§ 95.14.10 – D.L. 31 maggio 1994, n. 330.
Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.14 imposta sui fabbricati
Data:31/05/1994
Numero:330


Sommario
Art. 1.  (Dichiarazione dei redditi).
Art. 2.  (Oneri deducibili).
Art. 3.  (Detrazioni di imposta).
Art. 3 bis.  (Norma di coordinamento, ai fini del contributo per il servizio sanitario nazionale e degli assegni familiari, relativa ai limiti di reddito per il riconoscimento dei familiari previdenzialmente a [...]
Art. 4.  (Redditi dei fabbricati).
Art. 5.  (Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati).
Art. 6.  (Disposizioni concernenti la riscossione).
Art. 7.  (Modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi in materia di redditi diversi, di dividendi distribuiti da società non residenti e di ILOR).
Art. 8.  (Entrata in vigore).


§ 95.14.10 – D.L. 31 maggio 1994, n. 330. [1]

Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria.

(G.U. 1 giugno 1994, n. 126).

 

Art. 1. (Dichiarazione dei redditi).

     1. Al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) [2];

     2) [3];

     3) [4].

     b) [5];

     c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) il primo comma è abrogato;

     2) [6].

     d) [7];

     e) all'articolo 5 sono apportare le seguenti modificazioni:

     1) nel primo comma, i numeri 4) e 5) sono abrogati;

     2) [8].

     f) all'articolo 6, secondo comma, le parole: "e terzo" sono soppresse;

     g) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) [9];

     2) il terzo comma è abrogato;

     3) - 4) [10].

     h) [11];

     i) [12];

     l) [13];

     m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) [14];

     2) i commi quinto e sesto sono abrogati.

     n) [15];

     o) [16];

     p) all'articolo 36 bis sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) - 2) [17];

     3) [18].

     q) [19].

     2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) - b) [20];

     c) [21].

     3. Al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [22];

     b) [23];

     c) [24];

     d) [25];

     e) [26].

     3 bis. E' soppresso l'obbligo di presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto il modello IVA 99 di cui al decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1984. E' altresì soppresso l'obbligo di inviare entro il 5 settembre all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto il modello IVA 99 bis di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 marzo 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 15 marzo 1984 [27].

     3 ter. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 bis del presente articolo, al D.L. 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 1984, n. 17, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'art. 1, comma 1, la lettera b) è abrogata;

     b) all'art. 1, comma 3, secondo periodo, le parole: "entro il 5 settembre e" sono soppresse. [28]

     4. [29].

     5. [30].

     6. Per l'anno 1993, il termine di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, primo periodo, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, resta fissato al 15 dicembre 1993.

     7. Il termine per la consegna agli interessati del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 7 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, relativo agli emolumenti erogati nell'anno 1993 resta fissato al 20 aprile 1994, a condizione che entro il mese di febbraio dello stesso anno sia stata consegnata una comunicazione anticipata contenente gli elementi necessari per la compilazione dell'apposita dichiarazione prevista dall'articolo 78, comma 10, della L. 30 dicembre 1991, n. 413, redatta in conformità ad apposito modello approvato con il decreto indicato al comma 3 dell'articolo 7 bis del citato decreto n. 600 del 1973.

     8. L'articolo 16, terzo comma, della L. 13 aprile 1977, n. 114, l'articolo 2, primo e secondo comma, della L. 30 marzo 1981, n. 119, e l'articolo 2, comma 1, della L. 28 luglio 1989, n. 267, di conversione del D.L. 2 giugno 1989, n. 212, sono abrogati.

     9. Le disposizioni del comma 1, lettera a), n. 2), primo periodo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 6 febbraio 1994. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano a partire dalle dichiarazioni presentate a decorrere dall'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 1, lettera p), si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate a partire dalla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 1, lettera q), si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le altre disposizioni contenute del comma 1 entrano in vigore a partire dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 2 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

     9 bis. I versamenti relativi alle imposte sui redditi per l'esercizio 1993, nonché quelli relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) e all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) delle persone fisiche e giuridiche residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, si considerano effettuati nei termini se i relativi importi sono corrisposti entro il 30 settembre 1994 [31].

