Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 16/03/1973 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Per provvedere alle necessità urgenti a seguito dei movimenti sismici verificatisi nel novembre-dicembre 1972 nei comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata, [...] |
Art. 2. In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel novembre e dicembre 1972 nei comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto, sono autorizzati [...] |
Art. 3. I contributi previsti dalla lettera c) dell'art. 2 per la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, dei fabbricati [...] |
Art. 4. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal precedente art. 3 debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile non oltre il termine del 31 [...] |
Art. 5. Per i fabbricati rurali si applicano le provvidenze di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364 |
Art 6 Per gli interventi derivanti dall'applicazione dell'art. 2 e dell'art. 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni, che sarà iscritta nello [...] |
Art. 7. |
Art. 8. E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni per [...] |
Art. 9. E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973 per contributi [...] |
Art. 10. E' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973 per essere [...] |
Art. 11. Per far fronte a particolari ed urgenti situazioni determinate da esigenze sanitarie nel settore ospedaliero nei comuni di Ascoli Piceno, Amandola, Sarnano e San Ginesio [...] |
Art. 12. Per la riparazione e il completamento dell'ospedale di Ascoli Piceno è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero [...] |
Art. 13. Per i comuni delle regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio inclusi nell'elenco delle località sismiche, è consentito derogare alle norme di cui alla legge 25 novembre [...] |
Art. 14. E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni da iscrivere in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973, 1974 e 1975 nello stato di [...] |
Art 15 Gli istituti di credito fondiario ed edilizio, da designarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sono autorizzati ad emettere cartelle fondiarie fino all'importo [...] |
Art. 16. Tutti i piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, dei comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge, non realizzati [...] |
Art 17 Per la realizzazione del programma costruttivo di alloggi da destinare ai sinistrati rimasti senza tetto a seguito del terremoto del novembre-dicembre 1972 nei comuni di [...] |
Art. 18. I lavori da eseguire in base al presente decreto sono di pubblica utilità e riconosciuti indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge |
Art. 18 bis. |
Art. 18 ter. Interventi nei centri storici. |
Artt. 19. – 22. |
Art. 23. Alle piccole e medie imprese industriali, nonché alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termo-minerali e dello spettacolo, che abbiano subito [...] |
Art. 24. Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termo-minerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previste dal [...] |
Art. 25. Ai fini della concessione delle provvidenze previste dagli articoli 23 e 24 le imprese devono presentare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e [...] |
Art. 26. Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine di cui al precedente art. 24 saranno utilizzati il fondo di garanzia istituito presso [...] |
Art. 27. E' autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973 per provvedere ai [...] |
Art. 28. E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni che sarà iscritta al capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1973, per la [...] |
Art. 29. E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973, per provvedere a spese [...] |
Art. 29 bis. |
Art. 29 ter. |
Art. 30. Nei comuni indicati nell'elenco allegato "A" al presente decreto è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini [...] |
Art. 31. Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, [...] |
Art. 32. I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità [...] |
Art. 33. In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente [...] |
Art. 34. Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge sono esenti [...] |
Art. 35. Nei comuni di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del [...] |
Art. 36. Per l'anno 1973 sono attribuite dalle intendenze di finanza ai comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto ed alle provincie nel cui territorio [...] |
Art. 37. Le domande intese ad ottenere i contributi di cui alla lettera d) dell'art. 6 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito in legge 16 marzo 1972, n. 88, per i [...] |
Art. 38. Il termine per la presentazione ai competenti uffici del genio civile delle domande intese ad ottenere i benefici previsti in dipendenza del terremoto del febbraio 1971 [...] |
Art. 39. Per gli edifici di proprietà privata siti nel centro storico di Tuscania i contributi di cui al secondo comma dell'art. 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, [...] |
Art. 39 bis. |
Art. 39 ter. |
Art. 39 quater. |
Art. 39 quinquies. |
Art. 39 sexies. |
Art. 39 septies. |
Art. 40. All'onere di L. 32.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1973 si provvede quanto a L. 14.000 milioni a carico del capitolo [...] |
Art. 41. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua [...] |
§ 17.2.62 – D.L. 16 marzo 1973, n. 31. [1]
Provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972 nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.
(G.U. 20 marzo 1973, n. 72).
