Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 56. Inquinamento e rifiuti |
Capitolo: | 56.3 inquinamento del suolo |
Data: | 07/08/1990 |
Numero: | 253 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. 1. - 2. |
Art. 7. |
Art. 8. 1. Lo speciale comitato di bacino previsto dall'articolo 30, comma 2, della legge 18 maggio 1989, n. 183, ferma restando la composizione paritetica già fissata dalla stessa disposizione, è [...] |
Art. 9. 1. Le disponibilità in conto residui di lire 802 miliardi, iscritte al capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990, per le finalità di cui [...] |
Art. 10. 1. In sede di prima applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183, per far fronte alle immediate esigenze organizzative e funzionali della Direzione generale della difesa del suolo del [...] |
Art. 11. 1. Per le finalità della presente legge, la tabella A, allegata alla legge 8 luglio 1986, n. 349, è modificata, per quanto riguarda il quadro B |
Art. 12. 1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, il Ministro dei lavori pubblici, nella fase di prima applicazione della medesima legge e comunque [...] |
Art. 13. 1. Il segretario generale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), della L. 18 maggio 1989, n. 183, presta la propria attività a tempo pieno e, qualora scelto tra i funzionari appartenenti [...] |
Art. 14. 1. Ai componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e a quelli dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 12 della legge 18 maggio 1989, [...] |
Art. 15. 1. Allo scopo di assicurare le più idonee dotazioni logistiche e strumentali per lo sviluppo della propria attività, gli organi statali centrali e decentrati della difesa del suolo possono [...] |
Art. 16. 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'articolo 4, comma 2, della [...] |
Art. 17. 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1990-1992, valutato in lire 7.488 milioni per l'anno 1990, lire 8.288 milioni per l'anno 1991 e lire 7.088 milioni per [...] |
§ 56.3.6 - L. 7 agosto 1990, n. 253.
Disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
(G.U. 3 settembre 1990, n. 205).
1. - 2. [3].
3. L'autorità per l'Adriatico di cui alla
Artt. 4. - 6. [4]
1. Lo speciale comitato di bacino previsto dall'articolo 30, comma 2, della
2. Al bacino sperimentale di cui all'articolo 30 della
1. Le disponibilità in conto residui di lire 802 miliardi, iscritte al capitolo 7749 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1990, per le finalità di cui all'articolo 31 della
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato per gli studi relativi ai piani di bacino e per gli interventi più urgenti, con priorità per quelli di manutenzione e di completamento, finalizzati alla razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche superficiali e sotterranee, nonché a fronteggiare situazioni di dissesto idrogeologico, della rete idrografico-superficiale, di subsidenza ed erosione delle coste, di inquinamento delle acque e del suolo.
3. Il termine per la presentazione degli schemi previsionali e programmatici previsti dall'articolo 31 della
4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie assegnate, le autorità di bacino e le regioni, singolarmente o d'intesa fra di loro, rispettivamente nei bacini di rilievo regionale e interregionale, possono procedere a revisioni ed aggiornamenti annuali degli schemi previsionali e programmatici.
5. Agli interventi urgenti di cui all'articolo 2-bis, comma 1, del
1. In sede di prima applicazione della
2. Il personale di cui al comma 1 è collocato in posizione di fuori ruolo, o di comando, per un periodo non superiore a due anni e rinnovabile una sola volta per lo stesso periodo. Ad esso è corrisposta una specifica indennità da determinare con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, sulla base dei differenziati livelli di qualificazione professionale richiesti.
3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.728 milioni per il periodo 1990-1993.
1. Per le finalità della presente legge, la tabella A, allegata alla
- Dirigenti tecnici, con l'aggiunta di un dirigente generale di livello C,
con funzioni di consigliere ministeriale.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 110 milioni annui per il 1990 e per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente».
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, della
2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
1. Il segretario generale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera c), della
2. Il rapporto di lavoro del segretario generale è disciplinato da un contratto di diritto privato, che ne regola la durata, in ogni caso non superiore a cinque anni salvo rinnovo, e ne stabilisce il compenso, da commisurare al livello di responsabilità ricoperto e alle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale.