     9 ter. [32].

     9 quater. [33].

 

     Art. 2. (Oneri deducibili).

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [34];

     b) [35];

     c) [36];

     d) all'articolo 65 il comma 3 è abrogato;

     e) [37];

     f) [38];

     g) [39].

     2. All'articolo 29 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [40];

     b) [41].

     3. [42].

     4. L'articolo 30 della L. 26 febbraio 1987, n. 49, e l'articolo 32 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, sono abrogati.

     5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla predetta data e la deduzione ivi prevista è maggiorata del 6 per cento.

 

     Art. 3. (Detrazioni di imposta).

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [43];

     b) [44];

     c) all'articolo 12 il comma 6 è abrogato;

     d) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) [45];

     2) il comma 3 è abrogato;

     3) [46];

     4) il comma 5 è abrogato;

     e) [47];

     f) [48];

     g) [49];

     h) [50];

     i) [51].

     2. [52].

     3. Per i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente dedotti, fino al periodo d'imposta 1991, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dal comma 1, lettera e), del presente articolo, in caso di riscatto dell'assicurazione nel corso del quinquennio, continua ad applicarsi la disposizione di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera m), secondo periodo.

     4. Gli oneri dedotti sino al 1991 ai sensi degli articoli 110, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modificazioni introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettere f), g) ed h) del presente decreto, concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale è stato conseguito il rimborso.

     5. I riferimenti a disposizioni dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, riguardanti oneri per i quali è riconosciuta la detrazione di imposta, contenuti in disposizioni legislative emanate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono come fatti alle corrispondenti disposizioni dell'articolo 13 bis dello stesso testo unico.

     6. Nell'articolo 10 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1992, n. 438, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) i commi 1 e 2 sono abrogati;

     b) [53].

     7. Le disposizioni del comma 1, lettera d), n. 1), si applicano a decorrere dall'anno 1994; per i periodi di paga anteriori a quello in corso alla data del 6 febbraio 1994, la nuova misura della ulteriore detrazione è riconosciuta in sede di conguaglio di fine anno 1994 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Le altre disposizioni contenute nel comma 1 e quelle dei commi 2 e 6 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993; restano fermi, anche per l'anno 1994, i provvedimenti adottati sulla base degli importi indicati in tali disposizioni. La disposizione di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 1, lettera e), del presente articolo, si applica ai contratti di mutuo stipulati a partire dal 1° gennaio 1993. Per i contratti stipulati anteriormente a tale data la detrazione è commisurata ad un ammontare di interessi passivi non superiore a 4 milioni di lire, elevato a 7 milioni di lire per i mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Per i contratti di mutuo stipulati nel corso dell'anno 1993 il termine di sei mesi entro il quale l'unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale decorre dalla data dell'8 dicembre 1993 [54].

 

     Art. 3 bis. (Norma di coordinamento, ai fini del contributo per il servizio sanitario nazionale e degli assegni familiari, relativa ai limiti di reddito per il riconoscimento dei familiari previdenzialmente a carico). [55]

     1. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del D.L. 29 agosto 1984, n. 528, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 ottobre 1984, n. 733, non si applicano per il riconoscimento del diritto agli assegni familiari spettante per i familiari a carico ai sensi degli artt. 5 e 6 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari di cui al D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, nonché dell'art. 6 del D.L. 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 1972, n. 485, né per l'esenzione dal contributo per il Servizio sanitario nazionale prevista per i familiari a carico ai sensi dell'art. 4 del D.L. 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 settembre 1982, n. 627. Ai fini del rispetto dei limiti di reddito o di proventi previsti per le predette finalità, si tiene conto esclusivamente del reddito complessivo lordo di ciascun familiare come definito ai fini delle imposte sui redditi.

 

     Art. 4. (Redditi dei fabbricati).

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) nel comma 2, il secondo periodo è soppresso;

     2) nel comma 3, il secondo periodo è soppresso;

     b) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:

     1) [56];

     2) [57].

     c) [58];

     d) [59];

     e) [60].

