§ 2.3.115 - L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.
Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, enti comprensoriali
Data:30/10/2015
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 22/2015
Art. 2.  Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 22/2015
Art. 3.  Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 22/2015
Art. 4.  Disposizioni generali. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 22/2015
Art. 5.  Accordi per il trasferimento del personale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 22/2015
Art. 6.  Trasferimento del personale e organizzazione degli uffici regionali. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 22/2015
Art. 7.  Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 22/2015
Art. 8.  Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 22/2015
Art. 9.  Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 22/2015
Art. 10.  Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 22/2015
Art. 11.  Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni. Sostituzione della rubrica del capo III della l.r. 22/2015
Art. 12.  Disposizioni generali. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 22/2015
Art. 13.  Obbligo di esercizio associato. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 22/2015
Art. 14.  Sostituzione degli allegati A e B e inserimento dell'allegato D bis nella l.r. 22/2015
Art. 15.  Coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi. Modifiche all’articolo 71 della l.r. 39/2000
Art. 16.  Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca del contributo. Modifiche all’articolo 91 della l.r. 68/2011
Art. 17.  Approvazione degli elenchi del personale da trasferire alla Regione per le singole funzioni
Art. 18.  Prime disposizioni in materia di mercato del lavoro
Art. 19.  Disposizioni finali
Art. 20.  Norma finanziaria
Art. 21.  Entrata in vigore


§ 2.3.115 - L.R. 30 ottobre 2015, n. 70.

Disposizioni in materia di riordino delle funzioni provinciali. Approvazione degli elenchi del personale delle province soggetto a trasferimento. Modifiche alle leggi regionali 22/2015, 39/2000 e 68/2011.

(B.U. 30 ottobre 2015, n. 49)

 

PREAMBOLO

 

Il Consiglio regionale

 

Visto il titolo V della Costituzione;

 

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

 

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

 

Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale);

 

Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);

 

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

 

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);

 

Considerato quanto segue:

 

1. Dopo l'approvazione della l.r. 22/2015 è stato dato corso alla sua attuazione, con la deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2015, n. 528, adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge medesima e con l'approvazione, da parte delle amministrazioni interessate, degli accordi ivi previsti al punto 13 per il personale da trasferire alla Regione, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2015, n. 827, come stabilito dall'Osservatorio regionale per l'attuazione della l. 56/2014, istituito con deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807;

 

2. Detti accordi, aventi natura organizzativa, hanno riguardato il personale di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della l.r. 22/2015, mentre i successivi accordi definitivi avrebbero dovuto riguardare tutto il personale in trasferimento, compreso il personale di cui all'articolo 7, comma 6, della medesima l.r. 22/2015; negli stessi accordi è stato individuato anche personale relativo a ulteriori funzioni da trasferire, sulla base di esigenze organizzative rilevate nel confronto tra la Regione e le amministrazioni interessate, trasferimento comunque subordinato alla necessaria modifica normativa;

 

3. Gli accordi riguardano il trasferimento di un elevato numero di unità di personale destinato all’esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, e consentono pertanto un limitato ulteriore spazio per l'individuazione del personale di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015, al fine del rispetto degli orientamenti assunti dallo Stato, peraltro richiamati nella medesima l.r. 22/2015, sulla capacità assunzionale massima consentita alla Regione in attuazione del processo di riordino;

 

4. L'emanazione del d.m. semplificazione del 14 settembre 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il 30 settembre 2015, n. 227, ha determinato la necessità di provvedere, entro il 31 ottobre 2015, all'individuazione di tutto il personale delle funzioni oggetto di trasferimento e ad effettuare gli adempimenti posti a carico della Regione, rendendo necessario il tempestivo recepimento del contenuto degli accordi già formalizzati, peraltro in linea con quanto previsto dalla l.r. 22/2015, e la modifica delle previsioni della stessa l.r. 22/2015 sulle modalità di individuazione del personale di supporto di cui all'articolo 7, comma 6, della legge medesima; in questo contesto, è necessario fissare al 1° gennaio 2016 la data dalla quale far decorrere il trasferimento delle funzioni e del personale;

 

5. Si rende pertanto necessario anzitutto modificare, ampliandole nel senso indicato dagli accordi, le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, includendovi sia ulteriori funzioni in materia ambientale, comprese quelle relative ai parchi e alle aree protette, sia talune funzioni attinenti al coordinamento antincendio boschivo, e modificare altresì il procedimento di trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura dalle unioni di comuni alla Regione;

 

6. Si rende inoltre necessario modificare le disposizioni della l.r. 22/2015 relative alle funzioni oggetto di trasferimento ai comuni capoluoghi di provincia o associati negli ambiti di dimensione territoriale adeguata, poiché le vigenti disposizioni non consentono l'individuazione del personale entro il 31 ottobre 2015, essendo ancora in corso e tutt'ora non concluso il processo di definizione degli accordi tra province e comuni; la modifica a tal fine prevista riguarda il trasferimento di tutte le funzioni in materia di turismo ai comuni capoluoghi di provincia, perché le esercitino su tutto il territorio provinciale, e il trasferimento delle funzioni di forestazione a un’unione di comuni per provincia, perché le eserciti sul territorio già di competenza provinciale; resta ferma la previgente disciplina nel caso in cui gli enti procedano, entro la data di entrata in vigore della presente legge, ad approvare gli accordi e a stipulare gli atti associativi;

 

7. E' opportuno modificare la l.r. 22/2015 anche per le parti relative all'organizzazione del personale, per garantire il buon funzionamento degli uffici territoriali della Regione e individuare con precisione gli emolumenti spettanti al personale trasferito fino al rinnovo del contratto decentrato di lavoro, disciplinando la costituzione dei fondi per il salario accessorio e i conseguenti adempimenti degli enti cedenti;

 

8. E' opportuno precisare le norme sul trasferimento dei beni e delle risorse strumentali, al fine di consentire la più agevole conclusione degli accordi a ciò finalizzati;

 

9. E' necessario, nel momento in cui si approvano gli elenchi del personale in trasferimento alla Regione previsti dagli accordi, indicare puntualmente i criteri utilizzati, in applicazione della l.r. 22/2015, anche al fine della loro successiva applicazione, per consentire eventuali integrazioni nei limiti indicati dalla legge, o per consentire, con disposizione di identico contenuto, l'individuazione in tempi celeri del personale destinato ai comuni capoluoghi e alle unioni, ovvero per consentire alcune integrazioni di personale cessato e per il loro utilizzo in via sussidiaria nei trasferimenti di personale dalle unioni alla Regione; altre disposizioni sono preordinate alla modifica del personale in trasferimento, a seguito di cessazioni previste entro il 31 dicembre 2015 o di sopravvenute cause ostative al trasferimento che, pur manifestatesi nel 2015, producono i loro effetti nel 2016;

 

10. Come già stabilito dalla l.r. 22/2015 e in coerenza con questa, la presente legge dispone sulle risorse da impiegare per la spesa del personale da trasferire alla Regione;

 

11. Attesa l'urgenza di provvedere a tutti gli adempimenti successivi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l'entrata in vigore dal giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

 

Approva la presente legge

 

CAPO I

Disposizioni sul trasferimento di funzioni provinciali. Modifiche alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014)

 

Art. 1. Oggetto e finalità. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 22/2015

1. Al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014) le parole: “ entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge ” sono sostituite dalle seguenti: “ entro il 31 dicembre 2015 ”.

 

     Art. 2. Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 22/2015

1. Il numero 1) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“ 1) le funzioni in materia di rifiuti e bonifica dei siti inquinati già esercitate dalle province prima dell’entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione e per il cui effettivo trasferimento si rinviava alla presente legge; nonché le ulteriori funzioni esercitate dalle province ai sensi della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e le funzioni concernenti l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica, dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549); ”.

