014 le parole: "il Piano annuale dello spettacolo" sono sostituite dalle parole: "la predisposizione di avvisi pubblici con cadenza annuale.".

5. La rubrica dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2014 è sostituita dalla seguente:

"Art. 9 (Attuazione del programma regionale per lo spettacolo)".

6. L'alinea del comma l dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2014 è sostituito dal seguente:

"1. Il programma regionale per lo spettacolo, citato al precedente articolo, è attuato attraverso la predisposizione, con cadenza annuale, di avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale e, in particolare, ciascun avviso:".

7. Al comma. 2 dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2014 le parole: "Il Piano" sono sostituite dalle parole: "Ciascun avviso pubblico".

8. Alla lettera a) del comma 2, dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2014 le parole: "1° luglio 2014," sono sostituite dalle parole: "27 luglio 2017,".

9. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2014 le parole: "Il Piano annuale" sono sostituite dalle parole: "Ciascun avviso pubblico".

 

     Art. 4. Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2015, n. 27 (Disposizioni in materia di patrimonio culturale, finalizzate all'a valorizzazione, gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della Regione Basilicata).

1. La rubrica dell'articolo 10 della legge regionale n. 27 del 2015 è sostituta dalla seguente: "Documento operativo annuale".

2. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale n. 27 del 2015 è sostituito dal seguente:

"1. Il documento operativo annuale individua le priorità e le azioni attuative degli obiettivi del piano triennale di cui al precedente articolo, tenendo conto della pianificazione regionale e delle intese raggiunte nell'ambito delle individuate cooperazioni istituzionali e degli accordi definiti con soggetti pubblici e privati. Detto documento è approvato dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio.".

3. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale n. 27 del 2015 è abrogato.

4. Nella legge regionale n. 27 del 2015, laddove ricorrano le parole: "programma operativo annuale" queste sono sostituite dalle parole: "documento operativo annuale".

 

     Art. 5. Modifiche alla legge regionale 31 novembre 2017, n. 31 (Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul territorio regionale).

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 31 del 2017 le parole: "il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca della Regione Basilicata" sono sostituite dalle parole: "l'Ufficio regionale competente in materia di patrimonio culturale".

2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 31 del 2017 le parole: "il Direttore Generale del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca" sono sostituite dalle parole: "il Dirigente dell'ufficio competente".

3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 31 del 2017 è soppressa.

4. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 31 del 2017 le parole: "La Giunta regionale, con delibera da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua, nell'ambito del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, la struttura competente a svolgere" sono sostituite dalle parole: "L'Ufficio regionale competente svolge".

 

     Art. 6. Modifiche alla legge regionale 1 giugno 1988, n. 22 (Norme per la programmazione e lo sviluppo delle attività educative e culturali sul territorio regionale).

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale n. 22 del 1988 le parole: "Piani annuali" sono sostituite dalle parole: "documenti operativi annuali".

2. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale n. 22 del 1988 è sostituito dal seguente:

"4. Il documento operativo annuale delle attività educative e culturali è approvato entro il 30 giugno di ciascun anno dalla Giunta regionale. Il documento contiene indirizzi specifici circa le aree progettuali ed i caratteri tipologici delle attività da privilegiare, l'indicazione delle priorità programmatiche in relazione agli obiettivi che s'intendono perseguire, le precisazioni necessarie per la corretta applicazione della presente legge.".

3. Al comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 22 del 1988 le parole: "Al piano" sono sostituite dalle parole: "Al documento operativo annuale".

4. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 22 del 1988 le parole: "sui piani annuali e pluriennali, " sono sostituite dalle parole: "sui piani pluriennali, ".

5. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 22 del 1988 le parole: "nei piani pluriennali e annuali, " sono sostituite dalle parole: "nei piani pluriennali e nei documenti operativi annuali,".

6. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale n. 22 del 1988 è sostituito dal seguente:

"2. I soggetti di cui al precedente comma possono presentare apposita domanda di candidatura all'ufficio regionale competente al fine di accedere alle misure di cui al documento operativo annuale.".

