§ 17.3.140 - D.L. 19 settembre 1987, n. 384 .
Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:19/09/1987
Numero:384


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      1. Ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche di cui all'art. 1, comma 1, è riconosciuta la qualifica di [...]
Art. 3.      1. Nel periodo 19 luglio-31 dicembre 1987 è sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, [...]
Art. 4.      1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario siti nei comuni di cui all'art. 1 danneggiati dalle [...]
Art. 5.  [15]
Art. 5 bis.  [16]
Art. 5 ter.  [17]
Art. 5 quater.  [18]
Art. 5 quinquies.  [19]
Art. 6.      1.
Art. 7.      1. E' autorizzata la spesa di lire 80 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per interventi urgenti di sistemazione idraulica [...]
Art. 8.      01. Al fine di garantire l'avvio e lo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno 1987-1988 nelle scuole funzionanti nelle località della provincia di Sondrio [...]
Art. 9.      1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie cura l'attivazione delle procedure per favorire l'erogazione dei contributi concessi dalla Comunità [...]
Art. 10.  [26]
Art. 11.      1. Fino alla data del 30 settembre 1988 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento
Art. 11 bis.  [28]
Art. 11 ter.  [29]
Art. 12.  [30]
Art. 13.  [31]
Art. 14.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 17.3.140 - D.L. 19 settembre 1987, n. 384 [1] .

Disposizioni urgenti in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987.

(G.U. 19 settembre 1987, n. 219)

 

 

     Art. 1. [2]

     1. Gli interventi previsti dal presente decreto, volti a fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, si applicano:

     a) nel loro complesso ai comuni della Valtellina, dell'Alto Lario, della Val Brembana, e della Val Camonica e delle province autonome di Trento e Bolzano, così come individuati dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987 e 27 luglio 1987, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1987 e n. 175 del 29 luglio 1987, ed ai comuni della Val Formazza-Ossola, così come individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 13 ottobre 1987;

     b) limitatamente agli articoli 2, 4, 5, 5-bis, 7 e 11, ai comuni delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale, così come individuati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987. Alla definitiva individuazione dei comuni predetti si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanato su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri, anche a rettifica ed integrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 ottobre 1987.

     2. Per far fronte agli interventi urgenti nei comuni di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 990 miliardi a carico del fondo per la protezione civile. A tal fine il fondo medesimo è integrato della somma di lire 325 miliardi per l'anno 1987 e di lire 665 miliardi per l'anno 1988. Per gli interventi di competenza delle amministrazioni dello Stato si applica l'art. 8, comma 2 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363.

     3. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sentiti gli enti locali, comunicano al Ministro per il coordinamento della protezione civile la stima dei danni ed il quadro economico globale dei progetti delle opere eseguite o da completare, nonché il programma degli interventi necessari per il ritorno alla normalità, riferiti in particolare alle opere igieniche, in relazione agli interventi urgenti nelle zone colpite dalle calamità di cui al comma 1.

     4. Entro i successivi quindici giorni, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentiti il Consiglio dei Ministri, le regioni interessate e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede alla individuazione, nell'ambito delle somme di cui al comma 2, della quota per ciascuna amministrazione interessata. Con la medesima procedura potranno essere determinate eventuali variazioni compensative.

     5. Le provvidenze disposte ai sensi del presente decreto non sono cumulabili tra loro, né con quelle previste ai medesimi titoli da leggi statali o regionali.

     6. L'attività del gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche e degli altri gruppi scientifici di cui all'art. 9 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, è prorogata al 31 dicembre 1988. Il relativo onere, valutato in complessivi 10 miliardi di lire, è posto a carico del fondo per la protezione civile [3].

