§ 4.10.80 - Legge Regionale 12 gennaio 1980, n. 1.
Personale necessario ai Comuni per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalle leggi regionali 20 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:12/01/1980
Numero:1


Sommario
Art. 1.      I contratti a termine previsti dall'articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e dall'articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 possono essere stipulati o prorogati [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.80 - Legge Regionale 12 gennaio 1980, n. 1. [1]

Personale necessario ai Comuni per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63. Proroga del termine di scadenza dei contratti.

(B.U. 14 giugno 1980, n. 4).

 

Art. 1.

     I contratti a termine previsti dall'articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e dall'articolo 67 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 possono essere stipulati o prorogati - previo nullaosta della Regione - a tutto il 31 dicembre 1981.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.