§ 1.6.134 - L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.
Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sicilia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.6 enti locali: ordinamento
Data:16/12/2008
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Composizione delle giunte comunali e provinciali
Art. 2.  Adeguamento degli statuti
Art. 3.  Definizione di amministratori locali
Art. 4.  Aspettative
Art. 5.  Indennità e gettoni di presenza
Art. 6.  Divieto di cumulo di indennità
Art. 7.  Abrogazioni in materia di indennità degli amministratori locali
Art. 8.  Disposizioni in materia di permessi e licenze
Art. 9.  Spese di viaggio
Art. 10.  Adesione a forme associative
Art. 11.  Circoscrizioni di decentramento
Art. 12.  Indennità commissari ad acta
Art. 13.  Commissari straordinari
Art. 14.  Commissari straordinari delle IPAB
Art. 15.  Soglia di sbarramento
Art. 16.  Nomina di rappresentanti di lista per le elezioni provinciali
Art. 17.  Modifica della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31
Art. 18.  Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet
Art. 19.  Componenti degli organi delle società partecipate da enti locali
Art. 20.  Compensi dei componenti degli organi delle società partecipate da enti locali
Art. 21.  Utilizzo delle autovetture di servizio degli enti locali
Art. 22.  Competenze gestionali degli assessori comunali
Art. 23.  Indennità dei corpi di polizia municipale dei comuni
Art. 24. 
Art. 25.  Interpretazione autentica in materia di compensi per i presidenti di IACP
Art. 26.  Entrata in vigore


§ 1.6.134 - L.R. 16 dicembre 2008, n. 22.

Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie

(G.U.R. 24 dicembre 2008, n. 59 - S.O.)

 

Titolo I

COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE. STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI

E MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

 

Art. 1. Composizione delle giunte comunali e provinciali

1. L’articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 33. Composizione della giunta dei comuni e delle province regionali - 1. La giunta comunale e la giunta della provincia regionale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia regionale che le presiedono e da un numero di assessori, stabilito in modo aritmetico dagli statuti, che non deve essere superiore al 20 per cento dei componenti dell’organo elettivo di riferimento. Nei comuni con popolazioni fino a 10.000 abitanti il numero degli assessori non può comunque essere superiore a 4.

2. La variazione della popolazione accertata con censimento nel corso del periodo di carica del sindaco o del presidente della provincia regionale comporta la modifica del numero degli assessori alla scadenza, naturale o anticipata, del periodo di carica".

 

     Art. 2. Adeguamento degli statuti

1. I comuni e le province adeguano i propri statuti alle disposizioni del comma 1 dell’articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall’articolo 1 della presente legge, entro il rinnovo delle cariche elettive.

2. In mancanza del necessario adeguamento di cui al comma 1, anche con riferimento alle previsioni degli articoli 7 e 9 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7 e degli articoli 3 e 5 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, il numero degli assessori è comunque determinato, in occasione del rinnovo delle cariche elettive, nel numero massimo individuato dal comma 1 dell’articolo 33 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, nel testo sostituito dall’articolo 1 della presente legge.

3. Sono abrogate le seguenti norme: l’articolo 24 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, come modificato dall’articolo 76, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l’articolo 4 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, come modificato dall’articolo 76, comma 16, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20; l’articolo 9 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35.

4. Le abrogazioni di cui al comma 3 operano a decorrere dal termine di cui al comma 1.

 

     Art. 3. Definizione di amministratori locali

1. All’articolo 15, comma 2, secondo periodo, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguente modifiche:

a) dopo le parole "Per amministratori" sono aggiunte le parole ", ai soli fini del presente capo,";

b) sono abrogate le parole "e i vicepresidenti".

 

     Art. 4. Aspettative

1. L’articolo 18 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 18. Aspettative - 1. I sindaci, i presidenti delle province regionali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all’articolo 15, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l’intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall’articolo 22.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli amministratori e ai consiglieri comunali e provinciali che siano dipendenti dello stesso ente e si siano avvalsi delle disposizioni obbligatorie in materia di aspettative per non incorrere nei casi di ineleggibilità di cui all’articolo 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31".