     7. Gli interventi previsti dal presente decreto sono disposti nell'attesa dell'approvazione di una legge organica, in cui si definiscono obiettivi, criteri e stanziamenti finanziari per la ricostruzione della Valtellina e delle adiacenti zone colpite delle province di Como, Bergamo e Brescia. In attuazione della legge organica, la regione Lombardia, in armonia con le istanze espresse dagli enti locali, definirà la formazione di un piano e di un programma di ricostruzione e riconversione, anche a completamento organico degli interventi di emergenza affidati con il presente decreto. Il piano ed il programma sono mirati alla ricostruzione, con finalità di sviluppo economico-sociale e di riassetto del territorio, di inserimento dei territori della valle nella realtà economica regionale, di propulsione della produzione industriale ed agricola, di sviluppo del turismo, di potenziamento dei servizi e di incremento dell'occupazione, nella salvaguardia del patrimonio sociale e culturale delle popolazioni, in un quadro di compatibilità ambientale e di sicurezza idrogeologica, in particolare per quel che riguarda il bacino dell'Adda e del lago di Como. A tal fine è autorizzato, a carico del fondo per la protezione civile, un primo stanziamento di 5 miliardi di lire a favore della regione Lombardia.

     8. Al fine di garantire l'equilibrato intervento di ricostruzione dell'ecosistema della Valtellina, è costituito presso il Ministero dell'ambiente un comitato per l'esame delle misure tecniche, amministrative e finanziarie ai fini della valutazione degli interventi sotto il profilo ambientale e della definizione degli indirizzi da adottare nella fase di ricostruzione e sviluppo. Il comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'ambiente e composto da rappresentanti dei Ministeri dell'ambiente, del tesoro, dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, della regione Lombardia e della provincia di Sondrio. Il comitato deve pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine la valutazione si intende favorevole. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli interventi finalizzati a superare la fase dell'emergenza, per tali intendendosi tutti quelli finanziati con le disponibilità del fondo per la protezione civile.

 

          Art. 2.

     1. Ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche di cui all'art. 1, comma 1, è riconosciuta la qualifica di infortunato del lavoro [4] .

     1 bis. Nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, può essere dichiarata la morte presunta delle persone scomparse in concomitanza degli eventi calamitosi senza che si abbiano più loro notizie, quando sia decorso un anno dal 18 luglio 1987, con la procedura di cui all'art. 3 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875 [5] .

     2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'INAIL per la esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti, si riscontri, ai sensi delle norme di cui al titolo I del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.

     3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui al presente decreto vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 per i superstiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del testo unico sopracitato.

     4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui al presente decreto da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.

     5. Le prestazioni di cui al presente articolo sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, e rimborsata dalle regioni e province autonome alle quali è concesso, a carico del fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 39 del testo unico di cui al comma 2 delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo [6] .

     6. Restano salvi i diritti alle maggiori prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 ove ne ricorrano i presupposti.

 

          Art. 3.

     1. Nel periodo 19 luglio-31 dicembre 1987 è sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva, compresi i ratei dei mutui bancari e ipotecari pubblici e privati pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni di cui all'art. 1 emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 19 luglio 1987. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti, residenti o domiciliati nei comuni indicati nell'art. 1, comma 1, dimostrino di aver subito protesti di cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini di cui al presente comma. Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente, possono aver luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata del protesto [7] .

     2. I termini di novanta giorni di cui agli articoli 3, 9, 10 e 11 della legge 30 luglio 1951, n. 948, sull'ammortamento dei titoli rappresentativi di depositi bancari, entro i quali l'ignoto detentore può presentare il titolo all'istituto emittente o notificargli l'opposizione, sono ridotti a trenta giorni qualora i titolari dei buoni fruttiferi, dei libretti di risparmio nominativi o dei libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali risiedessero alla data degli eventi di cui al presente decreto nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1.

     3. L'importo di L. 100.000 indicato nel secondo comma dell'art. 18 della legge 30 luglio 1951, n. 948, così come modificato dalla legge 26 maggio 1975, n. 187, è elevato a L. 1.000.000.

     4. Le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, relative a procedure di ammortamento di titoli rappresentativi di depositi bancari distrutti o smarriti in occasione degli eventi di cui al presente decreto, sono effettuate gratuitamente.

     5. Nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, i termini previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 27 febbraio 1987, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 1987, n. 149, concernenti il rilascio del nulla osta provvisorio in materia di prevenzione antincendi, sono prorogati rispettivamente al 15 gennaio 1989 ed al 31 dicembre 1988.

 

          Art. 4.

