§ 17.2.8 – D.Lgs.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261.
Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:10/04/1947
Numero:261


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni del presente decreto si applicano ai lavori indispensabili per dare alloggio alle persone da considerarsi senza tetto, le quali, in dipendenza di eventi [...]
Art. 2.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per dare alloggio ai rimasti senza tetto in [...]
Art. 3.      Per l'attuazione delle norme per l'alloggio dei senza tetto, ed in rapporto ai bisogni delle zone più danneggiate, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a [...]
Art. 4.      Per l'attuazione delle norme contenute nel presente decreto è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, un Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia, [...]
Art. 5.      Allo scopo di rendere più aderente alle esigenze delle diverse località l'attuazione dei provvedimenti disposti col capo II del presente decreto, il Ministro per i [...]
Art. 6.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere agli enti, ai quali sia stato delegato l'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente art. 5, n. 1, [...]
Art. 7.      Il Ministro per i lavori pubblici può autorizzare la costituzione di consorzi edilizi per promuovere ed intensificare in determinate zone territoriali la ricostruzione [...]
Art. 8.      Compiti principali dei consorzi sono
Art. 9.      I proprietari che affidino ad un consorzio di bonifica o di miglioramento fondiario la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati da eventi [...]
Art. 10.      Ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, che esplichino le attività indicate nel precedente art. 9, non sono applicabili le disposizioni del regio [...]
Art. 11.      I consorzi edilizi di cui al precedente art. 7, possono ottenere dal Ministero dei lavori pubblici anticipazioni sul contributo spettante ai proprietari per i lavori di [...]
Art. 12.      La vigilanza ed il controllo sui consorzi edilizi sono esercitati dal Ministero dei lavori pubblici, per quanto concerne la loro attività tecnica e dal Ministero delle [...]
Art. 13.      E' istituito in ogni Comune, nel quale siano in numero notevole edifici danneggiati per eventi bellici, un Comitato per le riparazioni edilizie composto dal sindaco o da [...]
Art. 14.      Il Comitato comunale per le riparazioni edilizie ha il compito di svolgere opera di propulsione, di assistenza dei privati e di cooperazione con gli organi governativi
Art. 15.      Ai lavori di riparazione di edifici urbani o siti in borgate agricole danneggiate da eventi bellici ed utilizzabili per l'alloggio di senza tetto, possono provvedere i [...]
Art. 16.      I proprietari che intendono eseguire per conto proprio la riparazione dei loro fabbricati, secondo le prescrizioni del presente decreto, possono ottenere
Art. 17.      Ai proprietari di case di abitazione adibite a sede di servizi pubblici, di istituti di istruzione e di educazione statali e di enti locali, di alloggio per agenti della [...]
Art. 18.      Per ottenere il contributo dello Stato di cui al n. 1 dell'art. 16, i proprietari di fabbricati urbani o siti nelle borgate agricole danneggiati dalla guerra devono [...]
Art.19      Quando l'immobile danneggiato appartenga indivisamente a più persone la domanda per ottenere il contributo, diretto in capitale o rateale, ovvero il concorso di cui al [...]
Art. 20.      Il proprietario può presentare la domanda di contributo in capitale o rateale ovvero di concessione del mutuo per la riparazione della parte o del piano o della porzione [...]
Art. 21.      Gli atti compiuti dal comproprietario o dal condominio ai fini indicati dagli articoli 19 e 20 non sono soggetti ad impugnativa nè in via giurisdizionale nè in via [...]
Art. 22.      Quando si tratti di piccoli lavori di riparazione per una spesa non eccedente le L. 200.000 ed il proprietario dichiari che non intende valersi del beneficio del mutuo, [...]
Art. 23.      Il pagamento dei contributi diretti è effettuato in unica soluzione, dopo l'ultimazione dei lavori
Art. 24.      Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere attribuiti, per l'utilizzazione, materiali e mezzi d'opera in sostituzione del contributo e fino all'ammontare di [...]
Art. 25.      I proprietari che per il finanziamento dei lavori intendono valersi del beneficio del mutuo assistito dal concorso statale devono inoltrare la relativa domanda al Genio [...]
Art. 26.      A compiere le operazioni di mutuo di cui al precedente articolo sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti o ad altre disposizioni, gli istituti di credito [...]
Art. 27.      I mutui non possono superare la spesa occorrente per le riparazioni ritenuta ammissibile dal Genio civile, esclusa ogni opera di ampliamento o miglioramento non [...]
Art. 28.      L'ipoteca a favore dell'istituto è opponibile a qualunque avente diritto, qualora venga iscritta a carico di coloro che risultino dai documenti di cui al terzo comma [...]
Art. 29.      I mutui vengono erogati, a richiesta del proprietario interessato, col sistema delle somministrazioni rateali durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento, [...]
Art. 30.      I mutui sono stipulati al saggio che sarà determinato con decreto del Ministro per le finanze ed il tesoro
Art. 31.      Le casse di risparmio e l'istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, nei limiti consentiti dai loro statuti, sono autorizzati a concedere con le modalità, [...]
Art. 32.      Per le eventuali perdite che gli Istituti mutuanti possano subire nelle operazioni da essi compiute a termini del presente decreto è costituito dal Ministero delle [...]
Art. 33.      Salvo quanto è disposto all'art. 93 nei riguardi del trattamento tributario, alle operazioni di mutuo contemplate nel presente decreto sono applicabili, per tutto quanto [...]
Art. 34.      La domanda per ottenere la concessione del contributo diretto rateale di cui al n. 3 dell'art. 16 deve essere presentata al Genio civile, corredata dai documenti [...]
Art. 35.      Le Casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nei limiti che saranno fissati dal Ministro per [...]
Art. 36.      I finanziamenti di cui all'articolo precedente possono essere garantiti, oltrechè dalla cessione del contributo dello Stato, da ipoteca sul fabbricato da riparare. Tale [...]
Art. 37.      Nel caso in cui occorra procedere alla esecuzione di ufficio dei lavori di riparazione, il Genio civile interpella il proprietario perché dichiari entro sessanta giorni [...]
Art. 38.      Ultimati i lavori, l'Ufficio del Genio civile provvede, in contraddittorio del proprietario o delle persone indicate nel comma terzo dell'articolo precedente, [...]
Art. 39.      Intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, il consuntivo dei lavori è trasmesso alla Intendenza di finanza della provincia in cui i [...]
Art. 40.      I proprietari dei fabbricati riparati d'ufficio, a cura del Genio civile, sono tenuti al rimborso della spesa delle riparazioni limitatamente ai due terzi dell'importo [...]
Art. 41.      Dell'avvenuta ultimazione dei lavori nei fabbricati riparati di ufficio il Genio civile informerà il sindaco del Comune
Art. 42.      Le persone rimaste senza tetto a causa degli eventi bellici possono chiedere l'assegnazione delle case di abitazione disponibili riparate d'ufficio escluse quelle [...]
Art. 43.      Le assegnazioni dei locali sono soggette al pagamento di un fitto mensile che è stabilito, all'atto dell'assegnazione o con altro provvedimento successivo, dal Comitato [...]
Art. 44.      Le mensilità di fitto devono essere pagate direttamente dall'assegnatario al proprietario o all'usufruttario non oltre il giorno 10 di ogni mese; in caso di mancato [...]
Art. 45.      Quando i proprietari di edifici riparati di ufficio non effettuino il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione dei lavori pubblici, questa può richiedere che [...]
Art. 46.      La durata dell'occupazione degli immobili di proprietà privata ad uso di alloggio non può eccedere il periodo di cinque anni
Art. 47.      A coloro che abbiano ottenuto l'assegnazione di case di abitazione, a termini dell'art. 42, è fatto divieto di cederle o di sublocarle in tutto o in parte, sotto pena di [...]
Art. 48.      I fabbricati riparati a cura diretta dei proprietari non possono essere requisiti dai commissari per gli alloggi ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 23 [...]
Art. 49.      Per consentire il maggiore sviluppo dei lavori di riparazione di fabbricati per l'alloggio dei senza tetto, il Ministro per i lavori pubblici ha potestà di vietare le [...]
Art. 50.      Ai proprietari singoli o consorziati che, ai fini del precedente articolo, ricostruiscano i fabbricati distrutti, possono essere concessi i benefici di cui ai nn. 2 e 3 [...]
Art. 51.      La spesa per la ricostruzione dei fabbricati distrutti allo scopo di stabilire la misura del contributo dello Stato o del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, [...]
Art. 52.      I proprietari di fabbricati distrutti per ottenere la concessione dei benefici di cui al presente decreto devono presentare domanda al Genio civile, corredata dalla [...]
Art. 53.      Per la concessione ai proprietari, autorizzati alle ricostruzioni, del contributo diretto in capitale o rateale e del concorso statale nell'ammortamento dei mutui, per [...]
Art. 54.      I fabbricati ricostruiti, quando, entro tre mesi dalla dichiarazione di abitabilità, non siano stati occupati dai proprietari per i bisogni propri o non siano stati [...]
Art. 55. 
Art. 56.      All'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, agli Istituti autonomi per le case popolari e all'Ente edilizio di Reggio Calabria, quando eseguono [...]
Art. 57.      I mutui occorrenti per la ricostruzione degli alloggi cooperativi non ancora riscattati ai sensi dell'art. 231 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono concessi [...]
Art. 58. 
Art. 59. 
Art. 60.      L'Ufficio del Genio civile compila per ciascun Comune gli elenchi delle aree necessarie per la ricostruzione dell'aggregato urbano
Art. 61.      Qualora i proprietari non dichiarino di essere in grado di ricostruire ovvero si verifichi l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente, l'Ufficio del [...]
Art. 62.      Le aree sottoposte ad espropriazione entro e fuori il perimetro dell'abitato sono assegnate, a cura del Genio civile, in base al seguente ordine di precedenza
Art. 63.      Per le assegnazioni di cui all'articolo precedente il Genio civile rende nota la disponibilità delle aree mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio ed inserito nel [...]
Art. 64.      Il Genio civile decide sulle domande di assegnazione, con riguardo ai criteri di precedenza indicati nell'art. 62, sentito il parere del Comitato comunale per le [...]
Art. 65.      In mancanza di richiesta da parte degli interessati di cui all'art. 62 le aree possono
Art. 66.      Il prezzo di cessione dell'area è versato dagli assegnatari presso le Sezioni provinciali di tesoreria, in conto entrate eventuali del Tesoro
Art. 67.      Qualora la gara vada deserta le aree possono, a giudizio insindacabile del Genio civile, essere ricedute ai primitivi proprietari
Art. 68.      E' vietata, a pena di decadenza dell'assegnazione e con gli effetti di cui al successivo art. 69, la cessione delle aree assegnate ai sensi delle disposizioni di cui ai [...]
Art. 69.      Qualora l'assegnatario non presenti il progetto di costruzione ovvero non inizi i lavori entro il termine fissato dal Genio civile incorre nella decadenza [...]
Art. 70.      Per la procedura delle espropriazioni delle aree comprese nel piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennità si applicano le disposizioni dell'art. 9 del [...]
Art. 71. 
Art. 72. 
Art. 72 bis. 
Art. 72 ter. 
Art. 72 quater. 
Art. 72 quinquies. 
Art. 72 sexies. 
Art. 72 septies. 
Art. 73. 
Art. 74.      Le disposizioni di cui al presente capo cesseranno di avere vigore alla data del 31 dicembre 1949
Art. 75.      I Comuni che attuino direttamente i piani di ricostruzione possono valersi delle facoltà che sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici e agli Uffici del Genio [...]
Art. 76.      Ai proprietari che per le riparazioni dei loro fabbricati usufruiscono del contributo di cui al n. 1 dell'art. 16 è concesso un premio di acceleramento in ragione del [...]
Art. 77. 
Art. 78.      Se i proprietari non osservino nei lavori di riparazione e di ricostruzione i termini e le altre prescrizioni imposte dal Comitato comunale per le riparazioni edilizie o [...]
Art. 79.      E' fatto divieto di disporre dei materiali, impianti ed avanzi esistenti su aree pubbliche
Art. 80.      Quando il proprietario non provveda ai lavori di riparazione e di ricostruzione del proprio fabbricato o quando l'esecuzione dei lavori sia vietata ai sensi del primo [...]
Art. 81.      Allo scopo di eliminare pericoli alla incolumità ed alla salute pubblica, è data facoltà agli Uffici del Genio civile di promuovere lo sgombero delle aree di proprietà [...]
Art. 82.      Nell'esecuzione dei lavori di sgombero, il Genio civile procede con le modalità che stima più adatte senza che da parte degli interessati possa essere sollevata alcuna [...]
Art. 83.      Ai proprietari, che a seguito dell'ordinanza eseguono direttamente i lavori di sgombero delle aree, può essere concesso un contributo statale nella misura del terzo [...]
Art. 84.      Le disposizioni del presente decreto relative al rimborso della spesa ed all'utilizzazione degli alloggi si applicano anche ai fabbricati in cui i lavori di riparazione [...]
Art. 85.      Nelle località dove la sistemazione degli uffici pubblici statali o degli enti locali nonchè dei servizi di assistenza anche ospedaliera non sia altrimenti possibile, [...]
Art. 86.      Per i lavori che fino al 31 dicembre 1949 saranno disposti in applicazione del presente decreto, l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata ad avvalersi delle [...]
Art. 87. 
Art. 88.      Quando il proprietario non intraprenda i lavori di riparazione entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, l'usufruttuario può presentare domanda per la [...]
Art. 89. 
Art. 90.      I contributi diretti in capitale o rateale, i concorsi statali nell'ammortamento dei mutui ed i premi di acceleramento dei lavori concessi in applicazione del presente [...]
Art. 91.      Il reddito dei fabbricati ad uso di civile abitazione ricostruiti in sito o su area diversa in sostituzione di quelli distrutti in conseguenza di eventi bellici, secondo [...]
Art. 92.      La concessione dell'esenzione tributaria di cui al precedente articolo è subordinata alla condizione che le ricostruzioni e nuove costruzioni siano completate entro il [...]
Art. 93.      Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del presente decreto, nonchè gli atti di cessione del contributo diretto in capitale e del concorso rateale a favore [...]
Art. 94.      Nel caso in cui i proprietari non provvedano alla ricostruzione dei loro fabbricati e quando tale ricostruzione sia riconosciuta necessaria al fine di dare alloggio ai [...]
Art. 95. 
Art. 96.      Su richiesta dei proprietari che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 16, n. 1, lettera a) del presente decreto, l'Amministrazione dei lavori pubblici può [...]
Art. 97.      Allo scopo di accelerare la ricostruzione nelle zone che hanno subìto una distruzione di eccezionale gravità è prevista l'istituzione di Commissariati che dovranno [...]
Art. 98.      In casi di eccezionale emergenza aventi connessione con gli eventi bellici il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad intervenire per la riparazione a totale [...]
Art. 99.      Per l'attuazione dei fini di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di lire quattro miliardi per l'esercizio finanziario 1946-1947, ferma restando [...]
Art. 100.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana, tranne che per le [...]


