Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 30/10/2015 |
Numero: | 70 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 22/2015 |
Art. 2. Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 22/2015 |
Art. 3. Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 22/2015 |
Art. 4. Disposizioni generali. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 22/2015 |
Art. 5. Accordi per il trasferimento del personale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 22/2015 |
Art. 6. Trasferimento del personale e organizzazione degli uffici regionali. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 22/2015 |
Art. 7. Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 22/2015 |
Art. 8. Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 22/2015 |
Art. 9. Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 22/2015 |
Art. 10. Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 22/2015 |
Art. 11. Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni. Sostituzione della rubrica del capo III della l.r. 22/2015 |
Art. 12. Disposizioni generali. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 22/2015 |
Art. 13. Obbligo di esercizio associato. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 22/2015 |
Art. 14. Sostituzione degli allegati A e B e inserimento dell'allegato D bis nella l.r. 22/2015 |
Art. 15. Coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi. Modifiche all’articolo 71 della l.r. 39/2000 |
Art. 16. Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca del contributo. Modifiche all’articolo 91 della l.r. 68/2011 |
Art. 17. Approvazione degli elenchi del personale da trasferire alla Regione per le singole funzioni |
Art. 18. Prime disposizioni in materia di mercato del lavoro |
Art. 19. Disposizioni finali |
Art. 20. Norma finanziaria |
Art. 21. Entrata in vigore |
§ 2.3.115 - L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.
Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011.
(B.U. 30 ottobre 2015, n. 49)
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto il titolo V della Costituzione;
Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;
Vista la
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale);
Vista la
Vista la
Vista la
Considerato quanto segue:
1. Dopo l'approvazione della
2. Detti accordi, aventi natura organizzativa, hanno riguardato il personale di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della
3. Gli accordi riguardano il trasferimento di un elevato numero di unità di personale destinato all’esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, e consentono pertanto un limitato ulteriore spazio per l'individuazione del personale di cui all'articolo 7, comma 6, della
4. L'emanazione del d.m. semplificazione del 14 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 30 settembre 2015, n. 227, ha determinato la necessità di provvedere, entro il 31 ottobre 2015, all'individuazione di tutto il personale delle funzioni oggetto di trasferimento e ad effettuare gli adempimenti posti a carico della Regione, rendendo necessario il tempestivo recepimento del contenuto degli accordi già formalizzati, peraltro in linea con quanto previsto dalla
5. Si rende pertanto necessario anzitutto modificare, ampliandole nel senso indicato dagli accordi, le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, includendovi sia ulteriori funzioni in materia ambientale, comprese quelle relative ai parchi e alle aree protette, sia talune funzioni attinenti al coordinamento antincendio boschivo, e modificare altresì il procedimento di trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura dalle unioni di comuni alla Regione;
6. Si rende inoltre necessario modificare le disposizioni della
7. E' opportuno modificare la
8. E' opportuno precisare le norme sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, al fine di consentire la più agevole conclusione degli accordi a ciò finalizzati;
9. E' necessario, nel momento in cui si approvano gli elenchi del personale in trasferimento alla Regione previsti dagli accordi, indicare puntualmente i criteri utilizzati, in applicazione della
10. Come già stabilito dalla
11. Attesa l'urgenza di provvedere a tutti gli adempimenti successivi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l'entrata in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Disposizioni sul trasferimento di funzioni provinciali. Modifiche alla
Art. 1. Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della
1. Al comma 4 dell'articolo 1 della
Art. 2. Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione. Modifiche all'articolo 2 della
1. Il numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della
“ 1) le funzioni in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati già esercitate dalle province prima dell’entrata in vigore della
2. Dopo il numero 6) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della
“ 6 bis) le funzioni in materia di parchi ed aree protette; ”.
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della
“ 2 bis. Le funzioni di formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), si intendono comprensive delle competenze amministrative in materia di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di apprendistato. Per funzioni di formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici si intendono esclusivamente le competenze amministrative relative alla programmazione, organizzazione e gestione dei corsi di formazione professionale per l’esercizio delle professioni turistiche previste dalla legge regionale. ”.
