§ 6.2.448 - L.R. 18 aprile 2023, n. 3.
Disposizioni legislative in varie materie d’intervento


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:18/04/2023
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Modifica alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 53 (Finanziamento per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i comuni della Basilicata)
Art. 2.  Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata)
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati - Norme [...]
Art. 4.  Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità regionale 2020)
Art. 5.  Modifica alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)
Art. 6.  Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 59 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2021)
Art. 7.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 (Disciplina della coltivazione della cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua)
Art. 8.  Modifica alla legge regionale 22 settembre 2021 n. 38 (Nuove disposizioni in materia sanitaria)
Art. 9.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 58 (Disposizioni in materia sanitaria)
Art. 10.  Modifica alla legge regionale 2 dicembre 2021, n. 55 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023)
Art. 11.  Integrazione all’art. 1 della legge regionale 11 febbraio 2022, n. 1 ¬– Piano Strategico Regionale – Art. 45, comma 4 dello Statuto regionale
Art. 12.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 2022, n. 12 (Interventi regionali di promozione e sostegno dell’istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle [...]
Art. 13.  Modifica alla legge 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.)
Art. 14.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2022, n. 23 (Istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti a denominazione comunale)
Art. 15.  Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2022, n. 27 (Istituzione del Servizio di Psicologia Scolastica)
Art. 16.  Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2022, n. 25 (Palestre della salute)
Art. 17.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 18.  Norma di adeguamento automatico
Art. 19.  Entrata in vigore


§ 6.2.448 - L.R. 18 aprile 2023, n. 3.

Disposizioni legislative in varie materie d’intervento

(B.U. 18 aprile 2023, n. 20 Speciale)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA

 

Art. 1. Modifica alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 53 (Finanziamento per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i comuni della Basilicata)

1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 30 novembre 2021, n. 53 dopo le parole: “del presente articolo” sono aggiunte le seguenti parole: “, o essere destinati a interventi non conformi alla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).”.

 

     Art. 2. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata)

1. Al comma 1 dell’articolo 17 bis della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 dopo le parole: “La consulta per lo sviluppo economico-sociale dei parchi”, sono inserite le seguenti parole: “e delle aree protette”.

2. Alla lettera a), del comma 2 dell’articolo 17 bis della legge regionale n. 28/1994 dopo le parole: “all’interno dei parchi”, sono inserite le seguenti parole: “e delle aree protette”.

3. La lettera b), del comma 2 dell’articolo 17 bis della legge regionale n. 28/1994 è sostituita dalla seguente:

“b) esercita, in sede di aggiornamento annuale del piano pluriennale economico-sociale, funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei parchi e delle aree protette della Regione e, al fine di ottimizzare le risorse regionali, statali e comunitarie, individua progetti specifici che i parchi e le aree protette debbono unitamente sviluppare per realizzare una vera e propria rete dei parchi e delle aree protette;”.

4. Alla lettera c), del comma 2 dell’articolo 17 bis della legge regionale n. 28/1994 dopo le parole: “i parchi,” sono inserite le seguenti parole: “i gestori delle aree protette,”.

5. Alla lettera d), del comma 2 dell’articolo 17 bis della legge regionale n. 28/1994 dopo le parole: “o loro delegati,” sono inserite le seguenti parole: “i rappresentanti degli enti gestori delle aree protette,”.

6. Alla lettera d), del comma 3 dell’articolo 17 bis della legge regionale n. 28/1994 dopo le parole: “enti parco regionali,” sono inserite le seguenti: “un rappresentante per ciascun ente gestore delle aree protette,”.

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati - Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

1. Al comma 1 dell’articolo 28 bis della legge regionale n. 35/2018 le parole: “in materia di caratterizzazione e bonifica” sono sostituite dalle parole: “tecnici obbligatori da rendere in sede istruttoria nei procedimenti”.

2. Al comma 3 dell’articolo 28 bis della legge regionale n. 35/2018 dopo le parole: “pareri obbligatori” sono inserite le seguenti parole: “, individuato nel Dirigente generale o, in mancanza, nel dirigente preposto all’ufficio regionale competente.”.

