§ 4.5.18 – L.R. 27 luglio 1998, n. 22.
Riforma del Trasporto Pubblico regionale e locale in attuazione del Decreto Legislativo del 19-11-1997, n. 422.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti e viabilità
Data:27/07/1998
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Trasporto pubblico regionale e locale.
Art. 3.  Classificazione dei servizi di trasporto pubblico su strada.
Art. 4.  Bacini di traffico.
Art. 5.  Competenze della Regione.
Art. 6.  Competenze delle Province.
Art. 7.  Competenze dei Comuni e delle Comunità Locali
Art. 8.  Piano Regionale dei Trasporti.
Art. 9.  Piani dei Trasporti di Bacino.
Art. 10.  Piani Urbani del Traffico.
Art. 11.  Servizi minimi.
Art. 12.  Programmi triennali.
Art. 13.  Accordi di programma.
Art. 14.  Procedure per l'affidamento dei servizi.
Art. 15.  Obblighi dell'affidatario dei servizi.
Art. 16.  Contratti di servizio.
Art. 17.  Contenuto dei contratti di servizio.
Art. 18.  Subentro di impresa al precedente gestore.
Art. 19.  Sub-affidamento dei servizi di trasporto.
Art. 20.  Osservatorio Permanente per la Mobilità.
Art. 21.  Costituzione e Risorse del Fondo Regionale Trasporti.
Art. 22.  Determinazione delle tariffe.
Art. 23.  Bigliettazione.
Art. 24.  Libera circolazione ai soggetti in grave situazione di disagio.
Art. 25.  Biglietti Gratuiti.
Art. 26.  Bagagli e colli.
Art. 27.  Tessere di libera circolazione.
Art. 28.  Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico.
Art. 29.  Carta dei Servizi di trasporto pubblico.
Art. 30.  Vigilanza.
Art. 31.  Norma finanziaria.
Art. 32.  Poteri sostitutivi.
Art. 33.  (Regime transitorio per l'affidamento dei servizi di trasporto).
Art. 34.  Rinvio a successive norme e provvedimenti.
Art. 35.  Abrogazione di norme.
Art. 36.  Pubblicazione.


§ 4.5.18 – L.R. 27 luglio 1998, n. 22.

Riforma del Trasporto Pubblico regionale e locale in attuazione del Decreto Legislativo del 19-11-1997, n. 422.

(B.U. 6 agosto 1998, n. 44).

 

CAPO I

FINALITA' E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Finalità.

     La presente legge, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. 19/11/97 n. 422 e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina il sistema di trasporto pubblico nella Regione Basilicata al fine di realizzare un sistema integrato di trasporto, favorendo il miglioramento della mobilità sul territorio e la razionalizzazione del traffico. Al fine di conseguire le suddette finalità la Regione provvede a [1]:

     a) conferire alle Province ed ai Comuni tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;

     b) favorire le modalità di trasporto a minore impatto ambientale che determinino una riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale;

     c) favorire il miglioramento della mobilità a livello extraurbano ed urbano, anche tramite l'integrazione modale sull'intera rete, la razionalizzazione del traffico privato e la riorganizzazione del trasporto pubblico;

     d) individuare, di concerto con gli Enti Locali il livello dei servizi di trasporto qualitativamente e quantitativamente sufficienti a soddisfare le esigenze di mobilità;

     e) incentivare, nella gestione dei servizi di trasporto regionale e locale, il superamento degli assetti monopolistici, introducendo regole di concorrenzialità tramite l'espletamento di procedure concorsuali per la scelta dei gestori;

     f) perseguire la razionalizzazione della spesa pubblica anche attraverso l'introduzione di contratti di servizio basati su principi di economicità e di efficienza.

 

     Art. 2. Trasporto pubblico regionale e locale.

     Per trasporto pubblico regionale e locale (T.P.R.L.) sono da intendere i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e merci comprendenti l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lacuali, fluviali ed aerei che operano in maniera continuativa o periodica con itinerari, orari, frequenza e tariffe prestabilite e ad accesso generalizzato, nell'ambito del territorio di interesse regionale.

 

     Art. 3. Classificazione dei servizi di trasporto pubblico su strada.

     I servizi di T.P.R.L. si distinguono:

     1) in relazione alla finalità del trasporto in:

     a) ordinari: quando il servizio sia offerto alla generalità degli utenti in modo regolare e continuativo;

     b) specializzati: quando il servizio sia destinato in prevalenza a determinati gruppi di utenza, come lavoratori o studenti, o sia finalizzato alla mobilità turistica nei periodi estivi;

     c) sperimentali: quando siano finalizzati all'accertamento delle caratteristiche del traffico o dell'adeguamento delle modalità di esercizio e siano effettuati di norma per un periodo non superiore a 3 mesi.

     2) in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui si svolgono in:

     a) urbani: se si svolgono nell'ambito degli aggregati urbani, senza soluzione di continuità abitativa;

     b) extraurbani: se collegano l'aggregato urbano con il territorio e gli insediamenti limitrofi con soluzione di continuità abitativa.

     3) in relazione all'ambito amministrativo in:

     a) regionali: se svolgono servizi su direttrici regionali o in parte nelle regioni finitime purchè le istanze dell'utenza si manifestino prevalentemente nella Regione Basilicata;

     b) provinciali: se svolgono servizi su direttrici provinciali o in parte nelle province finitime purchè le istanze dell'utenza si manifestino prevalentemente nella provincia origine del percorso;

     c) comunali: se svolgono servizi su direttrici comunali o in parte nei comuni finitimi purchè le istanze dell'utenza si manifestino prevalentemente nel comune origine del percorso.

 

     Art. 4. Bacini di traffico.

     Per bacino di traffico si intende l'unità territoriale in cui si attua un sistema di trasporto pubblico integrato e coordinato in rapporto ai bisogni di mobilità, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche. La individuazione dei bacini di traffico sopra indicati è finalizzata alla realizzazione di una offerta equilibrata di servizi perseguendo il più alto grado di intermodalità ed efficienza.

 

CAPO II

FUNZIONI E COMPETENZE

 

     Art. 5. Competenze della Regione.

