§ 3.5.96 - L.R. 25 giugno 2002, n. 22.
Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:25/06/2002
Numero:22


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Oggetto della legge).
Art. 3.  (Informazione e comunicazione istituzionale).
Art. 4.  (Programma annuale).
Art. 5.  (Piano triennale).
Art. 6.  (Attività).
Art. 7.  (Strutture e personale).
Art. 8.  (Portavoce).
Art. 9.  (Strutture e funzioni).
Art. 10.  (Personale delle strutture di comunicazione).
Art. 11.  (Comunicazione di leggi e regolamenti).
Art. 12.  (Iniziative a supporto di interventi settoriali).
Art. 13.  (Comunicazione con mezzi pubblicitari).
Art. 14.  (Iniziative in collaborazione con altri enti e soggetti).
Art. 15.  (Messaggi di pubblica utilità).
Art. 16.  (Ricerche e sondaggi).
Art. 17.  (Sviluppo dell’informazione e della comunicazione pubblica).
Art. 18.  (Interventi di sostegno).
Art. 19.  (Altri interventi).
Art. 20.  (Definizione).
Art. 21.  (Composizione).
Art. 22.  (Incompatibilità).
Art. 22 bis.  Sospensione
Art. 23.  (Decadenza).
Art. 24.  (Dimissioni).
Art. 25.  (Funzioni del Presidente).
Art. 26.  (Regolamento interno).
Art. 27.  (Indennità e rimborsi).
Art. 28.  (Funzioni).
Art. 29.  (Funzioni proprie).
Art. 30.  (Funzioni delegate).
Art. 31.  (Programmazione e rendicontazione dell’attività).
Art. 32.  (Struttura organizzativa).
Art. 33.  (Dotazione finanziaria).
Art. 34.  (Interventi di sostegno agli investimenti).
Art. 35.  (Condizioni per l’accesso alle agevolazioni).
Art. 36.  (Procedure).
Art. 37.  (Formazione professionale).
Art. 38.  (Ricerche e rilevazioni).
Art. 39.  (Norma finanziaria).
Art. 40.  (Abrogazioni).
Art. 41.  (Disposizioni transitorie).


§ 3.5.96 - L.R. 25 giugno 2002, n. 22.

Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni.

(B.U. 3 luglio 2002, n. 15).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Con la presente legge la Regione Toscana, nel quadro delle competenze attribuite dallo Statuto ed alla luce di quanto disposto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 (disciplina delle attività di informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni), interviene al fine di rendere effettivo il diritto dei cittadini ad essere informati su attività e funzionamento delle istituzioni per qualificare il sistema dell’informazione toscana, per sviluppare il pluralismo e per favorire la condivisione dei sistemi informativi.

 

     Art. 2. (Oggetto della legge).

     1. Sono oggetto della presente legge:

     a) la disciplina delle attività di informazione e comunicazione proprie e degli enti e organismi da essa funzionalmente dipendenti;

     b) il concorso allo sviluppo dell’informazione e comunicazione pubblica regionale, attraverso interventi volti a favorire il coordinamento fra gli enti locali ed il loro rapporto con le rispettive comunità;

     c) la disciplina dell’organizzazione ed il funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM);

     d) il sostegno alle imprese ed agli altri soggetti operanti nel settore dell’informazione e comunicazione.

 

TITOLO II

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

 

CAPO I

CRITERI GENERALI

 

     Art. 3. (Informazione e comunicazione istituzionale).

     1. Le attività di informazione e comunicazione della Regione rispondono all’obiettivo generale di:

     a) far conoscere ai cittadini ed alla società civile le leggi, i programmi, gli atti e le iniziative degli organi ed enti regionali;

     b) informare i cittadini sulle attività delle istituzioni, nonché sulle opportunità ed i servizi offerti dalla Regione e dalle altre amministrazioni, garantendo l’esercizio dei diritti di informazione, accesso e intervento nei procedimenti amministrativi;

     c) consentire agli organi regionali di acquisire informazioni e conoscenze in ordine a fenomeni ed esigenze della comunità regionale, nonché agli effetti delle politiche di intervento della Regione, al fine di renderle più efficaci;

     d) potenziare il rapporto con le istanze istituzionali e sociali e con i singoli cittadini, attraverso forme di interrelazione, per accrescere la loro sensibilizzazione e partecipazione alla vita pubblica e su temi di rilevante interesse civile e sociale;

     e) garantire una costante comunicazione con le comunità dei toscani residenti all’estero;

     f) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di miglioramento della funzionalità delle strutture;

     g) contribuire a promuovere la conoscenza della Toscana in Europa e nel mondo, informando su eventi e iniziative di particolare rilevanza;

     g bis) fornire collaborazione ai processi partecipativi promossi ai sensi della legge regionale 27 dicembre 2007, n 69 (Norme sulla promozione della partecipazione alla elaborazione delle politiche regionali e locali) [1].

