Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.10 calamità naturali |
Data: | 01/07/1976 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di favorire la ripresa economica delle zone terremotate del Friuli Venezia Giulia e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei settori industriale, artigianale, commerciale e [...] |
Art. 2. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, esercizi od altre [...] |
Art. 2 bis. Il contributo di cui all'articolo precedente può altresì essere concesso - in misura non superiore a lire 2 milioni - a titolo di indennizzo dei danni subiti senza obbligo di reimpiego, qualora [...] |
Art. 3. Per ottenere tale contributo, le imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, [...] |
Art. 4. All'erogazione del contributi provvedono direttamente le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, rispettivamente, l'E.S.A., su fondi somministrati dall'Amministrazione [...] |
Art. 4 bis. Nel caso che l'ammontare del contributo superi i 100 milioni, la corresponsione del contributo stesso avverrà in quattro rate della percentuale del 25%. |
Art. 5. I contributi previsti al presente Capo 11 non sono cumulabili, limitatamente agli immobili, con quelli di cui all'art. 4, quinto comma, della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17. |
Art. 6. Al fine di razionalizzare il sistema produttivo e distributivo su basi cooperative nelle zone colpite dal sisma le provvidenze previste al presente Capo II sono cumulabili con quelle di cui alla [...] |
Art. 7. I rischi derivanti dalla concessione alle imprese dei finanziamenti agevolati, di cui all'articolo 2 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono coperti [...] |
Art. 7 bis. Alle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, che siano in attesa dell'erogazione dei mutui a medio termine agevolati di [...] |
Art. 7 ter. Le domande volte ad ottenere il contributo di cui all'articolo 7 bis devono essere presentate all'Assessorato dell'industria e commercio per il tramite dell'Istituto bancario interessato [...] |
Art. 7 qua ter. |
Art. 7 qui nquies. |
Art. 8. Al fine di sopperire alle eccezionali esigenze del finanziamento a breve termine delle piccole imprese industriali e commerciali danneggiate o distrutte dal sisma dell'anno 1976, [...] |
Art. 9. Per le stesse esigenze, di cui al precedente articolo, delle imprese artigiane, loro consorzi e cooperative, è autorizzato l'apporto di lire 300 milioni al fondo di garanzia costituito [...] |
Art. 10. Al fine di agevolare la riattivazione o la ricostruzione delle imprese industriali danneggiate o distrutte dai movimenti tellurici del maggio 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a [...] |
Art. 11. Al fine di agevolare la ripresa dell'attività delle aziende artigiane e delle piccole imprese industriali, commerciali e turistiche, singole o associate, danneggiate o distrutte dagli eventi [...] |
Art. 12. Allo scopo di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività produttive nella zona maggiormente colpita dal sisma dell'anno 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al [...] |
Art. 12 bis. A favore delle imprese contemplate dall'articolo 2 della presente legge, che siano site nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, il contributo [...] |
Art. 12 ter. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive nelle zone più colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via eccezionale ai [...] |
Art. 12 qua ter. |
Art. 12 qui nquies. |
Art. 13. Le provvidenze regionali, collegate a lavori di ripristino o di riparazione, sono concesse anche quando tali lavori siano stati iniziati prima della presentazione delle domande intese ad [...] |
Art. 14. La ricostruzione o la riattivazione delle aziende dovrà avvenire nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti, salvo che prevalenti motivi tecnici rendano necessaria la ricostruzione [...] |
Art. 15. Alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 32 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito [...] |
Art. 16. I contributi concessi ai sensi della presente legge saranno resi pubblici mediante il Bollettino Ufficiale della Regione e l'affissione sugli albi dei Comuni interessati. |
Art. 16 bis. Eventuali ulteriori proroghe al termine per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 3, primo comma, della presente legge, protratto con l'articolo 4 della legge regionale 24 [...] |
Art. 17. Per far fronte agli oneri previsti dagli articoli 2 e 2 bis della presente legge, vengono istituiti «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi [...] |
Art. 18. Ai fini previsti dal precedente articolo 8, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo II - [...] |
Art. 19. All'onere complessivo di lire 12.300.000.000 previsto al precedente articolo 18 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 Fondo di solidarietà regionale per gli [...] |
Art. 20. I capitoli di spesa istituiti con i precedenti articoli 17 e 18 sostituiscono il capitolo 5906 istituito con l'articolo 6, punto 5), della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15. |
Art. 21. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 4.10.21 - Legge Regionale 1 luglio 1976, n. 28.
