Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 sport e tempo libero |
Data: | 21/01/1997 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto). |
Art. 2. (Definizioni ed ambito di applicazione). |
Art. 3. (Domanda di autorizzazione all'esercizio o alla trasformazione). |
Art. 4. (Personale). |
Art. 5. (Requisiti edilizi). |
Art. 6. (Ubicazione). |
Art. 7. (Aggiornamento requisiti). |
Art. 8. (Polizze assicurative). |
Art. 9. (Sanzioni amministrative e chiusura del centro). |
Art. 10. (Revoca e sospensione dell'autorizzazione). |
Art. 11. (Vigilanza). |
Art. 12. (Operatori non in possesso del diploma ISEF). |
Art. 13. (Termine per l'adeguamento dei requisiti). |
Art. 14. (Norma finale). |
§ 5.5.16 - L.R. 21 gennaio 1997, n. 6.
Disciplina dei Centri di Attività Motorie.
(B.U. 22 gennaio 1997, n. 4)
TITOLO I
GENERALITA'
Art. 1. (Oggetto).
La Regione Basilicata, nella sua azione di promozione, coordinamento e di sviluppo della pratica delle attività motorie, stabilisce le procedure, gli standards e i requisiti essenziali per l'apertura e la gestione degli impianti di attività ginniche e di formazione fisica.
Art. 2. (Definizioni ed ambito di applicazione).
1. Ai fini della presente legge sono stabilite le seguenti definizioni:
a) - "Centro di Attività Motorie" (CAM): ogni struttura, palestra e impianto sportivo, in cui vengono esercitate lezioni o corsi, individuali e collettivi. di attività motorie finalizzate a contribuire ad un corretto sviluppo, mantenimento o recupero psico-fisico della persona, nelle diverse condizioni e fasce d'età;
b) - "utenti": le persone che possono usufruire contemporaneamente dei servizi e delle attrezzature del CAM;
c) - "personale": i soggetti abilitati a impartire lezioni e dirigere corsi individuali e collettivi all'interno di un CAM;
d) - "area di attività": ciascuno spazio interno al CAM, delimitato o meno, destinato a specifica e distinta attività motoria.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente legge:
a) gli impianti sportivi scolastici e le palestre pubbliche e private, qualora siano sede di attività per l'educazione fisica previste dai programmi del Ministero della pubblica istruzione, di attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva nazionale, dalle discipline associate riconosciuti dal comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nonché dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche direttamente affiliate ad esse;
b) le attività motorie, anche di carattere non agonistico disciplinate da norme approvate e definite nell'ambito della normativa regolamentare delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva nazionale e delle discipline associate riconosciute dal CONI, nonché dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche direttamente affiliate ad esse;
c) le attività motorie svolte nell’ambito delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui alla
3. Ai fini del precedente comma, si intendono riconosciuti dal C.O.N.I. le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui all’elenco trasmesso annualmente dal C.O.N.I. al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Agenzia delle Entrate, ex art. 7, 2° comma,
Art. 3. (Domanda di autorizzazione all'esercizio o alla trasformazione).
1. L'autorizzazione all'apertura di ogni nuovo CAM, o alla gestione di quelli già operanti, viene rilasciata dal Comune a seguito di un accertamento della documentazione allegata alla domanda e dei requisiti di cui al successivo Titolo II.
2. La domanda di autorizzazione, in regola con la legge sul bollo, dovrà contenere:
a) - generalità del richiedente, ovvero del gestore in caso di società, di associazioni o enti;
b) - ubicazione e sede del CAM;
c) - dichiarazione sostitutiva di notorietà del richiedente, o del gestore, dalla quale risulti che le attività da svolgersi presso il CAM, per le quali è richiesta la relativa autorizzazione, rispetteranno le norme riportate nella presente legge, anche in caso di parziale o totale modifica delle attività stesse e delle attrezzature;
d) - generalità e titoli professionali del personale impiegato.
3. Alla domanda di autorizzazione per l'esercizio di un CAM è allegata la seguente documentazione:
a) - planimetrie e sezioni dei locali almeno in scala 1:100;
b) - documentazione tecnica relativa all'impianto igienico-sanitario, elettrico, termico e di trattamento dell'aria ai sensi della
c) - certificato dei Vigili del Fuoco, ove necessario, in relazione al numero di utenti, attestante la conformità del CAM alle vigenti norme di sicurezza;
d) - certificato di collaudo statico ed attestazione rilasciata da ingegnere o architetto iscritto da almeno 10 anni all'Albo professionale, relativo alle strutture portanti orizzontali, dalle quale risulti la capacità di massimo carico sopportabile per ogni mq.;
e) - relazione tecnico-descrittiva, a firma autenticata del richiedente, dalla quale risultino le dimensioni e le caratteristiche degli attrezzi di oltre 150 Kg/mq di peso, nonché la differenza utile tra il carico massimo sopportabile dalle strutture portanti orizzontali e il peso dell'attrezzo per ogni mq.;
f) - titoli di studio o attestati autenticati, riferiti al personale di cui all'articolo 4, comma 1 e all'articolo 12;
g) - polizze assicurative di cui al successivo art. 8.
