Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.1 agricoltura e foreste |
Data: | 24/01/2006 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità |
Art. 2. Programmazione |
Art. 3. Ambito degli interventi |
Art. 4. Tipologie degli interventi |
Art. 5. Disposizioni generali per l’attuazione degli interventi |
Art. 6. Procedimenti e moduli organizzativi |
Art. 7. Monitoraggio |
Art. 8. Controllo |
Art. 9. Valutazione di efficacia |
Art. 10. Riduzione e revoca del finanziamento |
Art. 11. Norme finanziarie |
Art. 12. Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 45/2003 e abrogazione della l.r. 40/2003 |
§ 4.1.258 - L.R. 24 gennaio 2006, n. 1.
Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale.
(B.U. 1 febbraio 2006, n. 2).
Capo I
Principi generali
Art. 1. Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina l’intervento della Regione in materia di agricoltura e di sviluppo rurale con le finalità di concorrere a consolidare, accrescere e diversificare la base produttiva regionale e i livelli di occupazione in una prospettiva di sviluppo rurale sostenibile attraverso:
a) il sostegno al miglioramento della competitività e multifunzionalità aziendale, al reddito agricolo e alle produzioni di qualità;
b) il sostegno al mantenimento e miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica delle zone rurali;
c) la diversificazione dell’economia rurale e la qualità della vita nelle zone rurali.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite mediante la promozione e la valorizzazione:
a) delle risorse endogene regionali;
b) del sistema delle imprese agricole;
c) delle realtà istituzionali, funzionali, economiche ed associative locali;
d) dei fattori di competitività regionale finalizzati allo sviluppo rurale, all’innovazione organizzativa e finanziaria, alla promozione delle produzioni agro-alimentari, allo sviluppo delle filiere agroindustriali e alla tutela dell’ambiente;
e) dell’imprenditoria giovanile e femminile;
f) delle produzioni tipiche e di qualità;
g) del territorio rurale;
h) dell’integrazione tra le attività agricole e le altre attività economiche locali.
3. L’intervento della Regione è attuato secondo i principi di sussidiarietà, decentramento, snellimento e semplificazione delle attività amministrative.
1. La Regione stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi delle politiche regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, nonché le tipologie di intervento necessarie per l'attuazione degli stessi, nell'ambito del Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della
3. La Giunta regionale, con deliberazione, attua gli interventi previsti dal DEFR e a tal fine individua l'ammontare delle risorse, i soggetti attuatori e i soggetti beneficiari e le modalità di attuazione degli interventi.
Capo II
Attuazione degli interventi
Art. 3. Ambito degli interventi
1. Gli interventi possono riguardare:
a) la ricerca e i servizi alle imprese, ed in particolare:
1) l’innovazione di prodotto e di processo;
2) il trasferimento dell’innovazione e lo sviluppo della ricerca per favorire la crescita, la qualificazione e la sostenibilità delle attività agricole e rurali;
3) sostegno alle attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione [2];
3 bis) tutela della salute degli operatori agricoli, delle popolazioni rurali e dei consumatori [3];
b) lo sviluppo produttivo agricolo e rurale, nell’ambito dell’integrazione tra attività economiche e territorio, ed in particolare:
1) la creazione di nuove imprenditorialità, l’agevolazione del passaggio generazionale e lo sviluppo dell’occupazione;
2) l’ammodernamento delle aziende e lo sviluppo della multifunzionalità;
3) lo sviluppo di forme associative;
4) lo sviluppo delle forme di commercializzazione da parte delle imprese agricole, privilegiando le forme associative;
5) lo sviluppo, il consolidamento, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agroalimentari;
6) lo sviluppo della qualità, della tracciabilità e della sicurezza alimentare dei prodotti;
7) il miglioramento delle infrastrutture e dei servizi alla popolazione rurale;
8) il sostegno alle azioni per la tutela dell’ambiente e della biodiversità;
9) il sostegno alle azioni per la tutela del paesaggio;
9 bis) azioni di animazione dello sviluppo agricolo e rurale sul territorio [4];
c) l’equilibrio della gestione finanziaria, ed in particolare:
1) la capitalizzazione;
2) il miglioramento dell’accesso al credito e delle condizioni creditizie, anche mediante l’attivazione e la partecipazione ad appositi strumenti di garanzia;
3) l’innovazione finanziaria.