Provvidenze per il ripristino dell'efficienza produttiva delle aziende industriali, artigiane, commerciali e turistiche colpite dai movimenti tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia. [*]
(B.U. 1 luglio 1976, n. 50).
CAPO I
Norma programmatica
Al fine di favorire la ripresa economica delle zone terremotate del Friuli Venezia Giulia e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei settori industriale, artigianale, commerciale e turistico delle zone stesse, la Regione promuove le iniziative ed i provvedimenti indicati nei Capi successivi.
CAPO II
Contributi a fondo perduto
Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, esercizi od altre strutture imprenditoriali nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della
IL reimpiego è ammesso anche in beni diversi da quelli distrutti o danneggiati, purchè attinenti alla medesima attività svolta al momento del danno, e per l'eventuale insediamento in locali provvisori [2].
Il contributo è riferito al danno subito dalle imprese per la distruzione totale o parziale di immobili, impianti, macchinari, attrezzature, arredamenti e scorte e sarà liquidato e corrisposto con le modalità e previ gli eventuali accertamenti indicati negli articoli seguenti.
Il contributo di cui ai commi precedenti può essere riferito, altresì, ai danni subiti dalle imprese ai fabbricati destinati ad attività produttive, i quali risultavano all'epoca del sisma in proprietà o in comproprietà di uno o più familiari del titolare dell'impresa non partecipanti alla stessa, ovvero, nel caso di società di persone, anche di uno solo dei soci, ovvero, ancora, in proprietà di terzi soggetti estranei all'impresa [3].
Nel caso di imprese commerciali e turistiche, la cui titolarità nell'autorizzazione amministrativa o nella licenza risulti trasferita in forza di un contratto di locazione, il locatore, se proprietario dell'immobile, delle attrezzature e dell'arredamento, ha titolo ad accedere al contributo, di cui al presente articolo, per i danni subiti dalle cose locate di sua proprietà [4].
Nel caso che l'entità del danno non superi l'importo di lire 5 milioni, il contributo è fissato in misura pari al danno subito.
Nel caso, invece, che l'entità del danno sia superiore a lire 5 milioni, sulla parte eccedente il contributo è commisurato al 30% del danno nell'ipotesi di complessi economici interamente danneggiati ed al 20% nell'ipotesi di complessi economici parzialmente danneggiati.
Per complesso economico di cui al comma precedente si intende un'unità aziendale che presenta - in modo attuale e simultaneo - unità organica dei beni, autonomia funzionale e capacità, anche potenziale, di reddito autonomo [5].
Il contributo di cui all'articolo precedente può altresì essere concesso - in misura non superiore a lire 2 milioni - a titolo di indennizzo dei danni subiti senza obbligo di reimpiego, qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare e/o dei familiari coadiuvanti impediscano la ripresa della attività.
Il contributo, di cui al precedente comma, è subordinato, per gli esercenti il commercio al minuto nelle varie forme d'uso e l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, alla rinuncia dell'autorizzazione amministrativa o della licenza relativa ai preesistenti esercizi di vendita [6].
Per ottenere tale contributo, le imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competente per territorio, e le imprese artigiane all'E.S.A., entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [7].
La domanda dev'essere corredata:
- da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio - resa nei modi previsti dall'articolo 4 della
- da una dichiarazione con cui l'impresa si impegna a reimpiegare il contributo richiesto per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro;
- da una attestazione del Sindaco del Comune, dalla quale risulti che l'impresa sia fra quelle interamente o parzialmente danneggiate dal sisma [8].
Nelle ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 2, la domanda deve essere corredata da una dichiarazione, debitamente autentica, del proprietario o comproprietario del fabbricato danneggiato, con la quale l'interessato autorizza il reimpiego del contributo nel ripristino dell'immobile destinato ad attività produttiva e di servizi e si impegna al mantenimento dello stesso in godimento alla impresa, ferme restando le preesistenti condizioni contrattuali di locazione almeno per un biennio dall'avvenuto ripristino dell'attività [9].
All'erogazione del contributi provvedono direttamente le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e, rispettivamente, l'E.S.A., su fondi somministrati dall'Amministrazione regionale, mediante ordini di accreditamento emessi a favore dei Presidente degli enti medesimi.