3. All’inizio del comma 1 dell’articolo 28 ter della legge regionale n. 35/2018, prima delle parole: “Nel caso di contestuale bonifica”, sono inserite le seguenti parole: “Ad esclusione dei siti di cui all’articolo 252 del decreto legislativo n. 152 del 2006,”.

 

     Art. 4. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità regionale 2020)

1. La rubrica dell’articolo 5 della legge regionale 20 marzo 2020, n. 10 è sostituita dalla seguente: “Art. 5. Dotazione finanziaria per le assunzioni di personale a tempo determinato per le attività di sorveglianza, controllo e monitoraggio ambientale nei Parchi regionali.”.

 

CAPO II

Disposizioni in materia di infrastrutture e mobilità

 

     Art. 5. Modifica alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)

1. Il comma 1 bis, dell’articolo 6 della legge regionale n. 25/2009 è abrogato.

 

     Art. 6. Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 59 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2021)

1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 59/2021 è abrogato.

2. L’articolo 9 della legge regionale n. 59/2021 è abrogato.

3. L’alinea del comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale n. 59/2021 è sostituito dal seguente:

“4. Il comma 7 ter dell’articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2014 è sostituito dal seguente:”

4. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale n. 59/2021 dopo le parole: “della deliberazione” sono inserite le parole: “fatti salvi e valutando prioritariamente gli impegni già assunti dalle amministrazioni comunali, anche relativamente all'edilizia privata per procedure non completate laddove sussistono elementi di pericolosità degli edifici.".

5. All’inizio del comma 5 dell’articolo 22 della legge regionale n. 59/2021 prima delle parole: “Nei parchi e nelle aree protette” è inserito il seguente alinea: “Dopo il comma 2 bis, dell’articolo 28 della legge regionale n. 2/1995 è inserito il comma 2 ter.”.

 

     Art. 7. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 (Disciplina della coltivazione della cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua)

1. Al secondo periodo del comma 1, dell'articolo 1 ter della legge regionale n. 12/1979 le parole: ", classificati di seconda categoria dal terzo comma dell'articolo 2 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), sono destinati esclusivamente ai fini industriali" sono sostituite dalle seguenti parole: “, di elevato valore strategico, sono destinati esclusivamente ai fini industriali.”.

2. Al primo periodo del comma 1, dell’articolo 2 della legge regionale n. 12/1979 le parole: “dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti parole: “dall’ufficio regionale competente per materia”.

3. Al comma 2, dell’articolo 3 della legge regionale n. 12/1979 le parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle parole: “L’ufficio regionale competente per materia”.

4. Al comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale n. 12/1979 le parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti parole: “L’ufficio regionale competente per materia”.

5. Al comma 2, dell’articolo 6 della legge regionale n. 12/1979 le parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti parole: “L’ufficio regionale competente per materia”.

6. Al primo periodo del comma 1, dell’articolo 7 della legge regionale n. 12/1979 le parole: “La Giunta regionale,” sono sostituite dalle seguenti parole: “L’ufficio regionale competente per materia,”.

7. Al comma 1, dell’articolo 8 della legge regionale n. 12/1979 le parole: “dalla Giunta regionale:” sono sostituite dalle seguenti parole: “dall’ufficio regionale competente per materia:”.

8. Al comma 3, dell’articolo 8 della legge regionale n. 12/1979 le parole: “la Giunta regionale fissa un termine non superiore a mesi tre,” sono sostituite dalle seguenti parole: “l’ufficio regionale competente per materia fissa un termine non superiore a mesi tre,”.

9. Al comma 1, dell’articolo 9 della legge regionale n. 12/1979 le parole: “la Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti parole: “l’ufficio regionale competente per materia”.

10. All’articolo 10 della legge regionale n. 12/1979 laddove ricorrono, le parole: “il Presidente della Giunta regionale” e le parole: “la Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti parole: “l’ufficio regionale competente per materia”.

11. Al comma 1, dell’articolo 11 della legge regionale n. 12/1979 le parole: “la Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti parole: “L’ufficio regionale competente per materia”.

