§ 6.2.366 - L.R. 20 marzo 2020, n. 12.
Collegato alla legge di stabilità regionale 2020


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:20/03/2020
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)
Art. 2.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2020, n. 1 (Riordino della disciplina dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata ARPAB)
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2006, n. 12 (Sostegno all’università degli studi della Basilicata per la promozione di uno sviluppo regionale di qualità)
Art. 4.  Scadenza stipula Accordo di Programma
Art. 5.  Legge di riordino per lo sviluppo industriale
Art. 6.  Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 (Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private)
Art. 7.  Modifica alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 28 (Istituzione della Giornata lucana per la lotta alla dipendenza da gioco d'azzardo)
Art. 8.  (Aree demaniali marittime)
Art. 9.  Modifica alla legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 (Collegato alla Legge di bilancio 2014-2016)
Art. 10.  Modifica ed integrazione alla legge regionale 6 novembre 2015, n. 49 (Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)
Art. 11.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 12.  Entrata in vigore


§ 6.2.366 - L.R. 20 marzo 2020, n. 12.

Collegato alla legge di stabilità regionale 2020

(B.U. 23 marzo 2020, n. 25 Speciale)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

 

Art. 1. Modifiche alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)

1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale n. 2 del 1995 è sostituito dal seguente: "Tali piani di abbattimento vengono attuati dal Corpo di polizia provinciale e dalla Polizia locale muniti di licenzia per l’esercizio venatorio nonché, previa intesa tra Regione Basilicata ed il Ministero delle politiche agricole e forestali, dall’Arma dei carabinieri, ai sensi del comma 5, dell’articolo 13, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).”.

2. Il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale n. 2 del 1995 è sostituito dal seguente: "4. Il comitato direttivo provvede alla determinazione e alla liquidazione del risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, in base alle modalità stabilite dalla Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell’articolo 34, nonché ad effettuare interventi, previamente concordati con la Regione, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.”.

3. Il comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 1995 è sostituito dal seguente: “2. La Giunta regionale annualmente, con proprio atto amministrativo, provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, tra i comitati direttivi nei limiti della disponibilità delle risorse.”.

4. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 1995 è sostituito dal seguente: “4. Il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina è di competenza della Regione. Il risarcimento dei danni nel territorio a caccia programmata è di competenza degli ambiti territoriali di caccia.”.

5. Il comma 6 dell'articolo 34 della legge regionale n. 2 del 1995 è sostituito dal seguente: “6. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare, entro dieci giorni dall’evento, i danni al comitato direttivo territorialmente competente o alla Regione, in base a quanto previsto al comma 4. L’ente competente procede, entro trenta giorni, alle verifiche mediante sopralluoghi ed ispezioni con propri tecnici, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale e provvede alla liquidazione nei successivi centottanta giorni.”.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO SOSTENIBILE, TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE

 

     Art. 2. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 20 gennaio 2020, n. 1 (Riordino della disciplina dell’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della Basilicata ARPAB)

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 1 del 2020 è sostituito dal seguente: “1. L'ARPAB svolge le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’ARPAB nazionale per la protezione dell’ambiente) e quelle indicate nella presente legge. Concorre altresì, nell’ambito del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente, al perseguimento della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente, della tutela delle risorse naturali, della piena realizzazione del principio comunitario «chi inquina paga», anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute pubblica.”.

2. Il comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 1 del 2020 è sostituito dal seguente: “4. L’ARPAB partecipa e realizza attività di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnica, in collaborazione con l’ISPRA e con le Agenzie regionali per la protezione ambientale. Coopera, per conto della Regione, con programmi di ricerca nazionali e comunitari nelle materie di competenza e può proporre collaborazioni con istituzioni ed enti scientifici e di ricerca, regionali, nazionali e internazionali secondo le disposizioni di legge e le eventuali convenzioni stipulate con gli stessi.”.

3. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale n. 1 del 2020 dopo le parole: “Direttore generale dell'ARPAB” sono inserite le seguenti: “, sulla base del piano triennale di cui all’articolo 10 della legge 28 giugno 2016, n. 132,”.

4. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 1 del 2020 dopo le parole: “degli organi di cui all’art. 59, comma 2 dello Statuto” sono inserite le seguenti: "e dell’articolo 62, comma 2,”.

5. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale n. 1 del 2020 la parola: “anche” è soppressa.

6. L’articolo 18 della legge regionale n. 1 del 2020 è sostituito dal seguente: “Articolo 18 (Collaborazione con altri soggetti).

