Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale |
Data: | 06/05/2021 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. Stati di previsione dell’entrata e della spesa |
Art. 2. Attuazione del titolo II del decreto legislativo n. 118 del 2011 |
Art. 3. Fondi di riserva |
Art. 4. Disavanzo di amministrazione presunto |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 6.2.393 - L.R. 6 maggio 2021, n. 20.
Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023
(B.U. 6 maggio 2021, n. 41 Speciale)
Art. 1. Stati di previsione dell’entrata e della spesa
1. In base al principio contabile della competenza finanziaria di cui agli allegati 1 e 4/2 del
a) per l’esercizio finanziario 2021, sono previste rispettivamente entrate di competenza per 2.918.391.356,92 euro e di cassa per 4.720.360.538,39 euro e autorizzate spese di competenza per 2.918.391.356,92 euro e di cassa per 4.350.174.773,11 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese, allegati alla presente legge;
b) per l’esercizio finanziario 2022, sono previste rispettivamente entrate di competenza per 2.308.469.865,71 euro e autorizzate spese di competenza per 2.308.469.865,71 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese, allegati alla presente legge;
c) per l’esercizio finanziario 2023, sono previste rispettivamente entrate di competenza per 2.206.978.642,06 euro e autorizzate spese di competenza per 2.206.978.642,06 euro, in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese, allegati alla presente legge.
2. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, dell’articolo 11 del
a) prospetto delle entrate - bilancio pluriennale 2021/2023 per titoli e tipologie (Allegato A);
b) prospetto delle spese - bilancio pluriennale 2021/2023 per missioni, programmi e titoli (Allegato B);
c) riepilogo generale delle entrate per titoli (Allegato C);
d) riepilogo generale delle spese per titoli (Allegato D);
e) riepilogo generale delle spese per Missioni (Allegato E);
f) quadro generale riassuntivo (Allegato F);
g) prospetto degli equilibri di bilancio (Allegato G);
h) tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto all’1 gennaio 2021 (Allegato H);
i) prospetto della composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato di ciascun esercizio del bilancio pluriennale (Allegato I);
j) prospetto della composizione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione (Allegato J);
k) prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento (Allegato K);
l) prospetto dei mutui passivi e altri prestiti in ammortamento nell’esercizio finanziario 2021 (Allegato L);
m) elenco delle missioni e dei programmi in cui ricadono le spese di natura obbligatoria articolato per capitoli (Allegato M);
n) nota integrativa (Allegato N).
3. L’allegato O2 alla
4. La Giunta regionale, a seguito dell’approvazione della presente legge, approva, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio:
a) il documento tecnico di accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese;
b) il bilancio finanziario gestionale, articolato in titoli, tipologie, categorie e capitoli, per le entrate, e in missioni, programmi, macroaggregati e capitoli, per le spese.
5. Sono autorizzati, in base agli articoli 53 e 54 del
6. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai diritti di credito di importo non superiore a 12,00 euro per imposte e tasse regionali, per sanzioni amministrative, nonché per somme dovute alla Regione a qualsiasi titolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai rimborsi non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. È autorizzato l’impegno delle spese per gli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, entro i limiti degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione della spesa di cui al comma 1.
9. È autorizzato il pagamento delle spese per l’esercizio finanziario 2021, entro i limiti degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione della spesa di cui alla lettera a), comma 1.
Art. 2. Attuazione del titolo II del
1. Per l’attuazione del titolo II (Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario) del
Art. 3. Fondi di riserva
1. Ai sensi degli articoli 48 e 49 del
a) il fondo di riserva per le spese obbligatorie, con uno stanziamento, in termini di competenza, pari a 204.216,45 euro per l’anno 2021, a 100.000,00 euro per l’anno 2022 ed a 259.579,98 euro per l’anno 2023;
b) il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa, con uno stanziamento pari a 50.000.000,00 euro per l’anno 2021.
Art. 4. Disavanzo di amministrazione presunto [2]
1. Il disavanzo di amministrazione presunto riveniente da esercizi precedenti viene ripianato secondo quanto previsto nell’allegato N.7, accluso all’allegato N di cui alla lettera n), del comma 2, dell’articolo 1 della presente legge, in applicazione del disposto di cui all’articolo 42 del
Art. 5. Entrata in vigore
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.
Allegati
(Omissis)
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 2022, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo e dell’Allegato O alla presente legge, nella parte concernente il ripiano del disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 5 luglio 2022, n. 168, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo e dell’Allegato N.8 alla Nota integrativa al bilancio allegata alla presente legge, nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto riveniente dagli esercizi 2018 e 2019, nonché nella parte concernente il ripiano negli esercizi dal 2021 al 2023 del disavanzo di amministrazione presunto riveniente dall’esercizio 2020.