     2. La Giunta regionale favorisce forme di collaborazione e di cooperazione con le attività di informazione e comunicazione svolte dagli enti locali, singoli o associati.

     3. La Giunta regionale assicura il coordinamento della propria attività di informazione e comunicazione con quella svolta dagli enti dipendenti dalla Regione, anche ai fini di una comunicazione capace di promuovere la conoscenza della Toscana in Europa e nel mondo.

     4. Le attività di informazione e comunicazione sono attuate con le modalità e gli strumenti più idonei, in particolare mediante i mezzi di informazione di massa, le testate “on line” e multimediali, i sistemi informatici e telematici, la pubblicità e le affissioni, le attività editoriali, le funzioni di sportello, le relazioni pubbliche e le iniziative di comunicazione integrata.

 

     Art. 4. (Programma annuale).

     1. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale approvano, secondo le rispettive competenze e nell’ambito dei finanziamenti allocati nelle rispettive unità previsionali di base (UPB) di riferimento del bilancio pluriennale, entro il mese di novembre dell’anno precedente a quello di riferimento, il rispettivo programma annuale delle attività di informazione e comunicazione, recante indirizzi e previsioni di intervento. Il programma annuale della Giunta regionale viene comunicato al Consiglio regionale. Il programma comprende indirizzi agli enti dipendenti dalla Regione, una sintetica illustrazione dell’attività svolta nell’anno precedente, nonché specifiche previsioni di verifica dell’efficacia degli interventi di maggiore rilevanza.

     2. La Giunta regionale ed il Consiglio regionale collaborano, attraverso le competenti strutture, nell’elaborazione dei rispettivi programmi annuali, al fine di conseguire efficaci sinergie ed un utile impiego delle risorse e di offrire un riferimento per iniziative integrate con gli enti locali.

     2 bis. I programmi di cui al presente articolo individuano adeguate forme di informazione e comunicazione ai cittadini circa l’attività svolta dalla Regione in favore della sicurezza stradale [2].

 

     Art. 5. (Piano triennale). [3]

     1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva, ai sensi della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (norme in materia di programmazione regionale), un piano triennale. Tale piano contiene:

     a) gli interventi di cui all’articolo 18, commi 1 e 2, a sostegno delle attività di informazione e comunicazione degli enti locali;

     b) gli interventi a sostegno della formazione professionale del personale della Regione e degli enti locali;

     c) gli interventi di cui alla legge regionale 4 luglio 2013 n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002.) [4];

     d) gli interventi volti alla promozione di forme di educazione all’uso consapevole e critico dei mezzi di informazione e comunicazione di cui all’articolo 18, comma 4;

     e) gli interventi di sostegno alla formazione del personale direttivo e giornalistico di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. /2013 [5];

     e bis) gli interventi dedicati a realizzare campagne informative e di comunicazione atte a diffondere comportamenti virtuosi negli utenti delle infrastrutture e dei mezzi di trasporto e mobilità in Toscana in materia di sicurezza stradale [6].

 

CAPO II

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE

 

     Art. 6. (Attività).

     1. Le attività di informazione sono svolte dagli uffici stampa degli enti ed hanno ad oggetto:

     a) la cura dei rapporti con i mezzi di informazione di massa;

     b) la diffusione delle informazioni sulle attività degli organi regionali;

     c) la realizzazione di prodotti informativi anche a supporto delle attività di comunicazione integrata e della comunicazione all’interno dell’ente.

 

     Art. 7. (Strutture e personale).

     1. Al personale addetto agli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale è attribuito, al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, il contratto nazionale di lavoro giornalistico.

     2. La Regione definisce, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le specifiche modalità normative necessarie alla costituzione di una propria agenzia a cui affidare le attività di informazione.

     3. In sede di prima applicazione della presente legge e fino all’attuazione di quanto previsto dal comma 2, nei confronti del personale addetto agli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale trovano applicazione i contratti collettivi nazionali e decentrati stipulati ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n. 150.

     4. Gli addetti agli uffici stampa del Consiglio regionale, della Giunta regionale e degli enti dipendenti dalla Regione che svolgono attività di informazione devono essere iscritti all’albo nazionale dei giornalisti.

     5. I responsabili degli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale devono essere iscritti all’albo nazionale dei giornalisti, elenco professionisti.

     6. Al personale degli uffici stampa del Consiglio regionale e della Giunta regionale per lo svolgimento di attività esterne si applica quanto previsto dalla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale), e successive modifiche.