     La Regione esercita le funzioni di programmazione dei servizi di trasporto pubblico, non dichiarati di interesse nazionale ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 422/97, svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento per una visione unitaria del trasporto urbano ed extraurbano in ambito regionale, nonché le funzioni di amministrazione dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale, non attribuite agli enti locali ai sensi dei successivi artt. 6 e 7.

     In particolare la Regione:

     a) approva i piani dei Trasporti di bacino, di cui al successivo art. 9, predisposti ed adottati dalle Provincie;

     b) approva il piano regionale dei trasporti di cui all'art. 8 e provvede ai relativi aggiornamenti, tenuto conto della programmazione degli enti locali, in connessione con le previsioni di assetto territoriale e di sviluppo economico;

     c) definisce gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, in particolare per i piani di bacino predisposti dalle Provincie e per i piani urbani del traffico predisposti dai Comuni;

     d) programma gli investimenti nel settore del T.P.L. raccordandosi con lo Stato e gli enti locali tramite la sottoscrizione di accordi di programma di cui all'art. 13;

     e) determina, d'intesa con le Province ed i Comuni, il livello dei servizi minimi qualitativamente e quantitativamente sufficienti a garantire la mobilità dei cittadini, i cui oneri sono a carico del bilancio regionale;

     f) stabilisce le modalità per la determinazione delle tariffe, anche al fine di realizzare l'integrazione tariffaria tra i vari modi di trasporto;

     g) svolge a decorrere dall'1/1/2000 le funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari relativi alle tratte regionali e locali delle F.A.L., quali ferrovie in gestione commissariale governativa affidate dall'1/1/97 alla Società F.S. S.p.A. per la ristrutturazione.

     Per l'affidamento della gestione di tali servizi la Regione stipula contratti di servizio;

     h) promuove la costituzione di imprese per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale;

     i) svolge, a decorrere dall'1/6/1999 [2], le funzioni di programmazione e amministrazione dei servizi ferroviari in concessione a F.S. S.p.A. e relativi alle tratte di interesse regionale e locale;

     l) realizza con il Ministero dei Trasporti e le F.S. S.p.A. accordi di programma per il trasferimento delle risorse per l'espletamento dei servizi di cui al punto g) e subentra allo Stato nel rapporto con le F.S. stipulando i relativi contratti di servizio;

     m) approva, sentite le OO.SS. e le associazioni dei consumatori, i programmi triennali dei servizi di T.P.L. di cui all'art. 12;

     n) svolge le funzioni ed i compiti che richiedono l'esercizio unitario a livello regionale, introducendo regole di concorrenzialità nella gestione dei servizi di T.P.R.L. e stipula i relativi contratti di servizio;

     o) eroga le risorse finanziarie agli enti locali per l'amministrazione dei servizi di T.P.R.L.;

     p) svolge le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di T.P.R.L. di propria competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi e la stipula dei relativi contratti di servizi;

     q) svolge, per quanto di competenza, le funzioni attribuitegli ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in tema di trasporto pubblico regionale e locale;

     r) provvede alla definizione del costo medio dei servizi di trasporto anche ai fini della individuazione del corrispettivo per l'appalto dei servizi;

     s) provvede alla ripartizione delle risorse tra le Province e i Comuni per l'esercizio delle funzioni conferite ai sensi della presente legge;

     t) svolge ogni altra funzione che richieda l'esercizio unitario a livello regionale.

 

     Art. 6. Competenze delle Province.

     La Regione Basilicata, in attuazione dell'art. 7, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 422/97 delega alle Province tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di T.P.R.L. che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.

     Le Amministrazioni provinciali di Potenza e di Matera:

     a) esercitano le funzioni amministrative in materia di trasporti pubblici locali svolgentisi nel rispettivo territorio.

     Le funzioni amministrative relative ai servizi interprovinciali che si svolgono nell'ambito del territorio regionale o nelle regioni limitrofe sono conferite alla provincia nel cui territorio si sviluppa la parte prevalente di percorso, ovvero gli interessi prevalenti dell'utenza:

     b) predispongono e adottano i piani di bacino per assicurare la mobilità nell'ambito del territorio provinciale, sulla base degli indirizzi della Regione Basilicata;

     c) contribuiscono d'intesa con la Regione alla determinazione dei servizi minimi di cui all'art. 11;

     d) istituiscono eventuali servizi aggiuntivi a quelli sub precedente lettera c), con oneri finanziari a carico dei propri bilanci, stipulando i relativi contratti di servizio secondo le procedure concorsuali;

     e) vigilano sulla regolarità dell'esercizio e sulla qualità del servizio, svolgendo le funzioni di natura sanzionatoria e quelle previste in caso di inadempienza da parte dell'affidatario;

     f) provvedono a tutti gli adempimenti connessi ai contratti di servizio erogando i corrispettivi previsti;

     g) svolgono le funzioni per l'accertamento (di cui all'ultimo comma dell'art. 5 del D.P.R. 753/80) relative al riconoscimento, ai fini della sicurezza e regolarità del servizio di trasporto su strada di propria competenza, della idoneità del percorso, delle sue variazioni e dell'ubicazione delle fermate;

     h) svolgono le procedure concorsuali per l'affidamento dei servizi di T.P.R.L. di propria competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi e la stipula dei relativi contratti di servizio;

     i) propongono i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale;

     l) svolgono, per quanto di competenza, le funzioni attribuite ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, in tema di trasporto pubblico regionale e locale.

 

     Art. 7. Competenze dei Comuni e delle Comunità Locali [3]

     1. I Comuni in relazione ai servizi di T.P.R.L. di propria competenza:

determinano d’intesa con la Regione i servizi minimi di propria competenza e le relative tariffe; svolgono le procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di T.P.R.L. di propria competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi e la stipula dei relativi contratti di servizio; organizzano la rete dei trasporti di linea di propria competenza nelle aree urbane.

     2. Le Comunità locali nel territorio di propria competenza predispongono e aggiornano, sulla base degli indirizzi regionali i piani urbani del traffico;

determinano, d’intesa con la Regione ed in base a quanto stabilito nel proprio statuto, i servizi minimi di propria competenza e le relative tariffe;

svolgono le procedure concorsuali per l’affidamento dei servizi di T.P.R.L. di propria competenza, per la scelta degli affidatari dei servizi e la stipula dei relativi contratti di servizio; organizzano la rete dei trasporti di linea di propria competenza nelle aree extraurbane e promuovono, sentita la Provincia, l’intesa con i Comuni limitrofi per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico che collegano i rispettivi territori comunali.