     2. La disposizione di cui all'articolo 34, comma 4 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal comma 1, lettera c), del presente articolo, si intende nel senso che devono essere comprovate da idonea documentazione soltanto le spese di cui si chiede la deduzione in aggiunta alla riduzione forfettaria del 10 per cento. Le spese documentate non dedotte ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati del periodo di imposta precedente a quello in corso alla data dell'8 dicembre 1993 per il quale il termine di presentazione della dichiarazione è scaduto anteriormente a tale data, possono essere dedotte dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, del periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

     3. Il comma 2 dell'articolo 7 della L. 22 aprile 1982, n. 168, il comma 4 ter dell'articolo 34 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e il comma 1 dell'articolo 1 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, sono abrogati.

     4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

 

     Art. 5. (Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati).

     1. All'articolo 78 della L. 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [61];

     b) - c) [62].

     2. Al D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) - b) [63];

     c) all'articolo 2, comma 4, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi;

     d) [64];

     e) - f) [65];

     g) all'articolo 3, i commi 6 e 7 sono abrogati;

     h) - i) [66];

     j) [67];

     k) [68];

     l) all'articolo 14 i commi 2 e 3 sono abrogati;

     m) - n) [69];

     o) - q) [70];

     r) - t) [71];

     u) all'articolo 17 i commi 1 e 2 sono abrogati.

     3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, è autorizzato l'esercizio della potestà regolamentare del Governo per modificare ulteriormente, a scopi di semplificazione, quanto stabilito nel comma 2, nonché per emanare ulteriori norme di attuazione dell'articolo 78, commi da 1 a 24, della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

     4. [72].

     5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993.

 

     Art. 6. (Disposizioni concernenti la riscossione).

     1. Al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [73];

     b) [74].

     2. [75].

     3. Le soprattasse previste nell'articolo 92, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, per l'omesso o l'insufficiente versamento delle imposte e delle altre somme nonché dei relativi acconti, dovuti con riferimento alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche e delle società ed associazioni di cui all'articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono fissate nella misura dello 0,50 per cento se il versamento è eseguito oltre il 31 maggio ed entro il 20 giugno successivo, a condizione che siano versate unitamente alle somme cui afferiscono. La disposizione del secondo comma del predetto articolo 92 si applica nel caso in cui il versamento sia eseguito entro i tre giorni successivi al 20 giugno. Non è dovuto il pagamento degli interessi previsti dall'articolo 9 dello stesso decreto n. 602 del 1973.

     4. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, dovuta per l'anno 1993 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato, resta fissato al 31 gennaio 1994, senza applicazione di interessi.

     5. Non si fa luogo al versamento se l'imposta comunale sugli immobili da versare è non superiore a lire 4 mila; se l'importo è superiore a lire 4 mila, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta. Non si fa luogo alla iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva se l'importo complessivo da iscrivere, computando anche le sanzioni ed interessi, non supera lire 4 mila.

     5 bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'ICIAP è fissato al 20 luglio. Per la dichiarazione ICIAP del 1994 non sono applicabili le sanzioni relative alle eventuali discrasie fra il reddito indicato sulla modulistica ICIAP e sulla dichiarazione dei redditi qualora la quota ICIAP versata sia corretta [76].

     6. Le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate dalla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3 si applicano ai versamenti che devono essere effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     7. Per la riscossione delle entrate erariali, con ruoli resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1993, gli interessi sono applicati nella misura del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale; resta ferma la misura degli interessi prevista per il ritardato pagamento dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo.

     8. Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.

     9. [77].

 

     Art. 7. (Modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi in materia di redditi diversi, di dividendi distribuiti da società non residenti e di ILOR).

     1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) [78];

     b) [79];

     c) [80];

     d) [81].

     2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.

 

     Art. 8. (Entrata in vigore).

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 27 luglio 1994, n. 473.