Interventi di pronto soccorso
Per provvedere alle necessità urgenti a seguito dei movimenti sismici verificatisi nel novembre-dicembre 1972 nei comuni delle provincie di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti, di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con
Agli interventi da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono gli Enti regione Marche, Umbria, Abruzzi e Lazio, ai sensi dell'art. 13, lettera a) del
Gli interventi di cui al comma precedente potranno essere decisi per dare ricovero ai senza tetto, e, a parziale modifica di quanto disposto dall'ultima parte dell'art. 1 del
Gli interventi di cui al comma precedente sono limitati alle riparazioni dirette ad assicurare l'abitabilità degli edifici danneggiati o a garantire condizioni di stabilità migliori di quelle preesistenti al terremoto, con esclusione dell'esecuzione delle riparazioni organiche, previste dal secondo comma dell'art. 20 della
Qualora i proprietari degli immobili non intendano effettuare tali riparazioni, ad essi può subentrare il comune interessato secondo le procedure previste dagli articoli 16, 17, 18, 19 e 21 del
Nei casi di pronto intervento previsti dal presente articolo, gli eventuali inquilini che risultassero già tali alla data del 22 novembre 1972 hanno diritto a rientrare nell'abitazione riparata [5].
Opere pubbliche ed abitati
In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel novembre e dicembre 1972 nei comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto, sono autorizzati interventi relativi:
a) al ripristino dei danni alle opere di conto dello Stato;
b) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di strade e piazze, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi [6];
c) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione [7];
d) all'onere occorrente per il pagamento delle indennità di espropriazione.
La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato, degli enti locali e degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare, può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, nell'ambito delle norme urbanistiche. Le opere di ripristino previste dalle lettere b) e c) del presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate [8].
Ove gli strumenti urbanistici esistenti impediscano il ripristino o la ricostruzione dell'immobile in sito, i benefici del presente articolo e quelli previsti dal successivo art. 15 si applicano per la ricostruzione del suddetto immobile in altra sede dello stesso comune [9].
I contributi previsti dalla lettera c) dell'art. 2 per la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla
La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'invio dei lavori, esclusi quelli che comportano interventi organici, ai sensi dell'art. 20 della
a) nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;
b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;
c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.
All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.
L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare [11].
Il limite indicato nel precedente comma non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.
Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal precedente art. 3 debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile non oltre il termine del 31 ottobre 1973. Le perizie e l'ulteriore documentazione, a corredo delle predette domande, debbono essere presentate entro il successivo termine del 28 febbraio 1974 [12].
Il termine del 30 giugno 1973, stabilito dall'ultimo comma dell'art. 3 del
Per gli edifici di proprietà privata, compresi nell'ambito del centro storico delimitato dal vigente piano regolatore generale della città di Ancona, di cui all'art. 23 del
Per gli edifici privati di interesse storico, artistico o monumentale, la perizia dei relativi lavori deve essere approvata d'intesa con la competente sovrintendenza ai monumenti.
Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato.
La residua parte del contributo sarà corrisposta solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile.
I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto del novembre-dicembre 1972 prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dalla lettera c) dell'art. 2 entro i termini indicati nel primo comma del presente articolo. L'apposita perizia di spesa è approvata dai competenti uffici del genio civile [15].
Per i lavori relativi agli edifici di cui al quarto comma del presente articolo, il certificato deve essere preceduto dal benestare della sovrintendenza ai monumenti [16].
Per i fabbricati rurali si applicano le provvidenze di cui alla
Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla predetta legge, devono essere presentate entro il 31 ottobre 1973 [17].
La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è incrementata per l'anno 1973 di L. 5.000 milioni [18].
La predetta somma di L. 5.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato "Fondo di solidarietà nazionale" aperto presso la Tesoreria centrale [19].
Per gli interventi derivanti dall'applicazione dell'art. 2 e dell'art. 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 17.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975 ed in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1977 [20].
Con il finanziamento di cui sopra lo Stato provvede alla esecuzione delle opere di sua competenza in base all'art. 8 del
Per la parte relativa alle opere trasferite alla regione ai sensi dell'art. 2 del predetto
Edilizia economica e popolare
E' concessa una sovvenzione straordinaria di L. 1.750 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Ascoli Piceno, di L. 800 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata e di L. 450 milioni, di cui 225 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Perugia e 225 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Teramo, per la realizzazione di programmi costruttivi di alloggi da destinare ai sinistrati rimasti senza tetto a seguito del terremoto del novembre-dicembre 1972.