 

CAPO III

STRUMENTI PER LA PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE DEL T.P.R.L.

 

     Art. 8. Piano Regionale dei Trasporti.

     Il Piano Regionale dei Trasporti (P.R.T.) è il documento programmatico teso a realizzare un sistema di trasporti equilibrato ed ambientalmente compatibile, coerente con piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico regionali.

     Il Piano Regionale dei Trasporti contiene:

     a) l'indicazione delle linee programmatiche della Regione nel settore dei trasporti, tenuto conto dei piani provinciali di bacino;

     b) le linee generali per l'assetto della rete infrastrutturale e dei servizi di trasporto pubblico;

     c) gli indirizzi per la pianificazione dei trasporti locali, compresi quelli per il trasporto di persone con ridotte capacità motorie;

     d) i lineamenti generali di politica tariffaria e di determinazione del costo dei servizi, tendenti all'integrazione modale e tariffaria;

     e) i criteri per il coordinamento e la razionalizzazione degli interventi finanziari nel settore dei trasporti.

     Lo schema di P.R.T., predisposto dal Dipartimento competente, previa consultazione degli Enti Locali, in sede di Conferenza permanente delle Autonomie di cui alla L.R. n. 17 del 28/3/1966 e sentite le OO.SS. più rappresentative nonché le rappresentanze delle imprese di trasporto, viene proposto dalla Giunta al Consiglio Regionale.

     Il Consiglio stesso, sulla base del parere della competente Commissione consiliare, e con eventuale nuova consultazione dei suddetti organismi, procede alla relativa approvazione.

 

     Art. 9. Piani dei Trasporti di Bacino.

     I Piani dei Trasporti di Bacino, predisposti dalle Province e riguardanti la rete delle autolinee provinciali, devono tendere alla massima integrazione tra i diversi modi di trasporto eliminando sovrapposizioni e parallelismi tra le differenti modalità.

     Il piano di bacino, adottato dalla Provincia competente, il cui aggiornamento deve avvenire con cadenza almeno quinquennale, deve contenere:

     a) l'articolazione del bacino provinciale in sub-bacini o aree omogenee di traffico;

     b) le linee di bacino e sub-bacino, distinte per direttrici;

     c) l'indicazione delle linee tra bacini provinciali necessarie per la gestione integrata con le linee di bacino;

     d) l'indicazione delle modalità e dei soggetti produttori di servizi sulla base dei criteri di economicità e di efficienza funzionale;

     e) l'integrazione di tutti i servizi di interesse di bacino;

     f) il programma economico-finanziario con l'indicazione delle risorse necessarie per assicurare lo svolgimento dei servizi;

     g) l'individuazione delle aree a domanda debole, con il conseguente adeguamento dell'offerta dei servizi di trasporto;

     h) l'individuazione degli interventi sulle infrastrutture al fine di adeguarle alle esigenze del trasporto pubblico locale.

     I Piani dei Trasporti di Bacino, sono adottati dalle Province e debbono essere trasmessi alla Regione entro 4 mesi dalla pubblicazione della presente legge anche al fine degli adempimenti previsti all'art. 5.

     Trascorso tale termine la Regione, in virtù dei poteri sostitutivi e sentite le Amministrazioni interessate, provvede autonomamente alla predisposizione ed adozione dei piani di trasporto di bacino.

 

     Art. 10. Piani Urbani del Traffico.

     I Piani Urbani del Traffico sono adottati ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 dai Comuni di cui al decreto Ministero LL.PP. 2 gennaio 1996, come definito con D.G.R. n. 3531 del 26/6/91.

     I Comuni suddetti predispongono ed approvano i Piani Urbani del Traffico in accordo con i contenuti del precedente art. 7, al fine del coordinamento tra mobilità individuale e collettiva.

 

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

 

     Art. 11. Servizi minimi.

     La Regione, d'intesa con le Province ed i Comuni e sentite le Associazioni dei Consumatori, le Associazioni delle imprese di trasporto e le OO.SS., determina il livello dei servizi minimi i cui costi sono a carico del bilancio regionale.

     Per i servizi minimi si intendono i servizi atti a garantire le esigenze essenziali della mobilità per le strutture regionali socio- sanitarie, i principali poli di istruzione, di produzione, terziari e turistici. Ai sensi dell'art. 16, comma 2 del D.Lgs. 422/97, la rete dei servizi minimi è definita in considerazione:

     a) dell'integrazione tra le reti di trasporto;

     b) del pendolarismo scolastico e lavorativo;

     c) della fruibilità dei servizi da parte degli utenti per l'accesso ai servizi di carattere socio-sanitario, amministrativo turistico e culturale;

     d) della riduzione della congestione del traffico e dell'inquinamento ambientale;

     e) delle esigenze di trasporto delle persone con ridotte capacità motorie e dei cittadini in condizione di disagio economico e sociale.

     Le Province ed i Comuni possono istituire servizi aggiuntivi a quelli minimi con oneri a carico dei propri bilanci, ove necessario, e nel rispetto delle procedure concorsuali di affidamento.

     E' fatta salva, in quanto compatibile, la disciplina di cui all'art. 12 della L.R. n. 23 del 19/5/1997, in ordine ai compiti e funzioni delle Comunità Montane, emanate in attuazione della legge nazionale sulla montagna n. 97 del 31 gennaio 1994.

 

     Art. 12. Programmi triennali.

     La Regione, al fine di regolamentare i servizi di trasporto pubblico locale, con riferimento ai servizi minimi di cui al precedente articolo 11 e sentite le organizzazioni sindacali confederali, le associazioni dei consumatori e le associazioni delle imprese di trasporto, approva i programmi triennali dei servizi di trasporto pubblico locale predisposti dalle Province, che contengono:

     a) la rete e l'organizzazione dei servizi;

     b) l'integrazione modale e tariffaria;

     c) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti;

     d) le modalità di determinazione delle tariffe;

     e) le modalità di attuazione e revisione dei contratti di servizio;

     f) il sistema di monitoraggio dei servizi;

     g) le azioni finalizzate alla riduzione della congestione e dell'inquinamento ambientale.