     1. A favore delle aziende agricole, singole o associate, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario siti nei comuni di cui all'art. 1 danneggiati dalle eccezionali avversità atmosferiche, si applicano le provvidenze di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, modificata dalla legge 13 maggio 1985, n. 198, con le modificazioni ed integrazioni di cui ai successivi commi. Dette provvidenze si applicano anche nel caso di aziende i cui titolari sono imprenditori agricoli non a titolo principale.

     2. Nei comuni di Valdisotto e di Torre S. Maria in provincia di Sondrio per le superfici nelle quali, a causa degli eventi di cui al comma 1, si è verificata la totale distruzione dei terreni agricoli la cui coltivabilità non è più ripristinabile, può essere concesso un indennizzo nelle misure e secondo le modalità e i criteri fissati dagli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti l'espropriazione di terreni ad utilizzazione agricola. Nel caso di esercizio di tale facoltà i terreni passano al demanio comunale. L'indennizzo è esteso alle scorte vive o morte danneggiate o distrutte, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla regione Lombardia. Agli imprenditori agricoli a titolo principale di età superiore a 55 anni che, a causa della totale distruzione dei terreni agricoli di cui al presente comma, abbiano perduto l'azienda può essere altresì concessa un'indennità una tantum di cessazione dell'attività agricola, con criteri e modalità da determinarsi dalla regione Lombardia [8] .

     3. Agli imprenditori agricoli a titolo principale ed ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti è concessa una indennità compensativa commisurata alla effettiva perdita di reddito, per il periodo di mancato sfruttamento dei terreni resi temporaneamente non produttivi per effetto degli eventi di cui al comma 1, fino al ripristino della produttività dei terreni medesimi e comunque non oltre il 31 dicembre 1989. L'indennità di cui sopra viene riconosciuta anche agli imprenditori non a titolo principale con la riduzione del 50 per cento [9] .

     4. Per il ripristino o la ricostruzione delle strutture agricole danneggiate, le aliquote contributive previste dall'art. 1, secondo comma, lettera d), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, possono essere elevate fino al 90 per cento.

     5. Per la ricostruzione di fabbricati rurali ed annessi rustici, anche in zone diverse da quelle in cui insistevano i fabbricati e gli annessi medesimi, secondo i programmi della regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, può essere concesso un contributo fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ivi compreso l'onere per l'eventuale acquisizione dell'area di riedificazione.

     6. Per la raccolta, il ricovero e l'alimentazione del bestiame, limitatamente al periodo necessario a soddisfare esigenze di emergenza e, comunque, per non più di dodici mesi, può essere concesso un contributo fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     7. Lo Stato concorre nelle spese per il ripristino o per la ricostruzione delle infrastrutture agricole, ivi comprese le strade interpoderali, le opere di approvvigionamento idrico, le opere di regimazione idraulica a tutela della sistemazione produttiva delle aziende agricole, nonché per il ripristino o per la ricostruzione delle opere di bonifica danneggiate, ivi comprese le operazioni di ripresa arginale e di prosciugamento di terreni allagati. Nell'ambito degli interventi di cui al presente comma rientrano anche l'esecuzione di lavori ed opere diretti a costituire efficienti strutture che per caratteristiche e dislocazione si differenzino da quelle preesistenti, nonché l'acquisto di mezzi tecnici di difesa e di prevenzione.

     8. Qualora le alluvioni abbiano depositato materiali sterili su terreni coltivati e la loro rimozione comporti complesse operazioni di ripristino, la spesa per i relativi interventi è assunta a carico dello Stato [10] .

     9. Per il ripristino o la ricostruzione degli impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici, il contributo in conto capitale concedibile non può superare il 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile, ivi compreso il valore delle scorte e dei prodotti finiti.

     10. Gli organismi cooperativi che gestiscono impianti di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione dei prodotti agricoli, che abbiano avuto una riduzione di conferimenti dei prodotti stessi non inferiore al 30 per cento della media delle tre campagne precedenti l'evento calamitoso di cui al comma 1, possono beneficiare per una sola volta di un aiuto complementare, corrispondente alla percentuale di riduzione dei conferimenti, calcolato sul 50 per cento della media annua delle spese di gestione sostenute nel triennio 1984-86, riconosciute dal competente organo delle regioni e delle province autonome.