La somministrazione dei fondi, mediante ordini di accreditamento, e la successiva rendicontazione potranno avvenire anche in deroga alle norme vigenti, per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Gli Enti predetti avranno la facoltà di accertare, nei modi ritenuti piú confacenti, la esattezza delle dichiarazioni contenute nelle domande di contributo. Tale accertamento è reso obbligatorio per contributi di importo superiore a lire 5 milioni e verrà effettuato da gruppi di 3 esperti designati dall'Assessorato regionale competente, dal Comune interessato e dall'Ente incaricato dell'erogazione dei contributi.
Copia del verbale di accertamento sarà trasmesso al competente Comune.
Contro l'accertamento è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale, il quale decide in via definitiva entro 30 giorni dalla presentazione, sentita la speciale Commissione consiliare.
Nel caso che l'ammontare del contributo superi i 100 milioni, la corresponsione del contributo stesso avverrà in quattro rate della percentuale del 25%.
La prima rata verrà corrisposta non appena l'accertamento sarà divenuto esecutivo; le successive previa dimostrazione dell'avvenuto impiego della rata precedente corrisposta [1]0.
I contributi previsti al presente Capo 11 non sono cumulabili, limitatamente agli immobili, con quelli di cui all'art. 4, quinto comma, della
Al fine di razionalizzare il sistema produttivo e distributivo su basi cooperative nelle zone colpite dal sisma le provvidenze previste al presente Capo II sono cumulabili con quelle di cui alla
CAPO III
Garanzia regionale per i mutui agevolati
I rischi derivanti dalla concessione alle imprese dei finanziamenti agevolati, di cui all'articolo 2 del
I rischi derivanti dalle operazioni di finanziamenti agevolati, di cui all'articolo 2 bis del
Ai fini di cui ai commi precedenti e per i periodi ivi considerati, gli Istituti mutuanti che dimostrino di aver sofferto perdite per capitale, interessi ed accessori, dopo l'esperimento delle procedure di riscossione coattiva sui beni delle ditte inadempienti, potranno chiedere all'Amministrazione regionale la reintegrazione di tali perdite sino alla misura del 100 per cento.
CAPO III bis [1]1
Contributi sugli interessi delle operazioni di prefinanziamento
effettuate da istituti di credito a fronte di mutui F.R.I.E.
Alle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, che siano in attesa dell'erogazione dei mutui a medio termine agevolati di cui all'articolo 2 del
La misura del contributo non potrà superare quella necessaria e sufficiente per ridurre al 7% il tasso di interesse.
Ai fini del precedente comma il contributo regionale sarà comunque riferito ad un tasso di interesse complessivo non superiore al tasso ufficiale di sconto maggiorato di quattro punti.
L'ammontare dei prefinanziamenti ammessi a contributo non potrà superare l'80% delle somme mutuate.
Le domande volte ad ottenere il contributo di cui all'articolo 7 bis devono essere presentate all'Assessorato dell'industria e commercio per il tramite dell'Istituto bancario interessato corredate da:
a) comunicazione dell'avvenuta concessione del mutuo da parte del Fondo di rotazione per iniziative economiche F.R.I.E.;
b) lettera di concessione del prefinanziamento contenente tutte le modalità dell'operazione con la specificazione dell'importo concesso, della presumibile durata, del tasso applicato e degli estremi del conto appositamente istituito.
Art. 7 quater.
Il contributo è concesso dal Direttore regionale competente su fondi all'uopo somministrati mediante ordini di accreditamento emessi a favore del Direttore regionale medesimo.
La somministrazione dei fondi e la successiva rendicontazione potranno avvenire anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
L'erogazione del contributo viene disposta alla fine di ogni trimestre per conto del beneficiario direttamente a favore degli Istituti bancari che hanno effettuato i prefinanziamenti previa presentazione da parte dei medesimi di:
a) copia dell'estratto conto trimestrale inviato al beneficiario del prefinanziamento contenente l'indicazione dell'importo prefinanziato tempo per tempo e dei relativi interessi addebitati;
b) estratto conto dal quale risulti il contributo in interessi posto a carico dell'Amministrazione regionale.
Qualora l'operazione di prefinaziamento venga perfezionata con un Istituto bancario diverso da quelli gestori del mutuo, copia degli atti di cui ai precedenti commi sarà trasmessa a questi ultimi Istituti di credito, unitamente alla disposizione irrevocabile del beneficiario con la quale autorizza il versamento delle erogazioni anche parziali del mutuo per l'estinzione del prefinanziamento.
Art. 7 quinquies.