12. All’articolo 12 della legge regionale n. 12/1979 laddove ricorrono, le parole: “la Giunta regionale” queste sono sostituite dalle parole: “l’ufficio regionale competente per materia”.

13. Al comma 1 dell’articolo 12-bis della legge regionale n. 12/1979, laddove ricorrono, le parole: “dalla Giunta regionale” queste sono sostituite dalle parole: “dall’ufficio regionale competente per materia”.

14. Al comma 2, dell’articolo 13 della legge regionale n. 12/1979 le parole: “dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all’articolo 32.” sono sostituite dalle seguenti parole: “dall’ufficio regionale competente per materia.”.

15. Al comma 2 dell’articolo 14 della legge regionale n. 12/1979 le parole: “alla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti parole: “all’ufficio regionale competente per materia”.

16. Al comma 1, dell’articolo 19 della legge regionale n. 12/1979 le parole: “alla Giunta regionale,” sono sostituite dalle seguenti parole: “all’ufficio regionale competente per materia,”.

17. Al primo periodo del comma 2, dell’articolo 19 della legge regionale n. 12/1979 le parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti parole: “L’ufficio regionale competente per materia”.

18. Al secondo periodo del comma 2, dell’articolo 19 della legge regionale n. 12/1979 le parole: “la Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti parole: “l’ufficio regionale competente per materia, previa determinazione da parte della Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare Permanente, dei relativi parametri di quantificazione.”.

19. Al comma 1, dell’articolo 25 della legge regionale n. 12/1979 le parole: “dalla Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all’articolo 31.” sono sostituite dalle seguenti parole: “dall’ufficio regionale competente per materia.”.

20. Al comma 2, dell’articolo 26 della legge regionale n. 12/1979 le parole: “La Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti parole: “L’ufficio regionale competente per materia”.

21. Dopo la lettera b), del comma 2 dell’articolo 31 quater della legge regionale n. 12/1979 è inserita la seguente lettera:

“b bis) il Segretario regionale del Ministero della cultura;”.

22. Al primo periodo del comma 1, dell’articolo 28 della legge regionale n. 12/1979 le parole: “dalla Giunta regionale, sentito il parere del Comitato di cui al successivo articolo 31,” sono sostituite dalle seguenti parole: “dall’ufficio regionale competente per materia,”.

23. Nella legge regionale n. 12/1979, laddove ricorrono, le parole: “il Dipartimento competente” queste sono sostituite dalle parole: “la struttura regionale competente per materia”.

 

CAPO III

Disposizioni in materia di salute e politiche della persona

 

     Art. 8. Modifica alla legge regionale 22 settembre 2021 n. 38 (Nuove disposizioni in materia sanitaria)

1. L’articolo 2 della legge regionale n. 38/2021 è abrogato.

 

     Art. 9. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 58 (Disposizioni in materia sanitaria)

1. Nella legge regionale n. 58/2021, laddove ricorrono le parole: “Ambulatori territoriali assistenziali - Case della Salute” queste sono sostituite dalle parole: “Case della comunità”.

2. L’articolo 2 della legge regionale n. 58 del 2021 è sostituito dal seguente:

“Art. 2 (Case della comunità e assistenza domiciliare)

1. In ogni distretto della salute, ai sensi del comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 (Riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale), il servizio sanitario regionale istituisce le Case della comunità previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e le centrali operative territoriali (COT) previste dal PNRR.

2. Le Case della comunità sono il luogo di cura che, grazie ad un’equipe costituita da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di famiglia e comunità, altri professionisti della salute, assistenti sociali, presenta un’offerta multi professionale, attraverso l’integrazione tra unità afferenti a materie e discipline diverse e il coordinamento tra gli aspetti sanitari e quelli sociali.

3. Nelle Case della comunità vengono erogati almeno i seguenti servizi:

a) cure primarie;

b) punto unico di accesso;

c) punto prelievo;

d) servizi diagnostici di base;

e) servizi ambulatoriali specialistici;

f) sistema integrato di prenotazione;

g) servizi di assistenza domiciliare di base;

h) integrazione con i servizi sociali;

i) percorsi di sanità d’iniziativa, di prevenzione e di educazione sanitaria.