Art. 3. Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni. Sostituzione dell’articolo 4 della
1. L’articolo 4 della
“ Art. 4 - Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni
1. Salvo quanto previsto dall’articolo 5, sono oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima dell’entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate nell’allegato B:
a) le funzioni in materia di turismo, compresa la raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici;
b) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;
c) le funzioni in materia di forestazione.
2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasferite ai comuni capoluoghi di provincia, che le esercitano su tutto il territorio provinciale.
3. Le funzioni di forestazione sono trasferite alle unioni di comuni, che le esercitano su tutto il territorio nel quale le svolgeva la provincia. Le funzioni sono trasferite nelle more del complessivo riordino degli interventi pubblici forestali e delle modalità di gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione.
4. Il trasferimento delle funzioni e del relativo personale avviene verso gli enti e nei termini e con le modalità di cui all’articolo 13.
5. Il personale delle province del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della
6. Salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, il comune capoluogo esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera a), ad eccezione della raccolta dei dati statistici, in conformità agli indirizzi espressi dalla conferenza degli ambiti di dimensione territoriale adeguata previsti dalla
7. Entro il 1° marzo 2016, l’unione competente per le funzioni di cui al comma 1, lettera c), costituisce una conferenza dei comuni del territorio provinciale per i quali non sia operanti la convenzione di cui all’articolo 14, comma 2, al fine di consultare periodicamente i comuni interessati sulle attività in corso ed assumere le conseguenti determinazioni comuni nell’ambito delle indicazioni di una cabina di regia istituita con deliberazione della Giunta regionale per la gestione del patrimonio agricolo forestale di competenza della Regione ”.
Art. 4. Disposizioni generali. Modifiche all’articolo 6 della
1. I commi 3 e 4 dell’articolo 6 della
Art. 5. Accordi per il trasferimento del personale. Modifiche all’articolo 7 della
1. Al comma 1 dell'articolo 7 della
2. Al comma 1 dell'articolo 7 della
3. Al comma 3 dell'articolo 7 della
4. Al comma 3 dell'articolo 7 della
5. Il comma 6 dell'articolo 7 della
“ 6. Oltre al personale che esercita la funzione trasferita, come individuato dagli accordi di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale è individuato nominativamente il personale svolgente compiti di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo, da trasferire alla Regione. Detto personale è soggetto a trasferimento nei limiti delle risorse che risultano complessivamente disponibili ai sensi delle norme di cui all’articolo 9, comma 3, detratta una quota di 500.000,00 euro che è destinata a finanziare convenzioni per incentivare lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 6, ultimo periodo. ”
6. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 7 della
Art. 6. Trasferimento del personale e organizzazione degli uffici regionali. Modifiche all’articolo 8 della
1. Il comma 2 dell'articolo 8 della
“ 2. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 6, confluisce in una apposita dotazione organica provvisoria fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della
2. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della l.r.22/2015 sono aggiunti i seguenti:
“ 6 bis. In deroga a quanto previsto al comma 6, gli oneri di gestione delle sedi delle province e della città metropolitana destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, possono essere assunti a carico della Regione a decorrere dalla data di trasferimento del personale, secondo quanto previsto al comma 6 ter. Alla gestione di tali sedi continuano a provvedere gli enti di provenienza, che assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi ed a tale fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere sino all’individuazione dei nuovo contraenti da parte della Regione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2016.
6 ter. La Giunta regionale, previa intesa con gli enti di provenienza, individua con deliberazione, le sedi di cui all'articolo 2, i servizi di cui al comma 6 bis e definisce le modalità di rimborso dei relativi oneri. ”.
3. Al comma 7 dell'articolo 8 della
4. Al comma 10 dell'articolo 8 della
Art. 7. Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari. Modifiche all’articolo 9 della
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della
“ 1. Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° gennaio 2016. A far data dal 1° gennaio 2016 il personale a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici della Regione Toscana e confluisce nella dotazione organica provvisoria di cui all'articolo 8, comma 2. ”.
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della
3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 9 della
“ 2 ter. A decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni alla Regione Toscana, le entrate extratributarie connesse all'esercizio delle funzioni medesime sono introitate senza vincolo di destinazione. ”.