2. Dopo il numero 6) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“ 6 bis) le funzioni in materia di parchi ed aree protette; ”.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“ 2 bis. Le funzioni di formazione professionale di cui al comma 1, lettera c), si intendono comprensive delle competenze amministrative in materia di istruzione e formazione professionale (IeFP) e di apprendistato. Per funzioni di formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici si intendono esclusivamente le competenze amministrative relative alla programmazione, organizzazione e gestione dei corsi di formazione professionale per l’esercizio delle professioni turistiche previste dalla legge regionale. ”.

 

     Art. 3. Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 22/2015

1. L’articolo 4 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“ Art. 4 - Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 5, sono oggetto di trasferimento ai comuni e alle unioni di comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima dell’entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate nell’allegato B:

a) le funzioni in materia di turismo, compresa la raccolta dei dati statistici ed esclusa la formazione professionale degli operatori turistici;

b) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;

c) le funzioni in materia di forestazione.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono trasferite ai comuni capoluoghi di provincia, che le esercitano su tutto il territorio provinciale.

3. Le funzioni di forestazione sono trasferite alle unioni di comuni, che le esercitano su tutto il territorio nel quale le svolgeva la provincia. Le funzioni sono trasferite nelle more del complessivo riordino degli interventi pubblici forestali e delle modalità di gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione.

4. Il trasferimento delle funzioni e del relativo personale avviene verso gli enti e nei termini e con le modalità di cui all’articolo 13.

5. Il personale delle province del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del Piano dettagliato degli obiettivi (PDO), manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, del requisito della esclusività o della prevalenza nelle strutture specificamente preposte allo svolgimento delle funzioni in materia di sport, può essere assegnato allo svolgimento delle funzioni fondamentali, comprese le attività a supporto di queste e la gestione degli impianti o del patrimonio dell’ente, o essere destinato alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro, in sostituzione del personale cessato o che cesserà dal servizio in detta funzione entro il 31 dicembre 2016, ovvero trasferito, previo assenso dell’interessato, al comune della provincia che ne faccia espressa richiesta entro il 31 ottobre 2015 assumendone il relativo costo nell’ambito della propria capacità assunzionale. La provincia comunica alla Regione, entro sette giorni dall’entrata in vigore del presente articolo, l’elenco del personale suddetto, con gli atti organizzativi o il PDO che giustificano detta identificazione e l'eventuale assegnazione alle funzioni in materia di politiche attive del lavoro. In tale ultimo caso, la Giunta regionale verifica la sussistenza dei requisiti e, con propria deliberazione, identifica in via definitiva il personale interessato.

6. Salvo quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, il comune capoluogo esercita le funzioni di cui al comma 1, lettera a), ad eccezione della raccolta dei dati statistici, in conformità agli indirizzi espressi dalla conferenza degli ambiti di dimensione territoriale adeguata previsti dalla l.r. 68/2011. A tal fine, la conferenza dei comuni dell’ambito, composta e operante ai sensi dell’articolo 18, comma 2 bis, lettera b), n. 2), della l.r. 68/2011, è integrata, ove non ne faccia parte, dal sindaco del comune capoluogo o dall’assessore da lui delegato, che partecipa senza diritto di voto. La conferenza individua i servizi già presenti sul territorio di cui occorre garantire la continuità, e le attività che sono svolte congiuntamente dall’ufficio del comune capoluogo e dagli uffici dei comuni dell’ambito per il più efficace svolgimento della funzione nel territorio medesimo. Il comune capoluogo e i comuni dell’ambito adottano le disposizioni conseguenti per l’attuazione delle deliberazioni della conferenza. Il sindaco del comune capoluogo o l’assessore da lui delegato riferiscono annualmente alla conferenza dei comuni dell’ambito in merito all’attività svolta nell’esercizio della funzione.

7. Entro il 1° marzo 2016, l’unione competente per le funzioni di cui al comma 1, lettera c), costituisce una conferenza dei comuni del territorio provinciale per i quali non sia operanti la convenzione di cui all’articolo 14, comma 2, al fine di consultare periodicamente i comuni interessati sulle attività in corso ed assumere le conseguenti determinazioni comuni nell’ambito delle indicazioni di una cabina di regia istituita con deliberazione della Giunta regionale per la gestione del patrimonio agricolo forestale di competenza della Regione ”.

 

     Art. 4. Disposizioni generali. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 22/2015

1. I commi 3 e 4 dell’articolo 6 della l.r. 22/2015 sono abrogati.

 

     Art. 5. Accordi per il trasferimento del personale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 22/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 le parole: “ alla stipulazione di accordi ” sono sostituite dalle seguenti: “ mediante accordi organizzativi, relativi alle funzioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, ”.

2. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 dopo il primo periodo è inserito il seguente: “ Gli accordi sono formalizzati con deliberazione della Giunta regionale. ”.

3. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 dopo le parole: “ funzione oggetto di trasferimento ” sono inserite le seguenti: “ ; la riorganizzazione può prevedere che, nell’ambito di ciascun ufficio territoriale e per le funzioni trasferite, il personale sia assegnato, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori, a funzioni diverse da quelle specifiche per le quali il trasferimento è stato disposto, al fine di valorizzare e ottimizzare le risorse professionali e garantire il buon funzionamento degli uffici e l’efficace svolgimento delle funzioni trasferite; gli incarichi dirigenziali sono ridefiniti in relazione al piano di riorganizzazione, avuto riguardo all'esercizio, anche a livello regionale, del complesso delle funzioni trasferite. ”.

4. Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 le parole: “ di accordi ” sono sostituite dalle seguenti: “ degli accordi ”.

5. Il comma 6 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“ 6. Oltre al personale che esercita la funzione trasferita, come individuato dagli accordi di cui al comma 1, con deliberazione della Giunta regionale è individuato nominativamente il personale svolgente compiti di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo, da trasferire alla Regione. Detto personale è soggetto a trasferimento nei limiti delle risorse che risultano complessivamente disponibili ai sensi delle norme di cui all’articolo 9, comma 3, detratta una quota di 500.000,00 euro che è destinata a finanziare convenzioni per incentivare lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 6, ultimo periodo. ”

6. Il primo periodo del comma 7 dell'articolo 7 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: “ Le province e la città metropolitana, sulla base del modello di rilevazione trasmesso dalla Regione, quantificano il costo annuo lordo teorico a tempo pieno di ciascuna unità di personale soggetta a trasferimento, come risultante al 31 dicembre 2014; per il personale delle categorie del comparto che alla suddetta data risultava incaricato, ai sensi dell’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), di funzioni dirigenziali, il costo è calcolato considerando la posizione che risulta al momento del trasferimento, riportata in via teorica al 31 dicembre 2014. ”.

 

     Art. 6. Trasferimento del personale e organizzazione degli uffici regionali. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 22/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“ 2. Il personale a tempo indeterminato trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 7, commi 2 e 6, confluisce in una apposita dotazione organica provvisoria fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014. ”.

2. Dopo il comma 6 dell'articolo 8 della l.r.22/2015 sono aggiunti i seguenti:

“ 6 bis. In deroga a quanto previsto al comma 6, gli oneri di gestione delle sedi delle province e della città metropolitana destinate all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, possono essere assunti a carico della Regione a decorrere dalla data di trasferimento del personale, secondo quanto previsto al comma 6 ter. Alla gestione di tali sedi continuano a provvedere gli enti di provenienza, che assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi ed a tale fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere sino all’individuazione dei nuovo contraenti da parte della Regione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2016.

6 ter. La Giunta regionale, previa intesa con gli enti di provenienza, individua con deliberazione, le sedi di cui all'articolo 2, i servizi di cui al comma 6 bis e definisce le modalità di rimborso dei relativi oneri. ”.

3. Al comma 7 dell'articolo 8 della l.r. 22/2015, dopo le parole: “ l'eventuale assegnazione di personale ” sono inserite le seguenti: “ delle categorie del comparto ”.

