§ 17.2.4c - Legge 28 settembre 1966, n. 749.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, recante provvedimenti a favore della città di Agrigento in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:28/09/1966
Numero:749


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, concernente provvedimenti a favore della città di Agrigento, in conseguenza del movimento franoso [...]


§ 17.2.4c - Legge 28 settembre 1966, n. 749. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, recante provvedimenti a favore della città di Agrigento in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966.

(G.U. 28 settembre 1966, n. 242).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, concernente provvedimenti a favore della città di Agrigento, in conseguenza del movimento franoso verificatosi il 19 luglio 1966, con le seguenti modificazioni:

     Articolo 1. - Al primo comma, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

     "b 1) accertamenti in merito alla situazione urbanistico edilizia determinatasi nella predetta città";

     al primo comma, lettera c), dopo le parole "senza tetto", sono aggiunte le parole: ", di locali da adibire ad attività commerciali ed artigiane";

     il secondo comma è sostituito con il seguente:

     "La progettazione e l'esecuzione delle opere previste nel presente articolo sono effettuate dalla Sezione autonoma del Genio civile, istituita ai sensi dell'art. 7. Il provveditore alle opere pubbliche di Palermo può disporre che singole opere siano progettate ed eseguite da Istituti a carattere nazionale designati per legge ad intervenire nella ricostruzione edilizia in seguito a pubbliche calamità".

     Articolo 2. - I commi terzo, quarto, quinto e sesto sono sostituiti con i seguenti:

     "Alla Commissione spetta altresì il compito di provvedere ad una ricognizione completa dello stato di conservazione della rete idrica e fognante e di esprimere il proprio avviso circa i provvedimenti definitivi da adottare per il controllo del regime delle acque superficiali e sotterranee che interessano l'abitato di Agrigento, nonchè di proporre i vincoli idrogeologici ed urbanistici indispensabili fino all'approvazione del piano regolatore generale, ed un progetto di massima per la sistemazione generale delle zone da sottoporre ai vincoli suddetti e per il consolidamento dell'abitato.

     La Commissione riferisce al Ministro per i lavori pubblici.

     Le proposte ed i progetti di cui al terzo comma sono comunicati alla Regione siciliana per i provvedimenti di sua competenza.

     Il Ministro per i lavori pubblici presenterà una relazione al Parlamento entro il 31 dicembre 1967".

     Gli ultimi due commi sono sostituiti con i seguenti;

     "Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato:

     a) a provvedere alle indagini, rilievi, sondaggi, lavori provvisionali, prove di laboratorio, necessari per l'espletamento dei compiti della Commissione;

     b) a stipulare con enti o professionisti le convenzioni che si rendessero necessarie ai fini di cui sopra.

     Le attività previste nel precedente comma sono attribuite alla competenza del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, il quale è autorizzato a provvedere anche a trattativa privata ed in economia, senza l'obbligo del parere di organi consultivi e tecnici.

     I rimborsi ed i compensi spettanti ai membri ed alla segreteria della Commissione sono determinati, in relazione al lavoro svolto, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro.

     Analogamente si provvede per i rimborsi ed i compensi spettanti ai membri della Commissione per gli accertamenti di cui alla lettera b 1) dell'articolo 1 ed alla relativa segreteria".

     Dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente articolo:

     Art. 2 bis.

     "La Valle dei Templi di Agrigento è dichiarata zona archeologica di interesse nazionale.

     Il Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici, determina, con proprio decreto, il perimetro della zona, le prescrizioni d'uso e i vincoli di inedificabilità".

     Articolo 3. - Al primo comma, è soppresso il secondo periodo.

     Articolo 4. - Dopo le parole: "degli alloggi: sono aggiunte le parole "e dei locali da adibire ad attività commerciali e artigiane".

     E' aggiunto il seguente comma:

     "La stessa Commissione è competente ad assegnare gli alloggi ed i locali da adibire all'attività artigiana e commerciale che, eventualmente, in prosieguo di tempo dovessero occorrere per le esigenze previste dal presente decreto ed al cui finanziamento si potrà provvedere anche con gli stanziamenti derivanti dalle disposizioni legislative sull'edilizia economica e popolare".

     Dopo l'articolo 4, è aggiunto il seguente articolo:

     Art. 4 bis.

     "Il prefetto di Agrigento provvede alla formazione dell'elenco dei danneggiati a seguito del movimento franoso, sulla base dei risultati a cui perviene la Commissione di cui all'art. 2 del presente decreto".

     Articolo 5. - E' sostituito con il seguente:

     "Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere a totale carico dello Stato alle espropriazioni di aree comprese nel piano di zona della città di Agrigento, adottato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni, ed anche di altre aree occorrenti per l'esecuzione delle opere previste dal presente decreto.

     Le aree espropriate per l'esecuzione di opere ed impianti pubblici passano in proprietà del Comune, al quale è altresì trasferita la proprietà delle opere e degli impianti.

     L'indennità di espropriazione delle aree è determinata nei modi previsti dall'art. 1, terzo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 904.

     L'Ufficio tecnico erariale comunica al prefetto l'indennità fissata. La stima effettuata dall'Ufficio tecnico erariale ha gli effetti della perizia giudiziale di cui all'art. 34 della legge 25 giugno 1865, n. 2359".

     Dopo l'art. 5, sono aggiunti i seguenti:

     Art. 5 bis.

     "Con successivo provvedimento legislativo verrà disciplinata la concessione dei contributi ai proprietari di abitazioni distrutte o dichiarate inabitabili, nei limiti di una sola unità immobiliare per ogni proprietario, in opzione con l'assegnazione in proprietà di una abitazione costruita a norma dell'articolo 1 del presente decreto.

