§ 4.10.118 - Legge Regionale 18 gennaio 1983, n. 6.
Ulteriore proroga del termine di scadenza dei contratti del personale necessario ai Comuni e alle Comunità per l'espletamento degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:18/01/1983
Numero:6


Sommario
Art. 1.      I contratti di lavoro a termine, previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e tuttora in atto in forza della proroga operata [...]
Art. 2.      I contratti di lavoro a termine per lo svolgimento di prestazioni assistenziali, ovvero posti in essere con specifica deliberazione, formalmente approvata, per compiti comunque inerenti [...]
Art. 3.      Ai fini di cui agli articoli precedenti, gli Enti interessati delibereranno distintamente, per ogni singolo dipendente, la proroga del rapporto di lavoro mediante stipulazione di apposito atto [...]
Art. 4.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, a partire dal 1° gennaio 1983, la spesa conseguente alla proroga prevista dai precedenti articoli, nonchè a far fronte [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.118 - Legge Regionale 18 gennaio 1983, n. 6. [1]

Ulteriore proroga del termine di scadenza dei contratti del personale necessario ai Comuni e alle Comunità per l'espletamento degli adempimenti di cui alle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38, 31 maggio 1977, n. 29, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63.

(B.U. 18 gennaio 1983, n. 6).

 

Art. 1.

     I contratti di lavoro a termine, previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e tuttora in atto in forza della proroga operata dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 92, e dall'articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono prorogati fino a tutto il 31 dicembre 1983.

 

     Art. 2.

     I contratti di lavoro a termine per lo svolgimento di prestazioni assistenziali, ovvero posti in essere con specifica deliberazione, formalmente approvata, per compiti comunque inerenti all'assistenza, previsti dalla legge regionale 16 agosto 1976, n. 38 e dalla legge regionale 31 maggio 1977, n. 29, e tuttora in atto in forza della proroga operata dall'articolo 2 della legge regionale 23 dicembre 1981, n. 92, sono prorogati fino a tutto il 31 dicembre 1983.

 

     Art. 3.

     Ai fini di cui agli articoli precedenti, gli Enti interessati delibereranno distintamente, per ogni singolo dipendente, la proroga del rapporto di lavoro mediante stipulazione di apposito atto aggiuntivo, entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge e specificheranno l'arco temporale della proroga, il titolo di studio, il ruolo, la qualifica o livello del dipendente.

     L'atto aggiuntivo e l'allegata deliberazione dovranno pervenire alla Segreteria Generale Straordinaria per la Ricostruzione del Friuli entro i successivi sessanta giorni, ai fini e per gli effetti di cui al primo comma del successivo articolo 4, nonchè degli articoli 35 della L.R. 20 giugno 1977, n. 30, 7 e 63 della L.R. 23 dicembre 1977, n. 63.

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, a partire dal 1° gennaio 1983, la spesa conseguente alla proroga prevista dai precedenti articoli, nonchè a far fronte agli eventuali oneri relativi ai contratti in questione per il 1982 per fronteggiare i quali gli Enti previsti in detti articoli non hanno ottenuto sufficiente copertura.

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma fanno carico al capitolo 800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1983-1985 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1983.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.