     7. In mancanza dei titoli indicati al comma 4, la conferma nelle funzioni del personale che già opera negli uffici stampa è subordinata alla frequenza di qualificati corsi teorico-pratici organizzati con riferimento alle specifiche funzioni.

 

     Art. 8. (Portavoce). [7]

     [1. Il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale possono avvalersi, per l’intera durata del loro mandato, di un portavoce, anche esterno all’amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.

     2. Il portavoce è scelto fra giornalisti o esperti in comunicazione e non può esercitare altra attività professionale per tutta la durata dell’incarico.

     3. L’incarico è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale e, per quanto concerne il Presidente del Consiglio regionale, con deliberazione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale.

     4. Il relativo contratto a tempo determinato è rinnovabile e revocabile e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica del soggetto proponente. Il trattamento economico non può essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali titolari di area, servizio o struttura equiparata.

     5. Qualora il portavoce sia scelto fra dipendenti della Regione, di enti locali o di altre amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 1 e 2, della legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del personale), e successive modifiche.

     6. L’incarico di portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.]

 

CAPO III

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE

 

     Art. 9. (Strutture e funzioni).

     1. Le attività di comunicazione sono svolte dagli uffici relazioni con il pubblico (URP) e dalle altre strutture organizzative competenti a tali attività secondo l’ordinamento interno.

     2. Le attività di comunicazione hanno il seguente oggetto:

     a) le attività di relazioni con il pubblico di cui all’articolo 8 della legge n. 150 del 2000;

     b) le iniziative di comunicazione istituzionale, pubblicitaria, integrata e multimediale;

     c) l’organizzazione di manifestazioni ed eventi e la partecipazione a rassegne, fiere e congressi;

     d) le iniziative editoriali;

     e) la redazione della carta dei servizi dell’ente;

     f) la gestione delle procedure di reclamo.

 

     Art. 10. (Personale delle strutture di comunicazione).

     1. Il personale dirigenziale e quello di categoria immediatamente inferiore assegnato agli URP e alle altre strutture di comunicazione deve essere in possesso di diplomi di laurea in scienza della comunicazione o in relazioni pubbliche, o altre lauree con indirizzi assimilabili, ovvero, se in possesso di diplomi in discipline diverse, di titoli di specializzazione o perfezionamento post laurea nelle materie di cui alle lauree specifiche.

     2. In mancanza dei titoli indicati al comma 1, la conferma nelle funzioni del personale che già opera, è subordinata alla frequenza di qualificati corsi di formazione teorico-pratici, organizzati con riferimento alle specifiche funzioni.

     3. Nessun titolo specifico è richiesto per il personale appartenente a categorie diverse da quelle di cui al comma 1, per il quale devono prevedersi adeguati corsi di formazione, in relazione alle diverse qualifiche e mansioni.

 

     Art. 11. (Comunicazione di leggi e regolamenti).

     1. Per rendere effettiva la conoscenza degli atti normativi di più diffuso interesse, alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione sono affiancati interventi di comunicazione legislativa integrata.

     2. A tale fine, in sede di approvazione, l’organo deliberante individua le leggi ed i regolamenti che devono essere oggetto di apposite azioni di comunicazione.

     3. L’attuazione degli interventi è affidata alle competenti strutture della Giunta regionale e del Consiglio regionale.

 

     Art. 12. (Iniziative a supporto di interventi settoriali).

     1. Al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità dell’azione regionale, ogni provvedimento relativo a piani, programmi, interventi che preveda lo stanziamento di risorse regionali deve essere corredato da uno schema contenente la previsione delle attività di informazione e comunicazione necessarie a diffonderne la conoscenza da parte dell’opinione pubblica e dei potenziali interessati.

     2. Le attività di cui al comma 1 sono finanziate tramite riserva di una quota dei fondi disponibili per la realizzazione del relativo piano, programma o intervento, che tiene conto dell’ambito di rilevanza esterna del provvedimento, della dimensione e localizzazione dei possibili interessati e delle azioni di comunicazione ritenute più efficaci; in mancanza, il finanziamento è assicurato tramite i fondi stanziati nel bilancio regionale per le attività di informazione e comunicazione.

 

     Art. 13. (Comunicazione con mezzi pubblicitari).

     1. Nelle iniziative di comunicazione istituzionale rivolte alla comunità regionale, gli interventi a carattere pubblicitario si attuano per una quota non inferiore al 12 per cento su emittenti radiofoniche locali, per una quota del 20 per cento su emittenti televisive locali, e per una quota del 20 per cento su quotidiani e periodici con pagine o inserti di cronaca locale e regionale, di volta in volta ritenuti più rispondenti alle finalità e contenuti dell’iniziativa di comunicazione con priorità per le imprese dell’informazione in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della l.r. 34/2013 [8].