§ 17.2.8 – D.Lgs.C.P.S. 10 aprile 1947, n. 261. [1]

Disposizioni per l'alloggio dei rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici e per l'attuazione dei piani di ricostruzione.

(G.U. 29 aprile 1947, n. 98, S.O.).

 

Capo I

COORDINAMENTO E DECENTRAMENTO DELL'ATTIVITA' RICOSTRUTTIVA

 

Disposizioni generali

 

     Art. 1.

     Le disposizioni del presente decreto si applicano ai lavori indispensabili per dare alloggio alle persone da considerarsi senza tetto, le quali, in dipendenza di eventi bellici, sono rimaste prive di abitazione o sono costrette ad occupare precariamente locali danneggiati e inadeguati per ragioni igieniche e morali, o che, avendo dovuto sfollare dai comuni di origine, non vi possono fare ritorno per mancanza di abitazione.

     I lavori che non hanno i caratteri indicati nel comma precedente saranno regolati dalle disposizioni generali da emanarsi per i danni di guerra.

 

Compiti ed organi governativi

 

          Art. 2.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla riparazione dei fabbricati privati danneggiati dalla guerra per dare alloggio ai rimasti senza tetto in seguito ad eventi bellici.

     Nei luoghi dove le riparazioni non bastino ad assicurare alloggio ai senza tetto, il Ministero può provvedere alla ricostruzione dei fabbricati distrutti ed alle nuove costruzioni indispensabili per alloggiare i senza tetto.

     I lavori di cui ai due precedenti comma sono considerati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

 

          Art. 3.

     Per l'attuazione delle norme per l'alloggio dei senza tetto, ed in rapporto ai bisogni delle zone più danneggiate, il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla istituzione di sezioni distaccate ed anche autonome del Genio civile, all'assunzione di personale avventizio o giornaliero, nonchè al conferimento di incarichi di progettazione a liberi professionisti.

     L'assunzione del personale avventizio o giornaliero può effettuarsi entro i limiti da stabilirsi dal Ministero dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze e del tesoro e con le modalità e con il trattamento stabilito dal regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     Per l'attuazione delle norme contenute nel presente decreto è istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, un Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia, al quale è preposto un ispettore generale amministrativo coadiuvato, per la parte tecnica, da un funzionario del Genio civile di grado non inferiore al 6° e, per la parte contabile, da un funzionario di ragioneria.

     Tra i funzionari indicati all'art. 3 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, ed al terzo comma dell'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è compreso il capo dell'Ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia [2].

 

Deleghe e concessioni

 

          Art. 5.

     Allo scopo di rendere più aderente alle esigenze delle diverse località l'attuazione dei provvedimenti disposti col capo II del presente decreto, il Ministro per i lavori pubblici ha facoltà:

     1) di delegare a provincie, comuni e loro consorzi l'esercizio di attribuzioni spettanti al Ministero per l'attuazione delle disposizioni del capo II del presente decreto, esclusa comunque quella riguardante la facoltà di impegno di spesa. La stessa delega può essere accordata anche ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, quando analoga delega non sia stata data ai comuni e alla provincie nel cui territorio ricade il comprensorio consortile. Il relativo provvedimento è adottato dal Ministro per i lavori pubblici, d'intesa col Ministro per l'agricoltura e le foreste;

     2) di dare in concessione, col pagamento della spesa in annualità, agli Istituti per le case popolari, all'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, a cooperative di produzione e lavoro, a consorzi di proprietari, ad enti provinciali e comunali e ad altri enti riconosciuti idonei a siffatto compito i lavori da eseguire a cura dello Stato per riparazione, ricostruzione e nuova costruzione di fabbricati destinati ad alloggio dai senza tetto.

     Il corrispettivo per i lavori dati in concessione è liquidato in base a stati di avanzamento dei lavori accertati dal Genio civile, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione.

     Il corrispettivo suddetto può, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provvede i capitali ed i materiali necessari per l'esecuzione dell'opera.

     In tal caso, se le somme vengono versate per importo corrispondente ai nove decimi della spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, accertata dal Genio civile secondo le prescrizioni dell'atto di concessione, le annualità restano vincolate a favore del cessionario o del creditore pignoratizio fino all'ammontare della somma da lui somministrata, anche se l'opera non si completi o il concessionario decada dalla concessione.

 

          Art. 6.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a corrispondere agli enti, ai quali sia stato delegato l'esercizio delle attribuzioni di cui al precedente art. 5, n. 1, per la loro organizzazione ed il loro funzionamento, una somma non superiore al due per cento dell'ammontare delle opere che saranno annualmente liquidate a loro cura.

 

Consorzi edilizi

 

          Art. 7.

     Il Ministro per i lavori pubblici può autorizzare la costituzione di consorzi edilizi per promuovere ed intensificare in determinate zone territoriali la ricostruzione edilizia in conseguenza dei danni di guerra.

     I consorzi edilizi sono riconosciuti con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze ed il tesoro, ed hanno personalità giuridica pubblica.

     Ad essi possono partecipare provincie, comuni, istituti per le case popolari, istituti di previdenza e di assicurazione, casse di risparmio, istituti finanziari, consorzi di proprietari di fabbricati distrutti e danneggiati e società legalmente costituite, la cui prevalente finalità e capacità di concorrere alla ricostruzione edilizia sia riconosciuta dal Ministero dei lavori pubblici.

     I consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario possono essere autorizzati con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'agricoltura e le foreste, a far parte dei consorzi edilizi.

 

          Art. 8.

     Compiti principali dei consorzi sono:

     a) redigere il programma dei lavori ed il piano di finanziamento in rapporto ai benefici che ciascun consorziato può conseguire;

     b) concorrere ad aumentare la produzione dei materiali da costruzione, dando opera alla ripresa dell'attività da parte delle aziende produttrici esistenti ovvero promuovendo o partecipando alla costituzione di nuove aziende;

     c) assumere la fornitura di materiali ad enti e privati quando alla relativa produzione possano provvedere direttamente o a mezzo delle aziende di cui alla lettera b);

     d) organizzare i trasferimenti dei materiali e di mano d'opera provvedendo ad assicurare i trasporti ed assumendoli quando necessario in proprio;

     e) studiare l'adozione dei tipi costruttivi particolarmente adatti per le singole zone e località;

     f) provvedere direttamente e a mezzo degli enti consorziati, alla progettazione, finanziamento ed esecuzione dei lavori;

     g) procedere all'alienazione degli alloggi costruiti con preferenza ai proprietari di fabbricati distrutti per effetto di eventi bellici ed agli Istituti per le case popolari.

 

          Art. 9.

     I proprietari che affidino ad un consorzio di bonifica o di miglioramento fondiario la ricostruzione o la riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati da eventi bellici sono rappresentati, salvo patto in contrario, dal consorzio nelle procedure di accertamento, liquidazione e soddisfacimento dei diritti che a loro derivano dal presente decreto.

 

          Art. 10.

     Ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, che esplichino le attività indicate nel precedente art. 9, non sono applicabili le disposizioni del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, modificato dalla legge 11 maggio 1942, n. 616.

 

          Art. 11.

     I consorzi edilizi di cui al precedente art. 7, possono ottenere dal Ministero dei lavori pubblici anticipazioni sul contributo spettante ai proprietari per i lavori di riparazione o di ricostruzione, fino alla concorrenza di un terzo del medesimo, in base ai piani approvati dal Ministero.

     Le anticipazioni possono essere somministrate in ragione del venti per cento all'atto dell'approvazione dei piani e per il residuo in relazione all'avanzamento dei lavori.

 

          Art. 12.

     La vigilanza ed il controllo sui consorzi edilizi sono esercitati dal Ministero dei lavori pubblici, per quanto concerne la loro attività tecnica e dal Ministero delle finanze e del tesoro per quanto concerne quella finanziaria.

     Per tutti gli atti e i contratti posti in essere dai consorzi, ai fini dell'attuazione del presente decreto, si applicano le disposizioni del successivo art. 93.

 

Comitati comunali per le riparazioni edilizie

 

          Art. 13.

     E' istituito in ogni Comune, nel quale siano in numero notevole edifici danneggiati per eventi bellici, un Comitato per le riparazioni edilizie composto dal sindaco o da un suo delegato che lo presiede e da due membri, scelti dal Consiglio comunale, l'uno fra i cittadini senza tetto e l'altro fra i proprietari di case, in base, se ciò sia possibile, a designazione delle dette categorie.

     Il Comitato è assistito dal segretario comunale e dal tecnico del Comune o da altro esperto scelto dalla Giunta comunale.

     Possono essere istituite, a fianco dei Comitati, delegazioni consultive, composte da esperti e da appartenenti ad organizzazioni o a categorie locali interessate.

 

          Art. 14.

     Il Comitato comunale per le riparazioni edilizie ha il compito di svolgere opera di propulsione, di assistenza dei privati e di cooperazione con gli organi governativi.