7. L'alinea del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 22 del 1988 è sostituito dalla seguente:

"3. Le domande dovranno essere corredate da idonea documentazione concernente:"

8. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale n. 22 del 1988 le parole: "dei Piani annuali e pluriennali;" sono sostituite dalle parole: "dei piani pluriennali e dei documenti operativi annuali;".

9. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 22 del 1988 è sostituito dal seguente:

"1. L'assegnazione dei contributi ai soggetti di cui al comma l dell'articolo 13 della presente legge sono erogati con apposito atto dirigenziale dal competente ufficio regionale sulla base della documentazione prodotta dagli stessi. Essi sono erogati in base ai criteri che tengono conto della consistenza e della continuità organizzativa, nonché della corrispondenza tra i fini e le attività del soggetto richiedente ed il documento operativo annuale.".

10. Il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 22 del 1988 è soppresso.

11. Il comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale n. 22 del 1988 è sostituito dal seguente:

"4. I soggetti individuati dal Consiglio regionale ai sensi del comma l del presente articolo per ottenere il sostegno possono presentare apposita domanda di candidatura all'ufficio regionale competente al fine di accedere alle misure di cui al documento operativo annuale corredata da:

a) bilancio consuntivo dell'anno precedente e bilancio preventivo dell'anno in corso, regolarmente approvati;

b) relazione dettagliata di tutte le attività culturali programmate;

c) copia dello statuto e indicazione della composizione degli organi sociali.".

12. All'inizio del comma 5 dell'articolo 16 della legge regionale n. 22 del 1988 dopo le parole: "Il sostegno" sono inserite le parole: ", erogato con apposito atto dirigenziale dal competente ufficio regionale,".

13. Il comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale n. 22 del 1988 è soppresso.

14. I commi 2 e 3 dell'articolo 17 della legge regionale n. 22 del 1988 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Gli Enti interessati dovranno presentare apposita domanda di candidatura alla struttura regionale competente al fine di accedere alle misure di cui al documento operativo annuale corredata da:

a) la compatibilità della iniziativa proposta con le previsioni del documento operativo annuale;

b) la specificazione delle finalità, delle modalità attuative, dei destinatari, dei tempi di svolgimento dell'attività;

c) i preventivi di spesa.

3. L'assegnazione dei contributi avviene con apposito atto dirigenziale del competente ufficio regionale".

15. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale n. 22 del 1988 le parole: "il Piano annuale." sono sostituite dalle parole: "il documento operativo annuale.".

16. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale n. 22 del 1988 le parole: "del Piano annuale, " sono sostituite dalle parole: "del documento operativo annuale, ".

17. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale n. 22 del 1988 le parole: "I piani pluriennali e annuali, " sono sostituite dalle parole: "I piani pluriennali e i documenti operativi annuali,".

18. Il comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale n. 22 del 1988 è sostituito dal seguente:

"3. I titolari degli organi di informazione di cui al presente articolo possono presentare domanda di candidatura all'ufficio regionale competente allegando dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà comprovante il possesso dei requisiti richiesti.".
19. Nella legge regionale n. 22 del 1988, laddove ricorra una delle seguenti espressioni: "competente Dipartimento" o "Dipartimento regionale", o "Dipartimento cultura e formazione" o "Dipartimento regionale cultura e formazione", questa è sostituita dall'espressione: "struttura amministrativa regionale".

 

     Art. 7. Modifiche alla legge regionale 8 settembre 1998, n. 35 (Disciplina delle professioni di guida turistica, guida escursionistica ed ambientale, interprete turistico, accompagnatore ed animatore turistico, guida esclusiva di Parco nazionale).

1. La rubrica dell'articolo 17 della legge regionale n. 35 del 1998 è sostituita dalla seguente: "Iscrizione, sospensione e revoca".

2. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 35 del 1998 è sostituito dal seguente:

"1. L'iscrizione negli elenchi regionali avviene su domanda dell'interessato da presentare all'ufficio regionale competente.".

 

     Art. 8. Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2019, n. 29 (Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni).

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 29 del 2019 le parole: "e di regolamento" sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 29 del 2019 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Le proposte di regolamento sono corredate, oltre che della relazione illustrativa, anche dell'analisi tecnico-normativa di cui al comma precedente.".

