Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 18/04/2023 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Modifica alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 53 (Finanziamento per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i comuni della Basilicata) |
Art. 2. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata) |
Art. 3. Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati - Norme [...] |
Art. 4. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 10 (Legge di stabilità regionale 2020) |
Art. 5. Modifica alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) |
Art. 6. Modifiche alla legge regionale 15 dicembre 2021, n. 59 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2021) |
Art. 7. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 (Disciplina della coltivazione della cave e torbiere e di inerti degli alvei dei corsi d'acqua) |
Art. 8. Modifica alla legge regionale 22 settembre 2021 n. 38 (Nuove disposizioni in materia sanitaria) |
Art. 9. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 2021, n. 58 (Disposizioni in materia sanitaria) |
Art. 10. Modifica alla legge regionale 2 dicembre 2021, n. 55 (Assestamento del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023) |
Art. 11. Integrazione all’art. 1 della legge regionale 11 febbraio 2022, n. 1 ¬– Piano Strategico Regionale – Art. 45, comma 4 dello Statuto regionale |
Art. 12. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 giugno 2022, n. 12 (Interventi regionali di promozione e sostegno dell’istituzione dei gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e delle [...] |
Art. 13. Modifica alla legge 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l'assegnazione, la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.) |
Art. 14. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2022, n. 23 (Istituzione del Registro regionale dei Comuni con prodotti a denominazione comunale) |
Art. 15. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2022, n. 27 (Istituzione del Servizio di Psicologia Scolastica) |
Art. 16. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2022, n. 25 (Palestre della salute) |
Art. 17. Clausola di neutralità finanziaria |
Art. 18. Norma di adeguamento automatico |
Art. 19. Entrata in vigore |
§ 6.2.448 - L.R. 18 aprile 2023, n. 3.
Disposizioni legislative in varie materie d’intervento
(B.U. 18 aprile 2023, n. 20 Speciale)
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE, TERRITORIO ED ENERGIA
Art. 1. Modifica alla
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della
Art. 2. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 17 bis della
2. Alla lettera a), del comma 2 dell’articolo 17 bis della
3. La lettera b), del comma 2 dell’articolo 17 bis della
“b) esercita, in sede di aggiornamento annuale del piano pluriennale economico-sociale, funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività dei parchi e delle aree protette della Regione e, al fine di ottimizzare le risorse regionali, statali e comunitarie, individua progetti specifici che i parchi e le aree protette debbono unitamente sviluppare per realizzare una vera e propria rete dei parchi e delle aree protette;”.
4. Alla lettera c), del comma 2 dell’articolo 17 bis della
5. Alla lettera d), del comma 2 dell’articolo 17 bis della
6. Alla lettera d), del comma 3 dell’articolo 17 bis della
Art. 3. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 28 bis della
2. Al comma 3 dell’articolo 28 bis della
3. All’inizio del comma 1 dell’articolo 28 ter della
Art. 4. Modifiche alla
1. La rubrica dell’articolo 5 della
CAPO II
Disposizioni in materia di infrastrutture e mobilità
Art. 5. Modifica alla
1. Il comma 1 bis, dell’articolo 6 della
Art. 6. Modifiche alla
1. Il comma 3 dell’articolo 8 della
2. L’articolo 9 della
3. L’alinea del comma 4 dell’articolo 8 della
“4. Il comma 7 ter dell’articolo 1 della
4. Al comma 1 dell’articolo 12 della
5. All’inizio del comma 5 dell’articolo 22 della
Art. 7. Modifiche ed integrazioni alla
1. Al secondo periodo del comma 1, dell'articolo 1 ter della
2. Al primo periodo del comma 1, dell’articolo 2 della
3. Al comma 2, dell’articolo 3 della
4. Al comma 1, dell’articolo 5 della
5. Al comma 2, dell’articolo 6 della
6. Al primo periodo del comma 1, dell’articolo 7 della
7. Al comma 1, dell’articolo 8 della
8. Al comma 3, dell’articolo 8 della
9. Al comma 1, dell’articolo 9 della
10. All’articolo 10 della
11. Al comma 1, dell’articolo 11 della
12. All’articolo 12 della
13. Al comma 1 dell’articolo 12-bis della
14. Al comma 2, dell’articolo 13 della
15. Al comma 2 dell’articolo 14 della
16. Al comma 1, dell’articolo 19 della
17. Al primo periodo del comma 2, dell’articolo 19 della
18. Al secondo periodo del comma 2, dell’articolo 19 della
19. Al comma 1, dell’articolo 25 della
20. Al comma 2, dell’articolo 26 della
21. Dopo la lettera b), del comma 2 dell’articolo 31 quater della
“b bis) il Segretario regionale del Ministero della cultura;”.