 

     Art. 13. Accordi di programma.

     La Regione, sulla base degli obiettivi definiti nel P.R.T. e con le modalità definite dall'art. 15 del D.Lgs. 422/97, promuove accordi di programma per gli investimenti con gli enti locali, le aziende di T.P.R.L. e soggetti di diritto privato.

     Gli accordi di programma individuano:

     a) le opere da realizzare e i mezzi di trasporto, incluso il materiale rotabile;

     b) i temi di realizzazione in funzione dei piani di sviluppo dei servizi ed il periodo di validità;

     c) i soggetti coinvolti e i loro compiti;

     d) le risorse necessarie, le loro fonti di finanziamento ed i tempi di erogazione.

     Gli accordi di programma approvati dal Consiglio Regionale vengono sottoscritti, per la Regione Basilicata, dal Presidente della Giunta regionale.

 

CAPO V

NORME PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

 

     Art. 14. Procedure per l'affidamento dei servizi.

     Allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici, di introdurre regole di concorrenzialità nella gestione e di perseguire principi di economicità nell'affidamento dei servizi di trasporto, la Regione, le Province ed i Comuni, in base alle rispettive competenze attribuite ai sensi della presente legge, fanno ricorso alle procedure concorsuali per la scelta dei gestori dei servizi, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale sugli appalti pubblici di servizi e sulla costituzione delle società miste.

     L'affidamento dei servizi avviene per l'intera rete relativa all'area omogenea di traffico, così come definita dal precedente art. 9.

     Ai fini di cui al comma 1:

     a) per la scelta del gestore dei servizi si applica la procedura ristretta, di cui all'art. 12, lettera b) del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 158;

     b) per quanto riguarda l'aggiudicazione si tiene conto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 24, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 158/95;

     c) per la scelta dei soci privati delle società miste si applica il procedimento di confronto concorrenziale previsto dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 53;

     d) alle gare saranno ammesse, oltre alle ditte individuali ed ai consorzi, anche riunioni temporanee di imprese costituitesi secondo i criteri di cui all'art. 23 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 158;

     e) per la partecipazione alle gare di ditte in forma singola o associata o quali componenti di un consorzio regolarmente costituito, si fa esplicito riferimento a quanto previsto dall'art. 23 del suddetto decreto 158/95.

     La Giunta regionale, sentite le Commissioni Consiliari Competenti, approva lo schema tipo del contratto di servizio e del capitolato d'appalto e fissa con proprio provvedimento le modalità ed i criteri per le procedure di gara e determina il corrispettivo sulla base dei criteri di cui alla lettera r) dell'art. 5.

 

     Art. 15. Obblighi dell'affidatario dei servizi.

     L'affidatario del servizio è tenuto all'osservanza di tutti gli obblighi derivanti dal contratto di servizio di cui al successivo art. 16.

     In particolare l'affidatario è tenuto a:

     a) effettuare il servizio come previsto dal contratto;

     b) garantire la puntualità, la qualità, l'efficienza, la regolarità e la sicurezza del servizio;

     c) utilizzare personale qualificato, secondo quanto previsto dal CCNL in vigore, e materiale idoneo;

     d) garantire un'adeguata informazione all'utenza;

     e) fornire alla Regione ed agli enti affidanti i dati ritenuti necessari e richiesti, utilizzando supporti informatici.

 

     Art. 16. Contratti di servizio.

     I contratti di servizio regolano l'esercizio di trasporto pubblico locale in qualsiasi forma affidati e con qualsiasi modalità effettuati.

     Il periodo di validità del contratto di servizio è pari a cinque anni.

     Ferme restando le scadenze per la stipula dei contratti di servizio ferroviari di cui all'art. 8 e 9 del D.Lgs. 422 e successive modificazioni ed integrazioni, i contratti di servizio di T.P.R.L. vengono stipulati entro agosto 2003 per l'affidamento di tutti i servizi secondo le procedure concorsuali previste all'art. 14, comma 1 [4].

     I contratti di servizio e i corrispondenti accordi di programma inerenti alle Ferrovie Apulo Lucane hanno validità e decorrenza secondo le apposite direttive e disposizioni del Governo [5].

     I contratti di servizio devono prevedere un progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, che, al netto dei costi delle infrastrutture, dovrà raggiungere almeno lo 0,35 a partire dal 1° gennaio 2000.

     (Omissis) [6].

     Gli enti competenti hanno facoltà di revocare l'affidamento, con atto motivato, in caso di modifiche o revisione sostanziale della organizzazione dei servizi o di parte di essi, ovvero in cui venga meno l'interesse pubblico, così come previsto dal contratto di servizio.

     Agli oneri a carico degli Enti contraenti, previsti dai contratti di servizio, devono corrispondere le risorse finanziarie effettivamente disponibili. In caso contrario i contratti di servizio sono nulli.

     La Regione e gli Enti contraenti sono autorizzati a sottoscrivere i contratti di servizio per l'intero periodo di validità con assunzione della relativa obbligazione per l'intero periodo.

     Il bilancio annuale e poliennale assicura la copertura finanziaria per le obbligazioni che vengono a scadenza nei relativi esercizi finanziari.

     Per i servizi ferroviari i contratti di servizio sono stipulati almeno sette mesi prima dell'inizio del periodo di validità, mentre per i servizi su gomma i contratti anzidetti sono stipulati almeno quattro mesi prima dell'inizio del periodo di validità. In caso di accordo tra i contraenti, è possibile sottoscrivere i contratti di servizio con efficacia anche immediata dalla stipula [7].

     I contratti di servizio devono essere predisposti nel rispetto delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3 e 4 del Regolamento n. 1191/CEE, nonché nel rispetto dei principi sull'erogazione dei servizi pubblici, così come fissati dalla carta dei servizi del settore trasporti.

     Le norme della direttiva n. 91/440/CEE del Consiglio del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, si applicano anche al settore dei trasporti regionali e locali.

 

     Art. 17. Contenuto dei contratti di servizio.