 

     Art. 9. Modifica alla legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 (Disposizioni di adeguamento della normativa regionale al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Modifica art. 73 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 42. Modifiche della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 7. Modifica art. 1 legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 e s.m.i.).

1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale n. 31 del 2010 le parole: "in una percentuale non superiore al 10% della consistenza del ruolo unico della dirigenza regionale, " sono sostituite dalle parole: "nella percentuale, ove prevista, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001".

 

     Art. 10. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 aprile 2001, n. 19 (Introduzione e disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e dell'analisi tecnico-normativa. Norme per la redazione di testi unici) e all'articolo 12 della legge regionale 24 giugno 1997, n. 30 (Nuova disciplina degli strumenti e delle procedure della programmazione regionale).

1. Il titolo della legge regionale 17 aprile 2001, n. 19 (Introduzione e disciplina dell'analisi di impatto della regolazione e dell'analisi tecnico-normativa. Norme per la redazione di testi unici) è sostituito dal seguente: "Introduzione e disciplina dell'analisi e della verifica di impatto della regolazione e dell'analisi tecnico-normativa. Norme per la redazione di testi unici".

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2001 dopo la parola (A.I.R.) sono inserite le parole: ", della verifica dell'impatto della regolazione (VIR)".

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 2001 sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. L'adozione della VIR è diretta a favorire il perseguimento di obiettivi:

a) valutazione del raggiungimento delle finalità di uno o più atti normativi;

b) stima degli effetti prodotti su cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;

c) efficacia sull'impatto concretamente prodotto sui destinatari, anche al fine di valutare possibili revisioni della regolazione: in vigore.

2-ter. Con deliberazione di Giunta regionale sono definite le modalità organizzative e lo schema di relazione dell'analisi dli impatto della regolazione e della valutazione di impatto della regolazione.".

4. L'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2001 è sostituito dal seguente:

"1. L'analisi di impatto della regolazione (AIR) consiste nella preventiva valutazione socio-economica degli interventi normativi proposti sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni dell'agenda normativa di cui all'articolo 4-bis della presente legge.

2. L'AIR si articola nelle seguenti fasi:

a) individuazione dei problemi da affrontare con analisi del contesto e motivazione del nuovo intervento;

b) individuazione dei destinatari degli obiettivi e degli indicatori dell'intervento;

c) elaborazione delle opzioni, con riguardo all'efficacia, alla proporzionalità, alla fattibilità delle stesse, inclusa l'opzione di non intervento della regolamentazione;

d) valutazione e comparazione delle opzioni attuabili;

e) individuazione dell'opzione preferita e motivazione della scelta finale.

3. La relazione AIR contiene i seguenti elementi:

a) contesto socio-economico e obiettivi dell'intervento di regolamentazione;

b) procedure di consultazione precedenti l'intervento;

c) valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione;

d) opzioni alternative all'intervento regolatorio;

e) giustificazione dell'opzione regolatoria, proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto principalmente sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI);

f) incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività regionale nonché sulle politiche giovanili;

g) modalità attuative dell'intervento di regolamentazione;

h) rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.".

5. Dopo l'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 2001 è inserito il seguente articolo:

"Art. 2 bis. (Verifica di impatto della regolazione)

1. La verifica di impatto della regolazione (VIR) consiste nella valutazione successiva, anche periodica, del raggiungimento delle finalità e nella stima dei costi degli effetti prodotti dagli atti normativi sulle attività dei cittadini e delle imprese, nonché sull'organizzazione e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, secondo le indicazioni dell'agenda normativa di cui all'articolo 4-bis della presente legge.

2. La VIR si articola nelle seguenti fasi:

a) analisi della situazione attuale e dei problemi;

b) ricostruzione della logica dell'intervento;

c) valutazione dell'intervento con riferimento all'efficacia, all'efficienza, alla perdurante utilità della regolazione e alla coerenza dell'insieme delle norme che disciplinano l'area di regolazione in esame;

d) verifica di revisione e abrogazione delle norme in esame a seguito del processo valutativo.

