§ 4.4.24 - L.R. 2 settembre 1993, n. 50.
Modifica ed integrazione alla L.R. 4-8-1987, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici - Snellimento [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:02/09/1993
Numero:50


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7.  (Delega ai comuni).
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 


§ 4.4.24 - L.R. 2 settembre 1993, n. 50.

Modifica ed integrazione alla L.R. 4-8-1987, n. 20 contenente norme in materia di tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici - Snellimento delle procedure.

(B.U. 6 settembre 1993, n. 37)

 

Art. 1.

     Alla fine della sollecita ed efficace definizione del procedimento avente ad oggetto l'autorizzazione da acquisire per gli interventi da realizzare in aree soggette a vincolo paesaggistico sono disposte le seguenti modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 4-8-1987, n. 20.

 

     Art. 2. [1]

     La commissione regionale è composta:

a) dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Energia o da un Dirigente dello stesso Dipartimento all’uopo delegato, con funzione di Presidente;

b) dal Soprintendente Archeologico delle Belle Arti e Paesaggio della Basilicata o suo delegato;

c) dal Dirigente dell’Ufficio Urbanistica e Pianificazione Territoriale o suo delegato;

d) dal Dirigente dell’Ufficio Difesa del Suolo o suo delegato;

e) dal Dirigente dell’Ufficio Compatibilità Ambientale o suo delegato;

f) da 3 esperti designati dal Consiglio regionale [2].

     Il Presidente ha facoltà di fare intervenire alle adunanze della Commissione, senza diritto di voto, il rappresentante legale del Comune interessato, studiosi, tecnici ed esperti nonché i progettisti delle opere.

     Svolge le funzioni di Segretario un dipendente regionale di livello funzionale non inferiore al 7°, con il compito di predisporre l'Ordine del Giorno e di redigere i verbali delle sedute.

     La Commissione è convocata dal Presidente o suo delegato.

     Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti nominati.

     I pareri sono adottati con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

     Dopo due assenze consecutive alle riunioni della Commissione il Segretario della stessa darà immediatamente notizia dell'accaduto agli organi istituzionali da cui gli assenti sono designati o dipendenti per l'adozione dei necessari provvedimenti.

 

     Art. 3. [3]

     Gli uffici regionali preposti alla tutela del paesaggio esprimono parere [4]:

     a) [sulla individuazione delle bellezze naturali e paesaggistiche] [5];

     b) sui Piani Paesaggistici Generali ed Attuativi e loro varianti;

     c) sui Piani Territoriali Urbanistici, sui Piani Urbanistici Generali e loro varianti generali, relativi ai comuni vincolati anche parzialmente, con puntuale provvedimento statale o regionale, ovvero inclusi anche parzialmente in territorio di "Parco Naturale", di cui alla lettera f) della legge n. 431/1985;

     d) sui Piani Urbanistici Attuativi e loro varianti, relativi a zone vincolate anche parzialmente con puntuale provvedimento statale o regionale, ovvero relativi a zone interessate da categorie omogenee di beni di cui alla l. n. 431/85;

     e) sulla realizzazione di strade statali, provinciali ed intercomunali;

     f) sulla apertura, ampliamento e recupero di cave, nonché prelievo di inerti fluviali oltre i 100.000 mc, e installazione di impianti di frantumazione;

     g) sulla ubicazione e realizzazione di discariche e ricariche di materiale, nonché sugli impianti di depurazione;

     h) sugli invasi, dighe e sistemazioni idrauliche dei corsi di acqua principali e loro affluenze;

     i) sulla realizzazione di opere pubbliche o private con una volumetria complessiva pari o superiore a 30.000 mc, compreso interrato e seminterrato;

     j) sulla valutazione del danno paesaggistico causato da interventi abusivi con esclusione di quelli ricompresi nei successivi articoli n. 8 e n. 10;

     k) [su qualunque intervento o questione in materia paesaggistica per i quali il Presidente della Giunta regionale o l'assessore al dipartimento Assetto del Territorio, o l'ufficio competente, ritengano indispensabile acquisire la valutazione della commissione] [6].

 

     Art. 4. [7]

     Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, approva, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un apposito Regolamento per il funzionamento della Commissione.

     Nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui al comma precedente il funzionamento della Commissione sarà garantito dal rispetto delle modalità e dei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della L.R. 23- 4-92 n. 12 e comunque nel rispetto del termine indicato dall'art. 1 della L. 8-8-85 n. 431.

 

     Art. 5. [8]

     Gli uffici regionali preposti alla tutela del paesaggio esprimono parere:

     a) su tutti gli interventi non previsti nel precedente art. 3 e fra quelli subdelegati alle amministrazioni comunali dal successivo art. 7;

     b) sui piani urbanistici generali e loro varianti relativi a territori comunali che comprendono soltanto categorie omogenee di beni di cui all'art. 1 della L. n. 431/85;

     c) sui piani urbanistici generali e attuativi e loro varianti, rientranti nei casi previsti dall'art. 2 della L.R. n. 37 del 7.8.1996;

     d) sul governo delle aree boscate e sui tagli forestali;

     e) sulle richieste di concessione in deroga, ai fini del nullaosta di cui all'art. 3 della L. 21.12.1955, n. 1357.

