§ 1.3.32 - D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275.
Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.


Settore:Normativa nazionale
Materia:1. Acque
Capitolo:1.3 acque pubbliche
Data:12/07/1993
Numero:275


Sommario
Art. 1.  (Grandi e piccole derivazioni).
Art. 2.  (Informazioni sulle acque pubbliche e sulle utilizzazioni).
Art. 3.  (Pareri istruttori).
Art. 4.  (Criteri per la comparazione di domande concorrenti).
Art. 5.  (Criteri nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua).
Art. 6.  (Durata delle concessioni).
Art. 7.  (Rinnovo di concessioni ad uso irriguo).
Art. 8.  (Monitoraggio delle acque pubbliche).
Art. 9.  (Licenze di attingimento).
Art. 10.  (Pozzi).
Art. 11.  (Monitoraggio delle acque di fognatura).
Art. 12.  (Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni di derivazioni d'acque pubbliche).
Art. 13.  (Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni per estrazioni di materiali dall'alveo).
Art. 14.  (Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi).
Art. 15.  (Regioni a statuto speciale e province autonome).


§ 1.3.32 - D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275.

Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.

(G.U. 5 agosto 1993, n. 182).

 

Art. 1. (Grandi e piccole derivazioni).

     1. L'art. 6 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Informazioni sulle acque pubbliche e sulle utilizzazioni).

     1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo l'art. 5, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. (Pareri istruttori).

     1. All'art. 7 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 4. (Criteri per la comparazione di domande concorrenti).

     1. All'art. 9 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 5. (Criteri nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua).

     1. Nel testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo l'art. 12, è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 6. (Durata delle concessioni).

     1. All'art. 21, comma 1, del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo le parole "forza motrice", sono inserite le seguenti ", per usi industriali diversi, per usi ittiogenici e per costituzione di scorte idriche".

 

     Art. 7. (Rinnovo di concessioni ad uso irriguo).

     1. All'art. 28 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 8. (Monitoraggio delle acque pubbliche).

     1. All'art. 42 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il comma 3 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 9. (Licenze di attingimento).

     1. All'art. 56 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al comma 1, punto 3, sono aggiunte in fine le seguenti parole "e sia salvaguardato il minimo deflusso costante vitale del corso d'acqua, ove definito".

     2. Nel medesimo art. 56, al comma 3, dopo le parole "salvo rinnovazione", sono inserite le seguenti "per non più di cinque volte".

     3. Alla fine dell'art. 56 sopraindicato è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 10. (Pozzi). [1]

     1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775. La omessa denuncia dei pozzi diversi da quelli previsti dall'art. 93 del citato testo unico nel termine di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila; il pozzo può essere sottoposto a sequestro ed è comunque soggetto a chiusura a spese del trasgressore allorché divenga definitivo il provvedimento che applica la sanzione. Valgono le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     2. All'art. 106 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, è altresì aggiunto in fine il seguente periodo:

     (Omissis).

 

     Art. 11. (Monitoraggio delle acque di fognatura).

     1. La provincia provvede ad effettuare, avvalendosi dell'ente gestore degli impianti, il monitoraggio delle acque di fognatura, previa individuazione di sezioni significative di controllo in cui sono installate idonee strumentazioni per la misura della quantità delle acque e dei relativi parametri qualitativi. I risultati delle misurazioni sono trasmessi alle regioni con frequenza trimestrale.

 

     Art. 12. (Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni di derivazioni d'acque pubbliche). [2]

 

     Art. 13. (Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni per estrazioni di materiali dall'alveo).

     1. Gli importi dei canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. Tali canoni, già fissati nella misura minima dall'art. 11 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito nella legge 15 dicembre 1981, n. 692, e successive modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 1994, sono determinati, tenuto conto dell'andamento dei prezzi sul libero mercato, in misura non inferiore a:

     a) lire 5.700 a metro cubo per ghiaia o sabbia pronta;

     b) lire 5.200 a metro cubo per misto granulometrico di sabbia e ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio;

     c) lire 5.000 a metro cubo per misto di sabbia e limo argilloso.

     2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti criteri e modalità per la verifica delle quantità e delle qualità estratte, anche mediante la previsione dell'obbligo di apposita documentazione dei materiali trasportati. I prelievi di materiali dall'alveo di corsi d'acqua effettuati per quantitativi e tipologie diversi da quelli concessi danno luogo ad azione di risarcimento per danno ambientale a favore dello Stato; gli stessi prelievi sono altresì puniti con una sanzione amministrativa di valore pari a cinque volte il canone di concessione da applicarsi ai volumi estratti in difformità dalla concessione e comunque non inferiore a lire tre milioni. + fatta salva l'irrogazione delle sanzioni penali applicabili ai sensi delle vigenti disposizioni.

 

     Art. 14. (Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi).

     1. La determinazione dell'importo dei canoni demaniali per le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi è effettuata sulla base dei seguenti criteri elencati secondo l'ordine di importanza:

     a) estensione dell'area concessa;

     b) uso per il quale è accordata la concessione;

     c) valore, anche paesaggistico ed ambientale, dell'area oggetto della concessione e della zona interessata;

     d) vantaggi conseguiti dal concessionario;

     e) entità della servitù e delle limitazioni all'uso pubblico che ne derivano;

     f) importanza e caratteri della concessione.

     2. Gli importi dei canoni sono determinati con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, che dovrà prevedere, a decorrere dal 15 gennaio 1994, una maggiorazione pari al 30 per cento sia di quelli applicati alle concessioni in atto alla predetta data, rideterminati in base ai criteri di cui al primo comma, sia di quelle assentite successivamente. La maggiorazione di cui al presente comma si applica anche agli importi minimi annui.

 

     Art. 15. (Regioni a statuto speciale e province autonome).

     1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

 

 


[1] Il termine per le denunce dei pozzi di cui al presente articolo è stato differito al 30 giugno 1995 per effetto dell'art. 14 del D.L. 8 agosto 1994, n. 507. Il detto termine è stato riaperto per effetto dell'art. 28 della L. 30 aprile 1999, n. 136 e fissato in otto mesi, con effetto a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stessa L. n. 136/1999. Infine, detto termine è stato riaperto dall'art. 2 della L. 17 agosto 1999, n. 290 e fissato in dodici mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge, con efficacia dal 1° luglio 1995.

[2] Articolo abrogato dall'art. 32 della L. 5 gennaio 1994, n. 36 e dall'art. 175 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.