     A tale scopo esso:

     a) designa i fabbricati danneggiati suscettibili di rapida riparazione, con preferenza per quelli che richiedono minor consumo di materiali e minor impiego di mezzi di trasporto;

     b) presenta proposte per l'intervento diretto del Genio civile nelle riparazioni;

     c) sollecita l'iniziativa dei proprietari perchè provvedano per conto proprio all'esecuzione dei lavori, li assiste nella redazione di perizie e progetti, nell'esecuzione dei lavori stessi e nel conseguimento dei benefici stabiliti dal presente decreto;

     d) promuove ed agevola l'approvvigionamento ed il trasporto dei materiali e dei mezzi d'opera;

     e) segue in genere l'attività di riparazione edilizia, promuovendo ogni misura che valga ad assicurarne la più rapida attuazione.

 

Capo II

ATTIVITA' DEI PRIVATI ED INTERVENTO DEL GENIO CIVILE

 

Contributi e concorsi statali

 

          Art. 15.

     Ai lavori di riparazione di edifici urbani o siti in borgate agricole danneggiate da eventi bellici ed utilizzabili per l'alloggio di senza tetto, possono provvedere i proprietari degli edifici stessi coi benefici contemplati nel presente decreto.

     Quando i proprietari non dichiarino di provvedere per conto proprio alle riparazioni indispensabili, semprechè lo si ritenga necessario alla soluzione del problema per l'alloggio dei senza tetto, si può procedere alla riparazione a cura diretta del Genio civile restando a carico dei proprietari il rimborso parziale della spesa, come al successivo art. 40.

 

          Art. 16.

     I proprietari che intendono eseguire per conto proprio la riparazione dei loro fabbricati, secondo le prescrizioni del presente decreto, possono ottenere:

     1) nel caso di lavori di importo non superiore a L. 500.000, riferito alle singole unità immobiliari urbane di abitazione costituenti il fabbricato, la concessione di un diretto contributo in capitale da parte dello Stato, commisurato all'ammontare della spesa, in ragione:

     a) del 75% a favore dei proprietari il cui patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria per l'anno 1945 non superi le L. 300.000, purchè il loro reddito accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le L. 60.000.

     Tale limite è elevato a L. 100.000 qualora la complementare gravi su redditi professionali di categoria C-1;

     b) del 50% a favore dei proprietari il cui patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria per l'anno 1945 non superi le L. 500.000, purchè il loro reddito accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le L. 100.000;

     c) del 25% a favore dei proprietari il cui patrimonio assoggettato all'imposta ordinaria per l'anno 1945 non superi L. 1.000.000 purchè il loro reddito accertato ai fini dell'imposta complementare per lo stesso anno non superi le L. 200.000;

     d) del 10% in tutti gli altri casi.

     Nel caso degli enti collettivi, ai fini dell'applicazione delle precedenti lettere, si fa riferimento all'imposta patrimoniale.

     Nel computo del reddito non si tien conto della quota relativa ai redditi di lavoro subordinato assoggettati all'imposta complementare.

     Gli istituti pubblici di assistenza e di beneficenza e gli enti pubblici civili ed ecclesiastici, se non godono di un più favorevole trattamento in base a speciali disposizioni di legge, sono ammessi ad usufruire per i loro beni patrimoniali destinati ad abitazione del contributo della metà della spesa occorrente per le riparazioni qualunque sia l'ammontare dell'imposta patrimoniale, ove ad essi non competa l'applicazione del disposto della precedente lettera a) con riferimento al limite dell'imposta ordinaria sul patrimonio.

     Nelle ipotesi previste dalle precedenti lettere b), c) e d) il contributo diretto non spetta per la riparazione dei fabbricati di proprietà di persone fisiche o giuridiche il cui reddito accertato agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile derivi in tutto o prevalentemente dall'esercizio dell'industria di costruzioni edili o dal commercio degli immobili urbani o comunque da una attività speculativa su di essi.

     Nel caso di trasferimento di proprietà per atto fra vivi verificatosi posteriormente al 31 dicembre 1945, il contributo è determinato tenendo conto delle condizioni patrimoniali del proprietario al quale spetti il contributo di misura minore;

     Nel caso di fabbricato a proprietà indivisa la determinazione del contributo è fatta tenendo conto delle condizioni patrimoniali e di reddito del comproprietario al quale spetti il contributo di misura minore [3];

     2) nel caso di lavori per i quali sia prevista una spesa superiore a L. 500.000, o anche inferiore, se il proprietario preferisca far ricorso al mutuo, la concessione di mutui ipotecari da parte di istituti di credito appositamente autorizzati. Il concorso dello Stato nel pagamento delle semestralità di ammortamento dei mutui è stabilito nella misura di un terzo della somma occorrente per le riparazioni riconosciute ammissibili a contributo;

     3) nel caso di lavori per i quali sia stata prevista una spesa superiore a L. 500.000 ed al finanziamento dei lavori stessi provvedano i proprietari con mezzi propri, il pagamento diretto, in loro favore, del contributo dello Stato, in ragione di un terzo della spesa ammissibile a contributo, in sessanta semestralità costanti al saggio stabilito per i mutui.

     Il contributo di cui ai nn. 2 e 3 per i lavori che superino l'importo di L. 500.000 e fino al L. 750.000 è stabilito nella misura fissa di L. 250.000 ed è corrisposto mediante semestralità.

     Per le riparazioni da eseguire nelle borgate agricole la unità immobiliare di cui al n. 1 può essere costituita, a richiesta del proprietario, da ciascun gruppo di quattro ambienti di abitazione esclusi gli accessori, considerati nella consistenza preesistente al danno causato dagli eventi bellici.

     I benefici di cui ai nn. 2 e 3 del presente articolo possono essere concessi anche per la riparazione dei fabbricati agricoli pertinenti alle abitazioni, site nelle borgate di cui al precedente comma.

     La concessione del contributo di cui al n. 1 è fatta dal Genio civile, quella di cui ai nn. 2 e 3 dal Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 17.

     Ai proprietari di case di abitazione adibite a sede di servizi pubblici, di istituti di istruzione e di educazione statali e di enti locali, di alloggio per agenti della forza pubblica, possono essere concessi per i lavori di riparazione i benefici previsti dall'articolo precedente.

 

Procedura per conseguire il contributo diretto in capitale

 

          Art. 18.

     Per ottenere il contributo dello Stato di cui al n. 1 dell'art. 16, i proprietari di fabbricati urbani o siti nelle borgate agricole danneggiati dalla guerra devono presentare al Genio civile domanda che può essere trasmessa per il tramite del Comitato comunale che le riparazioni edilizie.

     La domanda deve essere corredata dal progetto e, pei lavori di importo limitato, soltanto dal computo metrico-stima delle opere che i proprietari intendono eseguire, con l'indicazione dei materiali e dei mezzi d'opera di cui possono disporre.

     Deve essere, inoltre, prodotto l'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tal fine può essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti a un notaio da quattro proprietari del luogo riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il contributo, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità dal sindaco del Comune.

     Dagli atti suddetti devono risultare la data degli eventuali trasferimenti di proprietà, successivi all'evento bellico che ha causato il danno, ed il nominativo dell'originario proprietario danneggiato.

 

          Art.19

     Quando l'immobile danneggiato appartenga indivisamente a più persone la domanda per ottenere il contributo, diretto in capitale o rateale, ovvero il concorso di cui al n. 2 dell'art. 16, può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

     Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il contributo, nonchè di contrarre il mutuo anche nell'interesse e nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari, derivanti dalla concessione del beneficio.

 

          Art. 20.

     Il proprietario può presentare la domanda di contributo in capitale o rateale ovvero di concessione del mutuo per la riparazione della parte o del piano o della porzione di piano di sua pertinenza dell'edificio danneggiato.

     Anche uno solo dei condomini, purchè il condominio non abbia fatta analoga richiesta, può nell'interesse e nel nome del condominio stesso, presentare la domanda di contributo o di concessione del mutuo, eseguire i lavori e riscuotere il contributo.

     La stipulazione del mutuo sarà fatta dal condominio in nome proprio, salvo il diritto di rimborso dai condomini.

     L'Amministrazione concedente resta estranea ai rapporti tra i condomini conseguenti al beneficio concesso.

 

          Art. 21.

     Gli atti compiuti dal comproprietario o dal condominio ai fini indicati dagli articoli 19 e 20 non sono soggetti ad impugnativa nè in via giurisdizionale nè in via amministrativa.

 

          Art. 22.

     Quando si tratti di piccoli lavori di riparazione per una spesa non eccedente le L. 200.000 ed il proprietario dichiari che non intende valersi del beneficio del mutuo, il Comitato comunale per le riparazioni edilizie, nei Comuni dove sia costituito, autorizza l'esecuzione dei lavori e trasmette gli atti al Genio civile. Questo provvede per l'impegno della quota di spesa a carico dello Stato, dopo aver riscontrato la regolarità della istruttoria compiuta dal Comitato e somministra i fondi al sindaco presidente del Comitato. Delle somme ricevute i sindaci debbono dare rendiconto trimestralmente al Genio civile.

     Nel caso che l'importo dei lavori superi la somma di lire 200.000 il Comitato può fare proposte ed il Genio civile decide sulla concessione del contributo e sulla modalità di erogazione di esso. L'inizio dei lavori può essere autorizzato anche in pendenza della concessione [4].

 

          Art. 23.

     Il pagamento dei contributi diretti è effettuato in unica soluzione, dopo l'ultimazione dei lavori:

     a) dal sindaco presidente del Comitato, in base a consuntivi vistati dal tecnico del Genio civile addetto al Comitato stesso, per i lavori di importo sino a L. 200.000;

     b) dal Genio civile, in base a certificati di regolare esecuzione per i lavori di importo fino a L. 500.00.

     Quando la spesa ammessa a contributo superi le L. 100.000 e gli interessati ne facciano richiesta, il pagamento potrà essere effettuato rispettivamente dal sindaco, presidente del Comitato, o dal Genio civile, in più rate, in base allo stato di avanzamento dei lavori.

 

          Art. 24.

     Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere attribuiti, per l'utilizzazione, materiali e mezzi d'opera in sostituzione del contributo e fino all'ammontare di esso.

 

Mutui col concorso statale

 

          Art. 25.

     I proprietari che per il finanziamento dei lavori intendono valersi del beneficio del mutuo assistito dal concorso statale devono inoltrare la relativa domanda al Genio civile competente per il tramite del Comitato comunale per le riparazioni edilizie se questo sia costituito. La domanda di mutuo deve essere corredata dai documenti indicati nell'art. 18.

     Il Genio civile, quando ritenga che i lavori da eseguire rispondano alle finalità del presente decreto, trasmette la domanda all'istituto di credito fondiario od edilizio indicato dall'interessato o ad uno degli altri istituti autorizzati.

 

          Art. 26.

     A compiere le operazioni di mutuo di cui al precedente articolo sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti o ad altre disposizioni, gli istituti di credito edilizio e quelli di credito fondiario. Nel caso di lavori di riparazione di edifici per i quali siano vigenti contratti con istituti di credito edilizio o fondiario, i mutui occorrenti per i nuovi lavori saranno concessi, con le norme ed i benefici del presente decreto, dagli istituti stessi. Qualora entro un mese dalla data di trasmissione della domanda il nuovo mutuo non sia stato concesso, il proprietario ha diritto di chiederlo ad altro istituto.

     I mutui occorrenti per i lavori di riparazione in edifici costruiti da cooperative edilizie a contributo statale sono concessi dagli stessi istituti che hanno provveduto al finanziamento delle costruzioni, compresa la Cassa depositi e prestiti.

     Il riscontro delle perizie ed ogni altro accertamento tecnico sono eseguiti dal Genio civile, ma gli istituti mutuanti possono fare intervenire nei singoli casi un esperto da essi designato.

 

          Art. 27.

     I mutui non possono superare la spesa occorrente per le riparazioni ritenuta ammissibile dal Genio civile, esclusa ogni opera di ampliamento o miglioramento non necessaria ai fini dell'abitabilità.