     Con lo stesso provvedimento verrà disposto analogamente in ordine ai proprietari di unità immobiliari destinate all'esercizio di attività commerciali, professionali ed artigiane".

     Art. 5 ter.

     "E' concessa moratoria fino al 31 dicembre 1968 ai proprietari di una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata per l'adempimento delle obbligazioni contratte con Istituti di credito per l'acquisto dell'unità immobiliare stessa".

     Articolo 6. - Il primo comma è sostituito con il seguente:

     "L'approvazione dei progetti e dei contratti e la gestione tecnico-amministrativa delle opere sono attribuite al Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo, cui spetta altresì di corrispondere i rimborsi ed i compensi determinati ai sensi dell'art. 2".

     Al secondo comma, è soppresso il secondo periodo.

     Articolo 9. - E' sostituito con il seguente:

     "Per gli adempimenti previsti dal presente decreto, di competenza del Ministero dei lavori pubblici, è autorizzata la spesa di lire 9.500 milioni, di cui 500 milioni per interventi di pronto soccorso e lire 9.000 milioni per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione delle lettere b), b1) e c) dell'art. 1".

     Articolo 10. - Le parole: "nonchè ad altri interventi di propria competenza nell'abitato di Agrigento, secondo la legislazione vigente" sono sostituite con le seguenti: "ad altri interventi di propria competenza nell'abitato di Agrigento, secondo la legislazione vigente, nonchè alle opere di sistemazione e consolidamento di cui al terzo comma dell'art. 2".

     Articolo 12. - Al primo comma le parole: "dal 19 luglio al 19 ottobre 1966, è sospeso sino al 19 ottobre 1966" sono sostituite con le parole: "dal 19 luglio 1966 al 19 luglio 1967, è sospeso sino al 19 luglio 1967".

     Dopo l'art. 12, è aggiunto il seguente:

     Art. 12 bis.

     "Per tutti i beneficiari delle norme contenute nel presente decreto è concessa l'esenzione dai tributi erariali provinciali e comunali fino al 31 dicembre 1967.

     Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti al trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili effettuato e registrato in data anteriore al 19 luglio 1966, a titolo gratuito od oneroso per atto tra vivi o mortis causa, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o comunque reso per sempre inabitabile in conseguenza del movimento franoso".

     Articolo 13.

     Le parole: "19 ottobre 1966" sono sostituite con le seguenti: "31 dicembre 1967".

     Dopo l'art. 13, sono aggiunti i seguenti:

     Art. 13 bis.

     "Ai lavoratori rimasti disoccupati in conseguenza della frana è concessa una indennità speciale di disoccupazione pari alla retribuzione giornaliera contrattuale spettante in relazione alla qualifica professionale del richiedente, per la durata massima di 1 anno, a decorrere dal 19 luglio 1966.

     Ai beneficiari dell'indennità di cui al precedente comma sono anche corrisposti gli assegni familiari nella misura normale. L'indennità speciale sostituisce ed assorbe le integrazioni salariali e l'indennità ordinaria di disoccupazione.

     Perdono il diritto all'indennità speciale di disoccupazione i lavoratori che, richiesti dall'Ufficio di collocamento, non dovessero raggiungere il posto di lavoro assegnato.

     Per le provvidenze di cui ai precedenti commi è istituita, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, una gestione speciale nell'ambito della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

     Le spese sostenute dalla gestione speciale di cui al precedente comma saranno coperte da contributi straordinari della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria e dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria.

     Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale determinerà, con proprio decreto, l'ammontare dei contributi straordinari da porre a carico delle gestioni predette.

     Le somme necessarie per il funzionamento della gestione speciale saranno anticipate dalla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria".

     Art. 13 ter.

     "Alle imprese che svolgono attività artigiana e commerciale che, a seguito della frana, siano costrette, per riprendere l'attività, a trasferire gli impianti e le attrezzature, è corrisposto, a carico dello Stato, un contributo pari al 70 per cento delle spese necessarie al trasferimento, al ripristino degli impianti e delle attrezzature distrutte o danneggiate.

     La misura del contributo è elevata al 100 per cento della spesa occorrente per la ricostruzione delle scorte danneggiate o distrutte.

     Analogo contributo e alle stesse condizioni sarà corrisposto alle imprese esercenti attività alberghiere e di trasporto.

     Le domande di contributo, corredate dal progetto dei lavori di riattivazione dell'esercizio o dell'impianto, nonchè dalla documentazione dei danni subiti dagli impianti e dalle attrezzature, debbono essere presentate al prefetto entro il 31 dicembre 1966.

     L'entità del contributo è determinata con decreto del prefetto, su proposta di una Commissione presieduta dall'intendente di finanza e composta dall'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico erariale e dal direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio, sentiti, per competenza, il presidente della Commissione provinciale dell'artigianato ed i rappresentanti delle categorie interessate.

     Per gli adempimenti previsti dal presente articolo, di competenza del Ministero della industria e commercio, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni.

     I titolari di autorizzazioni comunali o prefettizie o ministeriali per la vendita di merci al pubblico o per l'esercizio di pubblici servizi, i quali, in seguito al movimento franoso, siano costretti a trasferire in altra zona il proprio esercizio, potranno chiedere le nuove autorizzazioni alle competenti autorità, le quali sono tenute a rilasciarle in base al solo accertamento delle preesistenti autorizzazioni.

     La stessa norma si applica alle attività soggette a licenza di polizia".

     Dopo l'art. 15, è aggiunto il seguente:

     Art. 15 bis.

     "Entro il 31 dicembre 1966 saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'interno, le norme per l'attuazione del presente decreto, anche per quanto concerne i modi ed i criteri per l'assegnazione degli alloggi da costruire ai sensi dell'art. 1".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.