Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 39. Elezioni e referendum |
Capitolo: | 39.2 elezioni amministrative |
Data: | 18/01/1992 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Al sesto comma dell'art. 28 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 [...] |
Art. 3. 1. Al n. 2) dell'ottavo comma dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: |
Art. 4. 1. Sono abrogate la legge 1° giugno 1977, n. 286, e la legge 11 novembre 1986, n. 765. |
Art. 5. 1. Dopo l'art. 60 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il [...] |
Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
§ 39.2.47 - L. 18 gennaio 1992, n. 16.
Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali.
(G.U. 22 gennaio 1992, n. 17).
1. Al sesto comma dell'art. 28 del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con
(Omissis).
2. La lettera c) del primo comma dell'art. 30 del citato testo unico approvato con
(Omissis).
3. Il n. 2) del nono comma dell'art. 32 del citato testo unico approvato con
(Omissis).
4. La lettera c) del primo comma dell'art. 33 del citato testo unico approvato con
(Omissis).
5. Dopo l'art. 87 del citato testo unico approvato con
(Omissis).
1. Al n. 2) dell'ottavo comma dell'art. 9 della
(Omissis).
2. Il n. 2) del primo comma dell'art. 10 della citata
(Omissis).
1. Sono abrogate la
2. [2].
1. Dopo l'art. 60 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con
(Omissis).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Articolo abrogato dall'art. 274 del
[2] Comma abrogato dall'art. 274 del