     Il concorso dello Stato nel pagamento delle semestralità di ammortamento previsto dal n. 2 dell'art. 16, comprensivo di tutti gli elementi di cui sono costituite, è commisurato al terzo di detta somma anche se il mutuo fosse ad essa inferiore. Il concorso per la quota afferente al mutuo è corrisposto direttamente all'Istituto mutuante; a questo è trasmessa copia del decreto di concessione del concorso stesso [5].

 

          Art. 28.

     L'ipoteca a favore dell'istituto è opponibile a qualunque avente diritto, qualora venga iscritta a carico di coloro che risultino dai documenti di cui al terzo comma dell'art. 18, e non può essere pregiudicata da precedenti vincoli da indisponibilità ancorchè derivanti da procedure giudiziarie. L'ipoteca deve essere annotata sulla corrispondente partita catastale e di tale annotazione si farà menzione in ogni voltura ed in ogni certificato.

     Se l'immobile appartiene indivisamente a più persone ed il mutuo è stato contratto nell'interesse di tutte, l'ipoteca è iscritta contro tutti i comproprietari, anche se alcuni di essi non siano intervenuti nel contratto di mutuo.

     Se le parti o i piani o le porzioni di piani dell'immobile appartengono a proprietari diversi, l'ipoteca è inscritta per l'intero ammontare della somma data a mutuo contro il condominio che ha contratto il mutuo stesso e può altresì essere iscritta contro gli altri condomini, sebbene non intervenuti nel contratto, limitatamente alla somma della quale ciascuno di questi condomini deve rispondere per concorso nella spesa di riparazione delle parti comuni dell'immobile.

     L'ammontare della parte di mutuo gravante su ciascuno dei predetti condomini è determinato, ai fini dell'iscrizione ipotecaria, sulla parte, il piano o la porzione di piano spettante a ciascun condominio, dall'ufficio del Genio civile, in base alle norme del Codice civile sul condominio degli edifici, senza pregiudizio dei diritti delle parti.

     L'ipoteca stessa ha prevalenza di grado di fronte ad ogni altra esistente e anche di fronte ai crediti privilegiati.

     Gli indennizzi che lo Stato potrà riconoscere in aggiunta ai benefici di cui al presente decreto a favore dei proprietari dei fabbricati danneggiati per effetto della guerra si intendono attribuiti agli istituti ad estinzione, fino a concorrenza, del debito verso di essi contratto dai proprietari medesimi.

 

          Art. 29.

     I mutui vengono erogati, a richiesta del proprietario interessato, col sistema delle somministrazioni rateali durante il corso dei lavori in base a stati di avanzamento, ovvero in unica soluzione dopo l'ultimazione dei lavori stessi.

     I mutui sono ammortizzabili mediante il pagamento di semestralità costanti nel periodo di tempo, richiesto dall'interessato, che non sia eccedente i 40 anni.

     Le semestralità sono comprensive degli interessi, di una quota di rimborso del capitale, del diritto di commissione a favore dell'istituto mutuante nella misura non eccedente il 0,70%; dei diritti erariali e, nel caso di mutui somministrati in contanti, di una speciale provvigione, a totale carico del mutuatario, da concordarsi fra l'istituto ed il mutuatario stesso pel futuro collocamento delle cartelle.

     Per la riscossione delle semestralità, gli istituti possono avvalersi dell'opera degli esattori delle imposte dirette, previe convenzioni particolari da stipularsi con gli esattori stessi.

 

          Art. 30.

     I mutui sono stipulati al saggio che sarà determinato con decreto del Ministro per le finanze ed il tesoro.

     In corrispondenza dei mutui stipulati, gli istituti possono emettere serie speciali di cartelle di pari saggio.

 

          Art. 31.

     Le casse di risparmio e l'istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, nei limiti consentiti dai loro statuti, sono autorizzati a concedere con le modalità, le garanzie ed il concorso a carico dello Stato stabiliti dal presente decreto, mutui per i lavori di riparazione dei fabbricati il cui importo non superi le L. 500.000.

     Tali mutui saranno stipulati ad un saggio non superiore del 0,50% a quello di cui all'articolo precedente, oltre una provvigione dell'1,50% da percepirsi una volta tanto, a carico del mutuatario, all'atto di erogazione del mutuo.

     Il concorso dello Stato nella misura prevista dall'art. 27, sarà calcolato al saggio stabilito a norma dell'art. 30.

 

          Art. 32.

     Per le eventuali perdite che gli Istituti mutuanti possano subire nelle operazioni da essi compiute a termini del presente decreto è costituito dal Ministero delle finanze e del tesoro un fondo di garanzia sussidiaria di lire cento milioni che è amministrato dalla Cassa depositi e prestiti.

     Con decreto del Ministro per le finanze ed il tesoro saranno stabiliti i limiti e le norme per la corresponsione agli istituti interessati di indennizzi in conto perdite.

 

          Art. 33.

     Salvo quanto è disposto all'art. 93 nei riguardi del trattamento tributario, alle operazioni di mutuo contemplate nel presente decreto sono applicabili, per tutto quanto non è previsto nel decreto stesso, le disposizioni delle leggi e dei regolamenti in vigore sul credito fondiario.

 

Contributo diretto rateale

 

          Art. 34.

     La domanda per ottenere la concessione del contributo diretto rateale di cui al n. 3 dell'art. 16 deve essere presentata al Genio civile, corredata dai documenti indicati all'art. 18.

     L'ammontare delle semestralità del contributo diretto previsto dal n. 3 dell'articolo predetto, è stabilito in relazione alla spesa dei lavori eseguiti, accertata dal Genio civile con certificato attestante altresì che la riparazione del fabbricato è stata regolarmente compiuta.

     Il pagamento della semestralità avrà inizio a partire dal 1° gennaio o dal 1° luglio ricadenti nel semestre successivo a quello entro il quale è stato rilasciato il predetto certificato dal Genio civile.

     Il Ministro dei lavori pubblici rilascerà ai proprietari interessati copia del decreto di concessione del contributo diretto dello Stato.

 

Finanziamenti

 

          Art. 35.

     Le Casse di risparmio e le altre aziende di credito indicate nell'art. 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nei limiti che saranno fissati dal Ministro per le finanze ed il tesoro, sentita la Banca d'Italia, nonchè gli istituti di credito edilizio e di credito fondiario, sono autorizzati a concedere ai proprietari dei fabbricati da riparare finanziamenti provvisori contro cessione del contributo dello Stato spettante ai sensi dell'art. 16, n. 1 del presente decreto.

     La cessione del contributo diretto in capitale deve essere notificata nel caso di finanziamento per lavori di importo non superiore a L. 200.000, al sindaco presidente del Comitato comunale per le riparazioni edilizie quando si tratti di immobili siti in Comuni dove il Comitato stesso è istituito; negli altri casi, all'Ufficio del Genio civile competente per territorio.

     La cessione del contributo diretto rateale deve essere notificata al Ministero dei lavori pubblici.

     E' consentito lo sconto presso istituti finanziari del contributo diretto rateale concesso ai proprietari per i lavori di riparazione.

 

          Art. 36.

     I finanziamenti di cui all'articolo precedente possono essere garantiti, oltrechè dalla cessione del contributo dello Stato, da ipoteca sul fabbricato da riparare. Tale ipoteca prevale su ogni altra esistente ed anche su crediti privilegiati, a condizione che la somma mutuata sia stata impiegata nell'esecuzione delle riparazioni. Questa condizione deve risultare da attestazione dell'Ufficio del Genio civile.

     Se per i finanziamenti sono dal debitore rilasciati effetti cambiari, questi possono essere garantiti da ipoteca a norma del comma precedente.

     Nelle note da presentarsi per la iscrizione dell'ipoteca deve dichiararsi che l'ipoteca stessa è concessa ai sensi e per gli effetti del presente articolo. Eguale dichiarazione deve farsi nell'annotazione della eseguita iscrizione dell'ipoteca che il conservatore appone agli effetti cambiari.

 

Esecuzione delle riparazioni a cura del Genio civile e rimborso di spesa

 

          Art. 37.

     Nel caso in cui occorra procedere alla esecuzione di ufficio dei lavori di riparazione, il Genio civile interpella il proprietario perché dichiari entro sessanta giorni dall'avviso se intenda provvedervi per conto suo, presentando entro lo stesso termine i documenti prescritti dall'art. 18 [6].

     Scaduto inutilmente il termine il Genio civile può provvedere alla esecuzione dei lavori, dandone soltanto avviso al proprietario del fabbricato dieci giorni prima della data stabilita per la redazione del verbale di consistenza del fabbricato stesso [7].

     L'avviso può essere comunicato al procuratore, al rappresentante ed, in mancanza, alla persona incaricata della custodia e vigilanza dei beni del proprietario: in tal caso, ovvero qualora il proprietario abbia la residenza in altro Comune, l'avviso deve essere dato trenta giorni prima di quello fissato per la redazione del verbale suddetto.

     Quando non sia nota la residenza del proprietario o non sia possibile altrimenti la comunicazione, l'avviso è affisso all'albo comunale.

 

          Art. 38.

     Ultimati i lavori, l'Ufficio del Genio civile provvede, in contraddittorio del proprietario o delle persone indicate nel comma terzo dell'articolo precedente, all'accertamento dei lavori stessi e dello stato dei locali redigendone verbale.

 

          Art. 39.

     Intervenuta l'approvazione degli atti di contabilità finale e di collaudo, il consuntivo dei lavori è trasmesso alla Intendenza di finanza della provincia in cui i lavori furono eseguiti, ai fini del rimborso previsto dall'articolo seguente.

 

          Art. 40.

     I proprietari dei fabbricati riparati d'ufficio, a cura del Genio civile, sono tenuti al rimborso della spesa delle riparazioni limitatamente ai due terzi dell'importo risultante dagli atti di contabilità finale.

     Tale rimborso sarà effettuato o in unica soluzione o in venti annualità posticipate uguali, con gli interessi legali.

     Il credito dello Stato è garantito da ipoteca legale ai sensi dell'art. 2817 del Codice civile sugli immobili nei quali sono stati eseguiti i lavori di riparazione.

     L'ipoteca è iscritta a cura della competente Intendenza di finanza.

     Il ricupero del credito è affidato agli Uffici del registro che si varranno della procedura stabilita per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

 

Utilizzazione dei fabbricati riparati

 

          Art. 41.

     Dell'avvenuta ultimazione dei lavori nei fabbricati riparati di ufficio il Genio civile informerà il sindaco del Comune.

     Il sindaco accerterà nel più breve termine se il proprietario del fabbricato riparato abbia bisogno di occuparlo tutto o in parte per uso proprio e ne riferirà al Comitato comunale per le riparazioni edilizie, per i provvedimenti previsti nel successivo articolo.

     Il Comitato potrà prefiggere, ove occorra, al proprietario che non detiene altra abitazione nel Comune, un termine per la occupazione dei locali.

 

          Art. 42.

     Le persone rimaste senza tetto a causa degli eventi bellici possono chiedere l'assegnazione delle case di abitazione disponibili riparate d'ufficio escluse quelle occorrenti per il ricovero dei proprietari, ai sensi del precedente articolo.

     Le domande di assegnazione devono essere prodotte al sindaco del Comune.

     Delle domande è formato un elenco secondo i criteri di preferenza stabiliti per l'assegnazione dal presente articolo.

     Sulle richieste di assegnazione decide il Comitato comunale per le riparazioni edilizie e, in mancanza, la Giunta comunale.

     L'assegnazione è disposta nell'ordine seguente a favore:

     1) di coloro che detenevano in affitto l'alloggio riparato e che non sono in condizioni di procurarsi altro alloggio;

     2) di coloro che per ragioni di professione, impiego o mestiere non possono allontanarsi dal Comune;

     3) dei sinistrati in conseguenza di eventi bellici;

     4) dei reduci, dei partigiani, dei mutilati ed invalidi di guerra e degli ex combattenti.

     Nell'ambito delle categorie indicate ai numeri 2, 3 e 4, sono preferite per l'assegnazione le persone di disagiate condizioni economiche ed i capi di famiglie numerose, i cui membri siano conviventi a carico.

     Per ottenere l'assegnazione il richiedente deve dimostrare la sua residenza stabile nel Comune da epoca anteriore al 1° gennaio 1945.