     11. Qualora, in dipendenza dagli eventi alluvionali, derivi alla produzione agricola, nella campagna 1987-88, una perdita di almeno il 30 per cento del prodotto lordo vendibile dell'azienda rispetto alla produzione media riferita al triennio precedente al verificarsi degli eventi di cui al comma 1, le aziende agricole, singole o associate, assuntrici di manodopera nonché le aziende agricole coltivatrici dirette, mezzadrili e coloniche sono esonerate dal pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed infortunistici per i versamenti compresi tra il 19 luglio 1987 ed il 31 ottobre 1988, previa presentazione dell'attestazione di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della legge 25 luglio 1956, n. 838, e successive modificazioni ed integrazioni [11] .

     12. A favore dei lavoratori agricoli iscritti negli elenchi anagrafici di rilevamento dei comuni siti nelle aree colpite dagli eventi di cui al comma 1 e dipendenti delle aziende agricole con perdita della produzione superiore al 50 per cento della produzione lorda globale aventi titolo alle provvidenze di cui all'art. 5 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, così come sostituito dall'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 198, è riconosciuto per l'anno 1987 il diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse ad un numero di giornate lavorative non inferiore a quello attribuito negli elenchi anagrafici per l'anno 1986 [12] .

     13. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti delle aziende di cui al comma 11.

     14. Per l'anno 1987, a favore dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato, in forza presso le aziende di cui ai commi 11 e 12 alla data del verificarsi dell'evento, è concesso, a domanda, il trattamento sostitutivo della retribuzione previsto dall'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni ed integrazioni, in deroga al requisito minimo occupazionale previsto dall'ultimo comma del medesimo art. 8.

     15. A favore dei titolari delle aziende agricole singole o associate che abbiano ricevuto danni nelle strutture fondiarie tali da comportare interventi di ripristino o di riattamento delle strutture stesse, le rate relative ai mutui di miglioramento fondiario o a mutui concessi per la formazione della proprietà diretto-coltivatrice possono essere sospese per cinque anni e la relativa scadenza potrà essere differita, per il corrispondente numero di rate, a decorrere dalla scadenza dell'ultima delle rate previste da ciascun mutuo, senza maggiorazione del tasso di interesse.

     16. L'agevolazione di cui al comma 15 può essere estesa agli assegnatari dei terreni venduti, con pagamento rateizzato del prezzo, dalla Cassa per la formazione della proprietà contadina.

     17. L'assegnazione delle somme occorrenti per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo viene effettuata alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano secondo la procedura stabilita dall'art. 3, primo comma, della legge 15 ottobre 1981, n. 590 [13] .

     18. Il fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, è integrato della somma di lire 140 miliardi, in ragione di lire 10 miliardi per l'anno 1987 e lire 130 miliardi per l'anno 1988, di cui 40 miliardi a carico del fondo per la protezione civile [14] .

 

          Art. 5. [15]

     1. Alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi, turistiche e ricettive, nonché a quelle esercenti servizi di trasporto a fune, che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi di cui all'art. 1 nei commi di cui al comma 1 dello stesso art. 1, può essere concesso un contributo per la riparazione, ricostituzione o ricostruzione degli stabilimenti, dei locali, delle attrezzature e dei connessi insediamenti strumentali, compreso il rinnovo degli arredi, pari al 75 per cento del danno subito. Ai fini della determinazione del danno si computa altresì il valore delle scorte perite o danneggiate.

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, competenti ad attuare le disposizioni di cui al comma 1, determinano i criteri, le modalità, le priorità e le procedure per l'erogazione delle provvidenze, ivi compresi contributi aggiuntivi, sino alla misura massima del 25 per cento dell'entità del danno, in relazione alle spese necessarie per il miglioramento e l'adeguamento funzionale dell'azienda.

     3. L'erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è subordinata all'impegno del mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese beneficiarie.

     4. Ai beneficiari delle agevolazioni di cui al presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

     5. Per le finalità di cui al presente articolo è concesso un contributo straordinario di 160 miliardi, per l'anno finanziario 1987, a favore dei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), nonché un contributo straordinario di 20 miliardi, da ripartire fra i comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).

