§ 4.2.53 - L.R. 30 novembre 2018, n. 41.
Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:30/11/2018
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Presentazione dell’istanza alla pubblica amministrazione
Art. 3.  Pagamenti per la prestazione professionale effettuata
Art. 4.  Pagamenti per la prestazione professionale effettuata su incarico della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica
Art. 5.  Giovani professionisti
Art. 6.  Clausola in invarianza finanziaria


§ 4.2.53 - L.R. 30 novembre 2018, n. 41.

Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale

(B.U. 4 dicembre 2018, n. 52 - S.O.)

 

Art. 1. Oggetto e finalità

1. La presente legge ha come oggetto:

a) la tutela delle prestazioni professionali rese sulla base di istanze presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese o rese su incarico affidato da una pubblica amministrazione, da un ente pubblico o da una società a prevalente partecipazione pubblica. La finalità è quella di tutelare il lavoro svolto dai professionisti contestualmente al contrasto all’evasione fiscale;

b) facilitare l’accesso al mercato dei lavori pubblici ai giovani professionisti.

 

     Art. 2. Presentazione dell’istanza alla pubblica amministrazione

1. La presentazione dell’istanza autorizzativa o dell’istanza per prestazioni professionali previste dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento di incarico al professionista sottoscritta dal committente.

 

     Art. 3. Pagamenti per la prestazione professionale effettuata

1. L’amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o della ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce la dichiarazione sostitutiva di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori delle prestazioni professionali, redatta nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000, attestante l’avvenuto pagamento delle spettanze professionali con l’indicazione degli estremi del relativo documento fiscale.

2. La mancata presentazione della suddetta dichiarazione di notorietà costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’avvenuta integrazione. La documentazione è richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato.

2 bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai procedimenti di caratterizzazione e bonifica di cui al Titolo V, Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) [1].

 

     Art. 4. Pagamenti per la prestazione professionale effettuata su incarico della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica

1. Per le prestazioni professionali svolte su incarico della pubblica amministrazione, di enti pubblici o di società a prevalente partecipazione pubblica, la chiusura delle procedure tecnico-amministrative è subordinata all’approvazione degli atti relativi al pagamento delle spettanze del professionista o dei professionisti incaricati.

 

     Art. 5. Giovani professionisti

1. La Regione Basilicata, nell’ambito degli elenchi di cui al D.Lgs. n. 50/2016, crea una sezione dedicata ai giovani professionisti. Per “giovane professionista” si intende il soggetto iscritto ai competenti ordini/collegi per l’esercizio della professione da meno di 5 anni e/o i soggetti con età inferiore ai 35 anni.

 

     Art. 6. Clausola in invarianza finanziaria

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.


[1] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.