 

          Art. 43.

     Le assegnazioni dei locali sono soggette al pagamento di un fitto mensile che è stabilito, all'atto dell'assegnazione o con altro provvedimento successivo, dal Comitato comunale per le riparazioni edilizie, o, dove non esista, dalla Giunta comunale, in base ai prezzi praticati nel Comune, tenuto conto delle disposizioni dell'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 669.

     Ove uno stesso alloggio sia assegnato a più persone distintamente, il fitto è stabilito per ciascuno degli assegnatari.

     La determinazione del fitto è portata a conoscenza dell'avente diritto e degli assegnatari mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     Nei casi previsti nell'ultima parte del comma quarto dell'art. 37, un estratto del provvedimento viene affisso all'albo comunale.

     Nel termine di quindici giorni dal ricevimento delle raccomandate o dalla pubblicazione dell'estratto del provvedimento della Commissione, gli interessati possono reclamare al tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio entro trenta giorni [8].

     Il ricorso deve essere notificato all'altra parte che ha facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro dieci giorni dalla notifica ed è depositato presso la cancelleria della pretura.

     Il pretore decide sentite personalmente le parti.

     Contro la pronuncia del pretore non è ammessa nessuna impugnazione.

 

          Art. 44.

     Le mensilità di fitto devono essere pagate direttamente dall'assegnatario al proprietario o all'usufruttario non oltre il giorno 10 di ogni mese; in caso di mancato pagamento entro tale termine, il sindaco pronuncia, su istanza del proprietario o dell'usufruttuario, la revoca dell'assegnazione, se non sussistano giusti motivi per la concessione di una proroga, stabilendo il termine di giorni quindici pel rilascio dei locali.

     La proroga non deve avere una durata maggiore di giorni trenta, salvo che concorrano condizioni speciali di malattie, di disoccupazione o di calamità pubbliche.

     Se l'alloggio non viene riconsegnato nel termine prescritto o prorogato, il proprietario e l'usufruttuario possono adire l'autorità giudiziaria.

     La revoca dell'assegnazione può essere pronunciata su istanza del proprietario o dell'usufruttuario, quando i requisiti, in base ai quali fu fatta l'assegnazione, risultino inesistenti.

     In tal caso la determinazione di revoca è pronunciata dal Comitato comunale per le riparazioni edilizie e, in mancanza del Comitato, dalla Giunta comunale, ed è immediatamente esecutiva.

 

          Art. 45.

     Quando i proprietari di edifici riparati di ufficio non effettuino il rimborso delle spese sostenute dall'Amministrazione dei lavori pubblici, questa può richiedere che le mensilità di fitto siano pagate direttamente dall'assegnatario del locale riparato all'Ufficio del registro fino all'ammontare del rimborso dovuto nella misura delle annualità di cui al secondo comma dell'art. 40 del presente decreto.

     Restano salve in ogni altro punto le disposizioni dell'articolo precedente.

 

          Art. 46.

     La durata dell'occupazione degli immobili di proprietà privata ad uso di alloggio non può eccedere il periodo di cinque anni.

     La riconsegna al proprietario viene effettuata previa redazione da parte dell'Ufficio del Genio civile di verbale per l'accertamento dello stato dei locali.

 

          Art. 47.

     A coloro che abbiano ottenuto l'assegnazione di case di abitazione, a termini dell'art. 42, è fatto divieto di cederle o di sublocarle in tutto o in parte, sotto pena di decadenza dalla concessione da pronunciarsi dal sindaco con le modalità e con gli effetti di cui alla prima parte dell'art. 44 del presente decreto.

 

          Art. 48.

     I fabbricati riparati a cura diretta dei proprietari non possono essere requisiti dai commissari per gli alloggi ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 23 dicembre 1944, n. 415, se non dopo trascorsi due mesi dalla data del certificato del Genio civile e, per le riparazioni d'importo inferiore a L. 200.000, del sindaco che accerti la ultimazione dei lavori e sempre che i fabbricati non siano stati già adeguatamente utilizzati.

 

Capo III

RICOSTRUZIONE NELLE LOCALITA' PIU' GRAVEMENTE DANNEGGIATE

 

Ricostruzioni col contributo dello Stato

 

          Art. 49.

     Per consentire il maggiore sviluppo dei lavori di riparazione di fabbricati per l'alloggio dei senza tetto, il Ministro per i lavori pubblici ha potestà di vietare le ricostruzioni e le nuove costruzioni che non siano necessarie o che siano ritenute tali da intralciare o ritardare l'esecuzione dei lavori indispensabili a dare una abitazione ai senza tetto.

     Tuttavia, quando riconosca che in un Comune le riparazioni dei fabbricati danneggiati non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto, lo stesso Ministro, allo scopo di promuovere le ricostruzioni necessarie per detta categoria di danneggiati, può consentire, per l'esecuzione dei lavori, i benefici di cui ai successivi articoli.

     I Comuni nei quali possono essere eseguite le ricostruzioni sono determinati con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze ed il tesoro.

 

          Art. 50.

     Ai proprietari singoli o consorziati che, ai fini del precedente articolo, ricostruiscano i fabbricati distrutti, possono essere concessi i benefici di cui ai nn. 2 e 3 dell'art. 16 del presente decreto.

     Il concorso dello Stato nell'ammortamento dei mutui e il contributo diretto rateale possono essere concessi in ragione di metà della spesa occorrente per la ricostruzione qualora i fabbricati da ricostruire siano siti nei Comuni nei quali è obbligatoria l'osservanza delle norme tecniche ed igieniche di edilizia per le zone sismiche di prima categoria.

     Ai proprietari dei fabbricati distrutti, che si trovino nelle condizioni patrimoniali e di reddito di cui alla lettera a) del n. 1 dell'articolo 16, i quali ricostruiscano i loro fabbricati e non intendano usufruire dei benefici di cui ai nn. 2 e 3 del detto art. 16, possono essere concessi i benefici della lettera a) del n. 1 del citato art. 16, limitatamente alla spesa di L. 500.000 per ogni unità immobiliare urbana di abitazione anche se l'importo dei lavori sia ad essa superiore.

     La concessione di quest'ultimo beneficio è limitata a quattro unità immobiliari per ogni proprietario.

     La ricostruzione può essere effettuata sulla stessa area del fabbricato distrutto o in località diversa dello stesso Comune previamente determinata dal Comune o in mancanza dal Genio civile.

     Per ottenere i benefici di cui ai primi due comma del presente articolo, i proprietari devono ricostruire fabbricati che risultino non inferiori per tipo e volume a quelli che esistevano prima della distruzione causata dagli eventi bellici.

     La disposizione del precedente comma non si applica per i casi di impedimento derivanti dall'applicazione delle norme stabilite dalla Commissione edilizia comunale e dall'attuazione dei piani regolatori o di ricostruzione.

 

          Art. 51.

     La spesa per la ricostruzione dei fabbricati distrutti allo scopo di stabilire la misura del contributo dello Stato o del concorso statale nell'ammortamento del mutuo, viene così determinata:

     a) si stabilisce la spesa necessaria per la ricostruzione secondo i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra;

     b) la somma corrispondente a questa spesa si riduce dell'eventuale deprezzamento per vetustà del fabbricato distrutto in misura non superiore al quinto della somma stessa;

     c) la somma così ridotta si moltiplica per il rapporto esistente tra i prezzi al momento della ricostruzione ed i prezzi vigenti nel mese precedente alla dichiarazione di guerra.

     Questo rapporto viene determinato con decreti del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze ed il tesoro.

 

          Art. 52.

     I proprietari di fabbricati distrutti per ottenere la concessione dei benefici di cui al presente decreto devono presentare domanda al Genio civile, corredata dalla perizia del fabbricato distrutto, dal progetto dei lavori di ricostruzione e dai documenti comprovanti la proprietà dell'area.

     E' ammesso per i proprietari che ricostruiscano in sito, che la dimostrazione sia fatta nei modi indicati nel penultimo comma dell'art. 18.

 

          Art. 53.

     Per la concessione ai proprietari, autorizzati alle ricostruzioni, del contributo diretto in capitale o rateale e del concorso statale nell'ammortamento dei mutui, per l'erogazione e la garanzia dei mutui stessi si applicano le norme del capo II del presente decreto.

     La concessione del contributo e del concorso è fatta dal Ministero dei lavori pubblici.

 

          Art. 54.

     I fabbricati ricostruiti, quando, entro tre mesi dalla dichiarazione di abitabilità, non siano stati occupati dai proprietari per i bisogni propri o non siano stati locati, sono messi a disposizione del Comitato comunale o, in mancanza, del sindaco per l'assegnazione a favore dei senza tetto.

 

Ricostruzioni a totale carico dello Stato

 

          Art. 55. [9]

     Il Ministero del lavori pubblici è autorizzato a costruire fino al 30 giugno 1951 col sistema della concessione a pagamento differito, di cui all'art. 5, n. 2, del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, fabbricati a carattere popolare nei Comuni nei quali la riparazione dei fabbricati danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti non siano sufficienti ad assicurare l'alloggio dei senza tetto per causa di guerra [10].

     I fabbricati costruiti a totale carico dello Stato per l'alloggio dei senza tetto sono dati in consegna agli Istituti per le case popolari ed, in casi eccezionali, ai Comuni, che ne curano la gestione. La consegna, che dovrà risultare da apposito verbale, sarà effettuata da un funzionario del Genio civile con l'intervento di un delegato dell'Intendenza di finanza in rappresentanza del Demanio dello Stato.

     L'assegnazione di tali alloggi è fatta da una Commissione comunale composta dal pretore competente per territorio, che la presiede, da tre cittadini nominati dal Consiglio comunale, due dalla maggioranza e uno dalla minoranza, e dal presidente dell'E.C.A [11].

     Alle riunioni della Commissione possono essere chiamati a partecipare, con voto consultivo, il presidente dell'Istituto autonomo provinciale delle case popolari, o un suo delegato, nonchè un funzionario dell'Ufficio del genio civile competente per territorio [12].

     L'ordine di precedenza dell'assegnazione è stabilito in relazione alle accertate condizioni di bisogno di ciascun concorrente compreso nelle seguenti categorie:

     a) gli sfollati che all'atto dell'assegnazione trovansi in campi profughi, i senza tetto a causa di eventi bellici già residenti nel Comune e coloro che occupano fabbricati danneggiati da eventi bellici impedendone la riparazione, qualora il proprietario si impegni a eseguire i lavori entro i termini che saranno fissati dal Genio civile, pena la decadenza del diritto al contributo;

     b) i profughi dai territori passati per effetto dei Trattati di pace sotto la sovranità straniera;

     c) i funzionari dello Stato e di altri enti pubblici, che prestano servizio nei centri gravemente danneggiati e che non abbiano altre possibilità di alloggio per sé o per la propria famiglia;

     d) i mutilati ed invalidi di guerra, i reduci, i partigiani e gli ex combattenti.

     Gli assegnatari degli alloggi devono corrispondere il canone di locazione stabilito all'atto dell'assegnazione, determinato in relazione alla somma occorrente per spese generali e di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'alloggio stesso, comprensivo anche di una quota per interessi, non superiore al 0,50 per cento dell'importo di costruzione.

     La quota di canone costituita dagli interessi è versata al Tesoro dello Stato.

     Il canone che gli assegnatari devono corrispondere è determinato dal Ministero dei lavori pubblici.

     Gli immobili restano di proprietà dello Stato. Gli enti consegnatari terranno per la gestione di essi una contabilità separata.

 

Capo IV

RIPARAZIONI E RICOSTRUZIONI DI FABBRICATI DELL'I.N.C.I.S.,

DEGLI ISTITUTI DI CASE POPOLARI, DELL'ENTE EDILIZIO DI REGGIO CALABRIA, DI COOPERATIVE EDILIZIE E DI ENTI PUBBLICI

 

          Art. 56.