La somma di L. 3.000 milioni per far fronte all'onere di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di L. 1.500 milioni per l'anno finanziario 1973 e di L. 1.500 milioni per l'anno finanziario 1974.
Le opere previste nei programmi di cui al primo comma possono essere realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari delle rispettive provincie previe intese con il comune interessato e con la procedura stabilita dall'art. 51 della
Nei comuni invece sprovvisti di strumento urbanistico, i programmi costruttivi di cui al primo comma possono essere realizzati dagli istituti autonomi per le case popolari in deroga al disposto dell'art. 17 della
Edilizia scolastica
E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 e di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1975, per l'esecuzione, a termini dell'art. 26 della
Edilizia universitaria
E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973 per contributi da assegnare alle Università di Camerino e di Macerata per la riparazione ed il consolidamento degli edifici universitari danneggiati dal terremoto.
Assistenza scolastica
E' autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973 per essere assegnata alla regione Marche quale contributo straordinario per gli interventi in materia di assistenza scolastica di cui al
Per corrispondere alle esigenze degli alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado compresi nei comuni di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1973, la somma di lire 500 milioni per contributi:
a) ai patronati scolastici, per lo svolgimento di doposcuola (250 milioni);
b) alle casse scolastiche delle scuole medie statali, per attività integrative (100 milioni);
c) alle casse scolastiche delle scuole statali di istruzione secondaria superiore ed artistica, per attività integrative scolastiche (150 milioni).
Edilizia ospedaliera
Per far fronte a particolari ed urgenti situazioni determinate da esigenze sanitarie nel settore ospedaliero nei comuni di Ascoli Piceno, Amandola, Sarnano e San Ginesio è autorizzato, nell'anno finanziario 1973, il limite di impegno di lire 250 milioni che sarà utilizzato dal Ministero dei lavori pubblici per la concessione di contributi nella spesa occorrente per lavori di riparazione e di completamento di ospedali.
La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti ospedalieri di cui al precedente comma, che, in conseguenza degli eventi sismici, hanno sospeso le attività di cura o hanno dovuto ridurre il numero dei posti-letto per inagibilità degli edifici destinati al ricovero e ai servizi sanitari, un mutuo trentacinquennale di importo pari al 50 per cento dell'ammontare delle minori entrate per rette di degenza verificatesi negli anni 1972 e 1973, rispetto all'anno 1971 [23].
Tali mutui e quelli concessi ai sensi dell'art. 40-ter del
Le annualità necessarie per il pagamento dei contributi ai sensi dell'art. 2 della
Per la riparazione e il completamento dell'ospedale di Ascoli Piceno è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1975.
Edilizia antisismica
Per i comuni delle regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio inclusi nell'elenco delle località sismiche, è consentito derogare alle norme di cui alla
La deroga deve essere richiesta per il tramite dell'ufficio del genio civile al Ministero dei lavori pubblici che la può autorizzare, previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale potrà imporre l'adozione di particolari cautele.
Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico
E' autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni da iscrivere in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973, 1974 e 1975 nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e di lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1973 e 1974 nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro di rispettiva competenza del patrimonio monumentale, archeologico, storico o artistico nei comuni di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto. Dalle somme destinate alla sovrintendenza ai monumenti 200 milioni sono destinati al consolidamento delle torri medioevali lungo la Valnerina da Ferentillo a Visso [25].
E' altresì autorizzata la spesa di L. 1.000 milioni da iscrivere per l'anno finanziario 1973 nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per provvedere alle spese ed ai contributi per il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico o artistico di Tuscania [26].
Per quanto attiene ai lavori di competenza delle Soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità e dell'Istituto centrale del restauro sono qualificati come urgenti ai sensi dell'art. 6 del regolamento approvato con
Le somme non utilizzate nell'anno di competenza potranno essere utilizzate nell'anno finanziario successivo [27].