4. Le COT sono punti di facilitazione e governo dell’orientamento e utilizzo della rete di offerta sociosanitaria all’interno del distretto con la funzione di coordinare il sistema di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, favorendo la presa in carico della persona e il raccordo tra i professionisti e i servizi offerti nei diversi setting assistenziali.

5. Le farmacie di cui alla legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e al decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153 (Individuazione di nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, nonché disposizioni in materia di indennità di residenza per i titolari di farmacie rurali, a norma dell’articolo 11 della legge 18 giugno 2009, n. 69), operanti nei distretti territoriali della Regione Basilicata, svolgono le attività di cui alle Linee di indirizzo per la sperimentazione dei nuovi servizi nella farmacia di comunità, adottate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome il 17 ottobre 2019, ai sensi dei commi 403 e 406 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e ai sensi dei commi 461 e 462 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), così come di seguito elencate:

a) servizi cognitivi (monitoraggio aderenza alla terapia farmacologica; riconciliazione della terapia farmacologica);

b) servizi di front-office (fascicolo sanitario elettronico – FSE);

c) servizi relativi alle prestazioni analitiche di prima istanza (telemedicina, partecipazione alle campagne di screening).”.

3. L’articolo 3 della legge regionale 13 dicembre 2021, n. 58 è sostituito dal seguente:

“Art. 3 (Infermiere di famiglia)

1. Nell’ambito del sistema delle cure primarie, governato dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, sono istituiti i servizi di infermiere di famiglia e di comunità, di cui al comma 5 dell’articolo 1 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, intesi come servizi a disposizione del cittadino, dei medici di cure primarie e delle autonomie locali.

2. La Regione favorisce l’esercizio in forma associata dell’attività dei medici di cure primarie e degli infermieri di famiglia e comunità, preferibilmente attraverso l’erogazione delle relative prestazioni nelle case di comunità.

3. La Regione favorisce, nell’esercizio delle attività di cure primarie dei professionisti sanitari e dell’infermiere di famiglia e comunità e in relazione alle proprie competenze, l’utilizzo delle tecnologie informative per incrementare il ricorso alla telemedicina, al teleconsulto, al telemonitoraggio medico e assistenziale e alla teleriabilitazione, in sinergia con le farmacie, anche al fine di potenziare e migliorare la presa in carico del paziente affetto da patologie croniche.

4. Per le finalità di cui al precedente comma, relativamente ai servizi e alle prestazioni di telemonitoraggio, i pazienti, in base alle loro patologie, sono dotati di apposite apparecchiature certificate come dispositivi medici, in grado di trasmettere i parametri vitali al software tramite una connessione internet o anche l’utilizzo di una connessione mobile cellulare e informare il personale sanitario se il decorso della malattia è corretto o se bisogna intervenire in base alla gravità del caso in coerenza con le Linee di indirizzo nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 17 dicembre 2020 e successive modifiche.

5. Ogni persona è dotata del proprio fascicolo sanitario elettronico che può essere consultato nel rispetto nel rispetto delle modalità stabilite dall’articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), a tutela dell’interessato. Il fascicolo viene arricchito con i dati rilevati dai dispositivi in uso dei pazienti cronici, nel rispetto delle disposizioni di cui al menzionato articolo 12 del decreto-legge n. 179/2012.”.

4. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 58/2021 dopo le parole: “della presente legge.” sono aggiunte le seguenti parole: “, nel limite degli stanziamenti stabiliti dal combinato disposto tra il comma 5, il comma 10 dell’articolo 1 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e l’Allegato B del medesimo decreto.”.

5. I commi 2 e 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 58/2021 sono abrogati.

6. L’articolo 6 della legge regionale n. 58/2021 è abrogato.

7. Alla fine del comma 1, dell’articolo 10 della legge regionale n. 58/2021 dopo le parole: “ogni ulteriore aspetto” sono aggiunte le seguenti parole: “, nel rispetto della normativa vigente.”.

