Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.14 imposta sui fabbricati |
Data: | 31/05/1994 |
Numero: | 330 |
Sommario |
Art. 1. (Dichiarazione dei redditi). |
Art. 2. (Oneri deducibili). |
Art. 3. (Detrazioni di imposta). |
Art. 3 bis. (Norma di coordinamento, ai fini del contributo per il servizio sanitario nazionale e degli assegni familiari, relativa ai limiti di reddito per il riconoscimento dei familiari previdenzialmente a [...] |
Art. 4. (Redditi dei fabbricati). |
Art. 5. (Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati). |
Art. 6. (Disposizioni concernenti la riscossione). |
Art. 7. (Modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi in materia di redditi diversi, di dividendi distribuiti da società non residenti e di ILOR). |
Art. 8. (Entrata in vigore). |
§ 95.14.10 – D.L. 31 maggio 1994, n. 330. [1]
Semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria.
(G.U. 1 giugno 1994, n. 126).
Art. 1. (Dichiarazione dei redditi).
1. Al
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) [2];
2) [3];
3) [4].
b) [5];
c) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il primo comma è abrogato;
2) [6].
d) [7];
e) all'articolo 5 sono apportare le seguenti modificazioni:
1) nel primo comma, i numeri 4) e 5) sono abrogati;
2) [8].
f) all'articolo 6, secondo comma, le parole: "e terzo" sono soppresse;
g) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) [9];
2) il terzo comma è abrogato;
3) - 4) [10].
h) [11];
i) [12];
l) [13];
m) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) [14];
2) i commi quinto e sesto sono abrogati.
n) [15];
o) [16];
p) all'articolo 36 bis sono apportate le seguenti modificazioni:
1) - 2) [17];
3) [18].
q) [19].
2. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) - b) [20];
c) [21].
3. Al
a) [22];
b) [23];
c) [24];
d) [25];
e) [26].
3 bis. E' soppresso l'obbligo di presentare all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto il modello IVA 99 di cui al decreto del Ministro delle finanze 26 gennaio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1984. E' altresì soppresso l'obbligo di inviare entro il 5 settembre all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto il modello IVA 99 bis di cui al decreto del Ministro delle finanze 12 marzo 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 15 marzo 1984 [27].
3 ter. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 bis del presente articolo, al
a) all'art. 1, comma 1, la lettera b) è abrogata;
b) all'art. 1, comma 3, secondo periodo, le parole: "entro il 5 settembre e" sono soppresse. [28]
4. [29].
5. [30].
6. Per l'anno 1993, il termine di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle finanze di approvazione dei modelli di dichiarazione di cui all'articolo 78, comma 10, primo periodo, della
7. Il termine per la consegna agli interessati del certificato di cui al comma 3 dell'articolo 7 bis del
8. L'articolo 16, terzo comma, della
9. Le disposizioni del comma 1, lettera a), n. 2), primo periodo, si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 6 febbraio 1994. Le disposizioni del comma 1, lettera g), si applicano a partire dalle dichiarazioni presentate a decorrere dall'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 1, lettera p), si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate a partire dalla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 1, lettera q), si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le altre disposizioni contenute del comma 1 entrano in vigore a partire dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 2 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
9 bis. I versamenti relativi alle imposte sui redditi per l'esercizio 1993, nonché quelli relativi all'imposta comunale sugli immobili (ICI) e all'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (ICIAP) delle persone fisiche e giuridiche residenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa, indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, si considerano effettuati nei termini se i relativi importi sono corrisposti entro il 30 settembre 1994 [31].
9 ter. [32].
9 quater. [33].
Art. 2. (Oneri deducibili).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) [34];
b) [35];
c) [36];
d) all'articolo 65 il comma 3 è abrogato;
e) [37];
f) [38];
g) [39].
2. All'articolo 29 della
a) [40];
b) [41].
3. [42].
4. L'articolo 30 della
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3 si applicano dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla predetta data e la deduzione ivi prevista è maggiorata del 6 per cento.
Art. 3. (Detrazioni di imposta).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) [43];
b) [44];
c) all'articolo 12 il comma 6 è abrogato;
d) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) [45];
2) il comma 3 è abrogato;
3) [46];
4) il comma 5 è abrogato;
e) [47];
f) [48];
g) [49];
h) [50];
i) [51].
