Settore: | Codici regionali |
Regione: | Basilicata |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 06/11/2015 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità. |
Art. 2. Competenze delle Province. |
Art. 3. Riordino delle funzioni. |
Art. 4. Procedure di trasferimento delle funzioni e del personale. |
Art. 5. Modifiche ed abrogazione di norme. |
Art. 6. Norma finanziaria. |
Art. 7. Pubblicazione ed entrata in vigore. |
§ 2.3.29 - L.R. 6 novembre 2015, n. 49.
Disposizioni per il riordino delle funzioni provinciali in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 s.m.i.
(B.U. 8 novembre 2015, n. 46)
Art. 1. Oggetto e finalità.
1. La presente legge disciplina il riordino delle funzioni esercitate dalle Province di Potenza e Matera, ai sensi della
2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento continuo delle prestazioni e dei servizi che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e nel rispetto dei diritti costituzionali fondamentali, con l'obiettivo di perseguire l'efficienza ed il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione.
Art. 2. Competenze delle Province.
1. Le Province esercitano funzioni amministrative e di programmazione, quali Enti di area vasta nelle materie di propria competenza di cui alla
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina, previo parere della competente Commissione consiliare, le specifiche attività relative alle funzioni fondamentali entro i limiti e con le modalità di esercizio della legislazione regionale di settore, ai sensi dell'art. 1, comma 87 della
Art. 3. Riordino delle funzioni.
1. Le funzioni in materia di trasporto, agricoltura, forestazione, politiche ittico venatorie, formazione, protezione civile, assistenza all'infanzia, turismo, attività produttive, sport e tempo libero, cultura, biblioteche, pinacoteche e musei esercitate dalle Province sono trasferite alla Regione con le modalità di seguito indicate.
2. Le funzioni relative alla polizia provinciale ed ai servizi e centri per l'impiego sono disciplinate e garantite dal
3. [Nelle more della conclusione, entro e non oltre il 30 novembre 2021, delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico su gomma da parte della Regione di cui al comma 7, dell’articolo 1 della
3 bis. È prorogato al 30 novembre 2021, il termine di scadenza del distacco alle province del personale regionale alle stesse attestato, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 3 del presente articolo [2].
4. Le funzioni in materia di politiche ittico venatorie sono delegate alle Province le quali assolvono ai compiti di vigilanza e controllo ivi compresa l’attività di rilascio dei decreti di nomina di guardie giurate volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute, di cui all’art. 27 della
5. La Giunta regionale con specifico disegno di legge, nell'ambito del processo legislativo di riforma del "Sistema integrato per l'apprendimento permanente ed il sostegno alle transizioni nella vita attiva", di seguito "SIAP", e della relativa riallocazione delle funzioni in materia di istruzione, formazione e lavoro, di cui all'art. 26 della
6. Le funzioni relative alla cultura, alle biblioteche, alle pinacoteche e ai musei, sono trasferite alla Regione anche nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella
6-bis. Nelle more dell'effettivo trasferimento alla Regione, le funzioni in materia di cultura, biblioteche, pinacoteche e musei, continuano ad essere svolte dalle Province conformemente a quanto previsto dall'art. 4, comma 9 della presente legge [4].
7. Nell'ambito della funzione fondamentale di tutela e valorizzazione dell'ambiente come disciplinate dalla
8. Le funzioni trasferite alla Regione di cui al presente articolo, nonché quelle delegate dalla Regione alle Province, sono oggetto di appositi accordi da effettuarsi con le modalità di cui all'articolo 4, previa istruttoria da parte degli uffici provinciali competenti e dei Dipartimenti regionali competenti.
9. Le funzioni, che non sono oggetto di riordino di cui al precedente art. 2, sono esercitate dalle Province ai sensi della legislazione vigente.
Art. 4. Procedure di trasferimento delle funzioni e del personale.
1. Gli Enti interessati, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5 della presente legge ed a seguito delle verifiche e degli atti propedeutici posti in essere dagli uffici responsabili della gestione delle risorse umane e finanziarie e dai rispettivi dipartimenti competenti per ciascuna materia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, stipulano accordi con cui sono definite le modalità ed i tempi di riallocazione delle funzioni oggetto di riordino e sono individuati i beni immobili, le risorse umane, le risorse finanziarie e strumentali, i rapporti attivi e passivi oggetto di trasferimento e la disciplina dei procedimenti amministrativi pendenti. Per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli Enti di area vasta saranno utilizzati i criteri, i tempi e le modalità attuative stabilite dal decreto ministeriale 14 settembre 2015, pubblicato in G.U. 30 settembre 2015. Negli accordi di cui al presente comma si dà priorità al trasferimento del personale rispetto al trasferimento di beni mobili ed immobili, di patrimoni, di rapporti attivi e passivi e di risorse strumentali.
2. Gli accordi disciplinano anche gli eventuali avvilimenti del personale delle Province da parte della Regione e degli altri enti nelle more della conclusione delle procedure di mobilità e per forme di mobilità temporanea nei casi di delega di funzioni agli Enti di area vasta.
3. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale all'Osservatorio nazionale e al Ministero dell'Interno, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2014.
4. Gli accordi sono stipulati mediante sottoscrizione dei legali rappresentanti degli enti interessati previa approvazione della Giunta regionale e del competente organo dell'Ente sottoscrittore.
5. Le funzioni trasferite ai sensi dell'art. 3, con gli accordi di cui al presente articolo, possono essere delegate agli Enti di area vasta.
6. Nell'ambito delle funzioni trasferite, il personale interessato al processo di mobilità è trasferito alla Regione, nel rispetto delle norme regionali e statali vigenti in materia a far data dal l° gennaio 2016 ed entro il 28 febbraio 2016.
7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera a), della
8. Sono esclusi dai processi di mobilità di cui ai commi da 421 a 425 dell'art. 1 della
9. Le funzioni trasferite ad altri enti continuano ad essere svolte dalle Province fino alla data di effettiva assunzione da parte dell'ente subentrante. Nelle more della conclusione delle procedure di mobilità, il relativo personale rimane in servizio presso le Province che garantiscono comunque la continuità dei servizi e dei rapporti di lavoro in essere.
Art. 5. Modifiche ed abrogazione di norme.
1. Con decorrenza dalla data di effettivo trasferimento delle funzioni, stabilita nei rispettivi accordi disciplinati dall'art. 4, ogni riferimento alle Province contenuto nella normativa regionale vigente relativamente all'esercizio delle funzioni di cui all'art. 3, si intende fatto alla Regione ovvero agli altri enti successori.
2. La normativa vigente continua ad applicarsi fino all'effettivo subentro della Regione ovvero degli altri enti successori nelle funzioni trasferite.
3. La Giunta regionale adotta uno o più disegni di legge ove si renda necessario un coordinamento formale ed un aggiornamento delle singole norme che disciplinano le funzioni riallocate o in caso di intervenute disposizioni statali con modifiche sostanziali della materia.
4. Al comma 7-bis, dell'art. 1 della
5. Sono abrogate le norme non compatibili con la presente legge.
Art. 6. Norma finanziaria.
1. Gli oneri derivanti dalla presente legge quantificabili in euro 5.700.000,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2016 e 2017 trovano copertura alla missione 18 programma 01 a valere sul fondo regionale di cui all'art. 18 della
Art. 7. Pubblicazione ed entrata in vigore.
1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.
[1] Comma già sostituito dall'art. 34 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 34 della
[3] Comma così modificato dall'art. 11 della
[4] Comma inserito dall'art. 1 della