Le erogazioni anche parziali dei mutui devono essere utilizzate per l'estinzione o riduzione dei prefinanziamenti medesimi.
Nell'ipotesi di cui all'ultimo comma del precedente articolo 7 quater gli Istituti gestori del mutuo verseranno le singole quote sul conto appositamente istituito a nome del beneficiario.
CAPO IV
Contributi ai Consorzi garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e
commerciali delle province di Udine e Pordenone e all'E.S.A. per favorire
il credito a breve termine
Al fine di sopperire alle eccezionali esigenze del finanziamento a breve termine delle piccole imprese industriali e commerciali danneggiate o distrutte dal sisma dell'anno 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare, con un contributo straordinario di lire 1,5 miliardi, il «fondo rischi» dei Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone, di cui alla
L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere ai suindicati Consorzi un contributo straordinario di lire 2,5 miliardi al fine di abbattere gli interessi delle operazioni bancarie a breve termine garantite dai Consorzi stessi a favore delle imprese situate nell'area delimitata ai sensi dell'articolo 4 della
I limiti d'intervento e le modalità di concessione dei contributi sugli interessi verranno stabilite con decreto emanato dall'Assessore all'industria ed al commercio, d'intesa con l'Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la IV Commissione consiliare permanente [1]5.
Per le stesse esigenze, di cui al precedente articolo, delle imprese artigiane, loro consorzi e cooperative, è autorizzato l'apporto di lire 300 milioni al fondo di garanzia costituito dall'E.S.A. ai sensi del punto 5), comma terzo, dell'articolo 2 della
E' autorizzata, inoltre, a favore dell'E.S.A. la concessione di un contributo straordinario di lire 500 milioni per le finalità di cui al punto 1, comma terzo, dell'articolo 2 della
CAPO V
Integrazione del fondo speciale di dotazione della Friuli S.p.A. di cui al
Capo 1, articolo 1, della
concessione di un contributo straordinario alla Friulia-Lis S.p.A.
Al fine di agevolare la riattivazione o la ricostruzione delle imprese industriali danneggiate o distrutte dai movimenti tellurici del maggio 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo «una tantum» di lire 5 miliardi ad integrazione dello speciale fondo di dotazione costituito dalla Friulia S.p.A. ai sensi del Capo I, articolo 1, della
Allo scopo di favorire in via prioritaria la ricostruzione del patrimonio edilizio pubblico e privato danneggiato o distrutto dai movimenti tellurici dell'anno 1976, la Friulia S.p.A. potrà pure utilizzare il fondo di cui sopra per la realizzazione nel territorio regionale, anche in compartecipazione con società cooperative e consorzi di imprese, di una o più iniziative industriali nel settore del prefabbricato edilizio [1]5/1.
La parte del contributo eventualmente non impiegata per le finalità di cui ai commi precedenti entro il 31 dicembre 1977 rientrerà nel fondo costituito ai sensi dell'articolo 1 della
Al fine di agevolare la ripresa dell'attività delle aziende artigiane e delle piccole imprese industriali, commerciali e turistiche, singole o associate, danneggiate o distrutte dagli eventi tellurici dell'anno 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Friulia-Lis S.p.A., un contributo «una tantum» di lire 1 miliardo, per la riduzione degli oneri, a carico delle aziende locatarie, inerenti alle operazioni di leasing mobiliari ed immobiliari [1]6/1.
La parte del contributo eventualmente non impegnata per le finalità di cui sopra entro il 31 dicembre 1977 rientrerà nel fondo costituito ai sensi dell'articolo 1 della
L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla Friulia-Lis S.p.A. un ulteriore contributo straordinario di lire 2 miliardi da utilizzare a copertura degli investimenti occorrenti per la realizzazione di iniziative nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della
CAPO VI
industriale nelle zone terremotate [1]9
Allo scopo di favorire la ripresa e lo sviluppo delle attività produttive nella zona maggiormente colpita dal sisma dell'anno 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Pedemontana dell'Alto Friuli con sede in Gemona, un contributo straordinario «una tantum» di lire 4 miliardi per le finalità previste dalla
Il relativo programma d'investimenti dovrà essere concordato con la competente Comunità montana.
Per gli scopi di cui al primo comma l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo straordinario «una tantum» rispettivamente: al Consorzio per lo sviluppo industriale, economico e sociale dello Spilimberghese, con sede in Spilimbergo, lire 700 milioni; al Comune di Maniago, lire 300 milioni e al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento, con sede in Tolmezzo, lire 300 milioni [2]1.