2. [52].
3. Per i premi per assicurazioni sulla vita del contribuente dedotti, fino al periodo d'imposta 1991, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera m), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
4. Gli oneri dedotti sino al 1991 ai sensi degli articoli 110, 113 e 114 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
5. I riferimenti a disposizioni dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
6. Nell'articolo 10 del
a) i commi 1 e 2 sono abrogati;
b) [53].
7. Le disposizioni del comma 1, lettera d), n. 1), si applicano a decorrere dall'anno 1994; per i periodi di paga anteriori a quello in corso alla data del 6 febbraio 1994, la nuova misura della ulteriore detrazione è riconosciuta in sede di conguaglio di fine anno 1994 o, se precedente, alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Le altre disposizioni contenute nel comma 1 e quelle dei commi 2 e 6 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993; restano fermi, anche per l'anno 1994, i provvedimenti adottati sulla base degli importi indicati in tali disposizioni. La disposizione di cui all'articolo 13 bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
Art. 3 bis. (Norma di coordinamento, ai fini del contributo per il servizio sanitario nazionale e degli assegni familiari, relativa ai limiti di reddito per il riconoscimento dei familiari previdenzialmente a carico). [55]
1. Le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del
Art. 4. (Redditi dei fabbricati).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 2, il secondo periodo è soppresso;
2) nel comma 3, il secondo periodo è soppresso;
b) all'articolo 33 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) [56];
2) [57].
c) [58];
d) [59];
e) [60].
2. La disposizione di cui all'articolo 34, comma 4 bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
3. Il comma 2 dell'articolo 7 della
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
Art. 5. (Assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati).
1. All'articolo 78 della
a) [61];
b) - c) [62].
2. Al
a) - b) [63];
c) all'articolo 2, comma 4, il secondo ed il terzo periodo sono soppressi;
d) [64];
e) - f) [65];
g) all'articolo 3, i commi 6 e 7 sono abrogati;
h) - i) [66];
j) [67];
k) [68];
l) all'articolo 14 i commi 2 e 3 sono abrogati;
m) - n) [69];
o) - q) [70];
r) - t) [71];
u) all'articolo 17 i commi 1 e 2 sono abrogati.
3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
4. [72].
5. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano a decorrere dalla data dell'8 dicembre 1993.
Art. 6. (Disposizioni concernenti la riscossione).
1. Al
a) [73];
b) [74].
2. [75].
3. Le soprattasse previste nell'articolo 92, primo comma, del
4. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al
5. Non si fa luogo al versamento se l'imposta comunale sugli immobili da versare è non superiore a lire 4 mila; se l'importo è superiore a lire 4 mila, il versamento deve essere effettuato per l'intero ammontare dell'imposta dovuta. Non si fa luogo alla iscrizione a ruolo per la riscossione coattiva se l'importo complessivo da iscrivere, computando anche le sanzioni ed interessi, non supera lire 4 mila.
5 bis. Il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'ICIAP è fissato al 20 luglio. Per la dichiarazione ICIAP del 1994 non sono applicabili le sanzioni relative alle eventuali discrasie fra il reddito indicato sulla modulistica ICIAP e sulla dichiarazione dei redditi qualora la quota ICIAP versata sia corretta [76].
6. Le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicano alle liquidazioni effettuate sulla base delle dichiarazioni presentate dalla data dell'8 dicembre 1993. Le disposizioni del comma 3 si applicano ai versamenti che devono essere effettuati a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
7. Per la riscossione delle entrate erariali, con ruoli resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1993, gli interessi sono applicati nella misura del 9 per cento annuo e del 4,5 per cento semestrale; resta ferma la misura degli interessi prevista per il ritardato pagamento dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione e di consumo.
8. Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.
9. [77].
Art. 7. (Modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi in materia di redditi diversi, di dividendi distribuiti da società non residenti e di ILOR).
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
a) [78];
b) [79];
c) [80];
d) [81].
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data dell'8 dicembre 1993.