4. Al comma 3 dell’articolo 9 della
5. Il comma 5 dell’articolo 9 della
“ 5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera a), della
a) i compensi di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL 1° aprile.1999 e quelli di cui all’articolo 29 del CCNL 23 dicembre 1999 sono determinati sulla base della misura comunicata dalle amministrazioni di provenienza tenendo conto delle risultanze del sistema di valutazione e dei criteri definiti dalla Regione per i propri dipendenti, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, e limitatamente ai compensi dell'articolo 29 sopracitato, non oltre all'importo riconosciuto agli altri dirigenti regionali;
b) i compensi di cui all’articolo 10 del CCNL 31 marzo 1999 e di cui all’articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004 riconosciuti, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza ai titolari di incarico di posizione organizzativa, continuano ad essere corrisposti dalla Regione al personale incaricato negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza e sulla base, per la retribuzione di risultato, delle risultanze del sistema di valutazione adottato dalla Regione, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori;
c) le indennità di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e i), del CCNL 1° aprile 1999 riconosciute, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza al personale trasferito continuano ad essere corrisposte dalla Regione al personale, negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza;
d) le indennità di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), del CCNL 1° aprile1999 e di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), del CCNL 6 luglio 1995 sono corrisposte al personale trasferito al ricorrere dei presupposti contrattuali. ”.
6. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della
“ 5 bis. Il personale trasferito, titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del 31 dicembre 2015, mantiene la titolarità dello stesso; la declaratoria della posizione organizzativa può essere modificata nell'ambito delle funzioni oggetto di trasferimento, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori. ”.
7. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 9 della
“ 5 ter. In via transitoria, al fine di far fronte alle esigenze organizzative derivanti dal trasferimento delle funzioni, al personale trasferito, appartenente al contingente della stessa amministrazione di provenienza, possono essere attribuite, sulla base del piano di riorganizzazione di cui all’articolo 7, comma 3, posizioni organizzative per l'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, nei limiti delle risorse disponibili nello specifico fondo di cui al comma 7. ”.
8. Dopo il comma 5 ter dell’articolo 9 della
“ 5 quater. A decorrere dal 1° gennaio 2016, cessano di avere effetto i comandi presso altre amministrazioni, eventualmente in essere per il personale trasferito. ”.
9. Al comma 6 dell’articolo 9 della
10. Il comma 8 dell’articolo 9 della
“ 8. Le amministrazioni cedenti riducono le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto e della dirigenza, di rispettiva competenza, presenti nei relativi fondi, per un importo complessivo corrispondente a quanto dalle stesse erogato o erogabile, con riferimento alle risorse stabili anno 2015, al momento del trasferimento del personale. ”.
11. Al comma 9 dell’articolo 9 della
12. Dopo il comma 9 dell’articolo 9 della
“ 9 bis. I compensi professionali di cui all'articolo 9, comma 6, del
Art. 8. Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all’articolo 10 della
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della
2. Al comma 6 dell’articolo 10 della
3. Al comma 9 dell’articolo 10 della
4. Il comma 13 dell’articolo 10 della
“ 13. Gli accordi di cui al comma 1 sono formalizzati, con deliberazione della Giunta regionale, entro un anno dalla data di trasferimento della funzione e del personale di cui all’articolo 9, comma 1. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della
5. Al comma 14 dell’articolo 10 della
6. Al comma 16 dell’articolo 10 della
Art. 9. Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti. Modifiche all’articolo 11 della
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della
“ 4 bis. Fino alla data di trasferimento delle funzioni e del personale, la Giunta regionale può adottare direttive o emanare istruzioni per lo svolgimento delle funzioni medesime nel periodo transitorio, anche a fini di coordinamento, in particolare nelle materie per le quali occorre provvedere in attuazione di atti della programmazione dell'Unione europea, dello Stato o della Regione, cui le amministrazioni interessate sono tenute ad attenersi. ”.
Art. 10. Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 12 della
1. L'ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 12 della
2. Il comma 3 dell’articolo 12 della
“ 3. La giunta dell’unione provvede, entro il termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale:
a) a individuare il personale di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a), della
b) a formulare una conseguente proposta di trasferimento del personale per l’esercizio della funzione trasferita, motivando gli eventuali scostamenti numerici o nominativi, rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014, sulla base degli atti organizzativi adottati prima della trasmissione della tabella di cui all’articolo 40 della
c) a individuare gli altri contratti di lavoro, stipulati alla data del 31 dicembre 2014 e in corso, relativi all’esercizio della funzione in via esclusiva;
d) a individuare i beni destinati in via esclusiva all’esercizio della funzione, per la successione della Regione, a titolo gratuito, nei diritti di proprietà e negli altri diritti reali;
e) a individuare i rapporti attivi e passivi, i procedimenti e i contenziosi in corso, relativi all’esercizio della funzione. ”.