4. Qualora sia esibito il certificato di abitabilità e/o agibilità non risultano necessari i documenti di cui ai punti b), c), d) del precedente comma 3.
5. Al momento della presentazione della comanda di autorizzazione all'esercizio del CAM, l'ufficio abilitato a riceverla comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento di cui all'art. 4 della
6. Il responsabile del procedimento, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, ovvero della integrazione della documentazione, cura l'istruttoria e formula una proposta motivata. L'organo competente all'adozione del provvedimento finale provvede entro i successivi trenta giorni.
7. L'autorizzazione comunale deve, tra l'altro, indicare il numero massimo ammissibile di utenti compresenti nelle varie aree del CAM ed il possesso dei requisiti richiesti, ovvero l'avvenuto adeguamento in caso di impianti preesistenti; all'autorizzazione è allegato l'elenco del personale abilitato. L'autorizzazione e l'elenco sono affissi in maniera visibile nella zona di accesso al CAM.
TITOLO II
REQUISITI PER L'APERTURA E L'ESERCIZIO DEI CENTRI DI ATTIVITA' MOTORIE
Art. 4. (Personale).
1. All'interno del CAM possono esercitare lezioni o dirigere corsi, individuali e collettivi esclusivamente i soggetti in possesso del diploma universitario dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF), di cui alla
2. Non sono ammesse all'interno del CAM prestazioni d'opera da parte di aiutanti o coadiutori del personale abilitato, i quali non abbiano i requisiti di cui al precedente comma 1, salvo quanto previsto dal successivo art. 12.
3. Possono svolgere attività di tirocinio all'interno del CAM gli studenti ISEF, purché regolarmente iscritti almeno al 2° anno di corso.
Art. 5. (Requisiti edilizi).
1. Per l'apertura e l'esercizio al pubblico, ciascun CAM deve garantire i seguenti requisiti planimetrici e distributivi:
a) - una o più aree di attività motoria che risultino al netto di spazi di deposito e di sgombero, di dimensioni non inferiori a:
- 4 mq. per utente nelle zone di attività corpo libero;
- 6 mq. per utente nelle zone di attività con uso di macchinari o grandi attrezzi;
b) - un vano di pronto soccorso idoneo al posizionamento di un lettino e dell'attrezzatura per il primo soccorso; tale vano può essere anche adibito ad altri usi compatibili dal punto di vista sanitario (attività amministrativa, archivio, ecc.);
c) - almeno due servizi igienici e due spogliatoi, suddivisi per sesso, o almeno un servizio igienico e uno spogliatoio qualora si preveda la compresenza di utenti dello stesso sesso; complessivamente si dovrà garantire lo standard minimo di 1,5 mq. per utente ed un posto doccia per ogni 8 utenti;
d) - un idoneo vano-spogliatoio per gli istruttori; nel caso di impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge è ammesso l'uso degli spogliatoi e servizi degli utenti;
e) - uno o più spazi di deposito e sgombero.
2. Le altezze minime dei locali del CAM non devono essere inferiori alle seguenti:
a) mt. 2,40 per gli ambienti adibiti a spogliatoi, servizi e corridoi;
b) mt. 3,00 per gli ambienti di attività motoria destinati ad un minimo di 50 utenti;
c) mt. 3,50 per gli ambienti di attività motoria destinati ad oltre 50 utenti.
3. In deroga ai punti b) e c) del comma precedente e limitatamente agli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono ammessi ambienti per attività motorie di almeno mt. 2,70 di altezza, purché dotati di sistemi per il ricambio dell'aria e il ristabilimento di situazioni climatiche ottimali.
4. Tutti i locali e i servizi di cui al comma precedente devono essere adeguati alle norme per il superamento delle barriere architettoniche.
5. Nei CAM destinati alla pratica di attività motorie, soggetti alle norme della presente legge, non sono ammesse zone per spettatori, paganti o meno.
Art. 6. (Ubicazione).
1. Ferme restando le norme di zonizzazione urbanistica del Comune, l'apertura di un CAM all'interno dei fabbricati ad uso promiscuo è consentita esclusivamente alle seguenti condizioni:
a) - ubicazione al piano terra o seminterrato;
b) - ubicazione non inferiore al primo piano interrato, né oltre il primo piano superiore fuori terra.
2. Qualora il numero di utenti superi le 50 unità, i locali adibiti a CAM devono essere ubicati necessariamente a piano terra, o almeno essere provvisti di idonea uscita diretta su cortili, terrazzi o spazi aperti.