Art. 8. (Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Sostituisce il comma 3, art. 1 del
[3] Modifica il comma 4, art. 1 del
[4] Inserisce un comma, dopo il comma 5, nell'art. 1 del
[5] Sostituisce l'art. 2 del
[6] Sostituisce il comma 4, art. 3 del
[7] Sostituisce l'art. 4 del
[8] Aggiunge un comma, dopo il comma 4, all'art. 5 del
[9] Modifica il comma 2, art. 7 del
[10] Sostituiscono i commi 7 e 8, art. 7 del
[11] Aggiunge l'art. 7 bis al
[12] Sostituisce i commi 1 e 2, art. 8 del
[13] Modifica i commi 1 e 5, art. 9 del
[14] Modifica il comma 2, art. 12 del
[15] Sostituisce il comma 7, art. 23 del
[16] Modifica i commi 2 e 3, art. 29 del
[17] Modifica i commi 1 e 2, art. 36 bis del
[18] Sostituisce il comma 3, art. 36 bis del
[19] Modifica il comma 4, art. 38 del
[20] Modifica i commi 1 e 3, art. 16 del
[21] Modifica il comma 1, art. 18 del
[22] Modifica il comma 1, art. 28 del
[23] Modifica il comma 1, art. 30 e il comma 1, art. 33 del
[24] Modifica il comma 3, art. 34 del
[25] Sostituisce il comma 1, art. 48 del
[26] Modifica il comma 3, art. 60 del
[27] Comma inserito dalla
[28] Comma inserito dalla
[29] Modifica il comma 4, art. 36 del
[30] Modifica la nota 2, art. 88 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al
[31] Comma aggiunto dalla
[32] Comma aggiunto dalla
[33] Comma aggiunto dalla
[34] Sostituisce l'art. 10 del
[35] Sostituisce il comma 2, art. 21 del
[36] Modifica il comma 2, art. 65 del
[37] Sostituisce l'art. 110 del
[38] Modifica il comma 2, art. 113 del
[39] Modifica il comma 1, art. 114 del
[40] Sostituisce il comma 1, art. 29 della
[41] Modifica il comma 3, art. 29 della
[42] Modifica il comma 1, art. 2 del
[43] Modifica il comma 2, art. 11 del
[44] Sostituisce il comma 4, art. 12 del
[45] Sostituisce il comma 2, art. 13 del
[46] Sostituisce il comma 4, art. 13 del
[47] Inserisce l'art. 13 bis nel
[48] Sostituisce il comma 3, art. 21 del
[49] Inserisce l'art. 110 bis nel
[50] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 113 del
[51] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 114 del
[52] Sostituisce il comma 6, art. 23 del
[53] Modifica il comma 4, art. 10 del
[54] Comma così corretto con errata corrige pubblicato nella G.U. 4 giugno 1994, n. 129. La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 2004, n. 285 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata contro il primo inciso del secondo periodo del presente comma.
[55] Articolo aggiunto dalla
[56] Modifica il comma 3, art. 33 del
[57] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 33 del
[58] Sostituisce il comma 4 bis, art. 34 del
[59] Sostituisce l'art. 38 del
[60] Sostituisce il comma 2, art. 129 del
[61] Modifica il comma 4, art. 78 della
[62] Sostituiscono i commi 17 e 23, art. 78 della
[63] Modificano i commi 1 e 2, art. 2 del
[64] Modifica il comma 7, art. 2 del
[65] Modificano i commi 3 e 5, art. 3 del
[66] Sostituiscono i commi 8 e 9, art. 3 del
[67] Modifica il comma 1, art. 5 del
[68] Modifica il comma 1, art. 14 del
[69] Sostituiscono i commi 4 e 5, art. 14 del
[70] Modificano i commi 2, 3 e 5, art. 15 del
[71] Modificano i commi 1, 2 e 3, art. 16 del
[72] Comma abrogato dall'art. 4 del
[73] Sostituisce il numero 3), comma 1, art. 8 del
[74] Aggiunge l'art. 92 bis al
[75] Sostituisce il comma 20, art. 62 del D.L. 30 agosto 1993.
[76] Comma inserito dalla
[77] Modifica il comma 27, art. 78 della
[78] Modifica il comma 2, art. 84 del
[79] Modifica il comma 1, art. 85 del
[80] Modifica il comma 4, art. 96 bis del
[81] Sostituisce la lettera a), comma 2, art. 115 del