[2] Sostituisce il comma 3, art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[3] Modifica il comma 4, art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[4] Inserisce un comma, dopo il comma 5, nell'art. 1 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[5] Sostituisce l'art. 2 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[6] Sostituisce il comma 4, art. 3 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[7] Sostituisce l'art. 4 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[8] Aggiunge un comma, dopo il comma 4, all'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[9] Modifica il comma 2, art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[10] Sostituiscono i commi 7 e 8, art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[11] Aggiunge l'art. 7 bis al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[12] Sostituisce i commi 1 e 2, art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[13] Modifica i commi 1 e 5, art. 9 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[14] Modifica il comma 2, art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[15] Sostituisce il comma 7, art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[16] Modifica i commi 2 e 3, art. 29 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[17] Modifica i commi 1 e 2, art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[18] Sostituisce il comma 3, art. 36 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[19] Modifica il comma 4, art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[20] Modifica i commi 1 e 3, art. 16 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[21] Modifica il comma 1, art. 18 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[22] Modifica il comma 1, art. 28 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[23] Modifica il comma 1, art. 30 e il comma 1, art. 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[24] Modifica il comma 3, art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[25] Sostituisce il comma 1, art. 48 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[26] Modifica il comma 3, art. 60 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[27] Comma inserito dalla L. di conversione 27 luglio 1994, n. 473.

[28] Comma inserito dalla L. di conversione 27 luglio 1994, n. 473.

[29] Modifica il comma 4, art. 36 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69.

[30] Modifica la nota 2, art. 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.

[31] Comma aggiunto dalla L. di conversione 27 luglio 1994, n. 473.

[32] Comma aggiunto dalla L. di conversione 27 luglio 1994, n. 473. Modifica il comma 2, art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

[33] Comma aggiunto dalla L. di conversione 27 luglio 1994, n. 473. Modifica il comma 3, art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[34] Sostituisce l'art. 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[35] Sostituisce il comma 2, art. 21 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[36] Modifica il comma 2, art. 65 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[37] Sostituisce l'art. 110 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[38] Modifica il comma 2, art. 113 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[39] Modifica il comma 1, art. 114 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[40] Sostituisce il comma 1, art. 29 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[41] Modifica il comma 3, art. 29 della L. 9 gennaio 1991, n. 9.

[42] Modifica il comma 1, art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993, n. 16.

[43] Modifica il comma 2, art. 11 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[44] Sostituisce il comma 4, art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[45] Sostituisce il comma 2, art. 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[46] Sostituisce il comma 4, art. 13 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[47] Inserisce l'art. 13 bis nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[48] Sostituisce il comma 3, art. 21 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[49] Inserisce l'art. 110 bis nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[50] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 113 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[51] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 114 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[52] Sostituisce il comma 6, art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

[53] Modifica il comma 4, art. 10 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384.

[54] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 4 giugno 1994, n. 129. La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 2004, n. 285 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro il primo inciso del secondo periodo del presente comma.

[55] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 27 luglio 1994, n. 473.

[56] Modifica il comma 3, art. 33 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[57] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 33 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[58] Sostituisce il comma 4 bis, art. 34 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[59] Sostituisce l'art. 38 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[60] Sostituisce il comma 2, art. 129 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[61] Modifica il comma 4, art. 78 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[62] Sostituiscono i commi 17 e 23, art. 78 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[63] Modificano i commi 1 e 2, art. 2 del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395.

[64] Modifica il comma 7, art. 2 del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395.

[65] Modificano i commi 3 e 5, art. 3 del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395.

[66] Sostituiscono i commi 8 e 9, art. 3 del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395.

[67] Modifica il comma 1, art. 5 del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395.

[68] Modifica il comma 1, art. 14 del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395.

[69] Sostituiscono i commi 4 e 5, art. 14 del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395.

[70] Modificano i commi 2, 3 e 5, art. 15 del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395.

[71] Modificano i commi 1, 2 e 3, art. 16 del D.P.R. 4 settembre 1992, n. 395.

[72] Comma abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 490.

[73] Sostituisce il numero 3), comma 1, art. 8 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[74] Aggiunge l'art. 92 bis al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

[75] Sostituisce il comma 20, art. 62 del D.L. 30 agosto 1993.

[76] Comma inserito dalla L. di conversione 27 luglio 1994, n. 473.

[77] Modifica il comma 27, art. 78 della L. 30 dicembre 1991, n. 413.

[78] Modifica il comma 2, art. 84 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[79] Modifica il comma 1, art. 85 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[80] Modifica il comma 4, art. 96 bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

[81] Sostituisce la lettera a), comma 2, art. 115 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.