4. Al comma 10 dell'articolo 8 della l.r. 22/2015 le parole: “ sessanta giorni ” sono sostituite dalle seguenti: “ centottanta giorni ”.

 

     Art. 7. Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 22/2015

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“ 1. Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal 1° gennaio 2016. A far data dal 1° gennaio 2016 il personale a tempo indeterminato è trasferito nei ruoli organici della Regione Toscana e confluisce nella dotazione organica provvisoria di cui all'articolo 8, comma 2. ”.

2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 i periodi terzo, quarto e quinto sono soppressi.

3. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“ 2 ter. A decorrere dalla data di trasferimento delle funzioni alla Regione Toscana, le entrate extratributarie connesse all'esercizio delle funzioni medesime sono introitate senza vincolo di destinazione. ”.

4. Al comma 3 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 le parole: “ Entro quindici giorni dalla stipulazione degli accordi di cui all’articolo 7 e dalla ricognizione delle opere di cui all’articolo 10, commi 7 e 9 ” sono sostituite dalle seguenti: “ Dopo la formalizzazione degli accordi di cui all’articolo 7 ”; la parola: “ trasferito ” è sostituita dalle seguenti: “ da trasferire, compreso il personale di cui all’articolo 7, comma 6 ”; la parola: “ integralmente ” è soppressa.

5. Il comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“ 5. Ai sensi dell’articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dall'eventuale maggiore consistenza del fondo. Fino all’applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo e nei limiti delle disponibilità dei fondi specifici di cui al comma 7:

a) i compensi di cui all’articolo 17, comma 2, lettera a), del CCNL 1° aprile.1999 e quelli di cui all’articolo 29 del CCNL 23 dicembre 1999 sono determinati sulla base della misura comunicata dalle amministrazioni di provenienza tenendo conto delle risultanze del sistema di valutazione e dei criteri definiti dalla Regione per i propri dipendenti, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori, e limitatamente ai compensi dell'articolo 29 sopracitato, non oltre all'importo riconosciuto agli altri dirigenti regionali;

b) i compensi di cui all’articolo 10 del CCNL 31 marzo 1999 e di cui all’articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004 riconosciuti, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza ai titolari di incarico di posizione organizzativa, continuano ad essere corrisposti dalla Regione al personale incaricato negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza e sulla base, per la retribuzione di risultato, delle risultanze del sistema di valutazione adottato dalla Regione, salvo diversa intesa con le rappresentanze sindacali dei lavoratori;

c) le indennità di cui all’articolo 17, comma 2, lettere e), f) e i), del CCNL 1° aprile 1999 riconosciute, alla data del 31 dicembre 2015, dalle amministrazioni di provenienza al personale trasferito continuano ad essere corrisposte dalla Regione al personale, negli importi comunicati dalle stesse amministrazioni di provenienza;

d) le indennità di cui all’articolo 17, comma 2, lettera d), del CCNL 1° aprile1999 e di cui all’articolo 37, comma 1, lettera b), del CCNL 6 luglio 1995 sono corrisposte al personale trasferito al ricorrere dei presupposti contrattuali. ”.

6. Dopo il comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“ 5 bis. Il personale trasferito, titolare di incarico di posizione organizzativa alla data del 31 dicembre 2015, mantiene la titolarità dello stesso; la declaratoria della posizione organizzativa può essere modificata nell'ambito delle funzioni oggetto di trasferimento, previa informazione alle rappresentanze sindacali dei lavoratori. ”.

7. Dopo il comma 5 bis dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“ 5 ter. In via transitoria, al fine di far fronte alle esigenze organizzative derivanti dal trasferimento delle funzioni, al personale trasferito, appartenente al contingente della stessa amministrazione di provenienza, possono essere attribuite, sulla base del piano di riorganizzazione di cui all’articolo 7, comma 3, posizioni organizzative per l'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento, nei limiti delle risorse disponibili nello specifico fondo di cui al comma 7. ”.

8. Dopo il comma 5 ter dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“ 5 quater. A decorrere dal 1° gennaio 2016, cessano di avere effetto i comandi presso altre amministrazioni, eventualmente in essere per il personale trasferito. ”.

9. Al comma 6 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 la parola: “ erogate ” è sostituita dalla seguente: “ destinate ”, e le parole: “ incrementa le risorse ” sono sostituite dalle seguenti: “ incrementa stabilmente le risorse ”.

10. Il comma 8 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“ 8. Le amministrazioni cedenti riducono le risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto e della dirigenza, di rispettiva competenza, presenti nei relativi fondi, per un importo complessivo corrispondente a quanto dalle stesse erogato o erogabile, con riferimento alle risorse stabili anno 2015, al momento del trasferimento del personale. ”.

11. Al comma 9 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “ Le somme corrisposte al momento del trasferimento da ciascuna delle province interessate devono essere conteggiate dalle stesse ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della l. 296/2006.”.

12. Dopo il comma 9 dell’articolo 9 della l.r. 22/2015 è inserito il seguente:

“ 9 bis. I compensi professionali di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, spettano agli avvocati trasferiti ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della presente legge in misura corrispondente a quanto percepito dai singoli avvocati della Regione allo stesso titolo, e la relativa spesa non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione del limite dello stanziamento di cui al medesimo articolo 9, comma 6 del d.l. 90/2014. Le somme corrisposte ai sensi del presente comma, al momento del trasferimento, da ciascun ente interessato, devono essere conteggiate dall’ente medesimo ai fini del rispetto della l. 296/2006 e dell'articolo 9, comma 6, del d.l. 90/2014 convertito dalla l. 114/2014. ”.

 

     Art. 8. Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 22/2015

1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 le parole: “ accordi, stipulati ” sono sostituite dalle seguenti: “ accordi organizzativi, formalizzati ”.

2. Al comma 6 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 le parole: “ secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all’articolo 7 ” sono sostituite dalle seguenti: “ secondo le modalità stabilite in accordi organizzativi, formalizzati con deliberazione della Giunta regionale ”.

3. Al comma 9 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 le parole: “ Nelle more dell’approvazione della legge di cui all’articolo 9, comma 3, ” sono soppresse.

4. Il comma 13 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“ 13. Gli accordi di cui al comma 1 sono formalizzati, con deliberazione della Giunta regionale, entro un anno dalla data di trasferimento della funzione e del personale di cui all’articolo 9, comma 1. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionali. L’accordo può prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L'accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene immobile, deve essere trascritto dall’ente che mantiene la proprietà del bene alla Conservatoria dei registri immobiliari. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014. Il trasferimento dei beni comporta anche il subentro nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, incluse le rate di mutuo in scadenza dalla data del trasferimento. La legge di cui al comma 16, che recepisce l’accordo relativo al trasferimento dei beni immobili indica l’atto che costituisce titolo per le trascrizioni. ”.

5. Al comma 14 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “ Il subentro della Regione di cui al presente comma avviene a titolo gratuito. ”.

6. Al comma 16 dell’articolo 10 della l.r. 22/2015 la parola: “ stipulazione ” è sostituita dalla seguente: “ formalizzazione ”, e le parole: “ decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima ” sono sostituite dalle seguenti: “ decorre dalla data prevista dalla legge di recepimento ”.

 

     Art. 9. Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 22/2015

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente:

“ 4 bis. Fino alla data di trasferimento delle funzioni e del personale, la Giunta regionale può adottare direttive o emanare istruzioni per lo svolgimento delle funzioni medesime nel periodo transitorio, anche a fini di coordinamento, in particolare nelle materie per le quali occorre provvedere in attuazione di atti della programmazione dell'Unione europea, dello Stato o della Regione, cui le amministrazioni interessate sono tenute ad attenersi. ”.

 

     Art. 10. Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 22/2015

1. L'ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente: “ In caso di mantenimento di sede lavorativa presso l'unione di comuni, il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la Regione e l'unione di comuni, utilizza a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, ad eccezione dei commi 3 e 6, e di cui all'articolo 9, ad eccezione dei commi 2 e 3. ”.

2. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“ 3. La giunta dell’unione provvede, entro il termine stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale:

a) a individuare il personale di cui all’articolo 95, comma 1, lettera a), della l.r. 68/2011, in servizio al 31 dicembre 2014, non considerando il personale già cessato alla data dell’individuazione, nonché il personale di cui è prevista la cessazione, entro il 31 dicembre 2016, per effetto di processi di riorganizzazione dell’unione derivanti dall’applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013;

b) a formulare una conseguente proposta di trasferimento del personale per l’esercizio della funzione trasferita, motivando gli eventuali scostamenti numerici o nominativi, rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2014, sulla base degli atti organizzativi adottati prima della trasmissione della tabella di cui all’articolo 40 della l.r. 68/2011;

c) a individuare gli altri contratti di lavoro, stipulati alla data del 31 dicembre 2014 e in corso, relativi all’esercizio della funzione in via esclusiva;

d) a individuare i beni destinati in via esclusiva all’esercizio della funzione, per la successione della Regione, a titolo gratuito, nei diritti di proprietà e negli altri diritti reali;

e) a individuare i rapporti attivi e passivi, i procedimenti e i contenziosi in corso, relativi all’esercizio della funzione. ”.

3. Il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“ 4. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere individuati, anche su proposta della giunta dell’unione, i beni, nonché i rapporti attivi e passivi, e i procedimenti in corso, per i quali la Regione prevede il subentro in deroga a quanto previsto dall’articolo 10, stabilendo la decorrenza di detto subentro. Per gli altri rapporti e procedimenti, la Giunta regionale stabilisce le modalità per l’esercizio in via transitoria. Restano comunque di competenza dell’unione di comuni le controversie originate da fatti antecedenti alla data del 1° gennaio 2016. ”.

4. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente:

“ 4 bis. Se sulle proposte dell’unione è raggiunta l’intesa, questa è formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, che provvede sul subentro della funzione ai sensi dell’articolo 95, comma 4, della l.r. 68/2011. Se la Giunta regionale non ritiene adeguate le proposte, fissa un termine non superiore a dieci giorni entro i quali la giunta dell’unione deve esprimersi. In caso di ulteriore valutazione di inadeguatezza, la Giunta regionale delibera sul subentro della funzione sulla base degli elementi in suo possesso. In tal caso, la percentuale di cui all’articolo 95, comma 8, della l.r. 68/2011 si applica anche per ogni unità di personale che resta all’unione di comuni, rispetto al personale a tempo indeterminato che risultava assegnato in via prevalente o esclusiva alla data del 31 dicembre 2014. ”.

5. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 12 della l.r. 22/2015 è aggiunto il seguente:

“ 4 ter. Per effetto del trasferimento, le risorse di cui all’articolo 94 della l.r. 68/2011 sono ridotte delle somme relative al costo del personale trasferito, come individuato ai sensi dell’articolo 8, comma 7, nonché al mancato trasferimento del personale, di cui al comma 4 bis, ultimo periodo. ”.

 

     Art. 11. Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni. Sostituzione della rubrica del capo III della l.r. 22/2015

1. La rubrica del capo III della l.r. 22/2015 è sostituita dalla seguente: “ CAPO III - Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni ”.

 

     Art. 12. Disposizioni generali. Sostituzione dell'articolo 13 della l.r. 22/2015

1. L'articolo 13 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“ Art. 13 - Disposizioni generali

1. Il presente capo disciplina il trasferimento delle funzioni ai comuni e alle unioni di comuni.

2. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo parere dell’assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni o dalle unioni di comuni per il trasferimento dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse.

3. Al trasferimento si provvede mediante accordi organizzativi tra provincia, comuni e unioni di comuni interessati. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. I decreti sono trasmessi al Ministero dell’interno, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.c.m. 26 settembre 2014. I decreti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e costituiscono, quanto agli immobili oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni.

4. La provincia trasmette alla Regione, nel termine stabilito dalla Regione medesima in coerenza con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), di seguito indicato come “decreto ministeriale 14 settembre 2015”, gli elenchi del personale del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del PDO, manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, del requisito dell'esclusività o della prevalenza dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 4 nelle strutture specificamente preposte a detto svolgimento, da trasferire ai comuni e alle unioni di comuni, nonché gli elenchi del personale con altri rapporti di lavoro aventi i medesimi requisiti. Le province trasmettono altresì i dati di cui all'articolo 7, comma 7, relativi al costo del personale. Negli elenchi del personale da trasferire non è considerato, oltre al personale già cessato a qualsiasi titolo, il personale di cui è prevista la cessazione entro il 31 dicembre 2016 per effetto di processi di riorganizzazione derivanti dall’applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. n. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013.

5. La Giunta regionale, effettuate le verifiche sulla sussistenza dei requisiti di cui al comma 4, provvede con propria deliberazione a individuare in via definitiva il personale da trasferire a decorrere dal 1° gennaio 2016, con l'indicazione del relativo costo:

a) ai singoli comuni capoluoghi;

b) alle singole unioni di comuni. Per ogni provincia è individuata una unione di comuni, come specificata dall'allegato D bis.

6. Il personale individuato ai sensi del comma 5 è destinato in via esclusiva al trasferimento agli enti di cui al medesimo comma. Le province comunicano agli enti interessati e alla Regione, entro il 1° dicembre 2015, i nominativi del personale individuato per il quale non può provvedersi al trasferimento, a causa di cessazioni già avvenute o previste fino al 31 dicembre 2015, o di modificazioni delle posizioni degli interessati ostative al trasferimento, anche derivanti dai processi di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015. Al personale trasferito si applica l'articolo 10 del medesimo decreto ministeriale 14 settembre 2015.

7. Al fine di sostenere il processo di trasferimento delle funzioni e del personale si provvede annualmente:

a) all'attribuzione alle unioni di comuni di cui all'allegato D bis di premialità commisurate al costo del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento. Dette premialità sono attribuite nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 90, comma 9, della l.r. 68/2011, non considerando i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo medesimo;

b) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis delle risorse già spettanti alla Provincia di Pistoia, ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2011, commisurate al costo del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento;

c) all'attribuzione all'unione di comuni individuata dall'allegato D bis delle risorse già spettanti alla Provincia di Livorno, ai sensi dell'articolo 94 della l.r. 68/2011, commisurate al costo del personale trasferito, ed effettivamente in servizio, riferito al momento del trasferimento;

d) all'attribuzione ai comuni capoluoghi delle risorse per l'esercizio delle funzioni a essi trasferite, nell'ambito di quelle previste nel bilancio regionale e già attribuite alle province per l'esercizio delle funzioni medesime;

e) se le risorse non sono sufficienti a garantire i contributi di cui alle lettere a), b) e c), questi sono ridotti proporzionalmente

8. Le funzioni di cui all’articolo 3, lettera f), della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) sono esercitate dai comuni sulla base degli indirizzi e secondo le modalità di coordinamento definite dalla normativa regionale di settore, come modificata ai sensi dell’articolo 1, comma 4.

9. Il personale trasferito, salvo diverso accordo tra la provincia e l'ente destinatario della funzione previa consultazione con le organizzazioni sindacali, continua a operare presso il luogo di lavoro della provincia da cui è stato trasferito, utilizzando a titolo gratuito le risorse strumentali e i beni mobili e immobili già in uso. Mediante l'accordo di cui al comma 2 sono trasferiti i beni e le risorse strumentali. Sono considerati per il trasferimento, ai sensi dell'articolo 2 del d.p.c.m. 26 settembre 2014, i beni mobili e immobili e le risorse strumentali che, alla data di entrata in vigore della l. 56/2014, risultano correlati o destinati all'esercizio della funzione, come desumibili anche dall'inventario o dal piano economico gestionali. L’accordo può prendere in considerazione beni diversi, che risultano, per valutazione congiunta delle amministrazioni, idonei al soddisfacimento delle medesime finalità. Il trasferimento della proprietà e degli altri diritti reali sui beni avviene a titolo gratuito. L'accordo può prevedere, in alternativa al trasferimento della proprietà o degli altri diritti reali, l'uso a titolo gratuito dell'intero bene o della parte del bene connessa all'esercizio della funzione, per tutta la durata di detto esercizio; tale vincolo, in caso di bene immobile, deve essere trascritto dall’ente che mantiene la proprietà del bene alla Conservatoria dei registri immobiliari. Per l'individuazione del valore dei beni da iscrivere nel patrimonio dell'ente subentrante, si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014.