     I contratti di servizio contengono:

     a) il periodo di validità;

     b) l'oggetto del contratto;

     c) le caratteristiche dei servizi offerti ed il relativo programma di esercizio;

     d) i casi di variazione del programma di esercizio;

     e) l'obbligo da parte dell'affidatario di impiegare personale qualificato ed utilizzare i mezzi idonei per garantire la sicurezza di esercizio;

     f) gli standard qualitativi minimi del servizio, in termini di età, manutenzione e confortevolezza dei veicoli utilizzati, nonché in termini di regolarità e di affidabilità dei servizi, di puntualità delle corse, di informazione all'utenza, di rispetto per l'ambiente;

     g) la struttura tariffaria adottata ed i sistemi per il rilevamento automatizzato dell'utenza in uso;

     h) gli importi dovuti dall'Ente affidante all'impresa di trasporto affidataria, per le prestazioni oggetto del contratto, tenuto conto anche degli obblighi di servizio di cui all'art. 17 del D.Lgs. 422, nonché le modalità ed i tempi dei rispettivi pagamenti;

     i) l'obbligo di fornire la rendicontazione annuale sui dati di traffico ed i costi di esercizio per linee esercite;

     l) i casi di revisione degli importi di cui al punto precedente ed i limiti entro cui può essere prevista la revisione;

     m) le eventuali modalità di revisione dei contratti;

     n) le garanzie che l'impresa deve prestare;

     o) i casi di risoluzione del contratto;

     p) le sanzioni per inadempienza;

     q) l'obbligo di applicare, per le singole tipologie di servizio, i rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;

     r) la disciplina da applicare in caso di sub-affidamento dei servizi;

     s) l'obbligo da parte dell'affidatario di fornire i dati richiestigli su supporto informatico e cartaceo;

     t) le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e di controllo da parte dell'Ente gestore del servizio;

     u) le procedure da osservare in caso di controversie e il Foro competente in caso di contenzioso.

 

     Art. 18. Subentro di impresa al precedente gestore.

     In tutti i casi di subentro di impresa al precedente gestore va considerata la tutela dei livelli occupazionali e delle posizioni giuridiche, normative ed economiche, previste dalla contrattazione di 1° e 2° livello:

     a) al gestore che cessa dal servizio non spetta alcun indennizzo. Lo stesso trattamento è previsto nel caso di decadenza dall'affidamento del servizio, ovvero di risoluzione del contributo di servizio;

     b) il trasferimento del personale dell'impresa cessante all'Impresa subentrante è disciplinato dall'art. 26, allegato A del R.D. 8 gennaio 1931 n. 148, con applicazione del contratto nazionale collettivo di lavoro della categoria;

     c) i beni strumentali funzionali all'effettuazione del servizio acquistati con contributo pubblico sono ceduti, all'impresa subentrante, al valore di mercato al netto dei contributi pubblici ricevuti all'atto dell'acquisto dei beni anzidetti.

     I vincoli residuali a favore della Regione vengono trasferiti sull'azienda subentrante.

 

     Art. 19. Sub-affidamento dei servizi di trasporto.

     È vietato il sub-affidamento dei servizi, a meno di motivata richiesta all'Azienda e previa autorizzazione da parte dell'Ente affidante, entro il limite massimo del 20% dei servizi da esercitare, nel rispetto delle procedure disciplinate dal D.Lgs. n. 158/95 e nell’osservanza della Legge Regionale n. 22/1998, nonché della Legge Regionale n. 9/2004 e sempre che il sub- affidamento sia indicato in sede di presentazione delle offerte [8].

     Le cooperative tra dipendenti, derivanti dalla trasformazione di aziende speciali o consorzi hanno la precedenza nel sub-affidamento dei servizi.

     L'affidatario resta comunque unico responsabile del servizio.

     L'impresa sub affidataria deve possedere i requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada ed è tenuta a rispettare tutte le norme vigenti in materia di trasporto pubblico di persone ed in particolare quelle riguardanti la sicurezza, la regolarità e la qualità del servizio, pena la decadenza dell'affidamento.

     In caso di decadenza o di revoca dell'affidamento viene meno contestualmente il sub-affidamento, senza il riconoscimento di alcun importo, a titolo di indennizzo, da parte dell'Ente affidante.

 

     Art. 20. Osservatorio Permanente per la Mobilità.

     E' istituito presso l'Assessorato ai Trasporti della Regione Basilicata l'Osservatorio Permanente per la Mobilità.

     L'Osservatorio ha il compito di monitorare la mobilità regionale, le reti di trasporto e le relative infrastrutture, la qualità ed il livello dei servizi, la sicurezza e l'impatto del sistema dei trasporti sul territorio e sull'ambiente.

     L'Osservatorio provvede a definire modalità, livello di dettaglio e procedure per la raccolta ed elaborazione dei dati che dovranno essere forniti dai soggetti operanti nel settore della mobilità.

     L'Osservatorio provvede alla predisposizione di rapporti periodici in cui vengono riportati lo stato della mobilità regionale, l'analisi dei costi dei diversi modi di trasporto, l'efficacia e l'efficienza dei servizi offerti.

     L'Osservatorio è composto da:

     - Assessore Regionale ai Trasporti (Presidente);

     - Presidenti, o Assessori al ramo, delle Province;

     - Presidente dell'ANCI o suo delegato;

     - Direttore Regionale Trasporto Locale F.S. S.p.A.;

     - Un rappresentante ANAC;

     - Un Esperto del settore;

     - Un Rappresentante dell'Associazione dei Consumatori;

     - Un Rappresentante per ciascuna delle OO.SS. confederali.

     L'Ufficio Trasporti della Regione Basilicata svolge le funzioni di Segreteria Tecnica dell'Osservatorio.

     L'Osservatorio è costituito con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica per l'intera legislatura.

 

CAPO VI

FONDO REGIONALE TRASPORTI

 

     Art. 21. Costituzione e Risorse del Fondo Regionale Trasporti. [9]

     E' costituito il Fondo Regionale Trasporti.

     Il Fondo è articolato in sette capitoli come di seguito indicato:

     1. oneri relativi alla effettuazione dei servizi su ferro.