 

          Art. 5 bis. [16]

     1. Tutti i contributi erogati dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano a titolo di sovvenzione, per le finalità di cui al presente decreto, non concorrono a formare base imponibile agli effetti delle imposte dirette.

 

          Art. 5 ter. [17]

     1. I giovani interessati alla chiamata alle armi negli anni 1987 e 1988, purché residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), prima delle eccezionali calamità atmosferiche dei mesi di luglio, agosto e settembre 1987, possono prestare, a domanda, il servizio militare di leva, anche se già arruolati ed in servizio, nel territorio della provincia di appartenenza.

     2. I giovani di cui al comma 1 sono utilizzati presso gli uffici tecnici delle amministrazioni dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano o degli enti locali territoriali per coadiuvare il personale di detti enti ed uffici oltre che per partecipare alla realizzazione di progetti mirati al ripristino del territorio, finanziati dallo Stato e dagli altri enti citati.

     3. I giovani che intendono beneficiare delle disposizioni dei commi 1 e 2 devono presentare domanda, se già alle armi, ai rispettivi comandi di Corpo e, se ancora da incorporare, ai distretti militari di appartenenza.

     4. I comandi militari interessati, d'accordo con i prefetti competenti per territorio, definiranno l'impiego dei giovani in relazione alle esigenze degli enti ed uffici citati ed alle attitudini dei giovani stessi.

 

          Art. 5 quater. [18]

     1. A favore delle imprese ubicate nei comuni della Valtellina, isolati dalla frana della Val Pola, che commercializzano prodotti fabbricati in luogo verso il restante territorio nazionale attraverso la rete viaria della Confederazione elvetica, o che, comunque ubicate, distribuiscono carburante, gasolio e nafta per riscaldamento nei comuni predetti, è corrisposto un contributo commisurato ai maggiori costi di trasporto effettivamente sostenuti rispetto alle tariffe di trasporto previste dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e relativi decreti ministeriali applicativi.

     2. Il contributo è corrisposto per la merce trasportata a partire dal 18 luglio 1987 e fino al ripristino della viabilità ordinaria, limitatamente ai beni per i quali vengono forniti i necessari documenti doganali.

     3. Le modalità, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono determinate con decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile. Alla liquidazione del contributo provvede la regione Lombardia, previo accertamento effettuato da parte di una apposita commissione tecnica composta da rappresentanti della prefettura, della intendenza di finanza e della camera di commercio di Sondrio.

     4. L'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in lire 8 miliardi, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

 

          Art. 5 quinquies. [19]

     1. Ai proprietari di immobili ad uso di residenza principale siti nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), che abbiano subito danni a seguito degli eventi alluvionali oggetto del presente decreto, è corrisposto:

     a) un indennizzo definitivo pari al 75 per cento del danno subito in caso di possibilità di ripristino del bene danneggiato eseguito su autorizzazione comunale;

     b) una somma a titolo di acconto sull'indennizzo definitivo nella misura di lire 5 milioni per ogni vano catastale sino ad un massimo di lire 50 milioni nel caso di fabbricati distrutti, in attesa che le regioni e gli enti interessati definiscano i programmi di intervento ed i criteri di indennizzo definitivo.

     2. Gli indennizzi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile su certificazione conforme dei sindaci dei comuni interessati.

     3. L'onere complessivo, valutato in lire 50 miliardi, è imputato al fondo per la protezione civile per l'esercizio 1987.

 

          Art. 6.

     1. [20].

     2. Le regioni e province autonome del cui territorio facciano parte i comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, provvedono, anche mediante convenzioni, alle ulteriori facilitazioni per l'impiego degli impianti sportivi e di risalita nonché per la frequenza delle strutture termali e delle scuole di sci da parte di turisti. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è incrementata della somma di lire 15 miliardi per l'anno 1987, da assegnare alle regioni e province autonome interessate secondo criteri determinati dal Ministro del turismo e dello spettacolo con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Per il settore turistico le provvidenze previste dall'art. 5 possono essere concesse ai titolari di tutte le strutture ricettive indicate dall'art. 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, anche se non gestite in forma imprenditoriale.

 

          Art. 7.