 

     Art. 5. Indennità e gettoni di presenza

1. All’articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole "previa deliberazione della Giunta regionale" sono aggiunte le seguenti: ", su proposta dell’Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali,";

b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) articolazione dell’indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vicesindaci e dei vicepresidenti delle province regionali e degli assessori, in rapporto alla misura dell’indennità stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia regionale. Al presidente e ai componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali e al soggetto coordinatore degli uffici unici o comuni dei PIT sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 20 per cento dell’indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell’unione di comuni e del consorzio fra enti locali e dei comuni in convenzione.";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il regolamento previsto dal comma 1 determina un’indennità di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per il sindaco, il presidente della provincia regionale, il presidente della provincia regionale comprendente area metropolitana, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia, i presidenti dei consigli comunali e provinciali nonché i componenti delle giunte dei comuni, delle province regionali e delle province comprendenti aree metropolitane ed i componenti degli organi esecutivi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali. Tale indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l’aspettativa. Ai presidenti dei consigli circoscrizionali dei soli comuni capoluogo di provincia è corrisposta un’indennità pari al 40 per cento di quella spettante agli assessori dei rispettivi comuni";

d) il comma 3 è abrogato;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, i componenti degli organi assembleari delle unioni dei comuni e i componenti degli organi assembleari dei consorzi tra enti locali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per l’effettiva partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’ammontare percepito nell’ambito di un mese da un consigliere può superare l’importo pari al 30 per cento dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente della provincia regionale o presidente dell’unione dei comuni o presidente del consorzio e al 50 per cento dell’indennità massima prevista per il rispettivo presidente del consiglio circoscrizionale in base al regolamento di cui al comma 1. Ai consiglieri circoscrizionali, limitatamente ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti, è attribuito per l’effettiva partecipazione alle riunioni dei consigli e delle commissioni circoscrizionali, formalmente convocate, un gettone di presenza pari al 60 per cento di quello attribuito ai consiglieri dell’ente in cui è costituita la circoscrizione";

f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le indennità e i gettoni di presenza, determinati ai sensi del comma 1, possono essere diminuiti con delibera rispettivamente di giunta e di consiglio";

g) il comma 7 è abrogato;

h) il comma 9 è abrogato;

i) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente comma:

"12 bis. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata all’effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento dell’ente locale stabilisce termini e modalità.".

2. I comuni assegnano funzioni amministrative alle circoscrizioni entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 6. Divieto di cumulo di indennità

1. Dopo l’articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente articolo:

"Art. 19 bis. Divieto di cumulo - 1. I parlamentari nazionali ed europei e i deputati regionali non possono percepire le indennità e i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all’articolo 15, comma 2, secondo periodo, non percepiscono alcun compenso, tranne quanto dovuto ai sensi dell’articolo 21, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell’esercizio dell’opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l’indennità per la carica sopraggiunta non è corrisposta.

4. Il sindaco e il presidente della provincia non possono cumulare alla propria altre indennità relative a cariche ricoperte per la funzione".

 

     Art. 7. Abrogazioni in materia di indennità degli amministratori locali

1. L’articolo 17 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è abrogato.

 

     Art. 8. Disposizioni in materia di permessi e licenze

1. All’articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 le parole "dei consigli circoscrizionali," sono abrogate;

b) alla fine del comma 5 sono aggiunti i seguenti periodi: "L’ente, su richiesta documentata del datore di lavoro, è tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. In nessun caso l’ammontare complessivo da rimborsare nell’ambito di un mese può superare l’importo pari ad un terzo dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente di provincia. Per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti l’ammontare complessivo da rimborsare nell’ambito di un anno solare non può superare l’importo pari a metà dell’indennità massima prevista per il rispettivo sindaco nello stesso periodo.".

 

     Art. 9. Spese di viaggio

1. L’articolo 21 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 21. Rimborso delle spese di viaggio - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell’amministrazione nel caso di componenti degli organi esecutivi ovvero del presidente del consiglio nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché un rimborso forfettario omnicomprensivo per le altre spese nella misura fissata con decreto dell’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali e dell’Assessore per il bilancio e le finanze, sentita la Conferenza Regione-autonomie locali.