     All'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, agli Istituti autonomi per le case popolari e all'Ente edilizio di Reggio Calabria, quando eseguono lavori di riparazione o ricostruzione di loro fabbricati danneggiati o distrutti, nonchè lavori di completamento in fabbricati la cui costruzione sia rimasta interrotta a causa della guerra, può essere concesso, con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze ed il tesoro, un contributo straordinario in conto capitale pari alla metà della spesa occorrente, oltre al contributo previsto dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sul mutuo da contrarsi per la parte non coperta dal detto concorso.

     Gli stessi benefici possono essere concessi per le riparazioni e ricostruzioni di sanatori, convalescenziari o case di cura danneggiati o distrutti da eventi bellici, di proprietà di istituti di previdenza, di assistenza sociale e dei consorzi provinciali antitubercolari.

     Un contributo in conto capitale, nella misura di metà della spesa, può essere concesso anche agli enti indicati all'art. 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, per l'esecuzione di opere di ampliamento e di miglioramento dei fabbricati destinati ad ospedali, convalescenziari e luoghi di cura di loro pertinenza, qualora tali lavori vengano compiuti in occasione della ricostruzione e riparazione degli edifici stessi in conseguenza dei danni causati da eventi bellici.

 

          Art. 57.

     I mutui occorrenti per la ricostruzione degli alloggi cooperativi non ancora riscattati ai sensi dell'art. 231 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, sono concessi dagli istituti che hanno provveduto al finanziamento delle costruzioni, compresa la Cassa depositi e prestiti.

     Su tali mutui può essere concesso il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi, ai sensi dell'art. 71 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, per l'edilizia popolare ed economica, a condizione che le case siano ricostruite entro il 31 dicembre 1949 [13].

 

Capo V

ATTUAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE

INTERVENTO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

 

          Art. 58. [14]

     Qualora i Comuni non siano in grado per ragioni tecnico-finanziarie, accertate dal Ministero dei lavori pubblici sentito il Ministero dell'interno, di provvedere direttamente alla attuazione totale o parziale dei piani di ricostruzione, approvati ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, il Ministero dei lavori pubblici può sostituirsi ad essi nell'attuazione medesima, a mezzo degli Uffici del genio civile, in relazione alle necessità di ciascun Comune.

     Nel caso di cui al comma precedente la spesa occorrente è anticipata dallo Stato salvo il recupero verso il Comune, in trenta rate annuali costanti senza interessi, decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui sarà redatto il verbale di collaudo di ciascuna opera.

     Il recupero non è effettuato per le somme afferenti al ripristino di opere pubbliche, anche se esse debbano essere eseguite in altra sede per effetto dell'attuazione del piano di ricostruzione ovvero per altri motivi riconosciuti ammissibili dall'Amministrazione dei lavori pubblici.

     Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei Comuni con popolazione non superiore ai 25.000 abitanti. Per quelli con popolazione superiore l'applicazione può essere disposta in via eccezionale previo concerto col Ministero del tesoro.

     Il recupero delle somme anticipate dallo Stato con l'attuazione dei piani di ricostruzione nei Comuni con popolazione non superiore a 5000 abitanti è fatto con le modalità di cui al precedente secondo comma limitatamente alla metà della spesa.

 

          Art. 59. [15]

 

Procedura per l'attuazione dei piani di ricostruzione

 

          Art. 60.

     L'Ufficio del Genio civile compila per ciascun Comune gli elenchi delle aree necessarie per la ricostruzione dell'aggregato urbano.

     L'elenco pubblicato per quindici giorni nell'albo comunale ed inserito nel Foglio annunzi legali della provincia; vale di avviso ai proprietari, i quali hanno facoltà, nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione, di dichiarare per iscritto all'Ufficio stesso se intendono ricostruire.

     Qualora le aree appartengono a più condomini, la richiesta di ricostruzione può essere fatta anche da un solo condomino in proprio, purchè si impegni ad utilizzare totalmente l'area e semprechè il condominio non abbia fatto analoga richiesta.

     Nell'ipotesi di richieste di più condomini, l'autorizzazione a ricostruire è data di preferenza al condominio che propone la migliore utilizzazione dell'area.

     La richiesta del condomino non è soggetta ad impugnativa dinanzi all'autorità giudiziaria.

     Le autorizzazioni a ricostruire sono date dall'Ufficio del Genio civile, il quale assegna un termine non superiore ai sessanta giorni per la presentazione del progetto dei lavori di ricostruzione.

     L'Ufficio stesso comunica al proprietario il nulla osta all'esecuzione del progetto, assegnando il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

     Il mancato adempimento da parte dei proprietari ad una delle suesposte prescrizioni equivale a rifiuto di ricostruire.

     Su richiesta del condomino o dei condomini autorizzati a ricostruire, l'Ufficio del genio civile instaura il procedimento di espropriazione delle quote di area di proprietà degli altri condomini non autorizzati alla ricostruzione e promuove dalla competente autorità il decreto di occupazione temporanea di esse [16].

     L'onere della espropriazione grava esclusivamente sul condomino o sui condomini che l'hanno promossa: l'Amministrazione dei lavori pubblici resta estranea a tutti i rapporti tra i condomini, derivanti dal procedimento espropriativo [17].

 

          Art. 61.

     Qualora i proprietari non dichiarino di essere in grado di ricostruire ovvero si verifichi l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente, l'Ufficio del Genio civile inizia il procedimento di espropriazione delle aree e promuove dalla competente autorità il decreto di occupazione temporanea di esse.

     Nel caso in cui, per inadempienza del condomino autorizzato a ricostruire ai sensi del terzo comma dell'articolo precedente, si debba procedere all'espropriazione dell'area, l'Ufficio del Genio civile deve prima invitare gli altri condomini ad utilizzare l'area stessa, in conformità della loro precedente richiesta.

 

          Art. 62.

     Le aree sottoposte ad espropriazione entro e fuori il perimetro dell'abitato sono assegnate, a cura del Genio civile, in base al seguente ordine di precedenza:

     1) ai proprietari delle aree ricadenti nella zona di ampliamento qualora siano comprese tra quelle da assegnare;

     2) ai proprietari di edifici distrutti che non possono essere ricostruiti in sito per effetto di vincoli speciali dipendenti dal piano di ricostruzione.

     Per l'assegnazione delle aree di cui al n. 1 appartenenti a più condomini, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 60 e 61.

 

          Art. 63.

     Per le assegnazioni di cui all'articolo precedente il Genio civile rende nota la disponibilità delle aree mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio ed inserito nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

     Detto avviso deve indicare:

     il termine per la presentazione delle domande di assegnazione;

     le condizioni cui è subordinata l'assegnazione, e, principalmente, che il richiedente o i richiedenti riuniti in consorzio, devono impegnarsi di ricostruire in proprio secondo le prescrizioni del piano di ricostruzione e nei termini fissati dal Genio civile;

     il prezzo di cessione delle aree pari a quello di esproprio maggiorato di una quota commisurata alle spese previste per le opere ed impianti del piano di ricostruzione.

 

          Art. 64.

     Il Genio civile decide sulle domande di assegnazione, con riguardo ai criteri di precedenza indicati nell'art. 62, sentito il parere del Comitato comunale per le riparazioni edilizie di cui all'art. 13 del presente decreto.

     Gli assegnatari singoli o consorziati devono, entro venti giorni dalla notifica di detto provvedimento, versare in una Sezione provinciale di tesoreria, sotto pena di decadenza, il decimo dell'importo della cessione dell'area, a garanzia della stipulazione del contratto.

 

          Art. 65.

     In mancanza di richiesta da parte degli interessati di cui all'art. 62 le aree possono:

     1) essere destinate per la costruzione di alloggi per i senza tetto da eseguire dallo Stato;

     2) essere assegnate, mediante asta pubblica a termini abbreviati, sulla base di un prezzo corrispondente all'indennità di espropriazione maggiorata di una quota commisurata alle spese previste per le opere ed impianti del piano di ricostruzione;

     3) essere destinate per la costruzione di alloggi da eseguire dagli Istituti per le case popolari, dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, dall'Ente edilizio di Reggio Calabria o dagli enti parastatali che provvedono alla costruzione di alloggi per i propri dipendenti.

 

          Art. 66.

     Il prezzo di cessione dell'area è versato dagli assegnatari presso le Sezioni provinciali di tesoreria, in conto entrate eventuali del Tesoro.

     Tutte le spese per atti e contratti relativi all'assegnazione dell'area sono a carico dell'assegnatario.

     Per gli acquirenti che siano proprietari di aree espropriate o sottoposte a vincoli speciali dipendenti dal piano di ricostruzione, si procede al conguaglio fra il prezzo dovuto per l'acquisto delle nuove aree e la indennità spettante per l'espropriazione.

 

          Art. 67.

     Qualora la gara vada deserta le aree possono, a giudizio insindacabile del Genio civile, essere ricedute ai primitivi proprietari.

     In tal caso è revocato, ove sia stato emesso, il decreto di occupazione temporanea e viene abbandonata la procedura di espropriazione.

     Nessuna indennità spetta al proprietario espropriato per il periodo in cui l'area è stata indisponibile.

 

          Art. 68.

     E' vietata, a pena di decadenza dell'assegnazione e con gli effetti di cui al successivo art. 69, la cessione delle aree assegnate ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti articoli.

 

          Art. 69.

     Qualora l'assegnatario non presenti il progetto di costruzione ovvero non inizi i lavori entro il termine fissato dal Genio civile incorre nella decadenza dall'assegnazione. Per effetto di essa si intende risoluto di diritto il contratto stipulato per la cessione delle aree le quali ritornano a disposizione dell'autorità cedente.

     Il prezzo corrisposto per la cessione è restituito all'assegnatario inadempiente soltanto in ragione della metà, rimanendo la residua somma incamerata a titolo di penale.

     Qualora l'assegnatario dell'area non porti ad ultimazione i lavori di ricostruzione o nuova costruzione entro il termine fissato, incorre nella perdita totale o parziale del contributo dello Stato di cui al successivo art. 71 in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.

 

          Art. 70.

     Per la procedura delle espropriazioni delle aree comprese nel piano di ricostruzione e per la determinazione dell'indennità si applicano le disposizioni dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154.

     Nell'indennità di esproprio non è compreso l'ammontare del contributo dello Stato che potrebbe competere al proprietario per la ricostruzione del fabbricato distrutto che insisteva sull'area espropriata.

     E' fatta salva al proprietario medesimo la facoltà di conseguire l'eventuale indennità per risarcimento dei danni di guerra ovvero di ricostruire, col beneficio del contributo statale, su altra area direttamente acquistata ricadente nello stesso centro abitato in cui era sito il fabbricato distrutto da eventi bellici.

 

          Art. 71. [18]

     [I progetti di ricostruzione e di nuova costruzione di fabbricati sulle aree assegnate o espropriate in conseguenza dell'attuazione dei piani di ricostruzione devono corrispondere ai requisiti prescritti dal testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165 e successive modificazioni, salvo deroghe da concedere caso per caso dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, su richiesta delle Amministrazioni comunali interessate [19].

     L'approvazione dei progetti stessi, di esclusiva competenza del Genio civile equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i lavori in essa previsti sono dichiarati urgenti ed indifferibili ai sensi ed agli effetti degli artt. 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.]

 

          Art. 72. [20]

 

          Art. 72 bis. [21]

     Per gli abitati maggiormente disastrati inclusi negli elenchi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, sui piani di ricostruzione degli abitati danneggiati dalla guerra, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, può autorizzare le Amministrazioni comunali, che ne facciano domanda, ad espropriare e indi rivendere o concedere le aree destinate a ricostruzione e costruzione di edifici, in una o più zone determinate dal piano di ricostruzione, quando tale provvedimento sia giustificato da imprescindibili necessità inerenti all'attuazione del piano medesimo. I criteri per l'accertamento di tali necessità saranno stabiliti con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per il tesoro.

     La richiesta di autorizzazione deve essere corredata di un piano finanziario e di un elaborato comprendente i comparti edificatori, ricadenti nella zona che si chieda di espropriare. Nel caso in cui il Comune intenda procedere alla concessione delle aree di detti comparti dovrà presentare anche il relativo schema di disciplinare, giustificando in apposita relazione la convenienza, sotto l'aspetto tecnico-finanziario, della soluzione proposta.