 

     Art. 6.

     Il provvedimento di cui all'art. 8 della L.R. n. 20/87 è rilasciato sentito il parere degli Organi consultivi competenti di cui agli artt. 3 e 5 della presente legge.

 

     Art. 7. (Delega ai comuni). [9]

     1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative esercitate dagli organi e uffici regionali, concernenti il rilascio di autorizzazioni o dinieghi relativi:

     a) agli interventi sottoposti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata);

     b) alle richieste di proroga di autorizzazioni non ancora scaduti, rilasciati dagli uffici regionali, che non prevedono alcuna modifica del progetto approvato;

     c) alle varianti concernenti progetti già autorizzati dalla Regione, per la realizzazione di opere pubbliche o private che non configurano modifiche sostanziali alle caratteristiche tipologiche e formali definibili secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 1991, n. 28 (Norme in materia di controllo dell'attività edilizia e di recupero delle opere abusive), ad esclusione delle varianti riguardanti la modifica o la eliminazione di prescrizioni contenute nelle autorizzazioni regionali;

     d) alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che comportano variazioni esterne ivi comprese quelle relative ad impianti tecnologici;

     e) alle ristrutturazioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 di manufatti che non rivestono carattere di testimonianza storico-artistica, individuati sulla base delle previsioni degli strumenti urbanistici;

     f) alla costruzione ed ampliamento di edifici con volumetria massima edificabile ammessa dallo strumento urbanistico non superiore a 3.000 metri cubi, compreso l'interrato e il seminterrato;

     g) alla installazione temporanea per un periodo non superiore a cinque anni di manufatti precari, compresi quelli stagionali, purché il sito sia suscettibile di totale ripristino dei luoghi;

     h) alla installazione di manufatti amovibili, quali chioschi, tettoie, sere con copertura in film plastico, su superficie inferiore ad un ettaro per azienda, con esclusione di impianti di calcestruzzo;

     i) alla costruzione e ampliamento di edifici ricadenti in zona agricola con volumetrie complessive non superiore a 2.000 metri cubi;

     l) alle opere abusive soggette a condono edilizio, sanatoria ordinaria, nonché il rilascio dell'accertamento della compatibilità paesaggistica rispetto agli interventi di cui alle precedenti lettere, ai sensi del comma 4 dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), con relativa valutazione del danno paesaggistico ad esclusione degli abusi commessi dalle amministrazioni comunali;

     m) alle linee elettriche di media e bassa tensione per adeguamento o miglioramento della rete di distribuzione già esistente;

     n) alle opere puntuali tecnologiche necessarie per l’istallazione della fibra ottica e per la ricarica di auto elettriche.

     2. Nel rispetto del comma 6 dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004, il competente ufficio comunale rilascia l'autorizzazione, ovvero respinge l'istanza, sentita la Commissione paesaggio di cui all'articolo 148 del medesimo decreto. La Commissione, organo collegiale imperfetto, è istituita con deliberazione del Consiglio comunale. È in facoltà dei Comuni predisporre misure organizzative per l'esercizio associato delle suddette funzioni o far ricorso a quelle già esistenti.

     3. In applicazione del comma 10 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 31 del 2017, non è richiesto il parere della Commissione locale di cui al comma precedente per le fattispecie elencate nell'allegato B del medesimo decreto.

     4. I Comuni forniscono alla Regione, ogni sessanta giorni, l'elenco di tutte le autorizzazioni rilasciate; tale elenco è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     5. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge, approva, con regolamento, le modalità di esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sul corretto svolgimento delle funzioni delegate, anche ai sensi di quanto previsto dai commi 11 e 13 dell'articolo 146 del decreto legislativo n. 42 del 2004.

 

     Art. 8.

     I pareri di cui agli artt. 3, 5 e 7 della presente legge devono essere espressi conformemente alle prescrizioni dei Piani Paesistici approvati e alle norme appositamente previste, ai fini della tutela dell'ambiente, negli strumenti urbanistici a scala territoriale e/o comunale.

     La Regione esercita il coordinamento della sub-delega di cui al precedente art. 7 emanando direttive e circolari esplicative che, in assenza di strumentazione urbanistica approvata, saranno vincolanti.

     Quando l'esecuzione dell'opera richieda concessione o autorizzazione edilizia, il Sindaco può rilasciare i provvedimenti di competenza comunale solo in presenza dell'autorizzazione di cui alla presente legge.

     L'autorizzazione, prevista dalla presente legge, è richiesta anche nel caso che i lavori debbano essere realizzati a cura dei Comuni o di altri Enti e soggetti pubblici.

