Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 23/01/1984 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. I contratti di lavoro a termine, previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e tuttora in atto in forza della proroga operata [...] |
Art. 2. I contratti di lavoro a termine per lo svolgimento di prestazioni assistenziali, ovvero posti in essere con specifica deliberazione, regolarmente esecutiva, per compiti comunque inerenti [...] |
Art. 3. Ai fini di cui agli articoli precedenti, gli Enti interessati delibereranno distintamente, per ogni singolo dipendente, la proroga del rapporto di lavoro mediante stipulazione di apposito atto [...] |
Art. 4. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 57, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, a partire dal 1° gennaio [...] |
Art. 5. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.133 - Legge Regionale 23 gennaio 1984, n. 3. [1]
Ulteriore proroga del termine di scadenza dei contratti del personale necessario ai Comuni e alle Comunità per l'espletamento degli adempimenti di cui alle leggi regionali 16 agosto 1976, n. 38, 31 maggio 1977, n. 29, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63.
(B.U. 24 gennaio 1984, n. 9).
I contratti di lavoro a termine, previsti dalla
I contratti di lavoro a termine per lo svolgimento di prestazioni assistenziali, ovvero posti in essere con specifica deliberazione, regolarmente esecutiva, per compiti comunque inerenti all'assistenza, previsti dalla
Ai fini di cui agli articoli precedenti, gli Enti interessati delibereranno distintamente, per ogni singolo dipendente, la proroga del rapporto di lavoro mediante stipulazione di apposito atto aggiuntivo, entro il quarantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge e specificheranno l'arco temporale della proroga, il titolo di studio, il ruolo, la qualifica o livello del dipendente.
L'atto aggiuntivo e l'allegata deliberazione dovranno pervenire alla Segreteria Generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro i successivi sessanta giorni, ai fini e per gli effetti di cui al primo comma del successivo articolo 4, nonchè degli articoli 35 della
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 7 della
Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente comma fanno carico al capitolo 800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno 1984.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della