3. Il trattamento economico complessivo del segretario generale è stabilito con decreto dei Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente, di intesa con il Ministro del tesoro, tenuto conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna autorità di bacino.
4. Il segretario generale può affidare, in caso di assenza od impedimento, le funzioni vicarie ad uno dei componenti del comitato tecnico.
5. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.
6. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua di lire 1.200 milioni a decorrere dal 1990.
7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applicano anche al segretario generale dell'autorità per l'Adriatico di cui all'articolo 3 della
8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa annua di lire 200 milioni a decorrere dal 1990.
1. Ai componenti del Comitato nazionale per la difesa del suolo e a quelli dei comitati tecnici delle autorità di bacino di rilievo nazionale di cui all'articolo 12 della
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa annua di lire 900 milioni a decorrere dal 1990.
3. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche all'autorità per l'Adriatico di cui alla
1. Allo scopo di assicurare le più idonee dotazioni logistiche e strumentali per lo sviluppo della propria attività, gli organi statali centrali e decentrati della difesa del suolo possono procedere ad acquisire i mezzi, le attrezzature ed i materiali conoscitivi ritenuti necessari, nonché all'eventuale locazione di locali e a provvedere alle relative opere di sistemazione logistica e funzionale.
2. Ciascuna autorità di bacino di rilievo nazionale adotta, con delibera del comitato istituzionale su proposta del segretario generale, un regolamento di amministrazione e contabilità, sulla base di principi di autonomia gestionale.
3. Il regolamento adottato è trasmesso dal segretario generale, entro cinque giorni, ai Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente e del tesoro.
4. Il regolamento acquista efficacia con l'approvazione mediante decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e del tesoro; o, comunque, con il decorso di sessanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 3, in assenza di motivati rilievi dei Ministri stessi. In presenza, invece, di motivati rilievi, si applica la procedura di cui all'articolo 29, sesto comma, della
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa annua complessiva di lire 2.000 milioni a decorrere dal 1990.
6. Il segretario generale rende al Ministro dei lavori pubblici il conto delle somme accreditate entro il mese di marzo dell'anno successivo. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità per l'accreditamento dei fondi e la loro rendicontazione.
7. La legge regionale può uniformare la disciplina delle autorità di bacino di rilievo regionale e interregionale alle disposizioni del presente articolo.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al segretario generale dell'autorità per l'Adriatico di cui alla
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Consiglio dei Ministri, su proposta del comitato di cui all'articolo 4, comma 2, della
2. Fino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 e comunque solo a partire dal 1° gennaio 1991, ciascun comitato istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale fissa, su proposta del segretario generale, la propria pianta organica del personale con annesso regolamento entro il limite di quaranta unità, elevato a sessanta per l'autorità di bacino del Po.
3. In sede di prima applicazione del presente articolo le amministrazioni rappresentate nell'autorità di bacino, ivi incluso il Ministero dei lavori pubblici, ovvero altre amministrazioni, enti pubblici anche economici, università e servizi tecnici nazionali, sono tenuti ad adottare provvedimenti di distacco o di comando di personale appartenente ai profili professionali ed alle qualifiche funzionali occorrenti alla copertura dei posti di contingente di cui al comma 2. Alle unità di personale di cui al presente comma, ad integrazione del trattamento retributivo ordinario, viene corrisposta una indennità commisurata ai diversificati livelli di qualificazione richiesti dalle attività da svolgere nella misura da determinare con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2.
4. Il trattamento economico del personale di cui al comma 3 resta a carico delle amministrazioni di appartenenza.
5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 800 milioni annui a decorrere dal 1° gennaio 1991, si provvede per gli anni 1991 e 1992 mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Ristrutturazione del Ministero dell'ambiente», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1990-1992, valutato in lire 7.488 milioni per l'anno 1990, lire 8.288 milioni per l'anno 1991 e lire 7.088 milioni per l'anno 1992, si provvede, quanto a lire 6.308 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed a lire 5.108 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 2, della
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Modifica gli artt. 4 e 5 della
[2] Modifica il comma 2, art. 6, della
[3] Modificano gli artt. 9 e 10 della
[4] Modificano gli artt. 15, 20 e 23 della
[5] Sostituisce l'art. 27 della