3. La relazione VIR contiene i seguenti elementi:

a) contesto normativo e socio-economico attuale;

b) grado di conseguimento degli obiettivi perseguiti dall'atto normativo, così come individuati dalla relazione AIR, con riguardo anche ai relativi indicatori;

c) stima dei costi e degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) e sulle pubbliche amministrazioni e comparazione con quelli previsti in sede di AIR;

d) livello di osservanza delle prescrizioni contenute nell'atto normativo e contenzioso eventualmente generato;

e) criticità emerse relativamente a carenze della disciplina normativa oggetto di VIR o alle modalità della sua attuazione;

f) rapporto sulle consultazioni effettuate, indicando tempi, categorie coinvolte, modalità e tecniche impiegate, nonché risultati;

g) risultati della valutazione, principali fonti informative utilizzate ed eventuali proposte riguardo ad iniziative normative. 4. La relazione VIR è trasmessa al Presidente della Giunta regionale e al Presidente del Consiglio regionale ed è pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione.".

6. La rubrica dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2001 è sostituita dalla seguente: "Redazione dei testi unici e riordino normativo".

7. Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2001 è sostituito dal seguente:

"1. Per perseguire gli obiettivi di coordinamento e semplificazione del corpo normativo regionale in vigore, la Giunta regionale procede all'emanazione di testi unici compilativi per materie omogenee, in ossequio al dettato normativo di cui all'articolo 57, comma 1, dello Statuto regionale.".

8. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2001 è inserito il seguente:

"1-bis Il riordino normativo di una determinata materia è disposto mediante l'emanazione di testi unici innovativi direttamente dal Consiglio regionale o mediante delega alla Giunta regionale secondo quanto disposto dall'articolo 44, commi 2 e 3, dello Statuto regionale.".

9. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2001 sono soppressi.

10. Dopo l'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 2001 è inserito il seguente:

"Art. 4 bis. Agenda normativa

1. La Giunta regionale, con cadenza biennale, approva l'agenda normativa nella quale sono illustrate le linee fondamentali e gli interventi qualificanti dell'azione normativa, in particolare gli atti da sottopone ad AIR e VIR.

2. L'agenda normativa della Giunta regionale è formata sulla base delle proposte del Comitato di coordinamento delle direzioni generali.

3. L'AIR e la VIR sono riservate alle iniziative normative di impatto significativo sulle imprese, sui cittadini, sulle organizzazioni sociali e sulle pubbliche amministrazioni.

4. La significatività dell'impatto è valutata in relazione alla numerosità dei destinatari, alla dimensione territoriale, all'entità degli effetti finanziari, economici, sociali e degli oneri amministrativi da introdurre, considerando in particolare gli effetti sulle micro, piccole e medie imprese (MPMI).

5. Non sono comunque soggette ad AIR e a VIRl e iniziative normative concernenti:

a) lo Statuto regionale;

b) la materia elettorale;

c) il bilancio di previsione, variazioni e assestamento di bilancio e rendiconti;

d) il mero recepimento di norme europee.".

11. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 19 del 2001 sono soppressi.

12. Il comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2001 è soppresso.

13. Dopo la lettera g), del comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale n. 30 del 1997 è aggiunta la seguente:

"g-bis) l'analisi di impatto della regolazione (AIR) in raccordo con le Direzioni generali competenti per materia e l'ufficio legislativo del Presidente della Giunta regionale.".

 

     Art. 11. Destinazione di risorse da parte dell'Amministrazione regionale a scopi promozionali e di comunicazione istituzionale.

1. In applicazione del comma 4 dell'articolo 49 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato) le somme che la Regione Basilicata e gli enti di cui all'articolo 62 dello Statuto regionale destinano, a fini di comunicazione istituzionale e all'acquisto di spazi su mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, nel bilancio di competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 20 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici e per almeno il 5 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale.

 

     Art. 12. Modifica alla legge regionale 31 maggio 2022 n. 9 (Legge di stabilità regionale 2022).

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 2022 le parole: "e Programma 03 Ricerca e innovazione" sono soppresse.

 

     Art. 13. Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2008 n. 6 (Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità, della Regione Basilicata) e all'articolo 24 della legge regionale 15 dicembre 2021 n. 59 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2021).

