§ 1.2.69 - L.R. 21 dicembre 2017, n. 37.
Contenimento dei costi della politica: diminuzione emolumenti consiglieri regionali della Basilicata. Modifiche alla l.r. 29 ottobre 2002, n. 38 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:21/12/2017
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Riduzione importi per indennità di carica
Art. 2.  Riduzione importi per indennità di funzione
Art. 3.  Modifiche all'articolo 8 della L.R. 38/2002
Art. 4.  Risparmi, rinuncia e trasparenza
Art. 4 bis.  (Modifica del fondo di cui all'articolo 4)
Art. 5.  Dichiarazione d'urgenza


§ 1.2.69 - L.R. 21 dicembre 2017, n. 37.

Contenimento dei costi della politica: diminuzione emolumenti consiglieri regionali della Basilicata. Modifiche alla l.r. 29 ottobre 2002, n. 38 "Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione, di fine mandato, di assegno vitalizio spettanti ai consiglieri regionali della Regione Basilicata"

(B.U. 21 dicembre 2017, n. 51)

 

Art. 1. Riduzione importi per indennità di carica

1. Dopo il comma 1 dell'art. 2 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1 bis. La somma lorda di cui al comma 1 è ridotta del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2018."

 

     Art. 2. Riduzione importi per indennità di funzione

1. All'art. 7 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

"1 bis. Le indennità di funzione di cui al comma 1 sono ridotte del 10% a decorrere dal 1° gennaio 2018."

 

     Art. 3. Modifiche all'articolo 8 della L.R. 38/2002

1. All'articolo 8 della L.R. 29 ottobre 2002, n. 38 è aggiunto il seguente comma 3 bis:

"3 bis. L'importo di cui al comma 3 è incrementato nella misura del 10% della somma prevista al comma 1."

 

     Art. 4. Risparmi, rinuncia e trasparenza [1]

1. Le somme relative ai risparmi derivanti dall’applicazione del comma 1 bis dell’articolo 2 e del comma 1 bis dell’articolo 7 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38, integrate dalle eventuali rinunce volontarie effettuate dai Consiglieri e comunicate al competente ufficio che ne trattiene i relativi importi, confluiscono in un apposito fondo il cui utilizzo è definito dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con propria deliberazione, adottata su proposta del Presidente o di un suo componente e previo parere della Prima Commissione consiliare permanente. A tale fine, l’Ufficio di Presidenza tiene conto delle indicazioni ovvero delle richieste eventualmente formulate da cittadini lucani ovvero da associazioni operanti sul territorio regionale [2].

2. Nelle more dell’applicazione del comma 1 e comunque per l’anno 2022, le somme relative ai risparmi derivanti dall’applicazione del comma 1 bis dell’articolo 2 e del comma 1 bis dell’articolo 7 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38, integrate dalle eventuali rinunce volontarie effettuate dai Consiglieri e comunicate al competente ufficio che ne trattiene i relativi importi, sono destinate all’ASM per il finanziamento del programma di sorveglianza agli ex esposti all’amianto [3].

 

     Art. 4 bis. (Modifica del fondo di cui all'articolo 4) [4]

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Conferenza dei capigruppo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della modifica della presente legge, disciplina l'utilizzo delle somme confluite nel fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 37 del 2017, e non ancora impegnate. Le somme di cui al primo periodo, possono essere utilizzate, su esplicita richiesta dei Consiglieri regionali interessati, da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per l'effettuazione, nei limiti di quanto individualmente versato, dei pagamenti necessari ai fini della maturazione dell'indennità differita di cui all'articolo 11 quinquies della legge regionale della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 (Testo unico in materia di indennità di carica, di funzione, di rimborso spese, di missione e di assegno vitalizio spettanti ai Consiglieri Regionali della Regione Basilicata).

 

     Art. 5. Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul B.U.R.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 febbraio 2018, n. 4.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 gennaio 2025, n. 3.

[3] Comma aggiunto dall'art. 47 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[4] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 30 dicembre 2025, n. 57 e abrogato dall'art. 2 della L.R. 25 febbraio 2026, n. 3.