§ 80.9.263 - D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787.
Norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:28/11/1980
Numero:787


Sommario
Artt. 1. – 9.  [1]
Art. 10.  Ricorsi
Artt. 11. – 15.  [2]


§ 80.9.263 - D.P.R. 28 novembre 1980, n. 787.

Norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze e disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, 29 settembre 1973, nn. 600 e 602.

(G.U. 29 novembre 1980, n. 328)

 

 

     Artt. 1. – 9. [1]

 

          Art. 10. Ricorsi

     Il ricorso contro il ruolo formato ai sensi dell'art. 7 è presentato con la spedizione dell'originale al centro di servizio a mezzo posta nel modo indicato dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e con successivo deposito, da eseguirsi decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dalla data di invio dell'originale mediante spedizione o consegna nei modi indicati dal predetto art. 17, di altro esemplare in carta libera alla segreteria della commissione tributaria adita. Il deposito del ricorso costituisce il rapporto processuale; la segreteria della commissione tributaria richiede al centro di servizio l'originale del ricorso.

     Il centro di servizio, qualora ritenga il ricorso ammissibile ed in tutto o in parte fondato, dispone il rimborso totale o parziale, ai sensi dell'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     Il centro di servizio, nei quaranta giorni successivi al ricevimento della richiesta di cui al primo comma, trasmette alla segreteria della commissione tributaria l'originale del ricorso unitamente alle proprie deduzioni ed al competente ufficio delle imposte il fascicolo per l'ulteriore attività dinanzi alle Commissioni tributarie e per i provvedimenti conseguenziali alle loro pronunzie.

     Il ricorso di cui ai commi precedenti non importa la sospensione della riscossione; tuttavia il centro di servizio, su domanda del contribuente, ha facoltà di disporla, in tutto o in parte, per un periodo di tempo limitato e comunque non superiore a sei mesi, eventualmente condizionandola alla prestazione di idonee garanzie. Il provvedimento di sospensione è comunicato, oltre che al ricorrente ed all'esattore, all'intendente di finanza competente per i provvedimenti di cui all'art. 16, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603.

     Il centro di servizio determina l'ammontare degli interessi da riscuotere unitamente all'imposta, e può disporre la revoca della sospensione da esso concessa.

     Decorsi sei mesi dalla data della spedizione del ricorso alla commissione tributaria, la sospensione può essere richiesta unicamente a norma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     In ogni caso la sospensione cessa con la pubblicazione della decisione della commissione tributaria che in tutto o in parte respinge il ricorso del contribuente.

     Le disposizioni contenute nei commi primo e terzo si applicano anche per i ricorsi contro i provvedimenti di rimborso di cui all'art. 8 del presente decreto.

     Il secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, è sostituito dal seguente: "La competenza è determinata dal luogo ove ha sede l'ufficio finanziario nei cui confronti il ricorso è proposto; il ricorso nei confronti di un centro di servizio è proposto alla commissione tributaria nella cui circoscrizione è l'ufficio delle imposte di cui all'art. 31, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

 

          Artt. 11. – 15. [2]

 

     Allegato [3]


[1]  Articoli abrogati dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[2]  Articoli abrogati dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.

[3]  Allegato abrogato dall'art. 23 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 107.