Mutui agevolati per la ricostruzione di immobili
Gli istituti di credito fondiario ed edilizio, da designarsi con decreto del Ministro per il tesoro, sono autorizzati ad emettere cartelle fondiarie fino all'importo massimo di lire trenta miliardi per la concessione di mutui agevolati a favore di enti, associazioni, cooperative, condominii, imprese e privati cittadini per il ripristino o la ricostruzione di immobili di loro proprietà danneggiati o distrutti dal terremoto nei comuni di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge [28].
I mutui di cui al comma precedente devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 20 anni, con facoltà di estinzione anticipata, e non possono gravare sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compreso lo scarto cartelle, nonché spese accessorie, in misura superiore al 5,50 per cento, compreso il rimborso del capitale.
I mutui suddetti possono essere concessi anche dietro ipoteca sull'immobile di secondo grado, purché l'importo complessivo dei capitali garantiti da entrambe le iscrizioni ipotecarie non ecceda il 75 per cento del valore cauzionale attribuibile all'immobile a lavori ultimati. I mutui stessi non possono, comunque, eccedere il 100 per cento dell'ammontare dei lavori occorrenti al ripristino dello stabile, fermo restando il predetto limite di finanziamento del 15 per cento.
I mutui accordati dagli istituti di credito di cui al primo comma del presente articolo sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi nella misura del 44 per cento dell'importo del mutuo stesso.
La garanzia dello Stato, nei limiti suddetti diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente, ove l'istituto mutuante dovesse restare incapiente del suo credito, e ciò purché l'istituto stesso abbia iniziato gli atti esecutivi entro un anno dal verificarsi della insolvenza.
Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973 e successivi.
Per consentire la concessione dei mutui al tasso agevolato indicato al secondo comma del presente articolo è corrisposto agli istituti di credito di cui al primo comma un contributo pari alla differenza tra il costo effettivo dell'operazione di mutuo e l'onere assunto dal mutuatario.
Il costo effettivo dell'operazione di mutuo è stabilito con decreto del Ministro per il tesoro [29].
La concessione del contributo è disposta con decreti del Presidente della regione competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-legale, nonché delle proposte conclusive formulate su ciascuna domanda di mutuo dagli istituti di credito interessati.
Per la concessione del contributo di cui al presente articolo è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 500 milioni da iscrivere, a decorrere dall'anno finanziario 1973, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici il quale metterà a disposizione delle regioni interessate l'importo annuo relativo alle somme loro assegnate [30].
La parte di tali somme eventualmente non utilizzate per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata al bilancio dello Stato.
La concessione dei mutui edilizi agevolati è subordinata alla rinuncia, da parte dei richiedenti, a qualsiasi altra forma di contributo a fondo perduto prevista dal presente decreto per i danneggiati dal terremoto fatta eccezione per le prime tre unità immobiliari di proprietà di ciascun richiedente, per le quali il mutuo potrà essere concesso ad integrazione del contributo di cui all'art. 3, in misura pari alla differenza tra il limite di cui al primo comma e l'ammontare del contributo stesso [31].
Tutti i piani di ricostruzione di cui alla
Per l'esecuzione dei lavori occorrenti per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni di cui al precedente comma il Ministero dei lavori pubblici senza ulteriore assenso del Ministero del tesoro è autorizzato ad assumere il limite di impegno per il pagamento in annualità trentennali, di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974, 1975, 1976 e 1977. Le somme non utilizzate per impegni nei suddetti esercizi saranno portate in aumento alla iscrizione dell'esercizio successivo [32].
Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui sopra saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1974 e corrispondenti degli esercizi successivi.
Per la realizzazione del programma costruttivo di alloggi da destinare ai sinistrati rimasti senza tetto a seguito del terremoto del novembre-dicembre 1972 nei comuni di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto è consentita deroga al limite massimo fissato dall'art. 3 della
L'autorizzazione alla deroga di cui al primo comma viene concessa dalle regioni competenti.
Gli uffici tecnici erariali sono autorizzati a rilasciare gratuitamente ai comuni interessati le planimetrie del nuovo catasto edilizio urbano relative a ciascuna unità immobiliare e gli attestati di tutte le partite relative agli immobili di cui al primo comma.
I lavori da eseguire in base al presente decreto sono di pubblica utilità e riconosciuti indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.