22. Al primo periodo del comma 1, dell’articolo 28 della
23. Nella
CAPO III
Disposizioni in materia di salute e politiche della persona
Art. 8. Modifica alla
1. L’articolo 2 della
Art. 9. Modifiche ed integrazioni alla
1. Nella
2. L’articolo 2 della
“Art. 2 (Case della comunità e assistenza domiciliare)
1. In ogni distretto della salute, ai sensi del comma 1, dell’articolo 4 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 (Riassetto organizzativo e territoriale del servizio sanitario regionale), il servizio sanitario regionale istituisce le Case della comunità previste dal piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e le centrali operative territoriali (COT) previste dal PNRR.
2. Le Case della comunità sono il luogo di cura che, grazie ad un’equipe costituita da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di famiglia e comunità, altri professionisti della salute, assistenti sociali, presenta un’offerta multi professionale, attraverso l’integrazione tra unità afferenti a materie e discipline diverse e il coordinamento tra gli aspetti sanitari e quelli sociali.
3. Nelle Case della comunità vengono erogati almeno i seguenti servizi:
a) cure primarie;
b) punto unico di accesso;
c) punto prelievo;
d) servizi diagnostici di base;
e) servizi ambulatoriali specialistici;
f) sistema integrato di prenotazione;
g) servizi di assistenza domiciliare di base;
h) integrazione con i servizi sociali;
i) percorsi di sanità d’iniziativa, di prevenzione e di educazione sanitaria.
4. Le COT sono punti di facilitazione e governo dell’orientamento e utilizzo della rete di offerta sociosanitaria all’interno del distretto con la funzione di coordinare il sistema di assistenza sanitaria, sociosanitaria e sociale, favorendo la presa in carico della persona e il raccordo tra i professionisti e i servizi offerti nei diversi setting assistenziali.
5. Le farmacie di cui alla
a) servizi cognitivi (monitoraggio aderenza alla terapia farmacologica; riconciliazione della terapia farmacologica);
b) servizi di front-office (fascicolo sanitario elettronico – FSE);
c) servizi relativi alle prestazioni analitiche di prima istanza (telemedicina, partecipazione alle campagne di screening).”.
3. L’articolo 3 della
“Art. 3 (Infermiere di famiglia)
1. Nell’ambito del sistema delle cure primarie, governato dalle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, sono istituiti i servizi di infermiere di famiglia e di comunità, di cui al comma 5 dell’articolo 1 del
2. La Regione favorisce l’esercizio in forma associata dell’attività dei medici di cure primarie e degli infermieri di famiglia e comunità, preferibilmente attraverso l’erogazione delle relative prestazioni nelle case di comunità.
3. La Regione favorisce, nell’esercizio delle attività di cure primarie dei professionisti sanitari e dell’infermiere di famiglia e comunità e in relazione alle proprie competenze, l’utilizzo delle tecnologie informative per incrementare il ricorso alla telemedicina, al teleconsulto, al telemonitoraggio medico e assistenziale e alla teleriabilitazione, in sinergia con le farmacie, anche al fine di potenziare e migliorare la presa in carico del paziente affetto da patologie croniche.
4. Per le finalità di cui al precedente comma, relativamente ai servizi e alle prestazioni di telemonitoraggio, i pazienti, in base alle loro patologie, sono dotati di apposite apparecchiature certificate come dispositivi medici, in grado di trasmettere i parametri vitali al software tramite una connessione internet o anche l’utilizzo di una connessione mobile cellulare e informare il personale sanitario se il decorso della malattia è corretto o se bisogna intervenire in base alla gravità del caso in coerenza con le Linee di indirizzo nazionali per l’erogazione di prestazioni in telemedicina approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome del 17 dicembre 2020 e successive modifiche.
5. Ogni persona è dotata del proprio fascicolo sanitario elettronico che può essere consultato nel rispetto nel rispetto delle modalità stabilite dall’articolo 12 del
4. Al comma 3 dell’articolo 4 della
5. I commi 2 e 3 dell’articolo 5 della
6. L’articolo 6 della
7. Alla fine del comma 1, dell’articolo 10 della
8. Dopo l’articolo 10 della
“Art. 10 bis (Norma di rinvio)
1. Nell’applicazione della presente legge è assicurato il rispetto del comma 11 bis dell’articolo 20 del
CAPO IV
Disposizioni in materia di sviluppo economico, lavoro e servizi alla comunità
Art. 10. Modifica alla
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 7 della
CAPO V
Disposizioni varie
Art. 11. Integrazione all’art. 1 della
1. All’art. 1 della
“1 bis. Nell’attuazione della pianificazione strategica regionale di cui alla presente legge è assicurato il rispetto dei vigenti vincoli derivanti dall’ordinamento euro-unitario, dagli obblighi internazionali e, per quanto di competenza, dalla normativa statale.”.