3. Per i CAM con numero di utenti non superiore a 50 unità è consentito, nelle zone urbanistiche a ciò predisposte, l'impiego di coperture pressostatiche realizzate con materiali aventi caratteristiche di reazione al fuoco conformi alle norme del Ministero dell'Interno, con l'obbligo di realizzare adeguati sostegni in grado di impedire il rischio del repentino abbattimento in caso di caduta di pressione.
Art. 7. (Aggiornamento requisiti).
1. Qualora il titolare o il gestore di un CAM autorizzato e in esercizio intenda cambiare o aggiungere personale di cui agli artt. 4 e 12, nonché gli attrezzi di oltre 150 kg/mq, deve comunicare tempestivamente, e comunque non oltre i quindici giorni, al Sindaco del proprio comune, in carta semplice, l'avvenuto aggiornamento allegando a tale comunicazione i titoli professionali autenticati e relazione tecnico-descrittiva di cui all'art. 3, comma 3, punto e).
Art. 8. (Polizze assicurative).
1. I CAM soggetti alle norme della presente legge devono garantire adeguata copertura assicurativa per eventuali infortuni degli utenti, causati dall'attività ivi espletata.
2. Il personale di cui agli articoli 4 e 12 deve godere di una copertura assicurativa professionale.
3. Le polizze assicurative di cui ai commi precedenti devono essere trasmesse al Comune dopo il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, contestualmente all'apertura del CAM.
TITOLO III
SANZIONI AMMINISTRATIVE REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
AGGIORNAMENTO DATI
Art. 9. (Sanzioni amministrative e chiusura del centro).
1. Chiunque gestisca un CAM, comunque denominato, ma rispondente alla definizione del precedente art. 2 in violazione delle norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 con l'obbligo di regolarizzazione entro mesi 3 dall'accertamento. Trascorso tale termine o in caso di reiterazione della violazione, l'autorità di vigilanza con provvedimento motivato dispone la revoca dell'autorizzazione o la chiusura dell'impianto. Avverso tali provvedimenti è ammesso ricorso nelle forme di legge.
Art. 10. (Revoca e sospensione dell'autorizzazione).
1. Qualora nell'esercizio dell'attività di vigilanza venga accertato il venir meno di alcuno dei requisiti in base ai quali è stata concessa l'autorizzazione, questa può essere sospesa per un periodo adeguato al ripristino delle condizioni violate, fino a un massimo di 180 giorni; l'esercizio del CAM potrà riprendere dopo l'avvenuta verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, dell'avvenuto adeguamento alle prescrizioni di cui al Titolo II della presente legge.
2. Nella ipotesi di mancata osservanza delle prescrizioni nei termini prescritti, l'Amministrazione comunale revoca l'autorizzazione.
Art. 11. (Vigilanza).
1. La vigilanza sul rispetto delle disposizioni della presente legge e l'applicazione delle relative sanzioni sono di competenza dei Comuni che la esercitano in conformità alla
2. I Comuni adeguano i propri Regolamenti Edilizi, qualora più restrittivi, alle norme di cui alla presente legge.
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 12. (Operatori non in possesso del diploma ISEF).
1. Coloro che, pur non essendo in possesso del diploma dell'ISEF, documentino di aver prestato attività lavorativa nella qualità di istruttori per almeno 36 mesi, negli anni dal 1990 alla data di entrata in vigore della presente legge, presso impianti soggetti alla presente normativa, possono essere impiegati, in qualità di coadiutori del personale di cui al precedente art. 4, previo superamento di appositi esami e a seguito di frequenza obbligatoria di corsi speciali di preparazione.
2. I corsi speciali di cui al comma 1° sono organizzati dal Dipartimento alla Formazione Professionale della Regione in un'unica sessione che comprenda non meno di 300 ore di parte teorica e almeno 200 ore di tirocinio guidato da svolgersi presso un CAM regolarmente autorizzato, che rilascerà attestato di frequenza.
3. I programmi dei corsi di parte teorica verteranno su:
- principi di anatomia, igiene, fisiologia, biologia e pronto- soccorso; con lezioni ed esami finali a cura di laureati in Medicina e Chirurgia;
- chinesiologia e metodologia di allenamento e di attività motorie, con lezioni ed esami finali a cura di soggetti in possesso del diploma universitario dell'ISEF.
4. A seguito degli esami di verifica, a tutti coloro che avranno conseguito esito positivo sarà rilasciato regolare attestato che darà la possibilità di operare in un CAM.
Art. 13. (Termine per l'adeguamento dei requisiti).
1. Il termine di presentazione della domanda per l'adeguamento del personale di cui all'art. 12 è fissato in mesi 12 dalla data di entrata in vigore della presente legge, da presentarsi al competente Assessorato della Regione Basilicata.