1. Per lo svolgimento ottimale delle attività di cui all'articolo 4 e successivi, l'ARPAB, nell’ambito del sistema nazionale a rete per la protezione ambientale, collabora con l’ISPRA e con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, anche in forma associata; collabora altresì con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Sistema regionale della Protezione civile, nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata, in particolare, al miglioramento della conoscenza sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela.”.

7. Al comma 4 dell’articolo 21 della legge regionale n. 1 del 2020 le parole: “ai sensi dell’articolo 2, comma 7,” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi dell’articolo 2 comma 2,” .

8. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale n. 1 del 2020 è sostituita dalla seguente: “c) da un rappresentante tecnico designato da ciascuna amministrazione provinciale per un periodo di tre anni;”.

9. Al comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale n. 1 del 2020 dopo le parole: “e dei contratti collettivi nazionali del comparto sanità” sono inserite le seguenti: “nonché della normativa nazionale vigente.”.

10. Al comma 2 dell’articolo 31 della legge regionale n. 1 del 2020 le parole: “nel rispetto delle norme che regolano la materia” sono sostituite dalle parole: “nel rispetto delle norme di cui al comma 6, dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001”.

11. Dopo la lettera b) del comma 2 dell’articolo 39 della legge regionale n. 1 del 2020, è inserita la seguente lettera: “b bis) l’articolo 14 della legge regionale 14 luglio 2006, n.11 (Riforma e riordino degli enti ed organismi subregionali).”.

12. La rubrica dell’articolo 40 della legge regionale n. 1 del 2020 è sostituta dalla seguente: (Disposizioni transitorie e finali).

13. Dopo il comma 3 dell’articolo 40 della legge regionale n. 1 del 2020 è aggiunto il seguente: “3 bis. I riferimenti alle disposizioni di legge statale, di cui alla presente legge, non costituiscono rinvii recettizi.”.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 24 luglio 2006, n. 12 (Sostegno all’università degli studi della Basilicata per la promozione di uno sviluppo regionale di qualità)

1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2006, dopo la parola: “sviluppo” è aggiunta la seguente parola: “sostenibile”.

2. Dopo la lettera e), del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2006 è aggiunta la seguente: “e) bis. la promozione dell’occupazione e dell’occupabilità dei laureati lucani nelle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile - crescita economica, inclusione sociale e tutela dell’ambiente -, anche con riguardo all’automazione industriale, all’impiantistica tecnologica, alla produttività del lavoro ed alle altre aree di interesse del sistema produttivo lucano.” [1].

3. L’articolo 3 della legge regionale n. 12 del 2006 è sostituito dal seguente: “Articolo 3 (Modalità di attuazione).

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la regione Basilicata e l’Università degli studi della Basilicata, in conformità con la normativa nazionale e regionale in materia, definiscono un piano dodicennale di interventi da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale, da attuarsi mediante accordi di programma triennali.

2. L’accordo di programma triennale identifica gli obiettivi strategici, il piano di interventi ed attività e le azioni prioritarie, i risultati attesi, i tempi e le modalità di attuazione. I contenuti dell'accordo di programma hanno valenza promozionale e addizionale rispetto alle azioni ordinarie programmate dall'università.

3. L'accordo di programma è approvato dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, e dal Senato accademico dell'università entro il 31 marzo del primo anno del triennio di riferimento ed è attuato a partire dall'anno accademico immediatamente successivo e comunque non oltre la scadenza dello stesso.”.

4. L’articolo 4 della legge regionale n. 12 del 2006 è sostituito dal seguente: “Articolo 4 (Comitato tecnico paritetico).

1. Il comitato tecnico paritetico è costituito da cinque componenti designati dall’Università e da cinque componenti designati dalla Giunta regionale.

2. Alla nomina dei componenti, all'organizzazione ed al funzionamento del comitato paritetico provvede con propri atti la Giunta regionale, previa intesa con l'Università degli studi della Basilicata.

3. Il comitato tecnico paritetico:

a) predispone la proposta di accordo di programma triennale;

b) monitora e verifica la corretta attuazione dell’accordo di programma relativamente alla coerenza delle attività svolte e dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati;

c) al fine di garantire l’unitarietà della strategia di collaborazione Regione Basilicata – Università degli studi della Basilicata e la coerenza con gli obiettivi di cui all’articolo 2, esprime parere preventivo sull’assegnazione di ogni ulteriore sostegno finanziario, a qualsiasi titolo, al di fuori delle risorse per la realizzazione degli accordi triennali, da parte di Regione, enti sub regionali e partecipate in favore dell’Università degli studi della Basilicata;

d) può acquisire il parere o audire soggetti istituzionali e non in possesso di particolari competenze tecnico-scientifiche o con interessi qualificati rispetto agli obiettivi di cui all’articolo 2.”.

5. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2006 dopo le parole: “valutazione indipendente” sono aggiunte le seguenti: “anche al fine della predisposizione dell’accordo di programma successivo.”.

 

     Art. 4. Scadenza stipula Accordo di Programma

1. La scadenza per la stipula dell’Accordo di Programma per il triennio 2019-2020-2021, di cui all’art. 3, comma 3, della L.R. 24 luglio 2006, n. 12 è fissata al 31 maggio 2020.

 

     Art. 5. Legge di riordino per lo sviluppo industriale

1. Al fine di adottare una disciplina organica finalizzata alla promozione dello sviluppo industriale, alla sostenibilità ambientale delle aree produttive regionali, alla semplificazione dei processi autorizzativi e all’attuazione di nuovi investimenti, anche nelle Zone Economiche Speciali, nelle aree di crisi complesse e non complesse, nonché nei siti di interesse nazionale e nelle zone franche doganali, nonché al fine di assicurare una razionale gestione regionale, compatibilmente con la preventiva risoluzione della situazione di squilibrio economico e finanziario del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta una proposta di legge per il riordino del comparto, sentite le Organizzazioni datoriali.

2. L’articolo 11 della legge regionale 13 marzo 2019, n. 2 “Legge di stabilità regionale 2019”, è abrogato.

3. Nelle more dell’approvazione della legge di cui al comma 1, al fine di evitare l’interruzione dei servizi di interesse pubblico indispensabili per la gestione delle aree industriali e stante l’emergenza pandemica da COVID-19, si provvede, nel rispetto delle previsioni della sezione 3.1 e del punto 51 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nella fase emergenziale” di cui alla Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, come modificata dalla Comunicazione C (2020)2215 del 3 aprile 2020, con le risorse già stanziate sul Titolo I, missione 14, programma 01, del bilancio regionale, ad un trasferimento di 2.500.000 euro al Consorzio industriale di Potenza a titolo di aiuto indiretto non selettivo a beneficio delle imprese operanti nelle aree produttive di competenza del Consorzio [2].

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITÀ

 

     Art. 6. Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 (Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie pubbliche e private)

1. Al comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale n. 28 del 2000 le parole: “non inferiore a 12 mesi per la generalità delle strutture e non inferiore a 24 mesi per le strutture con posti letto” sono sostituite dalle parole: “non inferiore a sei mesi per la generalità delle strutture e non inferiore a dodici mesi per le strutture con posti letto”.

2. Alla fine del comma 5 dell’articolo 13 della legge regionale n. 28 del 2000 sono aggiunte le parole: “Il termine per provvedere, nel rispetto dei predetti limiti temporali e fermo restando il possesso dei requisiti minimi generali, è graduato in rapporto all’entità dei requisiti mancanti sulla base di apposito regolamento regionale da adottarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.”.

 

     Art. 7. Modifica alla legge regionale 10 dicembre 2019, n. 28 (Istituzione della Giornata lucana per la lotta alla dipendenza da gioco d'azzardo)

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 38 del 2018 è sostituita dalla seguente: “b) collabora con gli enti locali, con gli enti del terzo settore, con l’ufficio scolastico per la Basilicata, al fine di raggiungere le fasce di età più giovani;”.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

 

     Art. 8. (Aree demaniali marittime) [3]

1. Nelle more del riordino definitivo del quadro normativo nazionale in materia di demanio marittimo, secondo quanto stabilito dai principi comunitari, e dell’approvazione del piano regionale di utilizzo delle aree demaniali (PUAD), al fine di favorire le attività di strutture ricettive prospicienti il mare o la linea dividente demaniale marittima e che non dispongono di servizi in sito, possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime di carattere provvisorio e stagionale, con validità annuale, per l’utilizzo nel solo periodo della stagione balneare al fine di garantire il servizio di balneazione in favore degli ospiti delle attività ricettive.

2. Possono altresì essere rilasciate concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali alle Forze Armate, per le finalità di cui al Libro terzo, Titolo I, Capo V, Sezione I (Assistenza morale, benessere e protezione sociale) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), nonché ai Comuni rivieraschi per finalità turistico-ricreative-balneari rivolte alle fasce sociali più deboli [4].