3. Il comma 4 dell’articolo 12 della
“ 4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati, anche su proposta della giunta dell’unione, i beni, nonché i rapporti attivi e passivi, e i procedimenti in corso, per i quali la Regione prevede il subentro in deroga a quanto previsto dall’articolo 10, stabilendo la decorrenza di detto subentro. Per gli altri rapporti e procedimenti, la Giunta regionale stabilisce le modalità per l’esercizio in via transitoria. Restano comunque di competenza dell’unione di comuni le controversie originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016. ”.
4. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della
“ 4 bis. Se sulle proposte dell’unione è raggiunta l’intesa, questa è formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, che provvede sul subentro della funzione ai sensi dell’articolo 95, comma 4, della
5. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 12 della
“ 4 ter. Per effetto del trasferimento, le risorse di cui all’articolo 94 della
Art. 11. Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni. Sostituzione della rubrica del capo III della
1. La rubrica del capo III della
Art. 12. Disposizioni generali. Sostituzione dell'articolo 13 della
1. L'articolo 13 della
“ Art. 13 - Disposizioni generali
1. Il presente capo disciplina il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni.
2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo parere dell’assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni o dalle unioni di comuni per il trasferimento dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse.
3. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi tra provincia, comuni e unioni di comuni interessati. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. I decreti sono trasmessi al Ministero dell’interno, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.c.m. 26 settembre 2014. I decreti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e costituiscono, quanto agli immobili oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni.
4. La provincia trasmette alla Regione, nel termine stabilito dalla Regione medesima in coerenza con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), di seguito indicato come “decreto ministeriale 14 settembre 2015”, gli elenchi del personale del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del PDO, manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della
5. La Giunta regionale, effettuate le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 4, provvede con propria deliberazione a individuare in via definitiva il personale da trasferire a decorrere dal 1° gennaio 2016, con l'indicazione del relativo costo:
a) ai singoli comuni capoluoghi;
b) alle singole unioni di comuni. Per ogni provincia è individuata una unione di comuni, come specificata dall'allegato D bis.
6. Il personale individuato ai sensi del comma 5 è destinato in via esclusiva al trasferimento agli enti di cui al medesimo comma. Le province comunicano agli enti interessati e alla Regione, entro il 1° dicembre 2015, i nominativi del personale individuato per il quale non può provvedersi al trasferimento, a causa di cessazioni già avvenute o previste fino al 31 dicembre 2015, o di modificazioni delle posizioni degli interessati ostative al trasferimento, anche derivanti dai processi di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015. Al personale trasferito si applica l'articolo 10 del medesimo decreto ministeriale 14 settembre 2015.
7. Al fine di sostenere il processo di trasferimento delle funzioni e del personale si provvede annualmente:
a) all'attribuzione alle unioni di comuni di cui all'allegato D bis di premialità commisurate al costo del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento. Dette premialità sono attribuite nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 90, comma 9, della
b) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis delle risorse già spettanti alla Provincia di Pistoia, ai sensi dell'articolo 94 della
c) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis delle risorse già spettanti alla Provincia di Livorno, ai sensi dell'articolo 94 della
d) all'attribuzione ai comuni capoluoghi delle risorse per l'esercizio delle funzioni a essi trasferite, nell'ambito di quelle previste nel bilancio regionale e già attribuite alle province per l'esercizio delle funzioni medesime;
e) se le risorse non sono sufficienti a garantire i contributi di cui alle lettere a), b) e c), questi sono ridotti proporzionalmente
8. Le funzioni di cui all’articolo 3, lettera f), della
9. Il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la provincia e l'ente destinatario della funzione previa consultazione con le organizzazioni sindacali, continua a operare presso il luogo di lavoro della provincia da cui è stato trasferito, utilizzando a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Mediante l'accordo di cui al comma 2 sono trasferiti i beni e le risorse strumentali. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della
10. L'ente destinatario della funzione subentra in tutti i procedimenti amministrativi in corso attinenti alla funzione trasferita, salvo quelli a istanza di parte, che sono conclusi dalla provincia avvalendosi a titolo gratuito del personale trasferito; ove necessario, si procede a intese o accordi organizzativi tra gli enti interessati. L'unione di comuni può avvalersi, mediante convenzione, degli operai forestali, eventualmente non trasferiti per effetto del comma 4, ultimo periodo, fino alla cessazione.