Ai territori dell'anconetano, colpiti dal sisma di cui ai decreti-
Art. 18 ter. Interventi nei centri storici. [34]
Per gli interventi nei centri storici dei comuni di cui all'elenco A allegato, si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo II del
I centri storici saranno delimitati con decreto del presidente della regione competente per territorio su proposta dei comuni interessati e sentite le competenti sovrintendenze ai monumenti.
Case per lavoratori
Contributi alle imprese.
Alle piccole e medie imprese industriali, nonché alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termo-minerali e dello spettacolo, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici di cui al precedente art. 1, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto, corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 300 mila.
Il contributo di cui al comma precedente è corrisposto su domanda delle imprese interessate, vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio.
Qualora l'impresa non sia iscritta nei relativi albi la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà procedere ad accertamenti di fatto.
Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestati alle medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 59 del
Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1973.
Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termo-minerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previste dal
La qualità di impresa danneggiata è accertata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Le scadenze indicate nell'art. 43 del
Ai fini della concessione delle provvidenze previste dagli articoli 23 e 24 le imprese devono presentare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura domanda in carta libera entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine di cui al precedente art. 24 saranno utilizzati il fondo di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'art. 28 del
Per il concorso statale nel pagamento degli interessi saranno utilizzati il fondo istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'art. 31 del
Interventi assistenziali
E' autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973 per provvedere ai seguenti interventi immediati:
a) interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario L. 3.000.000.000
b) assistenza in natura L. 300.000.000.
Contributi e sovvenzioni ai comuni e alle provincie
E' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni che sarà iscritta al capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1973, per la erogazione di contributi e sovvenzioni e per provvidenze contingenti a favore delle amministrazioni provinciali e dei comuni delle provincie di Ascoli Piceno e di Macerata, Perugia, Teramo e Rieti per gli eventi calamitosi di cui all'art. 1.
Contributo alla protezione civile
E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973, per provvedere a spese inerenti al ripristino di scorte e dotazioni per i servizi della protezione civile impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'art. 1.
E' assegnato alla regione Marche un contributo speciale di L. 250 milioni annui per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 per far fronte, attraverso il potenziamento dei propri uffici, alle necessità derivanti dagli accertamenti dei danni e dall'espletamento di tutte le pratiche relative agli indennizzi e all'esecuzione delle opere di ripristino relative ai territori delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata, colpiti dal sisma in relazione al
Il penultimo comma dell'art. 4 del
"All'uopo lo Stato metterà a disposizione della regione Marche l'importo di L. 500 milioni nell'anno finanziario 1972, l'importo annuo di L. 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1991 e quello di L. 500 milioni nell'anno finanziario 1992. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata al bilancio dello Stato".
Agevolazioni tributarie
Nei comuni indicati nell'elenco allegato "A" al presente decreto è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini che siano venuti a scadere nel periodo dal 24 novembre 1972 al 30 gennaio 1973, sempre che la presentazione dell'atto per la registrazione avvenga entro i venti giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Indipendentemente dall'applicazione dell'art. 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con
I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 24 novembre 1972 dell'imposta sul reddito dei fabbricati o dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonché delle relative sovrimposte e addizionali nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi, di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge.
Il competente ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o d'iniziativa, provvederà ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.
In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge di rivedere, entro il 31 dicembre 1973, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti relativamente agli anni 1972 e 1973.
Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare.
Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dall'imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e dell'imposta sulle società.
Sono esenti da ogni altro tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.
Nei comuni di cui agli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto-legge le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al
E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 1° gennaio 1973 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o mortis causa, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o è stato demolito per effetto degli eventi calamitosi.
In caso di distruzione o demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecarie e catastali, nonché da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti nel periodo dal 24 novembre 1972 al 31 dicembre 1973 o successivamente a causa degli eventi calamitosi.
Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente decreto occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dalla amministrazione dei lavori pubblici o enti da essa delegati. Gli uffici pubblici tenuti al rilascio della documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono rilasciare le certificazioni richieste gratuitamente quando il richiedente dimostri con certificato di residenza di essere residente nei comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto o di aver sopportato danni in conseguenza degli eventi calamitosi in quei comuni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili istituita con
Per l'anno 1973 sono attribuite dalle intendenze di finanza ai comuni indicati negli elenchi "A" e "B" allegati al presente decreto ed alle provincie nel cui territorio essi sono compresi, somme sostitutive pari all'ammontare delle minori entrate derivanti da sgravi di tributi disposti per detto anno in applicazione del presente decreto.