8. Dopo l’articolo 10 della legge regionale n. 58 del 2021, è inserito il seguente articolo:

“Art. 10 bis (Norma di rinvio)

1. Nell’applicazione della presente legge è assicurato il rispetto del comma 11 bis dell’articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) delle lettere a) e b), del comma 268, dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento euro-unitario, dagli obblighi internazionali e, per quanto di competenza, dalla normativa statale, anche laddove non specificatamente richiamati.”.

 

CAPO IV

Disposizioni in materia di sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità

 

     Art. 10. Modifica alla legge regionale 2 dicembre 2021, n. 55 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023)

1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale n. 55/2021 sono aggiunte le seguenti parole: “Il contributo di cui alla presente disposizione viene concesso nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.”.

 

CAPO V

Disposizioni varie

 

     Art. 11. Integrazione all’art. 1 della legge regionale 11 febbraio 2022, n. 1 ¬– Piano Strategico Regionale – Art. 45, comma 4 dello Statuto regionale

1. All’art. 1 della legge regionale 11 febbraio 2022, n. 1 ¬– Piano Strategico Regionale – Art. 45, comma 4 dello Statuto regionale, è aggiunto il seguente comma:

“1 bis. Nell’attuazione della pianificazione strategica regionale di cui alla presente legge è assicurato il rispetto dei vigenti vincoli derivanti dall’ordinamento euro-unitario, dagli obblighi internazionali e, per quanto di competenza, dalla normativa statale.”.

 

     Art. 12. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 2022, n. 12 (Interventi regionali di promozione e sostegno dell’istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle comunità energetiche rinnovabili.)

1. L’articolo 2 della legge regionale n. 12 del 2022 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2- Definizioni

1. Ai fini della presente legge, ai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alle comunità energetiche rinnovabili, di seguito denominate CER, si applicano le definizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 30 e all’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 (Attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili).”.

2. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 12/2022 dopo le parole: “su iniziativa” è inserita la seguente parola: “anche”.

3. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 12/2022 è abrogato.

4. Il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12/2022 è sostituito dal seguente:

“2. L’obiettivo principale dei soggetti di cui al comma 1 è diretto a fornire benefici ambientali, economici e sociali agli associati ovvero, per quanto attiene alla CER, ai suoi membri o azionisti o alle aree in cui opera la comunità medesima e non a realizzare un profitto finanziario. I membri o azionisti della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all’esecuzione di attività di gestione e monitoraggio dei prelievi e degli accumuli di energia a livello locale.”.

5. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12/2022 è abrogato.

6. Il comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 12/2022 è abrogato.

7. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale n. 12/2022 sono aggiunte le seguenti parole: “di potenza non superiore a 1 MW;”.

8. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2022 è inserito il seguente:

“2 bis. Il sostegno finanziario di cui al comma 1, lettera a), può coprire unicamente i costi e gli oneri non compensati dagli incentivi statali erogati per il medesimo impianto, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo n. 199 del 2021 e delle disposizioni ivi richiamate.”.

9. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 12/2022 è abrogata.

10. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale n. 12/2022 è abrogata.

11. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale n. 12/2022 è abrogato.

 

     Art. 13. Modifica alla legge 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.)

1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 43 della legge regionale n. 24/ 2007 è sostituito dal seguente: “Tutti i piani di vendita di cui alla legge n. 560 del 1993 scadranno, comunque, il 31 dicembre 2025.”.

2. Il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 43 della legge regionale n. 24/2007 è sostituito dal seguente: “Tutte le procedure relative ai trasferimenti di alloggi a favore degli assegnatari devono essere definite entro il 31 dicembre 2025.”.

3. Il quarto periodo del comma 3 dell’articolo 43 della legge regionale n. 24/2007 è sostituito dal seguente: “Gli assegnatari degli alloggi compresi nei piani di vendita potranno manifestare la propensione all’acquisto entro e non oltre il 31 dicembre 2024.”.

 

     Art. 14. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2022, n. 23 (Istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti a denominazione comunale)

1. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale n. 23/2022 è abrogato.