     1. E' autorizzata la spesa di lire 80 miliardi da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per interventi urgenti di sistemazione idraulica nei comuni indicati nell'art. 1, comma 1, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1987 e per l'anno 1988, a carico del fondo per la protezione civile, di lire 50 miliardi [21] .

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono definiti con provvedimento del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e per il coordinamento della protezione civile.

 

          Art. 8.

     01. Al fine di garantire l'avvio e lo svolgimento delle attività scolastiche per l'anno 1987-1988 nelle scuole funzionanti nelle località della provincia di Sondrio colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, l'amministrazione della pubblica istruzione è autorizzata ad adottare i necessari provvedimenti, anche in deroga alle norme vigenti, in materia di costituzione di cattedre o posti orario di insegnamento e di utilizzazione del personale docente [22] .

     02. Le supplenze annuali e temporanee per l'anno scolastico 1987-1988 nelle scuole di cui al comma 1 sono conferite, dopo l'espletamento delle operazioni di conferma dei supplenti annuali dell'anno scolastico 1986-1987 aventi titolo al mantenimento in servizio anche per l'anno scolastico 1987-1988, con precedenza assoluta agli aspiranti residenti nei distretti interessati [23] .

     03. Sono convalidati gli atti ed i provvedimenti già adottati ai fini e nelle materie di cui ai commi 01 e 02, in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto [24] .

     1. Per sopperire al fabbisogno di personale non docente delle scuole istituite per l'anno scolastico 1987-1988 nelle località della Valtellina colpite dagli eventi calamitosi del luglio-agosto 1987, la provincia di Sondrio è autorizzata ad adottare, per il medesimo anno scolastico 1987-1988, anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 7 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 299, i necessari provvedimenti di modifica delle proprie piante organiche.

     2. L'assunzione di personale nei posti disponibili ha luogo in deroga all'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Per la copertura dei posti predetti possono essere utilizzate le graduatorie dei concorsi già espletati, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 24, comma quindicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347. Nel caso di profili professionali per i quali non esistano dette graduatorie si provvede mediante utilizzazione delle corrispondenti liste esistenti presso i competenti uffici di collocamento. Tali assunzioni sono subordinate al superamento di prove selettive-attitudinali del relativo profilo ed al possesso dei requisiti soggettivi richiesti per l'assunzione nei pubblici impieghi.

     3. L'onere relativo alle assunzioni disposte ai sensi del presente articolo è posto a carico del fondo per la protezione civile.

 

          Art. 9.

     1. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie cura l'attivazione delle procedure per favorire l'erogazione dei contributi concessi dalla Comunità economica europea in favore della popolazione colpita dagli eventi di cui al presente decreto, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano interessate, e concordando le relative modalità con gli altri enti locali; assume le necessarie iniziative relative alla programmazione degli interventi comunitari, anche mediante la predisposizione, d'intesa con le amministrazioni interessate, di progetti integrati beneficiari del finanziamento dei fondi strutturali comunitari, per lo sviluppo socio-economico e per la ricostruzione delle aree della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana e della Val Camonica [25] .

     2. Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie cura altresì le iniziative necessarie per ottenere dalla Commissione della Comunità europea la partecipazione finanziaria agli oneri previsti dal presente decreto, anche mediante operazioni di cofinanziamento degli interventi.

 

          Art. 10. [26]

 

          Art. 11.

     1. Fino alla data del 30 settembre 1988 sono soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento:

     a) le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, anche destinati ad uso diverso di abitazione, nonché le cessioni di terreni edificabili siti nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1;

     b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorché destinati ad uso diverso di abitazione, e di attrezzature distrutte o danneggiate, siti nei comuni indicati nella lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dei capi degli uffici tecnici erariali competenti per territorio;

     c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nei comuni di cui alla lettera a);

     d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie.

     2. Sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 2 per cento e alle imposte fisse ipotecarie e catastali i trasferimenti dei beni di cui al comma 1.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni e prestazioni di cui al comma 1 effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente, nonché nei confronti del Ministro per il coordinamento della protezione civile, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni e servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazioni del comune [27] .

     4. Fino alla data del 30 settembre 1988 sono soggette all'I.V.A., con l'aliquota del 2 per cento, le importazioni di beni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati di cui al comma 3 ed alle condizioni ivi previste.