 

Disposizioni speciali per i Comuni più gravemente danneggiati

 

          Art. 72 ter. [22]

     Sono escluse dall'espropriazione contemplata nell'articolo precedente le aree per le quali sia in corso la procedura dell'art. 60 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, integrato dall'art. 1 del presente decreto.

     Sono inoltre escluse le aree riservate per la costruzione di alloggi per i senza tetto da parte dello Stato e di case popolari a cura degli Istituti per le case popolari, dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato e degli enti che provvedono alla costruzione di alloggi a termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1600.

 

          Art. 72 quater. [23]

     Se la richiesta di autorizzazione ad espropriare nei modi e per gli scopi di cui all'art. 72-bis sia formulata all'atto stesso della presentazione del piano di ricostruzione, il Comune dovrà comprovare che nella determinazione delle zone indicate all'art. 2, lettera d), del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, si è tenuto conto del maggior quantitativo di aree occorrenti per le assegnazioni a favore dei proprietari soggetti ad esproprio.

     Qualora, invece, la domanda di autorizzazione sia avanzata posteriormente all'intervenuta approvazione del piano, il Comune dovrà sottoporre all'approvazione del Ministro per i lavori pubblici, insieme con la documentazione di cui al secondo comma dell'art. 72-bis, anche gli atti della variante che si rendesse necessario apportare al piano medesimo per l'aumento della superficie delle zone di cui all'art. 2, lettera d), del suddetto decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154.

     Nei riguardi di tale variante sono applicabili le norme contenute nell'art. 10, comma secondo, del decreto legislativo medesimo.

 

          Art. 72 quinquies. [24]

     Il Prefetto, su richiesta del Comune che abbia ottenuto l'autorizzazione ad espropriare, ordina l'occupazione in via di urgenza dei beni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

     Il decreto del Prefetto deve, a cura del Comune, essere notificato a forma delle citazioni, a ciascuno dei proprietari interessati.

     I proprietari, nei confronti dei quali è stato emesso il decreto di occupazione, possono esercitare il diritto di retrocessione sulle aree occupate, semprechè si impegnino a costruivi secondo le destinazioni del piano di ricostruzione. Tale loro volontà gli interessati debbono, sotto pena di decadenza, rendere nota al Comune nel termine di due mesi della data in cui è stato notificato ad essi il decreto di occupazione. La relativa dichiarazione, contenente l'impegno di costruire secondo le prescrizioni del piano di ricostruzione, è notificata al Comune per atto di ufficiale giudiziario e corredata dal progetto della costruzione de eseguire.

     Qualora le aree appartengano a più condomini, la richiesta del riconoscimento del diritto di retrocessione può essere fatta anche da un solo condomino in proprio, purchè s'impegni ad utilizzare totalmente l'area e semprechè il condominio non abbia fatto analoga richiesta.

     Nell'ipotesi di richieste di più condomini la retrocessione dell'area è consentita di preferenza al condomino che propone la migliore utilizzazione dell'area.

     Il condomino che abbia beneficiato della retrocessione, può chiedere l'espropriazione delle quote degli altri condomini, con la procedura di cui all'art. 60 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, integrato dall'art. 1 del presente decreto.

     Il prezzo di retrocessione è stabilito sulla base di quello di esproprio maggiorato di una quota commisurata alle spese a carico del Comune per le opere e per gli impianti del piano di ricostruzione.

     In caso di contestazione, il prezzo è determinato giudizialmente a norma degli articoli 32 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

 

          Art. 72 sexies. [25]

     Accertata la rispondenza del progetto alle prescrizioni del piano, il sindaco rilascia la licenza di costruzione prefiggendo il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

     Nel caso in cui i lavori non vengano iniziati o ultimati nel termine stabilito si applicheranno le disposizioni contenute nell'art. 69.

 

          Art. 72 septies. [26]

     Per la procedura delle espropriazioni che siano disposte ai sensi dell'art. 72-bis e per la determinazione dell'indennità spettante ai proprietari si applicano le stesse norme di cui all'art. 70.

 

Contributi per le ricostruzioni e nuove costruzioni

 

          Art. 73. [27]

 

          Art. 74.

     Le disposizioni di cui al presente capo cesseranno di avere vigore alla data del 31 dicembre 1949 [28].

 

          Art. 75.

     I Comuni che attuino direttamente i piani di ricostruzione possono valersi delle facoltà che sono attribuite al Ministero dei lavori pubblici e agli Uffici del Genio civile dal capo V del presente decreto.

 

Capo VI

DISPOSIZIONI COMUNI AI CAPI II, III E IV

 

Premi di acceleramento

 

          Art. 76.

     Ai proprietari che per le riparazioni dei loro fabbricati usufruiscono del contributo di cui al n. 1 dell'art. 16 è concesso un premio di acceleramento in ragione del decimo della spesa ammessa a contributo se i lavori siano ultimati entro il 31 marzo 1948 e del ventesimo se i lavori siano ultimati entro il 31 marzo 1949 [29].

     Qualora i proprietari fruiscano per i lavori di riparazione del concorso statale nell'ammortamento dei mutui ovvero del contributo diretto rateale, il premio di acceleramento è concesso nella misura del decimo della spesa se i lavori siano ultimati entro il 31 marzo 1949 [30].

 

          Art. 77. [31]

 

Sanzioni

 

          Art. 78.

     Se i proprietari non osservino nei lavori di riparazione e di ricostruzione i termini e le altre prescrizioni imposte dal Comitato comunale per le riparazioni edilizie o dal Genio civile, i contributi diretti in capitale possono essere revocati con diritto a ripetere le somme che fossero state già corrisposte.

     Nel caso di mutuo con concorso statale, il mutuo stesso è limitato alle somme già erogate, restando proporzionalmente ridotto anche a tale parte il concorso statale.

     Non si fa luogo ad alcuna concessione nei riguardi dei proprietari inadempienti che abbiano chiesto il contributo diretto rateale.

 

Capo VII

SGOMBERO DI MACERIE E UTILIZZAZIONE DEI MATERIALI RECUPERATI

 

          Art. 79.

     E' fatto divieto di disporre dei materiali, impianti ed avanzi esistenti su aree pubbliche.

     I materiali provenienti dallo sgombero di aree pubbliche si intendono di proprietà dello Stato.

     Di tali materiali il Genio civile si avvale per le riparazioni eseguite di ufficio.

     Lo stesso Genio civile ed i Comitati comunali per le riparazioni edilizie possono anche cederli ai privati, che procedano direttamente ai lavori di riparazione e di ricostruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24.

 

          Art. 80.

     Quando il proprietario non provveda ai lavori di riparazione e di ricostruzione del proprio fabbricato o quando l'esecuzione dei lavori sia vietata ai sensi del primo comma dell'art. 49, si può procedere al prelevamento dei materiali ed avanzi esistenti in aree di fabbricati privati distrutti o danneggiati, allo scopo di utilizzarli nei lavori di riparazione e ricostruzione da compiersi dal Genio civile o da altri proprietari.

     I Comitati comunali per le riparazioni edilizie accertano a chi appartengano i detti materiali ed avanzi, presumendo nei casi dubbi che l'appartenenza spetti al proprietario dell'area su cui insistono i materiali stessi.

     Il prelevamento è effettuato in contraddittorio con il proprietario che può farsi assistere da un proprio esperto. In assenza del proprietario o di un suo rappresentante, il prelevamento viene effettuato con l'assistenza di due testimoni che sottoscrivono il relativo verbale.

     Il prezzo è fissato di comune accordo tra il proprietario dei materiali ed avanzi ed il Genio civile o gli altri proprietari dei fabbricati pei quali viene eseguito il prelevamento. Sorgendo dissensi sul prezzo devono farsi constare nel verbale di prelevamento i divergenti elementi di valutazione ed il proprietario dell'area può chiedere che il prezzo sia fissato insindacabilmente da un perito designato d'accordo tra le parti o, in mancanza di tale accordo, dal pretore del luogo in cui si trovano i materiali.

     Il ricorso al perito non impedisce la presa di possesso e la utilizzazione dei materiali.

 

          Art. 81.

     Allo scopo di eliminare pericoli alla incolumità ed alla salute pubblica, è data facoltà agli Uffici del Genio civile di promuovere lo sgombero delle aree di proprietà privata nei centri urbani sulle quali insistono macerie di fabbricati in tutto od in parte distrutti per effetto di azioni belliche.

     A tal uopo il Genio civile, accertata la necessità di procedere allo sgombero di macerie, promuove dal sindaco la relativa ordinanza che può riferirsi anche a determinate zone. L'ordinanza deve contenere i limiti delle zone da sgombrare, l'indicazione delle località dove le macerie devono essere trasportate ed il termine entro il quale i lavori devono essere ultimati. Tale termine è perentorio.

     Scaduto il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori di sgombero delle macerie, senza che i proprietari li abbiano condotti a compimento, il Genio civile, senza bisogno di alcun avvertimento al proprietario, procede di ufficio allo sgombero delle aree.

     I materiali e gli oggetti, già concorrenti a formare la struttura degli edifici, che siano recuperati durante l'esecuzione dei lavori compiuti dal Genio civile, restano di esclusiva proprietà dello Stato a titolo di rimborso della spesa sostenuta.

 

          Art. 82.

     Nell'esecuzione dei lavori di sgombero, il Genio civile procede con le modalità che stima più adatte senza che da parte degli interessati possa essere sollevata alcuna eccezione od opposizione.

     Nessuna azione di responsabilità civile per qualsiasi titolo o ragione può essere promossa dagli interessati verso lo Stato ed i suoi funzionari per tutto quanto riguarda l'esecuzione dei lavori ed il loro compimento, essendo insindacabile il giudizio reso al riguardo dai funzionari stessi.

 

          Art. 83.

     Ai proprietari, che a seguito dell'ordinanza eseguono direttamente i lavori di sgombero delle aree, può essere concesso un contributo statale nella misura del terzo della spesa concordata preventivamente a corpo con l'Ufficio del Genio civile.

     La determinazione della spesa è fatta tenendo conto sia del volume dell'edificio distrutto sia dal presumibile valore dei materiali recuperabili dal proprietario.

     La concessione del contributo è fatta dal Genio civile ed il pagamento è disposto in unica soluzione dopo il compimento dei lavori.

 

Capo VIII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

 

          Art. 84.

     Le disposizioni del presente decreto relative al rimborso della spesa ed all'utilizzazione degli alloggi si applicano anche ai fabbricati in cui i lavori di riparazione siano stati iniziati dall'Amministrazione dei lavori pubblici dopo il 31 agosto 1944.

 

          Art. 85.

     Nelle località dove la sistemazione degli uffici pubblici statali o degli enti locali nonchè dei servizi di assistenza anche ospedaliera non sia altrimenti possibile, l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata a procedere alla riparazione dei fabbricati di proprietà privata per destinarli a tali usi, fermo restando l'obbligo da parte dell'Amministrazione stessa, su richiesta del proprietario da avanzarsi entro tre mesi dalla data di cessazione dell'uso per interesse pubblico, di rimettere l'immobile in condizione da servire all'originaria destinazione.

     La durata della straordinaria utilizzazione del fabbricato non può essere superiore a cinque anni.

     I proprietari sono tenuti al rimborso della metà della spesa con le modalità stabilite dall'art. 40.

     L'Amministrazione ha facoltà di computare, in tutto o in parte, in diminuzione del debito del proprietario, l'importo della pigione dovuta per l'uso del fabbricato nella misura che è fissata d'accordo col proprietario stesso e, in caso di disaccordo, dal pretore del luogo ove è posto il fabbricato.

 

          Art. 86.

     Per i lavori che fino al 31 dicembre 1949 saranno disposti in applicazione del presente decreto, l'Amministrazione dei lavori pubblici è autorizzata ad avvalersi delle facoltà già previste dall'art. 1 della legge 9 luglio 1940, n. 938 [32].