10. L'ente destinatario della funzione subentra in tutti i procedimenti amministrativi in corso attinenti alla funzione trasferita, salvo quelli a istanza di parte, che sono conclusi dalla provincia avvalendosi a titolo gratuito del personale trasferito; ove necessario, si procede a intese o accordi organizzativi tra gli enti interessati. L'unione di comuni può avvalersi, mediante convenzione, degli operai forestali, eventualmente non trasferiti per effetto del comma 4, ultimo periodo, fino alla cessazione.

11. Fermo restando il trasferimento del personale ai sensi del presente articolo, i comuni capoluoghi di provincia e le unioni di comuni possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell’articolo 20 della l.r. 68/2011, affidare alla provincia l’esercizio della funzione.

12. Per la successione nei rapporti in corso si applicano, salvo diverso accordo tra gli enti, i principi di cui all'articolo 10, commi 2, 4, 5, 6, 11, intendendo in luogo della Regione, a seconda dei casi, il comune capoluogo o l'unione di comuni. ”.

 

     Art. 13. Obbligo di esercizio associato. Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 22/2015

1. L'articolo 14 della l.r. 22/2015 è sostituito dal seguente:

“ Art. 14 - Esercizio associato

1. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), il comune capoluogo può affidare l'esercizio della funzione, ad eccezione dei compiti di raccolta dei dati statistici, ai comuni degli ambiti di dimensione territoriale adeguata. La convenzione deve essere stipulata tra il comune capoluogo e tutti i comuni dell'ambito territoriale interessato. Si applicano le disposizioni dell’articolo 18, comma 2 bis, della l.r. 68/2011.

2. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), l’unione di comuni può affidare, previo parere favorevole della Giunta regionale, l'esercizio della funzione ai comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata, se ciò consente la più efficace gestione del patrimonio agricolo-forestale della Regione esistente nell’ambito medesimo. La convenzione deve essere stipulata tra l’unione di comuni e tutti i comuni dell'ambito territoriale interessato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 2 bis, lettera b), n. 2), della l.r. 68/2011. ”.

 

     Art. 14. Sostituzione degli allegati A e B e inserimento dell'allegato D bis nella l.r. 22/2015

1. L'allegato A della l.r. 22/2015 è sostituito dall'allegato A della presente legge.

2. L'allegato B della l.r. 22/2015 è sostituito dall'allegato B della presente legge.

3. Dopo l’allegato D della l.r. 22/2015 è inserito l'allegato D bis, di cui all'allegato C della presente legge.

 

CAPO II

Funzioni di coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana)

 

     Art. 15. Coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi. Modifiche all’articolo 71 della l.r. 39/2000

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 71 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana) è aggiunta la seguente:

“ b bis) il referente AIB e il responsabile del centro operativo antincendi boschivi (COP AIB) di ambito provinciale. ”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 71 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:

“ 5 bis. Le funzioni di coordinamento della lotta attiva agli incendi boschivi tramite i soggetti di cui al comma 1, lettera b bis), sono esercitate dalla Regione a decorrere dal trasferimento del personale provinciale del comparto regioni-enti locali che risulta assegnato ai compiti di cui alla medesima lettera b bis). Il trasferimento di detto personale è effettuato secondo la disciplina prevista dal capo II della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). ”.

 

CAPO III

Correzione errori materiali. Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

 

     Art. 16. Verifica dell'effettività dell'esercizio associato e revoca del contributo. Modifiche all’articolo 91 della l.r. 68/2011

1. Al comma 4 dell’articolo 91 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), le parole: “ commi 6, 7 e 9 ” sono sostituite dalle seguenti: “ commi 5, 6, 7 e 9 ”.

2. Al comma 8 dell’articolo 91 della l.r. 68/2011 le parole: “ commi 6, 7 e 9 ” sono sostituite dalle seguenti: “ commi 5, 6, 7 e 9. ”.

 

CAPO IV

Approvazione del contenuto degli accordi e disposizioni finali e finanziarie

 

     Art. 17. Approvazione degli elenchi del personale da trasferire alla Regione per le singole funzioni

1. Al fine di provvedere, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, lettera d), della l.r. 22/2015, in conformità con le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 14 settembre 2015 (Criteri per la mobilità del personale dipendente a tempo indeterminato degli enti di area vasta dichiarato in soprannumero, della Croce rossa italiana, nonché dei corpi e servizi di polizia provinciale per lo svolgimento delle funzioni di polizia municipale), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 settembre 2015, n. 227, sono approvati gli elenchi del personale da trasferire dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze di cui all’allegato D, come definiti dagli accordi organizzativi previsti dal punto 13 della deliberazione della Giunta regionale 9 aprile 2015, n. 528 e formalizzati, secondo le indicazioni dell’Osservatorio regionale, istituito con deliberazione della Giunta regionale 29 settembre 2014, n. 807, con deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2015, n. 827, previa adozione di corrispondenti atti delle amministrazioni interessate. Negli elenchi sono riportati il cognome, il nome e il codice fiscale di ciascun soggetto interessato. L'allegato D riporta, in specifica tabella, le risorse di cui all'articolo 9, comma 6, della l.r. 22/2015.

2. Gli elenchi di cui all’allegato D contengono altresì, in conformità agli accordi organizzativi di cui al comma 1, i nominativi del personale individuato per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 1) e 6 bis), della l.r. 22/2015, e all’articolo 71 della l.r. 39/2000. Sulle cessazioni eventualmente intervenute dopo la formalizzazione degli accordi si provvede con cancellazioni ai sensi dei commi 4 e 6. I nominativi del personale della Città metropolitana di Firenze relativi alla funzione strade regionali sono integrati, a seguito di intesa tra la Città metropolitana di Firenze medesima e la Giunta regionale, con deliberazione della Giunta regionale, nella misura delle due unità previste dall'accordo organizzativo formalizzato con d.g.r. 827/2015 [1].

3. Sono confermati, anche per le finalità di cui ai commi 4, 6 e 7, i criteri di individuazione del personale, come derivanti dall’applicazione della l.r. 22/2015 e dalla del. g.r. 528/2015 e come risultanti dagli accordi organizzativi di cui al comma 1:

a) individuazione del numero massimo di unità necessarie per l’esercizio della funzione, come indicato ai sensi dell’articolo 7, comma 3, della l.r. 22/2015 e del punto 6 della del. g.r. 528/2015;

b) ricognizione e conseguente individuazione del personale delle categorie del comparto regioni e enti locali che risultava, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del piano dettagliato degli obiettivi (PDO) forniti dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze, manifestamente in possesso, alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), del requisito dell’esclusività o della prevalenza dello svolgimento della funzione oggetto di trasferimento nelle strutture specificamente preposte a detto svolgimento, in applicazione del criterio di cui all’articolo 7, comma 3, della l.r. 22/2015;

c) individuazione del personale delle categorie del comparto regioni e enti locali che le province e la Città metropolitana di Firenze hanno proposto in trasferimento, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del PDO o della documentazione delle attività svolte, operante in altre strutture dell’ente, e di cui è stata verificata, in contraddittorio tra gli enti e la Regione, la manifesta sussistenza del requisito dell’esclusività o della prevalenza dello svolgimento della funzione oggetto di trasferimento di cui all'articolo 7, comma 5, lettera a), della l.r. 22/2015, pervenendo alle valutazioni conclusive, raggiunte nei gruppi tecnici costituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della medesima l.r. 22/2015 e della del. g.r. 528/2015, sulla base delle esigenze organizzative ivi rilevate;