     5. Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al luglio 1987 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o mortis causa, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto delle eccezionali avversità atmosferiche del luglio e agosto 1987 che hanno colpito il territorio dei comuni indicati nell'art. 1, comma 1.

     6. In caso di distruzione o di demolizione parziale le imposte di cui al comma 5 sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.

     7. Le successioni dei deceduti a causa delle predette avversità sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, nonché da ogni altra tassa o diritto.

     8. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi o per causa di morte.

     9. Per conseguire le agevolazioni tributarie previste nel presente articolo deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

     10. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, dalle tasse di concessione governativa, dalle tasse ipotecarie di cui all'art. 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, nonché dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

     11. E' fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

 

          Art. 11 bis. [28]

     1. Le agevolazioni previste dal presente decreto sono concesse sulla base:

     a) delle domande presentate dagli aventi titolo, rese sotto la loro personale responsabilità e con dichiarazioni di notorietà per quanto attiene alla veridicità degli elementi dichiarati;

     b) delle certificazioni rilasciate dal comune di competenza che attestino l'effettività della situazione dannosa denunciata, il tempo del suo verificarsi, il rapporto di causalità fra gli eventi calamitosi ai quali è riferito il presente decreto e la situazione di danno rilevante ai fini della sua applicazione.

     2. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano ed il Ministro per il coordinamento della protezione civile sono tenuti a presentare al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione sulle spese sostenute in attuazione del presente decreto.

 

          Art. 11 ter. [29]

     1. Gli interventi previsti dall'art. 1, comma 1, lettera b) si attuano anche nei comuni delle province di Grosseto e di Viterbo e nel comune di Castellammare di Stabia, colpiti da eccezionali avversità atmosferiche. L'individuazione dei comuni predetti ha luogo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentito il Consiglio dei Ministri. Per far fronte agli interventi previsti nel presente articolo è autorizzata la spesa di 100 miliardi di lire a carico del fondo per la protezione civile.

 

          Art. 12. [30]

     1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, determinato in complessive lire 1.410 miliardi, ivi comprese le minori entrate di cui all'art. 11, valutate in lire 5 miliardi, si provvede, quanto a lire 545 miliardi per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 150 miliardi l'accantonamento "Risoluzione convenzionale per la costruzione e l'esercizio della tangenziale di Napoli", per lire 45 miliardi l'accantonamento "Incentivi all'apprendistato ed alla ristrutturazione del tempo di lavoro e fondo per la promozione del lavoro giovanile nel Mezzogiorno", per lire 200 miliardi l'accantonamento "Interventi connessi con la realizzazione del Piano generale dei trasporti" e per lire 150 miliardi l'accantonamento "Ammodernamento funzionale e logistico del patrimonio immobiliare adibito ad uso militare compreso quello sanitario"; quanto a lire 305 miliardi per l'anno 1988, mediante corrispondente riduzione del medesimo stanziamento iscritto al capitolo 9001, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Difesa del suolo"; quanto a lire 560 miliardi per lo stesso anno 1988, mediante mutui da contrarre ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, al cui onere di ammortamento, valutato in lire 37 miliardi per l'anno 1988 ed in lire 64 miliardi a decorrere dall'anno 1989, si provvede mediante parziale utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento "Difesa del suolo", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al medesimo capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

     2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 13. [31]

 

          Art. 14.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della L. 19 novembre 1987, n. 470.

[2]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1991 dall'art. 1 della legge 20 maggio 1991, n. 158.

[4]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[5]  Comma inserito dalla legge di conversione.

[6]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[7]  Comma così modificato dalla legge di conversione. Il termine 31 dicembre 1987 è stato prorogato al 31 dicembre 1988 dall'art. 17 del D.L. 29 dicembre 1987, n. 534.

[8]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[9]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[10]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[11]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[12]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[13]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[14]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[15]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[16]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[17]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[18]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[19]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[20]  Comma soppresso dalla legge di conversione.

[21]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[22]  Comma premesso dalla legge di conversione.

[23]  Comma premesso dalla legge di conversione.

[24]  Comma premesso dalla legge di conversione.

[25]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[26]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[27]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[28]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[29]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[30]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[31]  Articolo soppresso dalla legge di conversione.