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 6 del 2008 è inserito il seguente:

"Art. 14 bis. Attività complementari o servizi diversi per le attività imprenditoriali

1. Le attività ricettive a carattere imprenditoriale possono svolgere attività complementari a quelle di alloggio solo a favore delle persone alloggiate. Rientrano tra le facoltà concesse:

a) la messa a disposizione di aree dotate di attrezzature ginnico-sportive;

b) il servizio di trasporto gratuito (di cortesia) mediante navetta;

c) la rimessa dei veicoli dei soli alloggiati;

d) la messa a disposizione, all'interno di strutture ricettive, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva. In questi casi è obbligatorio informare il cliente, anche mediante l'esposizione di appositi cartelli, sulla cenetta fruizione delle attrezzature, come pure la presenza di addetti alla vigilanza;

e) la fornitura di giornali, riviste, pellicole per la riproduzione, cartoline e francobolli, nonché la realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo;

f) offerte commerciali di prodotti alimentari confezionati, magliette, gadget pubblicitari, artigianato artistico, complementi di arredo ed oggetti ricordo, accessori di abbigliamento, opere di pittura, oggettistica varia., che richiamino ed evochino in particolare la bellezza delle attrazioni turistiche regionali. La vendita dei prodotti alimentari confezionati comporta la notifica ai fini della registrazione sanitaria ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari).

2. Fermo restando quanto previsto nel vigente disciplinare regionale della classificazione redatto ai sensi della presente legge, le attività turistico-ricettive di cui all'articolo 4, possono svolgere attività complementare di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico, ai sensi dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi), a condizione che la superficie di somministrazione di alimenti e bevande non sia prevalente rispetto a quella turistico-ricettiva.

3. Le attività complementari di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, o comunque diverse da quella ricettiva, non costituiscono mutamento rilevante della destinazione d'uso dell'immobile o della singola unità immobiliare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 23-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), a condizione che la superficie totale di tutte quelle complementari non sia prevalente rispetto a quella ricettiva. La destinazione d 'uso rimane quella stabilita dalla documentazione di cui al comma 1-bis dell'articolo 9-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

4. Per le attività extra alberghiere non imprenditoriali, il conduttore può estendere i servizi alloggiativi con la sola esposizione di proposte commerciali gestite direttamente dal soggetto terzo riconosciuto dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). ".

2. L'articolo 24 della legge regionale 15 dicembre 2021 n. 59 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2021) è abrogato.

 

     Art. 14. Modifiche alla legge regionale 14 dicembre 2023, n. 44 (Norme per la sicurezza nella pratica degli sport invernali).

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 44 del 2023 le parole: "per la costituzione coattiva di servitù connesse" sono sostituite dalle parole: "per la costituzione coattiva di servitù e usi civici connessi".

2. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 2023 la parola: "classificate, " è soppressa.

 

     Art. 15. Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2024, n. 1 (Istituzione del Difensore civico e garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nonché del Garante per l'infanzia e l'adolescenza e del diritto alla salute e dei diritti delle persone con disabilità).

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2024, le parole: "o di categoria" sono soppresse.

2. Al primo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 1 del 2024, dopo le parole: "sono incompatibili" sono inserite le seguenti parole: "con le cariche di dirigente nazionale, regionale e locale di associazioni di categoria, e".

3. Al comma 8 dell'articolo 23 della legge regionale n. 1 del 2024 le parole: "non inferiore al 76 per cento" sono soppresse.

4. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 24 le parole: "l'obbligo scolastico" sono sostituite dalle seguenti: "l'obbligo di istruzione".

5. Alla lettera. j) del comma 1 dell'articolo 24 le parole: "al fine di valutare l'assenza di barriere architettoniche" sono sostituite dalle seguenti: "al fine di valutare l'assenza di barriere per l'accessibilità.".

 

     Art. 16. Trasferimento di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà regionale all'ATER di cui alla legge regionale 3 agosto 1977 n. 29 (Consolidamento e trasferimento degli abitati).