     I fondi di questo capitolo sono destinati all'esercizio dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione alle F.S. S.p.A. e dei servizi ferroviari in concessione a soggetti diversi da F.S. S.p.A.;

     2. oneri relativi agli investimenti per impianti fissi della rete ferroviaria, beni strumentali e relativo materiale rotabile;

     3. oneri relativi all'effettuazione dei servizi su gomma;

     4. oneri relativi agli investimenti per impianti fissi, beni strumentali e materiale rotabile su gomma;

     5. oneri relativi ai contributi di cui al comma 3 dell'art. 33;

     6. oneri relativi alla copertura della spesa di cui al successivo art. 24;

     7. oneri relativi a interventi per l'innovazione tecnologica e la realizzazione di servizi informatici per il miglioramento qualitativo del servizio e la creazione di un sistema informatizzato per il rilascio dei titoli di viaggio a valere sull'intera rete di trasporto compreso quello urbano.

     L'utilizzazione dei fondi di cui ai precedenti punti 1 e 2) è effettuata previa approvazione dei relativi accordi di programma e contratti di servizio.

     L'utilizzazione dei fondi di cui al punto 3) è effettuata dalla Regione e dagli Enti locali contraenti per la stipula dei rispettivi contratti di servizio.

     L'utilizzazione dei fondi di cui ai punti 4), 5) e 7) è effettuata dalla Regione nel rispetto dei criteri emanati ed emanandi dal Consiglio Regionale.

     All'articolazione del fondo nelle sette suddette quote provvede la Giunta Regionale con proprio atto.

     (Omissis) [10].

 

CAPO VII

SISTEMA TARIFFARIO

 

     Art. 22. Determinazione delle tariffe.

     Le tariffe dei servizi di trasporto pubblico di competenza provinciale e regionale sono stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

     Le suddette tariffe entrano in vigore il 15° giorno successivo alla entrata in vigore della presente legge.

     Le tariffe fissate nei contratti di servizio potranno essere adeguate annualmente in funzione del raggiungimento del rapporto dello 0,35 tra ricavi da traffico e costi di esercizio.

 

     Art. 23. Bigliettazione.

     Le imprese esercenti il trasporto pubblico di competenza provinciale e regionale sono tenute a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti titoli di viaggio:

     - biglietti di corsa semplice, validi per l'effettuazione di una sola corsa, che consentano fermate intermedie con prosecuzione del viaggio su autolinee dello stesso gestore o di gestore con il quale c'è stata preventiva intesa sull'organizzazione del servizio;

     - abbonamenti settimanali ordinari, validi per sei giorni alla settimana;

     - abbonamenti mensili ordinari, validi per l'intero mese solare.

     Gli abbonamenti previsti sono nominativi e sono validi per effettuare un numero illimitato di corse giornaliere.

     I Comuni adottano le misure per l'organizzazione e la vendita a terra dei titoli di viaggio in forma integrata per tutti i servizi a livello regionale sulla base delle modalità e dei criteri da definirsi con successivo provvedimento da parte della Giunta Regionale.

 

     Art. 24. Libera circolazione ai soggetti in grave situazione di disagio.

     La Regione, nell'ambito di una politica sociale a tutela dei soggetti svantaggiati, riconosce biglietti di libera circolazione sui servizi di trasporto pubblici di linea di interesse provinciale e regionale, a favore dei soggetti appartenenti alle sottoindicate categorie, con invalidità riconosciuta dalle competenti commissioni mediche, domiciliati nella Regione Basilicata e con un reddito individuale, comunque prodotto, non superiore a 12.500,00 euro annui ed adeguato ogni cinque anni con delibera della Giunta Regionale in misura non superiore agli indici inflattivi annui rilevati dall’ISTAT [11]:

     a) Privi della vista con cecità assoluta o con residuo visivo non superiore ad 1/20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

     b) Sordomuti;

     c) Minore non deambulante con difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età;

     d) Invalidi di guerra e per servizio fino all’ottava categoria [12];

     e) Invalidi civili e invalidi del lavoro con una riduzione della capacità lavorativa in misura non inferiore ai 2/3.

     A titolo sperimentale il beneficio di cui al comma precedente si estende anche ai cittadini residenti nella Regione Basilicata che versano in situazione di gravissimo e conclamato disagio economico e sociale, da attestarsi a cura dei servizi sociali competenti per territorio, il cui reddito familiare rapportato su base annua non superi l'importo della pensione minima INPS mensile vigente maggiorata del 20% per ogni altro componente dello stesso nucleo familiare.

     Con deliberazione della Giunta, sentite le Competenti Commissioni Consiliari, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge sono stabilite le modalità di accertamento dei requisiti, o l'entità della spesa a carico del bilancio regionale, nonché il numero dei titoli da attribuire a ciascun avente diritto.

     I limiti di reddito di cui al comma 1 non si applicano agli invalidi di guerra di cui alla lettera d) [13].

 

     Art. 25. Biglietti Gratuiti.

     Agli aventi diritto appartenenti alle categorie indicate all'art. 24, punti a), b) e c), vengono rilasciati, annualmente, 350 biglietti gratuiti di corsa semplice.

     Ai soggetti appartenenti alle categorie indicate all'art. 24, punti d) e e) vengono rilasciati, annualmente, 200 biglietti gratuiti di corsa semplice, se l'invalidità riconosciuta è compresa tra i 2/3 ed il 99%; vengono rilasciati, annualmente, 350 biglietti gratuiti di corsa semplice, se l'invalidità riconosciuta è del 100%.

     Per i minori non deambulanti, di cui al punto c) dell'art. 24, non si applica la limitazione in relazione al reddito.

     I medesimi benefici sono estesi agli accompagnatori dei portatori di invalidità nei casi riconosciuti dalle attestazioni delle competenti Commissioni Mediche e ai ciechi assoluti.

     I biglietti rilasciati agli aventi diritto sono strettamente personali, non possono essere scambiati tra i portatori di invalidità, sono validi su tutta la rete regionale dei servizi di trasporto pubblico di linea di interesse provinciale e regionale.

     Il rilascio dei necessari titoli di viaggio ai portatori di invalidità nonché i rimborsi alle imprese concessionarie sia dei titoli sia dei contributi integrativi è di competenza delle amministrazioni provinciali dietro erogazione regionale dei necessari fondi.

 

     Art. 26. Bagagli e colli.

     Sui servizi di competenza regionale, il viaggiatore può portare con sé gratuitamente sino a n. 2 colli di peso non superiori a Kg. 20 e di dimensioni non superiori a 70x30x40.