d) individuazione del restante personale delle categorie del comparto regioni ed enti locali che le province e la Città metropolitana di Firenze hanno proposto in trasferimento, sulla base degli atti organizzativi o del piano esecutivo di gestione o del PDO o della documentazione delle attività svolte, e di cui è stata verificata, in contraddittorio tra gli enti e la Regione, la manifesta sussistenza degli altri requisiti di cui all'articolo 7, comma 5, lettere b), c) e d), della l.r. 22/2015, pervenendo alle valutazioni conclusive, raggiunte nei gruppi tecnici costituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della l.r. 22/2015 e della del. g.r. 528/2015, sulla base delle reciproche esigenze organizzative;

e) individuazione, anche in deroga al criterio dell’esclusività o della prevalenza alla data dell’entrata in vigore della l. 56/2014, al fine di dare piena attuazione all’articolo 2 della l.r. 22/2015 e di consentire l’esercizio effettivo della funzione oggetto di trasferimento, del seguente personale che, per valutazione congiunta della Regione e degli enti interessati, effettuata sulla base delle reciproche esigenze organizzative e di criteri condivisi nei gruppi tecnici costituiti ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della l.r. 22/2015 e della del. g.r. 528/2015, è risultato comunque svolgere la funzione in un periodo non antecedente al 2013:

1) personale delle categorie del comparto assegnato alle funzioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), n. 6), f) e g), e comma 2;

2) dirigenti svolgenti in tutto o in parte la funzione.

4. Gli elenchi di cui all'allegato D possono essere modificati, con conseguente modifica del personale destinato al trasferimento, con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi entro sette giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nei seguenti casi:

a) cessazione del dipendente, già avvenuta o prevista entro il 31 ottobre 2015, con conseguente cancellazione dall’elenco;

b) modificazione dell’elenco con l’aggiunta di dipendenti di cui sia stata tardivamente accertata, con le modalità e nei limiti di cui al comma 5, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 3, lettera b); l’integrazione avviene a titolo di modifica dell’accordo organizzativo ed è effettuata in via prioritaria mediante automatica sostituzione del personale di cui alla lettera a) e, in subordine, incrementando il numero del personale previsto in trasferimento, in tale ultimo caso sulla base delle esigenze organizzative rilevate dalle amministrazioni interessate.

5. L’integrazione di cui al comma 4, lettera b), è disposta sulla base di formale richiesta della provincia o della Città metropolitana di Firenze, anche tenendo conto delle richieste del personale pervenute dopo la formalizzazione degli accordi di cui al comma 1, e della documentazione prevista dal medesimo comma 4, lettera b), trasmessa dalla provincia o dalla Città metropolitana interessata, con motivazione sul tardivo accertamento e sulle proprie esigenze organizzative nel caso in cui non si possa provvedere a sostituzione automatica di altro personale cessato, comprensiva dei dati di costo di cui all’articolo 7, comma 7, della l.r. 22/2015. L’accertamento della sussistenza o della insussistenza dei requisiti e, se del caso, delle diverse esigenze organizzative della Regione, è effettuata con deliberazione della Giunta regionale. Il costo del personale complessivo per il quale, dopo la modifica, si provvede al trasferimento, determina il nuovo limite massimo per l’individuazione del personale di cui all’articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015.

6. La Giunta regionale può effettuare cancellazioni dall'elenco di cui all'allegato D, in presenza di cessazioni già avvenute o previste entro il 31 dicembre 2015 del personale in trasferimento, comprese quelle eventualmente non già accertate ai sensi del comma 4, lettera a), o di modificazioni delle posizioni degli interessati ostative al trasferimento, comprese le cessazioni dal servizio per qualsiasi causa che producono i loro effetti nell'anno 2016 e comprese quelle derivanti dai processi di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015, accertate dagli enti e dalla Regione entro il 31 dicembre 2015, ed effettuare le seguenti modifiche nel limite della spesa di personale di cui all'articolo 20:

a) in caso di personale previsto in trasferimento per la funzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della l.r. 22/2015, integrare l'elenco del personale in trasferimento, previa intesa tra gli organi tecnici di vertice dell'ente interessato e della Regione, applicando i criteri di cui al comma 3, lettera e);

b) negli alti casi, integrare gli elenchi utilizzando il personale di cui all’articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015, inizialmente risultato non soggetto a trasferimento, fino al limite massimo previsto dall'avviso pubblico di cui al punto 7 della del. g.r. 528/2015, motivando sulle priorità relative alle proprie esigenze organizzative;

c) se residuano ulteriori risorse, queste possono essere destinate, con successiva legge, al finanziamento di altre funzioni trasferite, ovvero a incrementare la quota di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015 per il finanziamento delle attività ivi previste [2].

7. I criteri di cui al comma 3, lettere b), c) e d), per il personale del comparto regione e enti locali, e i criteri di cui alla lettera e) del comma medesimo, per i dirigenti, costituiscono criteri sussidiari per la Giunta regionale nel caso in cui debba provvedere a seguito di valutazione di inadeguatezza della proposta della giunta dell’unione. In tal caso, i criteri sono utilizzati mantenendo comunque la priorità per il trasferimento del personale del comparto che risulta assegnato alla funzione alla data del 31 dicembre 2014.

 

     Art. 18. Prime disposizioni in materia di mercato del lavoro

1. Per garantire la continuità dei servizi e delle politiche attive del lavoro nelle more del subentro della Regione nella titolarità della funzione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), le province e la Città metropolitana di Firenze prorogano:

a) i contratti di lavoro a tempo determinato del personale impiegato nei servizi per l’impiego, fino al 31 dicembre 2016;

b) i contratti di appalto dei servizi per l'impiego ed i contratti di servizio con le società in house, sino all'individuazione dei nuovi contraenti da parte della Regione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2016.

 

     Art. 19. Disposizioni finali

1. Per individuare il personale di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015, si procede con le modalità previste dalla del. g.r. 528/2015; restano fermi gli atti già adottati all’entrata in vigore della presente legge, nonché il requisito della disponibilità al trasferimento presso le sedi della Regione Toscana in Firenze da essi previsto. L'individuazione del personale da trasferire, di cui al medesimo articolo 7, comma 6, è effettuata previa autorizzazione al trasferimento da parte della provincia o della Città metropolitana di Firenze. La deliberazione della Giunta regionale con la quale si provvede all'individuazione del personale interessato, che integra a tutti gli effetti il personale di cui all'allegato D, è adottata entro il 31 ottobre 2015. Ove necessario al completamento del personale di cui all’articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015, nel limite massimo previsto dall’avviso pubblico di cui al punto 7 della d.g.r. 528/2015, si può procedere a integrare il personale da trasferire alla Regione secondo le modalità e i requisiti stabiliti dalla Giunta regionale, anche estendendo la procedura alla generalità del personale delle province e della Città metropolitana.