I contributi previsti dal presente articolo possono essere impiegati anche per la realizzazione di fabbricati da adibire a servizi sociali, utilizzabili, in via provvisoria, anche per la dimora degli operai [2]2.
CAPO VI bis [2]3
attrezzature
A favore delle imprese contemplate dall'articolo 2 della presente legge, che siano site nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 4 della
Per quanto riguarda le imprese artigiane le domande di contributo di cui all'articolo 4 della citata legge devono essere presentate alla Presidenza della Giunta regionale - Servizio dell'artigianato.
CAPO VI ter [2]5
Contributi in conto capitale per la realizzazione
di indispensabili opere di urbanizzazione primaria nei Comuni disastrati
Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive nelle zone più colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in via eccezionale ai Comuni dichiarati disastrati ai sensi del
Per la concessione e l'erogazione di detti contributi saranno seguite le disposizioni della
Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il 30 giugno 1977.
Art. 12 quater.
Non sono soggetti ad esame o parere tecnico da parte di organi regionali i progetti ed elaborati delle opere di infrastrutture tecniche e servizi che saranno realizzate con i contributi previsti dagli articoli 12 e 12 ter della presente legge, nonchè con quelli previsti dalla
Nei casi in cui le vigenti disposizioni statali o regionali prevedono l'approvazione dei progetti delle opere, essa è sostituita ad ogni effetto di legge dalla deliberazione del progetto esecutivo da parte dell'Ente interessato, divenuta efficace.
I progetti devono essere corredati dal parere favorevole dell'ufficio tecnico dell'Ente o, in mancanza, del libero professionista che ha provveduto alla stesura del progetto stesso e, nel caso di opere igienico- sanitarie, dal parere favorevole dell'Ufficiale sanitario territorialmente competente con riguardo all'ubicazione dell'opera progettata.
Fatte salve le disposizioni per le zone sismiche vigenti nel Friuli- Venezia Giulia, la progettazione e l'esecuzione delle opere di cui al primo comma non sono soggette a pareri, approvazioni, nulla-osta ed altri eventuali controlli tecnici in qualsiasi modo previsti dalle leggi statali e regionali, eccezion fatta per i provvedimenti degli organi statali da emettersi nell'esercizio di attribuzioni non trasferite alla Regione.
CAPO VI quater [2]7
Contributi alle Camere di commercio di Udine e Pordenone
per gli adempimenti di cui all'articolo 4
Art. 12 quinquies.
Allo scopo di sopperire alle spese sostenute per l'accertamento dei danni, ivi compresi i compensi spettanti agli esperti di cui al terzo comma dell'articolo 4 della presente legge, e per l'istruttoria e liquidazione delle domande di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine e a quella di Pordenone un contributo straordinario, rispettivamente di lire 125 milioni e di lire 25 milioni [2]8.
CAPO VII
Norme comuni
Le provvidenze regionali, collegate a lavori di ripristino o di riparazione, sono concesse anche quando tali lavori siano stati iniziati prima della presentazione delle domande intese ad ottenere tali provvidenze, purchè debitamente documentati.
La ricostruzione o la riattivazione delle aziende dovrà avvenire nelle aree di insediamento degli abitati già esistenti, salvo che prevalenti motivi tecnici rendano necessaria la ricostruzione di singoli immobili in altro sito e questo sia compreso nella circoscrizione di un Comune appartenente alla stessa zona socio-economica.
Alle domande, agli atti, ai provvedimenti, ai contratti comunque relativi all'attuazione della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 32 del
I contributi concessi ai sensi della presente legge saranno resi pubblici mediante il Bollettino Ufficiale della Regione e l'affissione sugli albi dei Comuni interessati.
Nei confronti dei beneficiari si applica la disposizione dell'articolo 1 bis del
Eventuali ulteriori proroghe al termine per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 3, primo comma, della presente legge, protratto con l'articolo 4 della
CAPO VIII
Norme finanziarie [3]2
Per far fronte agli oneri previsti dagli articoli 2 e 2 bis della presente legge, vengono istituiti «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976:
- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Artigianato - Categoria XI
- il capitolo 5972 con la seguente denominazione: «Contributi a fondo
perduto con o senza obbligo di reimpiego per il ripristino delle attività
produttive e dei posti di lavoro a favore delle imprese artigiane, singole
od associate, comprese le cooperative, che abbiano subito danni in
conseguenza degli eventi tellurici dell'anno 1976»;
- al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6627 con la seguente denominazione: «Contributi a fondo perduto con o senza obbligo di reimpiego per il ripristino delle attività produttive e dei posti di lavoro a favore delle imprese industriali, commerciali, turistiche e dello spettacolo, singole od associate, comprese le cooperative, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi tellurici dell'anno 1976» [3]3.