11. Fermo restando il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo, i comuni capoluoghi di provincia e le unioni di comuni possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 20 della
12. Per la successione nei rapporti in corso si applicano, salvo diverso accordo tra gli enti, i principi di cui all'articolo 10, commi 2, 4, 5, 6, 11, intendendo in luogo della Regione, a seconda dei casi, il comune capoluogo o l'unione di comuni. ”.
Art. 13. Obbligo di esercizio associato. Sostituzione dell'articolo 14 della
1. L'articolo 14 della
“ Art. 14 - Esercizio associato
1. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), il comune capoluogo può affidare l'esercizio della funzione, ad eccezione dei compiti di raccolta dei dati statistici, ai comuni degli ambiti di dimensione territoriale adeguata. La convenzione deve essere stipulata tra il comune capoluogo e tutti i comuni dell'ambito territoriale interessato. Si applicano le disposizioni dell’articolo 18, comma 2 bis, della
2. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), l’unione di comuni può affidare, previo parere favorevole della Giunta regionale, l'esercizio della funzione ai comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata, se ciò consente la più efficace gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione esistente nell’ambito medesimo. La convenzione deve essere stipulata tra l’unione di comuni e tutti i comuni dell'ambito territoriale interessato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 2 bis, lettera b), n. 2), della
Art. 14. Sostituzione degli allegati A e B e inserimento dell'allegato D bis nella
1. L'allegato A della
2. L'allegato B della
3. Dopo l’allegato D della
CAPO II
Funzioni di coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi. Modifiche alla
Art. 15. Coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi. Modifiche all’articolo 71 della
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 71 della
“ b bis) il referente AIB e il responsabile del centro operativo antincendi boschivi (COP AIB) di ambito provinciale. ”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 71 della
“ 5 bis. Le funzioni di coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi tramite i soggetti di cui al comma 1, lettera b bis), sono esercitate dalla Regione a decorrere dal trasferimento del personale provinciale del comparto regioni-enti locali che risulta assegnato ai compiti di cui alla medesima lettera b bis). Il trasferimento di detto personale è effettuato secondo la disciplina prevista dal capo II della
CAPO III
Correzione errori materiali. Modifiche alla
Art. 16. Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca del contributo. Modifiche all’articolo 91 della
1. Al comma 4 dell’articolo 91 della
2. Al comma 8 dell’articolo 91 della
CAPO IV
Approvazione del contenuto degli accordi e disposizioni finali e finanziarie
Art. 17. Approvazione degli elenchi del personale da trasferire alla Regione per le singole funzioni
1. Al fine di provvedere, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera d), della
2. Gli elenchi di cui all’allegato D contengono altresì, in conformità agli accordi organizzativi di cui al comma 1, i nominativi del personale individuato per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1) e 6 bis), della
3. Sono confermati, anche per le finalità di cui ai commi 4, 6 e 7, i criteri di individuazione del personale, come derivanti dall’applicazione della
a) individuazione del numero massimo di unità necessarie per l’esercizio della funzione, come indicato ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della
b) ricognizione e conseguente individuazione del personale delle categorie del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del piano dettagliato degli obiettivi (PDO) forniti dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della
c) individuazione del personale delle categorie del comparto regioni e enti locali che le province e la Città metropolitana di Firenze hanno proposto in trasferimento, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del PDO o della documentazione delle attività svolte, operante in altre strutture dell’ente, e di cui è stata verificata, in contraddittorio tra gli enti e la Regione, la manifesta sussistenza del requisito dell’esclusività o della prevalenza dello svolgimento della funzione oggetto di trasferimento di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a), della
d) individuazione del restante personale delle categorie del comparto regioni ed enti locali che le province e la Città metropolitana di Firenze hanno proposto in trasferimento, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del PDO o della documentazione delle attività svolte, e di cui è stata verificata, in contraddittorio tra gli enti e la Regione, la manifesta sussistenza degli altri requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, lettere b), c) e d), della
e) individuazione, anche in deroga al criterio dell’esclusività o della prevalenza alla data dell’entrata in vigore della
1) personale delle categorie del comparto assegnato alle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 6), f) e g), e comma 2;
2) dirigenti svolgenti in tutto o in parte la funzione.