Art. 12. Modifiche ed integrazioni alla
1. L’articolo 2 della
“Articolo 2- Definizioni
1. Ai fini della presente legge, ai gruppi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili e alle comunità energetiche rinnovabili, di seguito denominate CER, si applicano le definizioni di cui, rispettivamente, all’articolo 30 e all’articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 (Attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili).”.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della
3. Il comma 4 dell’articolo 3 della
4. Il comma 2 dell’articolo 4 della
“2. L’obiettivo principale dei soggetti di cui al comma 1 è diretto a fornire benefici ambientali, economici e sociali agli associati ovvero, per quanto attiene alla CER, ai suoi membri o azionisti o alle aree in cui opera la comunità medesima e non a realizzare un profitto finanziario. I membri o azionisti della comunità partecipano alla generazione distribuita di energia da fonte rinnovabile e all’esecuzione di attività di gestione e monitoraggio dei prelievi e degli accumuli di energia a livello locale.”.
5. Il comma 3 dell’articolo 4 della
6. Il comma 4 dell’articolo 4 della
7. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della
8. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 della
“2 bis. Il sostegno finanziario di cui al comma 1, lettera a), può coprire unicamente i costi e gli oneri non compensati dagli incentivi statali erogati per il medesimo impianto, ai sensi dell’articolo 8 del
9. La lettera c) del comma 3 dell’articolo 6 della
10. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 6 della
11. Il comma 3 dell’articolo 8 della
Art. 13. Modifica alla
1. Il secondo periodo del comma 3 dell’articolo 43 della legge regionale n. 24/ 2007 è sostituito dal seguente: “Tutti i piani di vendita di cui alla
2. Il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 43 della
3. Il quarto periodo del comma 3 dell’articolo 43 della
Art. 14. Modifiche ed integrazioni alla
1. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della
2. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale n. 23/ 2022 è sostituito dal seguente:
“2. Nel rispetto della piena tutela delle indicazioni geografiche come prevista dall’articolo 13 del
3. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della
4. Il comma 2 dell’articolo 3 della
“2. Fermo restando la facoltà di riconoscere prodotti De.co. da parte delle amministrazioni comunali mediante apposita delibera consiliare e rispettivo regolamento comunale, il registro regionale De.Co. ha un ambito di operatività locale e non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, ai sensi dell’articolo 28 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, salvo che non ricorrano i presupposti per l’applicazione dell’articolo 30 del medesimo.”.
5. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della
“1 bis. Il regolamento è aperto ai produttori degli Stati membri dell’Unione europea e si basa sulla qualità obiettiva dei prodotti. Il regolamento, altresì, opera nel rispetto dell’articolo 117, comma 1, della Costituzione, relativamente alla puntuale applicazione degli articoli 34, 35 e 36 del Trattato di funzionamento dell’Unione europea.”.
6. La lettera h) del comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 23/ 2022 è abrogata.
7. Il comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 23/ 2022 è abrogato.
8. Nella
Art. 15. Modifiche alla
1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 3 della
2. Il comma 4 dell’articolo 3 della
“4. Le scuole possono richiedere, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e finanziaria, attività ulteriori rispetto a quelle convenzionate e programmate dal servizio provinciale, assumendo a proprio carico la spesa aggiuntiva, nel rispetto delle norme di bilancio dello Stato.”.
3. Nella
4. Nella
Art. 16. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell’articolo 2 della
2. Il comma 2 dell’articolo 2 della
“2. I programmi di esercizio fisico strutturato e adattato si svolgono in strutture di natura non sanitaria, pubbliche o private, denominate "Palestre della Salute" come definite dalla lettera ff) del comma 1 dell’articolo 2 del
CAPO VI
Disposizioni finali
Art. 17. Clausola di neutralità finanziaria
1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.
Art. 18. Norma di adeguamento automatico
1. Nell’attuazione della presente legge è assicurato il rispetto dei vigenti vincoli derivanti dall’ordinamento euro-unitario, dagli obblighi internazionali e, per quanto di competenza, dalla normativa statale, anche laddove non specificamente richiamati.
Art. 19. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.