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, costruiti ai sensi della legge regionale n. 29 del 1977, e i terreni acquisiti ai sensi della medesima legge regionale n. 29 del 1977, di proprietà della Regione Basilicata, sono trasferiti in proprietà alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) competenti per territorio.

2. I beni immobili di cui al precedente comma sono trasferiti a titolo gratuito nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento.

3. Le ATER procedono all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie e provvedono alla loro alienazione alle condizioni previste dalla legge regionale 10 giugno 1978, n. 23 (Interventi della Regione diretti al risanamento di abitati o di loro parti aventi caratteristiche di fatiscenza ed antigienicità).

4. La consegna dei predetti alloggi avverrà entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con apposito verbale di trasferimento tra l'ufficio interessato della Regione Basilicata e la rispettiva ATER.

 

     Art. 17. Modifica alla legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Scioglimento del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza e costituzione della Società Aree Produttive Industriali Basilicata S.P.A.).

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2021 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Al fine di agevolare l'ordinata transizione dalla gestione consortile a quella del soggetto individuato dall'EGRIB ai sensi del precedente comma 5, nonché allo scopo di favorire l'attualizzazione dei pertinenti profili autorizzativi, le aziende già autorizzate agli scarichi per effetto dell'apposito contratto di concessione stipulato con il Consorzio industriale della Provincia di Potenza, qualora non vi abbiano già provveduto, presentano, entro e non oltre il 31 ottobre 2024, apposita istanza conformemente a quanto previsto dagli articoli 101 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché dalla normativa regionale disciplinante la materia. Laddove le aziende in questione non formulino, entro la data innanzi indicata, la predetta istanza ovvero nel caso in cui le stesse siano destinatarie di un provvedimento di diniego da parte dell'Amministrazione competente, tali scarichi, sulla scorta di quanto previsto dalle vigenti disposizioni, non potranno più essere convogliati nel collettore principale posto a servizio dell'agglomerato industriale di riferimento. Resta fermo, comunque, l'obbligo di rispettare i valori limite di emissione fissati dalle pertinenti Tabelle dell'Allegato 5 alla parte terza del predetto decreto legislativo.".

 

     Art. 18. Modifica alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 (Istituzione di Centri di educazione e sicurezza alimentare).

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 27 del 2008 dopo le parole: "tecnologi alimentari" sono inserite le seguenti parole: "e di biologi".

 

     Art. 19. Modifica alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata).

1. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale n. 28 del 1994, è aggiunta la seguente lettera:

"f-bis) consentire deroghe a quanto previsto dalla normativa vigente, esclusivamente per iniziative di interesse pubblico, limitate nel tempo ed in aree circoscritte, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali nonché delle particolari tradizioni regionali e locali.".

 

     Art. 20. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 febbraio 2024, n. 5 (Salvaguardia degli ecosistemi acquatici della Basilicata mediante regolamentazione dell'esercizio della pesca nelle acque pubbliche interne).

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 5 del 2024 dopo le parole: "sul territorio regionale" sono aggiunte le parole: ", ad eccezione di quelle ricadenti nelle aree protette nazionali assoggettate alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e ai rispettivi regolamenti e piani attuativi.".

2. L'articolo 9 della legge regionale n. 5 del 2024 è così sostituito:

"Art. 9 Associazioni di pescatori

1. La Regione Basilicata consente lo svolgimento delle attività indicate alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 2 anche alle associazioni nazionali e regionali riconosciute che hanno:

a) tra i propri fini statutari attività coerenti con le attività di pesca sportiva e dilettantistica e con la tutela della fauna ittica;

b) non meno di 150 pescatori iscritti, con regolare licenza di pesca in corso di validità.

2. Le associazioni riconosciute a livello nazionale, inoltre, per poter operare in ambito regionale, devono avere i seguenti requisiti:

a) i 150 pescatori iscritti di cui alla lettera b) del comma l devono essere residenti nel territorio regionale;

b) avere almeno una sede operativa sul territorio regionale.".

3. All'articolo 26 della legge regionale n. 5 del 2024, le parole: "ai Carabinieri forestali" sono sostituite con le parole: "al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell'Arma dei Carabinieri".

