Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.6 disciplina generale |
Data: | 19/12/2002 |
Numero: | 297 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è inserito il seguente |
Art. 3. 1. All'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 4. 1. L'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente |
Art. 5. 1. L'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è sostituito dal seguente |
Art. 6. 1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, è inserito il seguente |
Art. 7. 1. All'articolo 5 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni |
Art. 8. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni |
Art. 9. 1. Dal presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica |
§ 58.6.126 - D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297.
Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144
(G.U. 15 gennaio 2003, n. 11)
1. L'articolo 1 del
"Art. 1 (Finalità e definizioni). - 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto stabiliscono:
a) i principi fondamentali per l'esercizio della potestà legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di revisione e razionalizzazione delle procedure di collocamento, nel rispetto di quanto previsto dal
b) i principi per l'individuazione dei soggetti potenziali destinatari di misure di promozione all'inserimento nel mercato del lavoro, definendone le condizioni di disoccupazione secondo gli indirizzi comunitari intesi a promuovere strategie preventive della disoccupazione giovanile e della disoccupazione di lunga durata.
2. Ad ogni effetto si intendono per:
a) "adolescenti”, i minori di età compresa fra i quindici e diciotto anni, che non siano più soggetti all'obbligo scolastico;
b) "giovani”, i soggetti di età superiore a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in possesso di un diploma universitario di laurea, fino a ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore età definita in conformità agli indirizzi dell'Unione europea;
c) "stato di disoccupazione”, la condizione del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i servizi competenti;
d) "disoccupati di lunga durata”, coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un'attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
e) "inoccupati di lunga durata”, coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di dodici mesi o da più di sei mesi se giovani;
f) "donne in reinserimento lavorativo”, quelle che, già precedentemente occupate, intendano rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
g) "servizi competenti”, i centri per l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del
1. Dopo l'articolo 1 del
"Art. 1-bis (Modelli dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori e soppressione di liste di collocamento). - 1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono definiti il modello di comunicazione, il formato di trasmissione ed il sistema di classificazione dei dati contenuti nella scheda anagrafica e nella scheda professionale dei lavoratori, che costituiscono la base dei dati del sistema informativo lavoro.
2. Fino alla adozione del decreto di cui al comma 1 si utilizzano i modelli dei dati ed i dizionari terminologici approvati con decreti ministeriali in data 30 maggio 2001, pubblicati, rispettivamente, nel supplemento ordinario n. 196 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001, e nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 2 luglio 2001.
3. Sono soppresse le liste di collocamento ordinarie e speciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 1 del
4. Con regolamento emanato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
1. All'articolo 2 del
a) i commi 1, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"1. La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi del
3. Le Regioni definiscono gli indirizzi operativi per l'accertamento e la verifica dello stato di disoccupazione da parte dei servizi competenti.
4. La verifica dell'effettiva permanenza nello stato di disoccupazione è effettuata dai servizi competenti con le seguenti modalità:
a) sulla base delle comunicazioni di cui all'articolo 4-bis o di altre informazioni fornite dagli organi di vigilanza;
b) in relazione al rispetto delle misure concordate con il disoccupato.";
b) al comma 5, le parole: "20 ottobre 1998, n. 403." sono sostituite dalle seguenti: "
c) al comma 6, la parola: "inferiori" è sostituita dalla seguente: "fino";
d) il comma 7 è soppresso.
2. Gli interessati all'accertamento della condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), sono tenuti a presentarsi presso il servizio competente per territorio entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed a rendere la dichiarazione di cui al comma 1. Restano valide le dichiarazioni di disponibilità allo svolgimento dell'attività lavorativa prestate ai sensi della precedente normativa e gli obblighi che ne derivano per i servizi competenti.