 

          Art. 87. [33]

     L'ammontare dei contributi concessi ai proprietari che eseguono direttamente lavori di riparazione e di ricostruzione e quello della spesa sostenuta dall'Amministrazione dei lavori pubblici, nel caso di lavori di riparazione eseguiti dal Genio civile, è comunicato all'Intendente di finanza competente per territorio ai fini di eventuali conguagli a favore del proprietario in sede di liquidazione di indennità per danni di guerra.

     Nel detto ammontare non debbono essere compresi i premi di acceleramento.

 

          Art. 88.

     Quando il proprietario non intraprenda i lavori di riparazione entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, l'usufruttuario può presentare domanda per la concessione del contributo diretto in capitale o rateale, eseguire i lavori ed ottenere il pagamento del contributo stesso salvo rimborso dal proprietario del fabbricato della spesa incontrata.

     Nel caso di enfiteusi spetta al titolare dell'utile dominio il godimento di tutti i benefici e l'esercizio di tutte le facoltà attribuiti al proprietario dal presente decreto.

 

          Art. 89. [34]

     Il trasferimento della proprietà del cespite danneggiato e dell'area del fabbricato distrutto importa il trasferimento del diritto a conseguire il contributo statale per la riparazione o la ricostruzione.

     La concessione del contributo diretto in capitale rateale e del concorso nell'ammortamento del mutuo contratto per il finanziamento dei lavori di riparazione o di ricostruzione spetta a colui che, alla data della domanda con cui viene chiesto il concorso dello Stato, è proprietario del fabbricato danneggiato o dell'area di quello distrutto.

     Qualora nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge per il trasferimento della proprietà dei cespiti sinistrati non sia stato espressamente ceduto a favore dell'acquirente il diritto al contributo dello Stato per la riparazione o ricostruzione, è data facoltà alle parti di completare i contratti con la cessione stessa mediante atto pubblico integrativo. Se nei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge sia stato riservato a favore dell'originario proprietario danneggiato il diritto a fruire dei concorsi statali, nessun contributo può essere concesso all'acquirente, restando salvo il diritto dell'originale proprietario di conseguire l'eventuale indennizzo per risarcimento del danno di guerra ovvero di ricostruire col beneficio del contributo statale, su altra area ricadente nello stesso centro abitato in cui era sito il fabbricato colpito dagli eventi bellici.

 

          Art. 90.

     I contributi diretti in capitale o rateale, i concorsi statali nell'ammortamento dei mutui ed i premi di acceleramento dei lavori concessi in applicazione del presente decreto non sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile e all'imposta sull'entrata.

     Tale esenzione è accordata ai contributi, ai concorsi ed ai premi relativi ai lavori per i quali, alla data di pubblicazione del presente decreto, non sia intervenuta la liquidazione definitiva del contributo del concorso statale.

 

          Art. 91.

     Il reddito dei fabbricati ad uso di civile abitazione ricostruiti in sito o su area diversa in sostituzione di quelli distrutti in conseguenza di eventi bellici, secondo le disposizioni del presente decreto, è esente dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte comunali e provinciali, per il periodo di dieci anni decorrenti dalla data dalla quale le costruzioni si rendono effettivamente abitabili.

     Se i fabbricati distrutti godevano di esenzioni da imposte più favorevoli di quelle di cui al comma precedente, i fabbricati ricostruiti continuano a fruire di tali esenzioni fino alla fine del periodo per il quale furono concesse, senza comprendere nella determinazione di tale periodo il tempo durante il quale i fabbricati sono rimasti completamente inutilizzati per effetto del danneggiamento di guerra.

 

          Art. 92.

     La concessione dell'esenzione tributaria di cui al precedente articolo è subordinata alla condizione che le ricostruzioni e nuove costruzioni siano completate entro il termine del 31 dicembre 1949, e che il proprietario non sia incorso nelle sanzioni previste all'art. 78.

 

          Art. 93.

     Gli atti e i contratti occorrenti per l'attuazione del presente decreto, nonchè gli atti di cessione del contributo diretto in capitale e del concorso rateale a favore di società o imprese incaricate dell'esecuzione dei lavori di riparazione e di ricostruzione, nonchè di istituti o di enti finanziatori dei medesimi, sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali.

     Detti atti, ove vi siano soggetti scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonchè i diritti e i compensi spettanti agli uffici del registro e delle imposte dirette.

     Gli atti riguardanti i mutui concessi dagli istituti di credito edilizio e fondiario rientrano nel trattamento tributario che compete agli istituti stessi.

     Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

 

          Art. 94.

     Nel caso in cui i proprietari non provvedano alla ricostruzione dei loro fabbricati e quando tale ricostruzione sia riconosciuta necessaria al fine di dare alloggio ai senza tetto o per le esigenze di cui all'articolo 85 del presente decreto, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di eseguire i lavori a totale carico del proprietario, previa diffida ed assegnazione di un termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

 

          Art. 95. [35]

 

          Art. 96.

     Su richiesta dei proprietari che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 16, n. 1, lettera a) del presente decreto, l'Amministrazione dei lavori pubblici può acquistare le aree sulle quali insistevano fabbricati distrutti da eventi bellici, qualora le medesime siano necessarie per la costruzione di edifici da adibire a pubblici servizi o di case per i senza tetto da costruire a totale carico dello Stato.

     Il prezzo di cessione sarà determinato dall'Ufficio tecnico erariale.

 

          Art. 97.

     Allo scopo di accelerare la ricostruzione nelle zone che hanno subìto una distruzione di eccezionale gravità è prevista l'istituzione di Commissariati che dovranno essere costituiti dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per i lavori pubblici e con gli altri Ministri interessati.

 

          Art. 98.

     In casi di eccezionale emergenza aventi connessione con gli eventi bellici il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad intervenire per la riparazione a totale carico dello Stato dei fabbricati di proprietà privata allo scopo di assicurare il ricovero alle persone rimaste senza tetto.

 

          Art. 99.

     Per l'attuazione dei fini di cui al presente decreto è autorizzata la spesa di lire quattro miliardi per l'esercizio finanziario 1946-1947, ferma restando l'autorizzazione di spesa di lire cinquecentomilioni di cui all'art. 55 del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305, per i lavori previsti dall'art. 54 dello stesso decreto legislativo luogotenenziale [36].

     Il Ministero per le finanze ed il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti in dipendenza del presente provvedimento.

 

          Art. 100.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana, tranne che per le disposizioni contenute nell'art. 98 le quali hanno efficacia a decorrere dal 21 gennaio 1946.

     Dalle stesse date cessano di avere effetto le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 9 giugno 1945, n. 305.


[1] Ratificato dall'art. 1 della L. 28 luglio 1950, n. 834. Le norme relative alla costituzione e al funzionamento delle Commissioni competenti in materia di assegnazioni di alloggi contenute nel presente decreto sono abrogate per effetto dell'art. 34 del D.P.R. 23 maggio 1964, n. 655. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.

[2] Comma così modificato dall'art. 17 della L. 25 giugno 1949, n. 409.

[3] Comma aggiunto dall'art. 18 della L. 25 giugno 1949, n. 409.

[4] Comma così modificato dall'art. 19 della L. 25 giugno 1949, n. 409.

[5] Comma così modificato dall'art. 20 della L. 25 giugno 1949, n. 409.

[6] Comma così modificato dall'art. 21 della L. 25 giugno 1949, n. 409.

[7] Comma così modificato dall'art. 21 della L. 25 giugno 1949, n. 409.

[8] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 11 febbraio 1952, n. 78.

[9] Articolo così modificato dall'art. 10 della L. 25 giugno 1949, n. 409.

[10] Il termine del 30 giugno 1951 di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 1952 dall'art. 2 della L. 1 ottobre 1951, n. 1141 e al 30 giugno 1960 dall'art. 3 della L. 28 marzo 1957, n. 222.

[11] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 11 febbraio 1952, n. 78.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della L. 11 febbraio 1952, n. 78.

[13] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1950 dalla L. 15 giugno 1950, n. 569 e successivamente sostituito dal termine del 31 dicembre 1952 per effetto dell'art. 1 della L. 1 ottobre 1951, n. 1141.

[14] Articolo così modificato dall'art. 11 della L. 25 giugno 1949, n. 409.

[15] Articolo modificato dall'art. 13 della L. 25 giugno 1949, n. 409 e ora abrogato dall'art. 1 della L. 27 ottobre 1951, n. 1402.

[16] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 740.

[17] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 740.

[18] Articolo modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 740 e ora abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5 del D.L. 23 novembre 2001, n. 411; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5 della L. 1 agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122.

[19] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs.C.P.S. 17 aprile 1948, n. 740.

[20] Articolo abrogato dall'art. 1 della L. 27 ottobre 1951, n. 1402.

[21] Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 740. L'art. 3 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 740 è stato abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5 del D.L. 23 novembre 2001, n. 411; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5 della L. 1 agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122.

[22] Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 740. L'art. 3 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 740 è stato abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5 del D.L. 23 novembre 2001, n. 411; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5 della L. 1 agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122.

[23] Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 740. L'art. 3 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 740 è stato abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5 del D.L. 23 novembre 2001, n. 411; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5 della L. 1 agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122.

[24] Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 740. L'art. 3 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 740 è stato abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5 del D.L. 23 novembre 2001, n. 411; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5 della L. 1 agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122.

[25] Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 740. L'art. 3 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 740 è stato abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5 del D.L. 23 novembre 2001, n. 411; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5 della L. 1 agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122.

[26] Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 740. L'art. 3 del D.Lgs. 17 aprile 1948, n. 740 è stato abrogato dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002. Tale termine è stato prorogato al 30 giugno 2002 dall'art. 5 del D.L. 23 novembre 2001, n. 411; al 31 dicembre 2002 dall'art. 5 della L. 1 agosto 2002, n. 166; al 30 giugno 2003 dall'art. 3 del D.L. 20 giugno 2002, n. 122.

[27] Articolo abrogato dall'art. 14 della L. 25 giugno 1949, n. 409.

[28] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1955 dall'art. 25 della L. 25 giugno 1949, n. 409; al 31 dicembre 1967 dall'art. 3 della L. 2 febbraio 1960, n. 35 e al 31 dicembre 1970 dall'art. 4 del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150. Per effetto dell'art. 15 della L. 1 giugno 1971, n. 291 il termine del 31 dicembre 1970 è stato prorogato fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, con effetto dal 1° gennaio 1971.

[29] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1950 dall'art. 26 della L. 25 giugno 1949, n. 409; al 31 dicembre 1967 dall'art. 3 della L. 2 febbraio 1960, n. 35 e al 31 dicembre 1970 dall'art. 4 del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150. Per effetto dell'art. 15 della L. 1 giugno 1971, n. 291 il termine del 31 dicembre 1970 è stato prorogato fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, con effetto dal 1° gennaio 1971.

[30] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1950 dall'art. 26 della L. 25 giugno 1949, n. 409; al 31 dicembre 1967 dall'art. 3 della L. 2 febbraio 1960, n. 35 e al 31 dicembre 1970 dall'art. 4 del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150. Per effetto dell'art. 15 della L. 1 giugno 1971, n. 291 il termine del 31 dicembre 1970 è stato prorogato fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, con effetto dal 1° gennaio 1971.

[31] Articolo abrogato dall'art. 14 della L. 25 giugno 1949, n. 409.

[32] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1955 dall'art. 25 della L. 25 giugno 1949, n. 409; al 31 dicembre 1967 dall'art. 3 della L. 2 febbraio 1960, n. 35 e al 31 dicembre 1970 dall'art. 4 del D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150. Per effetto dell'art. 15 della L. 1 giugno 1971, n. 291 il termine del 31 dicembre 1970 è stato prorogato fino all'entrata in vigore della riforma tributaria, con effetto dal 1° gennaio 1971.

[33] Articolo così modificato dall'art. 22 della L. 25 giugno 1949, n. 409.

[34] Articolo così modificato dall'art. 23 della L. 25 giugno 1949, n. 409.

[35] Articolo abrogato dall'art. 24 della L. 25 giugno 1949, n. 409.

[36] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs.C.P.S. 24 ottobre 1947, n. 1380.