2. Le norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione, al trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali sostengono per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fanno carico ai bilanci degli enti stessi.

3. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell’interessato corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

4. Agli amministratori che risiedono fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per l’effettiva partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.

5. Ai soli amministratori e consiglieri che risiedano fuori dal comune ove ha sede il rispettivo ente, che siano residenti in una delle isole minori della Sicilia e che, in ragione del loro mandato o per motivi istituzionali, debbano raggiungere e soggiornare nel luogo della sede dell’ente medesimo, è riconosciuto anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate di vitto e soggiorno, alle condizioni previste dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modifiche ed integrazioni.".

 

     Art. 10. Adesione a forme associative

1. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l’adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste rispettivamente dall’articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, dall’articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dall’articolo 15 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9.

2. Sono fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti.

3. A decorrere dal termine indicato dall’articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni, se permane l’adesione multipla ogni atto adottato dall’associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all’adesione o allo svolgimento di essa da parte dell’amministrazione comunale interessata.

4. Il presente articolo non si applica per l’adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi universitari e ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali e per la gestione delle opere pubbliche finanziate con il vincolo della gestione in forma associata.

5. Agli enti locali nei cui territori risiedono minoranze linguistiche storiche, riconosciute ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, è consentita, altresì, l’adesione ad un’altra forma associativa che abbia come finalità unicamente la valorizzazione del patrimonio culturale e linguistico delle minoranze linguistiche storiche, fra le forme gestionali previste dall’articolo 25 della legge n. 142 del 1990, e successive modifiche ed integrazioni, come introdotto dall’articolo 1 della legge regionale n. 48 del 1991, e successive modifiche ed integrazioni, dall’articolo 32 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e dall’articolo 15 della legge regionale n. 9 del 1986.

 

     Art. 11. Circoscrizioni di decentramento

1. L’articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

"Art. 13. Circoscrizioni di decentramento comunale - 1. I comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti articolano il loro territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune.

2. La circoscrizione ha poteri in ordine a:

a) servizi demografici;

b) servizi sociali e di assistenza sociale;

c) servizi scolastici ed educativi;

d) attività e servizi culturali, sportivi e ricreativi in ambito circoscrizionale.

3. Nessuno dei comuni di cui al comma 1 può articolare le proprie circoscrizioni in numero superiore a dieci.

4. L’organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento. Il numero dei componenti dei consigli circoscrizionali non può essere superiore ai due quinti di quello dei componenti del consiglio del comune di appartenenza.

5. Nei comuni con popolazione inferiore a 250.000 abitanti, il limite di spesa per la gestione dei consigli circoscrizionali è demandato alla giunta ed al consiglio comunale del comune medesimo, che stabiliscono altresì il numero dei consigli circoscrizionali, tenendo in particolare considerazione gli agglomerati extraurbani, già frazioni.

6. I comuni con popolazione compresa tra 50.000 e 100.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali senza oneri di spesa a carico dei propri bilanci. I comuni con popolazione superiore a 100.000 e fino a 250.000 abitanti possono istituire consigli circoscrizionali purché i relativi oneri siano contenuti, per ciascuno di essi, nei limiti dei tetti di spesa discendenti dall’applicazione dei principi fissati dalla normativa nazionale vigente in materia.

7. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell’ambito dell’unità del comune [1].

8. [Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno il presidente [2]]".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dalla cessazione del mandato dei consigli di circoscrizione attualmente in carica.

3. I comuni adeguano i propri statuti e i propri regolamenti alle disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 8 giugno 1990, n. 142, come introdotto dall’articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 nel testo sostituito dal presente articolo, entro tre mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

 

     Art. 12. Indennità commissari ad acta

1. All’articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è inserito il seguente comma:

"2 bis. Al commissario ad acta, insediatosi presso gli enti locali per porre in essere l’attività sostitutiva, è riconosciuta un’indennità di carica e di responsabilità rapportata all’Organo sostituito, alla tipologia degli atti adottati, alla professionalità, alla responsabilità, all’entità demografica dell’Ente ed agli accessi effettuati.".

