§ 5.2.99 - L.R. 6 ottobre 2021, n. 46.
Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in situazione di difficoltà.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:06/10/2021
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Finalità e destinatari.
Art. 2.  Competenze della Regione.
Art. 3.  Promozione dell'assistenza e mediazione familiare.
Art. 4.  Interventi di sostegno abitativo.
Art. 5.  Interventi di sostegno economico.
Art. 6.  Modalità attuative.
Art. 7.  Clausola valutativa.
Art. 8.  Norma finanziaria.
Art. 9.  Entrata in vigore.


§ 5.2.99 - L.R. 6 ottobre 2021, n. 46.

Interventi a sostegno dei coniugi separati o divorziati in situazione di difficoltà.

(B.U. 8 ottobre 2021, n. 76 Speciale)

 

Art. 1. Finalità e destinatari.

1. La Regione assicura particolare tutela ai genitori che si trovano anche in condizioni di disagio economico al fine di garantire agli stessi una esistenza dignitosa finalizzata al recupero dell'autonomia abitativa, presupposto propedeutico all'esercizio del ruolo genitoriale.

2. La Regione definisce azioni a sostegno dei coniugi separati o divorziati, anche ai sensi della L. 76/2016, art. 1, comma 20, in situazione di difficoltà economica, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) al fine di garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli. I benefici previsti dalla presente legge non sono concessi e, se già concessi, sono revocati:

a) nel caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale;

b) nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti non colposi commessi in danno dei figli nei precedenti cinque anni [1].

3. È escluso dall'applicazione della presente legge e dalla possibilità di usufruire dei benefici a essa connessi, il coniuge che abbia contratto nuovo matrimonio o nuova convivenza di fatto, ai sensi della Legge 76/2016.

 

     Art. 2. Competenze della Regione.

1. La Regione coinvolge le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti locali, gli enti pubblici e privati per la realizzazione di azioni integrate sul territorio.

2. La Regione agevola, altresì, protocolli d'intesa tra le parti sociali, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, con la finalità di individuare strumenti di flessibilità lavorativa per favorire le relazioni familiari dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 104/1992.

 

     Art. 3. Promozione dell'assistenza e mediazione familiare.

1. La Regione valorizza i consultori pubblici e privati quali centri per la famiglia dedicati alla mediazione familiare, all'orientamento, alla consulenza legale, psicologica, sociale, educativa genitoriale, con specifica attenzione alle situazioni di fragilità e conflitto familiare, proponendo altresì, negli stessi spazi, iniziative volte a favorire l'auto-mutuo-aiuto tra gruppi di genitori, anche attraverso il coinvolgimento degli enti del terzo settore che si occupano di relazioni familiari [2].

 

     Art. 4. Interventi di sostegno abitativo.

1. La Regione promuove interventi di sostegno abitativo a favore del genitore e del coniuge legalmente separato o divorziato incapace di soddisfare il bisogno abitativo per sé e per i suoi figli.

2. Gli interventi di cui al comma 1 consistono in:

a) promozione di protocolli d'intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato in prossimità del luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di facilitare le relazioni tra genitori e figli minori;

b) promozione di idonee forme di locazione agevolata e temporanea con gli enti pubblici e privati per un periodo massimo di trentasei mesi.

3. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale istituisce un fondo a favore dei soggetti di cui all'art. 1 per il pagamento dei canoni di locazione.

 

     Art. 5. Interventi di sostegno economico.

1. La Regione promuove e sostiene, anche economicamente, nei limiti delle risorse disponibili, i soggetti di cui all'art. 1, comma 2 attraverso l'individuazione di criteri alla base della concessione temporanea di contributi finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa.

2. L'accesso agli interventi di cui al comma 1 è disciplinato con delibera della Giunta regionale che ne definisce i criteri e le modalità, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Tra le misure di sostegno economico sono, altresì, definite con delibera della Giunta regionale le modalità per l'accesso a misure di credito agevolato finalizzate agli interventi di sostegno e tutela di cui al presente articolo.

 

     Art. 6. Modalità attuative.

1. La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione della presente legge, definisce entro 60 giorni con apposito atto criteri e modalità per la valutazione del disagio economico e sociale tenendo conto, per la quantificazione del contributo, dell’ISEE, nonché di ulteriori criteri quali mantenimento dei figli, del coniuge, dell’ex coniuge e della perdita della disponibilità abitativa della casa familiare [3].

 

     Art. 7. Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale presenta una relazione annuale informativa al Consiglio regionale sull'attuazione della legge, con particolare riferimento ai criteri adottati e alle modalità per valutare il disagio economico e sociale dei destinatari di cui all'articolo l, comma 2 e sui risultati ottenuti.

 

     Art. 8. Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede in sede di prima applicazione con la somma di euro 50.000,00 per l'anno 2021 e di euro 100.000,00 per gli anni 2022 e 2023 a valere sulla Missione 20 Programma 03 del Bilancio 2021-2023 della Regione Basilicata.

2. Per gli anni successivi si provvede con appositi stanziamenti sulle leggi di bilancio successive.

3. La Giunta Regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio individuando le pertinenti Missioni nonché i relativi Programmi e i Capitoli come per legge.

 

     Art. 9. Entrata in vigore.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

 


[1] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[2] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[3] Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.