1 bis. Nel caso previsto dal comma 1, ultimo periodo, si procede al trasferimento alla Regione, senza autorizzazione dell'ente di provenienza, del personale ritenuto idoneo, per ciascun ente di provenienza fino a raggiungere il quindici per cento del numero di unità complessivamente trasferite dall'ente medesimo come risultanti dall'allegato D della presente legge, considerando nel calcolo anche il personale che è stato già trasferito ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015. Se il personale idoneo proveniente da un ente supera detta percentuale, questa è applicata avuto riferimento alle prioritarie esigenze organizzative della Regione. Per il restante personale idoneo, l'eventuale diniego dell'ente deve essere adeguatamente motivato sulla base delle ragioni organizzative che ostano al trasferimento. La Regione stabilisce la data dalla quale decorre il trasferimento. In caso di personale in trasferimento cui risultano attribuiti i compensi di cui all'articolo 10 del CCNL 31 marzo 1999, all'articolo 10 del CCNL 22 gennaio 2004, o all'articolo 17, comma 2, lettere f) e i), del CCNL 1° aprile 1999, l'ente di provenienza comunica alla Regione se vi è l'assenso al trasferimento con dette posizioni. Il presente comma si applica anche ai procedimenti non conclusi alla data della sua entrata in vigore. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo, non si applicano se è raggiunta, entro quindici giorni dall'approvazione delle graduatorie, un'intesa tra la Regione e l'ente di provenienza del personale idoneo, formalizzata con deliberazione della Giunta regionale, volta a tenere conto delle esigenze organizzative dell'ente medesimo, sulla base della quale l'ente locale procede alle autorizzazioni al trasferimento [3].

2. I fondi per il salario accessorio di cui all'allegato D sono modificati con successiva legge, al fine di renderli conformi alle modifiche intervenute ai sensi dei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 17. L’allegato D bis reca il costo del personale trasferito dalle unioni di comuni alla Regione, per la costituzione dei relativi fondi. Gli allegati D e D bis sono altresì modificati con successiva legge, al fine di renderli conformi alle rettifiche, richieste dagli enti locali interessati, di errori materiali sui dati trasmessi relativi al costo del personale [4].

3. L'elenco del personale trasferito alla Regione ai sensi del presente capo e della l.r. 22/2015 è altresì integrato, modificato o ridotto a seguito di eventuali sentenze passate in giudicato riguardanti i dipendenti delle province e della Città metropolitana di Firenze; a tali provvedimenti è data esecuzione con decreto del direttore della direzione della Giunta regionale competente in materia di personale. Per gli stessi motivi, all’integrazione, modifica o riduzione provvedono gli altri enti cui il personale è trasferito ai sensi della l.r. 22/2015.

4. Restano fermi gli effetti degli accordi e delle convenzioni stipulati dalle province e dai comuni prima dell’entrata in vigore della presente legge, secondo la disciplina previgente degli articoli 13 e 14 della l.r. 22/2015.

5. La Regione provvede, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, agli interventi volti a consentire la piena operatività degli uffici territoriali dal 1° gennaio 2016. Le province e la Città metropolitana di Firenze assicurano la necessaria assistenza.

6. Le deliberazioni della Giunta regionale contenenti gli elenchi di personale oggetto di trasferimento, di cui agli articoli 7, comma 6, 12 e 13, della l.r. 22/2015, o relative alle modifiche di detti elenchi, contengono il cognome, il nome e il codice fiscale degli interessati al trasferimento e sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

7. Eventuali errori materiali relativi all’identificazione del personale destinato al trasferimento di cui alla presente legge sono corretti con deliberazione della Giunta regionale su richiesta dell’ente cedente. I codici fiscali dei soggetti che risultano trasferiti ai sensi dell'articolo 17 e del comma 6 del presente articolo, non sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sono conservati agli atti della Regione e utilizzati per le finalità di cui all’articolo 8, comma 5, della l.r. 22/2015 [5].

8. Con deliberazione della Giunta regionale è individuata la documentazione, connessa all'esercizio delle funzioni trasferite, detenuta dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze direttamente o presso società o enti partecipati, anche contenuta in banche dati, che gli enti medesimi devono trasmettere alla Regione entro il termine stabilito dalla deliberazione medesima. Gli enti interessati, compresi le società e gli enti partecipati, sono tenuti all'adempimento a titolo gratuito. Salvo quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale, dalla data della trasmissione della documentazione cessa il trattamento dei dati da parte del soggetto cedente.

9. Al fine di dare corso alle convenzioni di cui all’articolo 7, comma 6, della l.r. 22/2015, come modificato dall’articolo 5 della presente legge, e di consentire alle province e alla Città metropolitana di pervenire alle valutazioni conclusive sui processi di mobilità degli agenti della polizia provinciale, l’Osservatorio regionale può prevedere, con propria determinazione, che all’immissione dei dati degli agenti della polizia provinciale nel portale della mobilità si provveda successivamente alla definizione delle convenzioni medesime, e comunque entro il 20 novembre 2015. La determinazione dell’Osservatorio regionale è comunicata all’Osservatorio nazionale.

9 bis. Gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) e gli enti dipendenti della Regione non sono tenuti alle procedure obbligatorie di mobilità di cui al decreto ministeriale 14 settembre 2015 per la copertura di posti vacanti nella propria dotazione organica [6].

9 ter. Le disposizioni di cui al presente capo IV costituiscono attuazione dell'articolo 9, comma 3, della l.r. 22/2015 [7].

9 quater. La Giunta regionale procede all'analisi organizzativa degli effetti a regime sulla struttura regionale dell'acquisizione delle funzioni e del personale di cui alla l.r. 22/2015, al fine del perseguimento di maggiori livelli di efficienza degli uffici e dei servizi. Sulla base degli esiti di tale analisi può procedere alla revisione del modello organizzativo e della dotazione organica complessiva dei dirigenti e dei direttori della Giunta regionale. Alla copertura dei posti della dotazione organica di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo di personale di qualifica dirigenziale a tempo indeterminato o utilizzo di personale ai sensi degli articoli 13, comma 1, 14 e 18 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), e nei limiti ivi previsti [8].

9 quinquies. Qualora gli enti locali, successivamente alla data del trasferimento, abbiano rettificato, per errore materiale o per nuova valutazione dell'amministrazione, la posizione degli interessati, indicando la spettanza dei compensi di cui all'articolo 9, comma 5, lettere b) e c), della l.r. 22/2015, dette indennità sono riconosciute dalla Regione, agli interessati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) a decorrere dalla data del trasferimento, nel caso in cui è dichiarato l'errore materiale per il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2;

b) a decorrere dal mese successivo alla data in cui l'ente locale, a seguito di nuova valutazione, ha dato l'assenso al trasferimento anche della posizione per la quale è prevista l'indennità, per il personale trasferito alla Regione ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 1 bis [9].

9 sexies. In relazione alle indennità del personale trasferito ai sensi dei commi 1 e 1 bis, le disposizioni del comma 1, primo periodo, si interpretano in conformità a quanto disposto dal comma 1 bis, quinto periodo, sull'assenso dell'ente di provenienza al trasferimento delle posizioni ivi previste [10].

9 septies. Al fine di far fronte alla situazione eccezionale del Comune di Arezzo, al quale non risulta trasferito, per le funzioni del turismo di cui all'articolo 4, comma 1, personale avente sede di lavoro nel comune medesimo, la Regione provvede ad attribuire, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 13, comma 7, lettera d), della l.r. 22/2015, risorse aggiuntive per un’unità di personale delle categorie del comparto regioni enti locali destinata allo svolgimento di dette funzioni. A tal fine, il comune, entro il 1° dicembre 2016, trasmette alla Regione il nominativo dell’unità di personale destinata, anche a seguito di procedura di mobilità, allo svolgimento delle funzioni e il relativo costo, riferito al 31 dicembre 2015, sulla base del modello di rilevazione utilizzato per il personale di cui all'articolo 13, comma 6, della l.r. 22/2015. Qualora detta unità di personale risulta provenire dalla provincia o dalla Regione, essa è considerata a ogni effetto come personale trasferito a seguito del riordino di cui alla l.r. 22/2015 e alla presente legge, e ad essa si applicano i principi di cui all'articolo 10 del decreto ministeriale 14 settembre 2015 [11].

 

     Art. 20. Norma finanziaria

1. Per l'attuazione di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 della l.r. 22/2015, e dalle disposizioni degli articoli 17 e 19, comma 1, è stimata la spesa di euro 41.294.415,20 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, cui si fa fronte per euro 40.794.415,20 con gli stanziamenti dell’unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” e per euro 500.000,00 con gli stanziamenti della UPB 111 “Azioni di sistema Regione – Enti locali – Spese correnti” del bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 – 2017, annualità 2016 e 2017.

2. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 9 della l.r. 22/2015 sono stimate in euro 20.672.775,68 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e sono iscritte nella UPB di entrata 322 “Proventi diversi” del bilancio pluriennale vigente 2015 – 2017, annualità 2016 e 2017.

3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2015 – 2017, annualità 2016 e 2017 sono apportate le seguenti variazioni per sola competenza:

- anno 2016

in diminuzione, UPB 111 “Azioni di sistema Regione – Enti locali – Spese correnti”, per euro 21.976.066,56

in aumento, UPB di entrata 322 “Proventi diversi”, per euro 20.672.775,68

in aumento, UPB 711 “ Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 40.794.415,20

in aumento, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 1.854.427,04

- anno 2017

in diminuzione, UPB 111 “Azioni di sistema Regione – Enti locali – Spese correnti”, per euro 21.976.066,56

in aumento, UPB di entrata 322 “Proventi diversi”, per euro 20.672.775,68

in aumento, UPB 711 “ Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 40.794.415,20

in aumento, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 1.854.427,04

4. Per l'attuazione di quanto previsto all'articolo 19, comma 5, è autorizzata la spesa complessiva di euro 1.000.000,00 per l'anno 2015, cui si fa fronte per euro 700.000,00 con gli stanziamenti della UPB 713 “Funzionamento della struttura regionale – Spese di investimento” e per euro 300.000,00 con gli stanziamenti della UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio di previsione 2015.

5. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 4, al bilancio di previsione 2015 sono apportate le seguenti variazioni per competenza e cassa di uguale importo:

- anno 2015

in diminuzione, UPB 741 “Fondi – Spese correnti”, per euro 1.000.000,00

in aumento, UPB 713 “ Funzionamento della struttura regionale – Spese di investimento”, per euro 700.000,00

in aumento, UPB 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti”, per euro 300.000,00

6. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 6 bis, della l.r. 22/2015, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa massima di euro 7.100.000,00, cui si fa fronte per euro 5.680.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 1.420.000,00 con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 06 “Ufficio tecnico”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016”, e per l'anno 2017 la spesa massima di euro 500.000,00, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2017 [12].

7. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 21. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

 

Allegato A di cui all’articolo 14

Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 2:

A) AGRICOLTURA

legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)

legge regionale 31 marzo 1990, n. 31 (Norme in materia di proprietà coltivatrice)

legge regionale 31 agosto 1994, n. 69 (Norme concernenti la revisione straordinaria degli albi dei vigneti per il vino Chianti DOCG e per gli altri vini DOC e DOCG)

legge regionale 31 agosto 1994, n. 72 (Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori o da eventi meteorici. Delega di funzioni e finanziamenti regionali)

legge regionale 5 marzo 1997, n. 15 (Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione)

legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni)

legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico)

legge regionale 6 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143)

legge regionale 9 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)

legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)

legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA")

legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale)

legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana)

legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità)

legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali.)

legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione.)

legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)

legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola)

legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura)

legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo).

B) CACCIA E PESCA NEL MARE E NELLE ACQUE INTERNE

legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

legge regionale 3 gennaio 1995, n. 3 (Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione)

legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica.)

legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura)

legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.)

legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

C) ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento e formazione professionale e lavoro)

articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

D) AMBIENTE

1) RIFIUTI E BONIFICA DEI SITI INQUINATI

legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010);

legge regionale 18 maggio 1998, n.25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

legge regionale 29 luglio 1996, n.60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica, dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 della legge 549/1995)

2) DIFESA DEL SUOLO, DI DIFESA DELLA COSTA E DEGLI ABITATI COSTIERI, DEMANIO IDRICO

legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)

legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo)

legge regionale 5 giugno 2012, n. 24 (Norme per la gestione delle crisi idriche e idropotabili. Modifiche alla l.r. 69/2011 ed alla l.r. 91/1998);

legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alla l.r. 25/1998, alla l.r. 61/2007, alla l.r. 20/2006, alla l.r. 30/2005, alla l.r. 91/1998, alla l.r. 35/2011 e alla l.r. 14/2007);

legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla l.r. n. 69/2008 e alla l.r. n. 91/1998. Abrogazione della l.r. n. 34/1994);

articoli 26, 27 e 27 bis legge 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)

3) TUTELA DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la qualità dell'aria ambiente)

articolo 21 comma della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)

4) INQUINAMENTO ACUSTICO

legge regionale 1° dicembre 1998, n. 89 (Norme in materia di inquinamento acustico), ad esclusione delle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, concernenti la viabilità provinciale.

5) TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO

legge regionale n. 20/2006 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

articolo 20 della l.r. 88/1998 (comprese le funzioni di cui all'articolo 109 del D.Lgs. n. 152/2006)

6) AUTORITÀ COMPETENTE IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) E AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)

articolo 72-bis della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza)

6 bis) PARCHI, AEREE PROTETTE E BIODIVERSITÀ

legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994, alla l.r. 65/1997, alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010);

articolo 17 della l.r.88/1998

E) ENERGIA

legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia)

articolo 29 della l.r. 88/1998

F) OSSERVATORIO SOCIALE

G) VIABILITÀ REGIONALE

articoli 22, 23 e 24 della l.r.88/1998, limitatamente alle attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera g) della presente legge.

 

Allegato B di cui all’articolo 14

Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni e alla Città

metropolitana ai sensi degli articoli 4 e 5:

A) TURISMO

Articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), con esclusione della lettera b);

Articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) relativo alla tenuta del Catasto della RET;

B) TENUTA DEGLI ALBI REGIONALI DEL TERZO SETTORE

Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale.

Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72).

Legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).

Legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).

C) FORESTAZIONE

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

 

Allegato C di cui all’articolo 14

ALLEGATO D bis

Unioni di comuni cui sono trasferite le funzioni di forestazione esercitate dalle Province

PROVINCIA DI AREZZO: Unione dei Comuni del Pratomagno

PROVINCIA DI GROSSETO: Unione di Comuni Montana Colline Metallifere

PROVINCIA DI LIVORNO: Unione di Comuni Montana Colline Metallifere

PROVINCIA DI LUCCA: Unione dei Comuni Media Valle del Serchio

PROVINCIA DI MASSA-CARRARA: Unione di Comuni Montana Lunigiana

PROVINCIA DI PISA: Unione Montana Alta Val di Cecina

PROVINCIA DI PRATO: Unione dei Comuni della Val di Bisenzio

PROVINCIA DI PISTOIA: Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese

PROVINCIA DI SIENA: Unione dei Comuni della Val di Merseo

 

Allegato D [13]

ELENCHI DEL PERSONALE DEGLI ACCORDI E COSTI DI CUI ALL’ARTICOLO 17

(Omissis)

 

Allegato D bis [14]

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 5 febbraio 2016, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 5 febbraio 2016, n. 9.

[3] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 5 febbraio 2016, n. 9 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 19 febbraio 2016, n. 12.

[4] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 5 febbraio 2016, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[5] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 5 febbraio 2016, n. 9.

[6] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 5 febbraio 2016, n. 9.

[7] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 5 febbraio 2016, n. 9.

[8] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 5 febbraio 2016, n. 9.

[9] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[10] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[11] Comma aggiunto dall'art. 24 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70.

[12] Comma sostituito dall'art. 16 della L.R. 4 ottobre 2016, n. 68 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 88.

[13] Modificato dall'art. 23 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70 e sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 aprile 2017, n. 16.

[14] Allegato inserito dall'art. 11 della L.R. 5 febbraio 2016, n. 9, modificato dall'art. 23 della L.R. 6 ottobre 2016, n. 70 e sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 aprile 2017, n. 16.