2. Con successivo decreto dell’Assessore per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali, da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, sono determinate le indennità di cui al comma 1.

 

     Art. 13. Commissari straordinari

1. Nel primo comma dell’articolo 55 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni, il periodo "fra i componenti dell’ufficio ispettivo previsto dall’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell’ufficio" è sostituito con il seguente: "fra i funzionari direttivi in servizio presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni".

2. Nel primo comma dell’articolo 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale n. 16 del 1963, e successive modifiche e integrazioni, il periodo "fra i componenti dell’ufficio ispettivo previsto dall’articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1962, n. 25, con almeno cinque anni di anzianità di servizio nell’ufficio" è sostituito con il seguente: "fra i funzionari direttivi in servizio presso l’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali che hanno svolto funzioni ispettive, di vigilanza e di controllo nei confronti degli enti locali da almeno cinque anni".

3. I soggetti individuati ai sensi degli articoli 55 e 145 dell’ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni e del comma 2 dell’articolo 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Regione 20 agosto 1960, n. 3, non possono assumere, a pena di nullità, l’incarico di commissario straordinario se sono titolari di incarico di commissario straordinario presso altro ente locale, a prescindere dalle funzioni attribuite.

4. I commissari straordinari, nell’espletamento delle proprie funzioni, hanno diritto di assentarsi dal servizio esclusivamente per i seguenti periodi:

- nel caso di sostituzione di sindaco e giunta o di sindaco, giunta e consiglio, per un massimo di 36 ore mensili nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e per un massimo di 48 ore mensili nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province regionali;

- nel caso di sostituzione del solo consiglio per un massimo di 16 ore mensili nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti e per un massimo di 20 ore mensili nei comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e nelle province regionali.

5. Nel tetto massimo delle ore di cui al comma 4 non va computato il tempo necessario per raggiungere la sede dell’ente.

 

     Art. 14. Commissari straordinari delle IPAB

1. I soggetti nominati commissari straordinari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono assumere, a pena di nullità, l’incarico di commissario straordinario se all’atto del conferimento dell’incarico svolgono le medesime funzioni presso un’altra Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.

2. I commissari straordinari delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, nell’espletamento delle loro funzioni, hanno diritto di assentarsi dal servizio esclusivamente per i seguenti periodi:

- per un massimo di 36 ore mensili nelle Istituzioni di prima classe;

- per un massimo di 20 ore mensili nelle Istituzioni di seconda classe;

- per un massimo di 16 ore mensili nelle Istituzioni di terza classe.

3. Nel tetto massimo delle ore di cui al comma 2 non va computato il tempo necessario per raggiungere la sede dell’ente.

 

Titolo II

SOGLIA DI SBARRAMENTO NELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

DELLA REGIONE. DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 15. Soglia di sbarramento

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma:

"3 bis. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi".

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 35 del 1997, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente comma:

"4 bis. Non sono ammesse all’assegnazione dei seggi nei consigli provinciali le liste che non hanno conseguito almeno il 5 per cento del totale provinciale dei voti validi espressi. Al fine della determinazione del quoziente elettorale circoscrizionale non si tiene conto dei voti riportati dalle liste non ammesse all’assegnazione dei seggi.".

 

     Art. 16. Nomina di rappresentanti di lista per le elezioni provinciali

1. La nomina dei rappresentanti di lista nelle elezioni provinciali avviene secondo le modalità e i tempi previsti per la nomina dei rappresentanti di lista nelle elezioni comunali.

 

     Art. 17. Modifica della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31

1. Alla fine del numero 4 del primo comma dell’articolo 10 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti periodi:

"La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso".