4. Alla lettera j) del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 5 del 2024, le parole: "da euro 500,00 a euro 2.000,00" sono sostituite dalle parole ", quelle previste dal comma 1 dell'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)".

5. Alla lettera k) del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 5 del 2024 le parole: "da euro 5.000,00 a euro 10.000,00" sono sostituite dalle parole: "quelle previste dagli articoli 133 e 137 del decreto legislativo n. 152 del 2006;".

6. Il comma 4 dell'articolo 28 della legge regionale n. 5 del 2024 è così sostituito:

"4. Per tutto quanto non disciplinato dal presente articolo si rinvia alle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)e si individua quale autorità deputata a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare l'ordinanza ingiunzione prevista dall'articolo 18 della medesima legge la struttura regionale competente in materia di pesca.".

 

     Art. 21. Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 2024, n. 8 (Norme per il rilascio del nulla o sta all'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria b, per le attività comportanti esposizioni a scopo medico e medico veterinario e di ricerca scientifica in vivo e in vitro svolte presso strutture sanitarie).

1. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 8 del 2024 le parole: "Direzione regionale dei Vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti parole: "Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competente".

2. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2024 le parole: "alla Direzione regionale dei Vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "al Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competente".

3. Alla lettera c) del comma 8 dell'articolo 8 della legge regionale n. 8 del 2024 le parole: "alla Direzione regionale dei Vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "al Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competente".

4. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 8 del 2024 le parole: "alla Direzione regionale dei Vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "al Comando dei Vigili del fuoco territorialmente competente".

 

     Art. 22. Utilizzo economie servizi sanitari.

1. Fermo restando il tetto di spesa complessivo previsto per l'assistenza sanitaria da privato accreditato, al fine di ridurre le liste di attesa e nel rispetto del relativo piano operativo regionale, esclusivamente per il primo trimestre dell'anno 2024, le Aziende sanitarie sono autorizzate ad utilizzare le economie rivenienti dall'assistenza ospedaliera per acuti da privato accreditato per la remunerazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate nello stesso periodo dalle strutture private accreditate.

 

     Art. 23. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27 marzo 2000, n. 20 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni- CO.RE.COM".

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della L.R. 27 marzo 2000, n. 20, è così sostituito:

"4. I componenti del comitato restano in carica 5 anni e sono rieleggibili per una sola volta.".

 

     Art. 24. Partecipazione della Regione alla costituzione della Fondazione Georges Brassens.

1. La Regione Basilicata, con la presente legge, partecipa, ai sensi dell'articolo 9 dello Statuto regionale, quale socio fondatore, alla costituzione della fondazione denominata "GEORGES BRASSENS", si seguito fondazione, al fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, consistenti nella promozione e valorizzazione, attraverso la. figura del cantautore e poeta di origine marsicane, della cultura e delle tradizioni musicali lucane, indagando sugli elementi musicali radicati nel territorio dell'Alta Val d'Agri, con l'attenzione rivolta alle contaminazioni transfrontaliere, conseguenti il fenomeno dell'emigrazione lucana di fine '800 verso la Francia; il tutto promuovendo concrete iniziative di sostegno, m particolare rivolte ai giovani, per favorirne la diffusione in ambito regionale e nazionale.

2. La costituzione della fondazione di cui al comma 1 avviene secondo la normativa statale vigente e la partecipazione della Regione è subordinata alla condizione che l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione prevedano l'indicazione espressa delle finalità non lucrative di cui al comma 1.

3. Il Presidente della Regione Basilicata è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione ed al funzionamento della fondazione di cui al presente articolo.

4. Il Presidente della Regione Basilicata nomina, in rappresentanza della. Regione, uno o più componenti del Consiglio di amministrazione della fondazione stessa, secondo quanto previsto dallo statuto della fondazione medesima. e nel rispetto della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli privati in controllo pubblico.

 

CAPO II

Disposizioni finali

 

     Art. 25. Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 26. Norma di adeguamento automatico.

1. Nell'attuazione della presente legge è assicurato il rispetto dei vigenti vincoli derivanti dall'ordinamento euro-unitario, dagli obblighi internazionali e, per quanto di competenza, dalla normativa statale, anche laddove non specificamente richiamati.

 

     Art. 27. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.