Art. 4. Tipologie degli interventi
1. Gli interventi sono attuati, in particolare, mediante le seguenti tipologie di aiuti:
a) contributo in conto capitale;
b) contributo in conto interessi;
c) concessione di premi e indennità;
d) concessione di indennizzi per calamità naturali, avversità atmosferiche e danni alla produzione agricola;
e) concessione di garanzia;
f) finanziamento agevolato;
g) bonus fiscale;
h) partecipazione al capitale;
i) [partecipazione e finanziamento di piani e programmi di sviluppo e di progetti] [5].
Art. 5. Disposizioni generali per l’attuazione degli interventi
1. Gli interventi sono disposti in conformità alla normativa dell’Unione europea, in particolare ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea, nonché agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo di cui alla comunicazione della Commissione 28/C, del 1 febbraio 2000, e alle ulteriori norme e orientamenti che assumano rilievo in relazione alle caratteristiche dell’intervento.
2. Le intensità di aiuto, espresse in termini di equivalente sovvenzione lorda, o netta, non possono eccedere quelle previste o approvate dalla Commissione dell’Unione europea per le varie tipologie di investimento, di soggetto beneficiario e di area interessata dall’intervento.
3. Se l’intervento comporta l’erogazione di anticipazioni il soggetto interessato è tenuto a prestare idonea fideiussione.
Art. 6. Procedimenti e moduli organizzativi
1. I procedimenti attuativi perseguono gli obiettivi di semplificazione e snellimento amministrativo.
2. Gli interventi sono attuati con procedimento automatico, valutativo o negoziale, secondo quanto previsto dal
3. I provvedimenti emanati per l’attuazione degli interventi individuano l’oggetto e gli obiettivi dell’intervento e determinano:
a) la conformità del regime di aiuto agli orientamenti comunitari;
b) la tipologia del procedimento;
c) i soggetti beneficiari;
d) le aree di applicazione;
e) le spese ammissibili e il periodo di eligibilità;
f) la intensità degli aiuti;
g) le modalità di erogazione;
h) gli obblighi dei beneficiari;
i) le modalità di controllo;
j) le revoche e le sanzioni;
k) le modalità di monitoraggio e valutazione;
l) gli eventuali altri elementi ritenuti utili per una completa definizione dell’intervento, anche con riguardo alle specificità dello stesso.
4. La gestione degli interventi è:
a) [attribuita alle province e alle comunità montane, secondo i principi e le norme sull’attribuzione di funzioni amministrative in materia di agricoltura e di sviluppo rurale] [6];
b) affidata alle agenzie regionali operanti in materia secondo la rispettiva legge istitutiva o a soggetti terzi specializzati, ove ricorrano le esigenze di gestione unitaria a livello regionale.
Capo III
Monitoraggio, controllo e valutazione di efficacia
Art. 7. Monitoraggio
1. Gli interventi sono oggetto di monitoraggio al fine di assicurare la effettiva realizzazione degli impegni assunti e le informazioni necessarie ai fini della redazione delle relazioni annuali previste dalla normativa comunitaria ed in modo da permettere, se necessario, di orientare di nuovo gli interventi stessi a partire dalle necessità emerse nel corso dell’esecuzione. Il monitoraggio, procedurale, fisico e finanziario è predisposto ed attuato dalla Giunta regionale anche avvalendosi di soggetti terzi specializzati, sulla base di idonei indicatori strutturati in modo da individuare:
a) lo stato di avanzamento delle singole attività, nonché gli obiettivi specifici da raggiungere entro una scadenza determinata;
b) l’andamento della gestione e gli eventuali problemi connessi.
2. La Giunta regionale, sulla base delle risultanze delle attività di monitoraggio, provvede all’adeguamento dei piani finanziari e può disporre trasferimenti di risorse ai fini dell’ottimizzazione del loro utilizzo.