     2. Le quote di cui al comma 1 sono riferite allo stanziamento complessivo previsto per gli interventi relativi all’esercizio finanziario di riferimento.

 

     Art. 14. (Iniziative in collaborazione con altri enti e soggetti).

     1. La Regione promuove e sostiene iniziative di comunicazione integrata in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici, ed in particolare con gli enti locali, su programmi, interventi e iniziative, al fine di conseguire una più efficace azione informativa nei confronti della comunità regionale.

     2. La Regione può realizzare iniziative di comunicazione in collaborazione con enti e soggetti privati e può partecipare ad iniziative private.

     3. Per le finalità di cui alla presente legge, la Regione promuove la realizzazione e diffusione di programmi e servizi radiotelevisivi e radiofonici, tramite apposite convenzioni con l’emittenza pubblica e privata locale, e la realizzazione di servizi di informazione su giornali e periodici a stampa o elettronici, mediante rapporti convenzionali con i soggetti editoriali.

 

     Art. 15. (Messaggi di pubblica utilità).

     1. Il Presidente della Giunta regionale può chiedere al servizio radiotelevisivo pubblico ed alle emittenti radiofoniche e televisive private della Toscana la diffusione di messaggi di utilità sociale, in analogia con la normativa nazionale.

 

     Art. 16. (Ricerche e sondaggi).

     1. Allo scopo di favorire una più efficace elaborazione e gestione delle politiche regionali, la Regione promuove, con mezzi propri o attraverso istituti specializzati, la realizzazione e la diffusione dei risultati di ricerche e sondaggi, integrabili anche con pareri della associazioni dei consumatori, volti ad una migliore conoscenza degli orientamenti e delle aspettative dei cittadini e delle realtà sociali della Toscana.

     2. La diffusione dei risultati di ricerche e sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa è sottoposta alla vigilanza ed al controllo del CORECOM, in analogia con quanto previsto dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 per i sondaggi politici ed elettorali.

 

TITOLO III

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE

E COMUNICAZIONE DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 17. (Sviluppo dell’informazione e della comunicazione pubblica).

     1. La Regione considera lo sviluppo e qualificazione dei servizi di informazione, di comunicazione e di relazioni con il pubblico degli enti locali un obiettivo fondamentale per l’attuazione del diritto dei cittadini ad essere informati.

     2. La Regione assicura il coordinamento e l’integrazione in rete degli URP della Toscana e delle altre strutture preposte alle attività di informazione e comunicazione.

 

     Art. 18. (Interventi di sostegno).

     1. La Giunta regionale sostiene, anche attraverso la realizzazione di appositi progetti, le forme di collaborazione e di cooperazione tra gli enti locali, che, secondo le finalità ed i principi della presente legge, decidano di favorire, sviluppare o qualificare la propria attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico.

     2. In particolare, la Regione incentiva la gestione associata di servizi di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico da parte degli enti locali nell’ambito degli interventi di sostegno finanziario di cui all’articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), e sostiene le iniziative finalizzate ad innovare i servizi di informazione ai cittadini.

     3. La Regione promuove interventi di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale regionale e, in collaborazione con gli enti locali, del personale di tali enti, addetto alle attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico, secondo modelli formativi individuati dal piano triennale di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b). Le attività formative rivolte ai giornalisti sono programmate in collaborazione con l’ordine regionale dei giornalisti e l’associazione stampa toscana.

     4. La Regione favorisce e sostiene iniziative, proposte dagli istituti scolastici, dal Parlamento degli studenti e da soggetti che siano espressione della società civile, volte alla promozione di forme di educazione all’uso consapevole e critico dei mezzi di informazione e comunicazione.

 

     Art. 19. (Altri interventi).

     1. Nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali, la Regione e gli enti dipendenti rendono disponibile il collegamento diretto tra le proprie banche dati e le reti civiche locali, tramite l’adozione di sistemi di interconnessione telematica.

     2. I programmi applicativi realizzati o specificamente commissionati dalla Regione per la gestione di servizi informatici inerenti le attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico sono posti a disposizione gratuita degli enti locali per la attivazione di servizi analoghi.

     3. Nell’ambito di apposite intese con gli enti locali interessati, il personale degli enti locali chiamato a svolgere attività di informazione, comunicazione e relazioni con il pubblico può effettuare “stage” di formazione o aggiornamento presso le competenti strutture della Regione.

 

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

 

CAPO I

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

 

     Art. 20. (Definizione).

     1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM), istituito presso il Consiglio regionale, è organo di consulenza e di gestione della Regione in materia di comunicazioni, nonché organo funzionale dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata “Autorità”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo). Il presente titolo ne disciplina l’organizzazione e il funzionamento, in attuazione del citato articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 e nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dall’Autorità ai sensi della medesima disposizione.