L'attribuzione delle somme di cui al comma precedente, relativamente alle minori entrate derivanti da sgravi di tributi locali diretti, è disposta sulla base delle deliberazioni consiliari di cui all'art. 33 approvate dal competente organo di controllo.
Per il pagamento delle somme di cui al primo comma è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.
Proroghe di termini
Le domande intese ad ottenere i contributi di cui alla lettera d) dell'art. 6 del
Il termine per la presentazione ai competenti uffici del genio civile delle domande intese ad ottenere i benefici previsti in dipendenza del terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo, stabilito dal quinto comma dell'art. 6 del
Per l'accertamento del titolo di proprietà dei fabbricati di proprietà privata danneggiati dal terremoto di cui al comma precedente ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 6 del
Modifiche e integrazioni all'art. 6 del
Per gli edifici di proprietà privata siti nel centro storico di Tuscania i contributi di cui al secondo comma dell'art. 6 del
Per gli edifici stessi le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal predetto art. 6, con le modifiche contenute nel precedente comma, debbono essere corredate dalla perizia unitaria per comparto dei lavori da eseguire e debbono essere presentate al competente ufficio del genio civile entro il termine perentorio di cui al primo comma del precedente art. 38.
L'art. 4 del
"In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel febbraio 1971 nei comuni di Tuscania, Arlena di Castro, Piansano e Tessennanno della provincia di Viterbo e nel comune di Valfabbrica in provincia di Perugia, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere a sua cura e spesa:
a)alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di parchi e giardini, di strade e piazze, di edifici di culto, di musei, di ambulatori, di infermerie, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, nonché al ripristino degli arredi, delle apparecchiature, delle attrezzature degli edifici stessi, che siano stati distrutti o danneggiati;
b)alla formazione di un piano di ricostruzione del centro storico di Tuscania ed alla esecuzione delle opere di intervento ad esso connesse, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali varianti;
c)alla formazione di un piano delle zone destinate alla edilizia economica popolare ed alla esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione ed allacciamento necessarie all'attuazione di tale piano nel suo complesso, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali varianti;
d)al consolidamento dell'abitato di Tuscania, ai sensi della
e)alla costruzione di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto e di locali da adibire ad attività commerciale, artigianale e professionale, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primarie e secondarie oltreché nelle zone di nuovi insediamenti urbani destinate alle famiglie senza tetto, anche nelle zone di insediamento per attività industriali ed artigiane previste nei piani regolatori generali e nei programmi di fabbricazione dei comuni elencati al primo capoverso del presente articolo fatta salva la competenza sui progetti dell'ingegnere capo del genio civile di cui al secondo comma dell'art. 5 della
f)al ripristino di edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà privata o di enti pubblici;
g)al risanamento igienico dell'abitato ed alla realizzazione di opere di edilizia sociale;
h)alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione riferita allo stato pre-sisma;
h-bis) alla ricostruzione e riparazione, a totale carico dello Stato, di alloggi dell'Istituto provinciale autonomo delle case popolari, degli alloggi GESCAL ed ex gestione INA-Casa e dei lavoratori agricoli costruiti ai sensi della
i)a studi, indagini geotecniche e geofisiche, nonché a rilievi e progettazioni inerenti alla sistemazione urbanistica di cui ai successivi articoli, nonché a studi e progettazioni di opere previste nelle vigenti leggi, in particolare di quelle relative al centro storico di Tuscania;
l)al pagamento delle espropriazioni necessarie all'attuazione dei piani di cui ai paragrafi precedenti b) e c).
La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti.
Le opere previste nel presente articolo vengono realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.
L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, l'impegno della spesa, l'appalto e la gestione tecnico-amministrativo-economica delle opere, nonché le concessione e la liquidazione dei contributi di cui al successivo art. 6, è demandata, in deroga ai limiti di competenza per valore, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche per il Lazio e l'Umbria" [39].
Il primo comma dell'art. 5 del
"L'amministrazione dei lavori pubblici provvede alla formazione ed all'attuazione del piano di ricostruzione e restauro del centro storico di Tuscania, colpito dal sisma, nonché alla formazione del piano per il risanamento igienico e la ristrutturazione urbanistico-edilizia di tale centro in relazione ai suoi valori ambientali. Tutti gli interventi relativi, di qualsiasi genere e natura, sono effettuati a spese dello Stato".
