Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 12/01/1980 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. I contratti a termine previsti dall'articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e dall'articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 possono essere stipulati o prorogati [...] |
Art. 2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.80 - Legge Regionale 12 gennaio 1980, n. 1. [1]
Personale necessario ai Comuni per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63. Proroga del termine di scadenza dei contratti.
(B.U. 14 giugno 1980, n. 4).
I contratti a termine previsti dall'articolo 35 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 1 della