 

     Art. 21. (Composizione).

     1. Il CORECOM è costituito da cinque componenti, compreso il Presidente, scelti fra persone in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati [9].

     2. Il Presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale di concerto con il Presidente del Consiglio regionale. Gli altri quattro componenti sono eletti dal Consiglio regionale, con voto limitato a due [10].

     3. I componenti del CORECOM sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, restano in carica cinque anni e non sono rieleggibili.

     4. Nel corso della prima seduta, il Comitato elegge il Vicepresidente. All’elezione si provvede a scrutinio segreto. Risulta eletto colui che ha ottenuto il voto della maggioranza dei componenti il Comitato. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, risulta eletto, in seconda votazione, chi abbia ottenuto la maggioranza dei voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

     5. Il Presidente del Consiglio regionale informa l’Autorità dell’avvenuta elezione e dell’insediamento del CORECOM.

     6. Al rinnovo del CORECOM si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza del Comitato in carica.

     7. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un membro del CORECOM, il Consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo membro, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del Comitato [11].

 

     Art. 22. (Incompatibilità). [12]

     1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:

a) politiche: membro del Parlamento europeo e italiano, del Governo, dei consigli e delle giunte regionali, provinciali e comunali; presidente della regione; sindaco; presidente della provincia; presidente o direttore di enti pubblici anche economici nominato da parte del Parlamento, del Governo, degli organi regionali, provinciali e comunali; componenti di organi esecutivi dei partiti e movimenti politici, a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale.

b) economico-professionali: amministratore, socio, dipendente di imprese pubbliche e private operanti nel settore radiotelevisivo, delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione; titolare di rapporti di collaborazione e consulenza con i soggetti sopra indicati; coloro, esterni alla Regione Toscana, di cui lo stesso CORECOM si avvalga nell’esercizio delle funzioni di conciliazione e di definizione delle controversie relative ai servizi di telecomunicazione; dipendente della Regione Toscana. I soci risparmiatori delle società di capitali e delle società cooperative non versano in situazione di incompatibilità.

 

     Art. 22 bis. Sospensione [13]

     1. I componenti del CORECOM candidati alle elezioni del Parlamento europeo ed italiano, dei consigli regionali, provinciali e comunali, sono sospesi dall’incarico e dalle funzioni dalla data di presentazione delle liste elettorali alla data di proclamazione degli eletti.

     2. Nel periodo di tempo di cui comma 1, al componente del CORECOM è sospesa l’indennità di funzione.

     3. E’ fatto obbligo ai componenti del CORECOM comunicare al Presidente del Consiglio regionale, alla data di presentazione delle liste elettorali, la loro candidatura alle elezioni di cui al comma 1.

 

     Art. 23. (Decadenza).

     1. I componenti del CORECOM decadono dall’incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al Presidente del Comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nel corso dell’anno solare.

     2. I componenti decadono, altresì, qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 22, e l’interessato non provveda a determinarne la cessazione.

     3. La causa di incompatibilità è contestata all’interessato dal Presidente del Consiglio regionale, sia d’ufficio sia su segnalazione del presidente del CORECOM, con l’invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

     4. Trascorso il termine di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio regionale:

     a) provvede all’archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;

     b) propone l’adozione del provvedimento di decadenza al Consiglio regionale negli altri casi.

     5. Le decisioni di cui al comma 4 sono comunicate all’interessato e, per conoscenza, al Presidente del CORECOM e all’Autorità.

     6. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al Presidente del CORECOM. In tale ipotesi, il provvedimento di archiviazione o di decadenza è adottato dal Presidente della Giunta regionale di concerto con il Presidente del Consiglio regionale, a conclusione dell’istruttoria effettuata da quest’ultimo.

 

     Art. 24. (Dimissioni).

     1. Le dimissioni dei componenti il CORECOM sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente sono presentate direttamente dall’interessato al Presidente del Consiglio regionale e comunicate al Presidente della Giunta.

     2. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede, altresì, ad informare l’Autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

 

     Art. 25. (Funzioni del Presidente).

     1. Il Presidente del CORECOM:

     a) rappresenta il Comitato;

     b) convoca il Comitato, determina l’ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni in esse adottate; la convocazione del Comitato è obbligatoria se richiesta da almeno due membri;

     c) cura i rapporti con gli organi della Regione, con l’Autorità e gli altri organi statali.

     2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vicepresidente.

 

     Art. 26. (Regolamento interno).

     1. Il CORECOM, con regolamento interno, da approvare a maggioranza dei tre quarti dei componenti, disciplina la propria organizzazione ed il proprio funzionamento e definisce i criteri e le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nel settore delle comunicazioni e dell’informazione.