L'art. 6 del
"I contributi previsti dalla lettera h) dell'art. 4 per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia da presentarsi ai competenti uffici del genio civile:
a) nella misura del 90 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di 5 vani ed accessori;
b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di 6 o 7 vani ed accessori;
c) Della misura del 70 per cento negli altri casi.
Qualora si tratti di edifici di proprietà privata siti nel centro storico di Tuscania, lo Stato interviene, a suo totale carico, in misura non superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa risultante dalla perizia. Per la residua parte effettivamente occorsa, sono concessi contributi nella misura unica dell'85 per cento.
Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile. Le perizie dei lavori da eseguire, redatte dai tecnici iscritti negli albi professionali e giurate avanti al cancelliere della pretura competente per territorio, e tutte le altre documentazioni a corredo, possono essere non contestuali alle domande.
La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, fatta salva la spettanza e la determinazione della misura del contributo.
All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti della commisurazione del contributo, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano e queste siano state distrutte o perdute, provvedono gli uffici tecnici erariali a richiesta dei competenti uffici del genio civile.
Anche in pendenza della emanazione e registrazione dei decreti di concessione dei contributi il provveditorato regionale alle opere pubbliche corrisponde, ai proprietari che ne facciano richiesta, anticipazioni al 75 per cento del contributo agli stessi spettante e della eventuale spesa a totale carico dello Stato risultante dalla perizia giurata entro 60 giorni dalla richiesta medesima, nei limiti delle disponibilità finanziarie.
La residua parte del contributo e l'eventuale quota di spesa a totale carico dello Stato saranno corrisposte solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile. Per i lavori relativi agli edifici di interesse storico, artistico e monumentale, siti nel centro storico di Tuscania, il rilascio del certificato deve essere preceduto dal benestare della sovrintendenza ai monumenti per il Lazio"
Per gli immobili ricadenti nel perimetro del centro storico del comune di Tuscania i proprietari, previo consenso di ciascuno di essi, possono presentare perizie redatte per comparto. In tale caso sono concessi un contributo unico ed un'anticipazione complessiva, salvo ripartizione delle somme tra i proprietari stessi. All'atto della presentazione della perizia, la documentazione di proprietà può essere limitata ai certificati ed alle planimetrie catastali, con riserva di completamento al momento della presentazione del consuntivo dei lavori effettuati [42].
All'art. 7 del
"Ove tra i proprietari delle varie unità immobiliari costituenti un comparto non vi sia unanimità di consensi per la riparazione o ricostruzione degli edifici, sarà sufficiente e vincolante per i dissenzienti l'assenso dei proprietari costituenti i due terzi dell'intera consistenza del comparto, determinata sulla base delle singole perizie giurate dei lavori da eseguire riferite all'intero comparto.
Qualora non venga raggiunto accordo, calcolato come al precedente comma, il comune di Tuscania avrà facoltà di procedere a norma dell'art. 23 della
Alla fine dell'art. 21 del
"e l'allacciamento degli scarichi alla rete fognante principale cittadina completo di idonei impianti di depurazione".
Il Ministro per il tesoro, con propri decreti, determina le condizioni e modalità per l'utilizzo del fondo speciale di cui all'art. 37-ter del
Ai fini della costituzione del fondo di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di L. 200 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro.
All'onere di L. 200 milioni si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Norme finanziarie
All'onere di L. 32.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1973 si provvede quanto a L. 14.000 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle predette disponibilità indicato dalla
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione.