4. Gli elenchi di cui all'allegato D possono essere modificati, con conseguente modifica del personale destinato al trasferimento, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nei seguenti casi:
a) cessazione del dipendente, già avvenuta o prevista entro il 31 ottobre 2015, con conseguente cancellazione dall’elenco;
b) modificazione dell’elenco con l’aggiunta di dipendenti di cui sia stata tardivamente accertata, con le modalità e nei limiti di cui al comma 5, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b); l’integrazione avviene a titolo di modifica dell’accordo organizzativo ed è effettuata in via prioritaria mediante automatica sostituzione del personale di cui alla lettera a) e, in subordine, incrementando il numero del personale previsto in trasferimento, in tale ultimo caso sulla base delle esigenze organizzative rilevate dalle amministrazioni interessate.
5. L’integrazione di cui al comma 4, lettera b), è disposta sulla base di formale richiesta della provincia o della Città metropolitana di Firenze, anche tenendo conto delle richieste del personale pervenute dopo la formalizzazione degli accordi di cui al comma 1, e della documentazione prevista dal medesimo comma 4, lettera b), trasmessa dalla provincia o dalla Città metropolitana interessata, con motivazione sul tardivo accertamento e sulle proprie esigenze organizzative nel caso in cui non si possa provvedere a sostituzione automatica di altro personale cessato, comprensiva dei dati di costo di cui all’articolo 7, comma 7, della
6. La Giunta regionale può effettuare cancellazioni dall'elenco di cui all'allegato D, in presenza di cessazioni già avvenute o previste entro il 31 dicembre 2015 del personale in trasferimento, comprese quelle eventualmente non già accertate ai sensi del comma 4, lettera a), o di modificazioni delle posizioni degli interessati ostative al trasferimento, comprese le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa che producono i loro effetti nell'anno 2016 e comprese quelle derivanti dai processi di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015, accertate dagli enti e dalla Regione entro il 31 dicembre 2015, ed effettuare le seguenti modifiche nel limite della spesa di personale di cui all'articolo 20:
a) in caso di personale previsto in trasferimento per la funzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della
b) negli alti casi, integrare gli elenchi utilizzando il personale di cui all’articolo 7, comma 6, della
c) se residuano ulteriori risorse, queste possono essere destinate, con successiva legge, al finanziamento di altre funzioni trasferite, ovvero a incrementare la quota di cui all'articolo 7, comma 6, della
7. I criteri di cui al comma 3, lettere b), c) e d), per il personale del comparto regione e enti locali, e i criteri di cui alla lettera e) del comma medesimo, per i dirigenti, costituiscono criteri sussidiari per la Giunta regionale nel caso in cui debba provvedere a seguito di valutazione di inadeguatezza della proposta della giunta dell’unione. In tal caso, i criteri sono utilizzati mantenendo comunque la priorità per il trasferimento del personale del comparto che risulta assegnato alla funzione alla data del 31 dicembre 2014.
Art. 18. Prime disposizioni in materia di mercato del lavoro
1. Per garantire la continuità dei servizi e delle politiche attive del lavoro nelle more del subentro della Regione nella titolarità della funzione, secondo quanto previsto dal
a) i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato nei servizi per l’impiego, fino al 31 dicembre 2016;
b) i contratti di appalto dei servizi per l'impiego ed i contratti di servizio con le società in house, sino all'individuazione dei nuovi contraenti da parte della Regione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2016.