 

     Art. 27. (Indennità e rimborsi).

     1. Al Presidente ed ai componenti del CORECOM è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, il cui importo è stabilito con deliberazione del Consiglio regionale, con riferimento all’indennità mensile lorda spettante al consigliere regionale.

     2. Ai componenti del CORECOM che non risiedono e non hanno la propria sede abituale di lavoro nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali.

     3. Ai componenti del CORECOM che, per ragioni attinenti al loro mandato e diverse dalla partecipazione alle sedute del Comitato, si recano in località diverse da quella di residenza o abituale di lavoro, è dovuto il trattamento economico di missione, nonché il rimborso delle spese di viaggio previsto per i dirigenti regionali.

     4. L’assenza senza giustificato motivo ad una seduta del CORECOM, è comunicata al Presidente del Consiglio regionale e comporta la riduzione di un sesto dell’indennità mensile di funzione di cui al comma 1.

 

CAPO II

FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE

 

     Art. 28. (Funzioni).

     1. Il CORECOM è titolare di funzioni proprie e di funzioni delegate ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997.

 

     Art. 29. (Funzioni proprie). [14]

     1. Il CORECOM svolge le seguenti funzioni proprie:

a) Funzioni di consulenza e di proposta per il Consiglio regionale e la Giunta regionale; in particolare:

1) formula proposte, orientamenti e indicazioni al Consiglio regionale e alla Giunta regionale in materia di ordinamento della comunicazione e dell’informazione, qualsiasi mezzo di comunicazione coinvolga;

2) può inviare osservazioni e proposte alla Commissione referente e chiedere di essere sentito sulle proposte di legge all’esame del Consiglio regionale rientranti negli ambiti delle materie della comunicazione e dell’informazione;

3) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), numeri 1 e 2, della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza;

4) effettua ricerche nel settore della comunicazione e dell’informazione su richiesta degli organi della Regione o di propria iniziativa;

5) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale;

6) formula proposte e si esprime in ordine a forme di collaborazione fra la Regione, il servizio pubblico radiotelevisivo, istituzioni ed organismi culturali, operatori della comunicazione;

7) propone, sostiene e realizza iniziative inerenti alla formazione in materia di comunicazione e informazione;

8) attua idonee forme di consultazione, nelle materie di propria competenza, con i soggetti operanti nel settore della comunicazione e dell’informazione, con le associazioni degli utenti, con le istituzioni scolastiche e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati;

9) promuove il livello qualitativo della comunicazione e dell’informazione locale, anche attraverso premi a produzioni di qualità, conferiti previa emanazione di bando pubblico;

10) promuove l’indipendenza e il pluralismo dell’informazione in ambito regionale;

11) promuove, quale organo funzionale dell’Autorità, nel mondo dell’informazione e della comunicazione locale, la conoscenza, il rispetto dei principi e delle regole contenute nella delibera 15 maggio 2019, n. 157 dell’Autorità (Regolamento recante disposizioni in materia di rispetto della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all’hate speech), per evitare ogni forma di discriminazione diretta o indiretta basata su sesso, origine etnica, religione, orientamento politico o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale;

12) svolge analisi e monitoraggi finalizzati a verificare la diffusione della cultura della sicurezza stradale ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 11 maggio 2011, n. 19 (Disposizioni per la promozione della sicurezza stradale in Toscana);

13) sottoscrive protocolli d’intesa con la Giunta regionale per la rilevazione e la messa a disposizione dei dati necessari relativi alle imprese dell’informazione iscritte nel registro degli operatori della comunicazione, ai sensi dell’articolo 5, comma 4, della legge regionale 4 luglio 2013 n. 34 (Disciplina del sostegno regionale alle imprese di informazione. Modifiche alla l.r. 35/2000, alla l.r. 22/2002 ed alla l.r. 32/2002);

14) predispone, d’intesa con il Consiglio regionale, un rapporto sullo stato delle imprese di informazione toscane con cadenza triennale, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della l.r. 34/2013;

15) realizza azioni di prevenzione e contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, anche attraverso la partecipazione al Comitato regionale per la lotta al bullismo e al cyberbullismo di cui alla legge regionale 26 novembre 2019, n. 71 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo);

b) Funzioni gestionali:

1) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui all' articolo 6 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di comunicazione radiofonica e televisiva), garantendo adeguati spazi di informazione ed espressione in ordine alla trattazione di tematiche sociali e culturali;

2) cura il censimento periodico dell’emittenza radiotelevisiva regionale, dell’editoria tradizionale e telematica e degli operatori locali in materia di telecomunicazioni.

2. Il CORECOM svolge le funzioni proprie anche attraverso accordi di collaborazione, ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e attraverso procedure ad evidenza pubblica, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).