     Il collo, la cui somma delle dimensioni non sia superiore a cm. 180, di peso superiore a Kg. 10 deve essere tassato per il solo peso eccedente tale misura.

     Per il peso eccedente i Kg. 20 o frazione di esso, e fino ad un massimo di Kg. 60 complessivi, è dovuto il pagamento dell'importo pari al 25% del corrispondente costo del biglietto di corsa semplice della tariffa viaggiatori.

 

     Art. 27. Tessere di libera circolazione. [14]

     1. Hanno titolo a fruire della libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, ai militari dell’Esercito Italiano, esclusivamente durante l’espletamento del servizio, mediante esibizione della tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi, nonché i titolari di tessere rilasciate dallo Stato ovvero vidimate o rilasciate dalla Regione [15].

     2. Hanno titolo a fruire della libera circolazione sui mezzi di trasporto pubblico gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Guardia di Finanza, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Polizia Penitenziaria, al Corpo Forestale dello Stato, ai militari dell’Esercito Italiano, esclusivamente durante l’espletamento del servizio e ad eccezione degli spostamenti casa-lavoro, mediante esibizione di idonea certificazione rilasciata dai rispettivi comandi, nonché i titolari di tessere rilasciate dallo Stato ovvero vidimate o rilasciate dalla Regione per motivi di vigilanza e controllo.

     3. Per la circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico locale dei soggetti di cui al comma precedente, non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il trasporto stesso [16].

 

     Art. 28. Sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto pubblico.

     I viaggiatori di autolinee sprovvisti di documento di viaggio o muniti di documento di viaggio scaduto o comunque non valido sono tenuti al pagamento, oltre che del normale biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa di £. 50.000.

     All'accertamento delle irregolarità di cui al comma precedente provvedono le imprese mediante gli agenti applicati all'esercizio.

     A tale fine le imprese devono disporre che gli agenti assumano la qualità di agenti giurati nelle forme prescritte dalla legge.

     Il verbale di accertamento, da redigersi sul formulario predisposto dall'ente affidante, deve in ogni caso contenere l'esatto ammontare della tariffa evasa con l'irregolarità riscontrata.

     La contestazione dell'infrazione è effettuata immediatamente attraverso la consegna di una copia del verbale.

     L'importo della sanzione amministrativa spetta all'impresa e non può essere destinata a ripartizione tra gli organi accertatori delle relative infrazioni.

 

     Art. 29. Carta dei Servizi di trasporto pubblico.

     La Regione promuove lo sviluppo dell'informazione all'utenza.

     I soggetti che esercitano i servizi di trasporto pubblico sono tenuti ad adottare la Carta dei Servizi dei trasporti sulla base dello schema adottato dal Consiglio Regionale d'intesa con le Province ed i Comuni.

 

     Art. 30. Vigilanza.

     La Regione impartisce le disposizioni necessarie per garantire la regolarità dell'esercizio dei servizi pubblici.

     I funzionari dell'Ufficio Trasporti degli Enti affidanti addetti alla vigilanza hanno diritto alla libera circolazione su tutti i servizi di rispettiva competenza ed hanno libero accesso nelle autostazioni, stazioni, rimesse ed officine, previa esibizione dell'apposita tessera di servizio.

     L'Impresa affidataria ha l'obbligo di fornire all'autorità di vigilanza tutti i dati e gli elementi statistici riguardanti il servizio, agevolando i funzionari nell'espletamento del proprio mandato.

 

CAPO VIII

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 31. Norma finanziaria.

     La legge di bilancio regionale stabilisce annualmente gli stanziamenti occorrenti per far fronte agli oneri della presente legge.

     Per l'anno in corso la copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti di bilancio come determinati dalla legge regionale 27 febbraio 1998 n. 10 relativa al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1998.

     Gli oneri per la predisposizione dei Piani di Bacino di cui all'art. 9, quantificabili in £. 100 milioni, gravano sul capitolo 560 del bilancio regionale per l'esercizio corrente.

 

     Art. 32. Poteri sostitutivi.

     Per lo svolgimento delle rispettive funzioni e competenze le Province e i Comuni sono tenuti alla stretta osservanza dei termini previsti dalla presente legge.

     Nel caso in cui gli adempimenti di cui al primo comma non vengano adottati nel termine previsto per i singoli adempimenti, la Giunta Regionale, su segnalazione dell'Assessore competente, diffida l'Ente obbligato a provvedere con ogni immediatezza e comunque entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della diffida stessa.

     Scaduto inutilmente tale termine la Giunta Regionale nomina entro 30 giorni un Commissario che provvede agli adempimenti necessari individuati dalla Giunta Regionale di volta in volta entro trenta giorni dalla data di nomina.

     Dall'avvenuta nomina del Commissario è data immediata notizia agli interessati.

     Gli enti delegati, dal momento della nomina del Commissario, non possono adottare alcun provvedimento relativo alla delega.

     Al Commissario, per l'espletamento delle sue funzioni, sono attribuiti tutti i poteri dell'Ente inadempiente in materia, ivi compresa la possibilità di utilizzare, per l'istruttoria della pratica, gli uffici dell'Ente.

     Le spese derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo gravano sul bilancio dell'Ente obbligato.

 

     Art. 33. (Regime transitorio per l'affidamento dei servizi di trasporto). [17]

     1) I servizi urbani, extraurbani e interregionali in corso di esercizio, riconosciuti quali servizi minimi ai sensi della presente legge e dei provvedimenti attuativi, nonché le autorizzazioni rilasciate dalle Province ai sensi della legge regionale n. 45/97, sono prorogati fino alla data del giorno precedente all'entrata in vigore dei contratti di servizio che vengono sottoscritti per gli effetti dei commi seguenti.

     2) Entro il 30 aprile 2000, le imprese concessionarie di servizi provinciali che sviluppano una percorrenza annua inferiore a uno [1] milione di chilometri, possono far pervenire alla Regione propria dichiarazione con la quale manifestino l'intenzione di abbandonare l'esercizio del servizio di trasporto pubblico locale, previa attribuzione di un contributo pari al 20% dell'importo riconosciuto come costo standardizzato determinato per l'anno 1999 in relazione alle percorrenze concesse [18].