Art. 19. Disposizioni finali
1. Per individuare il personale di cui all'articolo 7, comma 6, della
1 bis. Nel caso previsto dal comma 1, ultimo periodo, si procede al trasferimento alla Regione, senza autorizzazione dell'ente di provenienza, del personale ritenuto idoneo, per ciascun ente di provenienza fino a raggiungere il quindici per cento del numero di unità complessivamente trasferite dall'ente medesimo come risultanti dall'allegato D della presente legge, considerando nel calcolo anche il personale che è stato già trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della
2. I fondi per il salario accessorio di cui all'allegato D sono modificati con successiva legge, al fine di renderli conformi alle modifiche intervenute ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 17. L’allegato D bis reca il costo del personale trasferito dalle unioni di comuni alla Regione, per la costituzione dei relativi fondi. Gli allegati D e D bis sono altresì modificati con successiva legge, al fine di renderli conformi alle rettifiche, richieste dagli enti locali interessati, di errori materiali sui dati trasmessi relativi al costo del personale [4].
3. L'elenco del personale trasferito alla Regione ai sensi del presente capo e della
4. Restano fermi gli effetti degli accordi e delle convenzioni stipulati dalle province e dai comuni prima dell’entrata in vigore della presente legge, secondo la disciplina previgente degli articoli 13 e 14 della
5. La Regione provvede, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, agli interventi volti a consentire la piena operatività degli uffici territoriali dal 1° gennaio 2016. Le province e la Città metropolitana di Firenze assicurano la necessaria assistenza.
6. Le deliberazioni della Giunta regionale contenenti gli elenchi di personale oggetto di trasferimento, di cui agli articoli 7, comma 6, 12 e 13, della
7. Eventuali errori materiali relativi all’identificazione del personale destinato al trasferimento di cui alla presente legge sono corretti con deliberazione della Giunta regionale su richiesta dell’ente cedente. I codici fiscali dei soggetti che risultano trasferiti ai sensi dell'articolo 17 e del comma 6 del presente articolo, non sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sono conservati agli atti della Regione e utilizzati per le finalità di cui all’articolo 8, comma 5, della
8. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la documentazione, connessa all'esercizio delle funzioni trasferite, detenuta dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze direttamente o presso società o enti partecipati, anche contenuta in banche dati, che gli enti medesimi devono trasmettere alla Regione entro il termine stabilito dalla deliberazione medesima. Gli enti interessati, compresi le società e gli enti partecipati, sono tenuti all'adempimento a titolo gratuito. Salvo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale, dalla data della trasmissione della documentazione cessa il trattamento dei dati da parte del soggetto cedente.
9. Al fine di dare corso alle convenzioni di cui all’articolo 7, comma 6, della
9 bis. Gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e gli enti dipendenti della Regione non sono tenuti alle procedure obbligatorie di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015 per la copertura di posti vacanti nella propria dotazione organica [6].
9 ter. Le disposizioni di cui al presente capo IV costituiscono attuazione dell'articolo 9, comma 3, della
9 quater. La Giunta regionale procede all'analisi organizzativa degli effetti a regime sulla struttura regionale dell'acquisizione delle funzioni e del personale di cui alla
9 quinquies. Qualora gli enti locali, successivamente alla data del trasferimento, abbiano rettificato, per errore materiale o per nuova valutazione dell'amministrazione, la posizione degli interessati, indicando la spettanza dei compensi di cui all'articolo 9, comma 5, lettere b) e c), della
a) a decorrere dalla data del trasferimento, nel caso in cui è dichiarato l'errore materiale per il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2;
b) a decorrere dal mese successivo alla data in cui l'ente locale, a seguito di nuova valutazione, ha dato l'assenso al trasferimento anche della posizione per la quale è prevista l'indennità, per il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 1 bis [9].
9 sexies. In relazione alle indennità del personale trasferito ai sensi dei commi 1 e 1 bis, le disposizioni del comma 1, primo periodo, si interpretano in conformità a quanto disposto dal comma 1 bis, quinto periodo, sull'assenso dell'ente di provenienza al trasferimento delle posizioni ivi previste [10].