Per far fronte agli oneri previsti dall'articolo 7 della presente legge, viene istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XIII
- il capitolo 6061 con la seguente denominazione: «Eventuali oneri
derivanti da garanzie assunte dalla Regione sui mutui agevolati di cui agli
articoli 2 e 2 bis del
29 maggio 1976, n. 336.
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati - ai sensi dell'articolo 7 della
Ai fini previsti dal precedente articolo 8, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6629 con la denominazione: «Contributo straordinario ai Consorzi di garanzia fidi fra le piccole imprese industriali e commerciali delle province di Udine e Pordenone di cui alla
Ai fini previsti dal precedente articolo 9, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 2 - Artigianato - Categoria XI - il capitolo 5974 con la denominazione: «Contributo straordinario all'E.S.A. per le finalità di cui all'art. 2, comma III, punti 1) e S), della
Ai fini previsti dal precedente articolo 10, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XII - il capitolo 6007 con la denominazione: «Contributo «una tantum» a favore della Friulia S.p.A. ad integrazione del fondo di dotazione di cui all'art. 1 della
Ai fini previsti dal precedente articolo 11, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo 11 - Sezione V - Rubrica n. 3 - Categoria XI - il capitolo 5990 con la denominazione: «Contributo «una tantum» a favore della Friulia-Lis da utilizzare nei Comuni di cui all'articolo 4 della
Ai fini previsti dal precedente articolo 12, nello stato di previsione della spesa del piano pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 7 - Categoria XI - il capitolo 6630 con la denominazione: «Contributo straordinario «una tantum» a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Pedemontana dell'Alto Friuli, con sede in Gemona, per le finalità previste dalla
All'onere complessivo di lire 12.300.000.000 previsto al precedente articolo 18 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 Fondo di solidarietà regionale per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli-Venezia Giulia - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976.
I capitoli di spesa istituiti con i precedenti articoli 17 e 18 sostituiscono il capitolo 5906 istituito con l'articolo 6, punto 5), della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[*] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[3] Vedi nota che precede.
[4] Vedi nota sub 2.
[5] Vedi nota sub 2.
[6] Articolo introdotto dall'art. 3 della
[7] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 novembre 1976 dall'art. 4 della
[8] Comma così modificato dall'art. 4 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[1]10 Articolo aggiunto dall'art. 6 della
[1]11 Capo introdotto dall'art. 7 della
[1]12 Vedi anche l'art. 18 della
[1]13 Comma così modificato dall'art. 16 della
[1]14 Comma aggiunto dall'art. 8 della
[1]15 Vedi nota che precede.
[1]15/1 Vedi nota [13].
[1]16 Comma modificato dall'art. 12 della
[1]16/1 Vedi nota [13].
[1]17 Vedi nota [16].
[1]18 Comma aggiunto dall'art. 11 della
[1]19 Il titolo del Capo VI è stato così modificato dall'art. 13 della
[2]20 Vedi nota [13].
[2]21 Comma aggiunto dall'art. 13 della
[2]22 Vedi nota che precede.
[2]23 Capo introdotto dall'art. 14 della
[2]24 Comma così modificato dall'art. 7 della
[2]25 Capo introdotto dall'art. 14 della
[2]26 Vedi anche l'art. 23 della
[2]27 Capo introdotto dall'art. 14 della
[2]28 Vedi anche l'art. 24 della
[2]29 Trattasi dell'esenzione dalle imposte di bollo, registro, ipotecarle e catastali, nonchè della tassa di concessione governativa.
[3]30 Trattasi dell'obbligo di reimpiego del contributi nelle zone colpite dagli eventi tellurici pena la revoca dei contributi stessi.
[3]31 Articolo aggiunto dall'art. 15 della
[3]32 Alle presenti norme finanziarie le parole «maggio 1976 sono state sostituite dalle parole «anno 1976» ai sensi dell'art. 16 della
[3]33 Comma così sostituito dall'art. 17 della
[3]34 Vedi anche l'art. 30 della