Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 1. Acque |
Capitolo: | 1.3 acque pubbliche |
Data: | 12/07/1993 |
Numero: | 275 |
Sommario |
Art. 1. (Grandi e piccole derivazioni). |
Art. 2. (Informazioni sulle acque pubbliche e sulle utilizzazioni). |
Art. 3. (Pareri istruttori). |
Art. 4. (Criteri per la comparazione di domande concorrenti). |
Art. 5. (Criteri nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua). |
Art. 6. (Durata delle concessioni). |
Art. 7. (Rinnovo di concessioni ad uso irriguo). |
Art. 8. (Monitoraggio delle acque pubbliche). |
Art. 9. (Licenze di attingimento). |
Art. 10. (Pozzi). |
Art. 11. (Monitoraggio delle acque di fognatura). |
Art. 12. (Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni di derivazioni d'acque pubbliche). |
Art. 13. (Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni per estrazioni di materiali dall'alveo). |
Art. 14. (Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi). |
Art. 15. (Regioni a statuto speciale e province autonome). |
§ 1.3.32 - D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275.
Riordino in materia di concessione di acque pubbliche.
(G.U. 5 agosto 1993, n. 182).
Art. 1. (Grandi e piccole derivazioni).
1. L'art. 6 del testo unico approvato con
(Omissis).
Art. 2. (Informazioni sulle acque pubbliche e sulle utilizzazioni).
1. Nel testo unico approvato con
(Omissis).
Art. 3. (Pareri istruttori).
1. All'art. 7 del testo unico approvato con
(Omissis).
Art. 4. (Criteri per la comparazione di domande concorrenti).
1. All'art. 9 del testo unico approvato con
(Omissis).
Art. 5. (Criteri nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua).
1. Nel testo unico approvato con
(Omissis).
Art. 6. (Durata delle concessioni).
1. All'art. 21, comma 1, del testo unico approvato con
Art. 7. (Rinnovo di concessioni ad uso irriguo).
1. All'art. 28 del testo unico approvato con
(Omissis).
Art. 8. (Monitoraggio delle acque pubbliche).
1. All'art. 42 del testo unico approvato con
(Omissis).
Art. 9. (Licenze di attingimento).
1. All'art. 56 del testo unico approvato con
2. Nel medesimo art. 56, al comma 3, dopo le parole "salvo rinnovazione", sono inserite le seguenti "per non più di cinque volte".
3. Alla fine dell'art. 56 sopraindicato è aggiunto il seguente comma:
(Omissis).
1. Tutti i pozzi esistenti, a qualunque uso adibiti, ancorché non utilizzati, sono denunciati dai proprietari, possessori o utilizzatori alla regione o provincia autonoma nonché alla provincia competente per territorio, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. A seguito della denuncia, l'ufficio competente procede agli adempimenti di cui all'art. 103 del testo unico approvato con
2. All'art. 106 del testo unico approvato con
(Omissis).
Art. 11. (Monitoraggio delle acque di fognatura).
1. La provincia provvede ad effettuare, avvalendosi dell'ente gestore degli impianti, il monitoraggio delle acque di fognatura, previa individuazione di sezioni significative di controllo in cui sono installate idonee strumentazioni per la misura della quantità delle acque e dei relativi parametri qualitativi. I risultati delle misurazioni sono trasmessi alle regioni con frequenza trimestrale.
Art. 12. (Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni di derivazioni d'acque pubbliche). [2]
Art. 13. (Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni per estrazioni di materiali dall'alveo).
1. Gli importi dei canoni demaniali relativi alle concessioni di estrazione di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua pubblici sono determinati con decreto del Ministro delle finanze, emanato di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste. Tali canoni, già fissati nella misura minima dall'art. 11 del
a) lire 5.700 a metro cubo per ghiaia o sabbia pronta;
b) lire 5.200 a metro cubo per misto granulometrico di sabbia e ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio;
c) lire 5.000 a metro cubo per misto di sabbia e limo argilloso.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con i Ministri delle finanze e dell'ambiente, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
Art. 14. (Determinazione degli importi dei canoni demaniali per concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi).
1. La determinazione dell'importo dei canoni demaniali per le concessioni di spiagge lacuali, superfici e pertinenze di laghi è effettuata sulla base dei seguenti criteri elencati secondo l'ordine di importanza:
a) estensione dell'area concessa;
b) uso per il quale è accordata la concessione;
c) valore, anche paesaggistico ed ambientale, dell'area oggetto della concessione e della zona interessata;
d) vantaggi conseguiti dal concessionario;
e) entità della servitù e delle limitazioni all'uso pubblico che ne derivano;
f) importanza e caratteri della concessione.
2. Gli importi dei canoni sono determinati con il decreto interministeriale di cui all'art. 13, che dovrà prevedere, a decorrere dal 15 gennaio 1994, una maggiorazione pari al 30 per cento sia di quelli applicati alle concessioni in atto alla predetta data, rideterminati in base ai criteri di cui al primo comma, sia di quelle assentite successivamente. La maggiorazione di cui al presente comma si applica anche agli importi minimi annui.
Art. 15. (Regioni a statuto speciale e province autonome).
1. Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome nel rispetto dei limiti consentiti dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
[1] Il termine per le denunce dei pozzi di cui al presente articolo è stato differito al 30 giugno 1995 per effetto dell'art. 14 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 32 della