 

     Art. 30. (Funzioni delegate).

     1. Il CORECOM svolge le funzioni di gestione, garanzia e controllo delegate dall’Autorità ai sensi dell’articolo 1, comma 13, della legge n. 249 del 1997 e del regolamento adottato dall’Autorità con deliberazione n. 53 del 28 aprile 1999, di seguito denominato “regolamento dell’Autorità”.

     2. Le funzioni di cui al comma 1 sono delegate al CORECOM mediante la stipula delle convenzioni previste dall’articolo 2 del regolamento dell’Autorità, sottoscritte dal Presidente dell’Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il Presidente del Consiglio regionale, e dal Presidente del CORECOM, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per provvedere all’esercizio delle stesse.

     3. Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOM nell’ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dall’Autorità.

     4. Nell’esercizio della delega il CORECOM può avvalersi degli organi periferici dell’amministrazione statale di cui all’articolo 3, comma 2, del regolamento dell’Autorità.

 

     Art. 31. (Programmazione e rendicontazione dell’attività).

     1. Entro il 30 settembre di ogni anno, il CORECOM presenta al Consiglio regionale ed all’Autorità il programma di attività per l’anno successivo, suddiviso in una parte relativa alle funzioni proprie e l’altra relativa alle funzioni delegate, con l’indicazione dei rispettivi fabbisogni finanziari. Il Consiglio regionale approva la parte relativa alle funzioni proprie, l’Autorità quella relativa alle funzioni delegate [15].

     2. Entro il 31 marzo di ogni anno, il CORECOM presenta al Consiglio regionale e all’Autorità una relazione consuntiva dell’attività svolta nell’anno precedente, distinta in quella relativa alle funzioni proprie e quella relativa alle funzioni delegate, con la rispettiva rendicontazione della gestione delle risorse finanziarie. Il Consiglio regionale approva la parte della relazione relativa alle funzioni proprie, l’Autorità quella relativa alle funzioni delegate [16].

     3. Il CORECOM rende pubblici, attraverso opportuni strumenti informativi, gli atti di cui ai commi 1 e 2.

 

     Art. 32. (Struttura organizzativa).

     1. Per l'esercizio delle sue funzioni il CORECOM si avvale di un'apposita struttura istituita presso il Consiglio regionale ed individuata ai sensi della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) [17].

     2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata nell’ambito della dotazione organica del Consiglio regionale, dopo aver acquisito il parere dell’Autorità.

 

     Art. 33. (Dotazione finanziaria).

     1. Per l’esercizio delle funzioni proprie il CORECOM dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nell’ambito del bilancio del Consiglio regionale.

     2. Per l’esercizio delle funzioni delegate il CORECOM dispone delle risorse concordate con l’Autorità nelle convenzioni con cui sono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall’Autorità sono iscritte nel bilancio della Regione e confluiscono nel bilancio del Consiglio regionale.

 

TITOLO V

INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA DELL’INFORMAZIONE LOCALE

 

     Art. 34. (Interventi di sostegno agli investimenti). [18]

     1. La Regione interviene finanziariamente, attraverso l’erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi, in favore delle imprese e di altri soggetti operanti nei settori della informazione e della comunicazione, a sostegno degli investimenti relativi a progetti di innovazione tecnico-produttiva e di miglioramento degli standard di qualità, di realizzazione, ampliamento, modifica degli impianti e dei processi, di miglioramento della distribuzione e promozione.

     2. Allo scopo di promuovere le associazioni fra operatori della comunicazione per la gestione comune di servizi, impianti, attività di produzione e distribuzione, gli interventi di sostegno devono favorire in particolare i progetti presentati da associazioni o consorzi di imprese, o da singole imprese facenti parte di forme associative.

     3. I contributi non possono, in ogni caso, superare per ogni singolo beneficiario o intervento, la misura del “de minimis” definita dall’Unione europea e non sono cumulabili con contributi statali percepiti al medesimo titolo.

     4. La Regione interviene altresì con la concessione di garanzie sussidiarie ai soggetti beneficiari dei contributi a fronte di operazioni di finanziamento e di locazione finanziaria.

 

     Art. 35. (Condizioni per l’accesso alle agevolazioni). [19]

     1. Hanno titolo per accedere alle agevolazioni finanziarie di cui all’articolo 34 le imprese aventi sede legale e operativa in Toscana, iscritte al registro degli operatori della comunicazione, tenuto presso il CORECOM ai sensi della legge n. 249 del 1997.

     2. Non sono ammesse ai benefici le imprese che producono o diffondono prodotti editoriali, a stampa o radiotelevisivi, di carattere commerciale, superando i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicità radiotelevisiva e del 70 per cento per le pubblicazioni a stampa.