1. L'articolo 3 del
"Art. 3 (Indirizzi generali ai servizi competenti ai fini della prevenzione della disoccupazione di lunga durata). - 1. Le Regioni definiscono gli obiettivi e gli indirizzi operativi delle azioni che i servizi competenti, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), effettuano al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e contrastare la disoccupazione di lunga durata, sottoponendo i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, ad interviste periodiche e ad altre misure di politica attiva secondo le modalità definite ed offrendo almeno i seguenti interventi:
a) colloquio di orientamento entro tre mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
b) proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo o di formazione o di riqualificazione professionale od altra misura che favorisca l'integrazione professionale:
1) nei confronti degli adolescenti, dei giovani e delle donne in cerca di reinserimento lavorativo, non oltre quattro mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione;
2) nei confronti degli altri soggetti a rischio di disoccupazione di lunga durata, non oltre sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione.".
1. L'articolo 4 del
"Art. 4 (Perdita dello stato di disoccupazione). - 1. Le Regioni stabiliscono i criteri per l'adozione da parte dei servizi competenti di procedure uniformi in materia di accertamento dello stato di disoccupazione sulla base dei seguenti principi:
a) conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Tale soglia di reddito non si applica ai soggetti di cui all'articolo 8, commi 2 e 3, del
b) perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3;
c) perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo ai sensi della
d) sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani.".
1. Dopo l'articolo 4 del
"Art. 4-bis (Modalità di assunzione e adempimenti successivi). - 1. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici, procedono all'assunzione diretta di tutti i lavoratori per qualsiasi tipologia di rapporto di lavoro, salvo l'obbligo di assunzione mediante concorso eventualmente previsto dagli statuti degli enti pubblici economici. Restano ferme le disposizioni speciali previste per l'assunzione di lavoratori non comunitari di cui al
2. All'atto dell'assunzione i datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici sono tenuti a consegnare ai lavoratori una dichiarazione sottoscritta contenente i dati di registrazione effettuata nel libro matricola, nonché la comunicazione di cui al
3. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, le Regioni possono prevedere che una quota delle assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati e dagli enti pubblici economici sia riservata a particolari categorie di lavoratori a rischio di esclusione sociale.
4. Le imprese fornitrici di lavoro temporaneo sono tenute a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel corso del mese precedente.
5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro:
a) proroga del termine inizialmente fissato;
b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato;
c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno;
d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato;
e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato.
6. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comunicazione nei confronti delle Direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive.
7. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonché le modalità di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.
8. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici economici possono adempiere agli obblighi di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo e di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis del
2. All'articolo 9-bis del
"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche di socio lavoratore di cooperativa, i datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche Amministrazioni sono tenuti a dare comunicazione contestuale al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro, dei dati anagrafici del lavoratore, della data di assunzione, della data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, della tipologia contrattuale, della qualifica professionale e del trattamento economico e normativo. Le comunicazioni possono essere effettuate ai sensi del
3. All'articolo 21 della
"I datori di lavoro sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dei rapporti di lavoro, entro i cinque giorni successivi, quando trattasi di rapporti a tempo indeterminato ovvero nei casi in cui la cessazione sia avvenuta in data diversa da quella comunicata all'atto dell'assunzione.".
4. All'articolo 15, sesto comma, della
1. All'articolo 5 del
a) al comma 1 le parole: "attuazione della delega di cui all'articolo 45, comma 1, della
b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, commi 4, 5, 6, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 del medesimo articolo 4-bis. A decorrere dalla medesima data il comma 2 dell'articolo 14 del
2. [Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, si applicano a decorrere dalla data stabilita dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 4-bis, del
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) la
b) il titolo I ed il titolo II, ad eccezione degli articoli 11, primo comma, 15, sesto comma, 21, primo comma, 27, commi 1 e 3, della
c) gli articoli 23, primo comma, lettera a), 27 e 29, primo comma, lettera a) della
d) gli articoli 33 e 34 della
e) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del
f) la
g) l'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 12, della
h) gli articoli 9-bis, commi 1, 4, 5, 7 e 8, e 9-ter, comma 1, del
i) articolo 2 del
1. Dal presente decreto legislativo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
[1] Comma abrogato dall'art. 1, comma 1181, della