 

     Art. 18. Obbligo di pubblicazione di atti nel sito internet [3]

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle amministrazioni comunali, ai liberi Consorzi comunali nonché alle unioni di comuni, fatte salve le disposizioni a tutela della privacy, di pubblicare nei rispettivi siti internet, entro sette giorni dalla loro emanazione, tutti gli atti deliberativi adottati dalla giunta e dal consiglio e le determinazioni sindacali e dirigenziali nonché le ordinanze, ai fini di pubblicità notizia. Le delibere della giunta e del consiglio comunale rese immediatamente esecutive sono pubblicate entro tre giorni lavorativi dall'approvazione. In caso di mancato rispetto dei suddetti termini l'atto è nullo [4].

2. Fermi restando gli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla disciplina statale, è fatto obbligo alle aziende pubbliche ex municipalizzate di pubblicare nei rispettivi siti internet tutti gli atti adottati dal consiglio di amministrazione e le determinazioni presidenziali e dirigenziali, entro i termini di cui al comma 1.

2-bis. In merito alla pubblicazione degli atti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni [5].

 

     Art. 19. Componenti degli organi delle società partecipate da enti locali

1. Il numero dei componenti nominati da comuni e province negli organi delle società, aziende ed enti, sia interamente sia parzialmente partecipate, non può eccedere le tre unità.

 

     Art. 20. Compensi dei componenti degli organi delle società partecipate da enti locali

1. Nelle aziende, negli enti e nelle società a totale partecipazione di comuni o province regionali, il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore rispettivamente al 70 per cento ed al 40 per cento delle indennità spettanti al sindaco del comune con maggiore popolazione o al presidente della provincia.

2. Al presidente ed ai componenti del consiglio di amministrazione è dovuto il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché le indennità di missione alle condizioni e nella misura fissata per il sindaco o il presidente della provincia.

 

     Art. 21. Utilizzo delle autovetture di servizio degli enti locali

1. Gli enti locali inseriscono nei rispettivi regolamenti norme che disciplinano l’utilizzo delle autovetture di servizio da parte dei soggetti beneficiari secondo i principi di efficienza, economicità e buon andamento dell’amministrazione.

 

     Art. 22. Competenze gestionali degli assessori comunali

1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 107 del medesimo decreto legislativo, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale.

2. Il contenimento della spesa è documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

 

     Art. 23. Indennità dei corpi di polizia municipale dei comuni

1. L’indennità prevista dall’articolo 13 della legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, destinata agli appartenenti ai corpi di polizia municipale dei comuni, che hanno approvato e richiesto il finanziamento dei piani di miglioramento dei servizi di polizia municipale, rimane concessa a tutto il personale della polizia municipale, ivi compresi comandanti e ufficiali, siano essi dirigenti o incaricati di posizione organizzativa, ai sensi degli articoli 9, 10 e 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 31 marzo 1999, che svolgono le funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. L’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali autorizza i comuni a procedere alla liquidazione delle somme spettanti, già accantonate a partire dal 1999 nei propri bilanci, in favore dei comandanti e degli ufficiali di polizia municipale di cui al comma 1.

 

     Art. 24.

     (Articolo omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell’art. 28 dello Statuto).

 

     Art. 25. Interpretazione autentica in materia di compensi per i presidenti di IACP [6]

[1. L’articolo 83 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato ed integrato dall’articolo 129 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, si interpreta nel senso che, a far data dall’entrata in vigore della legge regionale n. 2 del 2002 ai presidenti degli Istituti autonomi case popolari e degli enti indicati nella tabella ‘B’ di cui all’articolo 39 bis della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni spetta un compenso determinato in misura pari al 75 per cento dell’indennità complessiva del presidente della provincia regionale di appartenenza, con la riduzione del 10 per cento prevista dall’articolo 17 della legge regionale n. 2 del 2002 [7].]

 

     Art. 26. Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


[1] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 5 aprile 2011, n. 6.

[2] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 5 aprile 2011, n. 6.

[3] Articolo sostituito dall'art. 6 della L.R. 26 giugno 2015, n. 11.

[4] Comma così modificato dagli artt. 12 e 13 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[5] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 25 maggio 2022, n. 13.

[6] Articolo abrogato dall'art. 6 della L.R. 11 agosto 2017, n. 16.

[7] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 12 gennaio 2012, n. 8.