     3. Per essere ammesse ai benefici, le imprese devono essere in regola con gli obblighi di legge in materia di trattamento contrattuale del personale dipendente e di sicurezza nei luoghi di lavoro, applicando al personale giornalistico le norme dei contratti nazionali di lavoro giornalistico.

 

     Art. 36. (Procedure). [20]

     1. La concessione dei contributi e delle garanzie sussidiarie è effettuata da Fidi Toscana SpA, presso la quale la Giunta regionale costituisce specifici fondi.

     2. Fidi Toscana SpA, acquisito il parere non vincolante del CORECOM sui progetti oggetto della richiesta di contributo, provvede alla concessione dei benefici sulla base delle disposizioni approvate dalla Giunta regionale, contenenti:

     a) le tipologie degli interventi ammissibili ai benefici;

     b) le modalità di istruttoria, le entità e i criteri di erogazione dei contributi;

     c) le procedure di rendicontazione e controllo di efficacia.

     3. Il Consiglio regionale è informato annualmente dalla Giunta regionale sui benefici erogati.

 

     Art. 37. (Formazione professionale). [21]

     1. La Regione interviene anche finanziariamente per sostenere azioni di formazione continua del personale delle imprese di cui all’articolo 34.

     2. Le modalità attuative degli interventi sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale nell’ambito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di formazione professionale.

     3. Gli interventi sono concessi nel rispetto del Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, e della relativa normativa regionale di attuazione.

 

     Art. 38. (Ricerche e rilevazioni).

     1. La Giunta regionale promuove, anche tramite il CORECOM, ricerche sui consumi mediali, sulla diffusione di prodotti editoriali a stampa ed elettronici e sugli ascolti delle emittenti radiotelevisive, d’intesa ed in collaborazione con gli operatori del settore.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 39. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte:

     a) quanto agli oneri di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), per il corrente esercizio e per i due esercizi successivi con le risorse iscritte nella U.P.B. 111 “Azioni di sistema Regioni-Enti locali” e nella U.P.B. 711 “Funzionamento della struttura regionale”, definite con il Piano di formazione del personale di cui al CCNL del personale delle Regioni e delle autonomie locali;

     b) quanto agli oneri di cui all’articolo 5, comma 1, lettere a), c), d) ed e), decorrenti dall’esercizio 2003, con le risorse iscritte nelle U.P.B. di riferimento da istituire in bilancio, per una quota da definire in sede di bilancio regionale pluriennale.

 

     Art. 40. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate:

     a) la legge regionale 4 agosto 1997, n. 62 (sostegno alle imprese televisive e all’editoria locale);

     b) la legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni);

     c) la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 80 (modifiche alla legge regionale 1 febbraio 2000, n. 10 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni”).

 

     Art. 41. (Disposizioni transitorie).

     1. L’elenco regionale delle imprese radiotelevisive e di editoria locale, istituito ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale n. 62 del 1997 rimane operante ai fini del titolo V sino alla effettiva costituzione del registro degli operatori della comunicazione di cui all’articolo 34 della presente legge.

     2. Alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme residuate sui fondi costituiti presso Fidi Toscana SpA ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 62 del 1997, confluiscono nei fondi previsti dall’articolo 36, comma 1.

     3. Per l’anno 2002, i procedimenti amministrativi conseguenti alla presentazione di domande di finanziamento e di garanzia sussidiaria per interventi di innovazione tecnologica sono portati a termine secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 62 del 1997.

     4. I componenti del CORECOM, nominati ai sensi della legge regionale n. 10 del 2000, come modificata dalla legge regionale n. 80 del 2000, restano in carica sino alla scadenza naturale del loro mandato.


[1] Lettera aggiunta dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2007, n. 69.

[2] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 11 maggio 2011, n. 19.

[3] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 27 dicembre 2017, n. 80.

[4] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 4 luglio 2013, n. 34.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 4 luglio 2013, n. 34.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 9 della L.R. 11 maggio 2011, n. 19.

[7] Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 8 gennaio 2009, n. 1.

[8] Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 4 luglio 2013, n. 34 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 6 luglio 2020, n. 51.

[9] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 64.

[10] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 64.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 11 ottobre 2022, n. 34.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 marzo 2017, n. 10.

[13] Articolo inserito dall'art. unico della L.R. 5 ottobre 2011, n. 48.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 ottobre 2022, n. 34.

[15] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 11 ottobre 2022, n. 34.

[16] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 11 ottobre 2022, n. 34.

[17] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 11 ottobre 2022, n. 34.

[18] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 4 luglio 2013, n. 34.

[19] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 4 luglio 2013, n. 34.

[20] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 4 luglio 2013, n. 34.

[21] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 4 luglio 2013, n. 34.