2. Il termine per l'adeguamento dei requisiti edilizi e prestazionali dei CAM in esercizio all'entrata in vigore della presente legge è fissato in anni due dalla data di entrata in vigore della presente legge [3].
Art. 14. (Norma finale).
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.
ALLEGATO A |
|
Elenco attività sportive disciplinate dalle federazioni sportive |
riconosciute dal C.O.N.I. |
|
------------------------------------------------------------------ |
Federazione Sportiva Attività |
------------------------------------------------------------------ |
AeCI Fed. Ital. Aeronautica Sportiva volo a motore |
volo a vela |
paracadutismo |
deltaplano |
aeromodellismo |
FIDAL Fed. Ital. Atletica Leggera corsa di velocità |
mezzofondo |
fondo |
ostacoli |
staffetta di corsa |
marcia |
maratona |
corsa campestre |
lanci |
salti |
decathlon |
heptathlon |
podismo |
orientamento |
ACI Automobil Club d'Italia velocità su circuito |
vel. su perc. str. in |
salita |
rallies, rallycross |
autocross-fuoristrada |
karting |
trial |
regolarità pura |
FIBS Fed. Ital. Baseball Softball baseball |
softball |
FIB Fed. Ital. Bocce bocce |
biliardo sportivo |
bowling |
FIdC Fed. Ital. della Caccia caccia |
FIGC Fed. Italiana Giuoco Calcio calcio prof. masch. |
calcio dilett. m. e f. |
calcio attiv. ricreat. m |
calcetto |
FIC Fed. Ital. Canottaggio barche olimpiche |
jole |
FICK Fed. Ital. Canoa e Kayak canoa olimpica |
canoa fluviale |
kayak |
FCI Fed. Ciclistica Italiana strada |
pista |
ciclocross |
gimkana |
bmx |
cicloturismo |
FIAF Fed. Ital. Football Americano football |
FGdI Fed. Ginnastica d'Italia ginnastica artistica m. |
ginnastica artistica f. |
ginnastica ritmico sport |
danza sportiva |
trampolino elastico |
twirling |
FIGH Fed. Italiana Giuoco Handball pallamano |
pallone elastico |
FIHP Fed. Ital. Hockey e Pattinaggio hockey indoor |
mini hockey |
hockey a rotelle |
pattinaggio corsa |
pattinaggio artistico |
skate board |
FIH Fed. Ital. Hockey Prato hockey su prato |
mini hockey |
FILPJ Fed. Ital. Lotta Pesi Judo lotta greco r. stile l. |
pesistica |
judo |
ju jitsu |
aikido |
karate |
taekwondo |
wu shu |
FMI Fed. Motociclistica Italiana velocità |
motocross |
trial |
enduro regolarità |
speedway |
mototurismo |
FIM Fed. Ital. Motonautica corsa in circuito |
corsa in linea |
corsa d'altura |
FIN Fed. Ital. Nuoto nuoto |
pallanuoto |
tuffi |
nuoto sincronizzato |
FIP Fed. Ital. Pallacanestro pallacanestro |
mini basket |
FIPAV Fed. Ital. Pallavolo pallavolo |
mini volley |
FIPM Fed. Ital. Pentathlon Moderno pentathlon |
triathlon |
FIPS Fed. Ital. Pesca Sportiva pesca acque interne |
pesca mare |
attività subacquee |
nuoto pinnato |
orientamento sub. |
FPI Fed. Pugilistica Italiana pugilato |
FIR Fed. Ital. Rugby rugby |
mini rugby |
FSI Fed. Scacchi d'Italia scacchi |
FIS Fed. Ital. Scherma fioretto |
spada |
sciabola |
kendo |
FISO Fed. Ital. Sport Disabili ciechi |
silenziosi |
FISI Fed. Ital. Sport Invernali discesa |
sci alpino slalom |
combinata |
biathlon |
bob |
slittino |
FISN Fed. Ital. Sci Nautico sci nautico |
FISG Fed. Ital. Sport Ghiaccio hokey su ghiaccio |
pattinaggio su ghiaccio |
curling |
birilli |
FISE Fed. Ital. Sport Equestri salto ostacoli |
concorso completo |
dressage |
equitazione su pony |
attacchi |
caccia a cavallo |
FIT Fed. Ital. Tennis tennis |
badminton |
pallatamburello |
squash |
FITET Fed. Ital. Tennistavolo tennistavolo |
FITARCO Fed. Ital. Tiro con l'Arco tiro con l'arco |
FITAV Fed. Ital. Tiro a Volo piattello fossa olimpica |
piattello skeet |
FIV Fed. Ital. Vela vela |
------------------------------------------------------------------ |
[1] Comma già sostituito dall'art. 14 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 14 della
[3] Termine differito di un anno dall'art. 1 della