9 septies. Al fine di far fronte alla situazione eccezionale del Comune di Arezzo, al quale non risulta trasferito, per le funzioni del turismo di cui all'articolo 4, comma 1, personale avente sede di lavoro nel comune medesimo, la Regione provvede ad attribuire, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 7, lettera d), della
Art. 20. Norma finanziaria
1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 della
2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9 della
3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 – 2017, annualità 2016 e 2017 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:
- anno 2016
in diminuzione, UPB 111 “Azioni di sistema Regione – Enti locali – Spese correnti”, per euro 21.976.066,56
in aumento, UPB di entrata 322 “Proventi diversi”, per euro 20.672.775,68
in aumento, UPB 711 “ Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 40.794.415,20
in aumento, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 1.854.427,04
- anno 2017
in diminuzione, UPB 111 “Azioni di sistema Regione – Enti locali – Spese correnti”, per euro 21.976.066,56
in aumento, UPB di entrata 322 “Proventi diversi”, per euro 20.672.775,68
in aumento, UPB 711 “ Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 40.794.415,20
in aumento, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 1.854.427,04
4. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 19, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte per euro 700.000,00 con gli stanziamenti della UPB 713 “Funzionamento della struttura regionale – Spese di investimento” e per euro 300.000,00 con gli stanziamenti della UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.
5. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 4, al bilancio di previsione 2015 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:
- anno 2015
in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 1.000.000,00
in aumento, UPB 713 “ Funzionamento della struttura regionale – Spese di investimento”, per euro 700.000,00
in aumento, UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 300.000,00
6. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 6 bis, della
7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 21. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Allegato A di cui all’articolo 14
Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 2:
A) AGRICOLTURA
B) CACCIA E PESCA NEL MARE E NELLE ACQUE INTERNE
C) ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
articolo 3, comma 1, lettera b) della
D) AMBIENTE
1) RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI
legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);
legge regionale 29 luglio 1996, n.60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica, dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della
2) DIFESA DEL SUOLO, DI DIFESA DELLA COSTA E DEGLI ABITATI COSTIERI, DEMANIO IDRICO
articoli 26, 27 e 27 bis legge 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
3) TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA
articolo 21 comma della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
4) INQUINAMENTO ACUSTICO
legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), ad esclusione delle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, concernenti la viabilità provinciale.
5) TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
articolo 20 della
6) AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) E AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)
articolo 72-bis della
6 bis) PARCHI, AEREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ
articolo 17 della l.r.88/1998
E) ENERGIA
articolo 29 della
F) OSSERVATORIO SOCIALE
G) VIABILITÀ REGIONALE
articoli 22, 23 e 24 della l.r.88/1998, limitatamente alle attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera g) della presente legge.
Allegato B di cui all’articolo 14
Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni e alla Città
metropolitana ai sensi degli articoli 4 e 5:
A) TURISMO
Articolo 3 della
Articolo 4, comma 1, della
B) TENUTA DEGLI ALBI REGIONALI DEL TERZO SETTORE
Modifica all'articolo 9 della
C) FORESTAZIONE
Allegato C di cui all’articolo 14
ALLEGATO D bis
Unioni di comuni cui sono trasferite le funzioni di forestazione esercitate dalle Province
PROVINCIA DI AREZZO: Unione dei Comuni del Pratomagno
PROVINCIA DI GROSSETO: Unione di Comuni Montana Colline Metallifere
PROVINCIA DI LIVORNO: Unione di Comuni Montana Colline Metallifere
PROVINCIA DI LUCCA: Unione dei Comuni Media Valle del Serchio
PROVINCIA DI MASSA-CARRARA: Unione di Comuni Montana Lunigiana
PROVINCIA DI PISA: Unione Montana Alta Val di Cecina
PROVINCIA DI PRATO: Unione dei Comuni della Val di Bisenzio
PROVINCIA DI PISTOIA: Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese
PROVINCIA DI SIENA: Unione dei Comuni della Val di Merseo
Allegato D [13]
ELENCHI DEL PERSONALE DEGLI ACCORDI E COSTI DI CUI ALL’ARTICOLO 17
(Omissis)
Allegato D bis [14]
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall'art. 10 della
[2] Comma così modificato dall'art. 10 della
[3] Comma inserito dall'art. 12 della
[4] Comma già modificato dall'art. 11 della
[5] Comma così modificato dall'art. 12 della
[6] Comma aggiunto dall'art. 12 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 12 della
[8] Comma aggiunto dall'art. 12 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 24 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 24 della
[11] Comma aggiunto dall'art. 24 della
[12] Comma sostituito dall'art. 16 della
[13] Modificato dall'art. 23 della
[14] Allegato inserito dall'art. 11 della