§ 4.10.150 - Legge Regionale 9 agosto 1985, n. 36.
Norme per la presentazione dei progetti esecutivi delle opere assistite dai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:09/08/1985
Numero:36


Sommario
Art. 1.      La legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così modificata:
Art. 2.      In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 20 e 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, così come modificati dall'articolo 1 della presente legge, i soggetti muniti [...]
Art. 3.      L'interessato, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di presentare il progetto esecutivo nei termini comunque fissati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 [...]
Art. 4.      I progetti esecutivi già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge oltre i termini utili fissati nella legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono considerati ricevibili [...]
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.150 - Legge Regionale 9 agosto 1985, n. 36.

Norme per la presentazione dei progetti esecutivi delle opere assistite dai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. 10 agosto 1985, n. 82).

 

Art. 1.

     La legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così modificata:

     - all'articolo 20, primo comma, le parole «30 giugno 1985», sono sostituite dalle parole «31 dicembre 1985»;

     - l'ultimo comma dell'articolo 20, è soppresso;

     - l'ultimo comma dell'articolo 53, è sostituito dal seguente:

     «Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi è fissato al 31 dicembre 1985».

 

     Art. 2.

     In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 20 e 53 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, così come modificati dall'articolo 1 della presente legge, i soggetti muniti dell'autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, nel testo sostituito dall'articolo 41 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono tenuti a presentare il progetto esecutivo di cui all'articolo 45, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, entro sei mesi dalla data di comunicazione del decreto di accoglimento di massima della domanda disposto dal Sindaco del Comune di nuova residenza.

     In caso di diniego dell'autorizzazione assessorile al trasferimento del contributo, il termine di sei mesi per la presentazione del progetto esecutivo nel Comune ove è maturato il diritto degli interessati alla ricostruzione decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego.

 

     Art. 3.

     L'interessato, qualora per causa ad esso non imputabile non sia in grado di presentare il progetto esecutivo nei termini comunque fissati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni può chiedere con domanda motivata proroga, che, se riconosciuta giustificata, è concessa dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all'articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, purchè la domanda pervenga prima della scadenza dei termini anzidetti [1].

 

     Art. 4.

     I progetti esecutivi già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge oltre i termini utili fissati nella legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.

 

     Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Vedi la sanatoria di cui all'art. 55, comma 3, della L.R. 2 maggio 1988, n. 26 ed all'art. 5, comma 3, della L.R. 1 settembre 1989, n. 24.