3. L’ufficio regionale competente in materia di demanio marittimo rilascia le concessioni provvisorie e stagionali di cui ai commi precedenti su istanza degli interessati, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, corredata dalla descrizione sommaria del progetto e dalla relazione illustrativa delle attività che si intendono realizzare (business plan). Possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime per pertinenze connesse a strutture, infrastrutture e attività economiche, sociali e private non a scopo turistico ricreativo, nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistica e della relativa pianificazione [5].

4. Le concessioni di carattere provvisorio e stagionale sono rilasciate ai sensi degli articoli 36 e 37 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) e dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Regolamento per l’esecuzione del codice della navigazione). Possono, altresì, essere rilasciate concessioni demaniali marittime di carattere provvisorio e stagionale, su istanza degli interessati, a seguito di procedura ad evidenza pubblica, per le attività di pesca, acquacoltura e per tutte le attività a favore della sostenibilità ambientale con superfici massime di mq. 10.000, nel rispetto della normativa vigente in materia paesaggistica e della relativa pianificazione [6].

5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti sono valide fino al 31 dicembre 2024 [7].

 

     Art. 8. Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 (Legge di stabilità regionale 2015) [8]

1. L’articolo 76 della legge regionale n. 15 del 2015 è sostituto dal seguente: “Articolo 76 (Aree demaniali marittime).

1. In attesa del riordino definitivo e della revisione del quadro normativo nazionale in materia di demanio marittimo, secondo i principi comunitari, e nelle more dell'approvazione della variante al piano regionale di utilizzo delle stesse aree, al fine di favorire le attività turistiche balneari legate alle strutture turistiche ricettive e alle aziende che hanno sostenuto investimenti, ovvero abbiano effettuato manutenzione nell’ordine del 10 per cento dell’investimento originario, per la realizzazione di strutture ricettive prospicenti il mare e non dispongono di servizi in sito, possono essere rilasciate concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali, al fine di consentire l'offerta dei servizi per la balneazione agli ospiti delle strutture, con validità annuale e comunque non oltre il 31 dicembre 2020.

2. Possono altresì essere rilasciate concessioni demaniali marittime provvisorie e stagionali ai comuni, qualora interessati, per finalità turistico-ricreative-balneari rivolte alle fasce sociali più deboli con le modalità di cui al comma 3.

3. L’ufficio Demanio marittimo della Regione, potrà rilasciare concessioni provvisorie e stagionali a richiesta degli interessati e previa disamina delle istanze corredate da opportuna documentazione che descriva sommariamente il progetto e illustri l’attività che si intende realizzare (business plan).”.

 

     Art. 9. Modifica alla legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 (Collegato alla Legge di bilancio 2014-2016)

1. Il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2014 è sostituito dal seguente: “7. Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto pubblico su gomma ed evitarne l'interruzione, nelle more della conclusione, entro e non oltre il 30 novembre 2021, delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi medesimi, le province, previa revisione unitamente alla Regione, se necessaria, dei contratti di servizio provinciali in essere, ed i comuni, per i servizi di rispettiva competenza, continuano ad esercitare, in via transitoria, le funzioni relative alla gestione dei predetti servizi, in conformità all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1370/2007.” .

2. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2014 e la legge regionale 20 febbraio 2020, n. 9 “Norme di emergenza per scongiurare il pericolo di imminente interruzione dei servizi di trasporto automobilistico nelle more dell’espletamento delle procedure di gara” sono abrogati.

 

     Art. 10. Modifica ed integrazione alla legge regionale 6 novembre 2015, n. 49 (Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56)

1. Il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 49 del 2015 è sostituito dal seguente: “3. Nelle more della conclusione, entro e non oltre il 30 novembre 2021, delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico su gomma da parte della Regione di cui al comma 7, dell’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, le Province continuano ad esercitare le attività connesse alla gestione del contratto dei servizi di trasporto pubblico locale, compresa la vigilanza sulla regolarità dell'esercizio e sulla qualità del servizio svolgendo le funzioni di natura sanzionatoria.”.

2. Il comma 3 bis dell’articolo 3 della legge regionale n. 49 del 2015 è sostituito dal seguente: “3 bis. È prorogato al 30 novembre 2021, il termine di scadenza del distacco alle province del personale regionale alle stesse attestato, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 del presente articolo.”.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 11. Clausola di neutralità finanziaria

1. All’attuazione della presente si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 12. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[2] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[3] Articolo sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 giugno 2021, n. 24.

[4] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 marzo 2024, n. 12.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 28 marzo 2024, n. 12.

[7] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 marzo 2024, n. 12.

[8] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 2 della L.R. 16 giugno 2021, n. 24.