2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 23/ 2022 è sostituito dal seguente:

“2. Nel rispetto della piena tutela delle indicazioni geografiche come prevista dall’articolo 13 del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dall’articolo 103 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, la presente legge promuove la conoscenza, mediante il registro regionale, dei comuni con prodotti De. Co. istituiti e disciplinati ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). I metodi di comunicazione di tale conoscenza sono strutturati in modo da non interferire negativamente con gli scopi e con l’ambito di applicazione del sistema comunitario di tutela DOP, IGP e STG.”.

3. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 23/2022 le parole: “, identificativo di una determinata comunità;” sono sostituite dalla parola: “locale,”.

4. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale n. 23/2022 è sostituito dal seguente:

“2. Fermo restando la facoltà di riconoscere prodotti De.co. da parte delle amministrazioni comunali mediante apposita delibera consiliare e rispettivo regolamento comunale, il registro regionale De.Co. ha un ambito di operatività locale e non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, ai sensi dell’articolo 28 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, salvo che non ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 30 del medesimo.”.

5. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 23/2022 è inserito il seguente comma:

“1 bis. Il regolamento è aperto ai produttori degli Stati membri dell’Unione europea e si basa sulla qualità obiettiva dei prodotti. Il regolamento, altresì, opera nel rispetto dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione, relativamente alla puntuale applicazione degli articoli 34, 35 e 36 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea.”.

6. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 23/ 2022 è abrogata.

7. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 23/ 2022 è abrogato.

8. Nella legge regionale n. 23/2022, laddove ricorrono le parole: “dal Dipartimento Politiche Agricole e Forestali”, le parole: “del Dipartimento Politiche Agricole e Forestali,” e le parole: “il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali” queste sono sostituite rispettivamente dalle parole: “dalla Direzione regionale competente per materia”, “della Direzione regionale competente per materia” e “la Direzione regionale competente per materia”.

 

     Art. 15. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2022, n. 27 (Istituzione del Servizio di Psicologia Scolastica)

1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2022, dopo le parole: “I professionisti” sono inserite le parole: “, qualora previsto dalla normativa statale in materia di professioni sanitarie,”.

2. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale n. 27/2022 è sostituito dal seguente:

“4. Le scuole possono richiedere, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria, attività ulteriori rispetto a quelle convenzionate e programmate dal servizio provinciale, assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva, nel rispetto delle norme di bilancio dello Stato.”.

3. Nella legge regionale n. 27/2022, laddove ricorrono le parole: “il Dipartimento Politiche della persona, Ufficio Solidarietà Sociale” queste sono sostituite dalle parole: “la Direzione regionale competente in materia”.

4. Nella legge regionale n. 27/2022, laddove ricorrono le parole: “del Dipartimento stesso” e le parole: “il Dipartimento” queste sono sostituite rispettivamente dalle parole: “della Direzione regionale stessa” e dalle parole: “la Direzione regionale competente in materia”.

 

     Art. 16. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2022, n. 25 (Palestre della salute)

1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 25/2022, dopo le parole: “esercizio fisico strutturato e adattato” sono inserite le parole: “, in coerenza con le “Linee di indirizzo sull’attività fisica - Revisione delle raccomandazioni per le differenti fasce d’età e situazioni fisiologiche e nuove raccomandazioni per specifiche patologie”, adottate con accordo Stato-Regioni del 3 novembre 2021, ed eventuali successivi aggiornamenti,”.

2. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale n. 25/2022 è sostituito dal seguente:

“2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato si svolgono in strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, denominate "Palestre della Salute" come definite dalla lettera ff) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 (Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo).”.

 

CAPO VI

Disposizioni finali

 

     Art. 17. Clausola di neutralità finanziaria

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 18. Norma di adeguamento automatico

1. Nell’attuazione della presente legge è assicurato il rispetto dei vigenti vincoli derivanti dall’ordinamento euro-unitario, dagli obblighi internazionali e, per quanto di competenza, dalla normativa statale, anche laddove non specificamente richiamati.

     Art. 19. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.