     3) Il contributo grava sul Fondo Regionale Trasporti di cui all'art. 21 della L.R. n. 22/98.

     4) L'impresa che subentra, nei servizi esercitati da quella che opta per l'esodo volontario, è obbligata a rilevare le attrezzature e il materiale mobile strumentale, fatte salve le diverse pattuizioni tra le parti, e a rilevare il personale addetto ai medesimi servizi con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata.

     5) Le imprese che non esercitano la facoltà di cui al precedente comma 2, devono comunicare, entro la data del 31/7/2000, l'avvenuta costituzione di aggregazioni con altre imprese esercenti servizi di linea nella Regione Basilicata, tali da conseguire una percorrenza annua di almeno 1 milione di chilometri.

     6) La Regione e le Province, con esclusione dei Comuni ai quali viene riconosciuto il contributo stabilito con deliberazione del Consiglio Regionale 10 giugno 1997 n. 610 in funzione della propria organizzazione del trasporto pubblico urbano, entro la data del 30-9-2000, stipulano contratti di servizio, secondo lo schema approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 2536 del 26 ottobre 1999, aventi durata massima fino al dicembre 2003, unicamente con aziende che, singolarmente o in forma associata e indipendentemente dai bacini di traffico approvati dalla Regione, sviluppano una percorrenza annua di almeno 1 (uno) milione di chilometri.

     7) [19].

     8) Qualora alla data prestabilita non siano costituiti i soggetti idonei alla stipula dei contratti di servizio si attuano le procedure di gara per i relativi servizi, disciplinate dall'art. 14, L.R. 22/98. I servizi minimi previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 3868 del 22 dicembre 1998, non oggetto di concessione al 31 dicembre 1999, vengono affidati con contratto di servizio a seguito di espletamento di procedura concorsuale regionale come previsto dall'art. 14 L.R. n. 22/98;

     9) [20].

 

     Art. 34. Rinvio a successive norme e provvedimenti.

     Il livello dei servizi minimi è individuato previa intesa con gli Enti Locali con provvedimento della Giunta regionale prima dell'approvazione del Piano regionale dei Trasporti e comunque non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione, d'intesa con gli Enti Locali, individua, con provvedimento di Giunta, i bacini di traffico di interesse regionale, che, sulla base di una prima articolazione coincidono con il territorio delle province.

     I termini e le modalità per l'erogazione delle risorse finanziarie di cui al punto s) dell'art. 5 della presente legge saranno determinate con provvedimento della Giunta entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 35. Abrogazione di norme.

     Sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le leggi regionali e le norme che contrastano con le disposizioni di cui alla presente legge, in particolare:

     - Legge Regionale 11/7/1981, n. 19 e successive integrazioni e modifiche;

     - Legge Regionale 25/8/1981, n. 29 e successive integrazioni e modifiche;

     - Legge Regionale 9/9/1991, n. 18 e successive integrazioni e modifiche;

     - Legge Regionale 19/12/1994, n. 43;

     - Legge Regionale 26/1/1998, n. 4.

 

     Art. 36. Pubblicazione.

     La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

Allegato

 

           TARIFFE PER I SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO

------------------------------------------------------------------

       Scagl KM   CORSA SEMPLICE     ABBONAMENTO      ABBONAMENTO

                             (£)     SETTIMANALE      MENSILE (£)

                                             (£)

------------------------------------------------------------------

             10            1.800           8.800           35.200

             20            2.300          13.000           52.000

             30            3.000          16.800           67.200

             40            4.000          20.000           80.000

             50            4.800          22.000           88.000

             60            5.200          22.300           89.200

             70            6.000          23.500           94.000

             80            6.800          25.000          100.000

             90            7.600          27.000          108.000

            100            8.400          28.800          115.200

            125           10.300          31.500          126.000

            150           12.300          34.300          137.200

            175           14.300          37.300          149.200

            200           16.300          40.300          161.200

            225           18.100          43.000          172.000

            250           19.900          46.000          184.000

            275           21.800          48.300          193.200

            300           23.700          50.500          202.000

------------------------------------------------------------------

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 2 febbraio 2000, n. 2.

[2] L'art. 1, comma 2, della L.R. 2 febbraio 2000, n. 2 sostituisce la decorrenza dell'1/6/1999 con l'indicazione "secondo le apposite disposizioni governative".

[3] Articolo così sostituito dall'art. 41 della L.R. 27 giugno 2008, n. 11.

[4] Il comma 3 dell'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 2 ha modificato il comma 3, aggiunto un comma dopo lo stesso comma 3, abrogato il comma 5 e modificato il comma 10 del presente art. 16.

[5] Il comma 3 dell'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 2 ha modificato il comma 3, aggiunto un comma dopo lo stesso comma 3, abrogato il comma 5 e modificato il comma 10 del presente art. 16.

[6] Il comma 3 dell'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 2 ha modificato il comma 3, aggiunto un comma dopo lo stesso comma 3, abrogato il comma 5 e modificato il comma 10 del presente art. 16.

[7] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20.

[8] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 20 giugno 2006, n. 9.

[9] Articolo così rettificato già con errata corrige pubblicato sul B.U. 1 dicembre 1998, n. 69. Le rettifiche sono state confermate come modifiche dal comma 4 dell'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 2.

[10] Periodo abrogato dall’art. 22 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.

[11] Alinea così modificato dall'art. 3 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[12] Lettera così modificata dall’art. 19 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[13] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 2 ottobre 2007, n. 15.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 ottobre 2007, n. 15.

[15] Comma così sostituito dall'art. 43 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1.

[16] Comma aggiunto dall'art. 43 della L.R. 30 gennaio 2007, n. 1.

[17] Articolo così sostituito dal comma 5 dell'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2000, n. 2.

[18] Per il differimento del termine di cui al presente punto, vedi l'art. 1 della L.R. 25 gennaio 2001, n. 4.

[19] Comma abrogato dall’art. 22 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7, nelle modalità precedenti le modifiche effettuate dall’art. 1 della L.R. 23 aprile 2003, n. 12.

[20] Comma abrogato dall’art. 22 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7, nelle modalità precedenti le modifiche effettuate dall’art. 1 della L.R. 23 aprile 2003, n. 12.