Allegato
Elenco A"
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
1) Acquasanta Terme
2) Amandola
3) Appignano del Tronto
4) Arquata del Tronto
5) Ascoli Piceno
6) Castignano
7) Comunanza
8) Folignano
9) Force
10) Maltignano
11) Montefalcone Appennino
12) Montefortino
13) Montegallo
14) Montelparo
15) Montemonaco
16) Palmiano
17) Roccafluvione
18) Rotella
19) Santa Vittoria in Matenano
20) Smerillo
21) Venarotta
PROVINCIA DI MACERATA
1) Bolognola
2) Caldarola
3) Castel S. Angelo
4) Gualdo
5) Monte S. Martino
6) Penna S. Giovanni
7) San Ginesio
8) Sant'Angelo in Pontano
9) Sarnano
PROVINCIA DI PERUGIA
1) Cascia
2) Norcia
3) Poggiodomo
4) Preci
5) Pietralunga [47]
PROVINCIA DI TERAMO
1) Civitella del Tronto
2) Crognaleto
3) Valle Castellana
Elenco B"
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO
1) Acquaviva Picena
2) Belmonte Piceno
3) Carassai
4) Castel di Lama
5) Castorano
6) Colli del Tronto
7) Cossignano
8) Falerone
9) Grottazzolina
10) Massa Fermana
11) Massignano
12) Monsampietro Morico
13) Monsampolo del Tronto
14) Montalto Marche
15) Montappone
16) Montedinove
17) Montefiore dell'Aso
18) Montegiorgio
19) Monteleone di Fermo
20) Monteprandone
21) Monterinaldo
22) Monterubbiano
23) Monte S. Pietrangeli
24) Monte Vidon Combatte
25) Montottone
26) Moresco
27) Offida
28) Ortezzano
29) Petritoli
30) Ripatransone
31) Servigliano
32) Spinetoli
33) Torre San Patrizio
PROVINCIA DI MACERATA
1) Acquacanina
2) Apiro
3) Belforte
4) Camerino
5) Camporotondo di Fiastrone
6) Castel Raimondo
7) Cassopalombo
8) Cingoli
9) Colmurano
10) Corridonia
11) Fiastra
12) Fiordimonte
13) Gagliole
14) Loro Piceno
15) Macerata
16) Mogliano
17) Montecavallo
18) Muccia
19) Petriolo
20) Pievebovigliana
21) Pieve Torina
22) Pioraco
23) Pollenza
24) Poggio San Vicino
25) Ripe San Ginesio
26) San Severino Marche
27) Sefro
28) Serra Petrona
29) Serravalle di Chienti
30) Tolentino
31) Treia
32) Urbisaglia
33) Ussita
34) Visso
PROVINCIA DI PERUGIA
1) Cerreto di Spoleto
2) Monteleone di Spoleto
3) Sant'Anatolia di Narco
4) Scheggino
5) Sellano
6) Vallo di Nera
PROVINCIA DI RIETI
1) Accumoli
2) Amatrice
PROVINCIA DI TERAMO
1) Campli
2) Colonnella
3) Corropoli
4) Montorio al Vomano
5) Rocca Santa Maria
6) Sant'Egidio alla Vibrata
7) Teramo
8) Torricella Sicura
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. unico della
[2] Comma aggiunto dall'art. 30 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 30 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 30 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 30 della
[6] Lettera così sostituita dalla
[7] Lettera così modificata dalla
[8] Comma aggiunto dalla
[9] Comma aggiunto dall'art. 31 della
[10] Alinea così modificato dalla
[11] Per una modifica dell’importo di cui al presente comma, vedi l'art. 21 della
[12] Comma così modificato dalla
[13] Comma aggiunto dalla
[14] Comma aggiunto dalla
[15] Comma aggiunto dalla
[16] Comma così modificato dalla
[17] Comma così modificato dalla
[18] Comma aggiunto dalla
[19] Comma aggiunto dalla
[20] Comma così sostituito dall'art. 32 della
[21] Comma così modificato dalla
[22] Articolo così sostituito dalla
[23] Comma aggiunto dalla
[24] Comma aggiunto dalla
[25] Comma così modificato dalla
[26] Comma aggiunto dalla
[27] Comma aggiunto dalla
[28] Comma già modificato dalla
[29] Comma così modificato dall'art. 33 della
[30] Comma così modificato dalla
[31] Comma così modificato dalla
[32] Comma così modificato dalla
[33] Articolo aggiunto dalla
[34] Articolo aggiunto dalla
[35] Articoli abrogati dalla
[36] Articolo aggiunto dalla
[37] Articolo aggiunto dalla
[38] Articolo aggiunto dalla
[39] Comma così modificato dall'art. 4 della
[40] Articolo aggiunto dalla
[41] Articolo aggiunto dalla
[42] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[43] Articolo aggiunto dalla
[44] Articolo aggiunto dalla
[45] Articolo aggiunto dalla
[46] Comma così modificato dalla
[47] Comune aggiunto dalla