Art. 8. Controllo
1. La Giunta regionale esercita il controllo sull’attuazione degli interventi sulla base dei principi e delle modalità stabilite dalle norme comunitarie riguardanti i controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi comunitari.
2. La Giunta regionale dispone controlli ed ispezioni in loco, anche a campione, sugli interventi finanziati, nonché sui sistemi di gestione e di controllo attivati dai soggetti attuatori, allo scopo, in particolare, di verificare lo stato di attuazione, il rispetto degli obblighi previsti dal provvedimento di concessione e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché l’attività degli eventuali soggetti esterni coinvolti nel procedimento e la regolarità di quest’ultimo. Prima di effettuare un controllo od ispezione in loco i soggetti interessati ne sono informati con congruo anticipo.
3. Nel corso dei cinque anni successivi all’ultimo pagamento di un intervento, i soggetti attuatori tengono a disposizione della Giunta regionale tutti i documenti giustificativi relativi alle spese e ai controlli inerenti l’intervento gestito.
Art. 9. Valutazione di efficacia [7]
1. La Giunta regionale assicura la valutazione di efficacia degli interventi previsti dal PRAF [8].
2. La Giunta regionale comunica al Consiglio regionale lo stato di attuazione degli interventi e la loro efficacia, attraverso un documento di monitoraggio e valutazione ai sensi dell'articolo 10, comma 6, della
Art. 10. Riduzione e revoca del finanziamento
1. I provvedimenti attuativi degli interventi dispongono i casi di revoca, totale o parziale, del finanziamento concesso, graduati in relazione alla gravità dell’inadempimento.
2. I casi di cui al comma 1 devono comunque contemplare le ipotesi di inerzia del soggetto attuatore o del beneficiario finale, di realizzazione difforme da quella autorizzata, nonché di violazione delle prescrizioni in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro e di contrattazione collettiva.
3. Con il provvedimento di revoca è disposta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.
Capo IV
Norme finanziarie e finali
Art. 11. Norme finanziarie
1. Il DEFR indica la proiezione finanziaria delle risorse attivabili, individuando le risorse regionali stanziate dal bilancio [10].
2. Con la legge di bilancio sono assegnate annualmente le risorse alle missioni e programmi di spesa di competenza [11].
Art. 12. Sostituzione dell’articolo 7 della
1. A decorrere dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di attuazione del PAR che individua gli interventi nel settore delle strade del vino, dell’olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità, l’articolo 7 della
“Art. 7. Contributi finanziari
1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:
a) realizzazione della segnaletica relativa alle strade;
b) allestimento o adeguamento del centro di informazione, del centro espositivo e di documentazione e degli spazi di cui all’articolo 2, comma 3 in conformità agli standard minimi di qualità definiti dal regolamento di attuazione;
c) adeguamento agli standard di qualità in conformità con quanto disposto dal regolamento di attuazione;
d) realizzazione e adeguamento di percorsi e camminamenti sicuri all’interno degli stabilimenti di lavorazione e di trasformazione dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di consentire le visite durante la lavorazione;
e) realizzazione di attività di comunicazione per la valorizzazione delle strade singole o associate, secondo quanto precisato nel regolamento di attuazione;
f) interventi di animazione per la realizzazione di una sagra annuale della strada secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione, finalizzata a far conoscere le risorse agricole e agroalimentari della strada.
2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con gli strumenti e con le modalità previste dalla
2. A decorrere dalla data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di attuazione del PAR che individua gli interventi nel settore zootecnico, è abrogata la
[1] Articolo già sostituito dall'art. 105 della
[2] Numero così sostituito dall'art. 57 della
[3] Numero aggiunto dall'art. 2 della
[4] Numero aggiunto dall'art. 2 della
[5] Lettera abrogata dall'art. 26 della
[6] Lettera abrogata dall'art. 64 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 27 della
[8] Comma così modificato dall'art. 106 della
[9] Comma così modificato dall'art. 16 della
[10] Comma modificato dall'art. 107 della
[11] Comma così modificato dall'art. 28 della