     L'autorizzazione di cui alla presente legge vale per un periodo di 5 (cinque) anni, trascorso il quale l'esecuzione dei lavori progettati dev'essere sottoposta a nuova autorizzazione.

     Per le opere temporanee e stagionali, a circostanze invariate, l’autorizzazione può abilitare la reiterazione dei medesimi interventi nei cinque anni successivi [10].

 

     Art. 9.

     Le funzioni inerenti all'applicazione delle indennità pecuniarie previste dalla L.R. n. 20/87, sono esercitate dalla Giunta Regionale e dalla Giunta Comunale secondo le competenze previste nella presente legge.

     Per il procedimento di applicazione delle sanzioni e riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori si applicano le norme contenute nel R.D. 14-4-19l0 n. 1639.

 

     Art. 10.

     L'applicazione della indennità pecuniaria prevista dall'art. 15 della legge 29-6-1939 n. 1497, in riferimento agli interventi di cui agli artt. 3,5 e 7 della presente legge, comporta, comunque:

     a) per le opere di cui all'art. 7 il pagamento della maggiore somma fra il danno arrecato ed il profitto conseguito e comunque non inferiore a L. 1.000.000 (unmilione);

     b) per le opere di cui all'art. 5 il pagamento della maggiore somma fra il danno arrecato ed il profitto conseguito e comunque non inferiore a L. 3.000.000 (tremilioni);

     c) per le opere di cui all'art. 3 il pagamento della maggiore somma fra il danno arrecato ed il profitto conseguito e comunque non inferiore a L. 5.000.000 (cinquemilioni).

     Le sanzioni di cui al presente articolo, che saranno aggiornate annualmente in ragione della percentuale di variazione del costo degli edifici di cui alla legge n. 392/78, sono cumulabili a quelle previste da eventuali altre leggi fatto salvo quanto disposto dall'art. 9 della legge 24-11-1981 n. 689.

     I proventi relativi all'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui alla lettera a) del presente articolo sono destinate al recupero delle zone e dei beni sottoposti al vincolo di cui alle leggi 1497/39 e 431/85.

     Oltre alle sanzioni previste dal presente articolo è fatto obbligo di ripristinare i luoghi nel rispetto delle indicazioni che sono formulate nell'apposito provvedimento in sanatoria.

     Fatto salvo quanto disposto dall'art. 4 della legge 28-2-1985 n. 47, in materia urbanistica ed edilizia, in caso di inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge, la Giunta Regionale, previa diffida ai soggetti responsabili e precisamente al proprietario, al titolare della concessione o autorizzazione, all'assuntore o al Direttore dei Lavori, ha facoltà di provvedere d'ufficio al ripristino, anche tramite il Comune interessato, a spese degli inadempienti, ovvero mediante affidamento dei lavori ad Imprese private o ad Aziende pubbliche. Le spese sono a carico solidale dei soggetti responsabili summenzionati cui sia stata notificata la diffida, ed alla loro riscossione il Presidente della Giunta provvede a norma del R.D. 14-4-1910 n. 639.

     Fatto salvo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 della legge 28-2-1985 n. 47 in ogni caso l'Assessore Regionale al Dipartimento Assetto del Territorio può sospendere cautelativamente opere ed interventi intrapresi senza autorizzazione, od in modo difforme dall'autorizzazione, nelle zone assoggettate a tutela ai sensi della legge 29-6-1939 n. 1497 e della legge 8-8-1985 n. 431 e la Giunta Regionale ha facoltà di ordinare, entro i successivi 60 (sessanta) giorni la demolizione, la restituzione in pristino ovvero l'esecuzione delle opere divenute indispensabili, a causa dei lavori abusivi eseguiti, per tutelare le caratteristiche ambientali della località.

 

     Art. 11.

     Le domande di autorizzazione, relative agli interventi di cui all'art. 7 della presente legge, pervenute agli Uffici regionali ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. 24-7-1977 n. 616, come modificato dalla legge 8-8-1985 n. 431 sono, entro 30 (trenta) giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ripartite ed assegnate dall'Assessore regionale all'Assetto del Territorio ai rispettivi Comuni competenti, dandone notizia agli interessati.

 

     Art. 12.

     Sono abrogati agli artt. 6, 9 e 11 della L.R. 4-8-1987 n. 20.

 

     Art. 13.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[2] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[3] Articolo sostituito dall'art. 38 della L.R. 8 marzo 1999, n. 7.

[4] Alinea così modificato dall'art. 27 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[5] Lettera abrogata dall'art. 27 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[6] Lettera abrogata dall'art. 27 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[7] Articolo abrogato dall'art. 27 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 8 marzo 1999, n. 7.

[9] Articolo così sostituito, da ultimo, dall'art. 1 della L.R. 30 giugno 2025, n. 34.

[10] Comma aggiunto dall'art. 41 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.